Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario

Stati con i quali sussistono strumenti per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario

Nella tabella che segue si indicano:

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).
Stato contraente Tipo di accordo Firma Conformità agli standard OCSE Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26
Albania DTC Tirana 12.12.94 SI NO
Algeria DTC Algeri 3.2.91 Unreviewed NO
Andorra TIEA Madrid 22.9.2015 (non ancora in vigore) Unreviewed SI
Arabia Saudita DTC Riad 13.1.2007 NO NO
Argentina DTC Roma 15.11.795 SI NO
Armenia DTC Roma 14.6.2002 Unreviewed NO
Australia DTC Canberra 14.12.82 SI NO
Austria DTC Vienna 29.6.816 SI NO
Azerbaijan DTC Baku 21.7.2004 SI NO
Bangladesh DTC Roma 20.3.90 Unreviewed NO
Barbados DTC Bridgetown 24.8.2015 (non ancora in vigore) SI NO
Belgio DTC Roma 29.4.837 SI NO
Bermuda TIEA Londra 23.4.2012 SI SI
Bielorussia DTC Minsk 11.8.2005 Unreviewed NO
Bosnia Erzegovina DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Brasile DTC Roma 3.10.78 NO NO
Bulgaria DTC Sofia 21.9.88 SI NO
Canada DTC Ottawa 3.6.2002 SI NO
Cile DTC Santiago 23.10.2015 Unreviewed NO
Cina (Repubblica Popolare9) DTC Pechino 31.10.86 SI NO
Cipro DTC Nicosia 24.4.7410 SI SI
Congo DTC Brazzaville 15.10.2003 Non sussistono statistiche OCSE sulla fattispecie
Corea del Sud DTC Seul 10.1.8911 SI SI
Costa d’Avorio DTC Abidjan 30.7.82 Unreviewed NO
Croazia DTC Roma 29.10.99 SI NO
Danimarca DTC Copenaghen 5.5.99 SI NO
Ecuador DTC Quito 23.5.84 Unreviewed NO
Egitto DTC Roma 7.5.79 Unreviewed NO
Emirati Arabi Uniti DTC Abu Dhabi 22.1.95 SI NO
Estonia DTC Tallinn 20.3.97 SI NO
Etiopia DTC Roma 08.4.97 Unreviewed NO
Federazione Russa DTC Roma 9.4.9612 SI SI
Filippine DTC Roma 5.12.80 SI NO
Finlandia DTC Helsinki 12.6.81 SI NO
Francia DTC Venezia 5.10.89 SI NO
Georgia DTC Roma 31.10.2000 SI NO
Germania DTC Bonn 18.10.89 SI NO
Ghana DTC Accra 19.2.2004 SI NO
Giappone DTC Tokyo 20.3.6913 SI NO
Gibilterra TIEA Londra 2.10.2012 SI SI
Giordania DTC Amman 16.3.2004 Unreviewed NO
Grecia DTC Atene 3.9.87 SI NO
Guernsey TIEA Londra 5.9.2012 SI SI
Hong Kong DTC Hong Kong 14.1.2013 SI SI
India DTC New Delhi 19.2.93 SI NO
Indonesia DTC Giacarta 18.2.90 SI NO
Irlanda DTC Dublino 11.6.71 SI NO
Isola di Man TIEA Londra 16.9.2013 Unreviewed SI
Isole Cayman TIEA Londra 3.12.2012 SI SI
Isole Cook TIEA Wellington 17.5.2011 SI SI
Islanda DTC Roma 10.9.2002 SI NO
Israele DTC Roma 8.9.95 SI NO
