Italia – Sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System))

Il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) è la  Piattaforma Centrale Europea che collega i registri nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

Il BRIS (Business Registers Interconnection System) è previsto e disciplinato dall’art. 22 della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario.

Successivamente è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri.

Grazie a BRIS (Business Registers Interconnection System attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica (e-justice), sezione “Registri delle imprese, ricerca di società nell’UE” , è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell’UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,

Oltre alle informazioni sullo stato attuale delle società, le funzionalità del sistema consentono lo scambio di dati sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società tra le autorità degli Stati membri che tengono i registri delle imprese.

Registri delle imprese – ricerca di un’impresa nell’UE 
Sezione “Trova una società” del Portale europeo della giustizia elettronica.

In particolare le camere di commercio, attraverso il registro delle imprese, assicurano la piena interoperabilità e l’interscambio dei dati nell’ambito del sistema di interconnessione dei registri.
Ove ne emerga l’opportunità il Ministero chiede alle camere di commercio l’istituzione, per il tramite del sistema informatico del registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri europei.
L’istituzione dei punti di accesso opzionali e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento devono essere immediatamente comunicate da Unioncamere al Ministero che provvede alla notifica alla Commissione europea.

Modalità di interscambio dei dati

La camera di commercio è titolare del trattamento dei dati personali il quale avviene, ai sensi dell’articolo 161 della Direttiva (UE) 2017/1132, in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation (GDPR)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al codice in materia di protezione dei dati personali.
Sono oggetto del trattamento i seguenti dati personali:
a) i dati personali eventualmente presenti nella denominazione della società;
b) i dati personali indicati nella direttiva, come specificati dall’allegato al regolamento, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation (GDPR)) ;
c) i dati personali relativi ai soggetti di cui all’articolo 2508-bis, ottavo comma, lettera e), del codice civile.
La camera di commercio, nell’ambito del sistema informatico del registro delle imprese, adotta le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati.
Lo scambio di informazioni, la trasmissione, la pubblicazione e la messa a disposizione dei dati per mezzo del sistema di interconnessione dei registri avviene in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’allegato al regolamento.

Bulgaria – Sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System))

Il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) è la  Piattaforma Centrale Europea che collega i registri nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

Il BRIS (Business Registers Interconnection System è previsto e disciplinato dall’art. 22 della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario.

A partire dal 30 marzo 2022, il Registro delle Imprese bulgaro è collegato al sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)).

Nel Portale europeo della giustizia elettronica, sezione “Registri delle imprese, ricerca di società nell’UE”, è possibile effettuare una ricerca per Nome della società e Numero di registrazione per le società che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario. Oltre alle informazioni sullo stato attuale delle società, le funzionalità del sistema consentono lo scambio di dati sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società tra le autorità degli Stati membri che tengono i registri delle imprese.

Fusione transfrontaliera intracomunitaria tra una società italiana ed una bulgara

Si parla di Fusione transfrontaliera quando due o più società appartenenti ad  ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o mediante ricorso ad una NewCo.

Normativa unionale.

Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà  di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’ (Capo 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO).

La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012,  ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( nel caso trasformazione transfrontaliera di una società di diritto italiano in società di diritto ungherese) .

Le questioni sollevate vertevano sull’interpretazione degli articoli 49   e 54 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

(Vedi:  Corte di giustizia dell’Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378/10: Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro )

In tema di fusione transfrontaliera intracomunitaria di società di capitali era stata emanata la Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali).

Successivamente è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario che al Titolo II, Capo II tratta  delle Fusioni transfrontaliere di società di capitali

Modificata da:

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
DIRETTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020

Particolare attenzione viene posta alla tutela dei creditori: Articolo 126 ter “Tutela dei creditori”:

“1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Particolare attenzione viene posta anche alla partecipazione dei lavoratori: Articolo 133 “Partecipazione dei lavoratori”.

Gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera intracomunitaria devono preparare un progetto comune di fusione transfrontaliera.

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera è regolamentato dall’art. 122 gli Effetti della fusione transfrontaliera dall’art.131.

L’art. 122  della Direttiva (UE) 2017/1132 definisce il contenuto minimo del progetto comune di fusione transfrontaliera (1).

L’art. 123 (2) della Direttiva (UE) 2017/1132 stabilisce che il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

A norma dell’art. 124 della della Direttiva (UE) 2017/1132  l’organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.

A norma dell’art. 125 della della Direttiva (UE) 2017/1132  una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale di cui all’articolo 126 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi dell’art. 126 (Approvazione da parte dell’assemblea generale)  della Direttiva (UE) 2017/1132preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 123, l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato.

Ai sensi dell’art. 128  della Direttiva (UE) 2017/1132 ogni Stato membro designa l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest’ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state stabilite a norma dell’art. 133

Per l’Italia tale controllo viene effettuato dal Notaio.

Per la Bulgaria dal  Registro delle imprese.

Dopo i controlli di legittimità, la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia (art. 129), nonché le modalità della pubblicità della fusione nel registro pubblico (art. 130).

Ai sensi del terzo comma dell’art. 130  della Direttiva (UE) 2017/1132 gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l’iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.

L’ art. 131 (3) della Direttiva (UE) 2017/1132 elenca gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera.

L’ art. 132 (4) della Direttiva (UE) 2017/1132 prevede una semplificazione della formalità quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate.

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Normativa italiana

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Codice Civile

La “Fusione delle società” è regolamentata dal titolo V , capo X, sezione II, del libro V  del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater)

Gli artt. del titolo V , capo X, sezione II, del libro V  del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater) sono

  • Art. 2501. Forme di fusione
  • Art. 2501-bis.  Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
  • Art. 2501-ter. Progetto di fusione
  • Art. 2501-quater. Situazione patrimoniale
  • Art. 2501-quinquies. Relazione dell’organo amministrativo
  • Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti
  • Art. 2501-septies. Deposito di atti
  • Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione
  • Art. 2502-bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione
  • Art. 2503. Opposizione dei creditori
  • Art. 2503-bis.Obbligazioni
  • Art. 2504. Atto di fusione
  • Art. 2504-bis. Effetti della fusione
  • Art. 2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote
  • Art. 2504-quater. Invalidità della fusione
  • Art. 2505. Incorporazione di società interamente possedute
  • Art. 2505-bis. Incorporazione di società possedute al novanta per cento
  • Art. 2505-ter. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
  • Art. 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

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Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19

In attuazione della  direttiva CE 56/2005 è stato emanato il Decreto Legislativo  30 maggio 2008, n. 108 

La  Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere è stata recepita dal Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19.

Il Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 è dedicato alle fusioni transfrontaliere.

Gli artt. del  Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 sono:

  • Art. 17 Definizioni
  • Art. 18 Norme applicabili alla fusione
  • Art. 19 Progetto di fusione
  • Art. 20 Pubblicità
  • Art. 21 Relazione dell’organo amministrativo
  • Art. 22 Relazione degli esperti
  • Art. 23 Termini e deposito di atti
  • Art. 24 Decisione
  • Art. 25 Recesso
  • Art. 26 Contestazione del rapporto di cambio
  • Art. 27 Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio.
  • Art. 28 Opposizione dei creditori
  • Art. 29 Certificato preliminare: Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione……..
  • Art. 30 Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici
  • Art. 31 Modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici
  • Art. 32 Atto di fusione transfrontaliera
  • Art. 33 Controllo di legalità della fusione transfrontaliera
  • Art. 34 Pubblicità
  • Art. 35 Efficacia della fusione transfrontaliera
  • Art. 36 Effetti della fusione transfrontaliera
  • Art. 37 Invalidità della fusione transfrontaliera
  • Art. 38 Formalità semplificate quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e’ realizzata da una societa’ che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della societa’ incorporata
  • Art. 39 Partecipazione dei lavoratori
  • Art. 40 Informazione e consultazione dei lavoratori

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Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88

Successivamente in data 19 giugno 2025 è stato emanato il Decreto Legislativo  n. 88.

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Le modifiche al Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 sono contenute nel terzo comma dell’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88.

Tra le altre cose è stato sostituito il secondo comma dell’Art. 18 (Norme applicabili alla fusione) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 che nella nuova formulazione dispone che:

  1. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V , capo X, sezione II, del libro V  del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater)
  2. Fermo quanto disposto dall’articolo 32, in caso di conflitto della legge italiana con le norme applicabili a una o più società di altro Stato che partecipano alla fusione in ordine agli adempimenti richiesti per la sua attuazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla società risultante dalla fusione.
  3. L’articolo 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) del codice civile non trova applicazione se la società partecipante alla fusione il cui controllo e’ oggetto di acquisizione non è una società italiana.

……………………………….

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Normativa bulgara

In Bulgaria  è stata modificata (in vigore dal 01.01.2004) la Sezione II – TRASFORMAZIONE TRAMITE INFUSIONE, FUSIONE, DIVISIONE E SEPARAZIONE  – (artt. 262 e ss.) del Capitolo sedici –
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), in particolare la Sezione V. (artt. da 265г a 265с) “Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo” .

Successivamente nella Gazzetta Ufficiale dello Stato bulgaro, numero 82 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 239 (УКАЗ № 239) con cui è stata promulgata la Legge sulle modifiche e integrazioni al Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), adottata dalla 50ª Assemblea Nazionale il 18 settembre 2024 che ha modificato la Sezione V. (artt. da 265г a 265с),  in attuazione,  ai sensi del § 24 Disposizioni aggiuntive (Допълнителна разпоредба) del Decreto 239 (УКАЗ № 239),  della Direttiva (UE) 2019/2121 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Nelle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) il Decreto 239 (УКАЗ № 239) dispone:

al § 25. (1) Le trasformazioni delle società commerciali ai sensi del capo sedicesimo, sezioni V e VI, per le quali sono state presentate domande di registrazione o di rilascio di un certificato di legalità prima dell’entrata in vigore della presente legge, si concludono alle condizioni e con la procedura precedenti e hanno effetto secondo le disposizioni precedenti.

(2) Le domande di registrazione o di rilascio del certificato di legalità presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge saranno esaminate entro un mese dalla fornitura della capacità tecnica pertinente e dall’istituzione del sistema informativo necessario per l’attuazione della legge.

al § 27. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia del registro garantisce la capacità tecnica per l’attuazione del capitolo sedicesimo, sezioni V e VI……….

al § 30. Nella Legge sul registro commerciale e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ) vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. All’art. 3a, sono creati i commi 4 e 5:

………………………

(5) L’Agenzia del Registro garantisce, attraverso il sistema di interconnessione dei registri (sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), l’accesso agli atti e alle informazioni sulla registrazione e cancellazione di una società in procedimenti di trasformazione ai sensi delle sezioni V e VI del capitolo sedici della legge sul commercio.”

Gli artt. della Sezione V. (artt. da 265г a 265с) del Capitolo sedici –
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) sono:

  • CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 265г.
  • PIANO DI TRASFORMAZIONE Art. 265д.
  • RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Art. 265е
    PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Art. 265ж
  • CONTROLLO DI CONVERSIONE Art. 265з.
  • RAPPORTO DELL’ISPETTORE Art. 265и
  • DELIBERA DI TRASFORMAZIONE Art. 265к
  • CERTIFICAZIONE DELLA LEGALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265л
  • REGISTRAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265м
  • EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265н
  • TUTELA DEI SOCI E DEGLI AZIONISTI Art. 265о
  • TUTELA DEI CREDITORI Art. 265п
  • REGOLE SPECIALI Art. 265р quando la società incorporante in caso di fusione o acquisizione è l’unico proprietario del capitale di tutte le società trasformande, la trasformazione deve essere effettuata sulla base di una decisione dell’unico proprietario del capitale ……..
  • PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DIPENDENTI Art. 265с

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Fasi di una fusione transfrontaliera

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Prima fase

La prima fase della Fusione transfrontaliera comprende la stesura del

  • del “Progetto di fusione”
  • della “Relazione dell’organo amministrativo”
  • della “Relazione degli esperti”

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Progetto di fusione

Il “Progetto di fusione” è regolamentato dall’art. 19 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all’articolo 2501-ter (Progetto di fusione), primo comma, del codice civile.

“L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

  1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [22492250];
  2. l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  3.  il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro [24362440];
  4.  le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [2350];
  6.  la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  7.  il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [2348];
  8.  i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.”
Da esso devono altresì risultare:
a) il tipo, la denominazione, e la sede nonché la legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società partecipanti;
b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
c) i diritti accordati dalla società risultante dalla fusione ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
d) i vantaggi eventualmente attribuiti a favore dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione;
e) quando ne ricorrono i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione e le alternative possibili;
f) le probabili ripercussioni della fusione sull’occupazione;
g) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione;
h) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione;
i) ove necessario, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione;
l) la data di efficacia della fusione o i criteri per la sua determinazione;
m) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell’articolo 25 e l’indicazione del domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
n) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
o) il calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione.
………………………

Ai sensi dell’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

il Progetto di fusione deve contenere almeno:
1.  la forma giuridica, la denominazione sociale e la sede legale di ciascuna delle società trasformande, della società incorporante in caso di fusione, nonché della società di nuova costituzione in caso di fusione, scissione e separazione;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б (Rapporo di sostituzione), comma 2 , del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), nonché il termine per il loro pagamento;
4. la descrizione delle azioni o quote che ciascun socio o azionista acquisisce nella società neocostituita o incorporante, compreso l’aumento di capitale previsto nella società incorporante, se necessario per realizzare la trasformazione, nonché le condizioni relative alla distribuzione e al trasferimento delle azioni da parte della società neocostituita o incorporante;
5. il momento a partire dal quale la partecipazione ad una società di nuova costituzione o ospitante dà diritto ad una quota degli utili, nonché tutti i dettagli relativi a tale diritto;
6. il momento dal quale gli atti delle società trasformatrici si considerano compiuti a spese della società neocostituita o incorporante ai fini contabili;
7. i diritti che la società neocostituita o incorporante riconosce agli azionisti dotati di diritti speciali e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. ogni vantaggio concesso agli esaminatori ai sensi dell’articolo 265з o ai membri degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti alla trasformazione;
9. l’impatto della trasformazione sull’occupazione;
10. la procedura per determinare la partecipazione dei lavoratori e degli impiegati alla gestione della società di nuova costituzione o incorporante, se esiste la possibilità di farlo;
11. informazioni sulla valutazione dei beni trasferiti alla società neocostituita o ricevente;
12. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano lasciare la società, nonché la scadenza per il suo pagamento;

13.  garanzie e altre misure di tutela dei creditori, compresi quelli i cui crediti sono sorti ma non sono ancora scaduti alla data di redazione del piano.

Ai sensi del primo coma dell’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))le società partecipanti alla trasformazione devono elaborare un piano di trasformazione comune.

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Relazione dell’organo amministrativo

Gli amministratori devono redigere una Relazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art.265е del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19

1. L’organo amministrativo di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai lavoratori nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e illustra le implicazioni della fusione transfrontaliera per i lavoratori e per l’attività futura della società. L’organo amministrativo può redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori.
2. La relazione destinata ai soci illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il valore di liquidazione delle azioni o quote per il caso di recesso, il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per determinarli nonché segnala le eventuali difficoltà di valutazione insorte. La relazione indica, altresì, i diritti e le tutele di cui i soci dispongono ai sensi degli articoli 25 e 26. La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto della società italiana partecipante alla fusione.
3. Nella relazione destinata ai lavoratori sono illustrati l’impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all’ubicazione delle attività e sono indicate le misure eventualmente previste per la salvaguardia dell’occupazione e le ricadute dell’operazione su eventuali società controllate.

4. Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, la relazione dell’organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti  ((contiene, per ciascuno dei benefici pubblici o dei benefici pubblici localizzati percepiti nei cinque anni anteriori, le informazioni previste dall’articolo 30, comma 6. In caso di fusione internazionale, la relazione contiene informazioni relative ai benefici pubblici percepiti negli ultimi cinque anni e ai benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi dieci anni)).
5. La relazione non è necessaria quando la società partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo amministrativo.
6. Gli amministratori riferiscono all’assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al primo periodo è ricevuto almeno cinque giorni prima dell’assemblea, è allegato alla relazione e messo a disposizione nelle medesime forme.

Ai sensi dell’Art. 265е. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

(1) L’organo direttivo di ciascuna società trasformante o incorporante redige una relazione scritta sulla trasformazione, che contiene una motivazione giuridica ed economica dettagliata della trasformazione e informazioni sulle conseguenze per l’attività futura della società.
(2) La relazione deve includere una sezione contenente informazioni per i soci e gli azionisti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione nei confronti dei soci e degli azionisti;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica, e le modalità di determinazione del rapporto di cambio;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б, comma 2 , nonché il termine per il loro pagamento;
4. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano uscire dalla società, il termine per il suo pagamento e le modalità per la sua determinazione.
(3) Qualora la società o le sue controllate impieghino lavoratori e dipendenti che non sono membri degli organi di gestione, la relazione deve includere una sezione con informazioni sui lavoratori e dipendenti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione sui rapporti di lavoro e le misure di tutela degli stessi;
2. le modifiche significative delle condizioni di impiego e del luogo di svolgimento delle attività conseguenti alla trasformazione.
(4) Se tutti i soci o azionisti delle società partecipanti alla trasformazione hanno espresso il loro consenso scritto, nonché quando la società trasformanda è un’impresa individuale, la relazione non può contenere le informazioni di cui al comma 2. Non è possibile redigere una relazione quando è stato prestato il consenso ai sensi della frase precedente e non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3. Per le informazioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere redatte due relazioni distinte.

(5) Entro 6 settimane prima della data dell’assemblea generale che delibera sulla trasformazione, la relazione dell’organo direttivo e il piano di trasformazione devono essere sottoposti al parere dei rappresentanti dei lavoratori e degli impiegati ai sensi dell’art. 7a del Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА)e, in mancanza di rappresentanti, a tutti i lavoratori e gli impiegati. I pareri ricevuti devono essere allegati alla relazione.

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Relazione degli esperti

Ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile dell’art. 22 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art.265з. e dell’Art.265и del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) deve essere redatta una Relazione di esperti le cui modalità sono disposte dagli artt. di cui sopra.

La relazione di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile (Revisione legale dei conti).

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Seconda fase – Pubblicità del progetto di fusione transfrontaliera e Termini e deposito di atti

Ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19il progetto di fusione transfrontaliera è  ((iscritto)) nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi, che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al progetto fino a cinque giorni prima della data dell’assemblea. Gli amministratori riferiscono all’assemblea delle osservazioni pervenute.
2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l’avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
3. La società che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica:
a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l’eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;
b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;
c) per ciascuna società partecipante alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;
d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l’avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c).
4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), il progetto di fusione transfrontaliera, l’avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo.
5. I diritti applicati alla società per la pubblicità nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

Per quanto attiene la società italiana, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile dell’art. 23 (Termini e deposito di atti) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19:

  • Il progetto di fusione, una volta redatto,  è depositato in copia presso la sede della società e messo a disposizione in forma elettronica. Lo stesso è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti.
  • la relazione dell’organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti
  • la relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall’articolo 2501-sexies del codice civile  restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.

Per quanto attiene la società bulgara, ai sensi dell’Art. 265ж del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)):

Il progetto di fusione e la relazione dell’organo amministrativo di ciascuna società trasformante e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria devono essere depositati presso il Registro delle imprese almeno un mese prima della data dell’assemblea generale convocata per deliberare sulla trasformazione.

Insieme agli atti di cui al comma 1, deve essere pubblicato nel registro di commercio un avviso secondo cui i soci o azionisti, i creditori, nonché i lavoratori e gli impiegati possono presentare proposte e obiezioni al piano di trasformazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale.

Il libero accesso del pubblico ai registri pertinenti in cui è iscritta una società trasformanda e/o incorporante con sede legale in un altro Stato membro, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all’articolo 123 (Pubblicità), paragrafo 7, comma 1 e all’articolo 160 octies (Pubblicità), paragrafo 6, comma 1 della direttiva (UE) 2017/1132 è garantito tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132.

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Terza fase – Certificato preliminare

Ai sensi dell’art. 29 (Certificato preliminare) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione……..

Ai sensi dell’Art. 265л  del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

  • Qualora la società incorporante in seguito a fusione o la società neocostituita in seguito a fusione abbia sede in un altro Stato membro, l’organo di gestione di ciascuna società trasformante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione in relazione a tale società.
  • Qualora la società trasformante in seguito a scissione o separazione abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di gestione richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione.

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Quarta fase – Delibera di trasformazione ed atto di fusione

Ai sensi del primo comma dell’art. 2504 del c.c. e dell’art. 32 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 la fusione deve risultare da atto pubblico.

Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione  è una società italiana il notaio redige l’atto pubblico di fusione di cui all’art. 2504 del c.c. ed espleta il controllo di legalità di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19.

Ai sensi del primo comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle società partecipanti, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorità, senza oneri, dal registro delle imprese, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)).

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;
b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti;
c) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 39 (Partecipazione dei lavoratori).

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro il controllo di legalità di cui al comma 1 è espletato dall’autorità all’uopo designata da tale Stato.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 32 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato l’atto pubblico di fusione è redatto dall’autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione ed è depositato presso il notaio ai fini di cui all’articolo 34, comma 2 (Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall’espletamento del controllo di cui all’articolo 33, comma 2, l’atto pubblico di fusione, unitamente all’attestazione dell’espletamento del suddetto controllo, è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. 

((Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.))). Quando tale legge non prevede che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico e nel caso di fusione internazionale, l’atto di fusione è redatto dal notaio.

Per quanto attiene la società italiana, per quanto detto sui termini, va da sé che l’assemblea che dovrà deliberare la trasformazione dovrà essere convocata almeno

  • quarantacinque giorni dopo il deposito 
    • del “Progetto di fusione”
    • della “Relazione dell’organo amministrativo”;
  • trenta giorni dopo il deposito della relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall’articolo 2501-sexies del codice civile;
  • trenta giorni dopo l’iscrizione del progetto di fusione transfrontaliera nel registro delle imprese

Per quanto attiene la società bulgara, per quanto detto sui termini, va da sé che l’assemblea che dovrà deliberare la trasformazione dovrà essere convocata almeno trenta giorni dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese

  • del “Progetto di fusione”
  • della “Relazione dell’organo amministrativo”.

la Delibera di trasformazione è regolamentata dell’art. 24  del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265к del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

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Quinta fase – Pubblicità

Ai sensi del primo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione  è italiana, entro trenta giorni, l’atto di fusione, unitamente all’attestazione di cui all’articolo 33, comma 1, e ai certificati preliminari, ((ove previsti,))  è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti e la società risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall’espletamento del controllo di cui all’articolo 33, comma 2, l’atto pubblico di fusione, unitamente all’attestazione dell’espletamento del suddetto controllo, è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. ((Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.))

Ai sensi dell’Art. 265м   del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) l’organo di gestione della società neocostituita o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel Registro delle imprese della fusione o dell’acquisizione……….

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Efficacia della fusione

Ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19:

1. Se la società risultante dalla fusione è italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione mediante incorporazione può essere stabilita una data successiva.
2. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l ‘ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società partecipante alla fusione che l’operazione ha acquistato efficacia, affinchè provveda alla relativa cancellazione.
3. Quando la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.

4. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nel caso di cui al comma 3, la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che la fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia provveduto all’iscrizione di cui all’articolo 34, comma 2 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 .

Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19:

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all’articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile (La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.).
2. La società italiana risultante dalla fusione adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione per l’opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.

Ai sensi dell’Art. 265н  del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)):

(1) La trasformazione ha effetto dalla data della trasformazione, che è determinata come segue:
1. in caso di fusione e acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione ha sede nella Repubblica di Bulgaria: la data di iscrizione nel registro delle imprese;

2. in caso di fusione o acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione è di un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato……………

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Formalità semplificate

Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società incorporata, ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art. 265р del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))sono previste formalità semplificate.

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Partecipazione dei lavoratori

La partecipazione dei lavoratori alla trasformazione è regolamentata dall’art. 39 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265с del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

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(1) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 122

Progetto comune di fusione transfrontaliera

L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;
e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;
g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;

 

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 133 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;
k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;
l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
m) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 126 bis;
n) eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.

(2) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 123

Pubblicità

1.   Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:

a) il progetto comune di fusione transfrontaliera; e
b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se esse, per un periodo continuativo che ha inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 126 e finisce non prima della conclusione di detta assemblea generale, mettono i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel loro sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l’eventuale società di nuova costituzione e l’ubicazione proposta della sua sede sociale;
b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;
c) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e
d) l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.   Se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.
6.   Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso, provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.
7.   Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni di cui al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

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(3) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 131

Effetti della fusione transfrontaliera

1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante;
b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;
c) la società incorporata si estingue.

2.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società;
b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;

c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3.   Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica il presente capo, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.
4.   I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell’efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.

5.   Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;
b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

(4) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 132

Formalità semplificate

1.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:

l’articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l’articolo 125 e l’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano;
l’articolo 124 e l’articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.
2.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la o le società incorporate, conformemente al capo I del titolo II.
3.   Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l’esonero dall’approvazione dell’assemblea in conformità dell’articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all’articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 125 sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.

Romania – Regolamento n. 20/2009 della Banca Nazionale della Romania sugli istituti finanziari non bancari

 

Banca Nazionale della Romania

Regolamento n. 20 del 13/10/2009

Regolamento n. 20/2009 sugli istituti finanziari non bancari

Testo aggiornato il 01.02.2018. La legge include le modifiche apportate dalle seguenti leggi:

  • Regolamento n. 2/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 39 del 18/01/2010.
  • Regolamento n. 5/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 281 del 29/04/2010.
  • Regolamento n. 8/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 408 del 19/06/2012.
  • Regolamento n. 10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 1057 del 28/12/2016.
  • Regolamento n. 1/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 760 del 25/09/2017.

Visto quanto disposto dall’art. 2 comma (1), art. 17 comma (2), art. 18 comma (2), art. 19, art. 20,

Articolo 26, art. 30 comma (1), art. 31 comma (5), art. 32 comma (1), art. 33 comma (1), art. 36, art. 40, art. 48 comma (2), art. 49, 54, 58 e 69 della legge n. 93/2009 sulle istituzioni finanziarie non bancarie, dell’art. 34 della legge contabile n. 82/1991, ripubblicata, nonché dell’art. 47 dell’ordinanza governativa d’urgenza n. 90/2008 sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 278/2008, con successive modifiche e integrazioni,

ai sensi dell’art. 73 comma (1) della legge n. 93/2009 e dell’art. 48 della legge n.

