Registrazione IVA in Bulgaria

Registrazione IVA in Bulgaria

Registrazione IVA obbligatoria

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ogni soggetto passivo stabilito in Bulgaria e che ha un fatturato imponibile di 100.000 BGN o più per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese in corso è soggetto a registrazione obbligatoria È obbligato a presentare domanda di registrazione all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), IVA entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d’imposta durante il quale ha raggiunto tale fatturato. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, la domanda deve essere presentata entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.

l fatturato imponibile  è la somma delle basi imponibili delle prestazioni:

  • forniture imponibili, comprese le forniture a tassazione zero;
  • prestazioni di servizi finanziari ex art. 46 della legge sull’IVA;
  • forniture di servizi assicurativi ex art. 47 della legge sull’IVA.

Il fatturato imponibile comprende:

  • gli anticipi ricevuti per consegne di cui all’art. 96 par. 2 dellalegge sull’IVA, ad eccezione degli acconti ricevuti prima del verificarsi dell’evento fiscale previsto dall’APA;
  • il giro d’affari realizzato dal trasformante o dall’alienante, quando persona iscritta a titolo diverso dall’art. 96 della legge sull’IVA (sopra menzionata) o dell’art. 100, par. 1, ovvero è persona non registrata – per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima della trasformazione o del trasferimento (nei casi di cui all’art. 10, comma 1, commi 1 e 2, della legge sull’IVA)
  • in caso di conferimento non monetario di un’impresa o di una sua parte separata. In tal caso si tiene conto del fatturato realizzato in esecuzione delle attività cedute dal cedente o dall’alienante, e in caso di impossibilità di determinarlo a seconda delle attività – in proporzione ai beni ceduti;
  • in caso di separazione o scissione;

Tutti i soggetti passivi sono tenuti a determinare il proprio fatturato imponibile ai sensi dell’art. 96, par. 2 della legge sull’IVA dopo la scadenza di ogni mese solare per i 12 mesi precedenti a quello in corso, nonché giornalmente per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso. Il fatturato imponibile comprende anche il fatturato derivante dagli acconti ricevuti per forniture: prestazioni imponibili, comprese quelle tassate ad aliquota zero, prestazioni di servizi finanziari e assicurativi di cui all’articolo 96, comma 4, della legge sull’IVA).

Sono escluse dal fatturato imponibile le prestazioni di servizi finanziari e assicurativi, quando non attinenti all’attività principale del soggetto, le forniture di immobilizzazioni materiali o immateriali utilizzate nell’attività del soggetto, nonché le prestazioni per le quali l’imposta è dovuto dal destinatario di cui  all’art. 82, par. 2 e 3 della legge sull’IVA .

Sono escluse dalla cifra d’affari imponibile le cessioni aventi luogo di adempimento nel territorio dello Stato (articolo 21, comma 6della legge sull’IVA), quando sono effettuate da un soggetto:

  • registrato in base all’art. 154 o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione;
  • registrato in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime nell’Unione che non ha una stabile organizzazione nel territorio del paese;
  • registrato in base all’art. 97б.

A partire dal 1 gennaio 2020 è stata introdotta l’ obbligo di registrazione nei casi di svolgimento consecutivo di attività omogenea nello stesso sito commerciale da parte di due o più persone correlate o che agiscono di concerto . Lo scopo è prevenire i casi di elusione della registrazione IVA cambiando formalmente l’ente che svolge la stessa attività nello stesso sito commerciale prima del raggiungimento della soglia di fatturato per la registrazione obbligatoria.

In caso di svolgimento consecutivo di attività omogenea nello stesso sito commerciale da parte di due o più soggetti collegati o che agiscano di concerto, il fatturato imponibile di ciascun soggetto successivo deve comprendere il fatturato realizzato nel sito da tutti i soggetti del sito antecedente ad esso per un periodo non superiore a – lungo degli ultimi 12 mesi consecutivi, compreso il mese in corso (comma 10 dell’articolo 96 della legge sull’IVA). Si ritiene che il fatturato sia stato realizzato dal rispettivo soggetto il primo giorno di inizio della sua attività omogenea nel sito.

