RIMBORSO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLE PERSONE NON RESIDENTI IN BULGARIA

In Bulgaria gli stranieri che, in alcuni casi, possono farsi rimborsare l’IVA sono:

Soggetti aventi diritto al rimborso dell’IVA

Ai sensi dell’art. 1 Ordinanza № Н-10, il diritto al rimborso spetta agli stranieri che non sono stabiliti nel territorio dell’UE ma sono registrati ai fini IVA in un altro Paese. Affinché una persona possa qualificarsi come tale, devono essere contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La persona non deve avere sede e sede legale, stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale nel territorio della Bulgaria;

2. La persona non deve aver effettuato cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con luogo di prestazione nel territorio della Bulgaria ai sensi dell’IVA, salvo le cessioni di:

a) servizi di trasporto e servizi connessi al trasporto internazionale ai sensi dell’art.30 e dell’art.31della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС);

b) beni e servizi, per i quali l’imposta è a carico del destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 82 (2) della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС);

3. Il paese in cui è stabilito l’ente deve essere incluso nell’elenco dei paesi che rimborsano l’imposta sul valore aggiunto o un’imposta simile agli enti bulgari, elenco approvato dal ministro delle finanze e dal ministro degli affari interni.

Tale persona ha diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto addebitata da un fornitore registrato ai sensi dell’IVA su beni e servizi ricevuti da tale ente nell’ambito di una fornitura e importazione imponibile effettuata da tale ente per il periodo in cui la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 3 (1) , il punto 1 si riferisce, quando:

  • i beni ei servizi sono utilizzati ai fini delle cessioni imponibili effettuate da tali soggetti nel Paese in cui sono stabiliti gli stessi che avrebbero diritto al credito d’imposta se effettuate nel territorio dello Stato;
  • i beni ei servizi sono utilizzati per l’esecuzione delle forniture di cui all’art.30 e all’art.31 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).
    La persona potrebbe non ottenere il rimborso dell’imposta, se l’imposta sul valore aggiunto addebitata da un fornitore registrato ai sensi dell’IVA non dà diritto al credito d’imposta ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’Ordinanza № Н-9 del 16 dicembre 2009, il diritto al rimborso dell’imposta spetta a un soggetto passivo, che non è stabilito nel paese e soddisfa le seguenti condizioni:

  • durante il periodo di rimborso, non hanno avuto una sede, una sede legale o una stabile organizzazione o, in mancanza, una residenza o una residenza abituale nel territorio della Bulgaria, e
  • durante il periodo di restituzione non hanno effettuato forniture con luogo di adempimento in Bulgaria, ad eccezione delle forniture addebitate a tasso zero , e
  • la persona è registrata ai fini IVA nello Stato membro in cui è stabilita.

L’interessato ha diritto al rimborso dell’IVA addebitata per i beni acquistati, i servizi forniti e l’importazione da lui effettuati all’interno nel territorio della Bulgaria. Il diritto al rimborso si applica nei casi in cui i beni e servizi siano utilizzati per forniture con luogo di adempimento fuori dal territorio della Bulgaria, che darebbero diritto alla detrazione del credito d’imposta, se il luogo dell’operazione fosse all’interno nel territorio della Bulgaria , nonché per le forniture con luogo di transazione nel territorio del Paese.
Il soggetto ha diritto al rimborso parziale dell’IVA quando nello Stato membro di stabilimento effettua sia cessioni con diritto alla detrazione del credito d’imposta sia cessioni prive di tale diritto. L’importo del rimborso parziale d’imposta è calcolato sulla base del coefficiente applicabile dal soggetto per il diritto al credito d’imposta parziale.

Ai sensi dell’ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006 una “persona fisica straniera” persona fisica non imponibile, che ha cittadinanza permanente al di fuori del territorio dell’Unione europea. Non sono invece persone fisiche straniere ai sensi della presente Ordinanza:
a) i membri del personale diplomatico e amministrativo-tecnico, definiti all’art. 1, lettere “d” ed “f” della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e loro familiari;
b) i funzionari e dipendenti del consolato, definiti all’art. 1, lettere “d” ed “e” della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e loro familiari;
c) membri del personale delle rappresentanze di organizzazioni intergovernative che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria in virtù di un accordo internazionale, firmato dalla Repubblica di Bulgaria con l’organizzazione competente.