Jersey TIEA Londra 13.3.2012 SI SI
Kazakistan DTC Roma 22.9.94 NO NO
Kirghizistan14 DTC Roma 26.2.85 Unreviewed NO
Kuwait DTC Roma 17.12.8715 Unreviewed NO
Lettonia DTC Riga 21.5.97 SI NO
Libano DTC Beirut 22.11.2000 NO NO
Liechtenstein TIEA Roma 26.2.2015 Unreviewed SI
Lituania DTC Vilnius 4.4.96 SI NO
Lussemburgo DTC Lussemburgo 3.6.8116 SI SI
Macedonia DTC Roma 20.12.96 SI NO
Malaysia DTC Kuala Lumpur 28.1.84 SI NO
Malta DTC La Valletta 16.7.8117 SI SI
Marocco DTC Rabat 7.6.72 SI NO
Mauritius DTC Port Louis 9.3.9018 SI SI
Messico DTC Roma 8.7.91 SI NO
Moldova DTC Roma 3.7.2002 Unreviewed NO
Monaco TIEA Monaco 2.3.2015 Unreviewed SI
Montenegro DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Mozambico DTC Maputo 14.12.98 Unreviewed NO
Norvegia DTC Roma 17.6.85 SI NO
Nuova Zelanda DTC Roma 6.12.79 SI NO
Oman DTC Muscat 6.5.98 Unreviewed NO
Paesi Bassi DTC L’Aja 8.5.90 SI NO
Pakistan DTC Roma 22.6.84 SI NO
Panama DTC Roma / Panama City 30.12.2010 (non ancora in vigore) SI SI
Polonia DTC Roma 21.6.85 SI NO
Portogallo DTC Roma 14.5.80 SI NO
Qatar DTC Roma 15.10.2002 SI NO
Regno Unito DTC Pallanza 21.10.88 SI NO
Repubblica Ceca20 DTC Praga 5.5.81 SI NO
Repubblica Slovacca21 DTC Praga 5.5.81 SI NO
Romania DTC Bucarest 14.1.77 SI NO
San Marino DTC Roma 21.3.200222 SI SI
Senegal DTC Roma 20.7.98 SI NO
Serbia DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Singapore DTC Singapore 29.1.7724 SI SI
Siria DTC Damasco 23.11.2000 Unreviewed NO
Slovenia DTC Lubiana 11.9.2001 SI NO
Spagna DTC Roma 8.9.77 SI NO
Sri Lanka DTC Colombo 28.3.84 Unreviewed NO
Stati Uniti (USA) DTC Washington 25.8.99 SI NO
Sud Africa DTC Roma 16.11.95 SI NO
Svezia DTC Roma 6.3.80 SI NO
Svizzera DTC Roma 9.3.7625 NO NO26
Tajikistan27 DTC Roma 26.2.85 Unreviewed NO
Tanzania DTC Dar Es Salaam 7.3.73 Unreviewed NO
Thailandia DTC Bangkok 22.12.77 Unreviewed NO
Trinidad e Tobago DTC Port of Spain 26.3.71 NO NO
Tunisia DTC Tunisi 16.5.79 SI NO
Turchia DTC Ankara 27.7.90 SI NO
Turkmenistan28 DTC Roma 26.2.85 Unreviewed NO
TIEA Roma 4.5.2015 (non ancora in vigore) Non sussistono statistiche OCSE sulla fattispecie
Ucraina DTC Kiev 26.2.97 SI NO
Uganda DTC Kampala 6.10.2000 SI NO
Ungheria DTC Budapest 16.5.77 SI NO
Uzbekistan DTC Roma 21.11.2000 Unreviewed NO
Vaticano (Santa Sede) TIEA Città del Vaticano 1.4.2015 Unreviewed SI
Venezuela DTC Roma 5.6.90 Unreviewed NO
Vietnam DTC Hanoi 26.11.96 Unreviewed NO
Zambia DTC Lusaka 27.10.72 Unreviewed NO