Un’attività è omogenea quando esiste un’identità significativa rispetto a due o più delle seguenti caratteristiche:

  • i beni o servizi offerti;
  • i beni utilizzati;
  • personale;
  • il marchio/nome del sito;
  • fornitori/clienti.

In caso di interruzione dell’attività per più di un mese, la norma dell’art. 96, par. 10 della legge sull’IVA è inapplicabile (comma 11 dell’articolo 96 della legge sull’IVA).

Ai sensi dell’articolo 97 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), indipendentemente dall’ammontare del fatturato imponibile, qualsiasi persona stabilita in un altro Stato membro dell’UE, che non è stabilita nel territorio della Bulgaria e effettua cessioni di beni tassabili, montati o installati nel territorio del paese da o per suo conto . La domanda di registrazione deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato questo evento fiscale. Non vi è alcun obbligo di registrazione IVA del fornitore quando il destinatario della fornitura è una persona registrata ai fini IVA.

Ai sensi dell’articolo 97a della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ogni soggetto passivo che riceve servizi imponibili con un luogo di esecuzione nel territorio della Bulgaria, che sono soggetti passivi, è obbligato a registrarsi per l’IVA e il fornitore di servizi è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio della Bulgaria . In questo caso l’IVA è dovuta dal destinatario. La domanda di registrazione viene presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data di scadenza dell’imposta sulla fornitura (pagamento anticipato o evento fiscale) e la base imponibile del servizio ricevuto è soggetta a tassazione. Per esempio. se utilizzi servizi pubblicitari di Google o Facebook devi registrarti per la partita IVA. Questa è una registrazione speciale e non addebiterai l’IVA ai tuoi clienti in Bulgaria.

Ai sensi dell’articolo 99 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ogni persona giuridica e soggetto passivo non soggetto passivo che effettua un acquisto intracomunitario di beni deve anche essere registrato per l’IVA quando il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno solare in corso supera i 20.000 BGN . La domanda deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per l’acquisizione, entro il quale il valore totale delle acquisizioni intracomunitarie tassabili supera i 20.000 BGN.

Registrazione di una persona straniera

Una persona che non è stabilita nel territorio del paese ed effettua cessioni imponibili di beni/servizi con un luogo di adempimento nel territorio del paese, e l’imposta per loro non è richiesta al destinatario, è obbligata a registrarsi, indipendentemente di fatturato imponibile. In tal caso il soggetto è obbligato a presentare domanda di registrazione entro 7 giorni prima della data in cui è dovuta l’imposta sulle forniture di beni o servizi imponibili, salvo obbligo di registrazione (artt. 97, 97 ter e 98 della della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)).

Registrazione tramite un rappresentante accreditato

Una persona straniera che soddisfa le condizioni della legge sull’IVA per la registrazione obbligatoria o per la registrazione facoltativa è registrata tramite invii accreditati quando:

  • ha una stabile organizzazione nel territorio del paese dal quale svolge attività economica o
  • non è stabilito nel territorio del Paese, ma effettua prestazioni imponibili con luogo di adempimento nel territorio del Paese

Eccezioni:

  • le succursali di persone straniere sono iscritte nell’ordine generale;
  • quando uno straniero è stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese ha strumenti giuridici di mutua assistenza, la registrazione è effettuata nell’ordine generale. In questi casi, lo straniero può nominare un rappresentante accreditato, ma non è obbligato a farlo (art. 133, comma 6, legge sull’IVA);
  • quando uno straniero ha scelto di iscriversi ai sensi dell’art. 154 per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione, la stessa deve essere registrata senza rappresentante accreditato (art. 133, comma 5, legge sull’IVA)

Cos’è un rappresentante accreditato? 