Secondo l’art. 2 dell’ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006, ogni persona fisica straniera ha diritto di chiedere il rimborso dell’imposta legalmente imposta e pagata sul valore aggiunto, compreso in un prezzo di beni da essa acquistati sul territorio dell’UE, ove sono presenti le seguenti condizioni:

  • la persona fisica straniera esporti la merce fuori dal territorio dell’UE, invariata, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è stata emessa la fattura della consegna ricevuta;
  • il fornitore di beni è una persona fisica, che alla data di emissione della fattura ha il diritto di effettuare vendite di beni con diritto al rimborso dell’IVA;
  • l’importo dell’IVA in una fattura è uguale o superiore a 50 BGN o il suo equivalente in EUR;
  • la persona fisica straniera esercita tale diritto entro e non oltre 6 mesi dalla data di fatturazione della fornitura ricevuta.

Il diritto al rimborso non riguarda i seguenti beni: bevande alcoliche; tabacco e articoli di tabacco; combustibili liquidi.

Condizioni per l’esercizio del diritto

Il rimborso dell’imposta è esercitabile solo previo adempimento dei presupposti e deposito dei relativi documenti previsti dalla legge. Si differenziano a seconda delle diverse categorie di persone:

I. Per una persona straniera, che non è stabilita nel territorio dell’UE – ORDINANZA № Н-10 del 24.08.2006:

  • Modulo di richiesta rimborso IVA (allegato № 1 dell’ORDINANZA № Н-10 del 24.08.2006);
  • dichiarazione di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, dell’ORDINANZA № Н-10 del 24.08.2006;
  • modulo di certificato originale rilasciato dall’autorità fiscale competente del paese in cui l’entità è stabilita e traduzione legalizzata di questo certificato in bulgaro;
  • documenti fiscali in originale per forniture ricevute o documenti per l’importazione effettuata, in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto;
  • procura scritta.

II. Per un soggetto passivo non residente nel Paese ma in un altro Stato membro dell’UE – Ordinanza № Н-9 del 16 dicembre 2009:
Il diritto al rimborso dell’IVA è esercitato dai soggetti presentando domanda di rimborso al competente organismo delle entrate del Agenzia Nazionale delle Entrate , tramite un portale telematico predisposto dallo Stato membro di stabilimento della persona. In esso, la persona deve indicare:

  • una descrizione della propria attività commerciale
  • la natura dei beni e servizi acquistati
  • oltre alle informazioni di cui sopra, la domanda di rimborso deve contenere i dettagli delle fatture o dei documenti di importazione

Il diritto al rimborso dell’IVA addebitato per beni e servizi ricevuti dall’interessato può essere esercitato in proprio o per delega.
La ricezione della domanda da parte dell’ANR è certificata con l’invio di un’e-mail di conferma allo Stato membro per stabilimento della persona.

III. Per una persona fisica non soggetto passivo, non residente nell’UE – ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006:
Qualsiasi persona fisica straniera può esercitare il diritto al rimborso dell’IVA presentando all’agente o al cedente i documenti di cui all’art. 4 (1) ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006. I documenti necessari per il rimborso dell’imposta sono i seguenti:

  • prima e seconda copia della domanda di rimborso dell’IVA secondo un modulo, firmato personalmente dalla persona fisica straniera e certificato dalle autorità doganali;
  • originale di fattura o altro documento analogo della merce ricevuta, che sarà esportata fuori dal territorio dell’UE e per la quale è richiesto il rimborso dell’IVA, certificata dalle autorità doganali.

La richiesta di rimborso dell’IVA pagata dalla persona fisica straniera deve contenere:

  • nome completo, numero di passaporto, indirizzo completo della persona fisica straniera;
  • numero di identificazione della partita IVA, nome e indirizzo del fornitore;
  • data di emissione della fattura;
  • descrizione precisa e chiara del tipo e della quantità della merce esportata;
  • valore di ciascuna delle merci esportate; valore totale e tassa totale imposta sulle merci esportate; firma della persona fisica straniera.

