Bulgaria – Registrazione di una filiale di una società commerciale straniera

Le società estere possono fare affari in Bulgaria registrando una loro filiale ( КЛОН) o società (il più delle volte sotto forma di Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (ЕООД)).

Potrebbe essere preferibile l’apertura di una filiale ( КЛОН) in quanto non è necessario procedere alla liquidazione al termine della sua attività.

Ai sensi dell’art. 25 della Legge sulla promozione degli investimenti (ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗНИ)) una persona fisica o giuridica straniera può aprire una filiale se è registrata con il diritto di svolgere attività commerciale secondo la legislazione nazionale. La succursale deve essere iscritta nel registro delle imprese (търговски регистър) presso l’Agenzia del Registro (агенция по вписванията).

In Bulgaria le filiali sono regolamentate dal capitolo V della prima parte del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), artt. da 17 a  20.

Ai sensi dell’art. 17a del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)),  una succursale di una persona straniera, registrata con il diritto di svolgere attività commerciali secondo la legislazione nazionale, viene iscritta nel registro di commercio.

Oltre ai dati di cui all’art. 17, comma 2 (1. sede legale e oggetto di attività della succursale; 2. dati relativi alla persona che gestisce la succursale e all’estensione dei suoi poteri rappresentativi.), la domanda di registrazione deve contenere anche i dati relativi a:

  1. la forma giuridica e la ragione sociale o la denominazione della persona straniera, nonché la ragione sociale della succursale, se diversa da quella della persona straniera;
  2. il registro e il numero sotto il quale è iscritto lo straniero, se la legge applicabile lo prevede;
  3. la legge dello Stato applicabile alla persona straniera, se questa non è la legge di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  4. le persone che rappresentano il soggetto straniero secondo il registro in cui è iscritta la modalità di rappresentanza, se esiste un registro del genere, nonché i liquidatori e i curatori fallimentari e i loro poteri.

Nel registro devono essere inseriti i seguenti dati:

  1. ai sensi dell’art. 17, comma 2, nonché ogni modifica dello stesso, compresa la chiusura della succursale;
  2. per la cessazione dell’attività dell’ente estero, l’avvio della liquidazione, la continuazione dell’attività, la cessazione e la conclusione della liquidazione;
  3. da tutti gli atti del tribunale fallimentare che sono iscritti nel registro in cui è iscritto il soggetto straniero, nonché dalle decisioni di cui all’articolo 759, comma 1 e all’articolo 760, comma 3 del Codice di commercio, se presenti;
  4. per la cancellazione della persona straniera.

Una trascrizione di:

  1. l’atto costitutivo, il contratto o lo statuto della persona straniera, contenente tutte le modifiche e le integrazioni, anche successive alla registrazione della succursale;
  2. ogni rendiconto finanziario annuale della persona straniera, dopo che è stato registrato o presentato in conformità alla legislazione del paese in cui è registrato.

Ai sensi dell’art. 18 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) per quanto riguarda la sede legale e l’indirizzo della direzione della succursale nonché il suo trasferimento, valgono le norme applicabili al commerciante.

Ai sensi dell’art. 19 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) la succursale tiene i libri contabili come commerciante indipendente, senza redigere un bilancio separato. Anche le succursali di persone giuridiche che non sono commercianti ai sensi della presente legge e le succursali di persone giuridiche straniere devono redigere un bilancio.

Ai sensi dell’art. 20 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) nelle controversie derivanti dai rapporti diretti con una filiale, le azioni legali possono essere promosse nei confronti dell’esercente e presso la sede legale della filiale.

La succursale di una società estera è considerata una sede di attività in Bulgaria ed è un soggetto passivo ai sensi della legislazione bulgara. Ha il proprio codice identificativo uniforme (Единният идентификационен код abbreviato ЕИК (EIK)) è un numero identificativo univoco, obbligatorio per i commercianti e le loro filiali, e le filiali di commercianti stranieri iscritti nel registro delle imprese della Repubblica di Bulgaria) , può registrarsi ai fini IVA, ecc.

Non ci sono restrizioni sul numero di filiali che una società commerciale straniera può registrare.

Tuttavia, in un insediamento è possibile trovare un solo ramo . Un’eccezione è prevista solo per banche e assicurazioni. Possono registrare più di una filiale in un insediamento.

La filiale non è una società autonoma , diversa dalla società che l’ha creata. Fa parte dell’impresa commerciale di questa azienda. I contratti conclusi con la filiale sono contratti stipulati con la società stessa, che ha registrato tale succursale. La succursale della società estera, invece, tiene i libri contabili come società commerciale autonoma e redige un bilancio separato . Inoltre, per le controversie derivanti da contratti stipulati con una filiale, i reclami possono essere promossi nei confronti della società estera e presso la sede legale della filiale.

Il nome della filiale deve contenere l’azienda del commerciante e il suffisso “filiale (клон)” .

L’oggetto dell’attività della succursale può non coincidere completamente con quello della società.

La decisione di aprire una succursale deve anche determinare l’entità del potere rappresentativo del suo gestore . Gli possono essere conferiti pieni diritti per gestire e rappresentare la filiale. Tuttavia, è possibile che sia autorizzato come rappresentante commerciale, vale a dire avere diritti più limitati. Inoltre, può essere autorizzato come procuratore il direttore della succursale . In tutti i casi il direttore di filiale deve essere munito di procura notarile .

La procedura per registrare una filiale di un commerciante straniero nella Repubblica di Bulgaria è simile, ma non identica, a quella per aprire una filiale di una società bulgara.

I funzionari del registro commerciale sono competenti per l’esame della domanda di registrazione .

Le persone straniere autorizzate a svolgere attività commerciali presso la propria sede legale nel Paese in cui sono costituite possono svolgere la stessa attività nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di filiale di una persona straniera. L’iscrizione di una filiale di una persona straniera nel Registro delle Imprese non comporta la costituzione di una nuova persona giuridica.

Lo status giuridico di una filiale di un’entità estera è disciplinato dalla legislazione del paese in cui è registrata.

La filiale di un’entità estera tiene i libri contabili come operatore indipendente. È inoltre tenuta a redigere un bilancio (a differenza della filiale di un operatore bulgaro).

Quando si registra una filiale di un’entità estera nel Registro delle Imprese, vengono inseriti alcuni dati aggiuntivi sul commerciante estero, come segue:

  •  il registro e il numero con cui è iscritto lo straniero, se la legge applicabile lo prevede;
  •  la legge dello Stato che si applica alla persona straniera, se questa non è la legge di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • le persone che rappresentano il soggetto straniero secondo il registro in cui è iscritta la modalità di rappresentanza, se esiste un registro del genere, nonché i liquidatori e i curatori fallimentari, nonché i loro poteri.
I seguenti documenti sono presentati per l’iscrizione della succursale nel registro delle imprese:
  1. Modulo di domanda A8 – Registrazione delle circostanze relative a una filiale di un commerciante estero (А8 – Вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец);
  2. Certificato dello stato attuale della persona giuridica straniera, estratto del registro di commercio del paese estero o altro documento che attesti l’esistenza della persona giuridica straniera, il suo diritto di esercitare un’attività commerciale secondo la sua legislazione nazionale, il nome delle persone che la rappresentano e il metodo di rappresentazione;
  3. Consenso notarile e campione della firma del direttore di filiale;
  4. Decisione dell’autorità competente della persona giuridica straniera di aprire una succursale;
  5. Licenza o permesso per svolgere l’attività, se l’oggetto dell’attività della succursale dell’operatore estero è soggetto a regime di permesso;
  6. Un atto costitutivo, un contratto o uno statuto dell’operatore estero aggiornato, che contenga tutte le modifiche e le integrazioni al momento della presentazione della domanda di registrazione della filiale di un operatore estero;
  7. Una copia dell’atto costitutivo, del contratto o dello statuto con i dati personali cancellati;
  8. Procura per autorizzare il gestore della filiale con autentica della firma della persona che rappresenta l’operatore estero;
  9. Dichiarazione di veridicità delle circostanze richieste per l’iscrizione e degli atti presentati all’annuncio;
  10. Procura;
  11. Ordine di pagamento per imposta statale pagata.

A seconda dell’oggetto dell’attività della filiale, possono essere richiesti altri documenti. Ad esempio, documenti (diploma, certificato Bulgarian National Bank, ecc.) per la qualifica professionale o la capacità giuridica del direttore di filiale.

Tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati in Bulgaria.

Per la domanda di registrazione di una filiale di un commerciante estero nel registro delle imprese viene applicata una tariffa di 340,00 BGN.

La tassa statale per la registrazione della filiale è di BGN 170 se la domanda è presentata elettronicamente da un avvocato.

La procura non ha bisogno di essere autenticata . Tuttavia, se i documenti di registrazione sono presentati da un altro delegato, la sua delega e la domanda A8 devono essere autenticate .

Bulgaria – Responsabilità patrimoniale degli amministratori di società per imposte e contributi previdenziali

Fatta salva la responsabilità patrimoniale del gestore, nei casi di cui all’art. 627 del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) e responsabilità penale ex art.  227б del CODICE PENALE (НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС) con il disposto dell’art. 19 (1) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) è stata creata un’ordinanza speciale per l’imposizione della  responsabilità patrimoniale ai soggetti gestori di società che hanno obblighi di bilancio – per imposte e contributi previdenziali.

Con la previsione dell’art. 19 (1) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)), il legislatore bulgaro ha disposto una speciale ipotesi di responsabilità patrimoniale dei soggetti che gestiscono adempimenti tributari e/o contributivi dei soggetti di cui all’art. 14, commi 1 e 2  del Codice di procedura fiscale ed assicurativa  (Categorie di creditori –  Art. 14. Le persone obbligate sono le persone fisiche e giuridiche che: 1. sono soggetti a tasse o contributi assicurativi obbligatori; 2. sono obbligati a trattenere e pagare imposte o contributi assicurativi obbligatori; 3. sono responsabili degli obblighi delle persone di cui ai punti 1 e 2.).
Presupposto per l’attuazione della responsabilità è che il soggetto al quale tale responsabilità è attribuita sia dirigente, componente di un organo di amministrazione, procuratore, rappresentante commerciale, delegato commerciale della persona giuridica obbligata.
La responsabilità ex art. 19 (1) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa prevede che terzi responsabili ostacolino la riscossione dei tributi e dei contributi assicurativi obbligatori dovuti dall’ente.