312/2004 sullo Statuto della Banca Nazionale della Romania,

La Banca Nazionale della Romania emana il presente regolamento.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1.– Il presente regolamento si applica agli istituti finanziari non bancari, alle persone giuridiche rumene e alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, previste dall’art. 1 comma (2) della Legge n. 93/2009 sugli istituti finanziari non bancari e regola:

  1. registrazione degli istituti finanziari non bancari;
  2. comunicazione di cambiamenti nella situazione degli istituti finanziari non bancari;
  3. requisiti prudenziali applicabili alle istituzioni finanziarie non bancarie iscritte nell’Elenco Speciale.

Articolo 2.(1)I documenti presentati in conformità al presente regolamento devono essere presentati alla Banca Nazionale di Romania in lingua rumena. Per i documenti redatti in lingua straniera, devono essere presentati sia la traduzione autenticata che i documenti tradotti. I documenti ufficiali e quelli a firma privata, la cui forma di presentazione alla Banca Nazionale di Romania non sia prevista dal presente regolamento, devono essere presentati in originale o in copia legalizzata, a seconda dei casi.

  • I documenti rilasciati o legalizzati da un’autorità straniera saranno legalizzati alle condizioni previste dalla legge o recheranno l’apostille prevista dalla Convenzione sull’abolizione dell’obbligo di apposizione del visto sulla legalizzazione di documenti ufficiali stranieri, adottata all’Aia il 5 ottobre 1961. Qualora si ricorra a una situazione per rimuovere tali requisiti, ne verrà indicata la base giuridica.
  • Nel caso di persone per le quali deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalle autorità rumene, se hanno stabilito la loro residenza in Romania da meno di 3 anni, verrà presentato anche il certificato del casellario giudiziale o altro documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del paese in cui hanno precedentemente stabilito il loro domicilio/residenza.
  • Ogni curriculum vitae presentato alla Banca Nazionale della Romania ai sensi del presente regolamento dovrà essere firmato e datato dalla persona interessata.

Articolo 3.(1)I richiedenti devono supportare le informazioni fornite alla Banca Nazionale della Romania con documenti.

(2)La Banca Nazionale della Romania può verificare le informazioni fornite richiedendo documenti aggiuntivi e/o ottenendo conferma da altre autorità nazionali o straniere, a seconda dei casi.

Articolo 4.(1)La Banca Nazionale della Romania può richiedere espressamente documenti per integrare quelli inizialmente presentati o per apportarvi modifiche, stabilendo i termini entro i quali tali documenti devono essere presentati.

(2)Se la documentazione è incompleta e/o presenta delle carenze, il richiedente è tenuto a sanare tali aspetti entro il termine stabilito dalla Banca Nazionale della Romania.

Articolo 5.– I dati personali richiesti in conformità con i requisiti del presente regolamento saranno trattati dalla Banca Nazionale della Romania nell’adempimento dei propri obblighi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, in conformità con le disposizioni della Legge n. 677/2001 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, come successivamente modificata e integrata, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 6.(1)Le entità che intendono svolgere attività di prestito sul territorio della Romania possono svolgere tali attività solo dopo la registrazione nel Registro generale, rispettivamente nel Registro dei registri, tenuto dalla Banca nazionale della Romania.

  • Il Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania analizza e decide sulla domanda di registrazione nei registri previsti dal comma (1) e invia ai richiedenti i documenti attestanti l’iscrizione nei registri degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, e delle filiali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, entro i termini previsti dalla Legge n. 93/2009 e dal presente regolamento.
  • Entro 5 giorni dalla data della prima operazione di prestito, gli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro generale comunicheranno tale aspetto per iscritto alla Direzione di vigilanza della Banca nazionale della Romania.

Articolo 7.(1)Ai fini del presente regolamento, i termini e le espressioni di seguito indicati sono definiti come segue:

  1. azionista indiretto – azionista o socio che detiene una quota del capitale o diritti di voto in un istituto finanziario non bancario, tramite una società/entità su cui esercita il controllo;
  2. gestione dei rischi significativi – processo focalizzato sull’analisi del profilo di rischio dell’istituzione finanziaria non bancaria, al fine di stabilire un adeguato rapporto tra utile e rischi che essa assume nello svolgimento della propria attività;
  3. incarico di revisione contabile – attività consistente in un esame obiettivo del modo in cui viene svolta la gestione del rischio, del sistema di controllo interno e dei processi gestionali delle istituzioni finanziarie non bancarie, al fine di fornire una ragionevole certezza del loro funzionamento adeguati e consentano il raggiungimento degli obiettivi delle istituzioni finanziarie non bancarie, nonché al fine di formulare raccomandazioni per il miglioramento della loro attività;
  4. revisione interna – l’attività definita dalle disposizioni dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 75/1999 relativa all’attività di revisione finanziaria, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni;
  5. banche multilaterali di sviluppo: Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Banca interamericana di sviluppo, Banca asiatica di sviluppo, Banca africana di sviluppo, Fondo di ristrutturazione del Consiglio d’Europa, Banca nordica per gli investimenti, Banca caraibica di sviluppo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Fondo europeo per gli investimenti, Società interamericana di investimenti e Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
  6. controllo diretto e/o indiretto di un’entità su un’altra entità – controllo esercitato almeno nelle seguenti situazioni:
    1. un’entità detiene direttamente e/o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nell’altra entità;
    2. un’entità ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione/vigilanza o di controllo o la maggioranza dei dirigenti dell’altra entità ed è allo stesso tempo azionista o socio di quest’ultima;
    3. un’entità ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’altra entità, di cui è azionista o associata, in virtù di disposizioni contenute nel suo statuto o di disposizioni contrattuali;
    4. un’entità è azionista o associata dell’altra entità e controlla da sola, sulla base di un accordo concluso con gli altri azionisti o associati, la maggioranza dei diritti di voto in essa;
  7. controllo interno – processo continuo al quale partecipano amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, dirigenti, nonché personale di istituzioni finanziarie non bancarie, attraverso il quale viene fornita ragionevole certezza sul raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 78;

71.tasso di interesse annuo effettivo – ha il significato attribuito dall’art. 7 punto 6 dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 50/2010 sui contratti di credito al consumo, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 288/2010, con successive modifiche e integrazioni, rispettivamente, a seconda dei casi, dall’art. 3 punto 14 dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 52/2016 sui contratti di credito offerti ai consumatori per beni immobili, nonché per la modifica e l’integrazione dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 50/2010 sui contratti di credito al consumo, a seconda del tipo di contratto di credito e della normativa incidentale;

Il punto 7^1. è stato introdotto dal punto 1. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

  1. esposizione – qualsiasi importo correlato alle attività iscritte in bilancio o alle voci fuori bilancio dell’istituto finanziario non bancario che comporta un rischio effettivo o potenziale per l’istituto finanziario non bancario1 e che deriva da transazioni concluse con una controparte nello svolgimento dell’attività di prestito svolta in base all’oggetto dell’attività, come: concessione di prestiti (al consumo, ipotecari, immobiliari, microcrediti, finanziamenti di transazioni commerciali, factoring, sconto, somme forfettarie, ecc.), leasing finanziario, rilascio di garanzie, assunzione di impegni di garanzia e assunzione di impegni di finanziamento e altre forme di finanziamento di natura creditizia, comprese le disponibilità di titoli.

1Nel calcolo dell’esposizione saranno inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti importi: commissioni addebitate dal prestatore nell’ambito della rispettiva operazione di prestito, IVA fatturata e, nella misura in cui queste non siano pagate direttamente dall’utente a terzi, premi dovuti per l’assicurazione dei beni oggetto di contratti di leasing e commissioni per servizi di immatricolazione.

Il punto 8 è stato modificato dalla riga del Regolamento n. 8/2012 a partire dal 19.06.2012.

  1. esposizione aggregata – il valore di tutte le esposizioni nette derivanti da attività di bilancio e voci fuori bilancio di un istituto finanziario non bancario;
  2. esposizione lorda – il valore delle attività di bilancio degli istituti finanziari non bancari dopo aver dedotto le voci correttive del passivo, gli accantonamenti, nonché il valore delle voci fuori bilancio trasformate in equivalente di credito, secondo i criteri di classificazione previsti dall’allegato n. 5b;
  3. esposizione netta delle attività di bilancio – il valore dell’esposizione lorda delle attività di bilancio, ponderata in base al loro livello di rischio di credito, secondo i criteri di classificazione previsti nell’allegato 5a;
  4. esposizione netta da voci fuori bilancio – il valore lordo dell’esposizione delle voci fuori bilancio, convertito in equivalente di credito, ponderato in base al loro grado di rischio di credito, conformemente ai criteri di classificazione stabiliti nell’allegato 5a;

121.linea di credito concessa dalla Banca Nazionale della Romania – ha il significato attribuitole dal Regolamento della Banca Nazionale della Romania n. 1/2000 sulle operazioni del mercato monetario effettuate dalla Banca Nazionale della Romania e sulle linee di credito attivabili su iniziativa delle stesse concesse ai partecipanti idonei, ripubblicato, con successive modifiche;

Il punto 12^1. è stato introdotto dal punto 2. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

  1. famiglia – coniugi, parenti e affini di primo grado;
  2. gruppo – più entità riunite secondo criteri stabiliti dagli istituti finanziari non bancari attraverso norme interne, approvate almeno a livello di comitato di gestione dei rischi, che soddisfano i requisiti del presente regolamento;
  3. gruppo di persone fisiche e/o giuridiche che agiscono insieme – l’insieme delle persone che esercitano i propri diritti relativi alle azioni detenute, in conformità ad un accordo esplicito o implicito tra loro;
  4. istituti di credito nella zona A – tutti gli istituti di credito autorizzati in altri Stati membri, comprese le loro succursali nei paesi terzi, e tutte le società private e gli istituti pubblici che soddisfano la definizione di istituto di credito e autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali, nonché tutti gli istituti di credito autorizzati in Romania, in conformità con i regolamenti della Banca nazionale della Romania relativi all’autorizzazione degli istituti di credito, comprese le loro succursali;
  5. istituti di credito nella zona B – tutte le società private e gli istituti pubblici, autorizzati al di fuori della zona A, che soddisfano la definizione di istituto di credito, comprese le loro succursali nella zona A;

 

  1. operazione a condizioni favorevoli – operazione le cui clausole contrattuali concordate dalle parti non riflettono le condizioni di mercato esistenti alla data di conclusione della transazione, determinando per l’istituto finanziario non bancario la registrazione di una perdita sull’intero rapporto con il cliente in questione e che, per tali ragioni, non verrebbe conclusa dall’ente con nessuno dei suoi clienti;
  2. persona in relazioni speciali con l’istituto finanziario non bancario, rappresentante un’entità o un gruppo:
    1. amministratori/membri del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario, persone fisiche, rappresentanti permanenti degli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche, dirigenti, revisori legali e persone fisiche designate a rappresentare le società che hanno la qualità di società di revisione contabile dell’istituto finanziario non bancario;
    2. amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche e società di revisione dell’istituto finanziario non bancario;
    3. amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone fisiche, rispettivamente rappresentanti permanenti degli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche, delle persone giuridiche che esercitano il controllo sull’istituto finanziario non bancario;
    4. qualsiasi azionista significativo dell’istituto finanziario non bancario;
    5. qualsiasi entità nel cui capitale sociale l’istituto finanziario non bancario detiene una partecipazione di almeno il 10%;
    6. i familiari dei soggetti di cui alle lettere a), c) e d), a seconda dei casi;
  3. rischio di credito – il rischio di registrare perdite o di non realizzare profitti stimati, a seguito del mancato adempimento da parte della controparte dei propri obblighi contrattuali;
  4. rischio di mercato – il rischio di registrare perdite o di non realizzare profitti stimati, a seguito di fluttuazioni di mercato nei prezzi, nei tassi di interesse e nei tassi di cambio;
  5. rischio legale – componente del rischio operativo, determinato dalla mancata o difettosa applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, che incide negativamente sull’operatività o sulla situazione degli istituti finanziari non bancari;
  6. rischio operativo – il rischio di registrare perdite o di non conseguire i profitti stimati, determinato dall’utilizzo di processi, sistemi o risorse umane inadeguati o che non hanno svolto correttamente la loro funzione, oppure da fattori esterni, quali le condizioni economiche e il progresso tecnologico;
  7. rischio reputazionale – il rischio di registrare perdite o di non conseguire i profitti stimati, a causa della mancanza di fiducia del pubblico nell’integrità delle istituzioni finanziarie non bancarie;
  8. rischi significativi – rischi con un impatto significativo sulla situazione finanziaria e/o reputazionale degli istituti finanziari non bancari;
  9. sistema informativo – l’insieme dei flussi informativi organizzati in un concetto unitario, che assicura il collegamento verticale tra il livello di gestione, rispettivamente decisionale, e il livello di esecuzione, rispettivamente operativo, nonché il collegamento orizzontale al loro interno;
  10. Stato membro: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi Stato appartenente allo Spazio economico europeo;
  11. struttura organizzativa – insieme formato da dipartimenti e uffici secondari di istituzioni finanziarie non bancarie, ai quali, per un funzionamento efficiente, sono state assegnate responsabilità e tra i quali sono stati stabiliti rapporti di subordinazione, collaborazione e rendicontazione;
  12. fonti di prestito – prestiti ricevuti da istituzioni finanziarie non bancarie sulla base di contratti di prestito/finanziamento conclusi con terzi, secondo le disposizioni di legge vigenti;
  13. debitore singolo – qualsiasi persona/entità o gruppo di individui e/o entità con o senza personalità giuridica, nei confronti dei quali l’istituto finanziario non bancario ha un’esposizione e:

 

  1. che costituiscono un rischio unico perché uno di essi ha, direttamente o indirettamente, il controllo sull’altro o sugli altri; o
  2. tra cui non esiste alcun rapporto di controllo, ma che devono essere considerati come rappresentativi di un unico rischio di credito, perché sussistono tra loro legami tali che, qualora uno di essi dovesse riscontrare difficoltà finanziarie, è probabile che anche l’altro o tutti gli altri avrebbero difficoltà a rimborsare il credito concesso dall’istituto finanziario non bancario;
  1. Zona A – tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi che sono membri a pieno titolo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), i paesi che hanno concluso accordi di prestito speciali con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell’ambito degli accordi generali di prestito del FMI, nonché la Romania. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è escluso dalla Zona A per un periodo di 5 anni;
  2. zona B – tutti i paesi non inclusi nella zona A.

(2)I termini e le espressioni utilizzati nel presente regolamento e che non sono stati definiti nel comma (1) hanno il significato previsto dalla legge n. 93/2009.

Articolo 8.– Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, tutte le succursali e le altre sedi secondarie istituite sul territorio della Romania da un istituto finanziario, persona giuridica estera, sono considerate un’unica succursale.

CAPITOLO II

Iscrizione nei registri

SEZIONE 1

Iscrizione al Registro Generale

Articolo 9.– La presente sezione si applica agli enti soggetti all’iscrizione nel Registro Generale.

Articolo 10.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono avere in modo permanente un capitale sociale almeno pari al controvalore in valuta nazionale di 200.000 euro, rispettivamente 3.000.000 di euro nel caso di istituti finanziari non bancari che hanno incluso la concessione di prestiti ipotecari nel loro ambito di attività.

  • Il valore minimo del capitale sociale degli istituti finanziari non bancari che svolgono più tipologie di attività creditizia sarà almeno pari al livello previsto per l’attività creditizia con il più elevato requisito patrimoniale tra quelle elencate nell’oggetto dell’attività.
  • Per determinare il rispetto del requisito relativo al livello minimo di capitale sociale, in euro equivalente, verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato comunicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data della sua sottoscrizione e del suo versamento.

Articolo 11.(1)Le disposizioni dell’art. 10 comma (1) e (2) si applicano di conseguenza alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere.

  • Il capitale di dotazione delle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, è rappresentato dagli importi messi a loro disposizione, su base permanente, dagli istituti finanziari, persone giuridiche straniere.
  • Per determinare il rispetto del requisito relativo al livello minimo di capitale di dotazione, in controvalore in euro, verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato comunicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data della sua disponibilità.

Articolo 12.(1)L’ambito di attività degli istituti finanziari non bancari, previsto nello statuto, deve comprendere espressamente le attività da svolgere, sia nel caso dell’attività principale, sia nel caso di quelle secondarie, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge n. 93/2009.

  • L’attività creditizia svolta in conformità all’oggetto sociale stabilito dallo statuto non può essere esternalizzata.
  • Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del comma (2), gli istituti finanziari non bancari non possono esternalizzare:
    1. attività che, a seguito dell’esternalizzazione, non possono più essere controllate e svolte secondo le normative vigenti;
    2. organizzare e tenere la contabilità, a condizione che tra i soggetti ai quali sarebbe stata esternalizzata l’attività contabile e il revisore legale o la società di revisione contabile sussistano legami che influiscano sulla sua indipendenza nell’esercizio del mandato.

Articolo 13.– In applicazione dell’art. 16 della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta gli azionisti sulla base dei documenti previsti dall’art. 23 del presente regolamento e tenendo conto delle informazioni pubbliche disponibili al loro riguardo.

Articolo 14.– Nel valutare la reputazione dei dirigenti, la Banca Nazionale della Romania tiene conto almeno dei seguenti aspetti:

  1. l’esistenza di condanne per reati di corruzione, riciclaggio di denaro, terrorismo, reati contro il patrimonio, abuso d’ufficio, accettazione o concessione di tangenti, falsità e uso di falsi documenti, appropriazione indebita di fondi, evasione fiscale, ricezione di indebiti vantaggi, traffico di influenze, falsa testimonianza, reati previsti dalla normativa speciale in materia finanziaria e bancaria, dalla normativa sulle società commerciali, insolvenza o tutela dei consumatori o per qualsiasi altro fatto rilevante;
  2. il conducente è perseguito o processato per uno dei reati previsti dalla lettera a);
  3. indagini e/o provvedimenti in corso o passati nei confronti del gestore ovvero l’irrogazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa o di qualsiasi altra normativa in materia di servizi finanziari;
  4. indagini in corso o passate e/o misure e sanzioni applicate da qualsiasi organismo di regolamentazione o professionale per la mancata conformità a qualsiasi normativa pertinente.

Articolo 15.– Nella valutazione della reputazione dei leader, si tiene conto, caso per caso, degli aspetti previsti dall’art. 14, in funzione della gravità delle circostanze caratteristiche di ciascuna situazione, nella misura in cui possano far sorgere dubbi circa il rispetto del criterio relativo alla reputazione dei leader.

Articolo 16.– La Banca Nazionale della Romania può considerare che i requisiti di reputazione di un gestore siano soddisfatti se lui/lei:

  1. è una persona già considerata di buona reputazione, data la sua qualità di azionista significativo di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale della Romania, dalla Commissione Nazionale dei Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza sul Sistema Pensionistico Privato o da un’autorità di vigilanza con poteri simili in un altro Stato membro;
  2. è una persona che assicura la gestione e/o l’amministrazione dell’attività di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale della Romania, dalla Commissione Nazionale dei Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria dal sistema pensionistico privato o da un’autorità di vigilanza con poteri analoghi di un altro Stato membro.

Articolo 17.– Per soddisfare il requisito di esperienza professionale, il richiedente deve dimostrare che le persone designate come dirigenti possiedono adeguate conoscenze teoriche e pratiche in merito alle attività da svolgere presso l’istituto finanziario non bancario, nonché esperienza acquisita in una posizione dirigenziale.

Articolo 18.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un comitato di revisione contabile, composto da almeno 2 membri nominati dall’assemblea generale.

  • Fatto salvo quanto previsto dal comma (1), la composizione, il funzionamento e i poteri del comitato di revisione sono disciplinati dall’Ordinanza d’urgenza governativa n. 90/2008 sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, approvata con modifiche dalla Legge n. 278/2008, con successive modifiche e integrazioni, dal presente regolamento e dai regolamenti interni di ciascun istituto finanziario non bancario.

Articolo 19.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro Generale, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, gli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, presentano alla Banca Nazionale della Romania – Dipartimento Regolamentazione e Autorizzazione la domanda di iscrizione nel Registro Generale, il cui modulo è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:

  1. l’atto costitutivo in forma autentica o con data certa e prova della sua iscrizione presso il registro delle imprese;
  2. il certificato di registrazione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese e il certificato di registrazione;
  3. lettera dell’istituto di credito al quale è stato versato il capitale sociale, attestante gli importi versati da ciascun socio;
  4. la documentazione prevista dall’art. 21 per i dirigenti;
  5. la documentazione prevista dall’art. 22 per gli amministratori/membri del Consiglio di Sorveglianza;
  6. l’elenco degli azionisti, sottoscritto dai dirigenti designati, contenente, per ciascun azionista, almeno le seguenti informazioni: nome completo, forma giuridica, indirizzo della sede legale, numero di matricola nel registro delle imprese, codice di registrazione univoco assegnato dal Ministero delle finanze pubbliche, rispettivamente elementi identificativi equivalenti nel caso di persone giuridiche straniere, o, a seconda dei casi, cognome, nome e indirizzo di domicilio, quota di partecipazione al capitale sociale dell’istituto finanziario non bancario e diritti di voto, nonché struttura del gruppo di appartenenza;
  7. la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci;
  8. la documentazione prevista dall’articolo 24 per il revisore legale o la società di revisione;
  9. l’elenco delle norme interne che disciplinano l’attività dell’istituto finanziario non bancario, redatto in conformità ai requisiti della Legge n. 93/2009 e dei regolamenti emanati in attuazione, corredato della dichiarazione di approvazione da parte degli organi statutari. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dai dirigenti designati dell’istituto finanziario non bancario;
  10. dichiarazione attestante che l’ente dispone di un sistema informatico che garantisce almeno la predisposizione di relazioni alla Banca Nazionale della Romania entro i termini e nel formato previsti dai regolamenti emanati dalla Banca Nazionale della Romania;
  11. per le sedi secondarie esistenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, verrà trasmesso un elenco contenente i dati identificativi, corredato dalle informazioni relative all’indirizzo, all’oggetto

 

di attività e l’identità del/dei soggetto/i designato/i a garantire la gestione della sede secondaria.

Articolo 20.(1)Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro Generale, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, le filiali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, devono presentare alla Banca Nazionale della Romania:

– Alla Direzione Regolamentazione e Autorizzazione una domanda di iscrizione al Registro Generale, il cui modulo è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:

  1. un estratto rilasciato dall’autorità del paese di origine analoga all’ufficio del registro delle imprese, che attesti almeno la registrazione dell’istituto finanziario, della persona giuridica estera, l’identità dei suoi rappresentanti legali, il suo oggetto sociale e l’identità degli azionisti;
  2. lettera dell’istituto di credito presso il quale è stato depositato il capitale di dotazione, attestante l’avvenuto deposito da parte dell’istituto finanziario persona giuridica estera;
  3. indicazione, se del caso, dell’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale/consolidata dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
  4. la decisione dell’organo statutario dell’istituto finanziario, persona giuridica straniera, in merito all’apertura di una succursale sul territorio della Romania, che deve indicare almeno l’oggetto dell’attività, il capitale di dotazione e i gestori;
  5. il certificato di iscrizione della succursale e l’estratto dell’ufficio del registro delle imprese, da cui devono risultare almeno l’oggetto dell’attività e i gestori;
  6. la documentazione prevista dall’art. 21 per i direttori di filiale;
  7. la documentazione prevista dall’articolo 24 per il revisore legale o la società di revisione;
  8. l’elenco degli azionisti, sottoscritto dai dirigenti designati dell’istituto finanziario, persona giuridica estera, contenente, per ciascun azionista, almeno le seguenti informazioni: nome completo, forma giuridica, indirizzo della sede legale, numero di matricola nel registro delle imprese, codice di registrazione univoco assegnato dal Ministero delle finanze pubbliche, rispettivamente elementi identificativi equivalenti nel caso di persone giuridiche straniere, oppure, a seconda dei casi, cognome, nome e indirizzo di domicilio, quota di partecipazione al capitale sociale dell’istituto finanziario non bancario e diritti di voto, nonché struttura del gruppo di appartenenza;
  9. la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci;
  10. l’elenco dei regolamenti interni che disciplinano l’attività della filiale, redatti in conformità ai requisiti della Legge n. 93/2009 e dei regolamenti emanati in attuazione, corredati dalla dichiarazione di approvazione da parte degli organi statutari. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dai responsabili della filiale;
  11. una dichiarazione attestante che la filiale dispone di un sistema informatico che garantisce almeno la preparazione dei resoconti alla Banca Nazionale della Romania entro i termini e nel formato previsti dai regolamenti emanati dalla Banca Nazionale della Romania.
  • Nel caso in cui un istituto finanziario, persona giuridica straniera, apra contemporaneamente più sedi secondarie, una di queste verrà designata come filiale principale e la decisione verrà comunicata alla Banca Nazionale della Romania.
  • La filiale principale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera, garantirà la comunicazione con la Banca Nazionale della Romania, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 93/2009 e dai regolamenti emanati in attuazione.
  • La procedura prevista dal comma (1) è seguita solo dalla sede principale.
  • Per ciascuna delle altre sedi secondarie, la comunicazione relativa alla loro istituzione sarà accompagnata dalla decisione dell’organo competente dell’istituto finanziario, persona giuridica estera, in

 

da cui dovranno risultare: l’oggetto dell’attività, l’identità della persona/delle persone designate a gestire la sede secondaria, nonché il suo indirizzo.

Articolo 21.– Per ciascuno dei gestori di istituti finanziari non bancari viene presentata la seguente documentazione:

  1. copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
  2. il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza;
  3. curriculum vitae, nel quale saranno altresì contenute le informazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17;
  4. il questionario, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2b, compilato e sottoscritto da tali soggetti;
  5. la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.

Articolo 22.(1)Per gli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche, vengono presentati i seguenti documenti:

  1. certificato di costituzione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese o altro documento ufficiale equivalente rilasciato dall’autorità analoga del paese di origine, che attesti almeno la denominazione e la data di registrazione;
  2. il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, secondo la legislazione del rispettivo Stato;
  3. copia del documento di identità del rappresentante permanente, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
  4. la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.