Termine ultimo per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA

  • Gli stranieri, che non sono stabiliti nel territorio dell’UE, possono esercitare il diritto al rimborso dell’IVA fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello solare in cui è sorto il diritto al rimborso dell’imposta – Art.3, commi 2 – (6) Ordinanza № H-10;
  • Il termine per esercitare il diritto al rimborso dell’IVA delle persone fisiche straniere, non residenti nell’UE, è di 6 mesi dalla data di fatturazione della fornitura ricevuta – art. 2 (1), punto 4 Ordinanza H-12;
  • Per quanto riguarda il soggetto passivo non residente nel Paese, ma in un altro Stato membro dell’UE, il diritto al rimborso dell’IVA deve essere esercitato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello durante il quale il diritto al rimborso dell’imposta è maturato. sorto – art. 5 (4) – (6) Ordinanza № H-9.

Il periodo di rimborso è un trimestre solare e/o un anno solare.

Autorità competente e procedura di rimborso tasse

I. Procedura per il rimborso dell’imposta agli stranieri non stabiliti nell’Unione Europea.
La regola generale in materia di rimborso dell’imposta è che l’autorità competente rimborsi il rispettivo importo su un conto bancario indicato nella richiesta di recupero, sulla base dei documenti presentati entro 6 mesi dal ricevimento della domanda di rimborso. Le spese di trasferimento dell’imposta rimborsata rimborsata sono a carico del soggetto.
L’imposta indebitamente rimborsata deve essere rimborsata dalla persona unitamente agli interessi legali dovuti.

II. Il rimborso dell’imposta a persona fisica non soggetto passivo, non residente nell’UE, viene effettuato dalle autorità doganali su richiesta della persona fisica straniera convalidando in apposito ordine tutte le copie dei documenti presentati insieme alla domanda di rimborso .

III. Rimborso dell’imposta a un soggetto passivo, che non è stabilito nel Paese ma è stabilito in un altro Stato membro dell’UE.
L’autorità competente rimborsa l’imposta sulla base della richiesta ricevuta. Entro 4 mesi dal ricevimento della domanda di rimborso, l’Agenzia delle Entrate notifica elettronicamente alla persona la sua decisione di approvare o respingere, in tutto o in parte, la domanda. L’imposta rimborsabile deve essere rimborsata alla persona entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla scadenza su un conto bancario specificato.
L’imposta indebitamente rimborsata deve essere rimborsata dalla persona unitamente agli interessi legali dovuti entro 3 giorni.
Il diritto al rimborso dell’IVA è esercitabile dalle persone fisiche mediante la presentazione telematica della domanda di rimborso, firmata con firma elettronica qualificata attraverso l’apposita applicazione web-based reperibile sul sito web dell’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SUI SERVIZI TURISTICI IN BULGARIA

Nella normativa europea esiste una procedura speciale per la tassazione dei pacchetti turistici offerti da tour operator e agenti di viaggio, volta ad evitare la concorrenza sleale tra i tour operator all’interno dell’Unione Europea e ad attuare una tassazione IVA del viaggiatore per tutti gli elementi del pacchetto, applicabile qualora tali elementi siano effettivamente utilizzati dal suddetto viaggiatore.

Il Capo 3 del Titolo XII (Regimi speciali) della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è dedicato al Regime speciale delle agenzie di viaggio (Artt. dal 306 al 310).

In Bulgaria la tassazione dei servizi turistici è disciplinata dal

capitolo sedici della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), artt. da 136 a 142. Le disposizioni ivi contenute non si applicano nei confronti di:

  1. le forniture di agenti di viaggio quando agiscono per conto e per conto di un’altra persona;
  2. una fornitura da parte di un tour operator a un altro tour operator.

capitolo sedici, Sezione I, Servizi turistici del Regolamento IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС), artt. da 85 a 87a.

