Cessioni dei beni intracomunitarie – prova del trasporto o della spedizione del bene: articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011

Con Risposta n. 141 del 3/03/2021 all’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha espresso il seguente parere:

“Con il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto l’articolo 45-bis nel Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (1) “recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”. Con tale disposizione è stato affrontato il tema dell’onere documentale riguardante le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE. In particolare, con il paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 (1) è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario. La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019. Il paragrafo 1, alla lettera a), disciplina l’ipotesi nella quale i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto e, alla lettera b), quella in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto. Nella prima fattispecie (di cui alla lettera a) il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Tali documenti sono indicati al paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis (1): si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere. In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3: “i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro”. Nella seconda fattispecie (di cui alla lettera b), in cui il trasporto venga effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l’acquirente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis (1), rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a) citata insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3. Come chiarito nelle Note esplicative della Commissione Ue quick fixes 2020, è esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro, qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con propri mezzi senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore (par. 5.3.5.).  La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento n. 282 del 2011 (1) è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti. Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato articolo 45-bis (1)). Allo stesso modo, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione, con altri elementi oggettivi di prova, che l’operazione sia realmente avvenuta (cfr. anche par. 5.3.3. delle Note esplicative). L’articolo 45-bis (1) in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA (cfr. par. 5.3.2). Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, si fa presente che la recente circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 ha fornito chiarimenti al riguardo; in particolare, nel citato documento di prassi si precisa che “allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis (1), possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.). Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, la scrivente aveva fornito alcuni chiarimenti in materia; anche a tal fine, si rinvia alle indicazioni contenute nella citata circolare n. 12/E del 2020 . Per quanto concerne, infine, il quesito relativo alla attualità delle indicazioni fornite nella risoluzione n. 19/E del 2013 in merito alla conservazione della documentazione che attesti la prova del trasporto o della spedizione del bene da parte del fornitore, sulla sua esibizione nonché sulla tempistica dell’acquisizione della stessa, si ritengono ancora valide le richiamate indicazioni.”

(1) Articolo 45 bis

1. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;

b) il venditore è in possesso di:

i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e

ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b) i documenti seguenti:

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.». 

In caso di mancata iscrizione all’AIRE il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali

Con Ordinanzan.1355 del 18/01/2022, la Sez. SESTA CIVILE, della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d’imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti.

La Suprema Corte così si esprime:” L’art. 2 comma 2 delTesto unico del 22/12/1986 n. 917 stabilisce che <<Ai fini delle
imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per
la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile ».
Vengono, quindi, individuati, perchè sussista la residenza
fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto
alternativa come si desume dall’utilizzo della congiunzione
«o»: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle
anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto,
costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del
codice civile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non
vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente si considerano, in applicazione del
criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in
ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in
Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo
l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il
trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a
quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune
italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e
16634/2018). “

Nuovi modelli INTRASTAT – periodi di riferimento decorrenti dal 2022 – Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021

l’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate con Determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, per i periodi di riferimento decorrenti dal 2022, al fine di semplificare gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, ha aggiornato i modelli degli Elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli Intrasat), ovvero:

  • delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
  • e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario

In particolare:

  • È stato introdotto il modello Intra 1-sexies con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (call-off stocks);
  • È eliminata, per gli acquisti intracomunitari, la presentazione del modello Intrastat trimestrale. Inoltre, per la presentazione mensile è innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta;
  • Per le cessioni intraUE è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. Il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis;
  • È prevista una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue, per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000». Un’altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione, ossia il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Per esempio, in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1;
  • Per il modello Intra 2-quater servizi ricevuti, sono previste sostanziali semplificazioni: è abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale; è cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

Società di comodo – Giurisprudenza della Corte di Cassazione – Evoluzione normativa in ambito UE

La  Corte di Cassazione, Quinta Sezione civile, con sentenza n. 1506 del 18 gennaio 2022, si è pronunciata nuovamente sul tema delle società di comodo. 

La Corte richiama il concetto di società “senza impresa”, o di mero godimento, e dunque “di comodo” in quanto lo strumento societario era stato utilizzato in modo improprio, come mero involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi (come per esempio l’amministrazione dei patrimoni personali dei soci) da quelli previsti dal legislatore per tale istituto.

La Suprema Corte, Quinta Sezione civile, con ordinanza n. 16697 del 14 giugno 2021, ha affermato che, in materia di società di comodo, l’“impossibilità”, per situazioni oggettive, di carattere straordinario (ma la locuzione “di carattere straordinario” non è più presente nella norma dal 1-1-2007, a seguito dell’art. 1, comma 109, lett. h, della legge finanziaria 2007), di conseguire il reddito
presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all‘art. 30 della I. n. 724 del 1994, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato (Cass., sez.5, 20 giugno 2018, n. 16204; Cass., sez. 5, 3 novembre 2020, n. 24314). 

