Bulgaria – Normativa applicabile ai sensi del  Regolamento ( CE ) n.  883/2004  in relazione ai lavoratori dipendenti distaccati in uno stato membro dell’Unione Europea da un’impresa che fornisce lavoro interinale

SPIEGAZIONE n.  96-00-443  del  18.07.2012  relativa alla normativa applicabile ai sensi del  Regolamento CE ) n.  883/2004  in relazione ai lavoratori dipendenti distaccati in uno stato membro dell’Unione Europea da un’impresa che fornisce lavoro interinale

Tutto ciò premesso e tenuto conto di quanto previsto dall’art  . 3 della Legge sulle funzioni dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (ЗНАП)), esprimiamo un parere di principio solo sulle questioni relative all’attuazione della  normativa assicurativa . La questione  relativa  alle condizioni alle quali è possibile assumere personale presso datori di lavoro stabiliti negli  Stati membri  dell’Unione  Europea è di competenza dell’Agenzia esecutiva “Main Labour Inspection” e delle sue divisioni , a cui è affidato il controllo complessivo dell’applicazione del diritto del  lavoro legislazione . 

In base  all’art. 5, par. 1, es. prima del CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Кодекса за социално осигуряване (КСО)) “assicuratore” è qualsiasi persona fisica, persona giuridica o società senza personalità giuridica, nonché altre organizzazioni che hanno l’obbligo per legge di versare contributi assicurativi per altre  persone fisiche .
Ai sensi del  § 1, punto 15 delle Disposizioni supplementari della legge sull’assicurazione sanitaria (ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗЗО)), un “assicuratore” è una persona fisica o giuridica che paga in tutto o in parte un contributo o un premio di assicurazione sanitaria per conto terzi.
La disposizione del  § 1, comma 1 delle Disposizioni supplementari del  Codice del Lavoro (Кодекса на труда (КТ)) definisce come “datore di lavoro” qualsiasi persona fisica, entità giuridica o sua divisione, nonché qualsiasi altra entità organizzativa ed economicamente distinta (impresa , ente, organizzazione, cooperativa, azienda agricola, stabilimento, famiglia, società e simili) che assume autonomamente lavoratori o dipendenti ai sensi del diritto del lavoro, anche per il lavoro a domicilio e il lavoro a distanza e per l’invio a svolgere lavoro in un’impresa utilizzatrice   .

Una definizione legale del termine ” impresa che fornisce lavoro temporaneo” è data al § 1, punto 17 (nuovo – SG n. 7 del 2012) delle Disposizioni supplementari del  Codice del Lavoro (Кодекса на труда (КТ)). Si tratta di qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge un’attività commerciale e stipula un contratto di lavoro con un lavoratore o un dipendente per inviarlo a svolgere lavoro interinale in un’impresa  utilizzatrice  posta sotto la sua direzione e controllo previa iscrizione all’Agenzia per il Lavoro.

Secondo  l’ art. 107р (нов – ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 05.12.2011 г.) del  Codice del Lavoro (Кодекса на труда (КТ))   nel contratto di lavoro con un’impresa che presta lavoro interinale, è pattuito che il lavoratore o dipendente sarà inviato a svolgere lavoro interinale in un’impresa utilizzatrice posta sotto la sua direzione e controllo.

La previsione dell’art  . 121, par. 4  (nuovo – SG n. 7 del 2012) del  Codice del Lavoro (Кодекса на труда (КТ)) indica che nei casi di distacco di lavoratori e dipendenti inviati da un’impresa  che fornisce lavoro temporaneo, nell’ambito della prestazione di servizi in un altro stato membro dell’Unione  europea ,  in altro paese – parte dell’Accordo  sullo Spazio Economico Europeo , o nella Confederazione Svizzera, le parti concordano per la durata del distacco almeno le stesse condizioni minime di lavoro stabilite per i dipendenti che svolgono la stessa o analoga attività nel Paese ospitante.

Dalle citate disposizioni risulta che l’impresa che presta lavoro interinale è datore di lavoro ai sensi del § 1, comma 1delle Disposizioni supplementari del  Codice del Lavoro (Кодекса на труда (КТ)), assicuratrice ai sensi del CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Кодекса за социално осигуряване (КСО)) e provvede ai fini della legge sull’assicurazione sanitaria (ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗЗО)) per  le  persone  impiegate  allo scopo di svolgere lavoro temporaneo in  un’impresa  utente. Pertanto, ha l’obbligo di notificare alla competente direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)) la conclusione, la modifica o la risoluzione dei contratti di lavoro con i  soggetti da essa dipendenti  , inviando la comunicazione di cui  all’art. 62, par. 5 del  Codice del Lavoro (Кодекса на труда (КТ)) , al pagamento dei contributi assicurativi per loro dovuti ai sensi del   CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Кодекса за социално осигуряване (КСО))  e  della della legge sull’assicurazione sanitaria (ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗЗО)) e di presentare i dati per la loro fornitura nella relativa direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП))  ai sensi  dell’art. 5, par. 4 del  CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Кодекса за социално осигуряване (КСО))   (modulo dichiarazioni (декларации образе) №  1 e 6).

Nell’art  . 6a del del  CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Кодекса за социално осигуряване (КСО))  è disciplinato che nei casi di distacco di lavoratori e dipendenti inviati da  un’impresa che presta lavoro temporaneo, nell’ambito di una prestazione di servizi in un altro stato membro dell’Unione  Europea ,  in un altro stato – parte dell’Accordo  sulla Spazio Economico Europeo , o nella Confederazione Elvetica, i contributi assicurativi sono dovuti sulla retribuzione mensile lorda ricevuta, maturata e non pagata, o sulla retribuzione mensile non pagata, nonché su altri redditi da lavoro nel Paese ospitante e in Bulgaria, ma non meno rispetto alle retribuzioni minime del paese ospitante e per i lavoratori e gli impiegati distaccati in un paese in cui le tariffe salariali minime non sono state determinate – il reddito minimo assicurativo di cui all’art. 6, par. 2, comma 3 e su un importo massimo mensile del reddito assicurativo di cui all’art. 6, par. 2, comma 1. La disposizione si applica a condizione che  alle persone distaccate  sia  applicabile la normativa  previdenziale bulgara  .

La  legislazione applicabile  per le suddette  persone  è determinata secondo le regole di coordinamento dei regolamenti nel campo della sicurezza sociale, che dal 01.01.2007, data della piena adesione della Bulgaria all’Unione Europea.

Bulgaria – RILASCIO DEL CERTIFICATO A1

Secondo la legge dell’Unione Europea (UE) , i cittadini di uno stato membro dell’UE hanno il diritto alla libera circolazione e al lavoro all’interno dell’UE senza la necessità di un permesso di lavoro. Per realizzare questo diritto, i sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati in virtù del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del suo regolamento di attuazione regolamento (CEE) n. 574/72 .

Dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti di coordinamento in materia di previdenza sociale – REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Regolamento /CE/ n. 987/2009 , che ne stabilisce le modalità di attuazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.

Il REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 definisce come legislazione applicabile quella dello Stato membro in cui sono dovuti i contributi previdenziali, anche per attività e redditi provenienti da altri Stati membri.

Disposizioni speciali relative ai lavoratori subordinati e autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro sono introdotte nel titolo II del regolamento. Prevedono il mantenimento della legislazione applicabile del paese di invio per tali persone che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro.
In particolare, l’art. 12/1 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 afferma che una persona, chi esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi svolge abitualmente le sue attività e che è distaccato da tale datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi attività per conto dello stesso datore di lavoro, continua ad essere soggetto alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevista di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che non sia inviato in sostituzione di un’altra persona. Obiettivo principale delle norme introdotte da tali disposizioni è agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE evitando difficoltà amministrative che sorgerebbero per l’assicurato, il datore di lavoro e le istituzioni se, per il periodo di si applica la legislazione statale sul lavoro temporaneo,

Il chiarimento dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)  n. 20-15-103 dell’11.03.2011 relativo al rilascio di un certificato A1 quando i lavoratori sono distaccati in Germania dagli archivi nazionali nazionali, chiarisce le condizioni per il mantenimento della legislazione applicabile dello Stato membro di invio in relazione ai lavoratori subordinati temporaneamente lavorare in un altro paese membro. Il chiarimento elenca le seguenti condizioni obbligatorie:

  1. il distaccato deve essere soggetto alla legislazione del paese di invio perché svolge un’attività subordinata per il datore di lavoro che lo ha distaccato;
  2. il datore di lavoro distaccante deve di norma svolgere le proprie attività nel territorio del paese di invio;
  3. mantenere un rapporto diretto tra il datore di lavoro e la persona inviata;
  4. la durata prevista dei lavori non deve superare i 24 mesi;
  5. la persona non viene inviata per sostituire un’altra persona.
  6. che siano trascorsi almeno 2 mesi dal precedente viaggio d’affari della persona nell’UE.

Per quanto riguarda la seconda condizione, la spiegazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) n. 20-15-103 specifica che vengono applicati determinati criteri per determinare se un datore di lavoro svolge abitualmente le proprie attività sul territorio di un determinato stato. Parte di questi criteri sono l’ubicazione della sede centrale e dell’amministrazione del datore di lavoro; il numero di persone occupate che lavorano in un dato paese (escluso il personale amministrativo); il luogo di conclusione dei contratti di lavoro e il diritto del lavoro ad essi applicabile; ubicazione dei contratti conclusi con i clienti e della legislazione ad essi applicabile; il fatturato totale realizzato dall’azienda nei 12 mesi precedenti in proporzione a quello realizzato sul territorio del dato paese; il numero di contratti eseguiti nel paese di invio; il periodo durante il quale il datore di lavoro è stato attivo nel paese di invio.