Definizioni

La fornitura da parte di un tour operator, che agisce in nome proprio, di beni o servizi in relazione al viaggio di un viaggiatore, per l’esecuzione dei quali sono utilizzati beni o servizi a diretto beneficio del viaggiatore, è assimilata a una fornitura di un servizio unico al turista – art. 136 (1) della legge IVA (ЗДДС).
I beni ei servizi di cui beneficia direttamente il viaggiatore sono i beni ei servizi che il tour operator ha ricevuto da altri soggetti passivi e ha fornito al viaggiatore senza alterazione – art. 136 (2) della legge IVA (ЗДДС).
Si noti che ai sensi del § 1, idem 37 legge IVA (ЗДДС), i termini “tour operator”, “agenzia di viaggio” e “servizi turistici di base” hanno il significato degli stessi termini ai sensi della legge sul turismo (Tourism Act (TA) in bulgaro: Закон за туризма), indipendentemente dal fatto che il tour operator o l’agente di viaggio è stato registrato secondo la procedura prevista dalla legge sul turismo.
Il termine “servizi turistici di base” è stato introdotto per definire il termine “alloggio” e la sua corretta definizione è importante per l’esistenza di una tariffa preferenziale in termini di alloggio – 9%, come previsto dall’art. 66 (2) legge IVA (ЗДДС). I “servizi turistici di base” di cui al § 1 della legge sul turismo sono l’alloggio, la ristorazione e il trasporto.
Un “viaggiatore” è qualsiasi persona – destinatario di un servizio turistico di base per uno scopo diverso dalla successiva vendita dello stesso. Il termine “alloggio” è diverso. Ai sensi del § 1, voce 45 della legge IVA (ЗДДС) “alloggio” indica i servizi turistici di base ai sensi del comma 12 delle disposizioni integrative della legge sul turismo ad eccezione della fornitura di un unico servizio da parte di un tour operator a un viaggiatore.

Luogo della transazione

Il luogo di transazione del singolo servizio di cui all’art. 137 della legge IVA (ЗДДС) è il luogo in cui l’operatore turistico ha stabilito l’attività economica della stessa o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale detto operatore o agente effettua l’operazione.
Laddove il luogo dell’operazione sia all’interno del territorio del Paese, l’aliquota del singolo servizio ai turisti è del 20%.

Tuttavia, va tenuto presente che, secondo l’art. 140 della legge IVA (ЗДДС), se in tutto o in parte le forniture di beni o servizi, di cui il viaggiatore beneficerà direttamente, hanno luogo di transazione al di fuori dell’Unione Europea, l’aliquota dell’intero servizio turistico sarà pari allo 0% (se solo una parte detti beni o servizi hanno luogo di transazione nel territorio di paesi e territori terzi, solo quella parte è imponibile ad aliquota zero).

Determinazione della base imponibile

La base imponibile della prestazione di un unico servizio ai turisti è, come prima e ai sensi dell‘art. 26 (Regime particolare agenzie di viaggio) della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (rispettivamente art. 308  DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), il margine che rappresenta la differenza tra l’importo totale (meno l’importo dell’imposta dovuta) che il tour operator ha ricevuto o riceverà dal viaggiatore o dal terzo per la fornitura (inclusi eventuali sussidi e contributi all’investimento direttamente collegati a tale fornitura, le tasse e gli onorari, nonché le spese accessorie quali commissioni e assicurazioni addebitate dal fornitore al destinatario ma al netto di eventuali sconti commerciali consentiti) e l’importo che è stato o sarà pagato per forniture di beni e servizi ricevuto dall’operatore turistico da altri soggetti passivi a diretto beneficio del viaggiatore, inclusa l’imposta di cui alla presente legge (art. 139 della legge IVA (ЗДДС)).
Il legislatore prevede espressamente che la base imponibile del servizio unico ai turisti non possa essere una quantità negativa.

Addebito della tassa

La data di sopravvenienza dell’evento generatore della prestazione di un solo servizio al turista è quella in cui il viaggiatore usufruisce per la prima volta della prestazione (art. 138 della legge IVA (ЗДДС)).
Arte. 85 del Regolamento IVA  (ППЗДДС) contiene la formula utilizzata per determinare l’imposta sulla prestazione del servizio unico ai turisti.