Si è precisato che, in tema di società di comodo, il meccanismo di
determinazione presuntiva del reddito di cui all’art. 30 della I. n. 724 del 1994, superabile mediante prova contraria, non si pone in contrasto con il principio di “proporzionalità”, rispetto al quale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04) ha affermato che una normativa nazionale che si fondi sull’esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire
se un’operazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali, e quindi elusiva, va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive, ove il contribuente sia messo in grado, senza oneri eccessivi, di dimostrare le eventuali ragioni commerciali che giustificano detta
operazione (Cass., sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16204).

Va evidenziato come il 22/12/2021 la Commissione Europea ha presentato (COM (2021) 565) una  Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante norme per prevenire l’abuso di entità fittizie a fini fiscali e che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea. La proposta, che dovrebbe entrare in vigore, una volta adottata dagli Stati membri, il 1° gennaio 2024,  punta a identificare, arrivando anche a disconoscere le agevolazioni fiscali, le società che esercitano un’attività economica minima o nulla.

Quindi dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS)), perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l’accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.

La proposta, pertanto, mediante il “substance test” e disposizioni specifiche in tema di scambio automatico di informazioni e richieste di verifiche fiscali tra autorità competenti di diversi Stati membri, mira a garantire che le società di comodo non possano beneficiare di agevolazioni fiscali.

La Commissione ha individuato tre indicatori che attiveranno una richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità fiscali per dimostrare che non si tratti di società   senza un’attività economica reale (shell company).

    1. Il primo esamina le attività delle società in base al reddito per verificare se si tratti soprattutto di reddito passivo: l’indicatore rivela  quando
      • più del 75% delle entrate complessive nei due anni d’imposta precedenti non deriva direttamente dall’attività della società
      • o quando più del 75% del suo patrimonio è costituito da proprietà immobiliari o altre proprietà private di valore particolarmente elevato;
    2. Il secondo riguarda le attività transnazionali e si attiva quando la società riceve la maggior parte del proprio reddito attraverso transazioni legate ad un’altra giurisdizione o trasferisce tale reddito ad altre società situate all’estero;
    3. il terzo indicatore riguarda i servizi di gestione e amministrazione aziendale, nel caso di società fittizie spesso  esternalizzati.

Se una società ricade in tutti e tre questi “indicatorii” dovrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi alcune informazioni che interessano, come, per esempio:

  • la sede della società;
  • i suoi conti bancari;
  • la residenza fiscale dei suoi amministratori e quella dei suoi dipendenti.

Tutte queste dichiarazioni dovranno essere accompagnate da elementi di prova.

Se la società verrà considerata “di comodo” non potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici concessi, per esempio:

  • dalle convenzioni fiscali del suo Stato membro;
  • o al trattamento previsto dalle direttive sulle società madre-figlia.

Lo Stato in cui ha la residenza la shell company:

  • le negherà un certificato di residenza fiscale o il certificato specificherà che la società è una società di comodo;
  • i pagamenti verso Paesi terzi saranno soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i pagamenti in entrata saranno tassati nello stato dell’azionista dellashell company;
  • i beni immobili posseduti dalle società di comodo e in uso a privati, che verranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà diretta della persona fisica.

Le società potranno impugnare le decisioni che le classificano come società di comodo producendo ulteriore documentazione a loro sostegno.

Transfer pricing – chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – circolare n. 15 del 26 novembre 2021

Con la circolare n. 15 del 26 novembre 2021, riguardante il transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate, sono stati forniti chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Le indicazioni fornite nella circolare n. 15 del 26 novembre 2021 sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi relativamente agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e tengono conto dei contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica conclusa il 12 ottobre 2021.

 

La Commissione propone una stretta sulle società di comodo –  proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS))

Negli ultimi anni diverse multinazionali  hanno iniziato a ricorrere a società di comodo nell’ambito di pianificazioni fiscali aggressive per indirizzare flussi finanziari verso Paesi che hanno una tassazione minore o Stati dove eludere il fisco è molto più semplice, o per “proteggere dalla tassazione” particolari tipologie di beni, in specie beni immobili.

Il 22/12/2021 la Commissione Europea ha presentato (COM (2021) 565) una  Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante norme per prevenire l’abuso di entità fittizie a fini fiscali e che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea. La proposta, che dovrebbe entrare in vigore, una volta adottata dagli Stati membri, il 1° gennaio 2024,  punta a identificare, arrivando anche a disconoscere le agevolazioni fiscali, le società che esercitano un’attività economica minima o nulla.

Quindi dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS)), perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l’accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.

La proposta, pertanto, mediante il “substance test” e disposizioni specifiche in tema di scambio automatico di informazioni e richieste di verifiche fiscali tra autorità competenti di diversi Stati membri, mira a garantire che le società di comodo non possano beneficiare di agevolazioni fiscali.

La Commissione ha individuato tre indicatori che attiveranno una richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità fiscali per dimostrare che non si tratti di società   senza un’attività economica reale (shell company).