Il rappresentante accreditato rappresenta la persona straniera in tutti i suoi rapporti giuridici fiscali derivanti dalla legge sull’IVA. Egli risponde in solido degli obblighi previsti dalla presente legge dello straniero iscritto, derivanti dalla data in cui il rappresentante accreditato ha accettato gli obblighi di cui all’art. 135 della legge sull’IVA, fino a 5 anni dopo aver cessato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 135 della legge sull’IVA, e quando lo straniero abbia nominato un altro rappresentante accreditato – fino alla data in cui l’altro rappresentante accreditato abbia accettato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 135 della legge, salvo il caso in cui lo straniero sia stabilito in altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese abbia strumenti giuridici di mutua assistenza.
In caso di cessazione della persona – rappresentante accreditato, o in caso di altre circostanze che comportino l’impossibilità di questa persona di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente legge, entro 14 giorni dalla data in cui si sono verificate le nuove circostanze lo straniero è obbligato a nominare un nuovo rappresentante accreditato, salvo i casi in cui lo straniero sia stabilito in altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese abbia strumenti giuridici di mutua assistenza.
La registrazione avviene presso la Direzione Territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). (Articolo 133, paragrafo 3 della legge sull’IVA, in connessione con l’articolo 8 del TPSC).

Chi può essere un rappresentante accreditato?

Un rappresentante accreditato (articolo 135 della legge sull’IVA) può essere solo una persona fisica abile con un indirizzo permanente o residente permanente nel paese o una persona giuridica locale che non è in liquidazione o non è stata dichiarata fallita e non ha debiti e debiti tributari non pagati e debiti per contributi previdenziali incassati dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) (Art. 135, comma 1, della legge sull’IVA, modificato, SG n. 108/2007, in vigore dal 19.12.2007)

Vedi anche:  Modifiche relative al ritiro della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord dall’UE

Registrazione facoltativa

La legge conferisce il diritto a chiunque non soddisfi le condizioni per l’iscrizione obbligatoria di registrarsi volontariamente.

Il desiderio di registrarsi per l’IVA può essere espresso al momento della presentazione dei documenti per l’iscrizione iniziale di una società nel registro di commercio.

Procedura di registrazione IVA

La domanda di registrazione è presentata alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) presso la sede o l’indirizzo della persona. Un’eccezione è la registrazione di scelta nella registrazione iniziale di una società, che viene applicata all’Agenzia del registro.

La domanda è in una forma approvata e può essere presentata, incl. ed elettronicamente:
  1. personalmente dalla persona fisica o dal commerciante individuale;
  2. dal legale rappresentante della società (dirigente, amministratore esecutivo);
  3. da un delegato con procura notarile (il più delle volte il contabile della società);
  4. tramite un avvocato con un’esplicita procura scritta. Non è necessario essere autenticati.
Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
  • riferimento per il fatturato imponibile mensile, per gli ultimi 12 mesi antecedenti a quello in corso, compreso il fatturato in caso di svolgimento consecutivo di attività omogenea nello stesso sito commerciale da parte di due o più persone collegate o che agiscono di concerto. Quando il fatturato viene raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, il riferimento include anche il fatturato imponibile per il mese in corso fino alla data in cui viene raggiunta la soglia di 50.000 BGN;
  • riferimento per l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno in corso, ad eccezione degli acquisti di autoveicoli nuovi e prodotti soggetti ad accisa – per l’immatricolazione ai sensi dell’art. 99, par. 1 della Legge sull’IVA.

Quando si richiede l’iscrizione della registrazione iniziale presso l’Agenzia del registro, non deve essere allegato un riferimento per il fatturato imponibile .

La procedura di registrazione richiede 14 giorni.

Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) verifica i motivi della registrazione.

Entro 7 giorni dalla fine dell’ispezione, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))emette un atto di registrazione, resp. motivato dal rifiuto di registrarsi.

