Bulgaria – Ricorso giurisdizionale dell’atto di revisione

Nel corso del procedimento di audit vengono emessi due atti:

  • una relazione di audit (verbale di audit/verbale di revisione/rapporto di revisione/rapporto di audit (ревизионен доклад (РД))
  • e un atto di audit (atto di revisione (Ревизионен акт)). 

Terminata la fase amministrativa di impugnazione di un atto di revisione (Ревизионен акт) con l’emanazione di una decisione ex art. 155 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) e nel caso in cui tale decisione non sia favorevole al ricorrente, l’impugnazione dell’atto segue un procedimento giudiziario – personalmente o avvalendosi dei servizi legali. L’atto di revisione (Ревизионен акт) può essere impugnato nella parte in cui non è stato annullato dalla decisione dell’organo decisionale (решаващия орган) – la competente Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)). Il ricorso amministrativo dell’atto è un prerequisito assoluto per il suo successivo ricorso giurisdizionale – vale a dire un ricorso contro l’atto di revisione direttamente dinanzi al giudice è inammissibile. L’unico caso in cui è possibile un ricorso giurisdizionale diretto contro l’atto di revocazione è quando ne viene chiesta la dichiarazione di nullità. 

Se l’atto di revisione (Ревизионен акт) è revocato (anche quando l’autorità restituisce il fascicolo per un nuovo controllo), non vi è alcun interesse legale a impugnarlo in giudizio. L’atto di revisione (Ревизионен акт) è inappellabile anche nella parte in cui non è stato impugnato con provvedimento amministrativo. Ma se l’organo decisionale (решаващия орган) ha annullato l’atto in una parte non impugnata dal ricorrente, quest’ultimo è andato oltre i limiti della sua competenza e tale pronuncia è ancora soggetta a sindacato giurisdizionale.

Presentazione di un ricorso

Il ricorso è proposto tramite l’organo che ha emesso il provvedimento ( Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”))) ed è indirizzato al tribunale amministrativo (административния съд) della regione ove si trova il domicilio o la sede del destinatario dell’atto. Il termine per la presentazione è di 14 giorni dal ricevimento della decisione. Tuttavia, in mancanza di pronuncia dell’organo amministrativo deliberante entro il termine stabilito, questa è considerata CONFERMA SILENZIOSA dell’atto di revisione ed è anch’essa soggetta a ricorso. In tal caso, tuttavia, il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dal giorno in cui l’organo avrebbe dovuto pronunciarsi. 

È possibile, invece, nel termine di sette giorni in cui l’autorità è tenuta a completare il reclamo e a trasmetterlo al tribunale per emettere una decisione, seppur tardiva. Ciò è ammissibile visto il disposto dell’art. 156, par. 6 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)). Se tale decisione conferma l’atto di revisione (Ревизионен акт), che comunque è già tacitamente confermato, allora non deve essere presentato un nuovo ricorso. Nel caso in cui la decisione annulli l’atto, non sussiste alcun interesse a proporre ricorso e il procedimento di ricorso si estingue. Ma se l’autorità annulla solo parzialmente l’atto di revisione, l’appello dovrebbe proseguire il suo percorso verso il tribunale, ma nella parte in cui l’atto è stato annullato, il procedimento sarà chiuso.

Soggetto a controllo giurisdizionale

Il tribunale esercita il controllo sulla legittimità e sulla giustificazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт). L’atto sarà illegittimo se non è stato emesso da un’autorità competente (ovvero, al momento dell’emanazione dell’atto sono stati violati i requisiti di competenza territoriale, materiale, personale o temporale). In tal senso, il contenuto ei dettagli dell’ordine stesso di affidamento dell’audit sono essenziali per analizzare se tali requisiti siano stati rispettati. L’atto sarà illegale se non viene seguita la forma legale per la sua emissione, secondo un certo modello. Sono inammissibili le omissioni nell’atto secondo il contenuto previsto dalla legge. Illegittimo è anche l’atto di revisione (Ревизионен акт) che contrasti con il diritto sostanziale vigente (tributario, doganale, ecc.). L’atto sarà illegale anche se non viene seguita la procedura per la nomina e lo svolgimento della revisione e l’emissione dell’atto di revisione. A questo proposito, ci sono una serie di requisiti per il rispetto delle scadenze, la consegna di documenti, notifiche, ecc. Il tribunale controlla anche se lo scopo della legge è stato rispettato nel procedimento.

