Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario

Stati con i quali sussistono strumenti per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario

Nella tabella che segue si indicano:

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).
Stato contraente Tipo di accordo Firma Conformità agli standard OCSE Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26
Albania DTC Tirana 12.12.94 SI NO
Algeria DTC Algeri 3.2.91 Unreviewed NO
Andorra TIEA Madrid 22.9.2015 (non ancora in vigore) Unreviewed SI
Arabia Saudita DTC Riad 13.1.2007 NO NO
Argentina DTC Roma 15.11.795 SI NO
Armenia DTC Roma 14.6.2002 Unreviewed NO
Australia DTC Canberra 14.12.82 SI NO
Austria DTC Vienna 29.6.816 SI NO
Azerbaijan DTC Baku 21.7.2004 SI NO
Bangladesh DTC Roma 20.3.90 Unreviewed NO
Barbados DTC Bridgetown 24.8.2015 (non ancora in vigore) SI NO
Belgio DTC Roma 29.4.837 SI NO
Bermuda TIEA Londra 23.4.2012 SI SI
Bielorussia DTC Minsk 11.8.2005 Unreviewed NO
Bosnia Erzegovina DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Brasile DTC Roma 3.10.78 NO NO
Bulgaria DTC Sofia 21.9.88 SI NO
Canada DTC Ottawa 3.6.2002 SI NO
Cile DTC Santiago 23.10.2015 Unreviewed NO
Cina (Repubblica Popolare9) DTC Pechino 31.10.86 SI NO
Cipro DTC Nicosia 24.4.7410 SI SI
Congo DTC Brazzaville 15.10.2003 Non sussistono statistiche OCSE sulla fattispecie
Corea del Sud DTC Seul 10.1.8911 SI SI
Costa d’Avorio DTC Abidjan 30.7.82 Unreviewed NO
Croazia DTC Roma 29.10.99 SI NO
Danimarca DTC Copenaghen 5.5.99 SI NO
Ecuador DTC Quito 23.5.84 Unreviewed NO
Egitto DTC Roma 7.5.79 Unreviewed NO
Emirati Arabi Uniti DTC Abu Dhabi 22.1.95 SI NO
Estonia DTC Tallinn 20.3.97 SI NO
Etiopia DTC Roma 08.4.97 Unreviewed NO
Federazione Russa DTC Roma 9.4.9612 SI SI
Filippine DTC Roma 5.12.80 SI NO
Finlandia DTC Helsinki 12.6.81 SI NO
Francia DTC Venezia 5.10.89 SI NO
Georgia DTC Roma 31.10.2000 SI NO
Germania DTC Bonn 18.10.89 SI NO
Ghana DTC Accra 19.2.2004 SI NO
Giappone DTC Tokyo 20.3.6913 SI NO
Gibilterra TIEA Londra 2.10.2012 SI SI
Giordania DTC Amman 16.3.2004 Unreviewed NO
Grecia DTC Atene 3.9.87 SI NO
Guernsey TIEA Londra 5.9.2012 SI SI
Hong Kong DTC Hong Kong 14.1.2013 SI SI
India DTC New Delhi 19.2.93 SI NO
Indonesia DTC Giacarta 18.2.90 SI NO
Irlanda DTC Dublino 11.6.71 SI NO
Isola di Man TIEA Londra 16.9.2013 Unreviewed SI
Isole Cayman TIEA Londra 3.12.2012 SI SI
Isole Cook TIEA Wellington 17.5.2011 SI SI
Islanda DTC Roma 10.9.2002 SI NO
Israele DTC Roma 8.9.95 SI NO
Jersey TIEA Londra 13.3.2012 SI SI
Kazakistan DTC Roma 22.9.94 NO NO
Kirghizistan14 DTC Roma 26.2.85 Unreviewed NO
Kuwait DTC Roma 17.12.8715 Unreviewed NO
Lettonia DTC Riga 21.5.97 SI NO
Libano DTC Beirut 22.11.2000 NO NO
Liechtenstein TIEA Roma 26.2.2015 Unreviewed SI
Lituania DTC Vilnius 4.4.96 SI NO
Lussemburgo DTC Lussemburgo 3.6.8116 SI SI
Macedonia DTC Roma 20.12.96 SI NO
Malaysia DTC Kuala Lumpur 28.1.84 SI NO
Malta DTC La Valletta 16.7.8117 SI SI
Marocco DTC Rabat 7.6.72 SI NO
Mauritius DTC Port Louis 9.3.9018 SI SI
Messico DTC Roma 8.7.91 SI NO
Moldova DTC Roma 3.7.2002 Unreviewed NO
Monaco TIEA Monaco 2.3.2015 Unreviewed SI
Montenegro DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Mozambico DTC Maputo 14.12.98 Unreviewed NO
Norvegia DTC Roma 17.6.85 SI NO
Nuova Zelanda DTC Roma 6.12.79 SI NO
Oman DTC Muscat 6.5.98 Unreviewed NO
Paesi Bassi DTC L’Aja 8.5.90 SI NO
Pakistan DTC Roma 22.6.84 SI NO
Panama DTC Roma / Panama City 30.12.2010 (non ancora in vigore) SI SI
Polonia DTC Roma 21.6.85 SI NO
Portogallo DTC Roma 14.5.80 SI NO
Qatar DTC Roma 15.10.2002 SI NO
Regno Unito DTC Pallanza 21.10.88 SI NO
Repubblica Ceca20 DTC Praga 5.5.81 SI NO
Repubblica Slovacca21 DTC Praga 5.5.81 SI NO
Romania DTC Bucarest 14.1.77 SI NO
San Marino DTC Roma 21.3.200222 SI SI
Senegal DTC Roma 20.7.98 SI NO
Serbia DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Singapore DTC Singapore 29.1.7724 SI SI
Siria DTC Damasco 23.11.2000 Unreviewed NO
Slovenia DTC Lubiana 11.9.2001 SI NO
Spagna DTC Roma 8.9.77 SI NO
Sri Lanka DTC Colombo 28.3.84 Unreviewed NO
Stati Uniti (USA) DTC Washington 25.8.99 SI NO
Sud Africa DTC Roma 16.11.95 SI NO
Svezia DTC Roma 6.3.80 SI NO
Svizzera DTC Roma 9.3.7625 NO NO26
Tajikistan27 DTC Roma 26.2.85 Unreviewed NO
Tanzania DTC Dar Es Salaam 7.3.73 Unreviewed NO
Thailandia DTC Bangkok 22.12.77 Unreviewed NO
Trinidad e Tobago DTC Port of Spain 26.3.71 NO NO
Tunisia DTC Tunisi 16.5.79 SI NO
Turchia DTC Ankara 27.7.90 SI NO
Turkmenistan28 DTC Roma 26.2.85 Unreviewed NO
TIEA Roma 4.5.2015 (non ancora in vigore) Non sussistono statistiche OCSE sulla fattispecie
Ucraina DTC Kiev 26.2.97 SI NO
Uganda DTC Kampala 6.10.2000 SI NO
Ungheria DTC Budapest 16.5.77 SI NO
Uzbekistan DTC Roma 21.11.2000 Unreviewed NO
Vaticano (Santa Sede) TIEA Città del Vaticano 1.4.2015 Unreviewed SI
Venezuela DTC Roma 5.6.90 Unreviewed NO
Vietnam DTC Hanoi 26.11.96 Unreviewed NO
Zambia DTC Lusaka 27.10.72 Unreviewed NO