Nei casi di registrazione IVA speciale, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) si pronuncia entro 3 giorni dalla presentazione della domanda.

L’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), può rifiutarsi di registrare una persona la cui registrazione IVA è stata revocata o rifiutata fino a quando i motivi di rifiuto della registrazione, rispettivamente i motivi per la cancellazione, cessano di esistere, o fino alla scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese di cancellazione o registrazione rifiutata.

La data di notifica dell’atto di registrazione è considerata la data di registrazione IVA.

Su richiesta scritta della persona registrata entro 7 giorni , l’autorità delle entrate rilascia un certificato di registrazione in una forma protetta con un foglio di plastica.

vedi: https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-v-balgariya/registratsiya-po-zdds

Iva di Gruppo – applicazione alle societa’ residenti in altri Stati comunitari

Iva di Gruppo – applicazione alle societa’ residenti in altri Stati comunitari

La DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, aveva stabilito, all’art.11, aveva previsto che: “Previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione.

La disposizione normativa era già contenuta nell’art. 4 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme: Con riserva della consultazione di cui all ‘ articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ‘ interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi.

Da notare che sin dal 1979 l’Italia aveva introdotto “La procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo”, di cui all’articolo 73, comma 3, Dpr n. 633/1972 e al decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22/2005, ha chiarito che:

“Alla luce di quanto precede, e’ quindi opportuno addivenire ad una
interpretazione evolutiva delle norme disciplinanti l’istituto dell’IVA di gruppo, al fine di estenderne l’applicazione alle societa’ residenti in altri Stati comunitari.
Considerata peraltro la ratio dell’art. 2 del D.M. del 13 dicembre
1979, volta a limitare il beneficio alle sole societa’ di capitali,
l’applicazione del regime relativo all’IVA di gruppo deve potersi estendere a tutte la societa’ di capitali, ivi comprese quelle residenti in Paesi comunitari che, alla stregua delle statuizioni vigenti nello Stato di residenza, assumono forme giuridiche equipollenti alle societa’ di capitalidi diritto italiano.
Tale valutazione di equipollenza o pari rilevanza giuridica dovra’
essere effettuata caso per caso, alla luce di un esame comparativo della normativa vigente nello Stato di residenza della singola societa’
comunitaria con quella delle societa’ di capitali richiamate nel citato D.M. 13 dicembre 1979.
Resta inteso che, per potere utilizzare la procedura relativa all’IVA
di gruppo, la societa’ non residente dovra’ far valere non soltanto la
predetta equipollenza giuridica, ma anche la ricorrenza degli altri
presupposti richiesti dalla norma, compreso il requisito temporale e quello relativo al possesso delle azioni o quote.
Ai fini della partecipazione alla procedura dell’IVA di gruppo e,
quindi, del concreto esercizio dei diritti previsti dal D.M. del 13 dicembre 1979, si richiede altresi’ che i soggetti societari non residenti si siano identificati ai fini IVA in Italia. Tale condizione puo’ essere soddisfatta tramite l’esistenza di una stabile organizzazione ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante l’identificazione diretta ai sensi dell’art. 35ter del D.P.R. 1972 n. 633.
In conclusione, al fine di evitare ogni profilo di incompatibilita’
della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario, si ritiene che le considerazioni svolte nella risoluzione n. 347 del 6 novembre 2002 debbano essere rettificate nei termini come sopra specificati.

La Corte di giustizia europea nella causa C-162/ 07, Ampliscientifica al punto 19 così si espime:Ne consegue che l’assimilazione ad un soggetto passivo unico esclude che detti soggetti giuridicamente dipendenti continuino a presentare separatamente dichiarazioni IVA e continuino ad essere individuati, tanto all’interno quanto all’esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che unicamente il soggetto passivo unico è autorizzato a presentare tali dichiarazioni d’imposta“.