D’altro canto, la  spiegazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) n. 20-15-103 aggiunge che tale fatturato realizzato nello Stato membro di invio pari al 25% del fatturato totale realizzato per i 12 mesi precedenti è un indicatore sufficiente per il normale svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato di invio stato.
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, del Regolamento Comunità Europea del 16/09/2009 n. 987 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si tiene conto anche della situazione futura ipotizzata nei prossimi 12 mesi solari.
Per l’applicazione della legislazione dello Stato membro di invio nei casi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 degli artt. 88 – 90 del  cCodice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)). Secondo l’art. 89 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)), il documento è rilasciato su richiesta dell’interessato indirizzata alla direzione competente per via telematica o tramite operatore postale abilitato o registrato. La richiesta è presentata utilizzando un modulo approvato/ОКд-236/. E’ necessario allegare alla richiesta le prove necessarie per il rilascio del documento:

  1. Una copia della carta d’identità della persona distaccata.
  2. Copia dell’accordo aggiuntivo – Ai sensi della nuova Ordinanza recante modalità e modalità del distacco di lavoratori e dipendenti nell’ambito della prestazione di servizi (GU 6 gennaio 2017, n. 2), il distacco avviene con atto patto aggiuntivo scritto di modifica del rapporto di lavoro per la durata del distacco.
  3. Copia del contratto di lavoro con il lavoratore/dipendente, nonché eventuali pattuizioni aggiuntive ad esso.
  4. Una copia del contratto con la società estera in base alla quale il dipendente è distaccato, nonché una traduzione legalizzata di tale contratto.
  5. Rapporto sul fatturato realizzato negli ultimi 12 mesi.
  6. Possono essere richiesti anche i dati sull’attività dell’azienda, nonché una scheda di fatturato.

Gli esiti della procedura possono essere due: un certificato A1 rilasciato per la normativa applicabile o un provvedimento di diniego motivato emesso Fermo restando che si segue la procedura per la presentazione della richiesta di rilascio del certificato, art. 90, comma 2, del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) prevede il rilascio dell’atto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se non è previsto termine inferiore o se la richiesta non è presentata tramite altro ente territoriale, nel qual caso il termine per il rilascio il certificato è di 45 giorni, conteggiati dall’invio della richiesta.

Se, verificata la sussistenza dei presupposti per il rilascio del certificato A1, si accerta che non sussistono i presupposti obbligatori, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) può emettere un provvedimento di diniego motivato. Secondo l’art. 91 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)), il diniego al rilascio dell’atto richiesto è comunicato entro 7 giorni dalla sua emissione, e il mancato pronunciarsi sulla richiesta entro il termine è considerato silenzio-rifiuto.

Secondo l’art. 92 – 97 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)), è possibile un ricorso amministrativo e giudiziario, poiché la decisione del tribunale amministrativo è definitiva.

L’attestazione si ottiene presso l’ente territoriale presso il quale è stata presentata la domanda o presso un indirizzo esatto, se indicato dall’interessato. Deve essere consegnato in latino, ed è possibile ottenerne una copia in bulgaro. Il documento rilasciato attesta che per un periodo fino a 24 mesi in esso specificato, la persona distaccata in un altro Stato membro dell’UE rimane soggetta alla legislazione bulgara.

Come chiarisce la la  spiegazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) n. 20-15-103, il certificato A1 non costituisce un permesso di lavoro nell’UE e il rifiuto di rilasciarlo non significa che il datore di lavoro non possa inviare il dipendente interessato a svolgere un lavoro per lui nel territorio di un altro stato membro, ma solo che lo stesso non può rimanere soggetto alla legislazione bulgara. Di conseguenza, la norma principale dell’art. 11 (3) (a)  del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 diventa applicabile. In pratica, ciò significa che la legislazione di tale Stato membro e il suo sistema di sicurezza sociale si applicano a una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro. In tal caso, ci sono conseguenze per i datori di lavoro. Secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Comunità Europea del 16/09/2009 n. 987 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale il datore di lavoro, la cui sede legale o di attività si trova al di fuori dello Stato membro competente, adempie tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione applicabile a tale lavoratore subordinato, in particolare l’obbligo di versare i contributi previdenziali previsti da tale legislazione, come se la sede legale o la sua sede di attività era situata nello Stato membro competente. La disposizione prevede un’opzione di negoziazione tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, secondo la quale quest’ultimo adempie agli obblighi del datore di lavoro per il pagamento dei contributi per proprio conto. In caso di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a inviare una notifica di tale accordo all’istituzione competente di tale Stato membro. in particolare l’obbligo di versare i contributi previdenziali previsti da tale normativa, come se la sua sede o sede di attività fosse situata nello Stato membro competente. In caso di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a inviare una notifica di tale accordo all’istituzione competente di tale Stato membro. secondo cui quest’ultimo adempie agli obblighi del datore di lavoro per il versamento dei contributi per conto proprio. In caso di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a inviare una notifica di tale accordo all’istituzione competente di tale Stato membro.

Bulgaria – Reddito di persone giuridiche straniere da una fonte bulgara

In Bulgaria le società  che addebitano entrate a persone giuridiche straniere fiscalmente non residenti in uno stato membro dell’Unione Europea o di altro stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo devono trattenere e versare l’imposta alla fonte.

Tassazione

I seguenti redditi di persone giuridiche estere sono soggetti a ritenuta d’acconto, quando non sono realizzati attraverso una sede di affari in Bulgaria:

  • Dividendi e quote di liquidazione da partecipazioni in soggetti giuridici locali.

Si tratta di redditi che derivano dalla partecipazione di una persona giuridica straniera nel capitale di una persona giuridica locale, nella sua qualità di azionista o socio, quali:

  • il reddito da dividendi è la parte della distribuzione in contanti dell’utile di bilancio (ossia al netto delle imposte) a favore di una persona giuridica estera, in base alla sua quota nel capitale di una specifica persona giuridica locale;
  • quota di liquidazione è la distribuzione di una quota del patrimonio di un soggetto giuridico locale, a favore di un soggetto giuridico estero nella sua qualità di socio/azionista, nei casi di cessazione del soggetto giuridico locale, o alla partenza del soggetto giuridico estero .

Sono considerati dividendi anche i proventi derivanti da partecipazioni in società prive di personalità giuridica.

Eccezione!  –  I dividendi e le quote di liquidazione distribuiti a favore di una persona giuridica straniera fiscalmente residente in uno stato membro dell’Unione Europea o di altro stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

  •  Proventi da attività finanziarie emesse  da soggetti giuridici locali, Stato e Comuni.

            Questo può essere il reddito di persone giuridiche straniere da interessi (premi) su obbligazioni, titoli di stato, buoni del tesoro, ecc.

Eccezione! I proventi derivanti dalla cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1, punto 21, del codice civile non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

  • I redditi da interessi su obbligazioni o altri titoli di debito emessi da una persona giuridica locale, dallo stato e dai comuni e ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel paese o in uno stato membro dell’Unione Europea, o in un altro paese, non sono soggetti a ritenuta d’acconto parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
  • Operazioni su azioni effettuate su un mercato di un paese terzo equiparato a un mercato regolamentato e per le quali la Commissione Europea ha adottato una decisione sull’equivalenza dell’ordinamento giuridico e di vigilanza del paese terzo ai sensi della Direttiva 2014/65/ UE del Parlamento Europeo;
  • Regime di agevolazione temporanea in vigore dal 01.01.2021 al 31.12.2025 per il trattamento dei redditi realizzati sul mercato della crescita.
  • Interessi, inclusi gli interessi contenuti nei canoni di leasing finanziario.

L’interesse è il reddito derivante da qualsiasi tipo di credito, indipendentemente dal fatto che sia garantito da un’ipoteca o da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, ad esempio:

  • gli interessi sui prestiti da istituzioni finanziarie e non finanziarie, quando il creditore è una persona giuridica straniera;
  • interessi sui depositi di persone giuridiche straniere nelle banche locali;
  • i proventi (premi) derivanti da cambiali e obbligazioni emesse da soggetti giuridici locali;

Eccezione!  – Non soggetti a ritenuta d’acconto:

  1. i proventi per interessi su un prestito concesso da un soggetto estero – emittente obbligazioni o altri titoli di debito, quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) l’emittente è residente fiscale di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

b) l’emittente ha emesso le obbligazioni o altri titoli di debito allo scopo di prestare i relativi proventi a una persona giuridica locale;

c) le obbligazioni o gli altri titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel paese o in uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero in altro stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

  1. proventi da interessi, royalties e royalties alle condizioni del par. 7-12;
  2. reddito da interessi su un prestito su cui non sono emesse obbligazioni e su cui lo Stato oi comuni sono il mutuatario.
  3. Interessi attivi al verificarsi contemporaneamente delle seguenti condizioni:
    • Il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea, o una sede di attività in uno stato membro dell’Unione Europea, di una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea;
    • La persona giuridica locale – contribuente del reddito, o la persona la cui sede di attività nella Repubblica di Bulgaria è il contribuente del reddito, è una persona collegata alla persona giuridica straniera – proprietaria del reddito, o alla persona il cui il luogo di attività è il proprietario del reddito.

Ai fini dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto, un soggetto è parente di un altro soggetto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni al momento della maturazione del reddito:

a) la prima persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;

b) la seconda persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;

c) un soggetto terzo, persona giuridica locale o persona giuridica estera di uno Stato membro dell’Unione Europea, detenga continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del secondo seconda persona

  • Reddito da locazione o altro accantonamento  per l’uso di beni mobili.

Questo è il reddito derivante dall’affitto di qualsiasi tipo di bene mobile.

  • Diritti d’autore e  royalties.