 

Tax Information Exchange Agreements (TIEA)

Tax Information Exchange Agreements (TIEA)

L’OCSE ha sviluppato uno strumento che può costituire la base giuridica per lo scambio di informazioni tri­butarie tra Stati e contribuire alla diffusione degli standard di trasparenza pro­mossi dall’organizzazione stessa il Model Agreement on Exchange on Information on Tax Matters (Tax Information Exchange Agreements (TIEA)).

Pubblicato nel 2002 costituisce la base per la negoziazione di accordi di cooperazione in materia fiscale mediante lo scambio di informazioni tributarie tra due o più stati; ne esistono due versioni: una “bilaterale”, ed una “multilaterale”.

Gli articoli dall’1 al 3 del TIEA ne delimitano l’ambito di applicazione ed il perimetro giuridico. Esattamente come l’art. 26 del Modello OCSE, l’art.1 del TIEA menziona lo standard della foreseeable relevance” (una richiesta di informazioni tributarie deve essere considerata “prevedibilmente rilevante), evidenziando così le stesse esigenze di bilanciamento tra l’effettività dello scambio ed i diritti del contribuente.

Lo standard “foreseeable relevance” è inteso a fornire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, allo stesso tempo, a chiarire che gli Stati membri non sono liberi di impegnarsi in “fishing expeditions” (ossia “richieste speculative di informazioni che non hanno nessi apparenti a un’indagine o indagine aperta) o di richiedere informazioni con improbabile rilevanza fiscale.

