Bulgaria – Rilascio delle licenze per istituti di credito (Licenza bancaria)



Concessione di una licenza per un istituto di credito (Licenza bancaria) in Bulgaria

Premessa

Ai sensi dell’Art.1 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)   la Legge regola i termini e le condizioni per il rilascio delle licenze, il funzionamento, la supervisione del rispetto dei requisiti prudenziali e la liquidazione degli istituti di credito (banche) al fine di garantire un sistema bancario stabile, affidabile e sicuro e proteggere gli interessi dei depositanti, nonché i requisiti per la divulgazione di informazioni da parte della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) nel campo della regolamentazione prudenziale e della supervisione delle banche.

(2) La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) e la Banca centrale europea (BCE) sono autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176/1 del 27 giugno 2013), di seguito denominato ” Regolamento (UE) n. 575/2013 “, in conformità con l’assegnazione di compiti e poteri relativi alla vigilanza prudenziale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio , del 15 ottobre 2013, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287/63 del 29 ottobre 2013). 2013), di seguito denominato ” Regolamento (UE) n. 1024/2013 “.
(3) (Abrogato – SG, n. 101 del 2010, in vigore dal 30.04.2011, nuovo – SG, n. 27 del 2014, modificato – SG, n. 15 del 2018, in vigore dal 16.02.2018, precedente comma 2 – SG, n. 70 del 2024 [ * ]) La Banca nazionale bulgara (БНБ) è un’autorità competente nella Repubblica di Bulgaria per l’esercizio:
1. (modificato – SG, n. 25 del 2022, in vigore dal 29.03.2022, abrogato – SG, n. 70 del 2024 [ * ])
2. i poteri di cui all’articolo 4(2) e all’articolo 11(6), (8) e (10) del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati ​​OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, di seguito denominato ” regolamento (UE) n. 648/2012 “, in relazione alle controparti finanziarie di cui all’articolo 2(8) del regolamento (UE) n. 648/2012 , che sono banche;
3. (nuovo – SG, n. 83 del 2019, in vigore dal 22.10.2019) i poteri di rilascio, rifiuto di rilascio e revoca della licenza per lo svolgimento di attività bancarie dei depositari centrali di titoli e dei soggetti da essi designati a fornire servizi accessori di tipo bancario ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257/1 del 28 agosto 2014), di seguito denominato ” Regolamento (UE) n. 909/2014 “;
4.  vigilanza ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 909/2014 sull’attività di prestazione di servizi accessori di tipo bancario e di adempimento dei requisiti prudenziali di cui all’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 909/2014  da parte dei depositari centrali di titoli ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera “a” e da parte delle banche designate per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera “b” del Regolamento (UE) n. 909/2014  ;
5. i poteri di cui all’art. 39, paragrafo 3 e all’art. 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173/84 del 12 giugno 2014), di seguito denominato ” Regolamento (UE) n. 600/2014 “, in materia di depositi strutturati;
6. (nuovo – SG, n. 21 del 2021) i poteri previsti da:
a) Articolo 29, paragrafo 1, lettera “e” del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro comune per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347/35 del 28 dicembre 2017), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2017/2402“, per la conformità ai requisiti dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/2402, laddove l’investitore istituzionale sia un ente creditizio;
b) l’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 per la conformità ai requisiti degli articoli da 6 a 9 del medesimo regolamento, laddove il promotore sia un ente creditizio;
c) l’articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2017/2402 per la conformità ai requisiti degli articoli da 6 a 9 del medesimo regolamento, laddove l’originatore o il prestatore originario sia un ente creditizio;
d) Articolo 29, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/2402 per la conformità ai requisiti degli articoli da 18 a 27 del medesimo Regolamento, laddove il promotore o l’originatore sia un ente creditizio;
7.  i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198/1 del 25 luglio 2019), di seguito denominato ” Regolamento (UE) 2019/1238 “, laddove un ente creditizio sia fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), fatta eccezione per i casi espressamente conferiti alla Commissione di vigilanza finanziaria.
(4)  Un istituto di credito le cui attività sono regolamentate da una legge speciale applica anche le disposizioni della presente legge, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli atti attuativi. In caso di contraddizione, si applicano le disposizioni della presente legge e del Regolamento (UE) n. 575/2013 .