Il perimetro delle royalties e royalties include i pagamenti ricevuti per:

  • il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d’autore per un’opera letteraria, artistica, scientifica, film, registrazioni di una trasmissione radiofonica o televisiva, software; O
  • il diritto di utilizzare un brevetto, topologie di circuiti integrati, marchio, disegno industriale o modello di utilità, progetto, formula segreta o processo; O
  • il diritto di utilizzare attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; O
  • informazioni relative all’esperienza industriale, commerciale o scientifica (know-how).

I pagamenti per l’acquisizione del diritto d’uso del software in cui è incorporata solo una copia del relativo programma non sono considerati royalties e diritti di licenza, nel caso in cui i diritti di copia, riproduzione, distribuzione, modifica, presentazione pubblica o altre forme siano non concesso in uso commerciale.

Eccezione!  – I proventi da canoni e royalties non sono soggetti a ritenuta d’acconto quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea, o una sede di attività in uno stato membro dell’Unione Europea, di una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea;
  • La persona giuridica locale – contribuente del reddito, o la persona la cui sede di attività nella Repubblica di Bulgaria è il contribuente del reddito, è una persona collegata alla persona giuridica straniera – proprietaria del reddito, o alla persona il cui il luogo di attività è il proprietario del reddito.

Ai fini dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto, un soggetto è parente di un altro soggetto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni al momento della maturazione del reddito:

a) la prima persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;

b) la seconda persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;

c) un soggetto terzo, persona giuridica locale o persona giuridica estera di uno Stato membro dell’Unione Europea, detenga continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del secondo seconda persona

  •  Tariffe per Servizi Tecnici .

L’ambito dei corrispettivi per servizi tecnici comprende i pagamenti per l’installazione o l’installazione di beni materiali, nonché i pagamenti per eventuali servizi di natura di consulenza e ricerca di mercato eseguiti da una persona giuridica straniera.

  • Commissioni derivanti da contratti di franchising e factoring.

I corrispettivi del contratto di franchising sono corrispettivi per il diritto concesso di utilizzare la proprietà industriale o intellettuale relativa a marchi, denominazioni commerciali, insegne aziendali, modelli realizzati, disegni, diritti d’autore, know-how o brevetti.

Un contratto di factoring è un’operazione di cessione di crediti in denaro una tantum o periodici derivanti dalla consegna di beni o dalla prestazione di servizi, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ha acquisito i crediti (factor) si assuma il rischio di incassare tali crediti per un tassa.

  •  Remunerazione per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara.

            Si tratta di redditi derivanti dalla partecipazione di una persona giuridica straniera alla gestione e al controllo di una società nazionale.

 IMPORTANTE ! I pagamenti anticipati relativi a redditi quotati non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Base imponibile

La base imponibile per i redditi da: dividendi, attività finanziarie, interessi, locazione di beni mobili, canoni e canoni, compensi per servizi tecnici, redditi da franchising e contratti di factoring, e redditi da amministrazione e controllo di un residente, è l’importo lordo di questi redditi.

IMPORTANTE!  Nei casi in cui il tasso di interesse non sia autonomamente determinato nei contratti di leasing finanziario, si assume che sia il tasso di interesse di mercato.

L’interesse di mercato è l’interesse che verrebbe pagato alle stesse condizioni per un credito concesso o ricevuto in qualsiasi forma in una transazione tra persone non correlate. L’interesse di mercato è determinato secondo le condizioni di mercato, tenendo conto di tutte le caratteristiche quantitative e qualitative dell’operazione – forma, ammontare e valuta dei fondi erogati, termine della loro disposizione, tipologia, ammontare e liquidità della garanzia, rischio di credito e altri rischi relativi alla transazione, al profilo del mutuatario o del locatario, nonché a tutte le altre condizioni e circostanze che influenzano il tasso di interesse.

La base imponibile per il reddito da quote di liquidazione è la differenza tra il prezzo di mercato di quanto deve essere ricevuto dal relativo azionista o partner e il prezzo di acquisto documentato delle azioni o azioni.

Aliquota fiscale

  • L’aliquota dell’imposta sul reddito da dividendi e quote di liquidazione è del 5%.
  • L’aliquota fiscale per determinare l’imposta per tutti gli altri redditi imponibili è del 10%.

Ritenuta alla fonte

Le persone giuridiche locali trattengono l’imposta alla fonte quando maturano i relativi redditi.

Nel determinare l’imposta dovuta alla fonte per un tipo specifico di reddito di una persona giuridica straniera, la persona residente – il pagatore del reddito, dovrebbe rispettare le disposizioni specifiche dell’Accordo per evitare la doppia imposizione (спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО – SIDDO), se ne esiste uno concluso con il paese in cui risiede la persona straniera che percepisce il reddito.

I rilievi previsti dall’Accordo per evitare la doppia imposizione  (СИДДО), vengono utilizzati previa certificazione delle relative motivazioni. La verifica della fondatezza dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal relativo Accordo per evitare la doppia imposizione  (СИДДО) può essere effettuata:

Ritenuta alla fonte secondo un Accordo per evitare la doppia imposizione  (СИДДО)

L’aliquota fiscale specificata nello specifico Accordo per evitare la doppia imposizione  (СИДДО) si applica quando il titolare del reddito è una persona giuridica straniera residente in un paese con il quale la Repubblica di Bulgaria ha concluso un Accordo per evitare la doppia imposizione  (СИДДО) e:

  • l’accordo prevede che il reddito sia esente da tassazione in Bulgaria o soggetto a tassazione ad aliquota ridotta; E
  • il soggetto straniero ha attestato le motivazioni per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’Accordo per evitare la doppia imposizione  (СИДДО).

Dichiarazione di imposta trattenuta alla fonte

I soggetti locali , obbligati alla ritenuta e al pagamento dell’imposta alla fonte,  dichiarano l’imposta dovuta per il trimestre con dichiarazione secondo il modello/ Dichiarazione ex art. 55, par. 1 dellaLegge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) e dell’art. 201, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) per le imposte dovute / .

La dichiarazione è presentata alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, ove è iscritto o soggetto ad iscrizione il soggetto pagatore del reddito.

La dichiarazione  va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre.

Nei casi in cui una persona locale addebita a uno straniero un reddito da una fonte nel paese per un importo totale fino a 500.000 BGN all’anno, quest’ultimo è tenuto a dichiarare entro il 31 marzo dell’anno successivo l’importo del reddito pagato e il agevolazioni fiscali concesse. La dichiarazione è resa presentando una dichiarazione secondo un modello approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, nella direzione territoriale in cui è iscritto o è soggetto a iscrizione il soggetto che paga il reddito.

Pagamento della ritenuta d’acconto

Le persone giuridiche locali che effettuano ritenute d’acconto sui redditi da dividendi e quote di liquidazione sono tenute a versare l’imposta dovuta entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata deliberata la distribuzione di dividendi o quote di liquidazione.

I residenti sono tenuti a trattenere e versare la ritenuta d’acconto su tutti gli altri redditi di non residenti entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è maturato.

CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5 OTTOBRE 1961 (CONVENZIONE SULL’APOSTILLE)

Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961.

L’ Apostille è un timbro che viene apposto dal governo di un Paese firmatario della Convenzione dell’Aja del 1961, che riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l’identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.

Chi proviene da un Paese che ha aderito alla  Convenzione dell’Aja del 1961 non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare di un altro Stato aderente per e chiedere la legalizzazione di atti e documenti pubblici.

L’Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille (come viene designato il timbro previsto
dalla Convenzione):

  • per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati;
  • per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione,
  • per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

Secondo la Convenzione tutti gli atti e documenti provenienti da Stati che non hanno aderito  devono ottenere la legalizzazione diplomatica o consolare e non l’Apostille.

In Italia le attestazioni consolari anche dei paesi aderenti devono passare invece per legalizzazione prefettizia.

La normativa nazionale e internazionale specifica che legalizzazione e Apostille possono essere applicate solo ad atti e documenti pubblici, pertanto sono esclusi i privati se non dopo essere stati “trasformati” in pubblici.

La normativa attuale prevede come elementi obbligatori per gli atti e documenti il nominativo e la qualifica del firmatario indelebili e indicati per esteso, e il timbro indelebile dell’ente emittente. Inoltre, i documenti devono essere firmati in originale e l’attuale quadro normativo esclude la possibilità di effettuare il timbro dell’Apostille su atti e documenti firmati digitalmente.

Gli stati aderenti alla Convenzione ad oggi sono:

  • Albania
  • Andorra
  • Antigua e Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaigian
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Barbados
  • Belgio
  • Belize
  • Bielorussia
  • Bolivia
  • Bosnia-Erzegovina
  • Botswana
  • Brasile
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burundi
  • Capoverde
  • Cile
  • Cipro
  • Colombia
  • Corea del Sud
  • Costa Rica
  • Croazia
  • Danimarca
  • Dominica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Eswatini
  • Figi
  • Filippine
  • Finlandia
  • Francia
  • Georgia
  • Germania
  • Giappone
  • Grecia
  • Grenada
  • Guatemala
  • Honduras
  • Hong Kong
  • India
  •  Irlanda
  • Islanda
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Israele
  • Italia
  • Kazakistan
  • Kirghizistan
  • Kosovo
  • Lesotho
  • Lettonia
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Macao
  • Macedonia
  • Malawi
  • Malta
  • Mauritius
  • Messico
  • Moldavia
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Marocco
  • Namibia
  • Nuova Zelanda
  • Nicaragua
  • Niue
  • Norvegia
  • Oman
  • Paesi Bassi
  • Palau
  • Panama
  • Paraguay
  • Perù
  • Polonia
  • Portogallo
  • Regno Unito
  • Repubblica Ceca
  • Repubblica Dominicana
  • Romania
  • Russia
  • Saint Kitts Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent Grenadine
  • Samoa
  • San Marino
  • São Tomé e Príncipe
  • Serbia
  • Seychelles
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Sudafrica
  • Spagna
  • Stati Uniti
  • Suriname
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tagikistan
  • Tonga
  • Trinidad e Tobago
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina
  • Ungheria
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Venezuela

 

Bulgaria – Numero personale di uno straniero

Numero personale di uno straniero (личен номер на чужденеца (ЛНЧ – LNCH))

Il Numero personale di uno straniero (личен номер на чужденеца (ЛНЧ – LNCH)) è composto da 10 cifre. Le prime 6 cifre sono la data di nascita (AAMMGG), le successive 3 sono la sequenza di nascita (поредност на раждането) – un numero da 000 a 999 e la decima cifra è una cifra di controllo.