Diritto al credito d’imposta

Secondo l’art. 141 della legge IVA (ЗДДС), il tour operator non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta sulle cessioni di beni e servizi ricevute da altri soggetti passivi a diretto beneficio del viaggiatore.

Documentazione di fornitura del singolo servizio ai turisti

Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio devono documentare le prestazioni del singolo servizio ai turisti da queste fornite, inclusi gli anticipi percepiti su tali forniture, mediante l’emissione di fatture e avvisi su fatture in cui non è necessario dichiarare l’imposta (art. 86 del Regolamento IVA  (ППЗДДС)). Le fatture devono essere emesse entro 5 giorni dalla data di pagamento (anticipo totale o parziale) o dalla data in cui si è verificato l’evento generatore della fornitura, e gli avvisi di fatturazione – entro 5 giorni dalla modifica dell’importo totale che il il tour operator o l’agente di viaggio ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la fornitura.
Ai sensi dell’art. 142 della legge IVA (ЗДДС), l’imposta per la prestazione del singolo servizio turistico si applica mediante l’emissione di un protocollo.
Secondo l’art. 87a del Regolamento IVA  (ППЗДДС), ove il destinatario sia un soggetto passivo, il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta da parte del medesimo destinatario che la prestazione non è destinata alla vendita successiva.

PARTITA IVA IN BULGARIA DI SOCIETÀ STABILITE NELL’UNIONE EUROPEA

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) per i soggetti passivi e le entità stabilite in un altro Stato membro dell’UE ci sono due tipi di registrazione: obbligatoria e volontaria.

I. Registrazione obbligatoria

Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) si possono distinguere i seguenti casi fondamentali di registrazione obbligatoria per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE:

1. Obbligo di registrazione per la fornitura di beni soggetti al montaggio e all’installazione (art. 97, comma 1,della legge sull’IVA (ЗДДС))

Qualsiasi persona stabilita nel territorio di un altro Stato membro che effettua una cessione imponibile di beni che sono installati o assemblati all’interno del Paese per o per suo conto, è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria. L’eccezione è quando i destinatari delle forniture sono registrati ai sensi della presente legge.

La domanda di registrazione deve essere presentata dall’interessato entro e non oltre 7 giorni prima dell’evento generatore (data di prestazione del servizio, data di passaggio di proprietà del bene, data di trasferimento del bene stesso, ecc.).

2. Iscrizione obbligatoria per le prestazioni di servizi sulle quali l’imposta è a carico del destinatario (art. 97a della della legge sull’IVA (ЗДДС))

Ogni soggetto passivo che riceve servizi con un  luogo di prestazione in Bulgaria che sono imponibili e per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario dell’art. 82, comma 2, è obbligato a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria. Ogni soggetto passivo stabilito nel Paese che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’IVA (ЗДДС) con un luogo di fornitura nel territorio di un altro Stato membro, è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal soggetto entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta diventa esigibile (anticipo o evento imponibile), ove la base imponibile del servizio ricevuto sia assoggettata a tassazione.

Una persona che è iscritta ai sensi del presente articolo e per la quale i motivi per l’iscrizione obbligatoria di cui all’art. 96, 97, 98 e 99 o iscrizione volontaria ex art. 100, par. 1, 2 e 3, della legge sull’IVA (ЗДДС), devono essere registrati secondo la procedura ei termini per l’iscrizione obbligatoria o la registrazione volontaria.

3. Iscrizione obbligatoria per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, radiotelevisioni o servizi telematici (art. 97b, cpv. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС))

Qualsiasi persona stabilita in un altro Stato membro che fornisce servizi di telecomunicazione elettronica, servizi di radiodiffusione e radiotelevisione è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA, se i destinatari dei servizi non sono registrati ai sensi della legge e sono stabiliti nel paese.

La persona non è obbligata a registrarsi, se si è già registrata per motivi obbligatori o volontari ai sensi di uno qualsiasi degli altri articoli della legge, anche laddove siano applicabili i regimi all’interno o all’esterno dell’UE.