Definizione ed attività di una Banca

(1) Una banca (istituto di credito) è:
1. un’entità giuridica che raccoglie pubblicamente depositi o altri fondi rimborsabili e fornisce prestiti o altri finanziamenti per proprio conto e a proprio rischio, o
2. una persona giuridica che svolge una qualsiasi delle attività di cui all’art. 6, comma 2, punti 3 e 6 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari (Закона за пазарите на финансови инструменти), che non è un commerciante di materie prime o di quote di emissione, un organismo di investimento collettivo, un assicuratore o un riassicuratore e soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)  il valore complessivo del patrimonio consolidato della società è pari o superiore a 30.000.000.000 di euro;
b) il valore complessivo delle attività della società è inferiore a 30.000.000.000 di euro e fa parte di un gruppo in cui il valore complessivo delle attività consolidate di tutte le società del gruppo, che individualmente hanno un valore complessivo delle attività inferiore a 30.000.000.000 di euro e che svolgono una delle attività di cui all’art. 6, comma 2, punti 3 e 6 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari (Закона за пазарите на финансови инструменти) , è pari o superiore a 30.000.000.000 di euro, oppure
c) il valore totale delle attività della società è inferiore a 30.000.000.000 di euro e fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le società del gruppo che svolgono una delle attività di cui all’art. 6, comma 2, punti 3 e 6 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari (Закона за пазарите на финансови инструменти)è pari o superiore a 30.000.000.000 di euro – se l’autorità di vigilanza consolidata, dopo aver consultato il collegio di vigilanza, adotta tale decisione in considerazione del potenziale pericolo di elusione degli obblighi di legge e dei potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione europea.
(2)  La banca di cui al comma 1, punto 1, può inoltre svolgere le seguenti attività, se comprese nella sua licenza:
1.  prestazione di servizi di pagamento ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
2.  emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (assegni di viaggio e lettere di credito), nella misura in cui tale attività non sia compresa nel punto 1;
3. accettazione di oggetti di valore in deposito;
4. attività di depositario o di istituto di custodia;
5. (abrogato – SG, n. 24 del 2009, in vigore dal 31.03.2009)
6. leasing finanziario;
7. operazioni di garanzia;
8.  negoziazione per conto proprio o per conto dei clienti di valuta estera e metalli preziosi, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati ​​su valuta estera e metalli preziosi;
9. prestazione di servizi e/o svolgimento di attività ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari ;
10.  intermediazione finanziaria;
11. (modificato – SG, n. 24 del 2009, in vigore dal 31.03.2009, abrogato – SG, n. 27 del 2014)
12.  acquisizione di crediti derivanti da prestiti e altre forme di finanziamento (factoring, forfaiting e altri);
13.  emissione di moneta elettronica;
14.  acquisizione e gestione di partecipazioni azionarie;
15.  noleggio di casseforti;
16. raccolta, fornitura di informazioni e referenze relative alla solvibilità dei clienti;
17. attività di fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato ” Regolamento (UE) 2020/1503 “;
18. altre attività simili, determinate da un regolamento della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(3)  L’acquisizione, la registrazione, la liquidazione, il pagamento e la negoziazione di titoli di Stato devono essere effettuati secondo i termini e le condizioni della Legge sul debito pubblico . La negoziazione di titoli di Stato effettuata su mercati regolamentati di strumenti finanziari e sistemi multilaterali di negoziazione deve essere effettuata in conformità con la Legge sui mercati degli strumenti finanziari .
(4) La Banca non può svolgere attività diverse da quelle specificate nei paragrafi 1 e 2, salvo quando ciò sia necessario in relazione allo svolgimento dell’attività e/o al processo di riscossione dei crediti derivanti da finanziamenti concessi. La Banca può costituire o acquisire società per la prestazione di servizi accessori.
(5) La richiesta pubblica di depositi o di altri fondi rimborsabili, nonché i servizi di cui al comma 2, punti 3 e 4, possono essere eseguiti solo da:
1. una persona che ha ricevuto una licenza bancaria ai sensi del paragrafo 1, punto 1;
2. una banca con sede legale in un paese terzo che ha ricevuto dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ))una licenza per operare nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale;
3. una banca che ha ricevuto dalle autorità competenti di uno Stato membro l’autorizzazione a svolgere attività bancaria, che fornisce servizi direttamente o tramite una succursale sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
(6) Le banche autorizzate a svolgere le attività di cui al comma 2, punto 9, possono presentare offerte direttamente per conto dei clienti nelle aste spot di due giorni ai sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni di gas serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nella Comunità (abrogato), di seguito denominato ” regolamento (UE) n. 1031/2010 “, previa autorizzazione della BNB. La procedura e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, i documenti richiesti per il suo rilascio nonché i motivi del diniego sono stabiliti con regolamento della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(7) Una banca ai sensi del comma 1, punto 2 può svolgere anche le altre attività di cui al comma 2, punto 9, se sono incluse nella sua licenza.
(8)  Un istituto di credito può svolgere attività di fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera “a” del Regolamento (UE) 2019/1238nel rispetto dei requisiti dello stesso regolamento, dei suoi atti di esecuzione e del capo ventotto “a” del codice della sicurezza sociale .
(9)  Ai fini del comma 1, punto 2, lettere “b” e “c”, qualora la società faccia parte di un gruppo di un paese terzo, il valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata a svolgere attività in uno Stato membro è incluso nel valore totale combinato delle attività di tutte le società del gruppo.
(10)  Le disposizioni degli artt. 29b , 32 , 45 – 46 , 51 – 61 , 62 , 68 e 126 – 130 non si applicano alle banche di cui al comma 1, punto 2.

Definizione ed attività di un istituto finanziario

Ai sensi dell’Art.3 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)  un istituto finanziario è una persona, diversa da un istituto e da una holding industriale, la cui attività principale è lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
1.  ai sensi dell’art. 2, comma 2, punti 1, 2, 6 – 8, 10 – 13 ;
2.  acquisizione di partecipazioni azionarie;
3. concedere prestiti con fondi non raccolti mediante raccolta pubblica di depositi o altri fondi rimborsabili.
(2) Sono istituti finanziari anche un intermediario di investimento, una holding finanziaria, una holding finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento, una società di moneta elettronica e una società di gestione. Una holding assicurativa e una holding assicurativa mista non sono istituti finanziari.

Attività di leasing finanziario, operazioni di garanzia, acquisizione di crediti derivanti da prestiti o attività che rappresentano un’altra forma di finanziamento (factoring, forfaiting, ecc.)

Ai sensi dell’Art.3a della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ) per lo svolgimento, a titolo professionale, di attività di leasing finanziario, operazioni di garanzia, acquisizione di crediti derivanti da prestiti o attività che rappresentano un’altra forma di finanziamento (factoring, forfaiting, ecc.) in relazione ai prestiti, diverse da quelle rientranti nell’ambito di applicazione della legge sulle persone che gestiscono prestiti e sugli acquirenti di prestiti , acquisizione di partecipazioni azionarie in istituti di credito e finanziari e concessione di prestiti con fondi non raccolti mediante raccolta pubblica di depositi o altri fondi rimborsabili, è necessario che la persona sia iscritta in un registro pubblico della BNB se una o più di queste attività sono per essa rilevanti. I criteri per determinare un’attività materiale sono stabiliti da un regolamento della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(2) Per essere iscritto nel registro di cui al comma 1, la persona deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. avere una registrazione commerciale nella Repubblica di Bulgaria come società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita semplice con azioni;
2.  l’oggetto deve indicare esplicitamente l’attività rilevante ai sensi del paragrafo 1;
3. avere un capitale proprio con una struttura e in un importo determinati dall’ordinanza di cui al paragrafo 1, e le azioni possono essere solo nominative;
4. il luogo di svolgimento dell’attività economica principale deve essere nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
5. le persone che gestiscono e rappresentano la società devono possedere i requisiti di qualificazione, esperienza professionale e reputazione, e le persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della società devono possedere affidabilità, stabilità finanziaria e reputazione.
(3) (Precedente comma 2, modificato e integrato – SG, n. 27 del 2014) Un istituto finanziario estero che svolgerà attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale o direttamente deve essere iscritto nel registro sulla base della notifica e del certificato allegato ai sensi dell’art. 24, comma 1 , se svolgerà una o più attività di cui al comma 1.
(4) (Precedente comma 3, modificato – SG, n. 27 del 2014) La procedura per l’iscrizione e la cancellazione dal registro, nonché i documenti necessari per l’iscrizione, sono determinati dall’ordinanza di cui al comma 1.
(5) (Precedente paragrafo 4, modificato – SG, n. 27 del 2014) La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) rifiuta l’iscrizione nel registro se il richiedente non soddisfa i requisiti per l’iscrizione o se i dati e i documenti necessari non vengono presentati o i dati e i documenti presentati contengono informazioni incomplete, contraddittorie o false.
(6) (Precedente paragrafo 5, modificato – SG, n. 27 del 2014) La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ))cancella una persona registrata dal registro su sua richiesta o se accerta che:
1. ( non ha più soddisfatto i requisiti del presente articolo;
2. l’iscrizione è stata effettuata sulla base di informazioni false o documenti falsi;
3. non adempie agli obblighi previsti dalla presente legge o dagli atti per la sua attuazione, ovvero ad altri requisiti stabiliti dalla legge per l’attuazione dell’attività.
(7) (Precedente paragrafo 6, modificato – SG, n. 27 del 2014) I requisiti per l’attività delle persone registrate sono determinati dall’ordinanza di cui al paragrafo 1.
(8) L’ordinanza di cui al comma 1 stabilisce anche le condizioni e la procedura con cui la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) può esentare dall’obbligo di iscrizione nel registro le persone che svolgono attività di cui al comma 1 con fondi destinati all’attuazione di progetti e programmi mirati dell’Unione europea.
(9) Non è soggetto a registrazione chi:
1. fornisce prestiti solo come servizio accessorio in relazione a un’altra attività per la quale è autorizzato, nonché una persona che fornisce prestiti esclusivamente tramite una piattaforma di crowdfunding;
2. acquisisce partecipazioni azionarie ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 2 , se la sua attività è soggetta a licenza, approvazione, registrazione o iscrizione da parte della Commissione di vigilanza finanziaria nei registri ai sensi dell’art. 30, comma 1 della legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria .
(10) Per l’iscrizione nel registro, il rilascio dei certificati e le modifiche delle circostanze iscritte si pagano alla BNB le tasse secondo la procedura e negli importi specificati nell’ordinanza di cui al comma 1.

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Costituzione e gestione di una banca

Il Capitolo due (Artt. da 7 a 11a) della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ) determina le condizioni e le modalità per la Costituzione e la gestione di una banca.

Art. 7.
 (1) La Banca è costituita come società per azioni e, salvo diversa disposizione della presente legge, ad essa si applica il Diritto commerciale (Търговския закон (ТЗ)).
(2)Il capitale minimo versato richiesto per la costituzione di una banca non può essere inferiore a 5 milioni di euro.
(3) I conferimenti a fronte delle azioni sottoscritte fino al capitale minimo richiesto ai sensi del comma 2 possono essere effettuati solo in denaro.
(4) La banca può aprire più di una succursale in una località distinta, compresa quella in cui ha sede legale.
(5) La sede legale e l’indirizzo della direzione della banca iscritti nel registro delle imprese (търговски регистър) devono coincidere con il luogo in cui la direzione viene effettivamente esercitata e trovarsi nello Stato in cui la banca esercita effettivamente la sua attività.
Art. 8. La Banca emetterà esclusivamente azioni dematerializzate. Ogni azione dà diritto a un voto.
Art. 9. Lo statuto della banca deve contenere, oltre ai dati previsti dalla legge commerciale , i dati relativi alle operazioni che essa compirà, le procure per la firma e la rappresentanza della banca, nonché i dati relativi alle modalità di svolgimento del controllo interno della banca.
Art. 10.  La banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone, di cui almeno una deve parlare correntemente il bulgaro. Esse non possono affidare la gestione e la rappresentanza complessiva della banca a una di loro, ma possono delegare a terzi l’esecuzione di singoli atti.
(2) Le persone di cui al comma 1 devono gestire la banca presentandosi personalmente all’indirizzo e alla direzione.
(3) Una persona giuridica non può essere membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione della banca.
(4) La composizione del consiglio di gestione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza comprende persone con diverse qualifiche ed esperienze professionali, corrispondenti alle specificità delle attività svolte dalla banca e ai principali rischi a cui essa è o può essere esposta.
(5) Nella composizione del consiglio di gestione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza possono essere inseriti soggetti che siano membri degli organi di gestione o di controllo di altre persone giuridiche, se ciò consente loro di svolgere efficacemente i propri compiti nella banca.
(6) Le condizioni alle quali i membri del consiglio di gestione (di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza possono partecipare alla composizione degli organi di gestione o di controllo di altre persone giuridiche, nonché gli ulteriori requisiti che devono rispettare nell’esercizio delle loro funzioni, sono determinati da un regolamento della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(7)  I paragrafi 5 e 6 si applicano rispettivamente ai procuratori.
(8)I membri del consiglio di gestione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza devono possedere collettivamente conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti a garantire la gestione dei rischi nell’attività in vista della stabile gestione della banca.
Art. 10a.  (1) Almeno uno dei membri del consiglio di sorveglianza o dei membri non esecutivi del consiglio di amministrazione di una banca deve essere indipendente.
(2) Un membro indipendente del consiglio può essere una persona che:
1. non è un dipendente della banca o una persona che ricopre una posizione corrispondente all’alta dirigenza in una società di un gruppo soggetto a consolidamento prudenziale ai sensi del capo 2, titolo II, parte prima, del r Regolamento (UE) n. 575/2013 , anche quando l’impresa madre ha sede in un paese terzo;
2. non detiene una partecipazione qualificata, diretta o indiretta, nella banca;
3. non è membro del consiglio di gestione o membro esecutivo del consiglio di amministrazione della banca o di una società di un gruppo soggetto a consolidamento prudenziale ai sensi del capo 2, titolo II, parte prima, del Regolamento (UE) n. 575/2013 , anche quando l’impresa madre è stabilita in un paese terzo, e non ha ricoperto tale carica negli ultimi 5 anni;
4. non è stato membro dell’organo direttivo della banca per più di 12 anni consecutivi;
5. non ha relazioni finanziarie o commerciali significative con la banca;
6. non riceve compensi significativi o altri benefici oltre alla remunerazione per le funzioni da lui/lei svolte;
7. non è coniuge, parente in linea retta senza limitazioni o in linea collaterale fino al secondo grado di un membro del consiglio di gestione o di un membro esecutivo del consiglio di amministrazione della banca o di una società di un gruppo soggetto a consolidamento prudenziale ai sensi del capo 2, titolo II, parte prima, del Regolamento (UE) n. 575/2013 , anche quando l’impresa madre è stabilita in un paese terzo, e non è in convivenza di fatto con tale persona.
(3) Per le banche significative e per le banche le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, i membri indipendenti di cui al comma 1 non devono essere inferiori a un terzo.
Art. 11. (1) Un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di amministrazione, nonché un procuratore, ad eccezione di quelli la cui autorizzazione è limitata alle attività di una filiale di una banca autorizzata nella Repubblica di Bulgaria, può essere una persona che:
1. possiede un’istruzione superiore con titolo di studio e qualificazione acquisito non inferiore a “master”;
2. possiede qualifiche sufficienti ed esperienza professionale nel settore bancario o finanziario per svolgere le funzioni pertinenti, e ciascuna delle persone di cui all’art. 10, comma 1 , prima frase – e ha lavorato per almeno 5 anni in una posizione con funzioni dirigenziali in una banca o in un’azienda o istituto paragonabile a una banca, secondo i criteri stabiliti dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
3. non è stato condannato per un reato non colposo di natura generale, salvo riabilitazione;
4. non è stato, negli ultimi due anni antecedenti la data della decisione di dichiarazione di fallimento, membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società sciolta per fallimento, se questa ha creditori non soddisfatti, indipendentemente dal fatto che sia stata reintegrata nei diritti;
5. non è stato membro di un organo di amministrazione o di vigilanza di una banca negli ultimi due anni precedenti la data della decisione di dichiarare il fallimento;
6. non è privato o è stato privato del diritto di ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
7. non è coniuge, parente o affinità entro il terzo grado, anche in linea retta, di un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della banca e non è in rapporto di convivenza di fatto con tale componente;
8. non è un debitore insolvente i cui diritti non sono stati ripristinati;
9.  sulla base dei dati raccolti su di lui e sui suoi stretti collaboratori, nonché sui suoi rapporti con loro, non dà motivo di dubitare della sua affidabilità e idoneità né della possibilità che possa sorgere un conflitto di interessi.
(2)  Un membro del consiglio di sorveglianza di una banca o un rappresentante di una persona giuridica nel consiglio di sorveglianza può essere una persona che soddisfa i requisiti del comma 1, punti 3 – 8 e possiede conoscenze, competenze, esperienza, affidabilità e idoneità, in conformità con i criteri determinati da un regolamento della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(3)  Le persone di cui ai commi 1 e 2 possono essere elette o autorizzate previa approvazione della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)). Le informazioni e i documenti necessari, nonché la procedura per il rilascio o il rifiuto dell’approvazione, sono stabiliti con regolamento della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(4)  La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) rifiuta di rilasciare l’approvazione ai sensi del paragrafo 3 qualora la persona non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 o se i dati e i documenti necessari non sono stati presentati o i dati e i documenti presentati contengono informazioni incomplete, contraddittorie o false.
(5) (Precedente comma 3 – SG, n. 24 del 2009, in vigore dal 31.03.2009, precedente comma 4 – SG, n. 106 del 2018) Le circostanze di cui al comma 1, punti 4 – 8 devono essere accertate mediante dichiarazione.
(6) (Abrogato, precedente comma 5 – SG, n. 106 del 2018) I commi 1 e 3 si applicano anche ai direttori di succursali di banche aventi sede legale in uno Stato terzo.
(7) (Novità – SG, n. 103 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Le circostanze di cui al comma 1, punto 3, devono essere accertate d’ufficio dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) per i cittadini bulgari e con un documento analogo per la persona che non è cittadina bulgara.
(8)  Qualora vi sia il sospetto che sia in atto, sia stato compiuto o sia stato tentato un riciclaggio di denaro o un finanziamento del terrorismo, oppure che vi sia un rischio elevato di tali azioni in una banca, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) esamina le autorizzazioni da essa rilasciate al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 6 e, se necessario, applica misure di vigilanza ai sensi dell’art. 103, comma 2 .
Art. 11a. Le persone che occupano posizioni chiave in una banca devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 11, comma 1, punto 1 e punti da 3 a 9 e possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti per svolgere le loro funzioni secondo i criteri determinati dal regolamento.
(2) Le persone che occupano posizioni chiave sono:
1. il direttore finanziario e i responsabili dei dipartimenti di audit interno, di conformità e di gestione del rischio, quando non sono membri del consiglio di gestione (consiglio di amministrazione) o del consiglio di sorveglianza;
2. i direttori delle filiali della banca in altri Paesi;
3. altri soggetti che, secondo la banca, hanno un’influenza notevole sulla sua gestione.
(3) I documenti attestanti il ​​rispetto dei requisiti di cui al comma 1 sono determinati dall’ordinanza di cui al comma 1.
(4) La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) valuta l’idoneità delle persone di cui al paragrafo 2 al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1.
(5) Le banche notificano alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ))entro 10 giorni dalla data di nomina di ogni nuova persona nominata ai sensi del paragrafo 2 e applicano la valutazione documentata effettuata dalla banca in merito al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.
(6) La Banca nazionale bulgara effettua la valutazione di cui al paragrafo 4 entro 4 mesi dal ricevimento della notifica.
(7) Qualora la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) non presenti alla banca obiezioni scritte in merito alla nomina della persona interessata entro la scadenza del termine di cui al comma 6, si presume che non vi siano motivi per la sua rimozione.
(8) Qualora la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), entro il termine di cui al comma 6, invii alla banca obiezioni scritte contro la nomina di una persona ai sensi del comma 2, la banca, entro un mese dal ricevimento delle stesse, adotta misure in relazione alle obiezioni sollevate o licenzia la persona dalla relativa posizione, notificando alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) le azioni intraprese. Qualora la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) non accetti le misure adottate dalla banca, la banca licenzia la persona ai sensi del comma 2 entro un mese dalla notifica.
(9) I paragrafi da 5 a 8 si applicano anche in caso di nuova valutazione, nei casi di modifica dell’ambito della posizione rilevante o di riconferma di persone ai sensi del paragrafo 2.

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Licenze e Permessi

Licenza bancaria

La Sezione I del Capitolo tre (Artt. da 13 a 19) della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ) è dedicato alla “Licenza bancaria
Art. 13. (1)  Per l’esercizio dell’attività di banca ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 1 , è richiesta una licenza .
(2) La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) in ​​forma scritta e deve essere corredata da:
1. gli statuti e gli altri documenti fondativi del richiedente;
2. documenti contenenti i dati relativi alle azioni sottoscritte ed ai conferimenti effettuati;
3.  un piano per le attività della banca, contenente una descrizione completa delle attività da svolgere, della struttura dei clienti e dei prodotti, degli obiettivi, della politica e della strategia della banca, una previsione di sviluppo finanziario per un periodo di tre anni;
4. una descrizione della struttura gestionale e organizzativa, comprese le attività delle singole unità organizzative, la distribuzione delle responsabilità tra gli amministratori esecutivi e gli altri amministratori, l’organizzazione e la gestione del sistema informativo della banca, incluso il meccanismo di protezione delle informazioni. Qualora un istituto di credito faccia parte di un gruppo, si applica anche una descrizione della struttura organizzativa del gruppo, compresa l’identificazione delle imprese madri, delle partecipazioni finanziarie e delle partecipazioni finanziarie miste nel gruppo;
5. una descrizione dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, nonché un programma di misure antiriciclaggio;
6. i nomi e gli indirizzi dei membri del consiglio di sorveglianza e di gestione (consiglio di amministrazione) della banca, nonché informazioni scritte dettagliate sulle loro qualifiche ed esperienze professionali;
7. dati scritti sul nome/ragione sociale e indirizzo/sede legale delle persone che hanno sottoscritto direttamente o indirettamente il tre per cento e più del tre per cento delle azioni con diritto di voto, nonché per i 20 maggiori azionisti, nonché per la loro attività professionale (commerciale) negli ultimi 5 anni; le persone fisiche e i rappresentanti legali delle persone giuridiche devono presentare dichiarazioni scritte:
a) che i conferimenti a fronte delle azioni sottoscritte siano stati effettuati con fondi propri;
b) sull’origine dei fondi da cui provengono i contributi;
c) per le imposte da loro versate negli ultimi 5 anni;
8. dati sul titolare effettivo delle persone che detengono una partecipazione qualificata diretta o indiretta nel richiedente;
9. un documento di registrazione e dati scritti riguardanti le persone che possiedono azioni o quote del loro capitale o proprietà o che esercitano un controllo su di esse – per le persone giuridiche di cui al punto 7;
10. altre informazioni e documenti specificati dal regolamento o richiesti dall’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2 , al fine di stabilire le circostanze necessarie per valutare se sussistono le condizioni per il rilascio o il diniego della licenza.
(3) I conferimenti si considerano effettuati con fondi propri quando, alla data del conferimento:
1. per le persone fisiche: la differenza tra i fondi disponibili sui conti bancari e l’importo delle loro passività è maggiore dell’importo del contributo;
2. per le persone giuridiche: l’importo del conferimento è inferiore sia al valore netto del capitale, determinato come differenza tra attività e passività nel bilancio, sia alla liquidità disponibile sui conti bancari.
(4)L’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, prima di rilasciare una licenza bancaria a:
1. una banca che sarà una filiale di una banca autorizzata in un altro Stato membro;
2. una banca che sarà una filiale di un’impresa madre di un’altra banca autorizzata in un altro Stato membro;
3. una banca che sarà controllata da persone che esercitano il controllo su un’altra banca autorizzata in un altro Stato membro.
(5) L’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, effettua consultazioni preliminari con l’autorità competente per la vigilanza di un assicuratore o di un intermediario di investimento in un altro Stato membro, prima di rilasciare una licenza bancaria a:
1. una banca che sarà una filiale di un assicuratore o di un intermediario di investimenti autorizzato in un altro Stato membro;
2. una banca che sarà una filiale di un’impresa madre che ha come filiale un assicuratore o un intermediario di investimenti autorizzato in un altro Stato membro;
3. una banca che sarà controllata da persone che esercitano il controllo su un assicuratore o un intermediario di investimenti autorizzato in un altro Stato membro.
(6) Le consultazioni con le competenti autorità di vigilanza includono domande riguardanti gli azionisti, la reputazione e l’esperienza delle persone coinvolte nella gestione delle società ai sensi del paragrafo 4 o 5, la valutazione della conformità ai requisiti di vigilanza, nonché qualsiasi altra informazione pertinente ai fini del rilascio della licenza.
Art. 13a.  (1) L’intermediario finanziario che ha ottenuto la licenza per svolgere attività ai sensi dell’art. 6, comma 2, punti 3 e 6 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari presenta domanda per il rilascio della licenza bancaria ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 2 entro e non oltre il giorno in cui:
1. l’importo totale medio mensile delle attività, calcolato per un periodo di 12 mesi consecutivi, è pari o superiore a 30.000.000.000 di euro, oppure
2. l’importo totale medio mensile delle attività, calcolato per un periodo di 12 mesi consecutivi, è inferiore a 30.000.000.000 di euro e la società fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le società del gruppo, che individualmente hanno un importo totale delle attività inferiore a 30.000.000.000 di euro e che svolgono una delle attività di cui all’art. 6, comma 2, punti 3 e 6 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari , è pari o superiore a 30.000.000.000 di euro, entrambi calcolati come valore medio per un periodo di 12 mesi consecutivi.
(2)  La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata per iscritto alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) e deve essere corredata dei dati e dei documenti di cui all’art. 13, comma 2, punti 1, 3 – 6, 8 e 10 , nonché delle informazioni relative al rispetto dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, punto 7 , prima frase, art. 14, comma 3, punti 6, 10 – 12 per gli azionisti che detengono partecipazioni qualificate e, in mancanza di tali azionisti, per i 20 maggiori azionisti. Si applicano di conseguenza le disposizioni degli art. 13, commi 4 – 6 e 14, commi 1, 3 e 4 , artt. 15 e 16 .
(3) Prima di decidere sulla domanda, l’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, tiene conto della valutazione della Commissione di vigilanza finanziaria ( Комисията за финансов надзор (Кфн))sulla conformità dell’intermediario di investimento ai requisiti di vigilanza, nonché di qualsiasi altra informazione fornita dalla Commissione di vigilanza finanziaria ( Комисията за финансов надзор (Кфн)) e rilevante per il rilascio della licenza. Le informazioni di cui al primo comma sono fornite dalla Commissione di vigilanza finanziaria entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta.
Art. 14. (1) Prima di decidere sulla domanda di rilascio della licenza, l’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, effettua accertamenti per accertare la validità dei documenti presentati, l’affidabilità e la situazione finanziaria del richiedente.
(2)Prima di decidere sulla richiesta di prestazione di servizi e attività ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari o sui servizi di crowdfunding, l’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, tiene conto del parere scritto della Commissione di vigilanza finanziaria ( Комисията за финансов надзор (Кфн)), che deve essere presentato entro un mese dalla richiesta scritta, con i documenti allegati.
(3) La licenza per l’esercizio dell’attività bancaria è rilasciata se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. gli statuti e gli altri documenti costitutivi del richiedente sono conformi alla legge;
2. lo statuto della ricorrente non contiene disposizioni che impediscano l’applicazione dei principi e delle migliori pratiche di corporate governance;
3. il capitale della banca e la sua parte versata non siano inferiori all’importo minimo richiesto;
4. l’attività che il richiedente intende svolgere garantisce la necessaria affidabilità e stabilità finanziaria;
5. i membri del consiglio di gestione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza soddisfano i requisiti previsti dalla presente legge e non esiste alcun divieto legale per loro di ricoprire la carica;
6.gli azionisti che controllano più del tre per cento dei voti, con la loro attività o con la loro influenza sul processo decisionale, non potrebbero danneggiare l’affidabilità o la sicurezza della banca o delle sue operazioni;
7. non vi è alcun pericolo che la banca sia influenzata dai rischi derivanti dalle attività non bancarie dei suoi fondatori;
8.  in presenza di una holding finanziaria, di una holding finanziaria mista o di una holding mista – l’impresa madre non deve porre ostacoli all’attuazione della vigilanza su base consolidata;
9. i soggetti che hanno sottoscritto il tre per cento e più del tre per cento del capitale hanno effettuato conferimenti con fondi propri;
10. non è stato dimostrato che l’esistenza di stretti legami tra la banca e altri soggetti possa ostacolare l’esercizio efficace della vigilanza bancaria;
11. i requisiti o le difficoltà nell’applicazione di singoli atti normativi o amministrativi di un paese terzo che regolano una o più persone giuridiche o fisiche con cui la banca ha stretti legami non ostacoleranno l’esercizio efficace della vigilanza bancaria;
12. le persone che hanno sottoscritto il 10 e più del 10 per cento del capitale soddisfano i requisiti per l’acquisizione di una partecipazione qualificata o superiore ai sensi della presente legge e l’entità dei beni di loro proprietà e l’attività da loro sviluppata in termini di dimensioni e risultati finanziari corrispondono alla partecipazione nella banca di cui si chiede l’acquisizione e non danno adito a dubbi circa l’affidabilità e l’idoneità di queste persone a fornire supporto patrimoniale alla banca, se necessario;
13. è chiara e legittima la provenienza dei fondi con i quali hanno versato i contributi i soggetti che hanno sottoscritto il tre per cento e più del tre per cento del capitale;
14.il piano aziendale, la struttura gestionale e organizzativa della banca, i sistemi di controllo interno, le politiche, le regole e le procedure di cui all’art. 73, comma 1 e art. 73b , nonché il programma per le misure contro il riciclaggio di denaro garantiscono una gestione del rischio stabile ed efficace e la necessaria affidabilità e stabilità finanziaria della banca;
15.il requisito dell’art . 6, comma 3 è stato rispettato .
(4) Entro tre mesi dal ricevimento della domanda o se la domanda è incompleta – dopo aver richiesto i documenti e le informazioni necessari e tutti i documenti necessari, l’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, adotta una decisione di rilascio della licenza per lo svolgimento dell’attività bancaria, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 15, comma 1 , oppure rifiuta di rilasciare la licenza.
Art. 15. (1)La licenza per l’esercizio dell’attività bancaria viene rilasciata se, entro tre mesi dal ricevimento della domanda ai sensi dell’art. 14, comma 4 , prima proposta, il richiedente certifica che sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:
1. i soggetti sottoscrittori delle azioni abbiano effettuato conferimenti di valore complessivo non inferiore al capitale minimo richiesto per l’esercizio dell’attività bancaria;
2. le persone che gestiranno e rappresenteranno la banca e gli altri amministratori soddisfano i requisiti applicabili loro ai sensi della presente legge;
3. siano forniti edifici idonei e le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività bancaria;
4. sono stati istituiti servizi di gestione del rischio, conformità normativa e audit interno.
(2) (Modificato – SG, n. 27 del 2014, abrogato – SG, n. 12 del 2021, in vigore dal 12.02.2021)
(3)  La licenza bancaria non può comprendere determinate transazioni o attività per lo svolgimento delle quali si valuta che il richiedente non è qualificato o non sono soddisfatti altri requisiti stabiliti dalla legge.
(4) Se il richiedente non presenta i documenti richiesti entro il termine di cui al comma 1, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) rifiuta il rilascio della licenza.
(5) Le licenze rilasciate devono essere annotate in un registro tenuto dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).
(6) Quando la licenza rilasciata concede il diritto di svolgere attività ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 9 o 17 , la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) invia una copia della licenza alla Commissione di vigilanza finanziaria ( Комисията за финансов надзор (Кфн)).
1. i requisiti per il rilascio delle licenze agli istituti di credito;
2. ogni licenza rilasciata da un istituto di credito.
Art. 16. (1)  Salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, l’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, rifiuta il rilascio della licenza quando accerta che:
1. non ricorre nessuna delle condizioni previste dall’art. 14, comma 3 ;
2. il richiedente non ha presentato entro i termini stabiliti tutte le informazioni e i documenti necessari ai sensi dell’art. 13, comma 2 , oppure i documenti presentati contengono informazioni incomplete, contraddittorie o inaffidabili.
(2) Se la Commissione di vigilanza finanziaria ( Комисията за финансов надзор (Кфн)) ha espresso parere negativo ai sensi dell’art. 14, comma 2 , l’autorità competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, rifiuta di rilasciare la licenza per la prestazione di servizi e attività ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari o sui servizi di crowdfunding.
(3) Il rifiuto del rilascio della licenza deve essere motivato.
(4) Indipendentemente dalle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 , la licenza viene rilasciata o il suo rilascio viene rifiutato entro 12 mesi dal ricevimento della domanda.
Art. 17. (1) Per ottenere la licenza per svolgere attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale, una banca con sede legale in un paese terzo presenta una domanda, alla quale devono essere allegati:
1. una copia certificata del certificato di registrazione della banca e un documento dell’autorità di registrazione con i dati aggiornati sulla sede legale e l’indirizzo della direzione, l’oggetto dell’attività, l’ammontare del capitale, il sistema di gestione e le persone che rappresentano la banca;
2. copia certificata conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata dall’autorità di vigilanza bancaria competente per la sede legale della banca;
3. una copia certificata del suo statuto;
4. un piano per le attività della succursale, compresa una descrizione delle attività di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 , che intende svolgere;
5. la struttura organizzativa della filiale;
6. i bilanci annuali degli ultimi tre anni;
7. consenso scritto all’apertura di una succursale da parte dell’autorità di vigilanza bancaria del Paese in cui ha sede legale;
8. una dichiarazione scritta dell’autorità di vigilanza bancaria presso la sede legale della banca, contenente informazioni sulla situazione finanziaria della banca e un impegno a collaborare con la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
9. dati relativi alle persone incaricate della gestione della succursale, comprese le loro qualifiche e l’esperienza professionale nel settore bancario;
10. altre informazioni e documenti specificati dalla normativa o richiesti dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), al fine di stabilire tutte le circostanze necessarie per valutare se sussistono le condizioni per il rilascio o il diniego della licenza.
(2) La licenza di cui al paragrafo 1 non può conferire alla succursale il diritto di svolgere attività che la banca non è autorizzata a svolgere nel paese della sua sede legale.
(3) La licenza viene rilasciata se:
1. l’autorità di vigilanza bancaria competente presso la sede legale della banca nel paese terzo eserciti una vigilanza efficace su di essa e sulle sue succursali all’estero;
2. è stato concluso un accordo di cooperazione in materia di vigilanza tra la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) e l’autorità di vigilanza competente;
3. la banca ha una buona reputazione sul mercato finanziario internazionale e la sua situazione finanziaria è affidabile e stabile;
4. la struttura organizzativa della banca è adeguata alle attività che intende svolgere;
5. i direttori di filiale soddisfano i requisiti previsti dalla presente legge e possiedono la necessaria reputazione;
6. la legislazione del paese terzo non crei ostacoli all’esercizio di una vigilanza efficace su base consolidata o alla fornitura delle informazioni necessarie.
1. qualsiasi licenza rilasciata per lo svolgimento di attività bancarie tramite una succursale di una banca con sede legale in un paese terzo, nonché tutte le successive modifiche della licenza;
2. l’ammontare complessivo delle attività e delle passività risultante dalle relazioni periodiche delle succursali di banche con sede legale in un paese terzo;
3. il nome del gruppo di un paese terzo al quale appartiene la banca con sede legale in un paese terzo che ha ricevuto una licenza per svolgere attività nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale.
(5) La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) rifiuta di rilasciare una licenza a una banca con sede legale in un paese terzo per svolgere attività bancarie sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale, quando ritiene che:
1. non ricorre nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 3;
2. l’autorità di vigilanza bancaria competente presso la sede legale della banca richiedente non ha dato il consenso alla banca di aprire una succursale nella Repubblica di Bulgaria o ha inviato un parere sulla condizione finanziaria insoddisfacente o sulla violazione dei requisiti per un’attività bancaria prudente;
3. l’autorità di vigilanza bancaria competente presso la sede della banca richiedente non applica il principio di reciprocità nel garantire l’accesso delle banche registrate nel territorio della Repubblica di Bulgaria al mercato bancario rilevante nel territorio del paese terzo.
Art. 18. L’ufficio di rappresentanza commerciale di una banca nella Repubblica di Bulgaria è tenuto a presentare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una copia dell’atto di registrazione presso la Camera di Commercio e Industria bulgara (Българска търговско-промишлена палата)entro 14 giorni dal suo rilascio. Non può svolgere attività commerciali.

Art. 19. In caso di diniego, il richiedente può presentare una nuova istanza di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività bancaria non prima che siano trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del diniego.

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Ordinanza n. 2 del 22 Dicembre 2006 sulle licenze, autorizzazioni, e permessi rilasciati dalla Banca Nazionale Bulgara

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Sezione I – Licenza bancaria

Art. 5. (1) La domanda per il rilascio di una licenza bancaria deve essere presentata al Consiglio di amministrazione della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) tramite il Governatore e il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di vigilanza bancaria. Essa deve contenere il nome, la sede legale e l’indirizzo della banca, l’ammontare del capitale e la parte di esso che sarà conferita al momento della costituzione della banca, nonché un’indicazione dettagliata delle transazioni e delle attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)che la banca svolgerà.
(2) Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dall’art. 13, comma 2, della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ) , i quali devono soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:
1. lo statuto della ricorrente contenga disposizioni sulle attività che la banca svolgerà, sui poteri di firma e di rappresentanza della banca e dati sul sistema di controllo interno;
2. le copie certificate dei verbali delle decisioni dell’assemblea costitutiva della banca e dei verbali delle riunioni degli organi elettivi della banca devono essere allegate agli altri documenti costitutivi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, punto 1 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ);
3. i documenti contenenti i dati sulle azioni sottoscritte e sui conferimenti effettuati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, punto 2, della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ), devono contenere l’elenco delle persone che hanno sottoscritto azioni del capitale della banca, i dati relativi all’importo delle azioni sottoscritte da ciascuna persona e i documenti attestanti che ciascun sottoscrittore ha depositato almeno il 25 per cento del valore nominale o del valore di emissione delle azioni sottoscritte, come previsto dallo statuto, sul conto di risparmio della società costituenda.
(3) (Modificato – SG, n. 40 del 2014, modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) Quando il richiedente svolgerà attività ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 9 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ), dovrà inoltre presentare i documenti richiesti dalla Commissione di vigilanza finanziaria ( Комисията за финансов надзор (Кфн)) al momento del rilascio della licenza per svolgere attività di intermediario di investimento, ai sensi della Legge sui mercati degli strumenti finanziari (Закон за пазарите на финансови инструменти), dei regolamenti per la sua attuazione e degli atti applicabili dell’Unione europea.
(4) Alla domanda devono essere allegati anche i documenti previsti dagli articoli da 6 a 10 .

Art. 6. (1) Per ogni persona che ha sottoscritto il 3 per cento e più delle azioni con diritto di voto devono essere presentati i seguenti dati e documenti:
1. nome (nome, secondo nome e cognome);
2. unico numero di stato civile e luogo di nascita;
3. nazionalità;
4. numero del documento di identità (carta d’identità), data e luogo di rilascio;
5. indirizzo permanente e attuale della persona;
6. professione o occupazione esercitata;
7. descrizione dell’attività professionale svolta dalla persona negli ultimi 5 anni;
8. dati sui redditi percepiti e sulle imposte pagate negli ultimi 5 anni;
9. una dichiarazione attestante le circostanze di cui all’art. 13, comma 2, punto 7, lettere “a”, “b” e “c”  della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ), nonché l’esistenza di debiti fiscali non pagati e se gli sono state irrogate sanzioni per occultamento di redditi imponibili;
10. una dichiarazione delle parti collegate ai sensi del § 1, punto 4 della legge sugli istituti di credito, indicando i nomi, rispettivamente i nomi e gli indirizzi delle parti collegate;
11. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) documento ufficiale sulla presenza o assenza di precedenti condanne nei casi in cui la persona non è cittadino bulgaro;
12. documenti relativi ai fondi disponibili della persona sui conti bancari, aggiornati a non più di 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;
13. una dichiarazione relativa alla natura e all’entità degli obblighi finanziari della persona, aggiornata non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, corredata da un certificato attestante l’esistenza di imposte o altri obblighi pubblici non pagati dalla persona;
14. un elenco delle banche presso le quali la persona ha conti aperti.
(2) Per ogni persona giuridica che ha sottoscritto il 3 e più del 3 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai documenti di cui all’art. 13, comma 2, punti 7 e 8 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ), devono essere presentati anche i seguenti documenti:
1. struttura e distribuzione del capitale tra gli azionisti (soci);
2. statuti o altri documenti simili;
3. un certificato di iscrizione nel registro di commercio competente e una copia certificata della decisione dell’autorità competente secondo la legge, lo statuto o l’atto costitutivo per la partecipazione della persona al capitale della banca;
4. bilanci certificati degli ultimi tre anni e le relative relazioni del revisore;
5. una dichiarazione attestante le persone ad essa collegate ai sensi del § 1, punto 4 delle disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби) alla Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ), indicante i nomi, rispettivamente le ragioni sociali e gli indirizzi delle persone collegate, sottoscritta dalle persone che, in base alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, gestiscono e rappresentano la persona giuridica;
6. un elenco delle banche presso le quali la persona ha conti aperti;
7. bilancio e rendiconto delle entrate e delle uscite, aggiornati a non più di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
8. documenti relativi ai fondi disponibili della persona sui conti bancari, aggiornati a non più di 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;
9. un certificato attestante l’esistenza di imposte o altri obblighi pubblici non pagati dal soggetto, valido non più di 30 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 7. (1) Per ogni persona che ha sottoscritto una quota pari o superiore al 10 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai dati e ai documenti di cui all’articolo 6, comma 1, devono essere presentati:
1. descrizione dell’attività professionale svolta dalla persona negli ultimi 10 anni;
2. una dichiarazione attestante le seguenti circostanze:
a) se la persona era membro di un organo di direzione o di controllo o socio accomandatario di una società al momento dello scioglimento per fallimento e vi erano creditori insoddisfatti;
b) se una persona sulla quale ha esercitato il controllo è stata dichiarata insolvente, rispettivamente fallita o in liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 10 anni;
c) se è stata avviata una richiesta di risarcimento o un’azione esecutiva nei suoi confronti o nei confronti di una persona sulla quale ha esercitato un controllo per prestiti in essere negli ultimi 10 anni;
3. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b” e “c” delle disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби) alla Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ);
b) (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettera “d” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito , con le quali il richiedente intrattiene stretti rapporti d’affari;
c) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alle lettere “a” e “b”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
d) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno adito a dubbi sulla sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente.
(2) Per ogni persona giuridica che ha sottoscritto il 10 per cento e più del 10 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai dati e ai documenti di cui all’articolo 6, comma 2, devono essere presentati anche:
1. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) descrizione delle attività dell’impresa negli ultimi 10 anni;
2. una raccomandazione di buona fede all’adempimento degli obblighi, rilasciata da una banca che presta servizio alle attività della persona, sottoscritta da persone autorizzate a gestirla e a rappresentarla;
3. dichiarazione attestante i requisiti di cui al comma 1, punto 2, sottoscritta dai soggetti che, in base alla legge, allo statuto o allo statuto, gestiscono e rappresentano l’ente giuridico;
4. informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo a cui partecipa;
5. dati sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese con le quali la persona intrattiene rapporti di controllo;
6. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) i dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b”, “c” e “d”, delle disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби) alla Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ) ;
b) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alla lettera “a”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
c) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno adito a dubbi sulla sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente.
(3) (Modificato e integrato – SG n. 63/2017) Per ciascuna persona giuridica con sede legale in un paese terzo che ha sottoscritto il 10 per cento e più del 10 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai documenti di cui al comma 2, deve essere presentato un documento riguardante il rating creditizio assegnato da un’agenzia di rating del credito registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302/1 del 17 novembre 2009). Il corrispondente livello di qualità del credito sarà aggiunto al presente documento quando i rating di questa agenzia saranno stati correlati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1799 della Commissione del 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la mappatura delle valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per il rischio di credito in conformità all’articolo 136 , paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi( GU L 74/8 del 14 marzo 2014).

Art. 8. (1) Nei casi in cui una persona che ha sottoscritto il 25 per cento e più del 25 per cento delle azioni con diritto di voto è una banca con sede legale in un paese terzo, o è una società che ha come filiale una banca con sede legale in un paese terzo, o è controllata da una persona che controlla anch’essa una banca con sede legale in un paese terzo, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) :
1. consulta preventivamente l’autorità di vigilanza bancaria competente presso la sede legale della banca con sede legale in un paese terzo; e
2. richiede la presentazione del permesso pertinente per effettuare l’investimento relativo all’istituzione di una banca nella Repubblica di Bulgaria, quando tale permesso è richiesto dalla pertinente legislazione estera.
(2) Nei casi in cui la persona che ha sottoscritto il 25 per cento e più del 25 per cento delle azioni con diritto di voto è una banca con sede legale in un paese terzo, il richiedente deve allegare anche un parere di tale banca in merito al contributo che si intende dare allo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi bancari nella Repubblica di Bulgaria.

Art. 9. Qualora un azionista del richiedente sia una persona straniera, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) può richiedere la presentazione di informazioni relative alle disposizioni normative applicabili nel Paese estero in questione in merito allo status giuridico e alle attività dell’azionista, nonché dati relativi alle funzioni e ai poteri dell’autorità di vigilanza competente per le attività della persona, se presente.

Art. 10. (Modificato – SG, n. 36 del 2009) Per ogni persona eletta come membro del consiglio di gestione, del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, devono essere presentate le informazioni e i documenti necessari per il rilascio dell’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 3 della Legge sugli istituti di credito – ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ).

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