 

Tax Information Exchange Agreements (TIEA)

Tax Information Exchange Agreements (TIEA)

L’OCSE ha sviluppato uno strumento che può costituire la base giuridica per lo scambio di informazioni tri­butarie tra Stati e contribuire alla diffusione degli standard di trasparenza pro­mossi dall’organizzazione stessa il Model Agreement on Exchange on Information on Tax Matters (Tax Information Exchange Agreements (TIEA)).

Pubblicato nel 2002 costituisce la base per la negoziazione di accordi di cooperazione in materia fiscale mediante lo scambio di informazioni tributarie tra due o più stati; ne esistono due versioni: una “bilaterale”, ed una “multilaterale”.

Gli articoli dall’1 al 3 del TIEA ne delimitano l’ambito di applicazione ed il perimetro giuridico. Esattamente come l’art. 26 del Modello OCSE, l’art.1 del TIEA menziona lo standard della foreseeable relevance” (una richiesta di informazioni tributarie deve essere considerata “prevedibilmente rilevante), evidenziando così le stesse esigenze di bilanciamento tra l’effettività dello scambio ed i diritti del contribuente.

Lo standard “foreseeable relevance” è inteso a fornire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, allo stesso tempo, a chiarire che gli Stati membri non sono liberi di impegnarsi in “fishing expeditions” (ossia “richieste speculative di informazioni che non hanno nessi apparenti a un’indagine o indagine aperta) o di richiedere informazioni con improbabile rilevanza fiscale.

L’art. 5 del TIEA elenca e descrive le procedure per lo scambio delle informazioni tributarie tra stati. A differenza dell’art. 26 del Modello OCSE, il TIEA prevede unicamente lo scambio di informazioni “su richiesta” (upon re­quest), (Exchange Of Information on Request – EOIR). Nel Commentario dello stesso art. 5 è menzionata la possibilità di ampliare l’ambito dell’accordo e di utilizzare le modalità di scambio c.d. “automatico” e “spontaneo”, oltre alle “verifiche simultanee” (simultaneous examinations).

Lo scambio automatico,  Automatic Exchange of Information – AEOI, (modalità tipica del CRS o dell’accordo FATCA) riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatico viene effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.

Lo scambio spontaneo viene fatto da uno Stato nell’interesse dell’altro Stato anche senza una specifica richiesta da parte di quest’ultimo.

Con riguardo alle procedure descritte (come, ad esempio, l’obbligo dello Stato al quale viene richiesta l’informazione di confermare il ricevimento dell’istanza e di informare tempestivamente il richiedente della eventuale impossibilità di soddisfarla),  alcuni dei limiti posti allo scambio sono quasi speculari a quelli posti dall’art. 26 del Modello OCSE:

  1. l’informazione tributaria deve essere scambiata indipendentemente dal fatto che la condotta del contribuente possa costituire un illecito nell’ordi­namento dello Stato cui la richiesta è indirizzata;
  2. devono essere utilizzati dallo Stato cui la richiesta è indirizzata tutti gli strumenti ad esso disponibili, indipendentemente dal fatto che l’informazione sia utile anche a que­st’ultimo;
  3. lo scambio di informazioni tributarie non può essere negato per il fatto che l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istitu­zione finanziaria, un trustee, una fiduciaria, ecc. .

Il par. 5 dell’art. 5 del TIEA elenca i parametri che una richiesta di informazioni tributarie deve soddisfare per essere considerata foreseeable relevant senza essere fishing expedition.

Lo Stato richiedente deve fornire:

  1. l’i­dentità del contribuente soggetto ad accertamento;
  2. la specifica dell’in­formazione richiesta, inclusa la forma in cui deve essere inoltrata;
  3. la finalità dell’informazione stessa;
  4. motivazioni ragionevoli per ritenere che l’informazione tributaria sia disponibile nello Stato a cui è stata richiesta, ov­vero sia nella disponibilità di un soggetto di tale giurisdizione;
  5. se conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni soggetto che si ritiene essere in possesso dell’informazione richiesta;
  6. una dichiarazione che attesti la conformità della richiesta alle leggi dello Stato richiedente;
  7. una dichiarazione attestante il fatto che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi per ottenere autonomamente l’informazione, con l’eccezione di quelli che avrebbero comportato “difficoltà non proporzionate” (disproportionate difficulties).

L’art. 6 TIEA fornisce la base giuridica per attività accertative svolte al­l’estero e regolamenta:

  • la c.d. “partecipazione attiva”, possibilità per i funzionari dell’amministrazione di uno Stato contraente di accedere al territorio dell’altro Stato contraente per svolgere una parte dell’accertamen­to, come ad esempio l’analisi di documenti;
  • la c.d. “partecipazione passiva”,  possibilità per funzionari stranieri di assistere all’attività accertativa svolta dalle autorità nazionali.

Gli artt. 7 e 8 TIEA, che normano la confidenzialità delle informazioni scambiate (si basano su principi che sono praticamente speculari a quelli proposti dall’art. 26 del Modello OCSE e dal relativo Commentario) stabiliscono che:

  1. la richiesta non può avere ad oggetto informazioni che la parte richiedente non potrebbe ottenere in forza della propria legislazione nazionale;
  2. la richiesta non può essere soddisfatta se comporta la divulgazione di segreti industriali, aziendali o professionali;
  3. la richiesta non può essere soddisfatta se comporta la divulgazione di comunicazioni di qualsiasi tipo intercorse tra un cliente ed il suo rappresentante legale;
  4. lo scambio di informazioni tributarie non può avere luogo nel caso in cui sia potenzialmente pericoloso per l’“ordine pubblico”;
  5. l’informazione ricevuta deve essere trattata come “confidenziale” (confidential), e può essere comunicata solamente a soggetti in qualche modo coinvolti nell’attività di accertamento e/o nella riscossione, che a loro volta potranno divulgarla solo dinanzi ad un giudice.