(2)Per gli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone fisiche, verranno presentati i seguenti documenti:

  1. copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
  2. il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito il proprio domicilio/residenza;
  3. la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.

Articolo 23.(1)Per ciascuno degli azionisti, persone giuridiche, ad eccezione degli istituti regolamentati e sottoposti a vigilanza prudenziale dalla Banca Nazionale della Romania, vengono presentati i seguenti documenti:

  1. certificato di costituzione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese o altro documento ufficiale equivalente rilasciato dall’autorità analoga del paese di origine, che attesti almeno la denominazione, la sede legale, la data di registrazione, le persone legalmente autorizzate a rappresentare la persona giuridica e il suo oggetto sociale;
  2. il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, secondo la legislazione del rispettivo Stato;
  3. la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.

(2)Per ciascuno degli azionisti, persone fisiche, vengono presentati i seguenti documenti:

 

  1. copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
  2. il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza;
  3. la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.

Articolo 24.– Al revisore legale o alla società di revisione vengono presentati i seguenti documenti:

  1. il documento rilasciato dalla Camera dei Revisori Contabili della Romania attestante l’autorizzazione all’esercizio della professione di revisore contabile;
  2. dichiarazione sottoscritta dal revisore legale dei conti, rispettivamente dal rappresentante legale della società di revisione, attestante la conclusione di un contratto di revisione con l’istituto finanziario non bancario;
  3. copia del documento di identità del revisore legale, rispettivamente del rappresentante permanente della società di revisione, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
  4. il certificato penale del revisore legale, rispettivamente della società di revisione o altro documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza, rispettivamente dello Stato di origine;
  5. la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.

Articolo 25.(1)Il Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania può respingere la domanda di registrazione nel Registro Generale per i seguenti motivi:

  1. mancato rispetto del requisito relativo al livello minimo del capitale sociale, rispettivamente del capitale di dotazione;
  2. mancato rispetto da parte dei dirigenti dei requisiti relativi alla reputazione e all’esperienza professionale;
  3. presentazione incompleta o tardiva della documentazione prevista dal presente articolo;
  4. mancato rispetto del termine previsto dall’art. 25 comma (1) della legge n. 93/2009;
  5. mancato rispetto dei termini stabiliti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4;
  6. mancato rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge n. 93/2009 o dal presente regolamento.
  • Il rigetto della domanda di iscrizione nel Registro generale sarà comunicato all’istituto finanziario non bancario dal Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania, unitamente alle motivazioni alla base di tale decisione.
  • Avverso la decisione di rigetto della domanda è possibile presentare ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

SEZIONE 2

Iscrizione al Registro Speciale

Articolo 26.(1)I criteri per l’iscrizione nel Registro Speciale degli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Generale e i relativi limiti sono:

  1. il livello cumulativo di capitale proprio e di fonti di prestito basate sui contratti di prestito/finanziamento esistenti nel saldo deve essere di almeno 50.000.000 di lei;
  2. il livello cumulativo dei prestiti/finanziamenti concessi e degli impegni assunti nel saldo deve essere di almeno 25.000.000 lei.
  3. Il volume totale dei prestiti al consumo concessi negli ultimi tre trimestri supera

75.000.000 di lei;

 

 

La lettera c) è stata introdotta dal punto 3 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

  1. la media mensile dei tassi di interesse effettivi annui dei prestiti al consumo erogati nel mese di riferimento, ponderati in base all’importo di ciascun prestito alla data di erogazione, determinati secondo la formula prevista nell’Allegato n. 3 – Indicatori relativi ai criteri di iscrizione nell’Elenco Speciale, supera uno qualsiasi dei limiti:
    • 200% nel caso di prestiti al consumo in lei, rispettivamente 133% nel caso di prestiti al consumo concessi in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una valuta, con una durata iniziale fino a 15 giorni inclusi;
    • 100% per prestiti al consumo in lei, rispettivamente 67% nel caso di prestiti al consumo concessi in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una valuta, con una durata iniziale compresa tra 16 giorni e 90 giorni inclusi;
    • 10 volte il tasso di interesse relativo alla linea di credito concessa dalla Banca Nazionale della Romania, per prestiti al consumo in lei con durata iniziale superiore a 90 giorni, rispettivamente 6,7 volte il tasso di interesse relativo alla linea di credito permanente concessa dalla Banca Nazionale della Romania, per prestiti al consumo concessi in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una valuta con durata iniziale superiore a 90 giorni; il valore del suddetto tasso di interesse di riferimento, utilizzato per il calcolo, è quello valido all’inizio del mese per il quale viene redatto il rapporto, disponibile al pubblico sul sito web della Banca Nazionale della Romania.

La lettera d) è stata introdotta dal punto 3 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

  • La registrazione degli istituti finanziari non bancari nel Registro Speciale viene effettuata dal Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania nel caso in cui il Dipartimento di Vigilanza riscontri l’esistenza di una delle seguenti situazioni:
    1. il raggiungimento cumulativo dei limiti relativi ai criteri previsti dal comma (1) lettere a) e b) per 3 successivi periodi di rendicontazione trimestrale;
    2. il soddisfacimento del criterio previsto dal comma (1) lettera c);
    3. il soddisfacimento in un mese qualsiasi relativo ad un periodo di rendicontazione trimestrale del criterio previsto dal paragrafo (1) lettera d).

Il paragrafo (2) è stato modificato dal punto 4 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

Articolo 27.(1)La valutazione del rispetto, da parte degli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro generale, dei criteri per l’iscrizione nel Registro speciale viene effettuata sulla base delle relazioni da essi presentate ai sensi del presente regolamento.

(2)In applicazione del comma (1), gli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Generale sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Banca Nazionale di Romania – Dipartimento di Vigilanza la situazione degli indicatori relativi ai criteri di iscrizione nel Registro Speciale, mediante il modulo di cui all’Allegato n. 3, firmato dai vertici dell’istituto. Il modulo di segnalazione deve essere trasmesso, in formato cartaceo ed elettronico, tramite il Sistema di Segnalazione Diretta alla Banca Nazionale di Romania (RAPDIR), entro 25 giorni dalla fine del trimestre per il quale viene redatta la segnalazione.

 

 

Il paragrafo (2) è stato modificato dal punto 1. del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

Articolo 28.(1)Gli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro generale devono monitorare costantemente i propri criteri di registrazione nel Registro speciale, al fine di garantire i prerequisiti per soddisfare, contemporaneamente alla registrazione nel Registro speciale, l’obbligo di rispettare i requisiti speciali previsti dalla Legge n. 93/2009 e dai regolamenti emanati dalla Banca nazionale della Romania.

  • L’iscrizione nel Registro Speciale non attesta il riconoscimento da parte della Banca Nazionale della Romania del rispetto dei requisiti speciali previsti dalla Legge n. 93/2009 e dai regolamenti emanati in attuazione, ma stabilisce l’obbligo degli istituti finanziari non bancari di conformarsi ai requisiti in questione.
  • Gli istituti finanziari non bancari devono presentare al Dipartimento di Vigilanza della Banca Nazionale della Romania i documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti speciali entro i termini e le condizioni previsti dagli articoli 51-55.

Articolo 29. –Gli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Speciale saranno cancellati da tale registro, rimanendo iscritti nel Registro Generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. per un periodo comprendente 3 relazioni trimestrali successive, non soddisfano più almeno uno dei limiti relativi ai criteri di iscrizione nell’Elenco Speciale previsti dall’art. 26 comma (1) lettere a) e b);
  2. per un periodo comprendente 3 relazioni trimestrali successive, non soddisfano più il criterio previsto dall’art. 26 comma (1) lettera c);
  3. per un periodo comprendente 3 relazioni trimestrali successive, non soddisfano più il criterio previsto dall’art. 26 comma (1) lettera d).

L’art. 29. – è stato modificato dal punto 5. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

Articolo 291. –Ai fini della presente sezione, per prestiti al consumo si intendono i prestiti previsti dall’art. 3 lettera b) del Regolamento della Banca Nazionale della Romania n. 17/2012 su determinate condizioni di prestito, con successive modifiche e integrazioni, concessi da istituti finanziari non bancari.

Art. 29^1. – è stato introdotto dal punto 6. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

SEZIONE 3

Iscrizione al Registro

Articolo 30.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Fondazioni o, a seconda dei casi, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, i soggetti che intendono svolgere attività

 

esclusivamente da fondi pubblici o resi disponibili sulla base di accordi governativi, presentare al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania la domanda di registrazione, il cui modulo è fornito nell’Allegato n. 1, accompagnata dalla seguente documentazione:

  1. copia del certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Fondazioni e del certificato di registrazione fiscale, rispettivamente del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
  2. copia dell’atto costitutivo e, ove applicabile, dello statuto e prova della sua iscrizione presso l’ufficio competente del registro delle imprese/registro delle corti;
  3. la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti;
  4. la documentazione prevista dall’art. 22 per i soggetti che assicurano l’amministrazione, a seconda dei casi;
  5. la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci/azionisti.

Articolo 31.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, i soggetti che intendono svolgere attività di prestito nella forma di banco dei pegni presenteranno alla Direzione Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania la domanda di iscrizione, il cui modulo è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:

  1. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
  2. copia dell’atto costitutivo rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese attestante l’identità dei soci/azionisti e degli amministratori della società, nonché il fatto che l’attività principale è la concessione di prestiti con accettazione di beni in garanzia, ovvero il pegno tramite banco dei pegni;

La lettera b) è stata modificata dal punto 2 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

  1. la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti;
  2. la documentazione prevista dall’art. 22 per i soggetti che assicurano l’amministrazione;
  3. la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci/azionisti.

Articolo 32.(1)Le succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, che intendono svolgere attività di prestito esclusivamente con fondi pubblici o resi disponibili in base ad accordi governativi o sotto forma di banco dei pegni, devono presentare al Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, la domanda, il cui modello è riportato nell’allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:

  1. un estratto rilasciato dall’autorità del paese di origine analoga all’ufficio del registro delle imprese, che attesti almeno la registrazione dell’istituto finanziario estero, l’identità dei suoi rappresentanti e l’oggetto dell’attività;
  2. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
  3. la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti;
  4. la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci/azionisti.

(2)Si applicano per analogia le disposizioni dell’art. 20 comma (2) – (4).

Articolo 33.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro, le società di mutuo soccorso devono presentare al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Fondazioni, la domanda di iscrizione, il cui modello è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:

 

  1. copia del certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Fondazioni e del certificato di registrazione fiscale;
  2. copia della delibera dell’organo statutario indicante l’identità delle persone autorizzate, in qualità di dirigenti, a gestire e coordinare l’attività quotidiana della casa di mutuo soccorso e investite della competenza ad assumersi la responsabilità dell’associazione;

La lettera b) è stata modificata dal punto 3 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

  1. la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti.

Articolo 34.(1)Il Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania può respingere la domanda di registrazione nel Registro per i seguenti motivi:

  1. presentazione incompleta o tardiva della documentazione prevista dal presente articolo;
  2. mancato rispetto del termine previsto dall’art. 36 comma (1) della legge n. 93/2009;
  3. mancato rispetto dei termini stabiliti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4;
  4. mancato rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge n. 93/2009 o dal presente regolamento.
  • Il rigetto della domanda di iscrizione nel Registro sarà comunicato all’istituto finanziario non bancario dal Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania, unitamente alle motivazioni alla base di tale decisione.
  • Avverso il provvedimento di rigetto della domanda è possibile proporre ricorso secondo le modalità previste dall’art. 60 della Legge n. 93/2009.

SEZIONE 4

Notifica e iscrizione nel Registro delle istituzioni finanziarie non bancarie ai sensi dell’art. 69 della Legge n. 93/2009

Articolo 35.(1)Per essere iscritte nel Registro, le società di mutuo soccorso di cui all’art. 69 della Legge n. 93/2009 dovranno presentare alla Direzione Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania la domanda di iscrizione nel Registro, prevista dall’allegato n. 1, corredata dai documenti previsti dall’art. 33, nonché da una dichiarazione sotto la propria responsabilità, che comprovi le cause che hanno determinato la mancata iscrizione in uno degli elenchi redatti dalla Banca Nazionale della Romania in base al Titolo I dell’Ordinanza Governativa n. 28/2006 sulla regolamentazione di determinate misure finanziarie e fiscali, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 266/2006, con successive modifiche.

  • Il Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania analizzerà la documentazione prevista dal paragrafo (1) e deciderà sulla conformità delle società di mutuo soccorso al requisito previsto dall’art. 69 della legge n. 93/2009.
  • Alle società di mutuo soccorso previste dal comma 1 si applicano, per analogia, le disposizioni dell’art. 34, ad eccezione della lettera b) del comma 1.

CAPITOLO III

Procedura per la comunicazione delle variazioni della situazione degli istituti finanziari non bancari

 

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 36.(1)Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, la comunicazione delle modifiche previste dal presente capitolo deve essere inviata alla Banca Nazionale della Romania entro 30 giorni dalla data della loro attuazione o, a seconda dei casi, dalla data di iscrizione delle voci corrispondenti nel registro delle imprese/registro delle associazioni e fondazioni.

  • Alla comunicazione sarà allegata una copia certificata conforme dall’ufficio del registro delle imprese, dall’autorità analoga del paese di origine o dalla cancelleria del tribunale competente, dei documenti attestanti l’iscrizione delle menzioni corrispondenti alle modifiche apportate.

Paragrafo (2) Deroga al paragrafo (31) del Regolamento n. 20/2009 a partire dal 28.12.2016.

  • Per tutte le modifiche deliberate dagli organi statutari, la comunicazione deve essere accompagnata anche dalla decisione dell’organo statutario in base alla quale è stata effettuata la registrazione prevista dal comma (2).

Paragrafo (3) Deroga al paragrafo (31) del Regolamento n. 20/2009 a partire dal 28.12.2016.

(31)In deroga a quanto previsto dai commi (2) e (3), per i banchi di pegno e le società di mutuo soccorso, le comunicazioni concernenti le variazioni della denominazione, dell’indirizzo della sede legale o dei dirigenti saranno corredate dai documenti previsti dall’art. 31, rispettivamente dall’art. 33 lettere a), b) e c), corrispondenti alle variazioni intervenute.

Il paragrafo (3^1) è stato introdotto dal punto 4 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

  • Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle modifiche degli elementi comunicati alla Banca Nazionale della Romania ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 37.– Le comunicazioni previste dal presente capitolo devono essere trasmesse dagli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro generale presso il Dipartimento di vigilanza della Banca nazionale della Romania e, rispettivamente, dagli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro di registrazione presso il Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania e devono essere firmate dai direttori degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, o, a seconda dei casi, dai direttori delle filiali in Romania degli istituti finanziari, persone giuridiche straniere.

Articolo 38.– La Banca Nazionale della Romania può richiedere agli istituti finanziari non bancari, alle persone giuridiche rumene/filiali in Romania di istituti finanziari, alle persone giuridiche straniere, documenti che integrino i documenti relativi ai cambiamenti della situazione o attraverso i quali vengono apportate modifiche alla stessa.

 

SEZIONE 2

Modifiche nella situazione degli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Generale

Articolo 39.(1)Cambiamenti nella situazione degli istituti finanziari non bancari in merito a:

  1. nome, sede legale e numero di telefono/fax dell’istituto finanziario non bancario;
  2. aumento o diminuzione del capitale sociale;
  3. modifiche apportate all’oggetto principale e secondario dell’attività, a seconda dei casi;
  4. apertura/chiusura di filiali o altre sedi secondarie sul territorio della Romania;
  5. apertura/chiusura di filiali o altre sedi secondarie all’estero;
  6. azionisti;
  7. leader;
  8. amministratori/membri del consiglio di sorveglianza;
  9. il revisore legale o la società di revisione contabile.
  • Le modifiche nella situazione delle filiali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, per quanto riguarda:
    1. la sede legale e il numero di telefono/fax della filiale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
    2. aumento o diminuzione del capitale di dotazione;
    3. modifiche all’oggetto principale e secondario dell’attività;
    4. dirigenti della filiale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
    5. il revisore legale o la società di revisione;
    6. apertura/chiusura di altre sedi secondarie.
  • Le succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, comunicheranno, entro 30 giorni dal completamento o, a seconda dei casi, dalla data di registrazione delle menzioni presso le autorità competenti, le seguenti informazioni:
    1. modifiche riguardanti la denominazione e la sede legale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
    2. modifiche riguardanti gli azionisti dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
    3. avviare qualsiasi procedura che potrebbe comportare la liquidazione dell’istituto finanziario o della persona giuridica estera.

Articolo 40.– Il cambio di indirizzo della sede legale sarà comunicato nei casi previsti dall’art. 39, comma (1), lettera a) e comma (2), lettera a) e, comunque, almeno 14 giorni prima della cessazione dell’effettivo utilizzo del luogo.

Articolo 41.– La decisione dell’organo statutario di aumentare il capitale sociale di un istituto finanziario non bancario sarà corredata anche dalle informazioni relative all’adempimento del requisito previsto dall’art. 18 comma (3) della legge n. 93/2009.

Articolo 42.(1)La comunicazione relativa all’apertura da parte di un istituto finanziario non bancario, persona giuridica rumena, di una succursale o di altra sede secondaria sul territorio della Romania sarà corredata dalle informazioni relative all’oggetto dell’attività, all’identità della persona/delle persone designate a gestire la sede secondaria e all’indirizzo della sede secondaria.

(2)La comunicazione relativa all’apertura da parte di un istituto finanziario non bancario, persona giuridica rumena, di una succursale o di un’altra sede secondaria all’estero conterrà la decisione dell’organo statutario, che dovrà indicare almeno l’oggetto dell’attività, l’identità del

 

la/le persona/e designata/e a gestire la sede secondaria e l’indirizzo della sede secondaria.

Articolo 43.– La comunicazione relativa all’apertura da parte di un istituto finanziario, persona giuridica estera, di altre sedi secondarie sul territorio della Romania conterrà informazioni relative all’oggetto dell’attività, all’identità della persona/delle persone designate a garantirne la gestione, nonché all’indirizzo delle sedi secondarie.

Articolo 44.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti la compagine azionaria contiene gli elementi previsti dall’art. 19 lettera f), rispettivamente dall’art. 20 lettera h) e sarà corredata dalla documentazione prevista dall’art. 23.

Articolo 45.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti i dirigenti dell’istituto finanziario non bancario sarà corredata, ove opportuno, dalla documentazione prevista dall’art. 21 e dalla motivazione della decisione di variare la posizione dei precedenti dirigenti.

Articolo 46.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti gli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario sarà corredata, ove opportuno, dalla documentazione prevista dall’art. 22.

Articolo 47.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti il revisore legale o la società di revisione sarà corredata, a seconda dei casi, dalla documentazione prevista dall’art. 24.

SEZIONE 3

Modifiche nella situazione degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, iscritte nel Registro Generale, a seguito di fusione e scissione

Articolo 48.– Se, mediante fusione o scissione, vengono costituiti o riorganizzati uno o più enti che intendono svolgere attività di prestito, ad essi si applicano le disposizioni della sezione 1 del capo II.

Articolo 49.– In deroga a quanto previsto dall’art. 26 comma (2), l’istituto finanziario non bancario risultante dalla fusione di due o più istituti finanziari non bancari, di cui almeno uno iscritto nell’Elenco speciale, è iscritto nell’Elenco speciale alle stesse condizioni previste dall’art. 28.

Articolo 50.(1)Gli istituti finanziari non bancari sottoposti a un processo di fusione o scissione devono darne comunicazione alla Banca Nazionale della Romania, unitamente alle modifiche della loro situazione, in conformità con le sezioni 1 e 2 del presente capitolo.

(2)Per quegli elementi che non hanno subito modifiche a seguito del processo di fusione o scissione, i dirigenti degli istituti finanziari non bancari presentano un’autodichiarazione in cui attestano tale fatto.

SEZIONE 4

Modifiche specifiche nella situazione degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, iscritte nel Registro Speciale

 

Articolo 51.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono presentare alla Banca Nazionale della Romania – Dipartimento di Vigilanza, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di iscrizione nel Registro Speciale, i documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti speciali in materia di qualità:

  1. azionisti diretti e indiretti significativi;
  2. leader;
  3. amministratori e membri del consiglio di sorveglianza;
  4. il revisore legale o la società di revisione contabile.
  • Se non si sono verificati altri cambiamenti dalla data dell’ultima comunicazione alla Banca Nazionale della Romania dei cambiamenti nella situazione degli istituti finanziari non bancari, al posto dei documenti previsti dal presente articolo dovrà essere presentata una dichiarazione in tal senso, firmata dai dirigenti degli istituti finanziari non bancari, nella quale saranno elencati i documenti presenti negli archivi della Banca Nazionale della Romania che non hanno subito cambiamenti.
  • Le modifiche alle norme sottoposte alla Banca Nazionale della Romania ai sensi dell’art. 32 comma (2) della Legge n. 93/2009 saranno trasmesse al Dipartimento di Vigilanza della Banca Nazionale della Romania entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte degli organi statutari.

Articolo 52.(1)In applicazione delle disposizioni dell’art. 31 comma (1) della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta la solidità finanziaria dell’azionista significativo dal punto di vista della sua capacità di sostenere la sua partecipazione, di mantenere una solida struttura finanziaria e di garantire la gestione prudente e sana dell’istituto finanziario non bancario, nonché la struttura del gruppo a cui appartiene, che deve consentire l’esercizio di una supervisione efficace e l’efficace scambio di informazioni con le autorità competenti.

(2)Ai fini dell’effettuazione della valutazione prevista dal comma (1), l’istituto finanziario non bancario presenta per gli azionisti diretti e indiretti significativi la documentazione prevista dall’art. 23, corredata, ove opportuno, dal loro ultimo bilancio depositato presso gli organi competenti, rispettivamente da elementi comprovanti la capacità di sostenerne la partecipazione, e da una presentazione della struttura del gruppo di appartenenza, che include informazioni riguardanti: l’autorità responsabile della vigilanza sulle rispettive persone e sul sistema di vigilanza, la normativa in materia di segreto professionale e scambio di informazioni, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ogni altra informazione rilevante in merito a possibili impedimenti allo scambio di informazioni e all’esercizio della vigilanza.

Articolo 53.(1)In applicazione delle disposizioni dell’art. 31 comma (2) della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta il rispetto da parte dei dirigenti dei requisiti previsti dagli artt. 14-17 del presente regolamento, sulla base dei documenti previsti dall’art. 21, debitamente compilati.

  • I requisiti di cui al comma (1) possono ritenersi soddisfatti nel caso di dirigenti nominati prima dell’iscrizione nell’Albo speciale.

Articolo 54.(1)In applicazione di quanto previsto dall’art. 31 comma (2) della legge n. 93/2009, i criteri previsti dagli artt. 14-17 del presente regolamento si applicano anche agli amministratori e ai membri del consiglio di sorveglianza.

  • Nel caso degli amministratori e dei membri del consiglio di sorveglianza delle persone giuridiche, il requisito relativo all’onorabilità si applica alla persona giuridica e al suo rappresentante permanente, designato per garantire l’amministrazione dell’istituto finanziario non bancario, mentre il requisito relativo all’esperienza si applica solo al rappresentante permanente.
  • Per valutare l’adempimento dei requisiti di cui al paragrafo (2) da parte della persona giuridica, l’istituto finanziario non bancario deve presentare la decisione dell’organo competente in merito alla designazione di tali persone, nonché la seguente documentazione:

 

  1. certificato di costituzione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese o altro documento ufficiale equivalente rilasciato dall’autorità analoga del paese di origine, che attesti almeno la denominazione, la sede legale, la data di registrazione, le persone legalmente autorizzate a rappresentare la persona giuridica e il suo oggetto sociale;
  2. il certificato penale o altro documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine;
  3. il questionario, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2b, compilato e sottoscritto da tali soggetti.
  • Al rappresentante permanente della persona giuridica verrà inviato quanto segue:
    1. copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
    2. il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza;
    3. il questionario, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2b, compilato e sottoscritto da tali soggetti;
    4. curriculum vitae dal quale risulti anche il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17.
  • Nel caso di amministratori e membri del consiglio di sorveglianza che siano persone fisiche, deve essere presentata la documentazione prevista dal comma (4).

Articolo 55.(1)In applicazione delle disposizioni dell’art. 55 comma (2) della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta il revisore legale o la società di revisione in base alla sua esperienza e capacità e/o la persona che coordina il team che svolgerà la missione di revisione, nel campo dell’audit finanziario.

  • I requisiti di cui al paragrafo (1) possono essere considerati soddisfatti se il revisore legale o la società di revisione contabile è già stato autorizzato dalla Banca Nazionale di Romania per un istituto di credito o una filiale di un istituto di credito estero o se è stato autorizzato in tale veste per un altro istituto finanziario non bancario/filiale di un istituto finanziario non bancario, persona giuridica estera, iscritto nel Registro Speciale. In tale situazione, i documenti di cui al paragrafo
  • sarà sostituita da una dichiarazione, firmata dal revisore legale/rappresentante legale della società di revisione, attestante che è stato concluso un contratto di revisione con l’istituto finanziario non bancario, nonché che le informazioni contenute nella documentazione esistente presso la Banca Nazionale della Romania non hanno subito modifiche o, a seconda dei casi, deve includere informazioni relative alle modifiche intervenute.
  • Per la valutazione della qualità del revisore legale o della società di revisione, alla documentazione prevista dall’art. 24 devono essere allegati i seguenti documenti:
    1. curriculum vitae del revisore legale/soggetto che coordina il team che svolgerà l’incarico di revisione, inclusa l’esperienza nel campo della revisione contabile di istituti finanziari e/o istituti di credito;
    2. comunicazione sottoscritta dal revisore legale/rappresentante legale della società di revisione, indicante gli istituti finanziari e gli istituti di credito presso i quali sono state svolte missioni di revisione contabile e i periodi in cui sono state eseguite.

SEZIONE 5

Modifiche alla situazione delle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, iscritte nel Registro Speciale

 

Articolo 56.– Le disposizioni del comma 4 si applicano alle succursali in Romania di istituti finanziari che siano persone giuridiche straniere, ad eccezione dell’art. 51 comma (1) lettera c) e dell’art. 54.

