DAC 6 – 01/03/2021 – Scade oggi il termine per inviare, senza applicazione di sanzioni, la comunicazione relativa alle Informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020

Obbligo di comuniare i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione
sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture offshore opache

Con comunicato stampa in data 29 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la non applicazione di sanzioni alle comunicazioni DAC 6 (Directives Administrative Cooperation) effettuate entro il 28 febbraio 2021, quindi, entro il 1° marzo, atteso che la scadenza cade di domenica.

La circolare n. 2/E del 2021, riguardante i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione DAC 6,  in conclusione al punto 7 , ove vengono trarrati i profili sanzionatori , in considerazione della complessità della materia, che fra l’altro
prevede un obbligo di ricognizione retrospettivo dei meccanismi transfrontalieri, per effetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché per effetto delle disposizioni di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, stabilisce che non si applicano le suddette sanzioni per tutte le comunicazioni inviate entro il 28 febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data.

Quindi scade oggi, 01/03/20121 , il termine per inviare, senza applicazione di sanzioni, la comunicazione, di cui D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva UE n. 2018/822, relativa alle Informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020

La circolare n. 2/E del 2021, riguardante i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione DAC 6, come previsto dal D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (DAC 6), ha fornito primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva DAC 6.

Con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020  sono state definite le regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Il punto 4 della circolare n. 2/E del 2021 delimita l’ambito oggettivo della comunicazione: Oggetto dell’obbligo di comunicazione sono in generale i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione
sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture offshore opache. Si tratta di schemi potenzialmente suscettibili di determinare effetti che sotto il profilo fiscale sono disapprovati dall’ordinamento o sono contrastanti con il medesimo.

La concreta individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione deriva dalla lettura combinata di diverse disposizioni del D.Lgs. n. 100/2020 e del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020 che nel loro insieme introducono un sistema di criteri selettivi focalizzati essenzialmente sui seguenti aspetti:

  1. la transnazionalità del meccanismo (articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 100/2020) – transnazionalità;
  2. la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (di seguito anche hallmarks), classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla A) alla E), previsti dall’Allegato 1 al D.Lgs. n. 100/2020 (articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 100/2020) – elementi distintivi;
  3. la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (articolo 6, comma 1 del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020) – riduzione di imposta;
  4. la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia (articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020) – vantaggio principale.
In virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 100/2020, un meccanismo transfrontaliero risulta essere “rilevante ai fini della comunicazione” all’Agenzia delle Entrate, qualora presenti uno o più elementi distintivi, tra quelli indicati nell’ Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020.
All’interno dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020 sono descritti gli elementi distintivi o hallmarks la cui presenza, all’interno dei meccanismi transfrontalieri, è considerata come un “un indice di rischio di elusione o evasione fiscale”.
Al punto 8 (Elementi distintivi (“Hallmarks”)) della circolare n. 2/E del 2021 si evidenzia che condizione sufficiente affinché possa sorgere l’obbligo di segnalazione è che uno solo di tali indici sia soddisfatto.
Al punto 4.3Criterio della potenziale riduzione d’imposta, circolare n. 2/E del 2021 rimarca come, in virtù di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 17 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze, gli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al D.Lgs. . n100/2020, rilevano ai fini dell’obbligo di comunicazione solo qualora siano «suscettibili di determinare una
riduzione delle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE» in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o in un Paese terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo.
Dunque, per disposizione normativa, restano esclusi dall’applicazione di tale criterio gli elementi distintivi di cui alla lettera D del citato allegato, ossia quelli riguardanti lo scambio automatico di informazioni e l’utilizzo di strutture offshore opache, i quali avranno rilevanza per il fatto oggettivo di determinarel’aggiramento degli obblighi di comunicazione previsti dal CRS o di occultare la titolarità effettiva di asset e correlati redditi.

Nel prosieguo la  circolare n. 2/E del 2021, al punto 4, delimita dettagliatamente gli aspetti dell’ambito oggettivo della comunicazione.

L’ Art. 3, del D.Lgs. n. 100/2020stabilisce , al comma 1, che sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente, soffermandosi nei successivi commi su obblighi di comunicazione e esoneri.

Il punto 3 della circolare n. 2/E del 2021 delimita l’ambito soggettivo della comunicazione.

Il punto 3.1 della circolare n. 2/E del 2021 chiarisce che gli intermediari sono individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 100/2020 in funzione del ruolo svolto nella elaborazione,commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai finidell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero e, citando, la relazione illustrativa del decreto legislativo, a titolo meramente esemplificativo, chiarisce che in caso di svolgimento delle attività suddette sono inclusi nella categoria degli intermediari:

  • le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla Direttiva 2014/107/UE e al Common Reporting Standard (CRS), di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, tra cui: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione;
  • i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati
    dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

L’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 100/2020 stabilisce che le informazioni oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardano:
a) l’identificazione degli intermediari e dei contribuenti
interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero
la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza
ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche’
i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo
transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero
oggetto di comunicazione;
d) la data di avvio dell’attuazione del meccanismo
transfrontaliero;
e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell’obbligo
di comunicazione;
g) l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei
contribuenti interessati, nonche’ delle eventuali altre giurisdizioni
potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell’obbligo di comunicazione;
h) l’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente
interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche’ delle
giurisdizioni a cui tale soggetto e’ riconducibile.

L’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 100/2020 dispone che per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

Imminenti scadenze della comunicazione

Ambito temporale del meccanismo Scadenza
Informazioni relative  ai  meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno  2018  e il 30 giugno 2020 28 febbraio 2021 (1° marzo 2021)
Informazioni relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 Entro trenta giorni a  decorrere  dal  1° gennaio 2021 (1° marzo 2021 senza applicazione di sanzioni)
Comunicazione di meccanismi commerciabili Ogni tre mesi a partire dal 30 aprile 2021
Informazioni relative al periodo. a partire dal 1° gennaio 2021 Entro 30 giorni

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero, inoltre, sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (articolo 3, comma 3, D.M. 17.11.2020).

L’Agenzia delle entrate, infatti, al momento della comunicazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 100/2020, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.

Nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d’imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Ricordiamo che l’Art. 12 del D.Lgs. n. 100/2020 , dispone che:

  • nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà (quindi sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 31.500);
  • Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della metà (quindi sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 10.500).

I profili sanzionatori sono trattati nel punto 7 della circolare.

In paricolare si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto dall’articolo 7 del decreto legislativo e dall’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale.

Si ritiene – per effetto del rinvio operato dall’articolo 12 del decreto
legislativo all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 che all’ultimo periodo dispone che «La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi» – che quando la comunicazione è eseguita tardivamente ma comunque entro quindici giorni, la sanzione applicabile è ridotta della metà.
Ad esempio, in caso di omessa comunicazione si applica la sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 31.500; in caso di comunicazione effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza, si applica la sanzione amministrativa
da euro 1.500 a euro 15.750. Di contro, in caso di comunicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione da euro 1.000 a euro 10.500; in caso di comunicazione rettificativa presentata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine, finalizzata a correggere la comunicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.250.
Si chiarisce inoltre che, nel caso di società o enti con personalità giuridica, le sanzioni in commento sono esclusivamente a carico della persona giuridica, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.