La domanda di registrazione deve essere presentata entro il 10° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prima prestazione di servizi.

4. La registrazione obbligatoria è in caso di vendita a distanza di beni (art. 98 cpv. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС))

Chiunque venda beni a distanza il cui luogo di adempimento si trovi nel territorio del Paese ha l’obbligo di registrarsi  ai fini IVA.

Qualsiasi persona che effettua vendite a distanza di beni con un luogo di fornitura nel territorio del paese è obbligata a registrarsi ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС). Secondo l’articolo 14 della legge sull’IVA (ЗДДС) una vendita a distanza di beni è la cessione di beni per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • La merce è spedita o trasportata da o per conto del fornitore dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
  • Il fornitore del bene è registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
  • Il destinatario della prestazione è una persona che non è tenuta ad addebitare l’IVA sugli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro in cui termina il trasporto;
  • Le merci:
    1) non sono veicoli nuovi;
    2) non siano assemblati e/o installati da o per conto del fornitore;
    3)non sono soggetti a regimi speciali di tassazione del margine di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato.

Qualora la merce consegnata, spedita o trasportata da un paese terzo o territorio e importata dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto al destinatario, si presume che la merce sia spedita o trasportata dallo Stato membro di importazione.

L’obbligo di registrazione sorge quando le consegne in vendita a distanza per territorio superano per l’anno solare in corso o hanno superato per l’anno solare precedente la somma di 70.000 BGN .

La domanda di registrazione IVA deve essere presentata entro e non oltre sette giorni prima della data di consegna con la quale il fatturato totale supererà la somma di di 70.000 BGN .

5. Iscrizione obbligatoria per gli acquisti intracomunitari (art. 99, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС))

Chiunque effettui  acquisti intracomunitari di beni e non sia registrato per motivi obbligatori o volontari ai sensi di nessuno degli altri articoli della legge, deve registrarsi ai sensi della legge sull’IVA.

Tale obbligo sorge solo quando il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno solare in corso supera i 20.000 BGN. La domanda di registrazione deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificata l’operazione, che ecceda la soglia sopra indicata.

II. Iscrizione volontaria

Si possono distinguere i seguenti casi di iscrizione volontaria:

1. Iscrizione volontaria per la vendita a distanza di beni (art. 100, comma 3, legge sull’IVA (ЗДДС))

Il soggetto che effettua la vendita a distanza di beni può richiedere la partita IVA prima di raggiungere un fatturato complessivo di forniture pari a BGN 70.000. Ciò avviene dopo aver informato l’autorità fiscale del luogo in cui la persona è registrata ai fini dell’IVA che desidera che il luogo delle sue forniture sia il territorio del paese.

2. Iscrizione volontaria per acquisti intracomunitari (art. 100, comma 2, legge sull’IVA (ЗДДС))

Può richiedere la registrazione IVA chiunque non abbia raggiunto il fatturato per l’iscrizione obbligatoria in occasione di acquisti intracomunitari (20 000 BGN).

Qualsiasi soggetto passivo o ente per il quale non sussistano le condizioni per l’obbligo di registrazione IVA, può in qualsiasi momento registrarsi alle condizioni per l’iscrizione volontaria di cui all’art. 100, par. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС).

III. Procedura di registrazione

L’iscrizione è effettuata dal soggetto obbligato o avente diritto all’iscrizione presentando domanda di iscrizione alla competente Direzione territoriale  dell’Agenzia delle Entrate (art. 101, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС)).

La domanda va presentata:

  1. di persona, se il soggetto passivo è una persona fisica o una ditta individuale,
  2. da un soggetto con potere di rappresentanza per legge, qualora il soggetto passivo sia una persona giuridica o una cooperativa,
  3. da un soggetto con potere di rappresentanza ai sensi dello statuto, qualora il soggetto passivo sia una società non costituita o un fondo assicurativo,
  4. da un rappresentante accreditato,
  5. da persona a ciò espressamente autorizzata dai soggetti di cui al p. 1, 2, 3 e 4 con procura notarile.