L’art. 5 del TIEA elenca e descrive le procedure per lo scambio delle informazioni tributarie tra stati. A differenza dell’art. 26 del Modello OCSE, il TIEA prevede unicamente lo scambio di informazioni “su richiesta” (upon re­quest), (Exchange Of Information on Request – EOIR). Nel Commentario dello stesso art. 5 è menzionata la possibilità di ampliare l’ambito dell’accordo e di utilizzare le modalità di scambio c.d. “automatico” e “spontaneo”, oltre alle “verifiche simultanee” (simultaneous examinations).

Lo scambio automatico,  Automatic Exchange of Information – AEOI, (modalità tipica del CRS o dell’accordo FATCA) riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatico viene effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.

Lo scambio spontaneo viene fatto da uno Stato nell’interesse dell’altro Stato anche senza una specifica richiesta da parte di quest’ultimo.

Con riguardo alle procedure descritte (come, ad esempio, l’obbligo dello Stato al quale viene richiesta l’informazione di confermare il ricevimento dell’istanza e di informare tempestivamente il richiedente della eventuale impossibilità di soddisfarla),  alcuni dei limiti posti allo scambio sono quasi speculari a quelli posti dall’art. 26 del Modello OCSE:

  1. l’informazione tributaria deve essere scambiata indipendentemente dal fatto che la condotta del contribuente possa costituire un illecito nell’ordi­namento dello Stato cui la richiesta è indirizzata;
  2. devono essere utilizzati dallo Stato cui la richiesta è indirizzata tutti gli strumenti ad esso disponibili, indipendentemente dal fatto che l’informazione sia utile anche a que­st’ultimo;
  3. lo scambio di informazioni tributarie non può essere negato per il fatto che l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istitu­zione finanziaria, un trustee, una fiduciaria, ecc. .

Il par. 5 dell’art. 5 del TIEA elenca i parametri che una richiesta di informazioni tributarie deve soddisfare per essere considerata foreseeable relevant senza essere fishing expedition.

Lo Stato richiedente deve fornire:

  1. l’i­dentità del contribuente soggetto ad accertamento;
  2. la specifica dell’in­formazione richiesta, inclusa la forma in cui deve essere inoltrata;
  3. la finalità dell’informazione stessa;
  4. motivazioni ragionevoli per ritenere che l’informazione tributaria sia disponibile nello Stato a cui è stata richiesta, ov­vero sia nella disponibilità di un soggetto di tale giurisdizione;
  5. se conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni soggetto che si ritiene essere in possesso dell’informazione richiesta;
  6. una dichiarazione che attesti la conformità della richiesta alle leggi dello Stato richiedente;
  7. una dichiarazione attestante il fatto che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi per ottenere autonomamente l’informazione, con l’eccezione di quelli che avrebbero comportato “difficoltà non proporzionate” (disproportionate difficulties).

L’art. 6 TIEA fornisce la base giuridica per attività accertative svolte al­l’estero e regolamenta:

  • la c.d. “partecipazione attiva”, possibilità per i funzionari dell’amministrazione di uno Stato contraente di accedere al territorio dell’altro Stato contraente per svolgere una parte dell’accertamen­to, come ad esempio l’analisi di documenti;
  • la c.d. “partecipazione passiva”,  possibilità per funzionari stranieri di assistere all’attività accertativa svolta dalle autorità nazionali.

Gli artt. 7 e 8 TIEA, che normano la confidenzialità delle informazioni scambiate (si basano su principi che sono praticamente speculari a quelli proposti dall’art. 26 del Modello OCSE e dal relativo Commentario) stabiliscono che:

  1. la richiesta non può avere ad oggetto informazioni che la parte richiedente non potrebbe ottenere in forza della propria legislazione nazionale;
  2. la richiesta non può essere soddisfatta se comporta la divulgazione di segreti industriali, aziendali o professionali;
  3. la richiesta non può essere soddisfatta se comporta la divulgazione di comunicazioni di qualsiasi tipo intercorse tra un cliente ed il suo rappresentante legale;
  4. lo scambio di informazioni tributarie non può avere luogo nel caso in cui sia potenzialmente pericoloso per l’“ordine pubblico”;
  5. l’informazione ricevuta deve essere trattata come “confidenziale” (confidential), e può essere comunicata solamente a soggetti in qualche modo coinvolti nell’attività di accertamento e/o nella riscossione, che a loro volta potranno divulgarla solo dinanzi ad un giudice.