    1. Il primo esamina le attività delle società in base al reddito per verificare se si tratti soprattutto di reddito passivo: l’indicatore rivela  quando
      • più del 75% delle entrate complessive nei due anni d’imposta precedenti non deriva direttamente dall’attività della società
      • o quando più del 75% del suo patrimonio è costituito da proprietà immobiliari o altre proprietà private di valore particolarmente elevato;
    2. Il secondo riguarda le attività transnazionali e si attiva quando la società riceve la maggior parte del proprio reddito attraverso transazioni legate ad un’altra giurisdizione o trasferisce tale reddito ad altre società situate all’estero;
    3. il terzo indicatore riguarda i servizi di gestione e amministrazione aziendale, nel caso di società fittizie spesso  esternalizzati.

Se una società ricade in tutti e tre questi “indicatorii” dovrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi alcune informazioni che interessano, come, per esempio:

  • la sede della società;
  • i suoi conti bancari;
  • la residenza fiscale dei suoi amministratori e quella dei suoi dipendenti.

Tutte queste dichiarazioni dovranno essere accompagnate da elementi di prova.

Se la società verrà considerata “di comodo” non potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici concessi, per esempio:

  • dalle convenzioni fiscali del suo Stato membro;
  • o al trattamento previsto dalle direttive sulle società madre-figlia.

Lo Stato in cui ha la residenza la shell company:

  • le negherà un certificato di residenza fiscale o il certificato specificherà che la società è una società di comodo;
  • i pagamenti verso Paesi terzi saranno soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i pagamenti in entrata saranno tassati nello stato dell’azionista dellashell company;
  • i beni immobili posseduti dalle società di comodo e in uso a privati, che verranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà diretta della persona fisica.

Le società potranno impugnare le decisioni che le classificano come società di comodo producendo ulteriore documentazione a loro sostegno.

 

Modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – Provvedimento n 297428 del 2 novembre 2021

Con Provvedimento n 297428 del 2 novembre 2021 le Entrate definiscono “Disposizioni per l’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali“.

Con Risoluzione n 76/E del 21 dicembre 2021 si istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali (all’articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

ACCORDI FISCALI ANTICIPATI PER IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE – i codici tributo per pagamento commissione con F23

Con Risoluzione n 76/E del 21 dicembre 2021 si istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali (all’articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Il  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale, con l’inserimento dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)gli ” Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale” (Advance tax Agreements) , con l’obiettivo di garantire ai contribuenti certezza sulle questioni fiscali internazionali attraverso la valutazione dei fatti e delle circostanze da parte dell’Agenzia delle Entrate

Le relative disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295 , che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.

Gli accordi di Fiscalità Anticipata sono accordi vincolanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate (che sostituiscono l’ex procedura “ruling standard internazionali”) volti a rafforzare gli adempimenti fiscali e promuovere l’attività delle imprese multinazionali dando loro preventivamente certezze sulle questioni fiscali internazionali. Gli accordi si basano sulla reciproca collaborazione e trasparenza tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.

Possono accedere alla procedura degli accordi preventivi:

  • Le imprese residenti con attività internazionale;
  • Le imprese non residenti che operano in Italia per mezzo di una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295) ha chiarito che per “impresa con attività internazionale” deve intendersi qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Quindi impresa che, in alternativa o congiuntamente:

  • Si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nell’art. 110 co. 7 del DPR n. 917/86 in materia di prezzi di trasferimento;
  • Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti. Ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • Abbia corsisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • Eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • Qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295, artt. 1.3, 1.4 e 1.5) ha inoltre esteso la definizione di “impresa con attività internazionale” a seconda dei diversi ambiti di applicazione della procedura in questione.

“1.3 Per l’accesso ai medesimi ambiti di cui al punto 1.2, per impresa con attività internazionale deve, altresì, intendersi l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
1.4 Con riferimento alla preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, per impresa con attività internazionale deve intendersi l’impresa che si trovi nelle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 166 e 166-bis del TUIR.
1.5 Per impresa con attività internazionale, ai fini della la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del TUIR, nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, deve intendersi l’impresa non residente, che abbia intenzione di esercitare la propria attività per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato entro il periodo di imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.”

Non sono ammessi alla procedura le persone fisiche ed in genere tutti i soggetti che non esercitano attività d’impresa.

In seguito l’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 è stato modificato dall’art.2 del Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 32 e dall’articolo 1, comma 1101 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

All’articolo 31-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i commi 3-bis e 3-ter, sono stati aggiunti dall’articolo 1, comma 1101 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) .

«3-bis. L’ammissibilita’ della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 e’ subordinata al versamento di una commissione pari a:

a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;

b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;

c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell’accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta’. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma».

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della suddetta commissione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “180T” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”;
  • “181T” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.

Si specifica che in sede di compilazione del modello di versamento F23:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti”;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, è indicato l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato “AAAA”;
  • nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo (“180T” oppure “181T”).

I codici tributo “180T” e “181T” sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it., nella sezione “Codici versamento e attività – F23 – Codici per i versamenti” e in particolare nella “Tabella ‘A’ dei codici tributo relativi all’Agenzia delle Entrate”.