La nozione di abuso nel diritto dell’Unione – I “casi Danesi”: costruzione di puro artificio di un gruppo societario

La nozione di abuso nel diritto dell’Unione – I “casi Danesi”: costruzione di puro artificio di un gruppo societario

I “casi Danesi” (Corte di giustizia UE, sentenze pubblicate in data 26 febbraio 2019 riguardanti i c.d. “casi danesi” – cause riunite C-116/16 e C- 117/16 e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16) attengono alla costruzione di puro artificio di un gruppo societario che, non riflettendo una reale sostanza economica, risulta caratterizzato da una struttura puramente formale con l’obiettivo principale, o uno degli obiettivi principali, di ottenere un indebito vantaggio fiscale in contrasto con la normativa tributaria applicabile (nello specifico accertamenti effettuati dalla Danimarca, quale stato della fonte, relativamente alla mancata applicazione delle ritenute in uscita su dividendi ed interessi pagati a società UE protette dalle Direttive madre e figlia).

Nelle CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE(Causa C‑116/16) viene attentamente esaminata La nozione di abuso nel diritto dell’Unione.

“L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie ( La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni
nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi
), riflette il principio generale del diritto dell’Unione secondo il quale nessuno può avvalersi abusivamente o fraudolentemente dei diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. L’applicazione di una normativa di diritto dell’Unione non può, infatti, estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire operazioni realizzate non nell’ambito di normali transazioni commerciali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione.
Al riguardo, la formulazione letterale della disposizione non fornisce contorni più precisi al significato di abuso che ne è alla base. Tuttavia, in quanto disposizione derogatoria, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, va interpretato restrittivamente. Per quanto attiene ai provvedimenti volti ad evitare gli abusi, ciò è parimenti imposto, in particolare, dal principio della certezza del diritto. Infatti, laddove il singolo soddisfi tutti i requisiti formali per far valere un diritto, solo in casi particolari potrà essere ammissibile negare tale diritto eccependo la sussistenza di un abuso.
Indizi in tal senso ai fini della qualificazione come abuso si evincono tuttavia da altre direttive UE. Così, nella direttiva in materia di fusioni, quale esempio tipico della sussistenza di un obiettivo di tal genere, il secondo periodo del suo articolo 11, paragrafo 1, lettera a), menziona l’assenza di valide ragioni economiche che giustifichino l’operazione in questione. Inoltre, l’articolo 6 definisce, nella direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale, (in prosieguo: la «direttiva 2016/1164») – non ancora applicabile agli esercizi controversi – la nozione di abuso. Ai sensi di tale disposizione, è determinante la sussistenza di una costruzione che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della normativa tributaria applicabile, non è genuina. Ai sensi del paragrafo 2, una costruzione è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchino la realtà economica.
Non da ultimo la Corte ha dichiarato, in più occasioni, che per essere giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale . Come la Corte ha avuto modo, medio tempore, di dichiarare ripetutamente, è sufficiente, a tal fine, che la costruzione sia intesa non esclusivamente, bensì essenzialmente ad ottenere un vantaggio fiscale.
Tale giurisprudenza della Corte contiene pertanto due elementi interdipendenti. Da un lato, viene negato a priori il riconoscimento a costruzioni meramente artificiose, esistenti in fin dei conti solo sulla carta. Inoltre, viene accordata un’importanza decisiva all’elusione della normativa fiscale, la quale può essere realizzata anche con l’ausilio di costruzioni esistenti nella realtà economica. Quest’ultima ipotesi è probabilmente la più frequente ed è adesso contemplata espressamente anche nel nuovo articolo 6 della direttiva 2016/1164 (recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno). La Corte stessa, in una recente decisione, ravvisa parimenti nel carattere puramente fittizio soltanto un indizio del fatto che l’ottenimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale perseguito.
La sussistenza di un abuso dipende da una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto, che è compito delle autorità nazionali competenti effettuare e che deve poter essere oggetto di controllo giurisdizionale . È pur vero che tale valutazione globale dev’essere effettuata dal giudice del rinvio. Al fine di valutare se le operazioni vengano realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali ovvero al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione, la Corte può tuttavia fornire indizi utili al giudice del rinvio.”