La domanda può essere presentata elettronicamente ai sensi del Codice di procedura fiscale e previdenziale. Deve contenere i motivi per la registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nel Regolamento di attuazione della legge sull’IVA (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)). Se la persona ha indicato un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza all’Agenzia del Registro, la domanda deve indicare tale indirizzo. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) deve essere notificata entro 7 giorni, salvo che la modifica avvenga mediante deposito di iscrizione all’Agenzia del Registro.

Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda,, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) esamina i motivi di registrazione. Quando l’Agenzia delle Entrate richiede garanzie reali ai sensi dell’art. 176a, è previsto un termine per l’effettuazione dell’istruttoria entro 30 giorni dal deposito della domanda di registrazione. Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione di cui al par. 6, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) emette atto, con il quale accetta o rifiuta di effettuare l’iscrizione. L’iscrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 97, 97 bis, 97 ter, 98 e 99 è effettuata dall’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) entro tre giorni dalla presentazione della domanda di registrazione. La data di registrazione è la data in cui viene notificato l’ordine di registrazione (art. 103, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС)).

Registrazione di società straniere in Bulgaria secondo la legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Procedure e documenti necessari

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

In Bulgaria,  in base alla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), è richiesta una registrazione obbligatoria per qualsiasi società straniera impegnata nelle seguenti attività:

  • Consegna di articoli assemblati o installati ai sensi dell’art. 97 par. 1 Legge sull’IVA (ЗДДС);
  • Le consegne di servizi per i quali l’onere fiscale è trasferito al destinatario del servizio ai sensi dell’art. 97a legge sull’IVA (ЗДДС);
  • Fornitura di servizi di telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi e servizi resi per via telematica ai sensi dell’art. 97b (1) Legge sull’IVA (ЗДДС);
  • Operazioni di spedizione ai sensi dell’art. 98 par. 1 Legge sull’IVA (ЗДДС).

A seconda che la società straniera abbia la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea (UE) o meno, possiamo distinguere due tipi di registrazione ai sensi della legge sull’IVA per le persone giuridiche straniere:

1. Registrazione ai sensi della legge sull’IVA di una società con sede in un paese terzo con cui non esiste un accordo legale sull’assistenza reciproca

In questo caso sono disponibili due possibilità di registrazione in Bulgaria, a seconda che la società abbia o meno una stabile organizzazione nel paese in cui svolge la sua attività economica. In entrambi i casi, la società è soggetta a una registrazione speciale ai sensi della legge bulgara sull’IVA (ЗДДС), a meno che la stabile organizzazione non sia una succursale della società straniera. Le filiali devono essere registrate in conformità con i requisiti legali generali che si applicano alla registrazione di tutte le società bulgare.

Per tutti gli altri casi di registrazione ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС), la società straniera deve nominare un rappresentante accreditato in Bulgaria. Il rappresentante accreditato può essere una persona fisica o una persona giuridica bulgara. Le persone fisiche devono avere una capacità giuridica, nonché un indirizzo permanente o un permesso di soggiorno permanente nel paese. Le persone giuridiche non devono essere coinvolte in alcuna procedura di liquidazione o insolvenza e non devono avere debiti tributari e contributi previdenziali (art. 135 della legge bulgara sull’IVA (ЗДДС)).

I rappresentanti fiscali rappresentano le società estere per tutte le questioni tributarie e sono solidalmente responsabili di tutti i loro obblighi.

Si precisa che tutti gli emendamenti, compreso il licenziamento del rappresentante accreditato, devono essere notificati entro 14 giorni al competente dipartimento distrettuale dell’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) . Entro questo termine deve essere nominato anche un nuovo rappresentante accreditato, altrimenti la società è soggetta alla cancellazione ufficiale della registrazione ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС) da parte del НАП.

2. Registrazione ai sensi della legge sull’IVA di una società con sede in uno stato membro dell’UE o in un paese terzo, con cui è stato concluso un accordo legale di assistenza reciproca tra i due paesi.