 I numeri in sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 vengono moltiplicati per
21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 3, 1,

(n1*21+n2*19+n3*17+n4*13+n5*11+n6*9+n7*7+n8*3+n9*1) MOD 10 =n10

i prodotti risultanti vengono sommati e il risultato viene diviso per 10. Il resto va come ultima cifra di controllo.

Verifica della validità dell’ЕГН/ЛНЧ

Bulgaria – Prestazioni di cittadini dell’UE in Bulgaria in base ad un contratto di lavoro subordinato, ad un contratto di gestione e controllo tra amministratori e Società

Prestazione di stranieri dell’Unione Europea in Bulgaria 

Dopo l’ingresso della Bulgaria nell’Unione  Europea, l’interesse degli investitori stranieri nel Paese è in aumento. Non è raro che l’investitore straniero invii il proprio personale di fiducia e qualificato per gestire e supervisionare le attività e la formazione del personale impiegato in Bulgaria.

Assicurazione per uno straniero dell’UE con un contratto di lavoro

Quando si assume uno straniero, cittadino di uno Stato membro, con un contratto di lavoro in una società registrata in Bulgaria, non è richiesto un permesso di lavoro, così come un  certificato A1 relativo alla legislazione assicurativa applicabile. In base a questo contratto di lavoro, la previdenza sociale, l’assicurazione sanitaria e le tasse sono pagate secondo la legislazione bulgara.

A causa dell’uso sempre più frequente della possibilità di lavorare da remoto (il cosiddetto home office), è possibile che persone straniere vengano assunte in una società bulgara e lavorino dall’estero. In questo caso, le persone non risiedono in Bulgaria e non hanno alcun obbligo e motivo per pagare l’assicurazione e le tasse in Bulgaria. Presentando un certificato A1 alle autorità bulgare per la legislazione applicabile, le persone possono lavorare con un contratto di lavoro con una società bulgara, ma essere assicurate nel paese di residenza, dove si trova il loro centro di interessi vitali. In questo caso, la società bulgara deve essere registrata come assicuratore straniero all’estero per poter trattenere e pagare le tasse e l’assicurazione richieste secondo la legislazione straniera.

Prima di concludere un contratto di lavoro con un cittadino UE, è necessario:

Un cittadino dell’Unione europea risiede nella Repubblica di Bulgaria con una carta d’identità o un passaporto validi per un periodo massimo di tre mesi ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 della Legge sull’ingresso, il soggiorno e l’uscita della Repubblica di Bulgaria dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari.

Un cittadino dell’Unione Europea può risiedere nella Repubblica di Bulgaria a lungo o permanentemente se gli viene rilasciato un certificato di soggiorno di lungo periodo dalla Direzione principale “Polizia di frontiera” – Ministero degli affari interni ( Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР) ,  la Direzione metropolitana degli affari interni (Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)) o le direzioni regionali del Ministero dell’Interno, ovvero funzionari da questi delegati. Il certificato di soggiorno di lungo periodo è valido per un periodo massimo di cinque anni, dopodiché si ottiene un certificato di soggiorno permanente, se la persona ha risieduto legalmente ininterrottamente per cinque anni nella Repubblica di Bulgaria o se soddisfa determinate condizioni dettagliate nell’Art. 16 della stessa legge.

Oltre a un certificato di soggiorno di lungo periodo e permanente, i cittadini dell’UE possono richiedere il rilascio di un certificato di soggiorno di lungo periodo o permanente come titolare di una carta. Il certificato del titolare della carta contiene dati aggiuntivi, come una foto della persona, indirizzo. A tal fine, viene presentata una domanda in conformità con le Regole per il rilascio di documenti personali bulgari . Se alla persona è stato rilasciato un numero personale di uno straniero (личен номер на чужденеца (ЛНЧ – LNCH)), viene presentata domanda all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) per cancellare il numero di servizio di uno straniero, in modo da non creare confusione nel sistema fiscale-assicurativo.

Quando un cittadino dell’UE risiede in Bulgaria per un periodo di tempo più lungo e se è assegnato a un contratto di lavoro, dovrebbe essere selezionato un medico personale.

Fornitura di lavoratori distaccati dell’Unione Europea in Bulgaria

In caso di distacco di breve durata (fino a tre mesi nell’arco di ogni semestre dalla data di ingresso nel Paese) di lavoratori UE nella Repubblica di Bulgaria, si applica la legislazione del Paese di invio e la retribuzione e le spese di viaggio del lavoratore l’indennità è calcolata secondo la legislazione di questo Paese. Per questo tipo di viaggio di lavoro non è necessario il rilascio del Certificato A1 .

In caso di distacco a lungo termine in Bulgaria, si applicano le direttive europee:

  • Quando il distacco di lavoro è superiore a 30 giorni, deve essere rilasciato il Certificato A1 relativo alla normativa applicabile;
  • Quando il distacco di lavoro dura più di 90 giorni, il certificato A1 è nuovamente obbligatorio, così come il numero personale di uno straniero (личен номер на чужденеца (ЛНЧ – LNCH)) in Bulgaria, che viene fatto presso il Ministero dell’Interno, Direzione Migrazione .

Sistemi di sicurezza sociale

Per quanto attiene i contributi previdenziali l’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Principio fondamentale  è che si è coperti dalla legislazione di un paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai
sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”

Se si lavora in due o più paesi, si è assicurati nel  paese di residenza se vi svolge una “parte sostanziale” dell’attività. Una “parte sostanziale” indica almeno il 25% del tuo orario di lavoro e/o della tua retribuzione, ma altri elementi possono essere rilevanti oltre alla tua situazione generale.

Per determinare se si svolgi una “parte sostanziale” dell’ttività nel  paese di residenza, viene presa in considerazione anche la situazione futura ipotizzata nei successivi 12 mesi.

Se le istituzioni di Paesi diversi non riescono a concordare quale legislazione del Paese debba essere applicata alla tua situazione, le norme dell’UE assicurano che un’unica legislazione si applichi provvisoriamente.

Nel frattempo le istituzioni devono prendere una decisione. Se non riescono a raggiungere un accordo, possono passare attraverso una procedura di dialogo e conciliazione; il caso può essere portato davanti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per decidere.

Alla pagina web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en sono consultabili Le ultime versioni delle guide ai sistemi nazionali di sicurezza sociale

Il 3 luglio 2019 è entrato in vigore il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) che prevede che gli scambi di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi dell’Unione Europea avvengano per via telematica, attraverso i SED (Structured Electronic Documents – Documenti elettronici strutturati), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC – Business Use Cases).

Nella pagina web Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  sono reperibili  regolamenti, accordi, pareri e documenti relativi al coordinamento delle misure di sicurezza sociale degli Stati membri UE ed extra-UE:

(Vedi: Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale)

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni

In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Quindi I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente in Italia riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Bulgaria  sono imponibili solo in in Bulgaria con una aliquota fissa del 10%.

Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK))

La maggior parte delle società è gestita e rappresentata da un dirigente (società a responsabilità limitata) o da un amministratore esecutivo (società per azioni). Supervisiona gli affari della società e attua le decisioni dei soci/azionisti. Tale persona è nominata al momento della costituzione della società e può essere successivamente sostituita.

Indipendentemente dal momento della nomina di una persona a dirigente o amministratore esecutivo, in Bulgaria secondo la legge, il rapporto tra la società interessata e il rappresentante è regolato da un Contratto di Gestione, noto anche come Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK)).

Il contratto di gestione è una tipologia di contratto civile che regola per iscritto sia gli obblighi del rappresentante sia gli obblighi della società rappresentata.

Si tratta di un contratto di incarico che disciplina il rapporto tra due soggetti giuridici, non di un contratto di lavoro tra un dipendente e un datore di lavoro. Quanto sopra è stato confermato anche dall’Agenzia Nazionale delle Entrate. Il Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK)) non è un contratto di lavoro subordinato.

Il Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK))  è disciplinato dall’art. 141, par. 7 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)sulle società a responsabilità limitata e nell’art. 241, par. 6 e dell‘art. 244, par. 7 per le società di capitali.

L’ordine di tassazione dei redditi ricevuti in base a  contratti di gestione e controllo di imprese da una fonte nella Repubblica di Bulgaria è direttamente correlato alla qualificazione del destinatario come persona fisica locale ai sensi dell’art. 4 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) o come persona fisica straniera ai sensi dell’art. 5 della della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ). Le persone fisiche locali sono tassate secondo le leggi fiscali della Repubblica di Bulgaria per tutti i redditi provenienti da fonti nella Repubblica di Bulgaria e all’estero, e le persone fisiche straniere solo per i redditi acquisiti da fonti nella Repubblica di Bulgaria (articolo 6 e articolo 7 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ)).

Ai sensi dell’art. 4 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), una persona fisica locale, indipendentemente dalla cittadinanza, è una persona:

  1. che ha un indirizzo permanente in Bulgaria, o
  2. che risiede nel territorio della Bulgaria per più di 183 giorni in ciascun periodo di 12 mesi, o
  3. che è stato inviato all’estero dallo Stato bulgaro, dai suoi enti e/o organizzazioni, da imprese bulgare e dai membri della sua famiglia, o
  4. il cui centro di interessi vitali si trova in Bulgaria.