Washington si allinea all’Ue e all’Ocse: Via libera del Congresso alla legge sulla trasparenza societaria

Washington si allinea all’Ue e all’Ocse -Via libera del Congresso alla legge sulla trasparenza societaria

Con lo scopo di impedire che società statunitensi, in particolare quelle a responsabilità limitata, vengano sfruttate per finalità elusive, criminali o per operazioni di riciclaggio è diventata legge la normativa sulla trasparenza aziendale negli USA : un Transparency Act con una obbligatorietà estesa ad ogni entità giuridica registrata o che intenda stabilirsi negli States  di segnalazione di segnalare e rivelare i loro beneficiari effettivi (titolarità effettiva) al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, ovvero, l’autorità competente in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo internazionale.

Circa 2 milioni di nuove entità giuridiche ogni anno si registrano negli Usa e la maggior parte di queste, in particolare nel Delaware, Nevada e South Dakota, è privo di indicazione sui proprietari effettivi. Inoltre ogni Stato aveva  proprie regole sulla titolarità effettiva e soltanto la metà di questi richiedevano espressamente i profili dei proprietari effettivi.

La nuova normativa sulla trasparenza societaria crea un nuovo obbligo di segnalazione per le persone giuridiche. L’adempimento riguarda società a statuto ordinario, società a responsabilità limitata e le altre entità create o costituite ai sensi delle leggi di uno qualunque degli Stati che fanno parte degli Usa, oppure, costituita secondo la legge di un Paese straniero ma registrata anche negli Stati Uniti.

Per la nuova norma:

  • titolare effettivo è chiunque, direttamente o indirettamente, attraverso qualsiasi contratto, accordo, intesa, relazione o altro, eserciti un controllo sostanziale sull’entità o possieda o controlli non meno del 25% degli interessi di proprietà della società.
  • al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sia al momento della sua costituzione sia successivamente su base annuale, si dovranno comunicare:
  1. il nome legale completo del beneficiario effettivo;
  2. la sua data di nascita;
  3. l’attuale indirizzo residenziale o commerciale;
  4. e un numero di identificazione specifico assegnato a tale soggetto in riferimento ad un suo documento, come passaporto e patente di guida, o altro documento, rilasciato dal singolo Stato Usa dove avviene la registrazione.

Chiunque intenzionalmente ometta di segnalare o fornisce false informazioni è soggetto a una multa fino a 10mila dollari, inclusa la reclusione fino a due anni.

Dividendi esteri percepiti da persona fisica che non esercita in forma di impresa percepiti direttamente dal contribuente senza applicazione di ritenuta da parte di un intermediario finanziario residente

Dividendi esteri percepiti da persona fisica che agisce “privatamente” (che non esercita in forma di impresa) percepiti direttamente dal contribuente senza applicazione di ritenuta da parte di un intermediario finanziario residente

In caso di società non residente che distribuisce un dividendo occorre fare riferimento all’articolo 44 del DPR n 917/86 comma 2 lettera a) che considera utile di capitale il provento con le seguenti caratteristiche:

  • Il provento deriva dalla partecipazione al capitale o patrimonio di una società non residente;
  • Il soggetto estero non deduce dal proprio reddito la remunerazione in questione.

In base all’art. 18 del TUIR (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) il contribuente deve applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri, se percepiti direttamente dal contribuente senza applicazione di ritenuta da parte di un intermediario finanziario residente.

Riportiamo il primo comma dell’art. 18 del TUIR

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ovvero assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% (art.1 comma 1003 lett.a) che ha modificato l’art. 27 – Ritenuta sui dividendi – Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600)
L’art.1 comma 1005 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai
redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018.

Per la generalità dei soggetti d’imposta (compresi, quindi, i soggetti imprenditori), la tassazione dei dividendi avviene secondo il criterio di cassa. Rileva il momento dell’effettiva percezione, indipendentemente dall’eventuale iscrizione in bilancio in un esercizio precedente.

Non assume rilevanza a tal fine, la data nella quale è stata deliberata la distribuzione degli utili.

I redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (da partecipazioni di natura qualificata per cui è stata esercitata l’opzione di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e qli utili di fonte estera di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I-A), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti vanno dichiarati nella sezione V del quadro RM.