SEZIONE 6

Modifiche dello status degli enti iscritti al Registro

Articolo 57.(1)Gli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro devono comunicare le variazioni relative alla denominazione, all’indirizzo della sede legale, alla forma giuridica, ai dirigenti e allo stato dell’ente, rispettivamente se si trovano nella situazione prevista dall’art. 42 lettera c) della legge n. 93/2009, con successive modifiche e integrazioni, oppure se hanno partecipato a un processo di fusione al termine del quale un altro istituto finanziario non bancario ha cessato di esistere.

  • Le disposizioni del comma (1) si applicano di conseguenza alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, iscritte nel Registro.

L’art. 57 è stato modificato dal punto 5 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

CAPITOLO IV

Disposizioni sui requisiti prudenziali

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 58.– Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene e, di conseguenza, alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, iscritte nel Registro speciale e regolano:

  • la metodologia di calcolo dei fondi propri e il loro livello minimo;
  • limiti massimi di esposizione degli istituti finanziari non bancari verso le controparti;
  • il quadro generale in materia di organizzazione, controllo interno, revisione interna e gestione dei rischi significativi.

SEZIONE 2

Fondi propri

Articolo 59.– I fondi propri degli enti finanziari non bancari sono costituiti dal patrimonio netto e dal capitale aggiuntivo, da cui sono dedotti gli elementi previsti dall’art. 63 comma (1).

Articolo 60.(1)Il patrimonio netto delle istituzioni finanziarie non bancarie comprende:

  1. capitale sociale sottoscritto e versato/capitale di dotazione;

 

  1. sovrapprezzi di capitale, interamente riscossi, relativi al capitale sociale;
  2. riserve legali;
  3. riserve statutarie o contrattuali;
  4. altre riserve costituite dall’utile netto;
  5. utili non distribuiti che rappresentano l’utile netto non distribuito.

(2)Per determinare il livello di patrimonio netto verranno dedotti i seguenti elementi:

  1. gli importi dell’utile netto dell’esercizio finanziario precedente che rappresentano dividendi;
  2. gli utili non distribuiti che rappresentano una perdita;
  3. il risultato dell’esercizio finanziario in corso che rappresenta una perdita;
  4. distribuzione degli utili;
  5. il valore non ammortizzato delle spese di costituzione;
  6. il valore non ammortizzato delle altre attività immateriali;
  7. il valore non deprezzato dell’avviamento;
  8. il valore delle immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e degli acconti concessi su immobilizzazioni immateriali;
  9. azioni proprie riacquistate al fine di ridurre il capitale sociale;
  10. il valore delle operazioni effettuate a condizioni favorevoli, se applicabili.

Articolo 61.(1)Nel calcolo dei fondi propri può essere incluso anche l’utile intermedio registrato fino alla data di determinazione del livello dei fondi propri, a condizione che sia al netto di eventuali obblighi prevedibili e sia verificato, nel rispetto dei principi e delle norme contabili e di valutazione vigenti, dai soggetti a ciò autorizzati all’interno dell’istituto finanziario non bancario.

(2)Il regime previsto dal comma (1) si applica anche all’utile netto dell’ultimo esercizio finanziario, fino alla data in cui lo stesso è sottoposto a revisione contabile.

Articolo 62.(1)Il capitale aggiuntivo è costituito da:

  1. riserve e fondi speciali costituiti secondo le normative speciali applicabili;
  2. riserve derivanti dalla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e da altre rivalutazioni effettuate a norma di legge;
  3. prestiti subordinati ricevuti, compresi i fondi messi a disposizione di istituzioni finanziarie non bancarie, assimilati, ai sensi di legge, ai prestiti subordinati;
  4. altri elementi, di natura fondi e/o riserve.

(2)Per essere compresi nel capitale aggiuntivo, gli elementi di cui al comma (1) lettera d) devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. sono a disposizione dell’istituto finanziario non bancario per essere utilizzati immediatamente e senza restrizioni al fine di coprire rischi o perdite specifici dell’attività di prestito;
  2. sono registrati nei registri contabili dell’istituto finanziario non bancario;
  3. il loro livello è stabilito dagli organi autorizzati dell’istituto finanziario non bancario.

Articolo 63.(1)Per determinare il livello dei fondi propri, dal valore totale delle componenti dei fondi propri saranno dedotti gli importi rappresentativi di partecipazioni in altre entità che superino il 10% del capitale sociale di queste ultime, prestiti subordinati e altri crediti della stessa natura nei confronti delle rispettive entità.

  • Per determinare il livello di fondi propri, saranno presi in considerazione solo i prestiti subordinati che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
    1. possono essere presi in considerazione solo gli importi interamente prelevati;
    2. nel caso di prestiti subordinati a termine, la scadenza iniziale deve essere di almeno 5 anni, dopodiché possono essere rimborsati;

 

  1. nel caso di prestiti subordinati a tempo indeterminato, il rimborso non può essere effettuato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della richiesta di rimborso;
  2. nel calcolo del livello dei fondi propri, il volume dei prestiti subordinati sarà gradualmente ridotto 5 anni prima della scadenza, applicando tassi percentuali semestrali uguali;
  3. i contratti di prestito non dovrebbero includere una clausola di rimborso anticipato del debito in circostanze diverse dalla liquidazione dell’istituto finanziario non bancario;
  4. In caso di liquidazione dell’istituto finanziario non bancario, i prestiti subordinati hanno un grado inferiore rispetto agli altri debiti e non verranno rimborsati finché non saranno stati saldati i debiti rimanenti.

Articolo 64.(1)L’importo di cui viene progressivamente ridotto l’importo compreso nei fondi propri relativo a un prestito subordinato è determinato applicando un tasso percentuale semestrale all’importo iniziale totale del rispettivo prestito ed è costante per tutto il periodo di 5 anni, in modo che, alla fine dell’ultimo semestre prima della scadenza finale, il valore cumulato delle riduzioni sia pari all’importo iniziale totale del rispettivo prestito.

  • Nel periodo di 5 anni, l’importo semestrale costante di cui deve essere ridotto l’importo del prestito subordinato incluso nel calcolo del livello dei fondi propri viene detratto integralmente alla fine dell’ultimo mese del semestre in corso.
  • I semestri vengono determinati separatamente per ciascun prestito subordinato, in base alla sua scadenza finale.

Articolo 65.(1)Gli istituti finanziari non bancari determinano mensilmente il livello dei propri fondi propri, secondo quanto disposto dal presente articolo, sulla base dei dati registrati nel bilancio di verifica redatto alla fine di ogni mese e dei dati calcolati fuori conto.

  • Gli istituti finanziari non bancari comunicano trimestralmente il livello e la composizione dei fondi propri, entro 25 giorni dalla fine del trimestre per il quale viene redatta la relazione, presentando il modulo di calcolo e di segnalazione come segue:
    1. in formato elettronico attraverso il Sistema di Segnalazione Diretta all’NBR (RAPDIR);

Il punto 1 è stato modificato dal punto 6 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

  1. su carta, firmato, il modulo è indirizzato alla Direzione di Vigilanza.
  • Il modello del modulo per il calcolo e la segnalazione del livello dei fondi propri è presentato nell’allegato n. 4.

Articolo 66.– Gli istituti finanziari non bancari manterranno in modo permanente il livello dei fondi propri almeno pari al capitale sociale minimo applicabile previsto dal presente regolamento.

Articolo 67.– Per il calcolo degli indicatori la cui determinazione è effettuata sulla base dei fondi propri, gli istituti finanziari non bancari utilizzeranno il livello dei fondi propri calcolato per il periodo di rendicontazione dei rispettivi indicatori.

SEZIONE 3

Grandi esposizioni

 

Articolo 68.(1)L’esposizione di un istituto finanziario non bancario verso un singolo debitore è considerata una grande esposizione quando il suo valore lordo è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell’istituto finanziario non bancario.

  • L’esposizione di un istituto finanziario non bancario nei confronti di una persona con cui intrattiene relazioni particolari è considerata una grande esposizione quando il suo valore lordo è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell’istituto finanziario non bancario.
  • Qualsiasi operazione che comporti l’iscrizione di un grande rischio, ai sensi dei paragrafi (1) e (2), o il suo aumento può essere effettuata solo previa approvazione del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario. Il potere di approvare l’aumento dei grandi rischi può essere delegato dal consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dal consiglio di sorveglianza alla direzione dell’istituto finanziario non bancario, a condizione che il limite massimo per l’aumento del rischio sia prestabilito dal consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dal consiglio di sorveglianza.
  • Se la controparte è una persona in relazioni particolari con l’istituto finanziario non bancario, il consiglio di amministrazione o, se del caso, il consiglio di sorveglianza potranno approvare un’operazione che comporta l’iscrizione di un grande rischio solo se la decisione è presa dalla maggioranza dei membri del consiglio, astenendosi, se del caso, l’interessato dal voto.

Articolo 69.– Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure amministrative e registrazioni operative, unitamente ad adeguati meccanismi di controllo interno, al fine di:

  1. identificare e registrare tutte le grandi esposizioni nei confronti di un singolo debitore e di soggetti in rapporti particolari con l’istituto finanziario non bancario e le variazioni che possono verificarsi nei loro confronti, in conformità alle definizioni e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle norme interne, nonché per monitorare tali esposizioni secondo la propria politica di esposizione;
  2. l’attribuzione di codici che consentano all’istituto finanziario non bancario di identificare in modo univoco ciascun gruppo rappresentativo di un singolo debitore e/o di persone con esso intrattenute relazioni particolari, nonché di identificare ciascun membro di tale gruppo.

Articolo 70.(1)Il valore netto dei grandi fidi registrati da un istituto finanziario non bancario nei confronti di tutti i soggetti con esso intrattenuti in rapporti particolari non può superare il 25% del valore dei suoi fondi propri.

(2)Il totale delle grandi esposizioni nette di un istituto finanziario non bancario elencato nella colonna 5 dell’allegato n. 8, registrate nei confronti di un singolo debitore e nei confronti di persone in rapporti particolari con l’istituto finanziario non bancario, non può superare il 600% del valore dei suoi fondi propri.Articolo 71.– L’esposizione aggregata registrata da un istituto finanziario non bancario non può superare

1.500% del valore dei propri fondi.

Articolo 72.(1)Qualora un’esposizione nei confronti di un cliente sia garantita da una terza parte, gli istituti finanziari non bancari possono considerare l’esposizione in questione, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, come registrata nei confronti della terza parte e non del cliente, se l’esposizione è garantita direttamente, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente da tale terza parte.

(2)Nel caso in cui voci dell’attivo costituenti crediti o voci iscritte fuori bilancio beneficino di una ponderazione inferiore in ragione dell’esistenza di garanzie dirette, espresse, irrevocabili e incondizionate, la ponderazione inferiore verrà applicata esclusivamente alla parte garantita dell’esposizione in questione.

 

Articolo 73.– Gli istituti finanziari non bancari potranno svolgere operazioni a condizioni favorevoli solo nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti interni approvati dal loro consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dal consiglio di sorveglianza.

Articolo 74.– Gli istituti finanziari non bancari devono in ogni momento rispettare i limiti di esposizione stabiliti dagli articoli 70 e 71.

(2)Se, in un caso eccezionale e ben giustificato, le esposizioni superano i limiti previsti dall’art. 70 e/o dall’art. 71, l’istituto finanziario non bancario deve segnalare senza indugio tale situazione alla Banca Nazionale della Romania – Dipartimento di Vigilanza, la quale può concedere un termine entro il quale l’istituto finanziario non bancario deve conformarsi ai limiti imposti.

Il paragrafo (2) è stato introdotto dal punto 1 del Regolamento n. 5/2010 a partire dal 29.04.2010.

Articolo 75.(1)Gli istituti finanziari non bancari sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Banca Nazionale della Romania tutti i grandi fidi, ai sensi delle disposizioni dell’art. 68, commi (1) e (2), nonché l’esposizione aggregata, secondo i moduli presentati negli allegati n. 8 e 9. Il metodo di calcolo dei fidi è presentato negli allegati n. 6 e n. 7.

  • I moduli di segnalazione vengono presentati dagli istituti finanziari non bancari alla Banca Nazionale della Romania entro 25 giorni dalla fine del trimestre per il quale viene redatta la segnalazione, come segue:
    1. in formato elettronico attraverso il Sistema di Segnalazione Diretta all’NBR (RAPDIR);

Il punto 1 è stato modificato dal punto 7 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

  1. su carta, firmati, indirizzati alla Direzione di Vigilanza.

SEZIONE 4

Organizzazione e controllo interno, gestione dei rischi significativi, nonché svolgimento delle attività di audit interno

Articolo 76.– Gli istituti finanziari non bancari devono redigere una relazione annuale sull’attività svolta nell’ambito del controllo interno, della gestione dei rischi significativi e dell’audit interno, che sarà analizzata rispettivamente all’interno del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 77.– Ogni istituto finanziario non bancario avrà un proprio regolamento organizzativo e operativo, approvato dagli organi statutari, che stabilirà almeno:

  1. la struttura organizzativa dell’istituto finanziario non bancario;
  2. i compiti di ciascun dipartimento dell’istituto finanziario non bancario e le relazioni tra di essi;
  3. le attività che possono essere svolte dalle filiali e dalle altre sedi secondarie dell’istituto finanziario non bancario;
  4. i compiti del comitato di gestione dei rischi e del comitato di audit;

 

  1. le competenze dei dirigenti, dei soggetti che assicurano la direzione dei dipartimenti dell’istituto finanziario non bancario e delle sedi secondarie, nonché dei dipendenti che svolgono operazioni in nome e per conto dell’istituto finanziario non bancario;
  2. il sistema di controllo interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’attività di revisione interna.

Articolo 78.– Gli istituti finanziari non bancari organizzeranno l’attività di controllo interno al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. svolgere l’attività in condizioni di efficienza;
  2. fornire informazioni credibili, pertinenti, complete e tempestive alle strutture coinvolte nel processo decisionale all’interno dell’istituto finanziario non bancario e agli utilizzatori esterni delle informazioni;
  3. garantire la conformità delle attività degli istituti finanziari non bancari al quadro giuridico e alle proprie norme.

Articolo 79.– Per soddisfare gli obiettivi di controllo interno, gli istituti finanziari non bancari devono organizzare un sistema di controllo interno che faccia riferimento ai seguenti elementi strettamente correlati:

  1. il ruolo e le responsabilità del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e dei dirigenti degli istituti finanziari non bancari;
  2. identificazione e valutazione dei rischi significativi;
  3. attività di controllo e separazione delle responsabilità;
  4. informazione e comunicazione;
  5. attività di monitoraggio e correzione delle carenze.

Articolo 80.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un comitato per la gestione dei rischi. Il comitato per la gestione dei rischi è un comitato permanente, composto da almeno 3 membri, il cui funzionamento e le cui funzioni sono disciplinati dal presente regolamento e dai regolamenti interni di ciascun istituto finanziario non bancario.

  • Il comitato di gestione dei rischi è istituito con decisione del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e deve comprendere dirigenti dell’istituto finanziario non bancario e dei dipartimenti la cui attività è soggetta a rischi significativi.
  • I membri del comitato di gestione dei rischi devono possedere un’esperienza adeguata alle responsabilità che ricoprono al suo interno.

Articolo 81.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un regolamento del comitato di gestione dei rischi, approvato a livello di consiglio di amministrazione o di consiglio di sorveglianza e periodicamente rivisto, a seconda dei casi, che ne indichi la composizione, l’autorità e le responsabilità.

  • Il comitato per la gestione dei rischi presenterà relazioni sulle proprie attività al consiglio di amministrazione e al consiglio di sorveglianza, almeno semestralmente.

Articolo 82.– Il comitato di gestione del rischio avrà almeno le seguenti responsabilità:

  1. garantire che il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza siano informati di questioni e sviluppi significativi che potrebbero influenzare il profilo di rischio e i risultati dell’istituto finanziario non bancario;
  2. sviluppare procedure appropriate per identificare, valutare, monitorare e controllare i rischi significativi;
  3. presentare al consiglio di amministrazione, rispettivamente al collegio sindacale, informazioni sufficientemente dettagliate e tempestive, che consentano di conoscere e valutare la performance del management nel monitoraggio e nel controllo dei rischi significativi, secondo le procedure approvate, nonché la performance complessiva dell’istituto finanziario non bancario;

 

  1. informare regolarmente il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza, sulla situazione delle esposizioni dell’istituto finanziario non bancario ai rischi e, immediatamente, in caso di cambiamenti significativi nell’esposizione attuale o futura dell’istituto finanziario non bancario ai rispettivi rischi.

Articolo 83.– L’attività di controllo deve costituire parte integrante dell’attività quotidiana delle istituzioni finanziarie non bancarie al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 78.

Articolo 84.– Le attività di controllo devono essere definite per ogni livello organizzativo degli istituti finanziari non bancari e prevedono due fasi:

  1. stabilire procedure di controllo;
  2. verificare il rispetto delle procedure di controllo stabilite.

Articolo 85.– Gli istituti finanziari non bancari devono garantire un’adeguata distribuzione dei compiti a tutti i livelli organizzativi e assicurare che al personale non vengano assegnate responsabilità che diano luogo a conflitti di interesse, come l’approvazione del prelievo di fondi e il prelievo effettivo, la valutazione della documentazione creditizia e il monitoraggio del cliente dopo la stipula del prestito.

Articolo 86.– Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di sistemi informativi adeguati che coprano tutte le loro attività e includano modalità di elaborazione delle informazioni in formato elettronico, in modo da poter ottenere prove di revisione.

Articolo 87.– La struttura organizzativa degli istituti finanziari non bancari deve garantire flussi informativi adeguati, sia verticalmente, in entrambe le direzioni, sia orizzontalmente, consentendo quanto segue:

  1. informare il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza e i dirigenti sui rischi connessi all’attività e al funzionamento degli istituti finanziari non bancari;
  2. informare il personale sulle procedure di lavoro stabilite all’interno degli istituti finanziari non bancari;
  3. diffusione di informazioni tra dipartimenti e sedi secondarie di istituti finanziari non bancari per i quali le informazioni sono rilevanti.

Articolo 88.– In caso di esternalizzazione di determinate attività, il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza e i dirigenti degli istituti finanziari non bancari sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi di controllo interno relativi a tali attività.

Articolo 89.(1)Gli istituti finanziari non bancari elaboreranno una strategia per la gestione dei rischi significativi connessi all’attività svolta, che sarà approvata rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.

  • Gli istituti finanziari non bancari devono adottare misure per gestire i seguenti rischi significativi: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio reputazionale.

Articolo 90.(1)La gestione dei rischi significativi deve garantire l’istituzione di almeno:

  1. un sistema di procedure per autorizzare le operazioni soggette a rischio;
  2. un sistema per la definizione e il monitoraggio dei limiti di esposizione al rischio, nonché dei livelli di competenza per l’approvazione delle esposizioni. I limiti stabiliti a livello di attività e/o di dipartimento/sedi secondarie devono essere correlati con quelli stabiliti a livello complessivo dell’istituto finanziario non bancario;
  3. un sistema per segnalare ai livelli gestionali appropriati l’entità dell’esposizione al rischio, nonché altri aspetti correlati al rischio;
  4. criteri per il reclutamento e la remunerazione del personale, che stabiliscano standard adeguati per la loro formazione, esperienza e integrità;

 

  1. un programma di formazione del personale.

(2)Nell’applicazione del comma (1) lettera e), gli istituti finanziari non bancari devono garantire la partecipazione periodica, almeno annuale, dei dipendenti addetti all’attività di erogazione del credito a programmi di formazione professionale specializzata.

Articolo 91.– Gli istituti finanziari non bancari devono garantire un monitoraggio sistematico del rispetto dell’applicazione delle procedure stabilite per i rischi significativi e risolvere le eventuali carenze riscontrate.

Articolo 92.(1)L’identificazione e la valutazione dei rischi significativi devono essere effettuate sia a livello complessivo di un istituto finanziario non bancario sia a tutti i suoi livelli organizzativi, devono riguardare tutte le attività e tenere conto, ove opportuno, dell’emergere di nuove attività.

(2)L’identificazione e la valutazione dei rischi significativi devono essere effettuate tenendo conto di fattori interni, quali la complessità della struttura organizzativa, la natura delle attività svolte, la qualità del personale e la sua fluttuazione, e di fattori esterni, quali le condizioni economiche, i cambiamenti legislativi o legati all’ambiente competitivo nel settore finanziario e il progresso tecnologico.

Articolo 93.(1)Le procedure di gestione del rischio di credito degli istituti finanziari non bancari devono riferirsi alla loro intera attività e tenere conto sia dei singoli prestiti sia dell’intero portafoglio.

  • Le istituzioni finanziarie non bancarie devono stabilire e attuare procedure per garantire:
    1. mantenere solidi standard di prestito;
    2. monitoraggio e controllo del rischio di credito;
    3. valutazione adeguata delle nuove opportunità di business;
    4. identificazione e gestione dei crediti non performanti;
    5. valutare le condizioni che devono essere soddisfatte dai clienti per entrare in un rapporto commerciale con l’istituto finanziario non bancario;
    6. stabilire le garanzie accettabili dall’istituto finanziario non bancario.
  • Per impedire l’avvio di rapporti commerciali con soggetti coinvolti in attività fraudolente e altre attività criminali, gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure rigorose che includano almeno:
    1. richiedere referenze e informazioni a persone autorizzate;
    2. consultare le informazioni messe a disposizione degli istituti finanziari non bancari da strutture costituite come Centrale Rischi Bancaria o come enti con attività analoghe, organizzate ai sensi di legge, allo scopo di raccogliere e fornire informazioni relative alla situazione della controparte nella sua qualità di beneficiario del credito o altre informazioni finanziarie;
    3. conoscenza della struttura dei partecipanti al capitale sociale nonché delle persone responsabili della sua amministrazione, nel caso di clienti persone giuridiche.

Articolo 94.– Gli istituti finanziari non bancari devono valutare il rischio di credito di tutte le attività che sono interessate da questo rischio, indipendentemente dal fatto che siano riflesse nel bilancio o fuori bilancio.

Articolo 95.– Nella valutazione del rischio di credito, gli istituti finanziari non bancari devono tenere conto di elementi relativi a:

  1. la performance finanziaria attuale e prevista delle controparti;

 

  1. concentrazione delle esposizioni verso le controparti, i mercati in cui operano, i settori economici e i paesi in cui sono insediate;
  2. la capacità di far rispettare legalmente gli impegni contrattuali;
  3. la capacità e la possibilità di escutere le garanzie, a condizioni di mercato;
  4. impegni contrattuali con soggetti in rapporti particolari con istituzioni finanziarie non bancarie;
  5. la destinazione del prestito e la fonte del suo rimborso;
  6. la cronologia del servizio del debito della controparte.

Articolo 96.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure per l’approvazione di nuovi prestiti e per la ristrutturazione di quelli esistenti (ad esempio, riprogrammazione, rifinanziamento).

  • La ristrutturazione dei crediti problematici non comporterà la loro classificazione in una categoria di classificazione più favorevole dal punto di vista del rischio di credito.
  • In deroga a quanto previsto dal comma (2), la prima operazione di ristrutturazione dei crediti problematici può comportare la loro classificazione in una categoria di classificazione più favorevole dal punto di vista del rischio di credito, ma non di più di due categorie di classificazione nel caso di crediti nella categoria “perdita” al momento della ristrutturazione, rispettivamente di una categoria di classificazione negli altri casi.

Il paragrafo (3) è stato introdotto dalla linea nel Regolamento n. 2/2010 a partire dal 18.01.2010.

  • Nei casi previsti dai commi (2) e (3), a partire dalla prima classificazione successiva alla data di pagamento degli importi relativi alle rate ancora da rimborsare al momento della ristrutturazione, i crediti ristrutturati possono essere classificati in una categoria di classificazione più favorevole, il servizio del debito essendo calcolato secondo il nuovo piano di rimborso.

Il paragrafo (4) è stato introdotto dalla linea nel Regolamento n. 2/2010 a partire dal 18.01.2010.

Articolo 97.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono valutare le garanzie periodicamente e ogniqualvolta gli sviluppi economici e di mercato lo richiedano.

(2)Nel caso di garanzie personali, gli istituti finanziari non bancari devono valutare la capacità dei garanti di adempiere ai propri obblighi.

Articolo 98.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di sistemi informativi che consentano la segnalazione tempestiva di problemi di rischio di credito, con particolare attenzione all’evidenziazione dei prestiti non performanti e/o all’identificazione del mancato rispetto dei limiti di esposizione stabiliti.

  • I sistemi informativi devono fornire dati adeguati sulla composizione del portafoglio crediti, nonché informazioni che consentano di individuare eventuali concentrazioni di rischio.
  • Il comitato di gestione del rischio presenterà, almeno trimestralmente, relazioni sul monitoraggio dell’attività di prestito e sulla gestione del rischio di credito al consiglio di amministrazione e al consiglio di sorveglianza per l’analisi.

Articolo 99.– Il sistema di monitoraggio del rischio di credito includerà almeno:

  1. analisi della situazione finanziaria della controparte;
  2. monitorare il rispetto delle clausole contrattuali da parte della controparte;

 

  1. valutare il grado di copertura collaterale dell’esposizione in relazione alla situazione attuale della controparte;
  2. aggiornare le informazioni rilevanti contenute nel fascicolo creditizio.

Articolo 100.– Nell’ambito delle attività di controllo interno, gli istituti finanziari non bancari devono dotarsi di sistemi per l’identificazione tempestiva dei crediti la cui qualità si sta deteriorando e per la gestione dei crediti deteriorati.

Articolo 101.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono sviluppare procedure e sistemi per identificare, valutare e monitorare i rischi di mercato, operativi e reputazionali.

(2)Se i rischi menzionati nel paragrafo (1) sono valutati come significativi, le istituzioni finanziarie non bancarie dovranno disporre di procedure per gestirli.

Articolo 102.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un adeguato sistema informativo per la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione delle esposizioni interessate dai rischi previsti dall’art. 101.

(2)I resoconti devono essere presentati ai dirigenti e, in forma sintetica, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

Articolo 103.– Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure per gestire i rischi associati alle attività esternalizzate.