Nell’ipotesi del par. 1, l’impedimento consiste nell’inerzia o nell’azione, rispettivamente espressa nella mancata o errata indicazione di dati noti al responsabile, quando quest’ultimo ha l’obbligo legale di comunicarli ad un’autorità dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

Nell’ipotesi del par. 2 – la responsabilità del terzo è prevista in caso di comportamento malafede di tale persona, che abbia comportato una riduzione del patrimonio sociale.

In entrambi i casi, la legge richiede che sussista un nesso di causalità tra le azioni od omissioni commesse in malafede e l’inesigibilità del debito pubblico.

Quindi, Il legislatore ha previsto diverse distinte ipotesi, la cui composizione fattuale farebbe sorgere la responsabilità personale delle obbligazioni della società.

IPOTESI I

1. Si ha la qualità di membro di un organo di gestione ( socio, unico proprietario del capitale, amministratore esecutivo ) o dirigente della persona giuridica obbligata al momento per cui sono stabiliti gli obblighi pubblici

Ad esempio: mentre si è  il dirigente dell’azienda, inizia un audit, che termina con l’emissione di un atto di audit, che stabilisce gli obblighi per il pagamento dell’IVA.

2. Si nascondono fatti o circostanze che eravate obbligati per legge a dichiarare all’Agenzia delle Entrate o all’esecutore pubblico.

Ad esempio: non presentare riferimenti-dichiarazioni per IVA, GDD e dichiarazioni modifica 6.

Il dirigente, quale rappresentante della società, è tenuto a presentare le dichiarazioni IVA, nelle quali deve riflettere fedelmente le cessioni imponibili effettuate e ricevute per i periodi di competenza.

3. A seguito di tale comportamento non possono essere riscossi debiti tributari o contributi assicurativi obbligatori .

Per il sorgere della responsabilità è necessaria la presenza cumulativa di tutti gli elementi.

IPOTESI II

1. Si è  un dirigente, membro di un organo di amministrazione, procuratore, rappresentante commerciale, procuratore commerciale di una persona giuridica obbligata.

2. In questa veste, si commette un atto in malafede , con il quale il patrimonio della persona obbligata è diminuito.

Ad esempio: effettuare pagamenti in natura o in denaro dai beni del debitore, che rappresentino una distribuzione occulta di utili o dividendi, o alienare i beni del debitore, a titolo gratuito oa prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato;

3. A seguito di queste  azioni, la società obbligata non può rimborsare i propri obblighi nei confronti del bilancio.

Anche in questo caso, per il sorgere della responsabilità è necessaria la presenza cumulativa di tutti e tre gli elementi.

L’analisi della citata norma giuridica richiede le seguenti conclusioni: La responsabilità ex art. 19 (1) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa è personale e si effettua in casi particolari. Con la previsione dell’art. 19 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ha istituito una fattispecie particolare di responsabilità patrimoniale dei soggetti gestori di enti debitori tributari e contributivi – soggetti obbligati ex art. 14, comma 1 e comma 2 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa. Cumulativamente, i requisiti necessari e l’effettiva composizione, sono:

  • la persona ha la qualità di un organo di amministrazione o di un dirigente di una persona obbligata, nel momento in cui sono stabiliti gli obblighi pubblici per quest’ultimo;
  • che sussista un comportamento di tale soggetto, espresso nell’occultamento di fatti e circostanze, che egli era tenuto per legge a denunciare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) o al committente pubblico;
  • come risultato di questo comportamento /causalità diretta/, che non possono essere riscossi debiti tributari o contributi assicurativi obbligatori.

In tal senso, la sentenza n. 10730 del 13.10.2016 della Suprema Corte amministrativa ex amm. d. N. 6621/2015, VIII o., giudice relatore Aglika Adamova .

Ai sensi dell‘art. 21 (2)   del  Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) la responsabilità dei terzi è stabilita con atto di revisione.

Nella pratica si è notato che le autorità di controllo commettono spesso una violazione significativa nel determinare l’importo della responsabilità del dirigente nell’atto di revisione. E’ inammissibile che il dirigente si faccia carico dell’intero ammontare dei debiti pubblici non riscossi dalla società. La sua responsabilità è limitata – all’importo dei pagamenti disonesti effettuati, rispettivamente all’importo della proprietà ridotta. È dovere dell’organo di revisione determinare esattamente quale sia l’azione dannosa e determinare in modo specifico l’importo della proprietà ridotta.

La revisione ex art. 19 par. 1 o par. 2 viene assegnata con un ordine separato per l’assegnazione della revisione. Va precisato che la revisione è finalizzata all’accertamento della responsabilità ex  art. 19 (1) del del  Codice di procedura fiscale ed assicurativa. Occorre precisare esattamente quale ipotesi dell’art. 19 del  Codice di procedura fiscale ed assicurativa sarà oggetto di revisione.
In caso contrario, si verificherà una violazione procedurale significativa nella procedura di revisione e l’atto di revisione sarà annullato in caso di ricorso in tribunale.

Inoltre, l’ordinanza deve contenere: l’individuazione del soggetto titolare dell’obbligazione per imposte e contributi assicurativi obbligatori, la tipologia e l’ammontare degli obblighi per imposte e/o contributi assicurativi ei periodi cui si riferiscono.

Le risultanze di una relazione di revisione redatta per la società non possono essere opposte al responsabile della stessa nella revisione contabile per assumere la sua responsabilità ai sensi dell’art. 19 (1) del  Codice di procedura fiscale ed assicurativa , poiché le due responsabilità sono diverse e derivano da diversa composizione fattuale / quindi la sentenza n. 1072 del 28.01.2014 della Suprema Corte amministrativa ex amm. d.n.12588/2013, 1°, relatore il presidente Yordan Konstantinov .

Importante! L’errata applicazione della normativa tributaria non comporta responsabilità ai sensi dell’art. 19 del codice di procedura penale. Ci deve essere l’intenzione di nascondere i fatti.

Ad esempio: la dichiarazione di cessioni intracomunitarie, ritenute non comprovate da un atto di revisione, non equivale all’occultamento di fatti e circostanze ai sensi dell’art. 19 del codice di procedura penale

Se si è un dirigente, un unico titolare del capitale o un socio e la società usufruisce del credito d’imposta con fatture che non rispecchiano le effettive consegne, i presupposti di cui all’art. 19, comma 1 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa.

Importante! L’intento deve essere dimostrato per la condotta disonesta.

Ad esempio: se si è l’unico proprietario del capitale e si trasferiscono le quote della società a una persona che viene utilizzata proprio per tali scopi – l’acquisto di società indebitate, allora l’intenzione è presunta.

A questo proposito il par.5 dell’art. 19 (1) del del Codice di procedura fiscale ed assicurativa prevede che:

I soci di maggioranza del capitale, compresi i soci o azionisti di maggioranza aventi tale qualità dal giorno in cui sono sorte le obbligazioni, che in malafede cedono azioni o azioni di loro proprietà in modo che cessi di essere soci o soci di maggioranza, sono responsabili degli oneri tributari e contributivi obbligatori. La responsabilità è proporzionale alla loro partecipazione alla parte alienata del capitale. Esiste malafede quando il partner o l’azionista sapeva che la società era eccessivamente indebitata o insolvente e la disposizione è stata effettuata prima della prima delle due date:
1.  annuncio nel registro delle imprese della domanda del debitore per l’apertura della procedura fallimentare;

2. iscrizione di una decisione del tribunale fallimentare di aprire una procedura fallimentare per il debitore.

Ad esempio: Realizzi un progetto imprenditoriale con una società, lo finisci e lasci la società con obblighi di bilancio , trasferisci le tue quote e registri una nuova società con la quale inizi un altro progetto con attività simile. Verrà comprovata la presenza di dolo in ordine alle azioni compiute finalizzate al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali.

Come sopra indicato, il gestore, in qualità di rappresentante della società, è tenuto a presentare le dichiarazioni IVA nelle quali deve riportare fedelmente le cessioni imponibili effettuate e ricevute per i periodi di competenza. Costituisce occultamento ai sensi dell’art. 19, comma 1 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa.

IMPORTANTE! Se sei un dirigente e distribuisci dividendi, nonostante l’esistenza di obblighi non pagati nei confronti dello Stato, anche se la distribuzione dei dividendi viene effettuata con decisione dell’organo di governo, sei responsabile di queste azioni ai sensi dell’art. 19 par. 2 del del Codice di procedura fiscale ed assicurativa.

Puoi essere personalmente responsabile per. 19 (1) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa e per interessi maturati sulle obbligazioni principali?

Fino a poco tempo fa esisteva una prassi conflittuale tra i tribunali, sia il terzo obbligato, ai sensi dell’art. 19 del Codice di procedura fiscale ed assicuratival’amministratore, l’unico titolare… ), è responsabile anche degli interessi maturati sul debito capitale.

Con Sentenza interpretativa n. 5 del 29.03.2021 sul ricorso interpretativo n. 7 del 2019 , i giudici della Suprema Corte amministrativa sono pervenuti a risposta positiva al quesito posto per interpretazione:

La responsabilità ex art. 19, par. 1 e 2 del del Codice di procedura fiscale ed assicurativa del terzo debitore comprende l’obbligo di interessi accertato del debitore principale .

Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК))

(1) Responsabilità di terzi

Arte. 19.
(1) Chi, nella sua qualità di dirigente, membro di un organo di amministrazione, procuratore, rappresentante commerciale, procuratore commerciale di una persona giuridica obbligata ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, occulta fatti e circostanze che era tenuto per legge a dichiarare all’ Agenzia delle entrate o all’ufficiale giudiziario e di conseguenza non si possono riscuotere le dovute imposte e/o contributi previdenziali, è responsabile dell’obbligazione non assolta.

(2)  Dirigente, membro di un organo di amministrazione, procuratore, rappresentante commerciale, procuratore commerciale di persona giuridica obbligata ex art . 14, commi 1 e 2 è responsabile per gli obblighi non pagati di una persona giuridica obbligata ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2 , quando compie in malafede uno dei seguenti atti, per effetto del quale il patrimonio del debitore è diminuito e, per tale motivo, non sono stati rimborsati i gli obblighi fiscali e/o contributi previdenziali  obbligatori:

  1. qualora avesse effettuato pagamenti in natura o in denaro dai beni della persona obbligata, che rappresentano una distribuzione occulta di utili o dividendi, o avesse alienato beni, compresa l’impresa, della persona obbligata a titolo gratuito o a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato;
  2. qualora avesse compiuto azioni relative a pignoramento del patrimonio della persona giuridica obbligata per garantire la copertura del debito di un altro e venisse riscattato a favore della terza persona.