Come abbiamo visto, in base all’art. 18 del TUIR (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in italia sui redditi della stessa natura (26%).

In base al primo comma dell’art. 18 del TUIR il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’esteroIn tal caso i redditi vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I-A.

Questa facoltà è lasciata solo ai contribuenti  che detengono partecipazioni di natura qualificata.

La sussistenza del requisito della qualificazione della quota sociale è riscontrabile, sotto il profilo tributario, dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86.

Secondo tale disciplina si considerano partecipazioni qualificate quelle che (a seconda della natura della partecipata), presentano le seguenti caratteristiche:

  • Società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati:
    • Diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 2%;
    • Partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) eccedente il 5%;
  • Società non aventi titoli quotati:
    • Diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20%;
    • Partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) eccedente il 25%;

I redditi di capitale di fonte estera dei contribuenti  che detengono partecipazioni di natura non qualificata, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti vanno obbligatoriamente  dichiarati nella sezione V del quadro RM.

Parimenti vanno obbligatoriamente  dichiarati nel quadro RL, sez. I-A qli utili di fonte estera di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in paesi o territori a fiscalità
privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Vedi: Art. 47/bis del TUIR – Paesi a fiscalità privilegiata – Non si considerano privilegiati iI regimi fiscali di Stati o territori appartenenti all’Unione europea

Una considerazione particolare merita la diversa base imponibile su cui calcolare la tassazione sui dividendi esteri a seconda se al momento dell’incasso intervenga o no un intermediario finanziario residente.

Le fattispecie che possiamo avere sono le seguenti:

  • Ritenuta a titolo di imposta. L’articolo 27, commi 4, 4-bis e 5 del DPR n. 600/73, prevede l’assoggettamento dei dividendi esteri a ritenuta a titolo di imposta del 26%, se al momento dell’incasso interviene un intermediario residente, da calcolarsi sui dividendi percepiti al netto delle ritenute subite nello Stato estero di residenza della società erogante: la base imponibile rappresenta il c.d. “netto frontiera“;
  • Imposta sostitutiva. L’articolo 18, comma 1, del DPR n 917/86, stabilisce l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nel caso in cui l’incasso da parte dei soci avvenga senza l’intervento di un intermediario residente non facendo alcun riferimento al valore “netto frontiera, valore al quale fa invece riferimento il DPR n 600/73 (Infatti nel Quadro RM, rigo RM12, colonna 3, va indicato l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello stato estero in cui il reddito è stato prodotto).

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con  Risposta n. 111 del 21/04/2020 ad un interpello   che i dividendi di provenienza estera incassati senza l’intervento di un intermediario residente (banca o fiduciaria italiana) debbono essere assoggettati a tassazione al lordo delle imposte assolte nello Stato estero, mentre gli stessi dividendi percepiti attraverso un intermediario residente vengono assoggettati a tassazione al netto delle imposte estere.

Le prime istruzioni rilasciate nel 2020 per la dichiarazione dei redditi persone fisiche prevedevano al rigo RM12 la nuova colonna 5 dove avrebbe dovuto essere inserita “L’imposta pagata all’estero”, che avrebbe consentito di scomputare le imposte pagate all’estero sui dividendi esteri. Successivamente le istruzioni sono state modificate e la colonna 5 è diventata “credito IVCA” ovvero credito per l’imposta sul valore dei contratti assicurativi.

Le soluzioni  possibili potrebbero essere le seguenti:

  • Continuare ad assoggettare a tassazione i  dividendi sul netto frontiera, rischiando di essere soggetti ad accertamento;
  • Assoggettare a tassazione i dividendi  al lordo frontiera e richiedere la restituzione della differenza d’imposta mediante istanza di rimborso;
  • Valutare l’intestazione fiduciaria italiana delle azioni estere;
  • Fare intervenire la banca italiana nell’incasso dei dividendi esteri.

Per quanto attiene I redditi di capitale di fonte estera

  • da partecipazioni di natura qualificata per cui è stata esercitata l’opzione di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva;
  • qli utili di fonte estera di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,

che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I-A essi dovranno essere riportati nel quadro RN al rigo RN1 per la determinazione del reddito complessivo.

Per quanto attiene il credito d’imposta il contribuente dovrà riportare le risultanze del quadro CE (Credito di imposta per redditi prodotti all’estero) al rigo RN29.