Articolo 104.(1)Gli istituti finanziari non bancari devono organizzare l’audit interno come componente dell’attività di monitoraggio del sistema di controllo interno, al fine di raggiungere l’obiettivo di migliorare la propria attività.

(2)La revisione interna deve comprendere tutte le attività dell’istituto finanziario non bancario, comprese le attività delle sedi secondarie nel Paese e all’estero.

Articolo 105.(1)È vietato l’esternalizzazione delle attività di audit interno da parte di istituti finanziari non bancari.

  • In deroga alle disposizioni del comma (1), gli istituti finanziari non bancari possono esternalizzare l’attività di revisione interna a livello della società madre, dell’istituto di credito o dell’istituto finanziario, ai sensi dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 99/2006 sugli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 227/2007, con successive modifiche e integrazioni, garantendo il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 106.– Per raggiungere l’obiettivo, la revisione interna degli istituti finanziari non bancari includerà, nell’ambito di un incarico di revisione, principalmente le seguenti attività:

  1. valutare l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
  2. valutare l’applicazione e l’efficacia delle procedure e delle metodologie di gestione del rischio per la valutazione dei rischi significativi;
  3. analizzare la pertinenza e l’integrità dei dati forniti dai sistemi informativi finanziari e gestionali, compreso il sistema IT;
  4. valutare l’accuratezza e l’affidabilità delle registrazioni contabili e dei rendiconti finanziari;
  5. valutare le modalità con cui viene assicurata la tutela delle attività in bilancio e fuori bilancio e individuare modalità per prevenire frodi e perdite di qualsiasi natura;
  6. valutare il modo in cui vengono rispettate le disposizioni del quadro giuridico, il modo in cui vengono applicate le misure imposte dalla Banca Nazionale della Romania, nonché la valutazione del modo in cui vengono implementate le procedure dell’istituto finanziario non bancario.

Articolo 107.– L’attività di revisione interna prevede, ai fini dello svolgimento degli incarichi di revisione, il completamento almeno delle seguenti fasi:

  1. pianificazione delle attività di audit interno;

 

  1. esaminare e valutare le informazioni disponibili;
  2. comunicazione dei risultati;
  3. monitorare l’attuazione delle raccomandazioni formulate.

Articolo 108.– Il piano di audit interno, approvato dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, deve comprendere gli obiettivi, le scadenze e la frequenza degli incarichi di audit, nonché le risorse necessarie.

Articolo 109.– Per ogni incarico di revisione contabile previsto dal piano di audit, deve essere redatta una relazione di revisione. La relazione di revisione deve essere presentata alla direzione della struttura sottoposta a revisione, al comitato di audit e al consiglio di amministrazione, rispettivamente al consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario.

Articolo 110.– A seguito dell’analisi delle raccomandazioni di audit interno, il/i responsabile/i del coordinamento della struttura sottoposta ad audit decide/decidono in merito all’attuazione delle rispettive raccomandazioni.

Articolo 111.– La revisione interna monitora l’attuazione delle raccomandazioni formulate nello svolgimento di tale attività e ne riferisce, almeno semestralmente, ai dirigenti, al consiglio di amministrazione, rispettivamente al collegio sindacale e al comitato per il controllo interno.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 112.– Gli istituti finanziari non bancari iscritti nell’Elenco Speciale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno esternalizzato l’attività di revisione interna, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 entro il termine massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 113.(1)In applicazione dell’art. 28 comma (1) lettera a) e dell’art. 42 lettera a) della Legge n. 93/2009, come successivamente modificata e integrata, l’istituto finanziario non bancario deve presentare al Dipartimento di Vigilanza, rispettivamente al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania una richiesta di cancellazione dal Registro Generale, rispettivamente dal Registro di Registrazione, accompagnata dalla decisione dell’organo statutario competente in merito alla richiesta di cancellazione dai registri tenuti dalla Banca Nazionale della Romania secondo le disposizioni della Legge n. 93/2009.

Il paragrafo (1) è stato modificato dal punto 8 del Regolamento n. 10/2016 in vigore dal 28.12.2016.

(2)La documentazione prevista dal comma (1) deve essere presentata al Dipartimento di Vigilanza, rispettivamente al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania, ai fini della cancellazione dal Registro Generale, rispettivamente dal Registro delle Registrazioni, e nel caso in cui l’istituto finanziario non bancario intenda registrare l’inattività temporanea nel registro delle imprese.

Articolo 114.(1)Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporterà, a seconda dei casi, l’adozione di misure e/o l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VII della Legge n. 93/2009.

(2)Per determinare l’equivalente in lei delle sanzioni previste dal Capitolo VII della Legge n. 93/2009, verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato comunicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data di accertamento del fatto.

 

Articolo 115.– Gli allegati n. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Articolo 116.– A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

  • Regolamento n. 2/2006 della Banca Nazionale della Romania sul capitale minimo degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 381 del 3 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento n. 3/2006 della Banca Nazionale della Romania sul Registro Generale, sul Registro Speciale e sul Registro delle Registrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 381 del 3 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento n. 4/2006 della Banca Nazionale della Romania sulla procedura di notifica e registrazione degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 381 del 3 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento n. 6/2006 della Banca Nazionale della Romania sui criteri per l’iscrizione nel Registro Speciale degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 442 del 23 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento n. 7/2006 della Banca Nazionale della Romania sulle modifiche della situazione degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 493 del 7 giugno 2006;
  • Regolamento n. 16/2006 della Banca Nazionale della Romania sui fondi propri degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 dell’11 settembre 2006, con successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento n. 17/2006 della Banca Nazionale della Romania sulla vigilanza delle esposizioni degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 dell’11 settembre 2006, con successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento n. 18/2006 della Banca Nazionale della Romania sull’organizzazione e il controllo interno, la gestione dei rischi significativi, nonché lo svolgimento delle attività di revisione interna degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 dell’11 settembre 2006.

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Banca Nazionale della Romania,
Mugur Constantin Isarescu

 

Bucarest, 13 ottobre 2009.

Numero 20.

  ALLEGATO N. 1

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

 

Il sottoscritto,………………. (nome e nome), in qualità di rappresentante legale/autorizzato

conformabile……….. , Richiedo l’iscrizione nel Registro Generale/Registro dei Registri (l’opzione è barrata)

inappropriato.) un……………………. , (nome dell’ente per il quale si richiede l’iscrizione in

Registro generale/dei registri) con sede in……………….. , iscritto all’anagrafe

di commercio/Registro delle associazioni e fondazioni situato presso l’anagrafe (Cancellare la dicitura errata.) . . . . . . . . . con il n. . . . . . . . . . , avente come oggetto di attività1. . . . . . . . . .

1Verranno indicate le attività di erogazione del credito da svolgere, come elencate nello statuto dell’ente, come previsto dall’art. 14 comma (1) della legge n. 93/2009 sulle istituzioni finanziarie non bancarie, come successivamente modificate ed integrate.

A supporto della domanda allego la seguente documentazione:

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Il nostro indirizzo di contatto è: . . . . . . . . . ., telefono . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . e-mail . . . . .

. . . . . .

Data . . . . . . . Firma . . . .

. . . . .

L’ALLEGATO n. 1 è stato modificato dal punto 9 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.

  ALLEGATO n. 2a

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PROPRIA

Il sottoscritto1,…………………………………………………….. , COME

………………………………………. al…………………………………………………………… ,(nome)

istituto finanziario non bancario/succursale di istituto finanziario, persona giuridica estera) Dichiaro sotto la mia responsabilità di non trovarmi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 16 della Legge n. 93/2009 sugli istituti finanziari non bancari né in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

 

Data …………………. Firma2 …………………

 

1Per le persone fisiche, specificare nome e cognome, cittadinanza, domicilio e residenza; per le persone senza cittadinanza rumena, specificare, se applicabile, la data di stabilimento della residenza in Romania.

Per la persona giuridica, specificare la denominazione, l’indirizzo della sede legale e il numero di registrazione presso l’ufficio del registro delle imprese o altro elemento identificativo equivalente.

2 Per la persona, indicare chiaramente il nome e il cognome.

Per la persona giuridica, specificare chiaramente il nome, il cognome e la qualifica del rappresentante legale.

  ALLEGATO n. 2b

QUESTIONARIO1

per il direttore/amministratore/membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario

  1. Nome, indirizzo dell’istituto finanziario non bancario e numero di registrazione presso l’ufficio del registro delle imprese

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. Elementi identificativi del dirigente/amministratore/membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Per le persone fisiche, specificare nome e cognome, cittadinanza, domicilio e residenza; per le persone senza cittadinanza rumena, specificare, se applicabile, la data di stabilimento della residenza in Romania.

Per la persona giuridica, specificare la denominazione, l’indirizzo della sede legale e il numero di registrazione presso l’ufficio del registro delle imprese o altro elemento identificativo equivalente.

  1. La funzione che svolgi all’interno dell’istituto finanziario non bancario

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Verrà presentata una descrizione dei compiti e delle responsabilità ad esso correlati.

  1. Lei è stato condannato per corruzione, riciclaggio, terrorismo, delitti contro il patrimonio, abuso d’ufficio, concussione, falsità e uso di falsità, appropriazione indebita, evasione fiscale, ottenimento di indebite utilità, traffico di influenze, falsa testimonianza, reati previsti dalla legislazione speciale in materia finanziaria e bancaria, dalla legislazione in materia di

 

aziende, insolvenza o tutela dei consumatori In caso affermativo, si prega di fornire tutti i dettagli.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. È stato condannato per reati diversi da quelli elencati al punto 4? In tal caso, si prega di fornire tutti i dettagli.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. È perseguito o processato per uno dei reati di cui al punto 4? In caso affermativo, si prega di fornire tutti i dettagli.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. È perseguito o processato per reati diversi da quelli indicati al punto 4? In caso affermativo, si prega di fornire tutti i dettagli.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. È o è stato oggetto di indagini, misure o sanzioni amministrative per inosservanza delle disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa o di altri servizi finanziari? In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli completi.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. Siete o siete stati oggetto di indagini, azioni o sanzioni da parte di un ente normativo o professionale per inosservanza di normative pertinenti? In caso affermativo, si prega di fornire dettagli completi.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. È stato valutato dal punto di vista reputazionale in qualità di azionista significativo di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale di Romania, dalla Commissione Nazionale per i Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza sui Sistemi Pensionistici Privati o da un’autorità di vigilanza con poteri analoghi in un altro Stato membro? In caso affermativo, si prega di fornire dettagli completi.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  1. Sei stato valutato dal punto di vista reputazionale in qualità di responsabile della gestione e dell’amministrazione di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale di Romania, dalla Commissione Nazionale per i Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza sui Sistemi Pensionistici Privati o da un’autorità di vigilanza con poteri analoghi in un altro Stato membro? In caso affermativo, si prega di fornire dettagli completi.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi di legge, quanto segue:

  • Di non trovarmi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 16 della Legge n. 93/2009 sulle istituzioni finanziarie non bancarie né in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
  • tutte le risposte sono complete e coerenti con la realtà e non ci sono altri fatti rilevanti di cui la Banca Nazionale della Romania debba essere informata.

Contemporaneamente, mi impegno a comunicare alla Banca Nazionale della Romania eventuali modifiche riguardanti le informazioni fornite.

 

Data …………………… Firma2 ……………………..

NOTA:

La Banca Nazionale della Romania manterrà la riservatezza delle informazioni contenute nelle risposte al presente questionario, salvo nei casi previsti dalla legge.

1Il questionario verrà compilato da ciascun leader.

Il questionario sarà compilato da ciascun amministratore/membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario iscritto nel Registro Speciale. Se si tratta di una persona giuridica, il questionario sarà compilato sia per la persona giuridica che per il suo rappresentante permanente.

È obbligatorio rispondere a tutte le domande in modo dettagliato, con tutti i dettagli necessari, affinché sia possibile valutarne la qualità.

Non saranno accettati questionari firmati per delega.

2Per la persona, indicare chiaramente sia il nome che il cognome.

Per la persona giuridica, indicare chiaramente il nome, il cognome e la qualifica del rappresentante legale.

  ALLEGATO N. 3

Contea………………. |_|_|

Nome dell’istituto finanziario non bancario: . . . . . . . . . Indirizzo: . . . . . . . . . ., settore . . . . . . . . .

St.: . . . . . . . . n. : . . . . . . . .

Telefono: . . . . . . . . ., Fax: . . . . . . . .

Numero di registro delle imprese . . . . . . . . . . .

 

Data: [_,_] [_,_] [_,_] Codice di registrazione univoco: [_,_,_,_,_,_,_,]

indicatore

in merito ai criteri di iscrizione al Registro Speciale

 

RON
   

Numero di riga

  Periodo di riferimento*)    
NOME DEGLI INDICATORI n-2   n-1     N  
  1 2 3 1 2 3 1 2 3
A. TOTALE PRESTITI/FINANZIAMENTI CONCESSI E

IMPEGNI, saldo alla fine del periodo di riferimento (riga 2 + riga 3)

1                
Totale prestiti concessi (ratei 2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+2052+2061+2091+

2311+2312+2411+2412+2731+2732+2751+2752+ estratto 2811 + estratto

2821+30111 + estrai 3811 + estrai 3821+401+402+4711+4712 +

estratto 4811 + estratto 4821)

2                
Totale impegni assunti (conti 901+903+911+913+981) 3                
B. TOTALE PATRIMONIO NETTO E FONTI DI PRESTITO, saldo

alla fine del periodo di riferimento (riga 5 + riga 6)

4                
Patrimonio netto totale (conti 501+502-503-508+511+512+513+514+516+519▒581▒591-592) 5                
Totale fonti prese in prestito (ct. 2321+2322+2431+2432+2711 (saldi creditori)**) + 2741+ 2742+2761+2762+30121+3251+3581+3582 –

estratto 3741 – estratto 3742+4721+4722+ 531+532)

6                
C. VOLUME TOTALE DEI PRESTITI AL CONSUMO***)

PREMIATO****)

7                
D. TASSO DI INTERESSE ANNUO EFFETTIVO MEDIO PER I PRESTITI AL CONSUMO***) CONCESSI NEL MESE DI RIFERIMENTO PONDERATO PER L’IMPORTO DEI PRESTITI,

determinato secondo la formula di calcolo DAE *****)

                 
– prestiti con durata iniziale fino a 15 giorni, inclusi                  
– in lei 8                
– in valuta estera 9                
– prestiti con durata iniziale compresa tra 16 giorni e 90 giorni inclusi                  
– in lei 10                

 

– in valuta estera 11
– prestiti con durata iniziale superiore a 90 giorni
– in lei 12
– in valuta estera 13

*) n – rappresenta il periodo di riferimento trimestrale. L’indicatore di cui alla lettera C sarà calcolato per ciascun trimestre sulla base del valore dei nuovi prestiti erogati nel periodo di riferimento, registrato alla data di concessione. Il valore relativo al criterio di cui alla lettera D sarà completato alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento.

**) Con l’espressione “saldi a credito” si intende la distinta rappresentazione della somma dei saldi a credito analitici, componenti del saldo del conto sintetico bifunzionale 2711 “Conti correnti presso istituti di credito”.

***)Il termine “prestiti al consumo” si riferisce ai prestiti previsti dall’art. 3, lettera b) del Regolamento della Banca Nazionale di Romania n. 17/2012 su determinate condizioni di prestito, come successivamente modificato e integrato, concessi da istituti finanziari non bancari ai sensi della Legge n. 93/2009 sugli istituti finanziari non bancari, come successivamente modificato e integrato. Nel determinare il valore degli indicatori relativi al criterio di cui alla lettera D, non si tiene conto delle operazioni di prestito a condizioni favorevoli, come definite nel presente Regolamento.

****) Saranno presi in considerazione tutti i prestiti concessi durante il periodo di riferimento, compresi quelli rimborsati e non in saldo alla fine del periodo di riferimento e quelli che rappresentano il rifinanziamento dei prestiti concessi.

*****)

dove DAE = tasso di interesse effettivo annuo medio per i prestiti al consumo concessi nel mese di riferimento ponderato per il valore dei prestiti, DAEk = ciascun livello distinto di tasso di interesse effettivo annuo per i prestiti al consumo concessi nel mese di riferimento, Ck = valore dei prestiti al consumo concessi con interesse effettivo annuo DAEk nel mese di riferimento.

 

Amministratore(il capo dell’ente),

Nome, cognome, firma e timbro

istituto finanziario non bancario

Responsabile del dipartimento finanziario e contabile,

Nome, cognome e firma

 

 

L’ALLEGATO n. 3 è stato modificato dal punto 7 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.

  ALLEGATO N. 4

MODULO

calcolo e rendicontazione del livello dei fondi propri

Nome dell’istituto finanziario non bancario: Data di segnalazione:

– leoni –

 

Elementi presi in considerazione NO.

riga.

Valore
Capitale sociale sottoscritto e versato/capitale di dotazione 1  
Sovrapprezzi di capitale integrali ricevuti, relativi al capitale sociale 2  
Riserve legali 3  
Riserve statutarie o contrattuali 4  
Altre riserve formate dall’utile netto 5  
Utili non distribuiti che rappresentano l’utile netto non distribuito 6  
L’utile netto intermedio registrato fino alla data di determinazione del livello dei fondi propri, purché sia al netto di eventuali obblighi prevedibili e sia verificato dai soggetti aventi responsabilità rilevanti all’interno dell’istituto finanziario non bancario, nel rispetto dei principi e delle norme contabili e di valutazione applicabili in vigore. 7  
Totale (dalla riga 1 alla riga 7) 8  
Importi dell’utile netto dell’esercizio finanziario precedente rappresentanti dividendi 9  
Utili non distribuiti che rappresentano perdite 10  
Il risultato dell’esercizio finanziario in corso rappresenta una perdita 11  
Condivisione degli utili 12  
Valore non ammortizzato delle spese di costituzione 13  
Valore non ammortizzato delle altre attività immateriali 14  
Valore non ammortizzato dell’avviamento 15  
Valore delle immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e degli acconti concessi su immobilizzazioni immateriali 16  

 

Azioni proprie riacquistate al fine di ridurre il capitale sociale 17
Valore delle operazioni effettuate a condizioni favorevoli (se applicabile) 18
Totale (dalla riga 9 alla riga 18) 19
Equity (riga 8-riga 19) 20
Riserve e fondi speciali costituiti secondo le normative speciali applicabili 21
Riserve da rivalutazione di immobilizzazioni materiali e altre rivalutazioni effettuate a norma di legge 22
Prestiti subordinati ricevuti, compresi i fondi messi a disposizione di istituzioni finanziarie non bancarie, assimilati, ai sensi di legge, ai prestiti subordinati 23
Altri elementi, aventi natura di fondi e/o riserve, che soddisfano le condizioni previste dall’art. 62 comma (2) del regolamento*) 24
Capitale aggiuntivo (totale dalla riga 21 alla riga 24) 25
Importi rappresentativi di partecipazioni in altre entità, superiori al 10% del capitale sociale di queste ultime, prestiti subordinati e altri crediti della stessa natura nei confronti delle dette entità 26
Fondi propri (riga 20 + riga 25 – riga 26) 27
Altri elementi che soddisfano le condizioni previste dall’art. 62 comma (2) del regolamento, di cui: 24
– …………………  
– …………………  
– …………………  

 

Il responsabile dell’istituto finanziario non bancario, ……………………………………….

(cognome, nome e firma)

Responsabile del dipartimento contabilità finanziaria, …………………………………………..

(cognome, nome e firma)

  Preparato da …………………………………………..

(cognome, nome e numero di telefono)

*) Scomposizione degli elementi nella riga 24.

Allegati relativi alle esposizioni

  ALLEGATO n. 5a

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

delle voci dell’attivo nelle categorie di rischio di credito

 

  1. 0% peso:
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti dei governi centrali e delle banche centrali dei paesi della zona A;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti delle Comunità europee;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni garantite direttamente, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente dai governi centrali e dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni registrate nei confronti di amministrazioni centrali o banche centrali della zona B, espresse e finanziate nella valuta nazionale del debitore;
  • voci dell’attivo e voci fuori bilancio, che rappresentano esposizioni assistite da garanzie reali sotto forma di titoli emessi da governi centrali, banche centrali della zona A o dalle Comunità europee o obbligazioni emesse dall’istituto di credito e ad esso affidate.
    1. 20% peso:
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti di istituti di credito della zona A;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio garantite da depositi in contanti presso un istituto di credito nella zona A e ceduti a favore dell’istituto di credito;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni registrate nei confronti di enti creditizi della zona B, con una durata residua inferiore o uguale a un anno, ma che non costituiscono fondi propri di tali enti;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni registrate nei confronti di entità finanziarie sottoposte alla vigilanza prudenziale delle autorità competenti degli Stati membri;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti degli enti regionali o locali della zona A;
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni garantite direttamente, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente dagli enti regionali o locali della zona A.
    1. 35% peso:
  • voci dell’attivo che costituiscono crediti rappresentativi di esposizioni assistite da garanzie intrinseche connesse ad operazioni di leasing finanziario;
  • voci fuori bilancio aventi natura di impegni di finanziamento concessi a favore dei clienti derivanti da un’operazione di leasing finanziario avente ad oggetto beni immobili, che rappresentano esposizioni garantite dal diritto di proprietà dell’istituto finanziario non bancario sui rispettivi beni immobili.
    1. 50% peso:
  • Attività che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentative di esposizioni garantite da ipoteche a favore dell’istituto finanziario non bancario, di rango superiore alle ipoteche costituite a favore di altri creditori. Il valore dell’immobile sarà determinato secondo le disposizioni

 

requisiti legali e le normative interne dell’istituto finanziario non bancario. La valutazione verrà effettuata almeno una volta all’anno;

  • voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni garantite da garanzie reali costituite da pegno con o senza espropriazione;
  • voci fuori bilancio a rischio medio, indicate nell’allegato n. 5b del regolamento.
    1. 100% peso:
  • esposizioni derivanti da voci dell’attivo e da voci fuori bilancio, non menzionate nelle altre lettere.
    1. 1000% peso:
  • voci dell’attivo costituenti crediti derivanti da prestiti al consumo ai sensi dell’art. 3 lettera b) del Regolamento della Banca Nazionale della Romania n. 17/2012, come successivamente modificato e integrato, indipendentemente dal fatto che siano tra quelli di cui alle lettere a) – e), concessi a partire dal 1° ottobre 2017, il cui interesse annuo effettivo supera il limite previsto dall’art. 26 comma (1) lettera d) del regolamento, relativo alla durata iniziale e alla valuta del prestito.

L’ALLEGATO n. 5a è stato modificato dal punto 8 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.02.2018.

  ALLEGATO n. 5b

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

delle voci fuori bilancio in categorie di rischio equivalente al credito

 

Grado di rischio di conversione in equivalente di credito voci fuori bilancio Fattore di conversione equivalente al credito
Alto 1. Impegni di finanziamento assunti a favore dei clienti 100%
  2. Altri impegni assunti, di natura finanziaria  
ambiente 3. Fideiussioni, garanzie e altre garanzie simili prestate a favore dei clienti 50%
Basso 4. Le linee di credito e gli impegni di garanzia non utilizzati, che possono essere annullati dall’istituto finanziario non bancario incondizionatamente, in qualsiasi momento, senza preavviso 0%
  5. Altri elementi a basso rischio, analoghi a quelli previsti al punto 4  

  ALLEGATO N. 6

trasformazione

in equivalente creditizio di voci fuori bilancio

 

Numero di documenti. Codice debitore Debitore voci fuori bilancio Valore contabile Fattore di conversione equivalente al credito Equivalentecredito (esposizione lorda)
0 1 2 3 4 5 6 (col. 4 x col.

5)

 

NOTA:

  1. Il calcolo viene effettuato a livello di ciascun debitore, classificando le esposizioni registrate nei suoi confronti, risultanti da poste fuori bilancio, per gradi di rischio di trasformazione in equivalente di credito, e applicando di conseguenza il coefficiente corrispondente, secondo l’allegato n. 5b del regolamento.
  2. I debitori che rientrano nelle categorie di segnalazione “debitore singolo” e “persone in relazioni speciali” saranno evidenziati separatamente nel presente allegato.

  ALLEGATO N. 7

MODULO DI CALCOLO

delle esposizioni nette registrate dagli istituti finanziari non bancari

– leoni –

 

  Debitore Esposizione da voci patrimoniali Esposizione fuori bilancio  
Numero di documenti.     Esposizionetotale netto
 

Codice

 

Nome

Esposizione lorda Livello di rischio Esposizione netta Esposizione lorda Livello di rischio Esposizione netta
0 1 2 3 4 5 (3 x 4) 6 7 8 (6 x 7) 9 (5 + 8)

 

 

TOTALE:

NOTA:

  1. Il calcolo viene effettuato a livello di ciascun debitore, classificando le esposizioni registrate nei suoi confronti, risultanti da attività e da voci fuori bilancio, per livelli di rischio di credito e ponderandone di conseguenza il valore, secondo l’allegato n. 5a del regolamento.
  2. Il calcolo verrà effettuato per tutte le esposizioni registrate dagli istituti finanziari non bancari.
  3. Nella colonna 6 verranno ripresi, a livello di ciascun elemento, i valori inseriti nella colonna 6 dell’allegato n. 6 del regolamento.

  ALLEGATO N. 8

rapporti

grandi esposizioni ed esposizione aggregata

– leoni –

 

finanziare

Proprio

10% dei fondi

Proprio

25% dei fondi

Proprio

600% dei fondi

Proprio

 

Debitore                      Esposizione    limitazione (esposizione                                    Limite

R.                                                    grande (valore              netto)                                                          applicabile al                       grossolano)     % Di                                                                (%)

Codice         Nome                                             Valore        finanziare

Proprio

1      2 3 4 5 6   7
  I. Grande esposizione registrata verso un singolo debitore          
   

Totale I

       

X

 

X

 

Esposizione soggettiva

N

 

II. Elevata esposizione registrata verso persone in relazioni speciali  
Totale II 25
Grandi esposizioni totali (Totale I + Totale II) 600

NOTA:

  1. 4 = totale col. 3 + totale col. 6 dell’allegato n. 7 del regolamento (calcolato a livello di ciascun debitore).
  2. 5 = totale col. 5 + totale col. 8 dell’allegato n. 7 del regolamento (calcolato a livello di ciascun debitore).

 

Nome Esposizione netta totale % di fondi propri Limiteapplicabile (%)
1 2 3 4
Esposizione aggregata (secondo quanto previsto dall’art. 71 del regolamento)     1500

 

Il responsabile dell’istituto finanziario non bancario, ……………………………………….

(cognome, nome e firma)

Responsabile del dipartimento contabilità finanziaria, …………………………………………..

(cognome, nome e firma)

  Preparato da …………………………………………..

(cognome, nome e firma)

NOTA:

Col. 2 = totale col. 9 dell’allegato n. 7 del regolamento.

  ALLEGATO N. 9

STRUTTURA

gruppi che rappresentano un singolo debitore” e/o “persone in relazioni speciali” verso cui l’istituto finanziario non bancario ha grandi esposizioni

 

“Debitore unico” e/o “persone in relazioni particolari” Membri del gruppo
Numero di documenti. Codice Nome Nome/Cognome, nome
  Il gruppo ……  

 

 

 

Il responsabile dell’istituto finanziario non bancario, ……………………………………….

(cognome, nome e firma)

Responsabile del dipartimento contabilità finanziaria, …………………………………………..

(cognome, nome e firma)

  Preparato da …………………………………………..

(cognome, nome e firma)

 

Bulgaria – Registro degli Istituti Finanziari

La Banca nazionale bulgara (Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) gestisce un Registro degli Istituti Finanziari (Регистър на финансовите институции) ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), che è pubblico e contiene i dati di base sia sulle società registrate che operano sul territorio della Repubblica di Bulgaria sia sugli istituti finanziari non registrati. Il Registro fornisce inoltre informazioni sulle cooperative di credito ufficialmente registrate ai sensi del § 12 delle  Disposizioni transitorie e finali (Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)) della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), sui fondi istituiti ai sensi della LEGGE SULLA BANCA BULGARA PER LO SVILUPPO (ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ (Закона за ББР) e sugli istituti finanziari esteri che soddisfano i requisiti della della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

L’attività degli istituti finanziari è definita all’art. 3, comma 1, della  Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) ed è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali — CRD IV) sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, nonché dal Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012. La Banca nazionale bulgara (Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) applica un regime di registrazione agli istituti finanziari iscritti nel Registro ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

I dati presenti nel Registro vengono aggiornati tramite un sistema automatizzato unificato basato sulle informazioni fornite dagli istituti finanziari.

Bulgaria – Ordinanza n. 26/2009 della Banca nazionale bulgara sugli istituti finanziari

Bulgaria – Ordinanza n. 26/2009 della Banca nazionale bulgara sugli istituti finanziari

Emesso dal Consiglio direttivo della Banca nazionale bulgara

Promulgata dalla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 15 maggio 2009 , modificata dalla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 30 luglio 2010 , modificata e integrata dalla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 7 agosto 2012 , modificata e integrata dalla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 27 maggio 2014 , modificata e integrata dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 15 agosto 2014

Capitolo primo.
DISPOSIZIONI GENERALI

Soggetto

Articolo 1. Il presente regolamento definisce:

  1. (modificato – SG, n. 44 del 2014) la procedura e i documenti necessari per l’inserimento e la cancellazione degli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) nel/dal registro della Banca nazionale bulgara (Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  2. (modificato – SG, n. 44 del 2014) i requisiti di capitale, le attività degli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), per le persone che li gestiscono e li rappresentano, e le persone che detengono partecipazioni qualificate o sono titolari effettivi, e;
  3. (novità – SG, n. 44 del 2014) i bilanci e le altre informazioni fornite alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) dagli istituti finanziari registrati.

Requisito di registrazione

Art. 2. (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Una persona con registrazione commerciale nel territorio della Repubblica di Bulgaria che intende svolgere professionalmente attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), se sono sostanziali, deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 3a, comma 2 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) ed essere iscritta nel registro di cui all’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) (il registro) prima di iniziare a svolgere tali attività.

(2) Un istituto finanziario estero che svolgerà attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale o direttamente sarà iscritto nel registro se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 24 e 27 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(3) (Nuovo – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014, modificato – SG, n. 68 del 2014) L’obbligo di registrazione non si applica agli istituti finanziari la cui attività essenziale è lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 2, punti 6 e 7 e di cui all’art. 3, comma 1, punto 3 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) con parti correlate.

Esenzione dalla registrazione

Art. 2a. (Nuovo – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Gli istituti finanziari le cui attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1, della Legge sulla Vigilanza Bancaria (Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) sono svolte con fondi destinati all’attuazione di progetti e programmi mirati dell’Unione Europea possono essere esentati dall’obbligo di iscrizione nel registro sulla base di una domanda scritta e di documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di esenzione. Il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria (управление “Банков надзор”), valuta il merito della richiesta e rilascia il consenso all’esenzione o al diniego.

Registro

Art. 3. (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara tiene un registro degli istituti finanziari ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(2) Il registro di cui al comma 1 contiene i seguenti dati sugli istituti finanziari:

  1. (integrato – SG, n. 44 del 2014) numero di registrazione dell’istituto finanziario, numero e data dell’ordine del Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, per la registrazione;
  2. codice identificativo univoco (UIC) della persona giuridica;
  3. denominazione e forma giuridica dell’ente giuridico;
  4. (integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) sede legale, indirizzo della direzione, indirizzo per la corrispondenza e persone per la corrispondenza;
  5. (modificato – SG, n. 44 del 2014) le attività di cui all’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), svolte per professione;
  6. (modificato – SG, n. 44 del 2014) numero e data del provvedimento del Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria, di cancellazione dal registro e relative motivazioni;
  7. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) altre informazioni riguardanti l’istituto finanziario.

(3) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Il registro è pubblico, accessibile elettronicamente e viene aggiornato attraverso un sistema automatizzato unificato basato sui dati forniti dalle persone registrate.

Capitale

Art. 4. (Modificato – SG, n. 44 del 2014) (1) Il capitale minimo versato richiesto per l’iscrizione nel registro è di 1.000.000 di BGN.

(2) (Integrato – SG, n. 68 del 2014) I contributi al capitale minimo richiesto ai sensi del comma 1 devono essere in denaro e effettuati con fondi propri. Per il calcolo dei fondi propri si applica l’art. 13, comma 3, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)),.

(3) L’origine dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti al capitale deve essere chiara e legittima.

(4) Per l’iscrizione nel registro, una società che non sia di nuova costituzione deve avere sia un capitale versato sia un capitale proprio, il cui importo non sia inferiore a quello specificato nel comma 1.

(5) L’istituto finanziario registrato deve in ogni momento mantenere un capitale proprio in un importo non inferiore a quello specificato nel comma 1. L’importo del capitale proprio deve essere stabilito in conformità alle relazioni di cui all’articolo 15, comma 1.

(6) (Novità – SG n. 68/2014) Il patrimonio netto è la somma del capitale sociale e versato, delle riserve della società costituite ai sensi dell’art. 246 della Legge sul Commercio (Търговския закон (ТЗ)), degli utili non distribuiti degli esercizi precedenti e dell’utile corrente del rispettivo periodo di riferimento, da cui si deducono le perdite degli esercizi precedenti e la perdita corrente del rispettivo periodo di riferimento. In presenza di azioni/quote riacquistate, il patrimonio netto della società viene ridotto dell’importo delle azioni/quote riacquistate.

Requisiti per i gestori e i proprietari (Titolo modificato – SG, n. 44 del 2014)

Art. 5. (1) (Integrato – SG, n. 44 del 2014) Chi gestisce e rappresenta un istituto finanziario, anche in virtù di un’autorizzazione, deve possedere i seguenti requisiti:

  1. ha un’istruzione superiore;
  2. ha almeno 3 anni di esperienza nel campo dell’economia, del diritto, della finanza, dell’informatica;
  3. non è stato condannato per un reato non colposo di natura generale, salvo riabilitazione;
  4. non è stato membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società negli ultimi due anni, al momento dello scioglimento per fallimento, qualora vi fossero creditori insoddisfatti;
  5. non è privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
  6. non è incluso nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1 della Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo;
  7. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) non sussistono circostanze che mettano in dubbio le sue qualifiche, la sua esperienza professionale e la sua reputazione.

(2) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Le persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale di un istituto finanziario, nonché i titolari effettivi, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, punti da 3 a 6 e non devono sussistere circostanze che mettano in dubbio la loro affidabilità, stabilità finanziaria e reputazione e, per le persone giuridiche, la loro stabilità finanziaria e reputazione.

(3) Gli obblighi di cui al comma 2 si applicano anche alle persone che, per Legge, rappresentano le persone giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale di un istituto finanziario.

Capitolo secondo.
PROCEDURA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO. RINNOVO E CANCELLAZIONE

Documenti per l’iscrizione al registro

Art. 6. (1) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) Per essere iscritto nel registro, un soggetto con registrazione commerciale sul territorio della Repubblica di Bulgaria che intenda svolgere attività come istituto finanziario ai sensi dell’art. 3a della Legge sulle società finanziarie (Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ))), deve presentare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una domanda scritta e un modulo di registrazione secondo il modello Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)). I documenti di registrazione devono essere presentati in formato cartaceo, mentre il modulo di registrazione e le informazioni di cui all’art. 6, comma 3, punto 2, comma 4, punto 2 e comma 5, punto 7, anche in formato elettronico, sottoscritti con firma elettronica qualificata.

(2) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) La domanda di cui al comma 1 deve contenere la denominazione sociale, il codice identificativo univoco (UIC), la sede legale e l’indirizzo della direzione del richiedente e l’indicazione delle attività di cui all’art. 3a, comma 1, del Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) che intende svolgere. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi al richiedente:

  1. una copia certificata dello statuto o del contratto di partnership;
  2. (modificato – SG, n. 44 del 2014) prova che il capitale richiesto ai sensi dell’articolo 4 è stato versato;
  3. (abrogato – SG, n. 44 del 2014)
  4. (integrato – SG, n. 60 del 2012) elenco degli azionisti/soci, numero e relativa quota delle azioni/quote da essi detenute nel capitale della richiedente;
  5. (modificato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) elenco degli azionisti/soci che detengono una partecipazione qualificata indiretta nel capitale della società richiedente;
  6. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) elenco dei beneficiari effettivi ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio;
  7. (modificato – SG, n. 60 del 2012, precedente punto 6, integrato – SG, n. 44 del 2014) un elenco degli amministratori (membri degli organi di amministrazione) della società, nonché delle persone autorizzate a gestire e rappresentare la società;
  8. (punto precedente 7 – SG, n. 44 del 2014) bilanci – stati patrimoniali, conti economici, relazioni dei revisori (ove applicabili) degli ultimi due anni di attività della persona giuridica;
  9. (integrato – SG, n. 60 del 2012, precedente punto 8, modificato – SG, n. 44 del 2014) documento per il pagamento del contributo di vigilanza ai sensi dell’art. 17, punto 1;
  10. (punto precedente 9 – SG, n. 44 del 2014) l’elenco degli indirizzi presso i quali intende svolgere l’attività di istituto finanziario.

(3) Per i soggetti che gestiscono e rappresentano il richiedente, alla domanda devono essere allegati i seguenti dati e documenti:

  1. (modificato e integrato – SG, n. 44 del 2014) nomi e dati personali secondo un documento di identità, cittadinanza, indirizzo permanente e attuale, nonché copia certificata di un documento di identità;
  2. questionario compilato – dichiarazione di qualifiche, esperienza professionale e reputazione secondo il modello Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  3. certificato del casellario giudiziale o altro documento analogo nel caso in cui l’individuo non sia cittadino bulgaro;
  4. (integrato – SG, n. 60 del 2012, suppl. – SG, n. 44 del 2014) trascrizione autenticata di un diploma per il completamento dell’istruzione superiore;
  5. una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, numeri da 4 a 6;
  6. certificato di assenza di obblighi fiscali e previdenziali.

(4) (Modificato e integrato – SG, n. 44 del 2014, modificato – SG, n. 68 del 2014) Per ciascuna persona fisica che detiene direttamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, alla domanda deve essere allegato:

  1. i dati, i documenti e le dichiarazioni di cui al comma 3, punti 1, 3, 5 e 6;
  2. (modificato – SG, n. 44 del 2014) questionario compilato – dichiarazione di affidabilità, stabilità finanziaria e reputazione secondo il modello Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  3. (integrato – SG, n. 44 del 2014, modificato – SG, n. 68 del 2014) una dichiarazione sull’origine dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti al capitale, rispettivamente sono state acquisite le azioni o le quote del capitale, nonché i documenti comprovanti tale origine (ad esempio, dichiarazione dei redditi annuale; nota ufficiale sui redditi da lavoro dipendente; copia di un atto notarile o di un contratto di vendita di un bene, ecc.);
  4. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) documenti relativi ai fondi disponibili della persona, validi alla data del contributo (ad esempio, un estratto conto bancario sulla disponibilità di fondi sui conti; un documento di pagamento per i fondi ricevuti dalla vendita di un bene, ecc.);
  5. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) una dichiarazione riguardante la tipologia e l’importo dei prestiti ricevuti dalla persona con dati aggiornati alla data di effettuazione del contributo;
  6. (novità – SG, n. 68 del 2014) documenti di pagamento attestanti l’avvenuto pagamento delle azioni/quote di capitale detenute;
  7. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) altri documenti a discrezione del richiedente o della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), dai quali risulti che i conferimenti al capitale sono stati effettuati con fondi propri e che l’origine dei fondi è chiara e legale.

(5) (Modificato – SG, n. 68 del 2014) Per ogni soggetto giuridico che detiene una partecipazione qualificata diretta nel capitale del richiedente, devono essere presentati con la domanda i seguenti dati e documenti:

  1. (modificato – SG, n. 60 del 2012) certificato di stato attuale;
  2. una copia certificata dello statuto/contratto di partnership e degli altri documenti relativi alla costituzione della società;
  3. (modificato e integrato – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 68 del 2014) bilanci – stati patrimoniali, conti economici, relazioni dei revisori (ove applicabili) degli ultimi due anni di attività della persona giuridica, nonché dell’anno di rendicontazione precedente a quello in cui è stato effettuato il conferimento o è stata effettuata l’acquisizione;
  4. certificato di assenza di obblighi fiscali e previdenziali;
  5. (integrato – SG, n. 44 del 2014, suppl. – SG, n. 68 del 2014) dichiarazione e documenti sull’origine dei fondi con cui sono state acquisite le azioni, rispettivamente le quote o i conferimenti al capitale;
  6. i dati, i documenti e le dichiarazioni di cui al comma 3, punti 1, 3, 5 e 6, delle persone che rappresentano legalmente la persona giuridica;
  7. il questionario-dichiarazione compilato ai sensi del paragrafo 4, punto 2, con i dati relativi alla persona giuridica;
  8. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) documenti attestanti la disponibilità finanziaria del soggetto alla data del conferimento del contributo al capitale del richiedente;
  9. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) altri documenti a discrezione del richiedente o della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), dai quali risulti che i conferimenti al capitale sono stati effettuati con fondi propri e che l’origine dei fondi è chiara e legale.

(6) (Abrogato – SG, n. 44 del 2014)

(7) (Nuovo – SG n. 68/2014) Per ciascuna persona fisica che detiene indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, e per i beneficiari effettivi del richiedente, devono essere presentati alla domanda i dati e i documenti di cui al comma 4, punti 1 e 2, nonché una dichiarazione sull’origine dei fondi. Per ciascuna persona giuridica che detiene indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, devono essere presentati alla domanda i dati e i documenti di cui al comma 5, punti da 1 a 4, 6 e 7, nonché una dichiarazione sull’origine dei fondi.

(8) (Precedente paragrafo 7 – SG, n. 68 del 2014) La Banca nazionale bulgara può richiedere la presentazione di ulteriori documenti necessari per certificare i requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento.

(9) (Precedente par. 8 – SG, n. 68 del 2014) Se i documenti presentati sono irregolari o sono necessarie informazioni supplementari, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) ne dà comunicazione al richiedente, fissando un termine per l’eliminazione delle irregolarità e/o per la fornitura delle informazioni supplementari.

Registrazione (Titolo modificato – SG, n. 44 del 2014)

Art. 7. (1) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara iscrive l’istituto finanziario nel registro entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e dei documenti necessari che attestano il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 – 6.

(2) (Abrogato – SG, n. 60 del 2012)

(3) (Modificato – SG n. 44/2014) La Banca nazionale bulgara iscrive nel registro ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) un istituto finanziario estero per il quale è stata notificata dall’autorità competente del paese di invio che intende svolgere attività tramite una succursale o direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria e per il quale è stato allegato un certificato ai sensi dell’articolo 24 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(4) (Nuovo – SG, n. 60 del 2012, abrogato – SG, n. 44 del 2014)

Annullamento della registrazione

Art. 8. (1) (Integrato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara rifiuta l’iscrizione nel registro di una persona che intende svolgere attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) come istituto finanziario, quando:

  1. il capitale del richiedente non soddisfa i requisiti del presente regolamento;
  2. le persone che gestiscono e rappresentano il richiedente non soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento;
  3. (integrato – SG, n. 44 del 2014) le persone che detengono una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente o dei beneficiari effettivi non soddisfano i requisiti del presente regolamento;
  4. (integrato – SG, n. 44 del 2014) il richiedente non ha presentato i dati e i documenti necessari entro il termine specificato oppure i dati e i documenti presentati contengono informazioni incomplete, contraddittorie o false;
  5. (nuovo – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) l’origine dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti al capitale non è chiara e legittima oppure i conferimenti non sono stati effettuati con fondi propri;
  6. (punto precedente 5 – SG, n. 60 del 2012) non sono stati rispettati gli altri requisiti del presente regolamento.

(2) Il rifiuto di iscrizione nel registro deve essere motivato per iscritto.

Eliminazione di una registrazione

Art. 9. (1) La Banca nazionale bulgara rimuove l’istituto finanziario dal registro su sua richiesta quando:

  1. (modificato – SG, n. 44 del 2014) è stata presa la decisione di cessare le attività di cui all’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ));
  2. è stata presa la decisione di sciogliere l’entità giuridica;
  3. si verifica una riduzione del rapporto di cui all’articolo 13, paragrafo 1;
  4. esistono altre circostanze.

(2) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Nei casi di cui al comma 1, l’istituto finanziario allega i documenti rilevanti circa la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1.

(3) La Banca nazionale bulgara rimuove l’istituto finanziario dal registro quando:

  1. (integrato – SG, n. 44 del 2014) entro 6 mesi dall’iscrizione nel registro, non inizia a svolgere l’attività per la quale è iscritto al Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) o ha cessato di svolgere l’attività per un periodo superiore a 6 mesi;
  2. cessa di soddisfare i requisiti per l’iscrizione nel registro o non soddisfa altri requisiti previsti dal presente regolamento;
  3. (modificato – SG, n. 60 del 2012) la registrazione e le modifiche alla stessa sono state effettuate sulla base di dati e documenti contenenti informazioni incomplete, contraddittorie o false;
  4. non adempie agli obblighi previsti dal Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) o dagli atti attuativi dello stesso o da altri requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività;
  5. (modificato – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) non adempie agli obblighi relativi alla Centrale dei Rischi o viola le norme per il suo utilizzo;
  6. effettua transazioni e operazioni connesse al riciclaggio di denaro o in violazione della Legge sulle misure antiriciclaggio e dei suoi atti attuativi;
  7. (nuovo – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) non soddisfa i requisiti dell’art. 4, paragrafi 3 e 5 e la violazione non è stata sanata entro il termine stabilito dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  8. (nuovo – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) quando effettua ispezioni ai sensi dell’art. 10, comma 3 e dell’art. 16 non fornisce i documenti richiesti e non collabora con le autorità della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  9. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) i bilanci presentati ai sensi dell’articolo 15 contengono informazioni false e/o contraddittorie.

(4) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Una persona che è stata cancellata dal registro non può svolgere attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)). Può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla cancellazione dal registro.

(5) (Modificato – SG, n. 60 del 2012, abrogato – SG, n. 44 del 2014)

Notifica delle variazioni successive all’iscrizione nel registro

Art. 10. (Modificato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) (1) La persona iscritta nel registro è tenuta a comunicare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), entro 15 giorni, ogni modifica delle attività di cui all’art. 3a, comma 1, Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), nelle informazioni e nei documenti presentati in relazione all’iscrizione nel registro, allegando inoltre copie certificate dei documenti che attestano la modifica.

(2) (Modificato e integrato – SG, n. 68 del 2014) Il modulo di registrazione e i questionari – dichiarazioni per i dirigenti e i rappresentanti e per i titolari di una partecipazione qualificata diretta, contenenti nuove circostanze, devono essere presentati in formato elettronico.

(3) La notifica si considera completata dopo la verifica dei dati e dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e l’approvazione da parte della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) delle informazioni aggiornate inserite dall’istituto finanziario nei moduli elettronici tramite il sistema automatizzato unificato.

Archiviazione dei dati

Art. 11. La Banca nazionale bulgara conserva tutti i documenti presentati in formato cartaceo e elettronico dagli istituti finanziari per la loro iscrizione nel registro e per le modifiche richieste, entro 5 anni dalla data di cancellazione dal registro dell’istituto finanziario interessato.

Capitolo terzo.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUORI DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

Rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25 del Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ))

Art. 12. (1) (Integrato – SG n. 44/2014) Per il rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), l’istituto finanziario con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta una domanda scritta al Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, alla quale allega i documenti attestanti il rispetto delle condizioni di cui all’art. 25, comma 1, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(2) (Integrato – SG, n. 60 del 2012) Quando sono necessarie informazioni supplementari per stabilire l’esistenza delle condizioni per il rilascio di un certificato o per il rifiuto, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) può richiederne la presentazione al richiedente, alla banca madre o a una qualsiasi delle banche comproprietarie dell’istituto finanziario, fissando un termine per la presentazione.

(3) La Banca nazionale bulgara esamina i documenti e decide sulla domanda di cui al paragrafo 1 entro un mese.

(4) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara rilascia il certificato richiesto a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 25, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(5) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 25, comma 1, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) rifiuta il rilascio del certificato.

(6) (Modificato e integrato – SG n. 60/2012, modificato – SG n. 44/2014) Il certificato deve essere inviato all’autorità competente dello Stato membro in cui l’istituto finanziario svolgerà le sue attività tramite una succursale o direttamente. La Banca nazionale bulgara invia inoltre informazioni sull’importo e sulla struttura dei fondi propri dell’istituto finanziario, nonché sul valore dell’esposizione complessiva al rischio della banca madre, calcolata conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176/1 del 27 giugno 2013). Una copia del certificato o del rifiuto di rilascio del certificato deve essere inviata al richiedente.

Capitolo quarto.
REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO FINANZIARIO

Criteri per l’attività significativa (Titolo modificato – SG, n. 44 del 2014)

Art. 13. (1) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Un’attività significativa di un istituto finanziario è presente quando la quota relativa delle attività di cui all’art. 3a, comma 1 Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), calcolata in uno dei due modi di cui al comma 2, non è inferiore al 30 per cento dell’attività totale dell’entità giuridica secondo i bilanci.

(2) (Modificato – SG n. 68/2014) Il rapporto di cui al comma 1 è calcolato sulla base del reddito netto di un’attività significativa rispetto al reddito derivante dal volume totale dell’attività o del valore di bilancio dell’attivo corrispondente all’attività significativa rispetto all’importo totale degli attivi. Nel calcolo del rapporto non si tiene conto degli investimenti relativi a partecipazioni in società diverse dagli istituti di credito e finanziari.

(3) (Modificato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Per una società di nuova costituzione e per una società che per la prima volta intende svolgere le attività di cui all’art. 3a, comma 1, dell’Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), il rapporto di cui al comma 2 è calcolato sulla base dei dati dei bilanci di cui all’art. 15 dopo i primi due periodi di rendicontazione trimestrali successivi alla data di registrazione presso la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) come istituto finanziario.

(4) In caso di diminuzione del rapporto di cui al comma 1, l’istituto finanziario ne dà comunicazione alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).

(5) (Modificato – SG, n. 60 del 2012) Se la circostanza di cui al comma 1 non sussiste da più di un anno, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) cancella di propria iniziativa l’istituto finanziario dal registro, a meno che la cancellazione non sia già stata richiesta dall’istituto finanziario stesso.

Requisiti di politica e informazione

Art. 14. (Modificato – SG, n. 44 del 2014) (1) L’istituto finanziario iscritto nel registro di cui all’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) è tenuto ad adottare e attuare norme interne per la gestione delle proprie attività, che comprendono:

  1. chiara struttura organizzativa e distribuzione delle responsabilità;
  2. procedure efficaci di organizzazione e gestione per tipologia di attività;
  3. adeguati meccanismi di controllo interno, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficaci.

(2) L’istituto finanziario iscritto nel registro ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) trasmette alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) le norme di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni dalla sua iscrizione nel registro o da ogni modifica della stessa.

(3) L’istituto finanziario iscritto nel registro ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), che è soggetto obbligato ai sensi della Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, entro 30 giorni dalla loro approvazione, ovvero dall’approvazione delle modifiche adottate, presenta alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una copia delle norme interne sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, approvate dal presidente dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale.

Requisiti di segnalazione

Art. 15. (1) (Modificato – SG, n. 60 del 2012) Ogni istituto finanziario predispone e presenta alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) i bilanci trimestrali e annuali nella forma e nel contenuto stabiliti dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

(2) (Nuovo – SG, n. 60 del 2012) Gli istituti finanziari soggetti a revisione contabile indipendente obbligatoria devono presentare, su richiesta della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), un bilancio annuale, una relazione annuale sulle attività, un bilancio consolidato annuale e una relazione annuale sulle attività consolidata, redatti in conformità alla Legge sulla contabilità.

(3) (Nuovo – SG, n. 58 del 2010, precedente comma 2 – SG, n. 60 del 2012, abrogato – SG, n. 44 del 2014)

(4) (Precedente comma 2 – SG, n. 58 del 2010, precedente comma 3 – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Gli istituti finanziari iscritti nel registro ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) conservano per almeno 5 anni tutte le informazioni e i documenti contabili e di altra natura relativi alla propria attività, compresi quelli relativi ai contratti conclusi. Il periodo di conservazione dei documenti relativi ai contratti conclusi decorre dalla data di cessazione dei rapporti derivanti da tali contratti.

Capitolo cinque.
CONTROLLO

Controlli di integrità dei dati

Art. 16. (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Le autorità di vigilanza bancaria presso la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) possono effettuare ispezioni, anche in loco, sull’esattezza delle relazioni, delle norme e dei regolamenti preparati e presentati alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), nonché ispezioni di qualsiasi altra informazione ai sensi del presente regolamento e dell’Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(2) La Banca nazionale bulgara può richiedere informazioni e documenti agli istituti finanziari al fine di stabilire tutte le circostanze rilevanti per la segnalazione alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) o altre informazioni rilevanti per il controllo esercitato dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) sull’attuazione del presente regolamento.

(3) Nell’esecuzione di ispezioni in loco presso istituti finanziari, le autorità di vigilanza bancaria presso la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) dispongono dei poteri previsti dall’articolo 80 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(4) Le persone autorizzate dal Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria, possono, ai fini del controllo di cui ai paragrafi da 1 a 3, richiedere ulteriori informazioni riguardanti lo stato giuridico e le attività degli istituti finanziari.

Taxi

Art. 17. (Modificato – SG, n. 60 del 2012) La Banca Nazionale Bulgara riscuote una commissione per le spese amministrative relative all’esame delle domande:

  1. per l’iscrizione nel registro – 3.000 BGN;
  2. per il rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25, comma 2 Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) – 1.500 BGN;
  3. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) per un cambiamento delle circostanze ai sensi dell’art. 4 e/o 5 – 500 BGN.

Disposizioni aggiuntive

  • 1. (Nuovo – SG, n. 60 del 2012) (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Tutti i documenti in lingua straniera presentati ai sensi del presente regolamento devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri, da un funzionario consolare o diplomatico nel paese di origine del documento o da una persona che ha concluso un accordo di traduzione con il Ministero degli Affari Esteri, e i documenti ufficiali presentati devono anche essere legalizzati, ove applicabile. Il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, può richiedere che singoli documenti privati di importanza essenziale per la valutazione della conformità ai requisiti del presente regolamento siano autenticati con le firme delle persone che li hanno emessi.

(2) (Integrato – SG, n. 44 del 2014) Al momento della registrazione iniziale e delle modifiche, i moduli devono essere compilati in bulgaro e firmati in formato elettronico con firma elettronica qualificata in conformità alla Legge sui documenti elettronici e sulla firma elettronica.

Disposizioni transitorie e finali

  • 1a. (Precedente § 1 – SG, n. 60 del 2012) Il presente regolamento è emanato sulla base dell’art. 3a, comma 3 e § 13 della Legge sugli istituti di credito. Il regolamento è stato adottato con Decisione n. 53 del 23.IV.2009 del Consiglio direttivo della Banca Nazionale Bulgara.
  • 2. Il presente regolamento abroga il regolamento n. 26 del 2006 sulle società finanziarie (GU, n. 7 del 2007; modificato e integrato, n. 19 del 2007).
  • 3. Le società finanziarie autorizzate dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento devono presentare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una domanda e i documenti di cui all’art. 6, comma 1, comma 3, punto 2, comma 4, punto 2, comma 5, punto 7, per essere iscritte nel registro.
  • 4. Il Fondo di investimento di capitale e il Fondo nazionale di garanzia istituiti ai sensi della Legge sulla Banca bulgara per lo sviluppo vengono iscritti d’ufficio nel registro.
  • 5. Gli istituti finanziari costituiti devono presentare domanda di registrazione entro il 30.IX.2009.
  • 6. Le cooperative costituite con l’entrata in vigore della presente ordinanza ai sensi dell’articolo 12 della Legge sull’agricoltura e lo sviluppo rurale saranno iscritte nel registro sulla base di un certificato del Ministro dell’agricoltura o di una persona da lui autorizzata per l’adempimento dei requisiti del decreto n. 343 del 30 dicembre 2008 del Consiglio dei ministri e continueranno la loro attività secondo la procedura stabilita dal Consiglio dei ministri.
  • 7. Gli istituti finanziari registrati entro il 31.V.2009 devono presentare le prime relazioni ai sensi dell’art. 16, comma 1, punto 1, entro il 30.VI.2009.
  • 8. Il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria, può emanare istruzioni sull’attuazione del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali
del regolamento recante modifica e integrazione del regolamento n. 26 del 2009 sugli istituti finanziari

(PROMOSSO – SG, N. 60 DEL 2012)

 

  • 17. Gli istituti finanziari iscritti nel registro della Banca nazionale bulgara ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge sugli istituti di credito, il cui capitale proprio non soddisfa i requisiti dell’art. 4, comma 3, sono tenuti ad adeguare il proprio capitale proprio alle disposizioni della presente Ordinanza entro il 31 dicembre 2012.

Disposizioni transitorie e finali
del regolamento recante modifica e integrazione del regolamento n. 26 del 2009 sugli istituti finanziari

(PROMESSO IN SG, N. 44 DEL 2014, EMENDATO IN SG, N. 68 DEL 2014)

 

  • 19. Le persone di cui ai § 4 e 6 delle disposizioni transitorie e finali devono restituire i loro certificati di registrazione entro il termine di cui al § 80, comma 4 della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014) e devono essere nuovamente registrate d’ufficio.
  • 20. (1) Gli istituti finanziari iscritti nel registro, che svolgono attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1, della Legge sugli istituti di credito, presentano, entro il termine di cui al § 80, comma 4, della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014), una domanda di nuova iscrizione, alla quale allegano:
  1. il certificato di registrazione;
  2. documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 – 3 e 5;
  3. i documenti di cui all’articolo 6, comma 3, per le persone che gestiscono e rappresentano l’istituto finanziario in virtù dell’autorizzazione;
  4. (modificato – SG, n. 68 del 2014) un elenco dei beneficiari effettivi e dei documenti previsti dall’art. 6, comma 7 per gli stessi, nel caso in cui non siano stati presentati alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  5. altri documenti necessari per verificare i requisiti del regolamento.

(2) La Banca nazionale bulgara registra l’istituto finanziario entro tre mesi dal ricevimento della domanda e dalla presentazione di tutti i documenti necessari che attestano il rispetto dei requisiti del regolamento.

(3) La Banca nazionale bulgara rifiuta la nuova registrazione dell’istituto finanziario quando questo non soddisfa i requisiti del regolamento.

  • 21. Una società che ha presentato domanda di registrazione come istituto finanziario prima dell’entrata in vigore del regolamento viene iscritta nel registro se soddisfa i requisiti del presente regolamento.
  • 22. Gli istituti finanziari iscritti nel registro che non hanno presentato domanda di nuova iscrizione entro il termine previsto dal § 80, comma 4 della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014), nonché quelli ai quali è stata rifiutata la nuova iscrizione, vengono cancellati dal registro.
  • 23. I certificati di registrazione rilasciati ai sensi della presente ordinanza perdono la loro validità allo scadere del termine di cui al § 80, comma 4 della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014) e, per gli istituti finanziari nuovamente registrati prima di tale termine, dalla data della nuova registrazione.

 

Bulgaria – Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo – Codice Commerciale Capitolo XVI Sezione V

BulgariaCodice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))Capitolo sedicesimo “Trasformazione di società commerciali” – Sezione V (artt. da 265г a 265с) del “Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo”

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 265г.  (1) La trasformazione secondo la procedura di cui al presente articolo è effettuata mediante fusione, consolidamento, scissione mediante stabilimento, separazione mediante stabilimento o separazione di una società unipersonale, laddove almeno una delle società partecipanti alla trasformazione sia costituita conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, il cui tipo sia specificato nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169/46 del 30 giugno 2017), di seguito denominata ” direttiva (UE) 2017/1132 “, e abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale in un altro Stato membro, e le società partecipanti alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria siano società di capitali.
(2) Nessuna trasformazione ai sensi del paragrafo 1 può essere effettuata quando:
1. una qualsiasi delle società partecipanti alla trasformazione ha sede al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
2. la legge dello Stato membro applicabile a una qualsiasi delle società partecipanti alla conversione non consente tale conversione;
3. una qualsiasi delle società partecipanti alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è una società di investimento a capitale variabile;
4. in relazione a ciascuna delle società partecipanti alla trasformazione, si applicano gli strumenti, i poteri e i meccanismi di ristrutturazione, nonché le misure di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 . che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173/190 del 12 giugno 2014).
(3) Le norme del presente articolo si applicano alla società partecipante alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria.
(4) La limitazione di cui all’articolo 261б, comma 2, non si applica quando almeno una delle società partecipanti alla trasformazione è stata costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro che consente versamenti superiori al 10 per cento.

 

PIANO DI TRASFORMAZIONE

Art. 265д.  (1) Prima di adottare una decisione sulla trasformazione, le società incorporanti e/o trasformanti che vi partecipano devono elaborare un piano di trasformazione. In caso di trasformazione mediante fusione e acquisizione, le società partecipanti alla trasformazione devono elaborare un piano di trasformazione comune.
(2)  Il piano di trasformazione deve essere redatto per iscritto e, per le società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria che partecipano alla trasformazione, deve essere firmato dalle persone che rappresentano la società.
(3)  Il piano di trasformazione deve disciplinare le modalità di attuazione della trasformazione. Deve contenere almeno:
1.  la forma giuridica, la denominazione sociale e la sede legale di ciascuna delle società trasformande, della società incorporante in caso di fusione, nonché della società di nuova costituzione in caso di fusione, scissione e separazione;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б, comma 2 , nonché il termine per il loro pagamento;
4. la descrizione delle azioni o quote che ciascun socio o azionista acquisisce nella società neocostituita o incorporante, compreso l’aumento di capitale previsto nella società incorporante, se necessario per realizzare la trasformazione, nonché le condizioni relative alla distribuzione e al trasferimento delle azioni da parte della società neocostituita o incorporante;
5. il momento a partire dal quale la partecipazione ad una società di nuova costituzione o ospitante dà diritto ad una quota degli utili, nonché tutti i dettagli relativi a tale diritto;
6. il momento dal quale gli atti delle società trasformatrici si considerano compiuti a spese della società neocostituita o incorporante ai fini contabili;
7. i diritti che la società neocostituita o incorporante riconosce agli azionisti dotati di diritti speciali e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. ogni vantaggio concesso agli esaminatori ai sensi dell’articolo 265з o ai membri degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti alla trasformazione;
9. l’impatto della trasformazione sull’occupazione;
10. la procedura per determinare la partecipazione dei lavoratori e degli impiegati alla gestione della società di nuova costituzione o incorporante, se esiste la possibilità di farlo;
11. informazioni sulla valutazione dei beni trasferiti alla società neocostituita o ricevente;
12. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano lasciare la società, nonché la scadenza per il suo pagamento;
13.  garanzie e altre misure di tutela dei creditori, compresi quelli i cui crediti sono sorti ma non sono ancora scaduti alla data di redazione del piano.
(4)  Il piano di trasformazione mediante divisione o separazione deve inoltre comprendere:
1. una descrizione accurata dei diritti e degli obblighi della società trasformanda e della loro distribuzione tra le società partecipanti alla trasformazione, incluso il metodo di distribuzione dei diritti e degli obblighi che non possono essere esplicitamente distribuiti alla data della trasformazione;
2. un programma per l’attuazione della divisione o separazione pianificata;
3. la distribuzione delle azioni e delle quote nelle società di nuova costituzione, nella società trasformanda o in entrambe, nonché i criteri di tale distribuzione.
(5)  Costituiscono parte integrante del piano di trasformazione:
1. la bozza dell’atto costitutivo o dello statuto di ciascuna società di nuova costituzione in caso di fusione, scissione e separazione, nonché le modifiche e le integrazioni dell’atto costitutivo o dello statuto delle società trasformande o incorporanti;
2. i bilanci annuali e la relazione sull’attività e/o il bilancio delle società partecipanti alla trasformazione, sulla base dei quali è stato redatto il piano di trasformazione.

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 265е  (1) L’organo direttivo di ciascuna società trasformante o incorporante redige una relazione scritta sulla trasformazione, che contiene una motivazione giuridica ed economica dettagliata della trasformazione e informazioni sulle conseguenze per l’attività futura della società.
(2) La relazione deve includere una sezione contenente informazioni per i soci e gli azionisti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione nei confronti dei soci e degli azionisti;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica, e le modalità di determinazione del rapporto di cambio;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б, comma 2 , nonché il termine per il loro pagamento;
4. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano uscire dalla società, il termine per il suo pagamento e le modalità per la sua determinazione.
(3) Qualora la società o le sue controllate impieghino lavoratori e dipendenti che non sono membri degli organi di gestione, la relazione deve includere una sezione con informazioni sui lavoratori e dipendenti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione sui rapporti di lavoro e le misure di tutela degli stessi;
2. le modifiche significative delle condizioni di impiego e del luogo di svolgimento delle attività conseguenti alla trasformazione.
(4) Se tutti i soci o azionisti delle società partecipanti alla trasformazione hanno espresso il loro consenso scritto, nonché quando la società trasformanda è un’impresa individuale, la relazione non può contenere le informazioni di cui al comma 2. Non è possibile redigere una relazione quando è stato prestato il consenso ai sensi della frase precedente e non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3. Per le informazioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere redatte due relazioni distinte.
(5) Entro 6 settimane prima della data dell’assemblea generale che delibera sulla trasformazione, la relazione dell’organo direttivo e il piano di trasformazione devono essere sottoposti al parere dei rappresentanti dei lavoratori e degli impiegati ai sensi dell’art. 7a del Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА) e, in mancanza di rappresentanti, a tutti i lavoratori e gli impiegati. I pareri ricevuti devono essere allegati alla relazione.

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 265ж. (1) Il piano generale di trasformazione e la relazione dell’organo di gestione di ciascuna società trasformante e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria devono essere depositati presso il registro delle imprese. La pubblicazione deve essere effettuata contemporaneamente negli archivi di ciascuna società trasformante e/o incorporante almeno un mese prima della data dell’assemblea generale convocata per deliberare sulla trasformazione.
(2) Insieme agli atti di cui al comma 1, deve essere pubblicato nel registro di commercio un avviso secondo cui i soci o azionisti, i creditori, nonché i lavoratori e gli impiegati possono presentare proposte e obiezioni al piano di trasformazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale.
(3)  Il libero accesso del pubblico ai registri pertinenti in cui è iscritta una società trasformanda e/o incorporante con sede legale in un altro Stato membro, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all’articolo 123 (Pubblicità), paragrafo 7, comma 1 e all’articolo 160 octies (Pubblicità), paragrafo 6, comma 1 della   direttiva (UE) 2017/1132  è garantito tramite il sistema di interconnessione dei registri.

 

CONTROLLO DI CONVERSIONE

Art. 265з.  (1) Il piano generale di trasformazione è esaminato da un esaminatore speciale per ciascuna società trasformante o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, nominato dall’organo di gestione della società interessata.
(2) Su richiesta congiunta di tutte le società trasformatrici e incorporanti, il funzionario addetto alla registrazione presso l’Agenzia del registro può nominare un esaminatore congiunto per tutte le società trasformatrici e incorporanti, comprese quelle con sede legale in un altro Stato membro.
(3) All’esaminatore nominato ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l’articolo 262л, comma 3 .
(4) Il revisore nominato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 o nominato in conformità alla legge di un altro Stato membro in cui ha sede legale la società trasformante o incorporante ha i diritti previsti dall’articolo 262л, paragrafo 4 , ed è responsabile ai sensi dell’articolo 262м, paragrafo 3 .

(5) La verifica della trasformazione non ha luogo se tutti i soci o azionisti della società trasformanda e della società incorporante hanno espresso il loro consenso scritto.

 

RAPPORTO DELL’ISPETTORE

Art. 265и (1) Alla relazione dell’esaminatore si applicano gli artt. 262л, comma 4 e 262м, commi 1 e 2.
(2)  Quando la società di nuova costituzione ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria o quando avviene una fusione, il capitale della società ricevente, che ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria, viene aumentato, l’esaminatore deve anche redigere una relazione ai sensi dell’art. 262ф.
(3)  La relazione dell’esaminatore deve includere un parere sulla congruità e la ragionevolezza del rapporto di cambio delle azioni e delle quote previsto nel piano di trasformazione, nonché del corrispettivo in denaro proposto in caso di uscita di un socio o azionista. Nel valutare il corrispettivo in denaro, l’esaminatore deve tenere conto del prezzo di mercato delle azioni o delle quote delle società trasformate o del valore netto delle attività di tali società, determinato secondo metodi di valutazione generalmente accettati, escludendo l’effetto della trasformazione.
(4)  La relazione dell’esaminatore, nonché la relazione dell’organo di gestione, devono essere consegnate presso la sede legale e l’indirizzo della società trasformatrice e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria entro un mese dalla data dell’assemblea generale. Su richiesta, una copia dei documenti o estratti degli stessi deve essere fornita gratuitamente a ciascun socio o azionista.

 

DELIBERA DI TRASFORMAZIONE

Art. 265к  Dopo aver esaminato le relazioni di cui agli articoli 265е e 265и, nonché le proposte e le obiezioni presentate ai sensi dell’articolo 265ж, comma 2 , e i pareri di cui all’articolo 265е comma 5 , l’assemblea generale di ciascuna società trasformanda e di ciascuna società incorporante delibera separatamente sulla trasformazione, con la quale viene approvato il piano generale di trasformazione.
(2) La decisione di trasformare una società trasformante o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria viene presa in conformità all’articolo 262п, paragrafi 2, 3 e 4 .
(3) Quando un socio di una società a responsabilità limitata o un azionista di una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria diventa socio a responsabilità illimitata nella società ricevente o di nuova costituzione, si applica anche l’articolo 262п.
(4) Il verbale della decisione di trasformazione deve riportare le dichiarazioni dei soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione

 

CERTIFICAZIONE DELLA LEGALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE

Art. 265л  (1) Qualora la società incorporante in seguito a fusione o la società neocostituita in seguito a fusione abbia sede in un altro Stato membro, l’organo di gestione di ciascuna società trasformante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione in relazione a tale società. Qualora la società trasformante in seguito a scissione o separazione abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di gestione richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione.
(2) Per il rilascio del certificato di legalità della trasformazione valgono le seguenti disposizioni:
1. il piano di trasformazione;
2. la relazione dell’organo direttivo;
3. le proposte e le obiezioni presentate ai sensi dell’art. 265ж, comma 2 , nonché i pareri ai sensi dell’art. 265е, comma 5 ;
4. la relazione dell’esaminatore;
5. i consensi di cui all’art. 265к, comma 3 ;
6. la decisione sulla trasformazione;
8. prova circa il rispetto di altri obblighi previsti dalla legge.
(3) Il certificato di cui al comma 1 deve essere rilasciato entro tre mesi, ma non prima di 14 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora una legge preveda il parere di un altro organo statale, il termine può essere prorogato di altri tre mesi, con comunicazione preventiva al richiedente. Qualora la legge pertinente non disponga diversamente e non venga sollevata alcuna opposizione entro il termine specificato, si considera che l’organo competente dia il proprio consenso alla trasformazione.
(4) Il certificato di cui al paragrafo 1 non può essere rilasciato quando:
1. non sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2;
2. le informazioni e i dati di cui all’articolo 61, paragrafo 1 della legge sulle misure antiriciclaggio riguardanti i titolari effettivi del capitale della società trasformatrice con sede legale nella Repubblica di Bulgaria non sono stati inseriti nel registro delle imprese ;
3. si accerta, sulla base del parere di un’autorità di cui al paragrafo 3, che la trasformazione è effettuata per conseguire obiettivi vietati dalla legislazione bulgara o dal diritto dell’Unione europea.

 

REGISTRAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE

Art. 265м  (1) L’organo di gestione della società neocostituita o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel registro delle imprese della fusione o dell’acquisizione. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati il ​​piano di trasformazione e le decisioni di tutte le società partecipanti alla trasformazione, nonché i certificati di cui all’art. 127 della  direttiva (UE) 2017/1132 per le società trasformande con sede legale in un altro Stato membro. Si applica di conseguenza l’articolo 263 , paragrafo 2. La denominazione sociale, la forma giuridica e i dati di registrazione di tutte le società trasformande devono essere iscritti nel registro.
(2) L’iscrizione della fusione o dell’acquisizione deve essere effettuata nel fascicolo della società ricevente, rispettivamente della società di nuova costituzione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, nonché nel fascicolo delle società trasformande con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, non prima di 14 giorni dalla presentazione della domanda, se:
1. le società trasformatrici con sede legale in altri Stati membri hanno presentato certificati ai sensi dell’articolo 127 della   direttiva (UE) 2017/1132;
2. le società partecipanti alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria hanno rispettato i requisiti del presente articolo e i requisiti della legge in merito all’adozione della decisione di trasformazione;
3. le società trasformatrici e riceventi hanno approvato un piano di trasformazione; e
4. sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge bulgara in merito alla società ricevente o di nuova costituzione.
(3) Quando la sede legale della società neocostituita in seguito alla fusione o della società incorporante in seguito alla fusione è in un altro Stato membro, le società trasformande con sede legale nella Repubblica di Bulgaria vengono cancellate dal registro delle imprese sulla base di una notifica dell’iscrizione effettuata tramite il sistema di interconnessione dei registri dal registro dello Stato membro in cui è iscritta la società incorporante o neocostituita.
(4) L’organo di gestione della società trasformanda con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel registro delle imprese della scissione o della separazione contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’articolo 265л, paragrafo 1. L’iscrizione della scissione o della separazione avviene nel fascicolo della società trasformanda immediatamente dopo la ricezione delle notifiche ai sensi dell’articolo 160p, paragrafo 3, della  direttiva (UE) 2017/1132 dai registri degli Stati membri presso la sede legale di tutte le società di nuova costituzione. La denominazione sociale, la forma giuridica e i dati di registrazione di tutte le società di nuova costituzione sono iscritti nel registro. Il registro delle imprese comunica al registro dello Stato membro in cui è iscritta la società di nuova costituzione, tramite il sistema di interconnessione dei registri, l’iscrizione della trasformazione e la sua data.
(5) Qualora una società di nuova costituzione, a seguito di scissione o separazione, abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di amministrazione della società trasformante deve presentare domanda di iscrizione della sede nel registro delle imprese. Il piano di trasformazione e la decisione di trasformazione devono essere allegati alla domanda di iscrizione. L’iscrizione deve essere effettuata non prima di 14 giorni dalla domanda, se:
1. sono stati soddisfatti i requisiti della legge bulgara relativi al rispettivo tipo di società commerciale;
2. è stato ottenuto un certificato di legalità della conversione ai sensi dell’articolo 160м della  direttiva (UE) 2017/1132 tramite il sistema di interconnessione dei registri; e
3. siano garantiti, ove applicabili, i diritti dei lavoratori e dei dipendenti.
(6) Nel caso di cui al paragrafo 5, il registro delle imprese, tramite il sistema di interconnessione dei registri, notifica al registro dello Stato membro in cui ha sede legale la società trasformanda l’iscrizione della società di nuova costituzione. Sulla base di una notifica ricevuta tramite il sistema di interconnessione dei registri dal registro di tale Stato membro per l’iscrizione della trasformazione, il registro delle imprese registra la data della trasformazione.
(7) Contestualmente alla fusione o alla separazione deve essere iscritta una modifica del contratto di società o dello statuto, una modifica del capitale o un cambiamento delle persone che gestiscono e rappresentano la società incorporante o trasformante, se intervenuti durante la trasformazione.

 

EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE

Art. 265н  (1) La trasformazione ha effetto dalla data della trasformazione, che è determinata come segue:
1. in caso di fusione e acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione ha sede nella Repubblica di Bulgaria: la data di iscrizione nel registro delle imprese;
2. in caso di fusione o acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione è di un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato;
3. in caso di scissione e separazione, quando la società trasformanda ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria – la data di iscrizione nel registro delle imprese;
4. in caso di scissione e separazione, qualora la società trasformanda abbia sede in un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato membro, specificata nella notifica ai sensi dell’articolo 160п, paragrafo 4, della della  direttiva (UE) 2017/1132.
(2) Dalla data della trasformazione mediante fusione, la nuova società avrà origine e tutte le società trasformatrici saranno estinte, con i loro diritti e obblighi trasferiti alla nuova società. I ​​soci e gli azionisti delle società trasformatrici diventeranno soci o azionisti della nuova società, a meno che non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art . 265o, comma 1 .
(3) A partire dalla data della trasformazione mediante fusione, tutte le società trasformatrici si estinguono e i loro diritti e obblighi passano alla società incorporante. I soci e gli azionisti delle società trasformatrici diventano soci o azionisti della società incorporante, a meno che non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art . 265o, comma 1. Qualora le società trasformatrici siano possedute dalla stessa persona o da soci o azionisti in parti uguali, i soci o gli azionisti non possono acquistare nuove azioni o quote della società incorporante.
(4) A decorrere dalla data della trasformazione per scissione, le società di nuova costituzione avranno origine e la società trasformatrice si estinguerà, e i suoi diritti e obblighi saranno trasferiti alle società di nuova costituzione secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione. I soci o azionisti della società trasformatrice acquisiranno azioni o quote di una o più società di nuova costituzione secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione.
(5) Dalla data della trasformazione per separazione, sorgeranno una o più società di nuova costituzione, e parte dei diritti e degli obblighi della società trasformante saranno trasferiti alle società di nuova costituzione secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione. I soci o azionisti della società trasformante acquisiranno azioni o quote di una o più società di nuova costituzione, della società trasformante o contestualmente della società di nuova costituzione o trasformante secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione. In caso di trasformazione per separazione di un’impresa individuale, la società trasformante diverrà l’unica proprietaria del capitale della società di nuova costituzione.
(6) Qualora il piano di trasformazione mediante scissione o scissione non preveda una precisa ripartizione di determinati diritti od obblighi tra le società partecipanti alla trasformazione, tali diritti od obblighi sono ripartiti tra tutte le società di nuova costituzione e, in caso di scissione, tra la società trasformanda e le società di nuova costituzione, in proporzione alla quota del valore netto dell’attivo distribuita secondo il piano di trasformazione.
(7) Qualora i beni di una società trasformanda con sede legale nella Repubblica di Bulgaria contengano un diritto reale su beni immobili, beni mobili o altri diritti, le cui transazioni sono soggette all’iscrizione in un registro speciale, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, rispettivamente la notifica di iscrizione ai sensi dell’articolo 265н del registro di uno Stato membro devono essere presentati per l’iscrizione nel registro pertinente.
(8) I permessi, le licenze o le concessioni detenuti dalla società trasformatrice sono trasferiti alla società ricevente o di nuova costituzione, salvo diversa disposizione di legge o dell’atto di concessione.

 

TUTELA DEI SOCI E DEGLI AZIONISTI

Art. 265о (1) Un socio o un azionista di una società trasformanda che abbia votato contro la decisione di trasformazione ha il diritto di recedere dalla società dietro pagamento di un indennizzo in denaro se, a seguito della trasformazione, acquisisce azioni o quote di una società di un altro Stato membro. La cessazione della partecipazione deve essere effettuata mediante notifica notarile alla società, inviata entro un mese dalla tenuta dell’assemblea generale ai sensi dell’art. 265k , e può anche essere inviata alla società tramite posta elettronica. La cessazione ha effetto dalla data della trasformazione. Le azioni del socio uscente sono rilevate dai soci rimanenti, offerte a terzi o il capitale è ridotto con esse. Le azioni del socio uscente sono rilevate dalla società e ad esse si applicano le norme per l’acquisizione di azioni proprie, ad eccezione dell’articolo 187a, paragrafo 4 .
(2) Il socio o azionista uscente ha diritto a un indennizzo in denaro, rispettivamente pari all’equivalente delle azioni o quote da lui possedute. L’indennizzo è corrisposto dalla società in cui le azioni o quote del socio o azionista sono state distribuite in conformità al piano, entro il termine previsto dal piano, ma non oltre due mesi dalla data della trasformazione. Qualora l’indennizzo proposto nel piano non sia adeguato e ragionevole, il socio o azionista uscente può richiedere un indennizzo aggiuntivo.
(3) Il socio o azionista di una società in trasformazione che non abbia votato contro la decisione di trasformazione può richiedere un conguaglio in denaro se il rapporto di cambio adottato nel piano di trasformazione non è equivalente. In luogo del conguaglio in denaro, azioni o quote del capitale della società incorporante o di nuova costituzione possono essere trasferite al socio o azionista.
(4) La domanda di risarcimento danni ai sensi del comma 2 e la domanda di rettifica patrimoniale ai sensi del comma 3 devono essere presentate entro tre mesi dalla data della trasformazione presso il tribunale distrettuale presso la sede legale della società trasformatrice. Il convenuto nella domanda è la società ricevente o di nuova costituzione e, in caso di scissione o separazione, la società di nuova costituzione nella quale si intende acquisire o far acquisire azioni o quote dal socio o azionista, indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia una sede legale nella Repubblica di Bulgaria.
(5) La trasformazione ai sensi del presente articolo non può essere dichiarata invalida. Non è ammesso alcun ricorso contro la decisione di trasformazione di una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 74. Né può essere richiesta la dichiarazione di invalidità della società di nuova costituzione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 263п.
(6) La trasformazione può essere contestata secondo la procedura di cui all’art. 263o , qualora non siano soddisfatti i requisiti di questa sezione. Un rapporto di cambio non equivalente, una compensazione monetaria inadeguata o la non conformità alla legge delle informazioni fornite su tali circostanze non costituiscono motivo di presentazione di un ricorso per contestare la trasformazione. Qualora la società incorporante in caso di fusione, la società di nuova costituzione in caso di fusione e la società trasformanda in caso di scissione o separazione abbiano sede nella Repubblica di Bulgaria, il ricorso deve essere presentato al più tardi al momento della registrazione della trasformazione e, qualora abbiano sede in un altro Stato membro, al più tardi al momento del rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 265л. Il ricorso sospende la registrazione della trasformazione o il rilascio di un certificato. Sulla base della decisione entrata in vigore, con la quale il ricorso è accolto, la registrazione della trasformazione o il rilascio del certificato vengono rifiutati.

 

TUTELA DEI CREDITORI

Art. 265п (1) Il creditore, il cui credito è sorto ma non è esigibile alla data di redazione del piano, che non è soddisfatto delle misure di garanzia e delle altre misure di tutela dei creditori proposte nel piano di trasformazione, può, entro tre mesi dalla pubblicazione del piano, richiedere l’adempimento o la costituzione di una garanzia in base ai propri diritti. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto alla soddisfazione preferenziale dei diritti spettanti al debitore, nonché a chiedere al tribunale l’ammissione di un’idonea garanzia per il credito mediante pignoramento o sequestro. Il tribunale ammette la garanzia se il creditore presenta prove convincenti che a causa della trasformazione sussiste un rischio di soddisfazione del suo credito. La garanzia ammessa ha effetto dalla data della trasformazione, mentre il termine di cui all’art. 390, comma 3, del Codice di procedura civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС) per la presentazione del credito inizia a decorrere dalla data della trasformazione.
(2) A garanzia dei debiti pubblici in essere e/o dei debiti di importo stimato per i quali sono state imposte misure cautelari preliminari nel corso di un procedimento di verifica non concluso ai sensi dell’art. 121 del Codice di procedura fiscale e previdenziale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), la società trasformatrice deve fornire una garanzia in contanti sul conto dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) o una fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a favore dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) con una durata di validità non inferiore a un anno. La garanzia deve coprire l’importo dei debiti pubblici in essere insieme agli interessi dovuti fino al rimborso finale del capitale, nonché l’importo stimato dei debiti pubblici per i quali sono state imposte misure cautelari preliminari. La garanzia è valida anche dopo la data di trasformazione.
(3) Tutte le società partecipanti alla trasformazione mediante scissione o scissione, ad eccezione di quelle estinte, rispondono solidalmente per le obbligazioni contratte fino alla data della trasformazione. La responsabilità di ciascuna società è limitata ai diritti da essa acquisiti, ad eccezione della società alla quale l’obbligazione è stata attribuita in base al piano di trasformazione. Qualora, in seguito alla scissione, un’obbligazione non sia stata attribuita, tutte le società di nuova costituzione e la società trasformanda rispondono solidalmente per essa in proporzione al valore netto del patrimonio spettante loro in base al piano di trasformazione.
(4) La società ricevente o di nuova costituzione in seguito a fusione o acquisizione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria gestisce separatamente i beni trasferitile da ciascuna delle società trasformatrici per un periodo di 6 mesi dal momento della registrazione della trasformazione.

 

REGOLE SPECIALI

Art. 265р (1) Quando la società incorporante in caso di fusione o acquisizione è l’unico proprietario del capitale di tutte le società trasformande, la trasformazione deve essere effettuata sulla base di una decisione dell’unico proprietario del capitale. L’articolo 265e , comma 3, punti 2-5 , gli artt. 265з, 265и e l’art. 265o, comma 2 , seconda frase non si applicano e, per quanto riguarda le società trasformande, non si applicano gli artt. 265е e 265k . Il piano di trasformazione e la relazione dell’organo di gestione devono essere presentati alla sede legale e all’indirizzo delle società trasformande e incorporanti con sede legale nella Repubblica di Bulgaria entro un mese prima della data dell’assemblea generale.
(2) In caso di separazione non si applicano gli artt. 265д, comma 3, numeri 2 – 5, 7 e 12 , 265е , 265и e 265o .

 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DIPENDENTI

Art. 265с (1) Quando una delle società trasformate, la società ricevente o di nuova costituzione, ha la sede nella Repubblica di Bulgaria, la partecipazione dei lavoratori e degli impiegati alla trasformazione è soggetta agli articoli da 12 a 15 , all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, punti 4 e 5 (laddove invece del 25 per cento del numero totale dei lavoratori e degli impiegati in esse, è richiesto un terzo), agli articoli 17 , 18 , 19 , 29 e 30 della Legge sull’informazione e la consultazione dei lavoratori e degli impiegati nelle imprese multinazionali, nei gruppi di imprese e nelle società europee (Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества), e la società ricevente o di nuova costituzione ai sensi della presente sezione è considerata una società europea.
(2) Qualora la sede legale della società incorporante o di nuova costituzione sia nella Repubblica di Bulgaria, gli organi di gestione delle società trasformande e della società incorporante possono, senza condurre trattative, decidere di applicare le norme di riferimento di cui agli articoli 16 e 17 della Legge sull’informazione e la consultazione dei lavoratori e degli impiegati nelle imprese multinazionali, nei gruppi di imprese e nelle società europee (Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества). Qualora la sede legale della società incorporante o di nuova costituzione sia in un altro Stato membro, essi possono decidere di applicare le norme di riferimento adottate nella sua legislazione ai sensi della Direttiva 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
(3) Qualora la sede legale della società incorporante o di nuova costituzione sia nella Repubblica di Bulgaria e una delle società trasformande abbia applicato norme sulla partecipazione dei lavoratori ai sensi del § 1, punto 20, delle disposizioni aggiuntive della legge sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, nei gruppi di imprese e nelle società europee , la società incorporante o di nuova costituzione è tenuta a garantire l’esercizio dei diritti derivanti da tali norme. Tale norma si applica anche in caso di successiva trasformazione ai sensi del presente capo o del Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio relativo allo statuto della società europea (SE), ma non oltre 4 anni dalla data di cui all’articolo 265н, paragrafo 1 .

Austria – Rilascio delle licenze per compagnie di Assicurazioni

Le compagnie assicurative nazionali, ovvero quelle con sede in Austria, necessitano di una licenza rilasciata dallAutorità austriaca per i mercati finanziari – Austrian Financial Market Authority  – Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA)

I  requisiti per l’assicurazione dei contratti operativi in ​​Austria sono stabiliti nella Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016).

I rami assicurativi si dividono nei rami assicurativi

  • dell’assicurazione non vita (assicurazione sulla proprietà)
  • dell’assicurazione sulla vita. Le polizze assicurative sulla vita variano a seconda del tipo di investimento e del metodo di pagamento. Ad esempio, esistono le seguenti tipologie:
    • Assicurazione sulla vita e sulla morte
    • Assicurazione sui rischi
    • assicurazione pensionistica
    • Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked

    .

L’allegato A della legge sulla vigilanza assicurativa del 2016  contiene la Classificazione dei rami assicurativi.

Classificazione dei rami assicurativi

  1.  Infortuni
    a) prestazioni una tantum
    b) prestazioni ricorrenti
    c) prestazioni combinate
    d) trasporto passeggeri
  2. Malattia
    a) Indennità giornaliera
    b) Spese mediche
    c) Prestazioni combinate
  3. Assicurazione completa per veicoli terrestri (esclusi i veicoli ferroviari)
    Tutti i danni a:
    a) Veicoli terrestri
    b) Veicoli terrestri senza propulsione propria
  4. Assicurazione scafo veicolo ferroviario
    Tutti i danni ai veicoli ferroviari
  5. Assicurazione scafo aeromobile
    Tutti i danni agli aeromobili
  6. Assicurazione scafo per navigazione marittima, lacustre e fluviale
    Tutti i danni a:
    a) imbarcazioni fluviali
    b) imbarcazioni lacustri interne
    c) imbarcazioni marittime
  7. Merci trasportate
    Tutti i danni alle merci trasportate, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato
  8. Incendi e calamità naturali
    Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nelle voci da 3 a 7) causati da
    a) incendio
    b) esplosione
    c) tempesta
    d) altre calamità naturali eccetto la tempesta
    e) energia nucleare
    f) cedimenti e frane
  9. Altri danni alla proprietà
    Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nei punti da 3 a 7) causati da grandine o gelo o da qualsiasi altra causa (come il furto), a meno che queste cause non siano coperte dal punto 8
  10. Responsabilità per veicoli terrestri semoventi
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di veicoli terrestri semoventi
  11. Responsabilità civile aeromobili
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di aeromobili
  12. Responsabilità per navigazione marittima, marittima interna e fluviale
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di navi fluviali, navi per navigazione marittima interna e navi marittime
  13. Responsabilità civile generale
    Tutti gli altri casi di responsabilità non coperti dagli articoli da 10 a 12
  14. Credito
    a) insolvenza generale
    b)
    credito all’esportazione c) prestiti rateali
    d) prestiti ipotecari
    e) prestiti agricoli
  15. Deposito
    a) deposito diretto
    b) deposito indiretto
  16. Perdite finanziarie varie
    a) rischi professionali
    b) reddito insufficiente (generale)
    c) maltempo
    d) perdita di profitto e)
    spese generali di gestione
    f) spese aziendali impreviste
    g) ammortamento
    h) perdita di affitto o reddito
    i) perdite commerciali indirette diverse da quelle già menzionate
    k) perdite monetarie non commerciali
    l) altre perdite finanziarie
  17. Tutela legale
  18. Assistenza
    alle persone che si trovano in difficoltà durante il viaggio o mentre sono lontane dal proprio domicilio o dalla propria residenza abituale
  19. Vita (a meno che non sia coperto dagli articoli da 20 a 22)
  20. Assicurazione matrimoniale e di nascita
  21. Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked
  22. Negozi di Tontine
  23. Riassicurazione
    a) Riassicurazione danni
    b) Riassicurazione vita

In Austria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II),  direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda. 

La Solvency II è un insieme di direttive e regolamenti fornisce  un quadro normativo completo per il settore assicurativo che  stabilisce norme di solvibilità basate sul rischio per le imprese di assicurazione e disciplina l’adeguatezza patrimoniale nonché i requisiti qualitativi per la gestione del rischio e gli obblighi di informativa.

La Solvency II  mira a:

  • Armonizzare la vigilanzadelle imprese di assicurazione e riassicurazione nell’UE. 
  • Garantire la stabilità finanziariadel settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi. 
  • Proteggere gli assicuratiimponendo requisiti di trasparenza e governance. 
I tre pilastri di Solvency II:
  1. Requisiti quantitativi: Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (Requisito Patrimoniale di Solvibilità o SCR).
  2. Requisiti qualitativi: Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.
  3. Requisiti di informativa: Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza. 

I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS), sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione. 

Questi regolamenti, insieme ai regolamenti delegati e alle linee guida dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), contribuiscono a definire un quadro normativo armonizzato e completo per il settore assicurativo europeo. 
I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS) specificano le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri, elementi fondamentali per la valutazione della solvibilità delle imprese assicurative. In particolare, si concentra su: 
  • Riserve tecniche:
    Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.
  • Fondi propri di base:
    Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficoltà.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883  reca informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

I requisiti per l’esercizio di un’assicurazione contrattuale in Austria sono regolamentati dalla Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) e dai regolamenti emanati sulla base della VAG 2016.

Le disposizioni  più importanti della Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 (VAG 2016) per ottenere una concessione sono:

Sezioni 6, 7, 8, 10, da 88 a 91, da 106 a 113, da 117 a 123 e da 169 a 194 nonché Allegato A .

Se si prevede solo un’attività limitata in Austria, oltre agli articoli 6, 7, 8 e 10 della VAG 2016, occorre rispettare anche gli articoli da 82 a 90 della VAG 2016 per le piccole compagnie assicurative.

Il requisito patrimoniale minimo è stabilito nel § 193 della VAG 2016.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono detenere fondi propri di base ammissibili per coprire il requisito patrimoniale minimo.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono calcolare il requisito patrimoniale minimo in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE). Tale requisito prevede i seguenti limiti minimi assoluti:
2,7 milioni di euro per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, a meno che non siano coperti tutti o alcuni dei rischi elencati nei punti da 10 a 15 dell’allegato A; in quest’ultimo caso, il limite inferiore assoluto è pari ad almeno 4 milioni di euro,
4 milioni di euro per le compagnie di assicurazione sulla vita, comprese le compagnie di assicurazione captive,
3,9 milioni di euro per le imprese di riassicurazione, escluse le imprese di riassicurazione captive, soggette a un requisito patrimoniale minimo di 1,3 milioni di euro e
la somma degli importi di cui ai punti uno e due per le imprese di assicurazione miste.

 

 

 

Bulgaria – Condizioni e procedura per la registrazione delle imprese che forniscono lavoro temporaneo – Capitolo Otto a della Legge sulla promozione dell’occupazione

Alle condizioni e procedura per la registrazione delle imprese che forniscono lavoro temporaneo ( “lavoro temporaneo”(временна работа – lavoro interinale) )in Bulgaria è dedicato il Capitolo Otto “a” della Legge sulla promozione dell’occupazione (ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ)) ( artt. da 74е a 74п)).

Vedi anche: Bulgaria – Iscrizione e rilascio di certificati alle imprese che prestano lavoro interinale

Art. 74е
(1) L’attività di fornitura di lavoro interinale deve essere svolta sulla base dell’iscrizione presso l’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта.
(2) Possono presentare domanda di registrazione dell’attività ai sensi del paragrafo 1 le persone fisiche o giuridiche locali, nonché le persone giuridiche straniere, che svolgono attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria e che soddisfano le seguenti condizioni:
1. non hanno obblighi pecuniari nei confronti dello Stato o del Comune ai sensi dell’art. 162, comma 2, del Codice di procedura tributaria e previdenziale – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , stabiliti con atto efficace di un’autorità competente, a meno che non sia consentita una riprogrammazione o un differimento degli obblighi, oppure obblighi pecuniari relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
2. non sono stati dichiarati falliti o non sono sottoposti a una procedura fallimentare aperta;
3. non sono sottoposte a procedure di liquidazione e le entità giuridiche straniere non sono sottoposte a una procedura analoga ai sensi della legislazione del Paese in questione;
4. sono rappresentati da persone che non siano state condannate per un delitto non colposo di natura generale, a meno che non siano state riabilitate;
5. non hanno avuto la cessazione della registrazione per motivi di cui all’art. 74м, comma 1, punto 2 o 3 o art. 15, comma 1 dell’Ordinanza sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento delle attività di mediazione del lavoro nel periodo di tre anni precedente alla data della domanda di registrazione;
6. non sono stati oggetto di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 o dell’articolo 81a, paragrafo 1, nel periodo di tre anni precedente la data della domanda di registrazione;
7.  hanno stipulato un’assicurazione collettiva per un importo di 200.000 BGN o una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile per un importo di 200.000 BGN per i crediti dei lavoratori e degli impiegati che saranno da loro assunti per svolgere lavoro temporaneo;
8. aver predisposto regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività con bozze di contratti con l’impresa utilizzatrice e contratti con lavoratori o impiegati per l’invio degli stessi a svolgere lavori temporanei presso l’impresa utilizzatrice.
(3)  Le persone devono soddisfare le condizioni di cui al comma 2 per tutta la durata del periodo di registrazione.
Art. 74ж.  L’iscrizione avviene presso l’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта dopo la presentazione per via telematica della domanda di iscrizione nel registro di cui all’art. 25a, comma 1 ( L’Agenzia per l’impiego tiene e aggiorna un registro elettronico centralizzato unico delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione e/o forniscono lavoro temporaneo) .
(2) Alla domanda di cui al paragrafo 1, le persone registrate secondo la legislazione bulgara devono allegare:
1. (abrogato – SG, n. 97 del 2017)
2. (abrogato – SG, n. 33 del 2016, in vigore dal 21.05.2016)
3. (abrogato – SG, n. 33 del 2016, in vigore dal 21.05.2016)
4. (abrogato – SG, n. 103 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
5. (modificato – SG, n. 25 del 2024) documenti assicurativi o bancari ai sensi dell’art. 74е, comma 2, punto 7 ;
6. (modificato – SG, n. 25 del 2024) le disposizioni di cui all’art. 74е, comma 2, punto 8 .
(3) (Nuovo – SG, n. 25 del 2024) La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata con firma elettronica ai sensi della legge sui documenti elettronici e sui servizi di certificazione elettronica , salvo nei casi previsti dall’art. 22, comma 6 della legge sulla governance elettronica- Закона за електронното управление .
(4) (Modificato – SG, n. 97 del 2017, integrato – SG, n. 103 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, precedente paragrafo 3 – SG, n. 25 del 2024) Le persone registrate ai sensi della legislazione di un altro paese devono provare le circostanze di cui all’art. 74е, comma 2, punti 1 – 4 in conformità con la legislazione del paese di registrazione. Le circostanze relative ai precedenti penali dei cittadini bulgari devono essere accertate d’ufficio dall’Agenzia per l’impiego. I cittadini stranieri devono presentare un certificato del casellario giudiziale o un documento analogo.
(5) (Nuovo – SG, n. 97 del 2017, precedente paragrafo 4, modificato – SG, n. 25 del 2024) L’Agenzia per l’impiego verifica d’ufficio le circostanze di cui all’art. 74е, comma 2, punti 1 – 6 per le persone registrate secondo la legislazione bulgara.
Art. 74з. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Il direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта o un funzionario da lui autorizzato decide sulla domanda e sui documenti allegati entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento.
(2) (Modificato e integrato – SG n. 25/2024) Nei casi in cui la domanda e/o i documenti allegati non soddisfano i requisiti dell’art . 74е, comma 2, punto 1 e dell’art. 74ж , il richiedente viene informato tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1, di sanare le carenze e/o inesattezze riscontrate entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica.
(3) Nei casi di cui al comma 2, i documenti si considerano presentati a partire dalla data di eliminazione delle incompletezze e/o inesattezze.
(4) Il Consiglio del Direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта è informato periodicamente delle domande ricevute dall’Agenzia per l’impiego ai sensi dell’articolo 74ж, paragrafo 1 .
Art. 74и. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) La registrazione viene rifiutata quando non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 74е, comma 2 o non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 74ж , art. 74з, comma 2 e art. 74k, comma 3 .
(2) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) Al richiedente devono essere notificati tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1 , i motivi del diniego entro il termine di cui all’art. 74з, comma 1 .
(3) Il diniego di registrazione può essere impugnato ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Art. 74к. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Il direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта o un funzionario da lui autorizzato rilascia un certificato di registrazione dell’impresa che fornisce lavoro temporaneo.
(2) (Modificato e integrato – SG, n. 25 del 2024) Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato come documento elettronico per un periodo di 5 anni secondo il modello di cui all’allegato n. 2 e viene inserito nel registro di cui all’art. 25a, comma 1 .
(3) Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dietro pagamento di una tassa determinata da una tariffa del Consiglio dei ministri.
(4) (Abrogato – SG, n. 25 del 2024)
Art. 74л. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Abrogato – SG, n. 25 del 2024)
(2) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) Nella parte pubblica del registro ai sensi dell’art. 25a, comma 1 , devono essere annotati :
1. il numero di registrazione e la data del certificato;
2. il nome dell’impresa che fornisce lavoro temporaneo;
3. la sede legale e l’indirizzo della direzione della persona;
4. l’indirizzo dell’ufficio/degli uffici;
5. il nome della persona che rappresenta l’impresa che fornisce lavoro temporaneo;
6. il termine di registrazione;
7. la data di cancellazione della registrazione e il motivo della stessa;
8. altre circostanze soggette all’ingresso.
(3) (Modificato – SG, n. 97 del 2017) In caso di modifica e/o aggiunta alle circostanze iscritte nei documenti che hanno costituito la base per la registrazione, l’impresa che fornisce lavoro interinale è tenuta a darne comunicazione all’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi della modifica e/o aggiunta.
(4) (Modificato – SG, n. 33 del 2016, in vigore dal 21.05.2016) Ogni anno entro il 30 giugno, l’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта verifica d’ufficio le circostanze di cui all’art. 74е, comma 2, punto 1 per le imprese registrate che forniscono lavoro interinale e comunica all’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro” – Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” le modifiche intervenute.
(5) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) Entro il termine di cui al comma 4, le imprese che forniscono lavoro interinale devono presentare tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1, i documenti assicurativi o bancari che attestano il rispetto dei requisiti di cui all’art. 74е, comma 2, punto 7 .
(6) Il Consiglio nazionale per la promozione dell’occupazione – Националният съвет за насърчаване на заетостта è informato annualmente ed esprime un parere sull’attività delle imprese che forniscono lavoro temporaneo.
(7) (Nuovo – SG n. 26/2025, in vigore dal 01.01.2025) L’impresa utilizzatrice che ha stipulato un contratto di lavoro temporaneo con un’impresa che fornisce lavoro temporaneo, ma non è registrata ai sensi del Capitolo Otto “a” , è responsabile in solido ai sensi del Codice di procedura tributaria e previdenziale – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс per le imposte e i contributi previdenziali obbligatori dovuti dall’impresa che ha fornito lavoro temporaneo ai lavoratori e ai dipendenti forniti, nonché per l’ imposta sul valore aggiunto dovuta sulla fornitura. La responsabilità è limitata all’importo dell’obbligazione non pagata per il periodo di riferimento.
Art. 74м (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) La registrazione si conclude con ordine del Direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego o di un funzionario da lui autorizzato:
1. (modificato – SG, n. 25 del 2024) con domanda elettronica presentata tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1, dall’impresa che fornisce lavoro interinale;
2. in caso di violazioni sistematiche degli obblighi di un’impresa che fornisce lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 107c del Codice del lavoro ;
3. (modificato – SG, n. 101 del 2015, integrato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) in caso di violazione delle disposizioni dell’art.74е, comma 3 o dell’art. 74л, comma 3 , stabilite da decreto penale entrato in vigore;
4. (nuovo – SG, n. 101 del 2015) in caso di decreto penale efficace che impone una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 81a, comma 1 , emesso prima della registrazione per lo svolgimento dell’attività;
5. (punto precedente 4 – SG, n. 101 del 2015) alla scadenza del periodo di registrazione.
(2) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) La cessazione ai sensi del comma 1 avviene mediante la cancellazione dal registro ai sensi dell’art. 25a, comma 1 .
(3) (Abrogato – SG, n. 25 del 2024)
Art. 74н. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo è tenuta a notificare per iscritto all’impresa utilizzatrice, nonché ai lavoratori e agli impiegati con cui ha stipulato contratti di lavoro, la cessazione della registrazione. La notifica deve essere effettuata entro tre giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 74м, comma 1 .
Art. 74о. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo può presentare domanda, secondo la procedura della presente legge, per la proroga del periodo di registrazione entro tre mesi prima della scadenza del certificato.
(2) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024, abrogato – SG, n. 25 del 2024)
Art. 74п. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011, modificato – SG, n. 88 del 2016) Le imprese che forniscono lavoro interinale, la cui registrazione è stata revocata in base all’art. 74м, comma 1, punti 2, 3 e 4 , possono presentare domanda di nuova registrazione dopo la scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di revoca.