Ma oltre al rispetto dei requisiti di cui sopra, l’atto di revisione (Ревизионен акт) può essere impugnato in termini di giustificazione. Cioè. tutte le prove contenute nel fascicolo devono corrispondere ai rilievi e alle conclusioni degli esaminatori. In altre parole, sono soggette a sindacato giurisdizionale anche le motivazioni dell’atto di revisione, che (secondo la prassi giudiziaria) possono essere contenute anche nel rapporto di revisione (ревизионен доклад (РД))

Quanto alla validità dell’atto, il giudice è vincolato da quanto dichiarato nel reclamo e decide secondo quanto in esso richiesto. Tuttavia, il tribunale è tenuto a verificare pienamente l’atto in merito alla sua legalità, indipendentemente da quanto descritto nel reclamo – a questo proposito, il tribunale non è vincolato dal reclamo.

Interrompi l’esecuzione

Il ricorso proposto al giudice non sospende l’esecuzione dell’atto di revisione, ma su espressa richiesta del ricorrente, l’esecuzione dell’atto può essere interrotta. A tal fine, tuttavia, dovrebbero essere presentate garanzie collaterali e, a seconda del tipo, in alcuni casi il tribunale è obbligato a interrompere l’esecuzione e in altri ciò viene fatto a sua discrezione.

Testimonianze di testimoni

Qualsiasi tipo di prova può essere utilizzato nei procedimenti giudiziari. È anche possibile utilizzare testimonianze che stabiliscono fatti rilevanti per l’audit, percepiti da una terza parte. Ma i testimoni sono ammessi nel procedimento solo per stabilire i seguenti fatti e circostanze:
1. la credibilità o la paternità di dati da un supporto tecnico e documenti non firmati;
2. circostanze per la prova delle quali la legge richiede un documento scritto, se il documento viene smarrito o distrutto senza colpa della persona controllata, nonché per l’accertamento di fatti e circostanze per la prova delle quali la legge non richiede un documento scritto;
3.i fatti e le circostanze per i quali non sono stati redatti documenti quando vi era l’obbligo di farlo, ovvero sono stati redatti documenti che non rispecchiano fatti e circostanze reali.

Decisione della corte

Il tribunale emette una decisione che risolve il caso nel merito e può annullare l’(Ревизионен акт) in tutto o in parte, modificarlo nella parte impugnata o respingere il ricorso. È importante notare che la decisione del tribunale non può modificare l’atto a scapito del ricorrente. Ciò significa, in sostanza, il divieto per il giudice di modificare l’ammontare dell’obbligazione in misura superiore a quanto stabilito nell’atto di revocazione.

Ricorso alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)).

La decisione del giudice amministrativo è soggetta a ricorso per cassazione dinanzi alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)).. A tal fine, si consiglia di utilizzare servizi legali specializzati. Il ricorso alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)) è proposto al tribunale, la cui decisione è impugnata, entro 14 giorni dalla data dell’annuncio che è stata disposta la decisione motivata. Il caso è considerato in una sessione pubblica da un collegio di tre membri della Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)). Il giudice si pronuncia sui motivi  indicati nel ricorso con sentenza con la quale conferma, annulla (in tutto o in parte) o modifica la decisione impugnata. Quando la decisione è annullata per significative violazioni delle norme processuali o quando devono essere accertati fatti per i quali non è sufficiente la raccolta di prove scritte, rinvia la causa per un nuovo esame da parte di un altro collegio del tribunale competente.

Bulgaria – Ricorso amministrativo dell’atto di revisione

Procedimenti di revisione

Il controllo sulla rendicontazione contabile e sul rispetto della normativa tributaria è svolto dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), dall’Agenzia delle Dogane e dall’Amministrazione Comunale (in materia di imposte e tasse locali). Viene svolto costantemente e con modalità diverse, ma l’affidamento di un audit è il modo più essenziale e tipico per svolgere un esame approfondito del soggetto obbligato, che mira a stabilire gli obblighi pubblici.

Il procedimento di revisione tributaria è avviato con l’emissione di un’ordinanza di attribuzione di revisione da parte dell’Agenzia delle Entrate alla competente Direzione territoriale tributaria (данъчна териториална дирекция) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ai sensi dell’art. 8 del l Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)). Anche il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate può ordinare un audit. Nel caso di verifica sulle accise, il controllore è nominato dal responsabile dell’ufficio doganale territoriale di appartenenza o dal direttore dell’Agenzia delle dogane. Può essere effettuata anche una verifica per le tasse locali, nominata dall’amministrazione comunale delle entrate.

Quando si determina il periodo di revisione, ci sono termini di prescrizione, dopo i quali nessuna revisione può essere ordinata. Secondo l’art. 109, comma 1, del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)), non possono essere promossi procedimenti di revisione per l’accertamento di debiti tributari quando siano trascorsi 5 anni dalla fine dell’anno in cui è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata una dichiarazione.

L’ordinanza di aggiudicazione non è soggetta a ricorso autonomo separato dall’atto di revisione (Ревизионен акт). Indipendentemente da chi sia l’autorità che emette l’ordine di aggiudicazione, dovrebbe essere notificato alla persona controllata per avviare un procedimento giudiziario. Si tenga presente che ai sensi dell’art. 29, par. 4 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)), la notificazione può essere effettuata anche mediante messaggio elettronico e uso di firma elettronica qualificata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il messaggio telematico si considera consegnato quando il destinatario invia conferma di avvenuta ricezione mediante messaggio telematico di ritorno, attivazione di un riferimento telematico o suo download dal sistema informatico dell’amministrazione competente. Il contenuto del messaggio elettronico è autenticato da una stampa dell’iscrizione nel sistema informatico certificata dall’Agenzia delle Entrate.

L’ordine di nomina di un audit determina anche il termine entro il quale deve essere completato. Il periodo per l’esecuzione della revisione è al massimo di tre mesi, ma se questo tempo non è sufficiente, può essere prorogato una volta di un altro mese attraverso un nuovo ordine emesso prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di complessità fattuale dell’audit e di proposta motivata, il termine può essere prorogato fino a 3 anni dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). Quando nel corso dell’audit vengono rilevate forniture intracomunitarie e acquisti intracomunitari, i termini standard per l’esecuzione dell’audit sono fino a 6 mesi e la loro proroga fino a 2 mesi.

Nel procedimento di revisione si raccolgono elementi probatori (documenti contabili, chiarimenti di terzi, documenti ed elementi probatori da controlli incrociati, verbali di atti procedimentali svolti, conclusioni di perizie svolte, ecc.) per tutti i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della determinazione obbligo, ad eccezione di fatti generalmente noti, fatti noti e presunzioni legali. In tali procedimenti, il principio d’ufficio è derivato come principio basilare e al riguardo l’onere della prova ricade sull’autorità giudicante (salvo che si tratti di fatti e circostanze avvenuti fuori del territorio dello Stato – art. 116, comma 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК))). Tuttavia, per molte circostanze che favoriscono l’entità controllata, l’onere della prova durante l’audit ricade sull’entità controllata. Ciò è determinato anche da alcune eccezioni espressamente previste dalla legge in merito alla norma sull’onere della prova, quali l’art. 124, par. 2 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)): “fino a prova contraria, gli accertamenti di fatto contenuti nel rapporto di audit si intendono veritieri”. Ciò è valido quando le prove raccolte supportano l’esistenza di motivi di rettifica e determinazione dell’obbligazione. In tal senso, l’attività del soggetto e la corretta interazione con l’autorità verificatrice per dare forma agli accertamenti fattuali già nella fase stessa del procedimento di revisione è essenziale per neutralizzare o minimizzare le conseguenze pregiudizievoli. Quando l’audit copre l’IVA, i maggiori problemi nel procedimento di audit sono la prova che le forniture dichiarate lo sono effettivamente “fino a prova contraria, i rilievi fattuali contenuti nel rapporto di audit sono considerati veritieri”. Ciò è valido quando le prove raccolte supportano l’esistenza di motivi di rettifica e determinazione dell’obbligazione. In tal senso, l’attività del soggetto e la corretta interazione con l’autorità verificatrice per dare forma agli accertamenti fattuali già nella fase stessa del procedimento di revisione è essenziale per neutralizzare o minimizzare le conseguenze pregiudizievoli.

Per quanto riguarda le prove richieste dall’autorità di revisione, che l’indagato non ha presentato, il legislatore disciplina una presunzione. L’autorità può accettare tali evidenze come inesistenti e redigere il rapporto di audit solo sulla base delle evidenze disponibili, il che non sempre è nell’interesse della persona sottoposta ad audit. L’attività dell’ente verificato assume particolare rilevanza nel caso in cui si verifichino operazioni tra parti correlate, poiché anche in questo caso l’onere di dimostrare le ragioni di base di eventuali scostamenti dal prezzo di mercato grava sul soggetto verificato.

Nel corso del procedimento di audit vengono emessi due atti:

  • una relazione di audit (verbale di audit/verbale di revisione/rapporto di revisione/rapporto di audit (ревизионен доклад (РД))
  • e un atto di audit (atto di revisione (Ревизионен акт)). 

Entro 14 giorni dalla scadenza del termine per l’espletamento dell’audit, l’organo esaminatore predispone un verbale di audit (ревизионен доклад (РД)), al quale sono allegate le evidenze raccolte. L’emissione del rapporto di revisione (ревизионен доклад (РД)) al di fuori del termine stabilito è considerata una violazione del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (ДОПК) e può anche essere motivo di revoca dell’atto di revisione (Ревизионен акт) in futuro. Il rapporto di audit (ревизионен доклад (РД)) viene consegnato alla persona controllata entro 7 giorni dalla sua redazione, ma tale termine è indicativo. Con il verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) devono essere presentate anche le prove raccolte nel procedimento e l’omissione di tale obbligo costituisce anche violazione del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Д ОПК).

Obiezioni al rapporto di audit

Dopo aver ricevuto il rapporto di audit (ревизионен доклад (РД)), la persona sottoposta ad audit può sollevare obiezioni e presentare ulteriori prove entro 14 giorni. Tale termine può essere prorogato su richiesta dell’interessato, effettuata prima della sua scadenza, ma non oltre un mese. L’obiezione è proposta davanti all’organo che ha effettuato la revisione. L’intero verbale o parti di esso sono impugnabili, e nell’impugnazione vengono dedotte sia le argomentazioni di diritto sia le argomentazioni relative all’assenza o alla presenza delle prove. Ma poiché l’emissione del verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) è una fase intermedia, in caso di contestazione eccessivamente circostanziata, è possibile che alcuni vizi del verbale e/o del procedimento vengano tempestivamente rimossi con l’emissione dell’atto di revisione (Ревизионен акт) e quindi  “aiutino” solo l’ente a meglio configurare l’atto. In tal senso, occorre precisare bene caso per caso quali argomenti saranno addotti in sede di opposizione alla denuncia e quali saranno riservati successivamente all’emanazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт). In linea di principio, è addirittura possibile non opporsi affatto al verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) e, successivamente, con il ricorso all’atto di revisione (Ревизионен акт), sollevare eccezioni al verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)).

Atto di revisione

Entro 14 giorni dalla presentazione dell’obiezione al verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) o dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, viene emesso un atto di revisione (Ревизионен акт). L’atto di revisione (Ревизионен акт) è firmato dal capo del gruppo di audit, insieme all’autorità che ha assegnato l’audit, salvo accordo tra loro. In quest’ultimo caso, l’atto di revisione (Ревизионен акт) è emanato da altro organo designato dal direttore territoriale.

L’atto di revisione (Ревизионен акт) viene consegnato alla persona sottoposta ad audit entro 7 giorni dalla sua emissione. Il mancato rispetto del termine, tuttavia, non può rendere nullo l’atto. Questo termine è prescrittivo ed è progettato per disciplinare l’autorità di revisione. Il mancato rispetto del termine non viola i diritti e gli interessi legali della persona controllata, poiché il termine per impugnare l’atto di revisione (Ревизионен акт) decorre dalla data della sua consegna, anche se successivo al termine di 7 giorni. Ma se l’autorità non consegna affatto l’atto, può essere impugnato a tempo indeterminato.

L’atto di revisione (Ревизионен акт) è emanato secondo un modello stabilito dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). Il rapporto di audit (ревизионен доклад (РД)) costituisce parte integrante dell’atto di revisione (Ревизионен акт) emesso. Con l’entrata in vigore dell’atto di revisione (Ревизионен акт) esso diventa stabile e stabilisce definitivamente il relativo obbligo di imposte, tasse e interessi.

Impugnazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт)

L’impugnazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт) (di persona o avvalendosi dei servizi legali) ne impedisce l’entrata in vigore e si effettua mediante reclamo presentato tramite laDirezione territoriale tributaria (данъчна териториална дирекция) competente dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) alla competente Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)), che è l’autorità d’appello. Ci sono un totale di 5 direzioni di questo tipo, che sono unità separate all’interno dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)). Quando viene presentato ricorso contro un atto di revisione emesso dall’amministrazione comunale, il sindaco è competente a considerare il ricorso. In caso di ricorso avverso un atto emesso dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, il ricorso è valutato dal Direttore della competente direzione regionale delle dogane.

Tale impugnazione precede l’impugnazione dell’atto dinanzi al tribunale amministrativo (административния съд) ed è presupposto procedurale inderogabile per la fase giudiziale. La fase amministrativa non può essere saltata. Il ricorso deve essere presentato entro 14 giorni dalla consegna dell’atto di revisione (Ревизионен акт).

Il reclamo può indicare prove per le quali viene proposto un accordo in base al quale le parti concordano che è indiscutibile, ad es. che nessuna nuova prova è ammessa per confutarli o confermarli nelle fasi successive dell’impugnazione dell’atto. Tale accordo deve essere raggiunto entro 60 giorni dalla presentazione del reclamo. Una proposta di tale accordo può essere formulata anche dall’autorità che ha emanato l’atto. Affinché l’accordo entri in vigore, deve essere approvato dal direttore della Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)).

La presentazione del ricorso dopo il termine stabilito di 14 giorni dalla consegna dell’atto di revisione è motivo di abbandono senza considerazione, che avviene con decisioneSe il reclamo è presentato entro il termine, ma presenta vizi, al reclamante è data la possibilità entro 7 giorni dalla notifica di porre rimedio a tali irregolarità, altrimenti il ​​procedimento si estingue anche con decisione.

Le due decisioni specificate di chiudere il procedimento possono essere impugnate entro 7 giorni dalla loro consegna al tribunale amministrativo (административния съд)  nel luogo in cui ha sede l’organo decisionale (решаващия орган)(nel caso di tasse ed IVA la competente Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”))).

Il tribunale emette sentenza che, ai sensi dell’art. 278, par. 4 del Codice di Procedura Civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК))(applicabile ai sensi del § 2 delle disposizioni aggiuntive (Допълнителните разпоредби)(Le disposizioni del codice di procedura amministrativa e del codice di procedura civile si applicano ai casi non disciplinati dal presente codice) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (ДОПК) ) in collegamento con l‘art. 144 del Codice del Procedimento Amministrativo (АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК )) è proposto ricorso presso la Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)) se il ricorso non viene accolto.

L’organo decisionale (решаващия орган) nel ricorso amministrativo (производството по административно ) dell’atto di revisione (Ревизионен акт) non è vincolato dalle motivazioni e dagli accertamenti di fatto compiuti dall’organo che ha emanato l’atto di revisione. Può presentare motivazioni e rilievi diversi da quelli dell’atto di revisione (Ревизионен акт), anche se conferma l’atto. Il controllo esercitato dall’organo decisionale (решаващия орган) è di legittimità e fondatezza dell’atto.

Il reclamo presentato, tuttavia, non impedisce l’esecuzione dell’atto di revisione (Ревизионен акт). Decorso il termine di 14 giorni dalla sua consegna, lo stesso è soggetto ad esecuzione, indipendentemente dal suo ricorso (art. 127 Codice di procedura fiscale ed assicurativa (ДОПК) ). Tuttavia, su espressa richiesta del ricorrente, l’esecuzione dell’atto può essere sospesa nella parte impugnata. Con la richiesta si presenta anche la prova che il credito vantato dall’atto è già garantito e, in caso contrario, si offre garanzia. Sulla richiesta si pronuncia entro 7 giorni il dal direttore della Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)) con provvedimento impugnabile innanzi al giudice amministrativo entro 7 giorni dalla sua pronuncia o dalla data in cui è scaduto il termine per pronunciarsi. Il tribunale emette una sentenza, anch’essa soggetta a ricorso dinanzi alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)).

Il direttore della Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)) decide sul ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso o dall’approvazione dell’accordo probatorio. L’organo decisionale (решаващия орган) può raccogliere nuove prove, anch’esse soggette a notificazione unitamente alla sua decisione. Con la sua decisione, l’organo decisionale (решаващия орган) può confermare, modificare o annullare l’atto di revisione in tutto o in parte nella parte impugnata. Se annulla l’atto di revisione (Ревизионен акт), l’organo decisionale (решаващия орган) restituisce il fascicolo all’ente che ha commissionato la revisione, unitamente alle istruzioni obbligatorie per l’emissione di un nuovo atto di revisione. In pratica, in questi casi, il più delle volte viene eseguito un nuovo audit. Se, dopo la nuova revisione e l’emissione del nuovo atto di revisione (Ревизионен акт), si giunge nuovamente a un ricorso amministrativo, non è consentito restituirlo nuovamente e l’organo decisionale (решаващия орган) modifica direttamente l’atto.

L’organo decisionale (решаващия орган) può annullare l’atto di revisione con proprio provvedimento nella parte in cui è impugnato. Se il relativo Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)) annulla l’atto in una parte inappellabile, esula dai limiti della sua competenza e tale pronuncia è soggetta a sindacato giurisdizionale.

Se l’organo decisionale (решаващия орган) non emette una decisione entro il termine stabilito, si considera che vi sia una SILENZIOSA CONFERMA dell’atto di revisione (Ревизионен акт),. Si tratta di una decisione  molto importante e determina la necessità di seguire attentamente la procedura da parte del richiedente e, se necessario, di attivare tempestivamente un ricorso giurisdizionale , a prescindere dalla mancanza di decisione. A tal fine, si consiglia di utilizzare i servizi legali. L’impugnazione giurisdizionale dell’atto è ammessa solo nella parte in cui non è stato revocato.

Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA

Le cessioni intracomunitarie esenti possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.

Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie esenti, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione e dell’altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

Il primo comma dell’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dal comma 3 dell’Art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”), stabilisce che:

1.    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
b)  il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Al punto 4.3.4. delle Note esplicative (Pubblicate a dicembre 2019)
riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle
cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) viene chiarito che: Ai fini dell’articolo 138 della DI è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare.”In Italia il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 ha dato attuazione alla DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”).

L’art.1 del Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 ha inserito nell’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , dopo il comma 2-bis,  il : «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.».

Con Risposta a interpello n. 230 del 1/03/2023 su IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell’archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993 è stato chiarito che:” ..Per quanto rileva in questa sede, dunque, a seguito dell’introduzione del nuovo
comma 2­ter dell’art. 41 (sopra richiamato), la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma. …………se il cessionario, ­ come nella fattispecie oggetto dell’istanza in trattazione, ­ non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato art. 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell’aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. ……… la comunicazione, da parte del cessionario, del numero identificativo IVA iscritto nell’archivio VIES assume, nei termini anzidetti, valenza sostanziale, alla luce del nuovo articolato normativo unionale e interno (i.e. art. 41, comma 2­ter del DL n. 331 del 1993 e art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018), ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità alla cessione (intracomunitaria) di cui al citato art. 41, comma 1, lett. b) del DL n. 331 del 1993.”

Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l’imposta.

L’IVA versata nel paese d’origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo, ma la presenza dell’IVA, non modificherà la natura dell’operazione che continuerà ad essere un acquisto intracomunitario con i relativi obblighi in tema di:
    • trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei  dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA));
      • Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 
        •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. ); 
        •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE (art.46 c. 1 DL 331/93); 
        •     TD19: Integrazione/autofattura per beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72). 

        In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:

        • “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
        • “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
        • “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
        • “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
        • “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
        • “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
          1. N3.4 nel caso di non imponibilità;
          2. N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
          3. N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
          4. N4 nel caso di esenzione.

A conferma del fatto che la presenza dell’IVA non modifica la natura dell’operazione che continua ad essere un acquisto intracomunitario il testo della seconda parte del primo comma dell’art. 46 del DL 331/1993: “Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.” Con la locuzione “Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente” viene espicitamente previsto che un acquisto intracomunitario possa essere  con pagamento dell’IVA.

Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies vedrà addebitarsi due volte l’IVA:

  • una prima volta “l’IVA versata nel paese d’origine“, addebitata dal fornitore comunitario, indetraibile, componente del costo;
  • una seconda volta “l’IVA nazionale” in quanto obbligato, attraverso il meccanismo del reverse charge a integrare e registrare la fattura  nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (registro delle fatture emesse).

A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l’operazione sconterà due volte l’imposta: nel paese d’origine e in quello di destinazione.