(3) Responsabili in conformità al par. 2 sono anche i soci e azionisti di maggioranza, qualora gli atti siano stati compiuti per loro deliberazione, ad eccezione di coloro che non avessero votato e di coloro che avessero votato contro.

(4) La responsabilità per gli obblighi in sospeso ai sensi del par. 2 e par.3 fino all’importo dei versamenti effettuati, rispettivamente fino all’importo della riduzione del patrimonio.

(5)  I proprietari di maggioranza del capitale, compresi i soci o azionisti di maggioranza aventi tale qualità al giorno in cui sono sorte le obbligazioni, che in malafede cedono azioni o quote di loro proprietà allo scopo di cessare  di essere soci o azionisti di maggioranza, sono responsabili degli oneri tributari e contributivi obbligatori. La responsabilità è proporzionale alla loro partecipazione alla parte alienata del capitale. Si tratta di malafede quando il partner o l’azionista sapeva che la società era eccessivamente indebitata o insolvente e la disposizione è stata effettuata prima della data antecedente tra le due:

  1. presentazione nel registro delle imprese della domanda del debitore per l’apertura della procedura fallimentare;
  2. iscrizione di una decisione della sezione fallimentare del tribunale di aprire una procedura fallimentare per il debitore.

(6) Sono responsabili ai sensi del par. 5 anche i soggetti, soci o azionisti titolari di quote di minoranza del capitale, qualora contemporaneamente o consecutivamente per un periodo non superiore a tre mesi, avessero trasferito in malafede azioni o quote della società il cui ammontare complessivo rappresenti una quota di maggioranza del capitale. La prima frase non si applica alle società le cui azioni sono oggetto di un’offerta pubblica.

(7) La responsabilità di cui al par. 5 e 6 è derogata nel caso in cui la sezione fallimentare del tribunale chiudesse la procedura fallimentare per l’approvazione di un piano di risanamento o sulla base di un accordo per regolare il pagamento delle obbligazioni pecuniarie ex art. 740 del Codice Commerciale .

(8)  Le persone che hanno agito in concorso occulto rispondono in solido con la persona giuridica insolvente per gli obblighi non pagati per imposte e contributi previdenziali obbligatori,così come si verificherebbero per la persona giuridica insolvente.

(9)  I titolari del capitale, compresi i soci o gli azionisti che hanno ricevuto una distribuzione occulta dell’utile, sono responsabili delle obbligazioni non pagate per tasse e contributi previdenziali obbligatori della persona giuridica per il periodo in cui hanno avuto tale qualità, fino all’importo percepito, a meno che non sia dichiarata la distribuzione occulta.

(10)  Si ritiene che vi sia malafede ai sensi del par. 2 e 3, qualora l’azione sia stata compiuta dopo la dichiarazione e/o l’accertamento degli obblighi nell’ambito di un anno dalla dichiarazione e/o dall’emanazione dell’atto di accertamento dell’obbligo.

(11)  Si ritiene che vi sia malafede ai sensi del par. 2, 3 e 5, quando l’azione è stata svolta dopo l’avvio di un procedimento ai sensi del presente codice per il controllo dell’ottemperanza alla normativa fiscale e/o assicurativa nell’ambito di 6 mesi dalla conclusione del procedimento. In caso di ispezioni il termine decorre dal ricevimento della richiesta o verbale di cui all’art. 110, par. 5 .

(12)  È considerato procuratore chiunque sia autorizzato ad esercitare i poteri dell’amministratore. È considerato procuratore commerciale chiunque soddisfi le condizioni di cui all’art. 26 della Legge commerciale , ad eccezione dell’obbligo di percepire un compenso, nonché chiunque agisca alle condizioni di cui all’art . 301 della Legge commerciale .

Sequenza

Art. 20. Nei casi di cui all’art. 19, la cauzione e l’esecuzione forzata vengono indirizzate inizialmente contro i beni del soggetto obbligato, per il cui obbligo fiscale o assicurativo è ritenuto responsabile.

(2)  Realizzazione della responsabilità

Art. 21.
(1) Nei casi di cui all’art. 16 , 18 e 19 , la responsabilità dei terzi è stabilita con atto di revisione.

(2) La responsabilità dei terzi si realizza anche nei casi in cui ricorrono le circostanze di cui all’art. 168, par. 5, 6 e 7 .

(3) La responsabilità di terzi cessa con la cessazione dell’obbligo che e`stato stabilito con atto effettivo. In tal caso, la restituzione delle somme versate si effettua secondo l’ordine del capo sedicesimo, sezione prima

Entrato in vigore il 26 marzo il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32  – Attuazione della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7

E’ entrato in vigore il 26 marzo il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32  – Attuazione della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7 (Direttiva 2021/514/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE (DAC 1) che ha esteso alle piattaforme digitali lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale).

La DAC 7, con lo scopo  di aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale ed agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

A inviare i dati sono i gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.

Le  norme previste dalla DAC 7 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.

Le operazioni interessate sono:
  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.
Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.
Per le locazioni vengono richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali o analoghi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà.
Gli Stati membri sono  tenuti a scambiare automaticamente con i Paesi partner, e con estrema celerità, i dati ricevuti dalle piattaforme.
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32 di attuazione della Directive Administrative Cooperation 7 è composto da cinque Capi:
  • i primi quattro  disciplinano gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica a carico dei Gestori di piattaforme digitali
  • il quinto  riguarda altre disposizioni relative alla protezione e violazione dei dati, alle verifiche congiunte ed ai termini di decorrenza del provvedimento.

Negli anni la direttiva 2011/16/UE (DAC 1) è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. 

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Normativa italiana di riferimento 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

D.M. 23/02/2017

5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020

D.M. 17/11/2020

7 22/03/2021 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali D.Lgs. n. 32/2023

Bulgaria – Capitolo III (MONETA ELETTRONICA) della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento

Bulgaria –  Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento –  Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) 

Capitolo tre (Глава трета)

MONETA ELETTRONICA (ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ)

Sezione I

Generale

Moneta elettronica ed emittenti di moneta elettronica

Arte. 34.
(1) La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dal emittente di moneta elettronica.

(2) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:

  • banche ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli Istituti di Credito;
  • società di moneta elettronica autorizzate ai sensi di questa legge;
  • La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che svolgono funzioni di diritto pubblico.

(3) Le persone che non emettono moneta elettronica non hanno il diritto di emettere moneta elettronica, ad eccezione dei casi di cui al par. 5.
(4) Moneta elettronica alla quale l’emittente ha fornito accesso remoto

ai fini delle operazioni di pagamento, sono memorizzati su un conto di moneta elettronica. Un conto di moneta elettronica è un conto di pagamento in cui è conservata moneta elettronica.

(5) Le disposizioni del presente capo non si applicano:

  • valore monetario custodito negli strumenti di cui all’art. 2, par. 1, punto 11;
  • valore monetario, utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento di cui all’art. 2, par. 1, punto 12.

Emissione e Rimborso

Arte. 35.(1) Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale al ricevimento dei fondi.

Gli emittenti di moneta elettronica riacquistano in qualsiasi momento al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica specifica in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni di rimborso, comprensive di tutte le relative commissioni, e nel caso di emissione di moneta elettronica, alla quale è previsto l’accesso remoto tramite carta prepagata, e le condizioni di utilizzo
emissione della carta da parte dell’utente dei servizi di pagamento abilitato all’utilizzo dello strumento di pagamento, informando il detentore di moneta elettronica di tali condizioni prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta.

Solo in tal caso può essere addebitata una commissione per il riscatto specificato nel contratto ai sensi del par. 3 e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto;

2. quando il contratto prevede una data di scadenza e il titolare di moneta elettronica risolve il contratto prima di tale data;
3. quando il riacquisto è richiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto.
La tassa di cui al par. 4 è proporzionato e commisurato ai costi effettivi sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
Quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il riscatto di parte della moneta elettronica o dell’intero importo.

Quando il riscatto è richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo, la società di moneta elettronica deve:

1. riacquista l’intero valore della moneta elettronica detenuta, oppure

2. riacquista tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica, se l’impresa di moneta elettronica svolge altre attività ai sensi dell’art. 42, par. 1, punto 5 e la quota di fondi destinati ad essere utilizzati come moneta elettronica non è nota in anticipo.

Indipendentemente da quanto previsto dal par. 5, 6 e 7, i diritti di riscatto dei soggetti diversi dagli utenti che accettano pagamenti con moneta elettronica sono disciplinati dal contratto tra gli emittenti di moneta elettronica ei soggetti interessati.

Sezione II (Раздел II)

Licenza (Лицензиране)

Società di moneta elettronica (Дружество за електронни пари)

Arte. 36
(1) Una società di moneta elettronica ( Дружество за електронни пари) è una persona giuridica (юридическо лице) che ha ottenuto una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) in conformità con questa sezione.

Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Condizioni per il rilascio, rifiuto del rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività

Arte. 37.
(1) La Banca nazionale bulgara (Българска народна банка) rilascia una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) quando la sede legale ( седалище) del richiedente (заявителя) si trova nella Repubblica di Bulgaria (Република България).

(Supplemento – SG. 45 del 2022) Le disposizioni dell’art. 10 – 13, artt. 15 – 17 e art. 19, par. 2 e 5. L’infusione di una società di moneta elettronica in una banca è effettuata in conformità con la legge sugli istituti di credito.

La licenza ad operare come istituto di pagamento, se rilasciata al richiedente, è revocata contestualmente al rilascio della licenza ad operare come società di moneta elettronica.

Nel caso in cui il richiedente intenda continuare a fornire servizi di pagamento come attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 42, con la domanda per il rilascio di una licenza per operare come società di moneta elettronica, ne dà comunicazione alla BNB.

I documenti richiesti per il rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica sono determinati da un regolamento della BNB.

Capitale iniziale

Arte. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di monetica elettronica deve disporre di un capitale iniziale, comprendente uno o più degli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) n. 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.

Equità

Arte. 39.
(1) (Supplemento – SG. 13 del 2020) Il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati ai sensi del par. 2 – 6 o dell’art. 38. La società di moneta elettronica prepara e presenta alla BNB relazioni sull’ammontare del capitale proprio.

Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 42, par. 1, comma 1, che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’ammontare del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, la dimensione del capitale proprio della società per la moneta elettronica deve ammontare al 2 per cento del valore medio della moneta elettronica da essa emessa in circolazione.

Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’ammontare complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno di calendario per il 6 precedente mesi di calendario, calcolati il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario e applicati per lo stesso mese di calendario.

La società di moneta elettronica dispone in ogni momento di un proprio capitale, che non può essere inferiore alla somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.

(Modificata – SG. 45 del 2022) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la BNB può richiedere alla società di moneta elettronica di disporre di un proprio capitale, che supera fino al 20 per cento l’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5, o per consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio, inferiore fino al 20 per cento rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5.

La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza sull’attuazione di questa sezione.

Sezione III

Requisiti per l’attività

Divieto di accettare depositi e addebitare interessi

Arte. 40.
(1) Una società di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli istituti di credito.
I fondi ricevuti da una società di moneta elettronica da un detentore di moneta elettronica vengono immediatamente scambiati con moneta elettronica. Questi fondi non costituiscono un deposito o altri fondi rimborsabili ai sensi della Legge sugli istituti di credito.

Un emittente di moneta elettronica non può addebitare interessi o fornire altri vantaggi relativi al periodo di tempo in cui il detentore di moneta elettronica detiene la moneta elettronica.

Per il contabile ei revisori di una società di monetica, l’art. 24, 25 e 26.

Misure protettive

Arte. 41.
(1) Una società di moneta elettronica applica le misure di protezione di cui all’art. 23.
I fondi ricevuti sotto forma di pagamento con uno strumento di pagamento non sono soggetti alle misure di protezione di cui al par. 1, fino a quando non siano verificati sul conto di pagamento dell’impresa di monetica o siano resi in altro modo disponibili all’impresa di monetica secondo i requisiti per il periodo di esecuzione di cui all’art. Arte. 87, par. 2. In ogni caso, tali fondi sono soggetti a misure di protezione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della moneta elettronica.

La società di moneta elettronica informa preventivamente la BNB di qualsiasi cambiamento significativo nelle misure adottate per proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

Attività aggiuntive

Arte. 42.(1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:

  • prestazione di servizi di pagamento ex art. 4;

“Art. 4 Servizi di pagamento
I servizi di pagamento sono:
1. servizi relativi al deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, nonché relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
2. servizi relativi ai prelievi di contanti da un conto di pagamento, nonché alle relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
3. esecuzione di operazioni di pagamento, compreso il trasferimento di fondi sul conto di pagamento dell’utente presso il prestatore di servizi di pagamento o presso altro prestatore di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi fanno parte di un credito concesso all’utente di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
5. emettere strumenti di pagamento e/o accettare pagamenti con strumenti di pagamento;
6. esecuzione dei trasferimenti di denaro disponibili;
7. servizi di disposizione di ordine di pagamento;
8. servizi di fornitura di informazioni sui conti.”

  • erogazione di crediti relativi a servizi di pagamento ex art. 4, comma 4 o 5, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21;

“Art. 21 Concessione di crediti
(1) Gli istituti di pagamento possono concedere prestiti relativi ai servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 4 o 5, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (modifica -. SG. 45 del 2022) Il credito ha carattere ausiliario e viene concesso solo in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;;
2. il termine per il rimborso del prestito concesso in relazione a un’operazione di pagamento non supera i 12 mesi;
3 . (modifica – SG. 45 del 2022) i fondi da cui viene concesso il credito non sono stati ricevuti e non sono detenuti dall’istituto di pagamento ai fini dell’esecuzione dell’operazione di pagamento;
4. il capitale proprio dell’istituto di pagamento in qualsiasi momento, a discrezione della BNB, è sufficiente in considerazione dell’importo del credito concesso.
(2) Un istituto di pagamento che intende concedere prestiti ai sensi del par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare la concessione di prestiti, fornendo informazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività.
(3) Quando ritiene che una delle condizioni di cui al par. 1 non è disponibile, la BNB può vietare la concessione di prestiti da parte dell’istituto di pagamento fino a quando la violazione non sarà sanata.
(4) Alla concessione di prestiti ai consumatori si applica la legge sul credito al consumo.”

  • prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui al comma 1;
  • svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento ad eccezione dei sistemi di pagamento che assicurano il carattere definitivo del regolamento ai sensi della direttiva 98/26/CE, fermo restando quanto previsto dall’art. 125 e 126;
  • altra attività nel rispetto dei requisiti normativi per il suo svolgimento.

(2) Una società di moneta elettronica che intenda svolgere una delle attività di cui al par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare a svolgere la relativa attività e, qualora intenda prestare servizi di pagamento, fornisce informazioni sulla relativa tipologia di servizi di pagamento per le modalità di esecuzione, nonché l’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia analoga per la responsabilità per le prestazioni di cui all’articolo 4, punti 7 e 8.

(3) Il credito di cui al par. 1, comma 2, non possono essere forniti con fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 40.
(4) In merito ai fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4, al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art. 22 e 23.

(5) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di chiedere la separazione in una società indipendente dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o fornire servizi di pagamento, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

Rappresentanti, filiali e subappaltatori

Arte. 43.

(1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.

Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica attraverso rivenditori rappresentativi che agiscono per suo conto.

(Modificato – SG n. 12 del 2021) Per i rappresentanti di una società di monetica elettronica, l’art. 28 – 30, e per i subappaltatori, art. 30 e 31.

(Modifica – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica può fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 28 – 30, ovvero di affidare l’espletamento di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 30 e 31.

Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può operare direttamente o tramite una filiale nel territorio di un altro stato membro ai sensi dell’art. 32. Società di moneta elettronica autorizzata

altro stato membro, può svolgere attività direttamente o tramite una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 33.
(Supplemento – SG n. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro di cui all’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

(Supplemento – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica precedentemente autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può fornire servizi di pagamento sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro ai sensi dell’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può fornire servizi di pagamento sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

Negli eventi di cui all’art. 37, par. 3 BNB invia alle autorità competenti del paese ospitante informazioni sui cambiamenti avvenuti.

Partecipazione qualificata

Art. 44. Le disposizioni dell’art. 14.

Acquisizione del tre o più del tre percento di azioni/società o diritti di voto su azioni/società

(Nuovo – SG n. 13 del 2020)

Art. 44a. (Nuovo – SG. 13 del 2020) Le disposizioni dell’art. 14a.

Accesso delle società di moneta elettronica ai conti bancari

Art. 45. Le banche e le succursali di banche operanti nel territorio del Paese devono aprire e mantenere conti di pagamento delle società di monetica elettronica secondo modalità oggettive, non discriminatorie e proporzionate che non ostacolino la capacità delle società di monetica elettronica di prestare servizi di pagamento. In ogni caso di rifiuto, la banca fornisce alla BNB un parere motivato.

Le Frodi Carosello (Missing Trader Fraud)

Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office (Eppo)) emerge che le operazioni a maggior rischio sono le frodi transfrontaliere in materia di Iva, Frode MTIC (Missing Trader Intra Community).

La frode IVA è una forma estremamente complessa di frode fiscale che si basa sull’abuso delle norme IVA per le transazioni transfrontaliere. I truffatori dell’IVA generano profitti per miliardi di euro eludendo il pagamento dell’IVA o richiedendo fraudolentemente il rimborso dell’IVA alle autorità nazionali.

La frode e i reati economici e finanziari sono una delle priorità dell’UE nella lotta contro la criminalità grave e organizzata nell’ambito  dell’EMPACT 2022-2025 .

La forma più comune di frode IVA è la frode intracomunitaria dell’operatore mancante (Missing Trader Intra Community (MTIC)). Il modello base di frode MTIC comporta attività organizzate e sofisticate che cercano di sfruttare le differenze nel trattamento dell’IVA nei diversi Stati membri dell’UE. I criminali creano una struttura di società e individui collegati in questi stati al fine di abusare delle procedure commerciali e di contabilità delle entrate sia nazionali che internazionali.

Questo reato si avvale della legislazione che consente l’esenzione dall’IVA per le negoziazioni transfrontaliere degli Stati membri: l’IVA viene applicata solo alle vendite all’interno di uno Stato membro all’aliquota nazionale applicabile. Ciò consente ai commercianti di importare merci senza contabilizzare immediatamente l’IVA. L’eventuale IVA addebitata sulle vendite dovrebbe essere dichiarata e versata all’autorità fiscale dello Stato membro. Nei casi MTIC semplici, i truffatori vendono i beni, addebitano l’IVA agli acquirenti senza versare il valore alle autorità fiscali.

Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea si rileva  che le indagini attive legate a frodi Iva sono state 185, pari al 16.5% di tutte le indagini, ma il danno provocato rappresenta il 47% dei danni complessivi stimati, da cui si evince che il crimine più redditizio nell’Ue è la frode carosello, meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, la quale viene a costare annualmente circa 50 miliardi di euro per gli Stati membri.

La frode carosello avviene attraverso un’operazione fittizia o inesistente, mai concretamente effettuata, messa in essere con l’unico scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA inesistenti,  tra varie società UE appositamente create , le cosiddette “cartiere“,  dette anche “missing trader“,  che non svolgono concretamente alcuna attività commerciale, generalmente amministrate da un prestanome e poste in liquidazione dopo pochi mesi dalla loro costituzione (dette anche “commerciante scomparso”), interposte all’interno di una normale transazione commerciale tra un cedente ed un cessionario appartenenti a diversi Stati UE, che consente di realizzare un guadagno tramite un fittizio diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti e termina nella richiesta di rimborso dell’Iva.

L’operazione fittizia o inesistente si concretizza nella vendita da parte della “cartiera“ che avviene applicando l’IVA e consente al cessionario  l’indebita detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Scopo della frode carosello è, quindi, consentire alla società beneficiaria di realizzare un credito erariale  su ciascuna operazione fittizia.

L’Iva non è versata dalla società cartiera, “commerciante scomparso”,  in sede di liquidazione Iva, mentre è portata in detrazione o richiesta a rimborso dall’acquirente.

Nello schema fraudolento, in meccanismi di frode più articolati, vi può anche essere una società filtro (buffer) che riceve la fattura dalla società cartiera e, a sua volta, fattura al successivo anello della catena.

La società cartiera (missing trader) generalmente non istituisce le scritture contabili obbligatorie ed omette la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie (redditi e Iva). Tutto questo comporta, ovviamente, una serie di pesanti sanzioni amministrative e penali. Basti pensare che, in Italia, Il reato di emissione di fatture di vendite false è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni e per questa fattispecie non ci sono soglie minime di punibilità.

