Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office (Eppo)) emerge che le operazioni a maggior rischio sono le frodi transfrontaliere in materia di Iva, Frode MTIC (Missing Trader Intra Community).
La forma più comune di frode IVA è la frode intracomunitaria dell’operatore mancante (Missing Trader Intra Community (MTIC)). Il modello base di frode MTIC comporta attività organizzate e sofisticate che cercano di sfruttare le differenze nel trattamento dell’IVA nei diversi Stati membri dell’UE. I criminali creano una struttura di società e individui collegati in questi stati al fine di abusare delle procedure commerciali e di contabilità delle entrate sia nazionali che internazionali.
Questo reato si avvale della legislazione che consente l’esenzione dall’IVA per le negoziazioni transfrontaliere degli Stati membri: l’IVA viene applicata solo alle vendite all’interno di uno Stato membro all’aliquota nazionale applicabile. Ciò consente ai commercianti di importare merci senza contabilizzare immediatamente l’IVA. L’eventuale IVA addebitata sulle vendite dovrebbe essere dichiarata e versata all’autorità fiscale dello Stato membro. Nei casi MTIC semplici, i truffatori vendono i beni, addebitano l’IVA agli acquirenti senza versare il valore alle autorità fiscali.
Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea si rileva che le indagini attive legate a frodi Iva sono state 185, pari al 16.5% di tutte le indagini, ma il danno provocato rappresenta il 47% dei danni complessivi stimati, da cui si evince che il crimine più redditizio nell’Ue è la frode carosello, meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, la quale viene a costare annualmente circa 50 miliardi di euro per gli Stati membri.
La frode carosello avviene attraverso un’operazione fittizia o inesistente, mai concretamente effettuata, messa in essere con l’unico scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA inesistenti, tra varie società UE appositamente create , le cosiddette “cartiere“, dette anche “missing trader“, che non svolgono concretamente alcuna attività commerciale, generalmente amministrate da un prestanome e poste in liquidazione dopo pochi mesi dalla loro costituzione (dette anche “commerciante scomparso”), interposte all’interno di una normale transazione commerciale tra un cedente ed un cessionario appartenenti a diversi Stati UE, che consente di realizzare un guadagno tramite un fittizio diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti e termina nella richiesta di rimborso dell’Iva.
L’operazione fittizia o inesistente si concretizza nella vendita da parte della “cartiera“ che avviene applicando l’IVA e consente al cessionario l’indebita detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Scopo della frode carosello è, quindi, consentire alla società beneficiaria di realizzare un credito erariale su ciascuna operazione fittizia.
L’Iva non è versata dalla società cartiera, “commerciante scomparso”, in sede di liquidazione Iva, mentre è portata in detrazione o richiesta a rimborso dall’acquirente.
Nello schema fraudolento, in meccanismi di frode più articolati, vi può anche essere una società filtro (buffer) che riceve la fattura dalla società cartiera e, a sua volta, fattura al successivo anello della catena.
La società cartiera (missing trader) generalmente non istituisce le scritture contabili obbligatorie ed omette la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie (redditi e Iva). Tutto questo comporta, ovviamente, una serie di pesanti sanzioni amministrative e penali. Basti pensare che, in Italia, Il reato di emissione di fatture di vendite false è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni e per questa fattispecie non ci sono soglie minime di punibilità.
Da tener presente che al fine di contrastare il meccanismo delle “frodi iva carosello” il Il legislatore fiscale italiano ha introdotto, tramite il comma 386, dell’articolo 1 della Legge del 30/12/2004 n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l‘art.Art. 60-bis. – (Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta), in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, relativa a cessioni, effettuate a prezzi inferiori al valore normale, di beni individuati da appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze , su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, il cessionario e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
L’art.1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze – Adozione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone:
1. La solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);
b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);
c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);
d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);
d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).
d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).
Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, del DPR n. 633/72 la responsabilità solidale del cessionario viene meno qualora questi possa dimostrare che: “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta“.
Per quanto attiene la legislazione italiana, il Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – prevede fattispecie di reati che possono essere commessi nell’attuare le frodi carosello:
- Per la società cartiera
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00 | SANZIONE |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 | Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni. Non si sono soglie minime di punibilità. |
Omesso versamento di Iva, ex art. 10-ter | La soglia di rilevanza penale è di 250.000 euro. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni |
- Per il cessionario
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00 | SANZIONE |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documento per operazioni inesistenti, ex art. 2 | Reclusione da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro. Se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia, pena da un minimo di 1 anno e mezzo a 6 anni. |
Indebita compensazione, ex art. 10-quater | Reclusione da sei mesi a 2 anni. Soglia minima di 50.000 euro di compensazioni. |