Il criterio è complesso e talvolta richiede di considerare le circostanze nel loro insieme. Ai fini dell’art. 4, par. 1, comma 2, della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), la persona è considerata locale per l’anno durante il quale la sua permanenza nel territorio del Paese ha superato i 183 giorni. Il giorno di partenza e il giorno di entrata in Bulgaria sono considerati separatamente come giorni di residenza nel paese, e il periodo di soggiorno in Bulgaria esclusivamente a scopo di formazione o cure mediche non è considerato come residenza in Bulgaria (art. 4 , commi 2 e 3 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ)).

Ai fini dell’art. 4, par. 1, punto 4 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), il centro degli interessi vitali si trova in Bulgaria, quando gli interessi della persona sono strettamente correlati alla Bulgaria e, nel determinarli, la famiglia, la proprietà, il luogo da cui la persona svolge il lavoro , attività professionali o economiche. Possono essere prese in considerazione l’attività e il luogo da cui gestisce la sua proprietà. Non è una persona fisica locale chi ha un indirizzo permanente in Bulgaria, ma il centro dei suoi interessi vitali non si trova in Bulgaria (articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ)). È possibile che una persona abbia legami con più di uno Stato membro e deve quindi essere valutata in modo specifico in ogni individuo

Secondo quanto previsto dall’art. 8, par. 6, punto 9 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), la remunerazione derivante da contratti di gestione e controllo di imprese , addebitata/pagata da persone locali, da rappresentanze commerciali, nonché da una sede di attività attività o da una determinata base nella Repubblica di Bulgaria è un reddito da una fonte nella Repubblica di Bulgaria. Si tenga presente che i rapporti giuridici derivanti da contratti di gestione e controllo di imprese  costituiscono rapporti di lavoro subordinato ai sensi del § 1, comma 26, lettera “h” delle Disposizioni Aggiuntive della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ).

Se la persona è considerata residente, si applicano le disposizioni dell’art. 24 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), in relazione al § 1, comma 26, lettera “h” delle Disposizioni Aggiuntive della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ).  Il reddito imponibile per i redditi da rapporti di lavoro è determinato secondo l’ordine dell’articolo 24 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ) , e la base imponibile annuale è determinata in conformità con l’articolo 25 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ).

È necessario sottolineare esplicitamente che la disposizione dell’art. 75 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), che disciplina l’applicazione prioritaria rispetto alla normativa fiscale interna degli accordi e degli altri trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni (спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО – SIDDO)), ratificati dalla Repubblica di Bulgaria, promulgati ed entrati in vigore. Se la Repubblica di Bulgaria ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione(СИДДО) con il Paese di provenienza della specifica persona fisica , lo stesso dovrebbe giustificare la sua applicazione secondo l’ordine della Sezione III del Capo Sedici del  Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)).

Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK)) con una persona fisica straniera

Le persone fisiche straniere hanno un obbligo solo per i redditi acquisiti da fonti nella Repubblica di Bulgaria. Le remunerazioni in base a contratti di gestione e controllo che vengono addebitate/pagate da persone locali, da agenzie commerciali, nonché da una sede di attività o una base designata, vanno da paese di origine a paese di origine. Nel determinare la fonte di reddito, il luogo di pagamento del reddito non viene preso in considerazione.

L’ordine di tassazione della remunerazione dipende dalla circostanza che la persona fisica straniera formi una  determinata base  sul territorio della Bulgaria.

Una determinata base (Определена база) è (§ 1, punto 4 delle Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби) della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)) in connessione con § 1, punto 7 delle Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК))):

  • un luogo designato attraverso il quale una persona fisica straniera svolge servizi personali in tutto o in parte indipendenti o esercita una libera professione nel Paese, come uno studio di architettura, uno studio dentistico, uno studio legale o di altra consulenza, uno studio di revisore o di un commercialista;
  • svolgere stabilmente servizi personali autonomi o esercitare una libera professione nel Paese, anche quando una persona fisica straniera non ha una sede fissa.

Assenza di una certa base  in Bulgaria

Se la persona è considerata persona straniera, si applicano le disposizioni dell’art. 37, par. 1, comma 9, Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), secondo cui le remunerazioni derivanti da contratti di gestione e controllo di imprese da una fonte in Bulgaria, addebitate/pagate a favore di persone fisiche straniere, quando non sono realizzate attraverso una determinata base nel paese, sono tassate con imposta definitiva, a prescindere dalle circostanze di cui all’art. 13 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ),  . L’aliquota definitiva di cui all’art. 37 è del 10 per cento (art. 46, comma 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ)).

Ai sensi dell’art. 65 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), l’imposta sui redditi di cui all’art. 37, par. 1, punto 9 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ) è trattenuta e versata dall’impresa entro un periodo fino alla fine del mese successivo al trimestre di maturazione del reddito da parte dell’impresa.

Le imprese contribuenti, che hanno trattenuto l’imposta definitiva sui redditi maturati/versati a soggetti esteri ai sensi del Capo Sesto, dichiarano tale circostanza con dichiarazione  ex art. 55, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ)F, che va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui l’imposta è stata versata.

Quindi, In assenza di una certa base  in Bulgaria. I premi sono soggetti a  un’imposta finale  del 10%. L’imposta è determinata sull’importo lordo dei ratei attivi ed è trattenuta e versata dall’impresa contribuente il reddito, entro  la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è maturato. L’obbligo di trattenere e versare l’imposta sorge dal momento in cui il reddito è maturato, non dal momento in cui è versato. Il momento di maturazione del compenso nell’ambito di un contratto di amministrazione e controllo è quello in cui l’impresa contabilizza il compenso in questione come spesa.

Dichiarazione in assenza di una base specificata

In assenza di una certa base del soggetto straniero in Bulgaria, quando la tassazione avviene con imposta definitiva, l’impresa – contribuente del reddito presenta una dichiarazione ai sensi dell’art. 55, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), fino alla fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è maturato alla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). La dichiarazione è presentata alla direzione territoriale dell’ANR nel luogo di registrazione del pagatore del reddito.

In assenza di una certa base  in Bulgaria, l’imposta finale viene versata nel bilancio statale (centrale) sul conto della direzione territoriale (ТД на НАП) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  nel luogo di registrazione del pagatore del reddito.

Se lo straniero è  residente in uno Stato membro dell’Unione Europea , in base all’art. 73a, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), la società contribuente fornisce all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) informazioni sui redditi derivanti da un contratto di gestione e controllo, assoggettati a tassazione con imposta definitiva, addebitati e/o versati a favore di persone fisiche residenti in altra UE Stato membro. L’informativa viene fornita una volta all’anno con la dichiarazione di cui all’art. 55, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), presentata per il quarto trimestre, la cui scadenza è il 31 gennaio dell’anno successivo. Una volta indicati tali redditi in una dichiarazione ex art. 55, par. 1 della   Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), la stessa non va ricompresa nel rinvio di cui all’art. 73, par. 1 della   Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ).

Se lo straniero  non è residente in uno Stato membro dell’Unione Europea , il reddito è indicato solo nel riferimento di cui all’art. 73, par. 1 della   Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ).

Posto che l’agevolazione fiscale per questo tipo di reddito è prevista dalla Convenzione per evitare la doppia imposizione, di cui la Bulgaria è parte, una dichiarazione ai sensi dell’art. 142, par. 5 del Codice fiscale assicurativo (ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) da parte del debitore del reddito fino al 31 marzo dell’anno successivo. Nella dichiarazione sono indicati gli importi dei redditi corrisposti ei benefici fiscali concessi. La dichiarazione è presentata alla direzione territoriale (ТД на НАП) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) , ove è iscritto o soggetto ad iscrizione il soggetto pagatore del reddito. Quando il reddito è versato a più di cinque persone, la dichiarazione è presentata solo per via elettronica. In tal caso il reddito non è indicato nel riferimento di cui all’art. 73, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), in quanto soggetti a dichiarazione ai sensi dell’art. 142, par. 5 delCodice fiscale assicurativo (ДОПК).

Tali redditi  non sono oggetto di dichiarazione da parte della persona fisica straniera  nella dichiarazione dei redditi annuale ex art. 50 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ).

Certificato di imposta pagata

La persona fisica straniera può richiedere il rilascio di un certificato di imposta pagata da persona fisica straniera. L’istanza va presentata alla direzione territoriale (ТД на НАП) dell’l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , ove è stata presentata o è soggetta a presentazione la dichiarazione ai sensi dell’art. 50 o dell’art. 55 della della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ) .

Secondo l‘art. 58 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ), su richiesta del soggetto straniero, viene rilasciata dalla direzione territoriale (ТД на НАП) dell’l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), dove è stata presentata la dichiarazione di cui all’art. 55, par. 1 della stessa legge,  un’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta viene emessa al fine di evitare la doppia imposizione.

Presenza di una certa base  in Bulgaria

Se c’è una certa base  in Bulgaria. La retribuzione è considerata reddito da rapporto di lavoro subordinato  (ai sensi del § 1, comma 26, lettera “h” delle Disposizioni Aggiuntive della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ) (Per “ rapporti di lavoro ” si intendono  rapporti giuridici derivanti da contratti dii amministrazione e controllo, anche con i membri della direzione e organi di controllo delle imprese, ad eccezione dei casi di cui all’art. 37, par. 1, punto 9.) In questo caso, l’impresa – contribuente del reddito è considerata un datore di lavoro ai sensi del §1, punto 27 delle disposizioni aggiuntive della legge sull’imposta sul reddito. Vengono seguite le norme previste dalla legge sulla tassazione dei redditi da rapporti di lavoro – la tassazione viene anticipata su base mensile quando il reddito viene pagato con un’imposta anticipata del 10% (articolo 42 della legge sull’imposta sui redditi). Anche questi redditi sono soggetti a tassazione annuale, con il datore di lavoro che determina l’importo annuo dell’imposta quando è il principale datore di lavoro della persona al 31 dicembre dell’anno fiscale.