In seguito la  COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE  in una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, n. 325, in data 2.7.2009, si è espressa sull’opzione di IVA di gruppo prevista all’articolo 11 della direttiva 2006/112 Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ancora oggi la Comunicazione è una valida fonte interpretativa dell’art. 11

La Commissione così si espime nella Comunicazione al punto dedicato all’Obiettivo principale dell’opzione di IVA di gruppo:

“La conseguenza fondamentale dell’applicazione dell’IVA di gruppo, di cui all’articolo 11, è di consentire a dei soggetti passivi, vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, di non essere più trattati ai fini dell’IVA come soggetti distinti, bensì come un unico soggetto passivo. In altri termini, vari soggetti passivi strettamente vincolati tra loro vengono fusi in un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA. Tale conseguenza è stata confermata dalla Corte di giustizia europea nella causa C-162/ 07, Ampliscientifica.

In tal senso, un gruppo IVA potrebbe essere descritto come una “finzione” creata ai fini dell’IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forma giuridica. Un gruppo IVA è un genere particolare di soggetto passivo che esiste soltanto ai fini dell’IVA. Si basa su reali vincoli finanziari, economici ed organizzativi tra imprese. Benché ogni membro del gruppo mantenga la propria forma giuridica, la costituzione del gruppo IVA prevale, soltanto ai fini dell’IVA, sulle forme giuridiche basate, ad esempio, sul diritto civile o sul diritto societario. Cosicché, aderendo ad un gruppo IVA, il membro del gruppo si svincola, ai fini dell’IVA, da qualsiasi forma giuridica possibile, esistente contemporaneamente, e diventa invece parte di un nuovo soggetto passivo distinto ai fini dell’IVA, vale a dire il gruppo IVA.

Poiché un gruppo IVA viene considerato un soggetto passivo unico, ne consegue logicamente che il gruppo può soltanto essere identificato, ai fini dell’IVA, mediante un numero IVA unico, conformemente all’articolo 214 della direttiva IVA, ad esclusione di qualsiasi altro numero IVA individuale. L’impiego di un solo numero è determinato dalla necessità, sia per gli operatori economici che per le amministrazioni fiscali degli Stati membri, di identificare con ragionevole certezza coloro che effettuano operazioni soggette all’IVA. Il numero d’identificazione individuale di ciascuno dei membri può ancora essere conservato dalle amministrazioni fiscali, ma soltanto per consentire un controllo delle attività interne del gruppo IVA.”

L’articolo 1 della legge LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232  ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 70 il “TITOLO V-bis GRUPPO IVA“, articoli da 70 bis al 70 duodecies.

L’art. 70 bis del DPR 633/72 al comma 1, stabilisce che: I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA” .

L’art. 70 bis del DPR 633/72 al comma 1 al punto a)  stabilisce che non possono partecipare a un gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero.

Con il  principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 ( articolo 73,comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 – esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo) l’Agenzia delle Entrate  si è così espressa

Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M. ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter). Tale interpretazione si è resa necessaria “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario”, con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.

 

 

 

 

Corte di Giustizia UE: la casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate soggetti passivi distinti

Corte di Giustizia UE: la casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate soggetti passivi distinti

La Corte di Giustizia UE (Settima Sezione) con la sentenza C-812/19  del 11 Marzo 2021, richiamando la sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punto 32 , ha stabilito il principio secondo il quale, ai fini della tassazione delle reciproche prestazioni di servizi,  la casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate soggetti passivi distinti.

La Corte di Giustizia UE con la  sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225 aveva stabilito che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo IVA.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-812/19  del 11 Marzo 2021, punto 27, stabilisce che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE con la  sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punto 32, trova applicazione anche quando le prestazioni sono fornite tra una sede principale, situata in uno Stato membro e appartenente ad un gruppo IVA all’interno di quest’ultimo, e una succursale stabilita in un altro Stato membro.