Tali società hanno la facoltà di scegliere

  • se iscriversi secondo i requisiti di legge generali
  • o di registrarsi tramite un rappresentante accreditato (art. 133 cpv. 6 della legge bulgara sull’IVA (ЗДДС)).

Poiché la scelta del rappresentante accreditato è libera:

  • le società estere non sono obbligate a segnalare all’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) un mutamento di circostanze, compreso il licenziamento del rappresentante accreditato, né sono obbligate a nominare un nuovo rappresentante accreditato entro lo stesso termine;
  • In tali casi, il rappresentante fiscale non risponde in solido degli obblighi della società estera.

3. Documenti per l’iscrizione ai sensi della legge sull’IVA per le società estere di un Paese terzo e/o di uno Stato membro dell’UE, le cui società hanno deciso di nominare un rappresentante fiscale .

I documenti standard per la registrazione IVA che le aziende devono presentare durante la procedura di registrazione sono:

  • Modulo di registrazione archiviato;
  • informazioni sulle operazioni imponibili nei 12 mesi precedenti la domanda;
  • informazioni sugli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno in corso;
  • una dichiarazione sulla continuità dell’attività;
  • elenco di totali e saldi;
  • Questionario;
  • procura notarile – copia e originale, se i documenti sono presentati da un rappresentante autorizzato e, se applicabile, eventuali contratti in essere;
  • elenco degli allegati;

L’iscrizione da parte di un rappresentante accreditato richiede la presentazione di ulteriori documenti (art. 74 cpv. 3 del Regolamento IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)), come segue:

  • contratto notarile tra la società estera e il rappresentante accreditato sull’affidamento delle corrispondenti obbligazioni;
  • Copia del documento di identità se il rappresentante accreditato è una persona fisica
  • un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti sulla richiesta da parte del soggetto di un luogo di adempimento nazionale per le forniture relative alla vendita a distanza;

4. L’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) mantiene un registro per tutte le persone registrate ai sensi della legge bulgara sull’IVA acquisendo informazioni da altri registri pubblici come il registro commerciale bulgaro e il registro BULSTAT . Poiché le società estere non sono iscritte in nessuno dei registri sopra citati, devono iscriversi presso l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) prima di ottenere la registrazione IVA. Dopo che questa registrazione è stata completata, le società ottengono un numero di servizio che funge da numero di identificazione unificato (UIC) o codice BULSTAT. Per questa registrazione sono richiesti gli stessi documenti che per la registrazione di un datore di lavoro straniero in Bulgaria, ovvero le copie e gli originali come segue:

  • estratto ufficiale del registro di commercio della persona giuridica, rilasciato dalle autorità competenti del paese di registrazione, certificato da apostille (ad eccezione delle persone iscritte in Austria) e tradotto da un traduttore giurato. Il modulo ufficiale deve contenere il nome della società, il numero di registrazione della persona giuridica (se applicabile), il rappresentante autorizzato e la sede legale e l’indirizzo commerciale.
  • una dichiarazione dei redditi rilasciata dall’ufficio delle imposte competente nel Paese di immatricolazione, che deve essere anche autenticata con apostille e tradotta dal traduttore giurato;
  • Se i documenti per l’attribuzione di un numero di servizio sono presentati da un rappresentante accreditato, è necessario presentare una procura notarile. La procura può essere certificata come segue:
  • da un notaio bulgaro;
  • da un consolato bulgaro all’estero;
  • da un notaio all’estero, ove lo Stato sia firmatario della Convenzione dell’Aia, l’attestazione notarile deve essere legalizzata con apostille. Gli originali dei documenti sono soggetti a legalizzazione e traduzione in Bulgaria.
  • Se lo Stato in cui è certificata la procura non è uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aia, il documento deve essere legalizzato dalle autorità competenti (che corrispondono al Ministero della Giustizia o degli Affari Esteri bulgaro) e successivamente dall’ambasciata bulgara all’estero in quello Stato. Dopo aver inviato i documenti originali in Bulgaria, questo documento deve essere tradotto e legalizzato dal Dipartimento Consolare del Ministero degli Affari Esteri.