Dichiarazione in presenza di una certa base

In presenza di una certa base del soggetto straniero in Bulgaria, quando la tassazione è come reddito da rapporti di lavoro, il datore di lavoro li indica nel riferimento di cui all’art. 73, par. 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ) per i redditi percepiti nell’anno nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato e per le ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie effettuate nell’anno. Il riferimento è fornito solo in via telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla direzione territoriale (ТД на НАП) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) presso il luogo di iscrizione del datore di lavoro.

Se la persona fisica straniera è residente in un altro Stato membro dell’UE, il datore di lavoro fornisce all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) informazioni sui redditi da lavoro dipendente maturati e/o corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato membro dell’UE (art. 73 bis, comma 5 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche  (ЗДДФЛ) ) . L’informativa è fornita in via telematica solo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione e/o pagamento del reddito.

Se in Bulgaria esiste una certa base, l’acconto viene versato entro il 25 del mese successivo a quello in cui l’imposta è stata trattenuta o in cui sono stati effettuati pagamenti parziali.

Compenso all’amministratore come strumento di pianificazione fiscale

Una soluzione fiscalmente allettante per i residenti nell’Unione Europea è fissare un Compenso per l’amministratore.

Un residente non bulgaro può  diventare professionalmente attivo in Bulgaria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una società bulgara) e ricevere un compenso (alto)  per queste attività. 

Come abbiamo visto in precedenza la Bulgaria ha stipulato trattati contro la doppia imposizione con gli altri Stati membri dell’Unione Europea (a questo proposito per es. vedi art. 14 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria) e, quindi, il Paese di residenza esenterà dal pagamento delle imposte questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse (10%) sono già state  pagate in Bulgaria).

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni

In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Quindi I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente in Italia riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Bulgaria  sono imponibili solo in Bulgaria.

Questo compenso costituisce un costo fiscalmente deducibile per la società bulgara e il ricevente paga l’imposta sul reddito delle persone fisiche del 10%. 

In altre parole, si trasforma parte del reddito d’impresa imponibile di una società bulgara in un costo deducibile  e si consente a un residente di un Paese ad alta tassazione, come l’Italia,  di pagare solo il 10% di imposta a livello personale.

Contributi previdenziali  limitati

Se i contributi previdenziali diventano esigibili in Bulgaria si può sfruttare il vantaggio del sistema di previdenza sociale bulgaro che prevede che i contributi previdenziali da pagare sono limitati. In altre parole, i contributi previdenziali si calcolano sulla base di un reddito lavorativo mensile e  annualmente viene fissato un limite di reddito oltre la cui soglia non si calcolano contributi.
Il Reddito massimo assicurativo  per 2023 è di BGN 3.400.

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La Tayros Consulting assiste i propri clienti nella corretta  Pianificazione Fiscale in modo da ottimizzare il carico fiscale sfruttando le opportunità fiscali contenute nella normativa della Bulgaria.

Per informazioni

Bulgaria – Disciplina Iva dell’Ecommerce

Ai sensi della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , qualsiasi soggetto passivo stabilito nel territorio della Bulgaria che ha un fatturato imponibile pari o superiore a 100.000 BGN per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese in corso (modificato – SG n. 58 del 2022 , in in vigore dal 01.01.2023), è tenuto a presentare domanda di iscrizione  entro 7 giorni dalla fine del periodo d’imposta durante il quale ha realizzato tale fatturato. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, l’interessato è tenuto a presentare la domanda entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.
Dal momento in cui un soggetto è iscritto al regime IVA, è obbligato per ogni cessione imponibile, con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, ad addebitare l’imposta sul valore aggiunto nella misura dell’aliquota applicabile alla cessione in questione ( 20% o 9%). Questa imposta viene aggiunta al prezzo di vendita e pagata dall’acquirente, ma il venditore ha l’obbligo di versarla successivamente all’erario dello Stato.

Documentare le vendite del commercio online mediante l’emissione di scontrino fiscale

L’e-commerce ha le sue specificità dal punto di vista della documentazione di vendita, in relazione alla quale sorgono domande relative all’emissione delle ricevute.
In generale, l’obbligo di documentare le vendite di beni o servizi mediante l’emissione di uno scontrino fiscale dipende dalla modalità di pagamento da parte del cliente. L’obbligo di registrazione e contabilizzazione delle vendite/consegne di beni o servizi mediante emissione di ricevuta fiscale sussiste quando il pagamento è effettuato in contanti, con assegno, con voucher, con carta di credito o bancomat bancaria o con altro mezzo di pagamento anziché soldi. Rientra in questa ipotesi anche il caso in cui il pagamento avvenga in contrassegno.
Quando il pagamento viene effettuato tramite bonifico postale tramite un operatore postale abilitato, l’esercente non è tenuto ad emettere ricevuta fiscale. Tuttavia, va tenuto presente che dal 1° giugno 2021, con questa modalità di pagamento, è previsto l’obbligo di fornire al cliente un documento cartaceo o elettronico contenente almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo di corrispondenza del debitore viso; numero di identificazione ex art. 84 del Codice Fiscale Assicurativo (ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – ДОПК)  del soggetto obbligato; denominazione del bene/servizio, codice di gruppo fiscale, quantità e valore per tipologia di bene o servizio acquistato; importo totale del pagamento e metodo/i di pagamento.

Il soggetto che effettua vendite di beni e/o servizi tramite un negozio elettronico può registrare e rendicontare tali vendite, anziché con un buono fiscale o di sistema, attraverso un documento di registrazione della vendita, che non sia emesso da “unità fiscale” (фискално устройство (ФУ)) o da un “sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale” (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)), quando un pagamento per corrispondenza viene effettuato con carta di credito o di debito e a condizione che:

  • il software/software per la gestione delle vendite soddisfa i requisiti di cui all’art. 52c (ovvero almeno i requisiti di cui ai punti 2, 3 e 7 dell’appendice n. 29 e
  • per le vendite effettuate attraverso il negozio elettronico, l’interessato accetta pagamenti per assente effettuati con carte di credito e debito – art. 3, par. 17 dell’ordinanza  n. H-18. 

I soggetti che soddisfano le condizioni di cui sopra e desiderano avvalersi dell’opzione alternativa sono tenuti a:

  •  presentare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) in conformità all’allegato n. 33 del regolamento n. H-18. tramite il servizio telematico denominato Informazioni fornite da un soggetto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. H-18/2006, vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico nel portale per i servizi elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), accessibile con accessibile con “Firma elettronica qualificata” (Квалифициран електронен подпис (КЕП));
  • deve compilare le informazioni specificate al punto 7 dell’allegato n. 33 del regolamento: modalità di pagamento offerte dal negozio elettronico; “Fornitore dei servizi di pagamento” (доставчици на платежни услуги (ДПУ)) con cui il soggetto ha un contratto per la fornitura di POS virtuali o con cui ha un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato al conto di pagamento del fornitore; identificativo univoco dell’esercente nel sistema del prestatore di servizi di pagamento (Merchant ID), conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve i pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto dal “Fornitore dei servizi di pagamento” (Доставчици на платежни услуги (ДПУ)), oppure sono conti, sui quali vengono trasferite le somme ricevute tramite il POS virtuale del dal “Fornitore dei servizi di pagamento” e di altri. – dettagliato.: al punto 7 dell’appendice.

Importante:  quando si inviano le informazioni di cui sopra, viene assegnato un numero univoco al negozio elettronico, che viene inserito nel messaggio elettronico – conferma inviata alla persona (articolo 52t, comma 1 dell’ordinanza n. H-18.)

  • registrare e segnalare qualsiasi vendita di beni o servizi in contumacia pagamento con carta di credito o debito mediante emissione di un documento di registrazione della vendita, che deve essere leggibile e contenere almeno i seguenti dati – art. 52o, par. 1 dell’ordinanza n. H-18:
  1. nome, numero e data del documento;
  2. dati della persona che effettua la vendita;
  3. numero d’ordine univoco del cliente;
  4. numero di riferimento della transazione finanziaria;
  5. denominazione del bene/servizio, codice di gruppo fiscale, quantità e valore per tipologia di bene/servizio acquistato, prezzo unitario, importo totale versato e modalità/e di pagamento;
  6. codice a barre bidimensionale (codice QR) secondo l’allegato n. 18a, contenente informazioni sulla vendita – dettagliato: all’art. 52 o.
  7. Fornire al cliente il documento emesso per la registrazione elettronica della vendita
  8. Per ogni mese di calendario, presentare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) un file di audit standardizzato secondo l’allegato n. 38 dell’ordinanza, contenente informazioni sugli ordini effettuati nel negozio elettronico, in base a quali beni/servizi sono stati consegnati durante il mese. Le informazioni sono trasmesse entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Il fascicolo di audit standardizzato viene presentato tramite un servizio elettronico con il nome “File di audit standardizzato da una persona ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 17 del regolamento n. H-18/2006”. nel portale dei servizi telematici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , accessibile con “Firma elettronica qualificata” (Квалифициран електронен подпис (КЕП)).
Il file deve contenere il numero univoco del negozio elettronico, nonché contenere informazioni logicamente e aritmeticamente corrette, la cui correttezza viene verificata al momento dell’invio tramite il servizio elettronico.

Ulteriori informazioni sul servizio di invio file di audit standardizzato

Provvedimenti dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). analizza i rischi che si presentano nel commercio elettronico e adotta varie misure per aumentare il rispetto della legislazione da parte dei commercianti elettronici. I controlli e gli audit dei commercianti online vengono effettuati ogni anno. Gli audit elettronici sono l’approccio dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))., in cui i dati vengono elaborati attraverso l’uso di software speciali. Nel caso di aziende che lavorano con software commerciale, il fatturato dichiarato dai registratori di cassa viene rilevato con i dati nei loro sistemi informativi. Nel caso dei commercianti online, le informazioni dei corrieri vengono confrontate con i fatturati comunicati e dichiarati.

Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi speciali IVA OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)

VAT e-commerce package

Il “VAT e-commerce package”, adottato  dal Consiglio il 5 dicembre 2017, rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Il VAT e-commerce package è composto da:

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato le misure di attuazione per il VAT e-commerce package consistenti in:

Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione  che stabilisce i dettagli sul funzionamento dello sportello unico IVA (interfaccia elettronica dello Stato membro d’identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d’identificazione nell’ambito del relativo regime).

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato note esplicative sulle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico.  Le note esplicative sono accompagnate dalla Guide to the VAT One Stop Shop, aggiornamento della Guida allo sportello unico Iva.

È stata anche pubblicata la Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of low value consignments.

A causa delle difficoltà pratiche create dalle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus, sono stati adottati i seguenti atti che hanno rinviato l’applicazione del pacchetto IVA e-commerce al 1 ° luglio 2021:

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Disciplina Iva dell’Ecommerce fino al 30/06/2021

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore, Business to Business (B2B) ;
    • privato, Business to Consumer (B2C).

Ecommerce diretto:  l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.

Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immaterialiindipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :

  • nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve) 
  • per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
    • identificazione diretta;
    • nomina del rappresentate fiscale;
    • regime del OSS (One Stop Shop) .

Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .

Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.

Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE erano:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A


Superate queste soglie le cessioni erano assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario
ed il il venditore comunitario doveva adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

Il mini sportello unico (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico (MOSS)) era un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS evitava al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmetteva telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione erano trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

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Disciplina Iva dell’Ecommerce dal 01/07/2021

Sono state previste importanti novità, nell’ambito del VAT e-commerce package, priorità  della Digital Single Market Strategy,  in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, tra cui rientra il commercio elettronico indiretto,  

Le disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 sarebbo dovute entrare in vigore il  1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 di pari data è stata prevista la proroga al 1° luglio 2021 di tali disposizioni.

Da evidenziare, in particolare:

  • la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE Business to Consumer (B2C)
  • introduzione di un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria
  • Estensione del campo di applicazione del MOSS, trasformandolo in One Stop Shop ( OSS ), a:
    • Forniture di servizi B2C diversi dai TBE Services (Telecommunications, broadcasting & electronic services)
    • possibilità di utilizzo del MOSS (Mini One Stop Shop) anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto
    • Determinate forniture domestiche di beni agevolate da interfacce elettroniche
    • Vendite a distanza di merci importate da territori terzi e paesi terzi in partite di valore intrinseco massimo di 150 EUR
  • per i beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro è possibile
    • aderire al regime speciale dello IOSS o,
    • in alternativa, dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS è diventato  uno sportello unico (OSS). I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE  esteso

  • a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito;
  • alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • ad alcune cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto Business to Consumer (B2C)  trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer:

  • continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce;
  • non sono più previste le soglie di protezione di cui sopra (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro), al di sotto delle quali l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore, pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.

Dal 1° luglio 2021 viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime One Stop Shop ( OSS ), al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

La tabella seguente indica quale sistema dovrebbe essere utilizzato per quale tipo di fornitura e / o soggetto passivo:

Regime Non-Union OSS Regime OSS Regime  IOSS
Tipi di forniture TUTTE le forniture di servizi B2C ai clienti nell’UE a) TUTTE le forniture di servizi B2C nell’UE

b) Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE

c) Articolo 14a (2) cessioni di beni B2C nazionali

Vendite a distanza di merci importate in partite ≤ 150 EUR.
Soggetto passivo Stabilito al di fuori dell’UE a) Solo UE stabilita

b) UE e non UE stabilite

c) Interfacce elettroniche

Stabilito UE e non UE, comprese le interfacce elettroniche

Transazioni che possono essere segnalate nello sportello unico dell’Unione rispetto allo sportello unico non sindacale.

  Soggetto passivo / fornitore non residente nell’UE Soggetto passivo / fornitore stabilito nell’UE
Forniture di servizi ai consumatori (B2C) Regime Non-Union OSS Regime OSS
Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE Regime OSS Regime OSS
Forniture domestiche di merci da parte di deemed suppliers (presunti fornitori) Regime OSS Regime OSS

Cosa fare se si utilizza  l’OSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
  • applicare l’ aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono forniti i servizi;
  • riscuotere l’IVA dall’acquirente sulle vendite a distanza intra-UE di beni o sulle prestazioni di servizi;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.
  • mostrare / visualizzare l’importo dell’IVA a carico dell’acquirente, al più tardi al termine del processo di ordinazione. L’ aliquota IVA è quella dello Stato membro in cui le merci vengono spedite / trasportate;
  • facilita la riscossione dell’IVA dagli acquirenti sulle vendite a distanza intra-UE di beni e sulle forniture nazionali;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.

Sempre dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali recepite nell’ordinamento nazionale dal Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83.

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Adozione in Italia dei regimi opzionali Oss e Ioss

Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia ha dato attuazione al “VAT e-commerce package”.

Il 24.06.2021 è stato emanato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o“Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delledisposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Interessante evidenziare le Definizioni riportate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2021:

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: a) per “One Stop Shop non Ue” o “Oss non Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta;

b) per “One Stop Shop Ue” o “Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies del Decreto IVA, cui possono aderire (i) i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, (ii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché (iii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-ter, commi 1 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 2- bis, comma 1, lett. a) del Decreto IVA;

c) per “Import scheme” o “Ioss” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies1 del Decreto IVA, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;

d) per “intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;

e) con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.

Successivamente è stato emanato il Decreto del Direttore delle finanze del 12 luglio 2021  – Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), trasformato in One Stop Shop ( OSS ), è stato esteso

  • alle vendite a distanza 
  • alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. 

In particolare sono stati introdotti tre nuovi regime speciali:

  • il Non-Union OSS, Titolo XII, Capo VI, Sezione II, per i servizi prestati da soggetti passivi non UE (REGIME SPECIALE PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ (N.D.R. IL TITOLO È IN VIGORE DAL 01/01/2021, IL TITOLO VIGENTE FINO A QUESTA DATA È IL SEGUENTE: ‘REGIME SPECIALE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ’)), Artt. da 358 bis al 369 della direttiva 2006/112/CE
  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione III (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER LE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE MEDIANTE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO TALI CESSIONI E PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO (TITOLO COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DIR. UE 1995/2019)), Artt. da 369 bis al 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE
  • ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro,  previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione IV (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI), Artt. da 369 ter decies al 369 quinquies et vicies della direttiva 2006/112/CE.

Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:

“1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Quindi:

  • Le aziende che gestiscono interfacce elettroniche come mercati o piattaforme sono, in determinate situazioni, considerate ai fini dell’IVA come fornitori di beni venduti ai clienti nell’UE da società che utilizzano il mercato o la piattaforma. Di conseguenza, devono riscuotere e pagare l’IVA su queste vendite.
  • Basandosi sul successo del MOSS per i servizi TBE, questo concetto è stato esteso e trasformato in un OSS :
    • Il regime non UE per la fornitura di servizi TBE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE è stato esteso a tutti i tipi di servizi transfrontalieri ai consumatori finali nell’UE;
    • Il regime dell’Unione per le prestazioni intra-UE di servizi TBE è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intra-UE di beni e ad alcune forniture nazionali agevolate da interfacce elettroniche. L’estensione alle vendite a distanza intra-UE di beni va di pari passo con l’abolizione della soglia per le vendite a distanza , in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA;
    • È stato creato un regime di importazione (IOSS) che copre le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi a clienti nell’UE fino a un valore di 150 EUR.

Quando viene utilizzato il regime di importazione, il venditore addebita e riscuote l’IVA nel punto vendita ai clienti dell’UE e dichiara e paga tale IVA a livello globale allo Stato membro di identificazione nell’IOSS . Queste merci beneficiano quindi di un’esenzione IVA all’importazione, consentendo un rapido svincolo in dogana.

L’introduzione del regime di importazione va di pari passo con l’abolizione dell’esenzione IVA per le merci in piccole spedizioni fino a un valore massimo di 22 EUR. Ciò è anche in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA.

Laddove non viene utilizzato l’IOSS, è disponibile un secondo meccanismo di semplificazione per le importazioni. L’IVA all’importazione è riscossa dai clienti dal dichiarante doganale (es. Operatore postale, corriere, spedizionieri doganali) che la pagherà alle autorità doganali tramite pagamento mensile.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Possono accedere al regime OSS UE

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il regime OSS semplifica sicuramente le dichiarazioni IVA relative alle vendite a distanza, ma non è obbligatorio registrarsi.

Se però non si è iscritti all’OSS, continuano a valere altri adempimenti fiscali come, ad esempio, la registrazione IVA che rimane necessaria in ogni Stato membro in cui la soglia di 10.000 euro di fatturato viene superata.

Possono fare ricorso al regime OSS  non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Depositi all’estero

L’istituzione di un deposito all’estero comporta riflessi fiscali in materia di  IVA  diversi a seconda della natura giuridica specifica del rapporto contrattuale utilizzato.

Il deposito all’estero può essere:

  • di proprietà dell’operatore economico nazionale;
  • detenuto in locazione;
  • presso i locali di agenti o commissionari.

Occorre distinguere tra i rapporti di deposito che implicano trasferimenti di beni ad effetti traslativi sospesi, da quelli che riguardano beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti.