Da tener presente che al fine di contrastare il meccanismo delle “frodi iva carosello” il Il legislatore fiscale italiano ha introdotto, tramite il comma 386, dell’articolo 1 della Legge del 30/12/2004 n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 lart.Art. 60-bis. – (Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta), in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, relativa a cessioni,  effettuate a prezzi inferiori al valore normale, di beni individuati da appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze , su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode,  il cessionario e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

L’art.1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze – Adozione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone:

1. La solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).

d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, del DPR n. 633/72 la responsabilità solidale del cessionario viene meno qualora questi possa dimostrare che: “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta“.

Per quanto attiene la legislazione italiana,  il Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto  – prevede fattispecie di reati che possono essere commessi nell’attuare le frodi carosello:

  • Per la società cartiera
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00 SANZIONE
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni. Non si sono soglie minime di punibilità.
Omesso versamento di Iva, ex art. 10-ter La soglia di rilevanza penale è di 250.000 euro. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni
  • Per il cessionario
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00 SANZIONE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documento per operazioni inesistenti, ex art. 2 Reclusione da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro. Se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia, pena da un minimo di 1 anno e mezzo a 6 anni.
Indebita compensazione, ex art. 10-quater Reclusione da sei mesi a 2 anni. Soglia minima di 50.000 euro di compensazioni.

 

Tax-Free shopping – Il sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization)

Il Tax-Free shopping è un’agevolazione fiscale riservata ai cittadini – persone fisiche residenti o domiciliate al di fuori dell’UE che consente di ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio unionale.

In particolare, i presupposti normativi per ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA sono disciplinati dall’art.38-quater del D.P.R. 633/1972, come di seguito sintetizzati:

  • Il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, deve essere superiore ai 154,94 euro; i beni devono essere destinati a uso personale o familiare, e l’agevolazione non copre i servizi forniti (per esempio da hotel, ristoranti, taxi, agenzie ecc.);
  • Sulla fattura devono essere riportati gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall’UE;
  • L’uscita dei beni dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale” apposto dalla Dogana di uscita di qualsiasi Stato membro UE;
  • La fattura vistata deve essere restituita al negoziante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione (in caso di visto apposto da altro stato membro).

Riportiamo il Principio di diritto n. 25 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate

“Secondo quanto chiarito in diversi documenti di prassi (cfr., tra le più recenti, le risoluzioni n. 58/E dell’11 giugno 2019 e n. 65/E del 10 luglio 2019), per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, trova applicazione l’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

A tale disposizione si aggiungono:

  • la previsione dell’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]»;
  • l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, «l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica».

Tirando le fila delle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, si ha, tra l’altro, che:

  1. cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  2. i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale» (cfr. la circolare ministeriale n. 145/E del 10 giugno 1998), fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione» (così la risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 1998);
  3. per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente» [si veda l’articolo 48 del regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282 sostitutivo dell’abrogato regolamento (CE) n. 1777 del 2005];
  4. la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization”, in attuazione di quanto previsto nell’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, prot. n. 54088 del 22 maggio 2018) – con fattura in formato elettronico:
    a) senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE;
    b) con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini indicati previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

Ciò premesso, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati sub 1), sub 2) e sub 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. In tale ambito, non è inoltre ammessa la possibilità di beneficiare della disciplina di cui all’articolo 38-quater del decreto IVA in riferimento a prestazioni di servizi.”

In base a quanto previsto dall’art. 4 bis del D. L. n.193/2016, a partire dal 1° settembre 2018, i negozianti distribuiti sul territorio nazionale che, in qualità̀ di soggetti passivi IVA italiani, cedono beni ai sensi dell’art. 38 quater del D.P.R. 633/72, devono emettere la fattura tax-free in modalità̀ elettronica e trasferire i relativi dati al sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del “visto doganale” sulle fatture di beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (c.d. fatture tax-free), al fine di avere diritto allo sgravio  diretto o al rimborso successivo dell’IVA.

Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per il Tax-Free shopping, il viaggiatore è tenuto ad attenersi a una serie di formalità̀, a partire dall’acquisto dei beni dal negoziante. Come descritto precedentemente dal 1° settembre 2018 è obbligatorio per i negozianti emettere le fatture tax-free in modalità̀ elettronica attraverso OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization).

Pertanto, al momento dell’acquisto dei beni, il viaggiatore deve innanzitutto esibire il proprio passaporto, e cui informazioni devono essere correttamente riportate nella fattura tax-free.

Una volta emessa la fattura tax-free in modalità̀ elettronica, OTELLO genera un codice di richiesta. Il viaggiatore deve assicurarsi che tale codice sia correttamente indicato sulla copia della fattura, in quanto attesta che la stessa è stata correttamente trasmessa a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate dal negoziante siano corrette, in particolare gli estremi del documento di riconoscimento.

Occorre precisare che, verificati i presupposti previsti dalla normativa IVA, il rimborso/sgravio dell’IVA sugli acquisti tax-free non avviene mai da parte degli uffici doganali.

Nel caso in cui il viaggiatore acquisti direttamente presso un negoziante nazionale senza fruire dei servizi di una società̀ di intermediazione, il rimborso viene effettuato direttamente dal venditore italiano secondo i termini concordati con l’acquirente al momento dell’acquisto dei beni (per esempio, mediante accredito su un conto bancario, carta di credito, ecc.).

Nella pratica commerciale, operano alcune società̀ di intermediazione (c.d. Società̀ Tax-Refund) le quali , sulla base di accordi commerciali stipulati con le parti, forniscono un servizio di rimborso IVA al viaggiatore (‘articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]): in questo caso, le fatture emesse dai venditori italiani riportano il logo della Società̀ di Tax Refund che fornisce il servizio e tale procedura potrebbe includere il pagamento di una commissione che viene direttamente detratta dall’importo dell’IVA rimborsata al viaggiatore.

Per ottenere il visto doganale digitale sulle fatture per il tax-free shopping, il viaggiatore deve, al momento dell’uscita dal territorio nazionale, espletare le seguenti formalità̀ doganali di controllo.

In particolare, il viaggiatore, in possesso della copia della fattura tax- free con il relativo codice di richiesta, deve esibire presso i punti di uscita nazionali il passaporto e il documento di viaggio. OTELLO recupera tutte le fatture tax-free collegate, verifica che i dati inviati siano completi e corretti, esegue l’analisi automatica del rischio e indirizza il viaggiatore verso il “canale verde” o il “canale rosso” di controllo.

In caso di canale rosso, è necessario sottoporsi all’ispezione fisica dei beni da parte dell’ufficio doganale.

Diversamente, se il sistema non seleziona alcun rischio, il viaggiatore ottiene direttamente il visto doganale digitale sulla fattura tax-free mediante la generazione in OTELLO di un codice alfanumerico.

I viaggiatori che hanno acquistato beni in Italia e fatto richiesta del visto digitale presso un punto di uscita nazionale, possono verificare in tempo reale lo stato di apposizione del visto digitale, visitando il sito istituzionale dell’Agenzia Dogane Monopoli, e in particolare la sezione OTELLO “Consultazione fatture on line”.

E’ possibile, infatti, verificare lo stato di apposizione del visto inserendo il codice di richiesta della fattura o, in alternativa, determinati parametri di ricerca (e.g. codice visto elettronico doganale, numero fattura, barcode), attraverso il seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/web/aida-servizi/otello

Tramite la medesima funzione di ricerca, i negozianti che hanno emesso fatture tax-free in modalità̀ elettronica, possono verificare lo stato di apposizione del visto digitale e ottenere, in tempo reale, la prova dell’uscita dal territorio nazionale dei beni venduti al viaggiatore.

Tutte le norme e le istruzioni relative al processo di rimborso/sgravio dell’IVA sulle fatture per il tax free shopping sono raccolte nella sezione normativa di OTELLO, consultabile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello/normativa

Bulgaria – Reato di Evasione fiscale

L’evasione fiscale è dichiarata reato secondo il codice penale bulgaro – НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС . In sostanza, tale reato consiste nell’evitare l’accertamento o il pagamento di obblighi tributari.

Ai REATI CONTRO IL SISTEMA FINANZIARIO, TRIBUTARIO E ASSICURATIVO è dedicato il Capitolo Sette del codice penale bulgaro – НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ed in special modo gli artt:

Art. 255.
(1) Chi evita di stabilire o pagare passività fiscali in grandi quantità, come:
1. non ha presentato dichiarazione;
2. ha confermato una falsità o taciuto la verità in una dichiarazione presentata;
3. non ha emesso fattura o altro documento contabile;
4. distrugge, occulta o non conserva documenti contabili o registri contabili nei termini di legge;
5. effettua o consente lo svolgimento di attività contabili in violazione delle prescrizioni della normativa in materia contabile;
6. compila o utilizza un documento dal contenuto inesatto, falso o contraffatto nell’esercizio dell’attività d’impresa, nella contabilità o nella presentazione di informazioni all’amministrazione finanziaria o ai pubblici appaltatori;
7. detrarre il credito d’imposta non seguito,
è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a duemila lev.
(2) Quando l’atto di cui al par. 1 è stato commesso con la partecipazione di un dipendente della polizia di frontiera, dell’amministrazione doganale, dell’Agenzia nazionale delle entrate o di un revisore contabile, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa fino a cinquemila lev, nonché la privazione dei diritti di cui all’art . 37, par. 1, articoli 6 e 7 .
(3) Quando gli obblighi tributari sono particolarmente elevati, la pena è la reclusione da tre a otto anni e la confisca di parte o di tutti i beni del colpevole.
(4) Se, fino alla conclusione dell’indagine giudiziaria presso il tribunale di primo grado, l’onere fiscale non dichiarato o non pagato è iscritto in bilancio insieme agli interessi, la sanzione ai sensi del par. 1 e 2 è la reclusione fino a due anni e la multa fino a cinquecento BGN, e ai sensi del par. 3 – reclusione fino a tre anni e multa fino a mille lev.
Art. 255a.
 (1) Chi evita l’istituzione o il pagamento di debiti tributari di importo elevato attraverso la trasformazione di una società commerciale o di altra persona giuridica, effettuando un’operazione con un’impresa commerciale o effettuando un’operazione con persone correlate ai sensi del codice di procedura fiscale e assicurativa , è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a diecimila lev.
(2) Quando i debiti tributari sono particolarmente elevati, la pena è la reclusione da tre a otto anni e la confisca di parte o di tutti i beni del colpevole.
(3) Se, fino alla conclusione dell’indagine giudiziaria in primo grado, l’onere fiscale non dichiarato o non pagato è presentato al bilancio insieme agli interessi, la pena è la reclusione fino a tre anni e la multa
Arte. 255b.
 (1) Chi evade i contributi assicurativi obbligatori per l’assicurazione pubblica statale o per l’assicurazione sanitaria in grandi quantità, come:
1. redditi assicurativi dichiarati di importo inferiore a quello effettivo per l’assicurato;
2. non ha presentato dichiarazione;
3. ha confermato una falsità o taciuto la verità in una dichiarazione presentata;
4. compila o utilizza un documento dal contenuto inesatto, falso o contraffatto nell’esercizio dell’attività economica, nella contabilità o nella presentazione di informazioni all’amministrazione finanziaria;
5. distruggere od occultare nei termini di legge documenti contabili, registri contabili o buste paga;
è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a duemila lev.
(2) Quando l’atto di cui al par. 1 è stato commesso con la partecipazione di un’autorità fiscale o di un revisore contabile, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa fino a cinquemila lev, nonché la privazione dei diritti di cui all’art . 37, par. 1, articoli 6 e 7 .
(3) Quando gli obblighi per i contributi assicurativi obbligatori per l’assicurazione pubblica statale o per l’assicurazione sanitaria sono particolarmente elevati, la pena è della reclusione da due a otto anni e della confisca di parte o di tutti i beni del colpevole.
(4) Se, fino alla conclusione dell’indagine giudiziaria presso il tribunale di primo grado, i contributi assicurativi obbligatori per l’assicurazione sociale statale o l’assicurazione sanitaria sono versati al bilancio insieme agli interessi, la sanzione ai sensi del par. 1 e 2 è la reclusione fino a due anni e la multa fino a cinquecento BGN, e ai sensi del par. 3 – reclusione fino a tre anni e multa fino a mille lev.
(5) Il lavoratore o dipendente soggetto all’assicurazione obbligatoria non è penalmente responsabile ai sensi del par. 1 – 4, anche per favoreggiamento.
Art. 256.
 (1) Chi, utilizzando un documento di contenuto falso o un atto falso o falsificato, ha ricevuto dal bilancio dello Stato, dal bilancio dell’Ente pubblico statale, o dal bilancio del Fondo nazionale di assicurazione malattia, un somma di denaro non responsabile in grandi quantità o che consente a un’altra persona di ricevere tale somma, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da mille a cinquemila lev.
(2) Quando l’atto di cui al par. 1 è stato effettuato con la partecipazione di un soggetto di cui all’art. 255, par. 2 ovvero da chi agisce su ordine o in esecuzione di un provvedimento di un gruppo criminale organizzato, ovvero se la somma di denaro ricevuta è particolarmente elevata, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e la confisca di parte o di tutto il proprietà del colpevole , nonché la privazione dei diritti di cui all’art. 37, par. 1, articoli 6 e 7 .
(3)  Se, fino alla conclusione dell’istruttoria giudiziaria in primo grado, l’importo ricevuto è versato al bilancio dello Stato, al bilancio dell’assicurazione sociale statale o nel bilancio della Cassa nazionale di assicurazione malattia, unitamente agli interessi, la sanzione di cui al comma 1. 1 è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a mille BGN, e ai sensi del par. 2 – reclusione fino a cinque anni e multa fino a tremila lev.

Le tipologie di imposte che rientrano nell’ambito del reato di “evasione fiscale” o “evasione reddituale” sono l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sui redditi, l’imposta sugli utili, l’accisa quale forma di imposta indiretta e le imposte locali. Secondo la  legislazione fiscale bulgara, ogni tipo di imposta è definita in una legge separata, che contiene norme dettagliate sulla sua base, sui soggetti passivi, sugli obblighi di dichiarazione, il pagamento e le relative scadenze.

CHI PUÒ COMMETTERE IL REATO DI “EVASIONE FISCALE”?

L’autore di questo reato può essere chiunque sia penalmente responsabile e legalmente obbligato a pagare le tasse. La gamma dei soggetti passivi è più ampia della gamma delle persone che possono essere soggette a reati fiscali. Oltre alle persone fisiche, i soggetti passivi sono anche le persone giuridiche e le società locali o estere prive di personalità giuridica. Secondo il nostro diritto penale, tuttavia, le persone giuridiche non possono essere oggetto di reati. Si precisa, inoltre, che secondo la terminologia giuridico-tributaria, il soggetto dell’obbligazione tributaria può non coincidere con il soggetto passivo, cioè con il contribuente e il contribuente.

Al riguardo, possibile autore del reato tributario “evasione fiscale” è la persona fisica che gestisce e rappresenta la società commerciale, nonché ogni altra persona fisica – procuratore, rappresentante commerciale, commercialista o altro soggetto che svolga la stessa attività e funzioni di una tassa la persona responsabile.

QUALI AZIONI SONO INTERPRETATE COME EVASIONE FISCALE?

L’evasione fiscale può avvenire in diversi modi e la legge prevede diverse forme di azione esecutiva.

Innanzitutto, il reato si presenterà quando il soggetto passivo non presenta in tempo la dichiarazione dei redditi, rispettivamente non paga l’imposta dovuta, che dovrebbe essere di importo rilevante.

Importante! L’evasione fiscale comporta sempre ingenti oneri fiscali, il che significa che l’onere fiscale deve essere superiore a BGN 3000. In caso contrario, ciò che è stato commesso costituirà una violazione amministrativa, ma non un reato.

Ad esempio, se l’onere fiscale è inferiore a BGN 3.000 e la persona non presenta una dichiarazione dei redditi entro il termine, sarà sanzionato amministrativamente con un’ammenda, che secondo le varie leggi che regolano i singoli tipi di imposte, può essere nella importo di BGN 500. tra BGN 500 e BGN 3.000, ecc. Tuttavia, se, non presentando una dichiarazione dei redditi in tempo, vengono evasi obblighi fiscali per un importo superiore a 3.000 BGN, l’atto costituirà un reato punibile con la reclusione da uno a sei anni e una multa fino a duemila BGN.

Evitando l’accertamento o il pagamento di ingenti debiti tributari si può fare anche presentando una falsa dichiarazione dei redditi, con la quale si modifica o si occulta la realtà. In questo caso, la persona o conferma una falsità o nasconde la verità nella dichiarazione presentata.

Altre forme di azione esecutiva sono:

  • mancata emissione della fattura o di altro documento contabile;
  • distruzione, occultamento o omessa conservazione di documenti contabili o libri contabili nei termini di legge;
  • effettuare o consentire lo svolgimento di attività contabili in violazione delle prescrizioni della normativa in materia contabile;
  • redigere o utilizzare un atto dal contenuto non corretto, un documento falso o contraffatto nell’esercizio dell’attività d’impresa, nella tenuta della contabilità o nella presentazione di notizie all’Agenzia delle Entrate o ai pubblici appaltatori;
  • detrazione del credito d’imposta non conseguente.

IMPORTANTE! Perché sussista un reato, l’attività di evasione fiscale deve essere intenzionale. Così, ad esempio, in caso di errori commessi nel calcolo dell’imposta dovuta, anche se elevata o particolarmente elevata, essa non comporterà responsabilità penale, non essendoci intenzione di sottrarsi al pagamento degli obblighi tributari.

Qual è la sanzione per evasione fiscale?

La pena prevista per l’evasione fiscale in grandi quantità è la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a duemila lev. Una sanzione più pesante è prevista se i debiti tributari sono particolarmente elevati, es. oltre BGN 12.000.In questo caso, la pena è della reclusione da tre a otto anni, confisca cumulativa di parte o di tutti i beni del colpevole. Il fatto è più severamente punito quando è commesso con la partecipazione di un dipendente dell’amministrazione finanziaria o con la partecipazione di un revisore contabile.

La legge prevede anche casi meno punibili in cui si tiene conto del successivo comportamento positivo dell’autore del reato. Se l’imposta non dichiarata o non assolta è posta in bilancio unitamente agli interessi fino alla conclusione dell’istruttoria giudiziaria in primo grado, la pena è più lieve e nei casi in cui l’imposta è di entità rilevante, la pena è della reclusione fino a due anni e una multa fino a cinquecento BGN, e se si tratta di un debito fiscale particolarmente elevato – reclusione fino a tre anni e una multa fino a mille BGN.

Difendersi dalle accuse di evasione fiscale

La difesa in caso di imputazione per evasione fiscale è valutata in considerazione delle specificità di ogni singolo caso, pertanto il tempestivo coinvolgimento di un avvocato esperto nel campo del diritto penale è essenziale per la corretta costruzione della difesa.

Con una tale accusa, non è possibile esonerarti dalla responsabilità penale irrogando una sanzione amministrativa. Uno dei presupposti principali per l’esenzione dalla responsabilità penale è che il reato sia punito con la reclusione fino a tre anni, che non si verifica nel caso di accuse di evasione fiscale, in quanto la composizione essenziale del reato tributario è punibile con reclusione da uno a sei anni anni. Ciò significa che in tutti i casi il caso si concluderà con un verdetto, che può essere una condanna o un’assoluzione.

In caso di condanna, se il giudice determina la pena della reclusione fino a tre anni e ritiene che per il raggiungimento degli scopi della pena e soprattutto per riformare il colpevole non sia necessario scontare efficacemente la pena , allora l’esecuzione della pena inflitta può essere rinviata. Per emettere una pena sospesa, la persona deve anche avere precedenti penali puliti.

In presenza di circostanze attenuanti eccezionali o numerose, il giudice può imporre una pena inferiore al limite minimo, vale a dire inferiore ad un anno di reclusione.

L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

 

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Normativa italiana di riferimento 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

D.M. 23/02/2017

5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020

D.M. 17/11/2020

7 22/03/2021 2021/514/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali D.Lgs. n. 32/2023
8 17/10/2023 2023/2226/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati più facoltosi I paesi dell’UE dovranno recepirla entro il 31 dicembre 2025 e applicarne le disposizioni a partire dal 1° gennaio 2026. Il primo anno di riferimento è il 2026.

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE stabilendo le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29.

Per le regole tecniche di scambio dei dati di natura finanziaria, In ragione della sostanziale uniformazione delle procedure di scambio di informazioni relative ai conti finanziari previste dalla direttiva rispetto a quelle che si rinvengono dalle procedure adottate in sede OCSE,  occorre fare riferimento al DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)) e della direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che, come vedremo,  promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione, ha ampliato,  per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l’ambito di applicazione della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1).

Nella Direttiva sono previste tre tipologie di scambio di informazioni:
  • «scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
  • «scambio automatico»: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8 le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
  • «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

  1. redditi da lavoro;
  2. compensi per dirigenti;
  3. prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
  4. pensioni;
  5. proprietà e redditi immobiliari.

La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

Le informazioni sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

La direttiva del 2011, con l’obiettivo di contrastare la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, è stata oggetto di rilevanti interventi di modifica:
  • direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che ha ampliato l’ambito di applicazione della DAC 1 promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione:
  • direttiva n. 2015/2376/UE (DAC 3) del Consiglio dell’8 dicembre 2015 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis che estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32;
  • direttiva n. 2016/881/UE (DAC 4) del Consiglio del 25 maggio 2016 che ha esteso il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni con l’introduzione del nuovo art. 8-bis bis concernente “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese”. L’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.Parallelamente, l’obbligo di scambio automatico, le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto. Le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, in tema di rendicontazione paese per paese, sono state recepite nell’ordinamento interno con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    Per la normativa italiana di riferimento vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/Normativa+di+riferimento+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schede
  • direttiva n. 2016/2258/UE (DAC 5) del Consiglio del 6 dicembre 2016 che modifica la direttiva del 2011 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
  • direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) del Consiglio del 25 maggio 2018 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. La Direttiva riflette ampiamente l’azione 12 (BEPS – Action 12: Disclosure of aggresive tax planning) del piano OCSE del 2013 per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.
    La Direttiva pone l’obbligo di comunicazione a carico degli intermediari (art. 3, punto 21: “qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica”. Quindi per. es. commercialisti, avvocati….)
    I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° luglio 2020. Gli Stati membri saranno obbligati a scambiarsi informazioni ogni tre mesi, entro un mese dalla fine del trimestre in cui sono presentate le informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni sarà quindi completato entro il 31 ottobre 2020.
  • direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7) del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la direttiva 2011/16/UE pone l‘obbligo  per le piattaforme digitali  di comunicare i dati in materia fiscale delle  transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le stesse.
    I gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue saranno chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.
    Le operazioni interessate sono:

    • la vendita di beni e di servizi personali:
    • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
    • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.

    I nuovi obblighi di segnalazione si applicano a partire dal 1 ° gennaio 2023.

  • direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) del Consiglio del 17 ottobre 2023  che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale stabilisce le norme e le procedure per lo scambio di informazioni sugli utilizzatori di criptovalute, implementando procedure di due diligence e norme di segnalazione per gli operatori attivi nelle transazioni con criptovalute e per i loro utilizzatori. Le norme si basano sullo standard internazionale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE (Vedi: Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard).
    La direttiva impone ai paesi dell’UE di ottenere informazioni dai Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) e di scambiare tali informazioni con il paese dell’UE di residenza del contribuente/investitore su base annuale
    I Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) sono tenuti a raccogliere informazioni relative alle transazioni dei loro investitori non residenti per l’anno di riferimento, in conformità agli obblighi di due diligence della clientela previsti dalla direttiva.Tali informazioni vengono inviate dai RCASPs alle autorità fiscali nazionali nell’anno solare successivo all’anno di riferimento. Le informazioni vengono poi scambiate con le autorità fiscali del Paese UE di residenza dell’investitore non residente entro 9 mesi dall’anno di riferimento. Pertanto, gli scambi relativi al primo anno di riferimento avranno luogo entro il 30 settembre 2027.
    La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) copre un ampio spettro di criptovalute, basandosi sulle definizioni stabilite nel Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptovalute(Markets in Crypto-Assets (MiCA).
    Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva anche le criptovalute emesse in modo decentralizzato, nonché le stablecoin, tra cui i token di moneta elettronica e alcuni Token non fungibili (non-fungible tokens (NFTs)).

Ambito territoriale di applicazione della direttiva

A norma dell’art. 2 della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) la stessa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali.

L’Unione europea ha, però, siglato appositi accordi per estendere lo scambio dei dati relativi ai redditi finanziari in ossequio alla direttiva con:

  • La Svizzera (accordo firmato il 27.5.2015);
  • Il Liechtenstein (accordo firmato il 28.10.2015);
  • San Marino (accordo firmato l’8.12.2015);
  • Andorra (accordo formato il 12.2.2016);
  • Principato di Monaco (accordo firmato il 12.7.2016).

Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA

Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Tipo di violazione L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda) Aliquota IVA
Mancata presentazione della domanda di immatricolazione o della domanda di cessazione dell’immatricolazione nei termini stabiliti. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 5.000. Arte. 178
Mancata presentazione o mancato rispetto dei termini previsti da parte di chiunque, anche non registrato, tenuto a presentare:

– dichiarazione-riferimento ex art. 125, par. 1 dell’IVA per il periodo d’imposta di riferimento;

 dichiarazione VIES ai sensi dell’art. 125, par. 2 di IVA ;

 i registri delle segnalazioni di cui all’art. 124 IVA (registro acquisti, registro vendite e registro consegne intracomunitarie di autoveicoli nuovi).

Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000. Arte. 179, comma 1
Il mancato invio o  il mancato rispetto dei termini previsti  per la presentazione del verbale-dichiarazione per l’applicazione del regime speciale per le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato di cui all’art. 21, par. 6 dell’IVA da parte di un soggetto iscritto in base all’art. 154 della partita IVA o registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000. Arte. 179, par. 2
Mancato addebito dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge , incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e per mancata tempestiva iscrizione. Multa o sanzione patrimoniale per un importo di imposta non pagata, ma non inferiore a BGN 500.

Per violazione ripetuta : il doppio dell’importo della tassa non pagata, ma

non inferiore a BGN 5.000.

Arte. 180, par. 1, 2 e 4
Cumulo dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere addebitata . Multa o sanzione patrimoniale pari al 25% dell’imposta, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 180, par. 3
Il mancato addebito dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo e per l’imposta addebitata, il soggetto ha diritto all’intero credito d’imposta, incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e per mancata tempestiva iscrizione.   Multa o sanzione patrimoniale per un importo pari al 5% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 50 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari al 20% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Arte. 180a, par. 1, 2 e 5
Accertamento dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere accertata, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo e il soggetto ha diritto all’intero credito d’imposta per l’imposta accertata.  Multa o sanzione patrimoniale pari al 2% dell’imposta, ma non inferiore a 25 BGN. Arte. 180a, par. 3
La mancata riscossione dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo  e il soggetto ha diritto ad un pieno credito d’imposta per l’imposta addebitata, ed è stata notificata per iscritto all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 126, par. 3, comma 2, dell’IVA  entro due mesi dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo di riscuotere l’imposta. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 100 a BGN 300.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da BGN 200 a BGN 600 .

Arte. 180a, par. 4
Il mancato addebito dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge per  le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato di cui  all’art. 21, par. 6 dell’IVA  da parte di  un soggetto iscritto in base  all’art. 154 della partita IVA  o registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo pari al 25% dell’imposta accertata o dell’imposta  per un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 250.

In caso di  ripetuta violazione, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è  pari al doppio dell’importo dell’imposta accertata , ma non inferiore a 5.000 lev.

Arte. 180b, par. 1 e 2
Mancato invio di informazioni dai registri di segnalazione o invio di informazioni su supporti magnetici o ottici diversi da quelli specificati nei registri di segnalazione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181, par. 1 e 2
Mancata presentazione su richiesta dell’Agenzia delle Entrate del registro telematico di cui all’articolo 120, co. 3 della partita IVA o  il registro elettronico, che è tenuto secondo la legislazione del socio titolare mediante identificazione da parte di  una persona iscritta in base  all’art. 154 IVA  o dell’art. 156 IVA , ovvero registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000.

In caso di  violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181a, par. 1 e 2
Mancata emissione del documento fiscale o mancata trascrizione del documento fiscale emesso/ricevuto nei registri di rendicontazione del periodo d’imposta di riferimento, che comporta la determinazione dell’imposta in misura minore. Una multa o una sanzione pecuniaria dell’importo dell’imposta determinato in un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 1.000.

 

Arte. 182, par. 1
Emissione o riflessione del documento fiscale nel periodo successivo al periodo d’imposta in cui il documento avrebbe dovuto essere emesso o riflesso. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 182, par. 2
Emissione di un documento fiscale da parte di una persona non partita IVA , in cui è indicata l’imposta. Multa o sanzione patrimoniale pari all’importo dell’imposta specificata nel documento, ma non inferiore a 1.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari al doppio dell’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 lev.

Arte. 183, par. 1 e 2
La mancata presentazione o la mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all’art. 168, par. 2 dell’IVA da parte di un soggetto non titolare di partita IVA in occasione di acquisto/consegna intracomunitaria di un veicolo nuovo. Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo da 1.000 BGN a 10.000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da BGN 5.000 a BGN 20.000.

Arte. 184, par. 1 e 2
Mancata emissione di scontrino fiscale (scontrino fiscale o scontrino di sistema) – per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da 100 BGN a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1000 BGN;

– per le persone giuridiche e le ditte individuali – una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2000. In caso di violazione ripetuta – da BGN 10,00 a BGN 4000;

– per la persona fisica che era effettivamente obbligata a emettere una ricevuta (buono fiscale o di sistema) e ha accettato il pagamento senza emettere tale ricevuta – un’ammenda da BGN 100 a BGN 500.

Arte. 185, par. 1, 3 e 4
Rompere il:

–          le condizioni, l’ordine e le modalità di approvazione o revoca del tipo, per l’introduzione/dismissione, l’iscrizione/cancellazione, la segnalazione, la conservazione dei documenti emessi da/in connessione con un dispositivo fiscale e un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale  o

 

–         l’ordine di  manutenzione dei dispositivi fiscali, risp. e il sistema automatizzato integrato a servizio dell’attività commerciale o

– i requisiti per il collegamento da remoto con l’Agenzia Nazionale delle Entrate o

– i requisiti per il conferimento dei dati ex art. 118, par. 10 IVA in Agenzia delle Entrate (dati sulla consegna e movimentazione dei quantitativi di combustibili liquidi consegnati/ricevuti, nonché sulla variazione degli stessi da parte del fornitore/destinatario della fornitura di combustibili liquidi) alla data di obbligo di presentarli.

– per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da BGN 300 a BGN 1000. In caso di violazione ripetuta – da BGN 600 a BGN 2000 ;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale – per un importo da BGN 3.000 a BGN 10.000 In caso di violazione ripetuta – da BGN 6.000 a BGN 20.000.

Quando la violazione non comporta il mancato riflesso delle entrate, le sanzioni sono:

– per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da 100 BGN a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1000 BGN;

– persone giuridiche e ditte individuali – una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2000. In caso di ripetuta violazione – da BGN 1000 a BGN 4000.

Arte. 185, par. 2 e 5
EArte. 192 nel caso di violazioni commesse da fabbricanti, importatori o soggetti che effettuano revisioni di dispositivi fiscali.
Mancata conservazione della ricevuta fiscale (scontrino fiscale) fino all’uscita dal sito. Una multa di BGN 5. Arte. 185, par. 6
1. Inosservanza dell’ordine o delle modalità di:

a) emissione di documento relativo alla vendita, emesso secondo l’ordine stabilito per la consegna/vendita;

b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale;
c) rendicontazione giornaliera del fatturato, quando obbligatoria;

d) conferimento dei dati ex art. 118 dell’Agenzia delle Entrate;

e) conservazione di documenti emessi da/in connessione con dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale.

La misura amministrativa coercitiva, sigillando un oggetto per un periodo massimo di un mese, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie o patrimoniali previste. Il provvedimento è applicato con ordinanza motivata dell’Agenzia delle Entrate o da funzionario da questa autorizzato.

 

Arte. 186, par. 1, punto 1 e par. 3

(Cfr. art. 187 in merito alle specifiche modalità di applicazione e sospensione del provvedimento.)

Uso di un dispositivo fiscale o di un sistema di gestione aziendale automatizzato integrato che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto bulgaro di metrologia. – sigillatura dell’oggetto per un periodo massimo di un mese. Il provvedimento è applicato con ordinanza motivata dell’Agenzia delle Entrate o da funzionario da questa autorizzato.

– confisca da parte dell’Agenzia delle Entrate e distruzione del dispositivo fiscale, e viene revocato all’interessato il diritto all’utilizzo del sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale.

Arte. 186, par. 1, punto 2 e par. 2

(Cfr. art. 187 in merito alle specifiche modalità di applicazione e sospensione del provvedimento.)

 

Il mancato puntuale pagamento dell’imposta richiesta da parte di soggetto non iscritto – contribuente ex art. 91, par. 1 dell’IVA (in caso di acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ) e dell’art. 91, par. 2 dell’IVA ( per acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa).

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 500 a BGN 2.000.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari all’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 4.000 lev.

Arte. 189, par. 1 e 2
Mancato rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta subordinata al rispetto delle condizioni di rimborso. Una multa da 500 BGN a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa è compresa tra 1.000 BGN e 4.000 BGN.

Arte. 190, par. 1 e 2
Mancata riscossione dell’IVA da parte di un’autorità doganale o sua riscossione in misura minore, o svincolo di merci dal controllo doganale senza il pagamento dell’imposta dovuta. Una multa da 500 BGN a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa è compresa tra 1.000 BGN e 4.000 BGN.

Arte. 191, par. 1 e 2

Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società

Tipo di violazione
L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda)
Norma di ZKPO
Mancata o tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi . Nello specifico:
– dichiarazione ex art. 201, par. 1 della ZKPO ( Dichiarazione ai sensi dell’art. 55, cpv. 1 della legge sull’imposta sul reddito e dell’art. 201, cpv. 1 della ZKPO ) per la ritenuta d’acconto dovuta dalle persone tenute alla ritenuta e al pagamento della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 194   e dell’art. 195 della ZKPO di una persona giuridica straniera ;
– dichiarazione annuale ex art. 92 della ZKPO sull’imposta sulle società dovuta;
– dichiarazione dei redditi per l’imposta sulle società relativa all’ultimo periodo d’imposta della società trasformante ai sensi dell’art. 117, par. 1 di ZKPO ;
– la dichiarazione  annuale delle persone giuridiche estere ai sensi dell’art. 149, par. 6 della ZKPO , con la quale attestano di non aver alienato le azioni di nuova acquisizione o per effetto della conversione;
– dichiarazione dei redditi per l’imposta sulle società per l’ultimo periodo d’imposta in caso di risoluzione per liquidazione o per dichiarazione di fallimento di un soggetto passivo ai sensi dell’ordine dell’art . 162 o dell’art. 164 del codice civile ;
– dichiarazione per l’imposta sulle attività ausiliarie e ausiliarie ai sensi della legge sul gioco d’azzardo ai sensi dell’art. 219, par. 4 di ZKPO ;
– dichiarazione per l’imposta sull’attività di gioco ex  art. 239, par. 1 e dell’art. 239, par. 2 di ZKPO ;
– dichiarazione per l’imposta sull’attività di gioco da gioco con slot machine e giochi in una casa da gioco, compresi quelli organizzati a distanza di cui all’art. 246 del codice civile ;
– dichiarazione annuale ex art. 252 della ZKPO sull’imposta dovuta sul reddito delle imprese di bilancio;
– dichiarazione annuale ex art. 259, par. 2 della ZKPO per l’imposta dovuta dall’attività di esercizio delle navi.
 – da BGN 500 a BGN 3.000;
 – da BGN 1.000 a BGN 6.000 in caso di ripetuta violazione.
Falsa indicazione di dati o circostanze nelle dichiarazioni sopra elencate, ma solo se comportano la determinazione dell’imposta in misura minore o ad una ingiustificata riduzione, concessione o esenzione d’imposta.
– da BGN 500 a BGN 3.000;
– da BGN 1.000 a BGN 6.000 in caso di ripetuta violazione.
Mancata presentazione di un allegato alla dichiarazione dei redditi annuale.
– da 100 a 1000 BGN.
– da BGN 200 a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.
Indicazione di dati o fatti errati in allegato alla dichiarazione dei redditi annuale.
– da 100 a 1000 BGN.
-da BGN 200 a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.
Mancata o intempestiva presentazione delle informazioni ex art. 201, par. 5 e 6 del codice civile , nonché indicare dati non corretti o incompleti.
– fino a BGN 250 separatamente per  ciascuna  persona giuridica ;
– fino a BGN 500 separatamente per ciascuna persona giuridica in caso di violazione ripetuta.
Arte. 262a, par. 1, 2 e 3
Contabilità di un’operazione aziendale in violazione della politica contabile, che porta a una determinazione errata del risultato finanziario contabile. (Ad esempio, la segnalazione di un cespite ai sensi della legislazione contabile come spesa corrente.)
– da BGN 100 a BGN 1.000 per ogni violazione;
– da BGN 200 a BGN 2.000 per ogni violazione in caso di ripetute violazioni.
Sanzione di un dirigente, liquidatore/liquidatore o di persona che ha esercitato l’ufficio di liquidatore/liquidatore che ha commesso una violazione di cui all’art . 261 (mancata dichiarazione tempestiva o indicazione di dati inesatti in una dichiarazione), art. 262  (mancata presentazione di un allegato alla dichiarazione dei redditi annuale o indicazione di dati ivi errati) o dell’art. 263 (segnalazione di operazione economica in violazione del principio contabile).
– da 200 a 1000 BGN;
-da BGN 400 a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.
Mancata emissione di un documento contabile primario per la rendicontazione dei ricavi.
– imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 1.000.
Mancata emissione di scontrino fiscale da dispositivo fiscale.
– da BGN 500 a BGN 2.000.
– da BGN 1.000 a BGN 4.000 in caso di ripetuta violazione.
Effettuare una distribuzione di utili occulta che non viene dichiarata nella dichiarazione dei redditi annuale.
– 20 percento dell’importo addebitato, che rappresenta una distribuzione di profitto nascosta.
Inadempimento dell’obbligo di presentazione della relazione annuale di attività:
–     entro il 31 marzo con la dichiarazione dell’imposta sulle società ex art. 92, salvo i casi di cui all’art. 92, par. 4 di ZKPO ;
–     con la dichiarazione dei redditi annuale relativa all’anno di cessazione ex art. 160, par. 3 della ZKPO ;
–     con la dichiarazione dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta ai sensi dell’art. 162, par. 6 della ZKPO ;
– entro il 31 marzo con la dichiarazione annuale per l’imposta sulle attività ausiliarie e ausiliarie ai sensi della Legge sul gioco d’azzardo di cui all’art. 219, par. 5 di ZKPO ;
–       entro il 31 marzo con la dichiarazione annuale ex  art. 252 della ZKPO  delle imprese di bilancio;
–    entro il 31 marzo con la dichiarazione annuale ex art. 259 della ZKPO da parte dei soggetti tassati sull’attività di esercizio di navi.
– da BGN 500 a BGN 2.000;
– da BGN 1.500 a BGN 5.000 per ripetute violazioni.
Scelta illegale della linea per tassare l’attività di esercizio delle navi.
– da BGN 20.000 a BGN 30.000;
– da BGN 40.000 a BGN 60.000 in caso di ripetuta violazione.
– privazione del diritto di applicare la procedura di tassazione dell’attività di gestione delle navi per un periodo di 5 anni.
Fornire ai datori di lavoro buoni pasto a fronte di una quota individuale ricevuta che hanno un valore nominale superiore a tale quota individuale.

– una sanzione pecuniaria pari all’eccedenza del valore nominale dei buoni pasto forniti ai datori di lavoro nell’ambito della quota individuale ricevuta rispetto a tale quota individuale, ma non inferiore a BGN 2.000.

Erogazione di buoni pasto ai datori di lavoro, senza quota individuale.
– una sanzione pecuniaria pari al valore nominale dei buoni pasto forniti ai datori di lavoro, ma non inferiore a BGN 2.000.
Erogazione dei buoni pasto ai datori di lavoro che non soddisfano le condizioni e le modalità per la stampa dei buoni pasto, determinate dal regolamento di cui all’art. 209, par. 6 ,
– una sanzione materiale pari al valore nominale dei buoni pasto forniti, ma non inferiore a BGN 2.000.
Mancata presentazione dell’estratto conto dei buoni emessi ed erogati da un operatore di buoni pasto.
– da BGN 1.000 a BGN 1.500;
– da BGN 2.000 a BGN 2.500 in caso di ripetuta violazione.
Il mancato rispetto da parte di un operatore di buoni alimentari dei requisiti di cui all’art. 209, par. 8 della ZKPO per i pagamenti relativi ai buoni pasto forniti.
– da BGN 10.000 a BGN 15.000;
– da BGN 20.000 a BGN 30.000 in caso di ripetuta violazione.