Nel  caso di beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti  l’operatore economico nazionale che trasferisce i beni in un deposito   all’estero  non realizza alcuna vendita e l’invio dei beni all’estero avviene per motivi meramente di carattere distributivo, legati all’organizzazione ed alla logistica di vendita, rimanendo i beni spediti all’estero  di proprietà dell’impresa residente, situazione  riconducibile a quella disciplinata  nell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112:È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

Quindi i trasferimenti di beni in altro Stato membro,  assimilati ai fini IVA a cessioni di beni a titolo oneroso, implicano l’insorgere dei relativi obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e compilazione dei modelli Intrastat.

I trasferimenti di beni nell’ambito del territorio unionale per le esigenze dell’impresa configurano,  sebbene in assenza di cessioni che originano ricavi di vendita , operazioni rilevanti ai soli fini IVA, con la conseguente necessità, per l’operatore residente, di acquisire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

Il soggetto residente, pertanto, dovrà provvedere a nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA o ad identificarsi direttamente nello Stato membro in cui è situato il deposito a cui sono trasferiti i beni.

Quindi se si stoccano i prodotti in centri logistici  all’estero (basta anche un solo prodotto stoccato), si dovrà obbligatoriamente acquisire una posizione IVA nello Stato membro in cui la tua merce è stoccata.

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Sistema “Intrastat” – Raccolta dati sulle spedizioni intracomunitarie e/o sugli arrivi di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’UE

Regolamento per gli scambi di merci all’interno dell’Unione

  1. Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese (compresi gli scambi di merci all’interno dell’Unione)
  2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, recante specifiche tecniche e norme ai sensi del regolamento n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle imprese europee.
  3. Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione, del 27 luglio 2021, che stabilisce norme per lo scambio di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 del la Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione non sindacale e gli obblighi delle unità dichiaranti

Modifiche da gennaio 2022

  1. i concetti di “arrivi” e “spedizioni” di merci sono sostituiti rispettivamente da “importazioni intra-Unione” ed “esportazioni intra-Unione”, il concetto di “commercio intracomunitario” è sostituito da “commercio intra-Unione” di merci .
  2. vengono dichiarati due nuovi dettagli in relazione alle esportazioni intra-unionali: “Paese di origine” e “Partner VIN” (Partner Tax Identification Number)

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per il periodo di riferimento gennaio 2023 è fino al 14.02.2023 (per un obbligo annuale) o fino al 20.02.2023 (per un obbligo continuativo per il primo periodo di riferimento)

Secondo la Nomenclatura dei paesi in vigore 2021. così chiamato Geonomenclatura – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione il commercio con l’Irlanda del Nord è dichiarato utilizzando il sistema Intrastat e con il resto della Gran Bretagna con una dichiarazione doganale. Il codice di dichiarazione per l’Irlanda del Nord è “XI”.

Operatori Intrastat e obblighi di comunicazione del sistema Intrastat

Soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni nel sistema “Intrastat” – Operatori Intrastat, sono i soggetti iscritti in base alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie per la dichiarazione, determinate con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт (НСИ – NSI)). L’ordinanza è pubblicata nella “Gazzetta dello Stato” entro il 31 ottobre del corrente anno.
Le soglie per la dichiarazione per il 2023 secondo l’ ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт (НСИ – NSI))
n. RD – 05 – 485/03.11.2022

 sono:

  • Per le importazioni all’interno dell’Unione (arrivi) – BGN 700.000.
  • Per le esportazioni all’interno dell’Unione (spedizioni) – BGN 1.000.000.

Le soglie per dichiarare un valore statistico per il 2023 sono:

  • Per le importazioni all’interno dell’Unione (arrivi) – BGN 11.000.000.
  • Per le esportazioni all’interno dell’Unione (spedizioni) – BGN 29.300.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di operazioni singole di valore modesto è di 390 lev.

Gli operatori di merci possono avere un obbligo annuale o continuativo di dichiarazione ai sensi del sistema Intrastat, a seconda del periodo in cui si verifica l’obbligo.
L’obbligo annuale di dichiarare separatamente nel sistema Intrastat le importazioni intra-Unione (arrivi) e le esportazioni intra-Unione (spedizioni) per l’anno in corso si verifica quando il volume annuo degli scambi di merci all’interno dell’Unione nell’anno precedente supera la soglia corrispondente per l’anno in corso.
L’attuale obbligo di dichiarazione separata ai sensi del sistema Intrastat per le importazioni all’interno dell’Unione e le esportazioni all’interno dell’Unione in un determinato anno sorge quando la persona non ha contratto un obbligo annuale ed entro l’anno il volume degli scambi di merci all’interno dell’Unione per un determinato anno il flusso commerciale supera la soglia pertinente per il rispettivo anno.

Regolamento

Il termine normativo per la presentazione della dichiarazione Intrastat mensile è fino al 14 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat per il primo periodo di riferimento in caso di obbligo in corso è il 20 del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i periodi di riferimento successivi la scadenza è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.

Tipi di dichiarazioni Intrastat

Come vengono presentate le dichiarazioni Intrastat? 
Le dichiarazioni sono presentate elettronicamente, firmate con una firma elettronica qualificata. Ciò può avvenire attraverso i servizi telematici dell’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))
In caso di impossibilità tecnica, le dichiarazioni Intrastat (in formato .xml su supporto elettronico) vengono trasmesse alla competente direzione territoriale dell’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (NAP) , accompagnate da una Lettera di impossibilità tecnica .

Nuovo campo nella dichiarazione per le esportazioni intraregionali (spedizioni) da gennaio 2022: “VIN (VAT Identification Number – ДДС идентификационен номер)

l numero di identificazione IVA intracomunitaria è un numero individuale che consente alle imprese di uno Stato membro dell’Unione europea o al di fuori della UE di essere identificate come operatori.

La definizione principale relativa al campo “VIN number of the partner” nella dichiarazione di esportazione intraunionale è disciplinata dall’art. 13, comma 1, del Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio:
numero identificativo individuale attribuito all’operatore partner nello Stato membro importatore, ai sensi dell’articolo 214 (Identificazione tramite un numero individuale) della direttiva 2006/112/CE.

Azioni sui messaggi di errore

Azioni per i seguenti messaggi di errore:

  1. “VIN del partner inserito in modo errato. Si prega di inserire un numero VIN corretto o, nel caso in cui non si conosca l’ID del partner, si prega di contattare la Direzione Intrastat
  2. “Se il tipo di transazione è 1.2 Vendite a distanza, il campo del numero VIN del partner deve essere vuoto! Verifica di aver compilato correttamente il campo Tipo di transazione!”
  3. “Il numero VIN completato è bulgaro!”. Nel caso in cui il documento d’identità dichiarato sia compilato correttamente, si prega di contattare la Direzione “Intrastat”.
  4. “Campo VIN partner non compilato.” Si prega di compilare il campo numero VIN, o nel caso non si conosca l’identificativo del partner, si prega di contattare la Direzione “Intrastat”
  • Nel caso in cui tu abbia commesso un errore, dovresti inviare una nuova dichiarazione mensile in cui gli errori sono stati corretti.
  • Non hai un errore nel campo “VIN number of the partner” nei messaggi di errore descritti e hai documenti che confermano la correttezza dei dati dichiarati, contatta la Direzione “Intrastat” presso l’Agenzia Centrale dell’ANR inviando un e-mail all’indirizzo di posta elettronica: e.pavlova @ nra.bg e p.iliev@nra.bg . Attendi una risposta alla tua email da un dipendente della Direzione “Intrastat”.

Bulgaria – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

L’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Tutti i paesi sono liberi di decidere chi assicurare nell’ambito della loro legislazione, quali prestazioni erogare e a quali condizioni.

A chi si applicano queste regole?

  • Ai cittadini dei Paesi dell’UE o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • Ad apolidi o rifugiati che soggiornano nell’UE o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera e che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • A cittadini di Paesi extra UE che soggiornano legalmente nel territorio dell’UE e si spostano all’interno di questi paesi e ai loro familiari.

Quattro principi fondamentali

  1. Si è coperti dalla legislazione di un Paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo Paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.
  2. Gli stranieri hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini del paese in cui sono assicurati. Si tratta del cosiddetto principio della parità di trattamento o non discriminazione.
  3. Quando si richiede una prestazione, vengono presi in considerazione eventuali periodi precedenti di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri paesi.
  4. Se si ha diritto a una prestazione in denaro da un paese, in genere la si riceve anche se si vive in un altro paese. È il cosiddetto principio della esportabilità.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) ).

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai
sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”

Se si lavora in due o più paesi, si è assicurati nel  paese di residenza se vi svolge una “parte sostanziale” dell’attività. Una “parte sostanziale” indica almeno il 25% del tuo orario di lavoro e/o della tua retribuzione, ma altri elementi possono essere rilevanti oltre alla tua situazione generale.

Per determinare se si svolgi una “parte sostanziale” dell’ttività nel  paese di residenza, viene presa in considerazione anche la situazione futura ipotizzata nei successivi 12 mesi.

Se le istituzioni di Paesi diversi non riescono a concordare quale legislazione del Paese debba essere applicata alla tua situazione, le norme dell’UE assicurano che un’unica legislazione si applichi provvisoriamente.

Nel frattempo le istituzioni devono prendere una decisione. Se non riescono a raggiungere un accordo, possono passare attraverso una procedura di dialogo e conciliazione; il caso può essere portato davanti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per decidere.

Alla pagina web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en sono consultabili Le ultime versioni delle guide ai sistemi nazionali di sicurezza sociale

Il 3 luglio 2019 è entrato in vigore il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) che prevede che gli scambi di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi dell’Unione Europea avvengano per via telematica, attraverso i SED (Structured Electronic Documents – Documenti elettronici strutturati), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC – Business Use Cases).

Nella pagina web Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  sono reperibili  regolamenti, accordi, pareri e documenti relativi al coordinamento delle misure di sicurezza sociale degli Stati membri UE ed extra-UE: