Bulgaria – LEGGE SULLA STATISTICA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI (INTRASTAT)

Bulgaria – LEGGE SULLA STATISTICA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI (INTRASTAT)

LEGGE SULLA STATISTICA DEGLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ

Promulgato, SG, no. 40 del 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.

Capitolo primo

GENERALE

Art.1. (1) Questa legge regola:

  1. l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’Unione europea, in conformità con le normative dell’Unione europea in questo campo:

(a) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, di seguito “regolamento (CE) № 638/2004 “;

  1. b) Regolamento (CE) (222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri (GU L 87 / 160 del 31 marzo 2009);
  2. c) Regolamento della Commissione (CE) n. 1982/2004 del 18 novembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) № 1901/2000 e (CEE) № 3590/92, di seguito “Regolamento (CE) № 1982/2004”;
  3. d) Regolamento della Commissione (CE) № 1915/2005 del 24 novembre 2005 che modifica il Regolamento (CE) № 1982/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantità e delle specifiche di movimenti specifici di merci;

(e) Regolamento della Commissione (UE) n. 91/2010 del 2 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l’elenco dei prodotti esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità (GU L 31/1 del 3 febbraio 2010);

(e) Regolamento della Commissione (UE) n. 96/2010 del 4 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, le caratteristiche degli scambi di imprese, le merci e i movimenti specifici e il codice del tipo di transazione (GU L 34/1 del 5 febbraio 2010);

  1. le funzioni e le competenze degli organi competenti per lo svolgimento dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci;
  2. il sistema Intrastat.

(2) Le regole diverse o specifiche che si applicano a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalità di comunicazione e dichiarazione, nonché le merci escluse dall’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci, è determinato da un’ordinanza del Consiglio dei ministri.

Capitolo due

AUTORITÀ. POTERI E INTERAZIONE

Art.2. Le autorità competenti per l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci sono l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia nazionale delle entrate e l’Agenzia delle dogane.

Art.3. (1) Istituto nazionale di statistica:

  1. determina le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 9 (2) del Regolamento (CE) (638/2004;
  2. sviluppare e mantenere insieme all’Agenzia Nazionale delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti con il sistema Intrastat;
  3. raccogliere dati su merci specifiche e movimenti di merci, che non sono dichiarate nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;
  4. effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorità competenti;
  5. inviare i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale “Eurostat” della Commissione Europea secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) № 638/2004, nonché dell’Art. 25 del Regolamento (CE) № 1982/2004;
  6. conservare tutti i dati per il commercio intracomunitario di merci delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;
  7. predisporre analisi e relazioni sulla qualità dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;
  8. fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di merci della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.

(2) L’Agenzia nazionale delle entrate deve:

  1. crea e mantiene un sistema di raccolta dati “Intrastat” – predispone metodologia, procedure e documenti di lavoro, nonché applicativi software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;
  2. controllare l’ambito delle persone obbligate, e attraverso il controllo di convalida la qualità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat in conformità con i requisiti di cui all’art. 8 (2) del Regolamento (CE) (638/2004);
  3. fornire all’Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti con il sistema Intrastat;
  4. fornire dati di sintesi alle istituzioni e agli organismi statali, quando ciò è previsto da un atto normativo o sulla base di accordi conclusi con loro;
  5. informare gli operatori Intrastat dei loro obblighi in relazione al sistema Intrastat in conformità a quanto richiesto dall’art. 8 (3) del Regolamento (CE) (638/2004);
  6. controllare l’adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;
  7. utilizzare i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e attraverso il Sistema europeo di informazione per lo scambio di informazioni sull’IVA (VIES), nonché da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare il obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell’affidabilità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto richiesto dall’art. 8 (2) del Regolamento (CE) (638/2004);
  8. creare e mantenere un registro delle persone obbligate nel sistema Intrastat.

(3) L’Agenzia delle Dogane fornisce all’Istituto Nazionale di Statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (EAD) in conformità con i requisiti di cui all’art. 5 (2) del Regolamento (CE) (638/2004.

Art.4. Le soglie per la dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 1, sarà determinato da un ordine del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che sarà promulgato nella Gazzetta ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati aggiuntivi determinate dall’ordine sono valide per tutto l’anno successivo.

Art.5. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane forniscono all’Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di merci, necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, compresi i dati individualizzanti, di cui all’art. 9 (1) e (2) del Regolamento (CE) № 638/2004.

(2) Le tipologie di dati di cui al par. 1, la loro struttura, l’ordine e la periodicità per la loro presentazione all’Istituto nazionale di statistica saranno determinati su istruzioni congiunte del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, rispettivamente del Direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate e del Direttore delle dogane Agenzia.

Capitolo tre

SISTEMA INTRASTAT

Art.6. (1) Il sistema Intrastat deve essere applicato per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie da o per gli arrivi sul territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell’Unione europea.

(2) La procedura per l’applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l’accettazione di dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati soggetti a presentazione e l’esecuzione del controllo e delle correzioni dei dati forniti, sarà determinata da un’ordinanza del Ministro Finanza.

Art.7. Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni nel sistema Intrastat – Sono operatori Intrastat i soggetti iscritti alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di merci in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1, separatamente per ogni flusso commerciale – spedizioni o arrivi ai sensi dell’art. 7 (1) del Regolamento (CE) (638/2004.

Art.8. (1) Le dichiarazioni Intrastat sono:

  1. dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;
  2. dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.

(2) Se durante un dato periodo di riferimento l’operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).

(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per quanto riguarda le dichiarazioni mensili già accettate.

Art.9. (1) Dichiarazioni Intrastat, la comunicazione di cui all’art. 10, oltre agli altri documenti o dati soggetti a presentazione da parte di Intrastat, gli operatori devono essere presentati all’Agenzia Nazionale delle Entrate in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.

(2) In via eccezionale nei casi di impossibilità tecnica da parte dell’operatore Intrastat o dell’Agenzia Nazionale delle Entrate, previsti dall’ordinanza dell’art. 6, par. 2, Dichiarazioni, notifiche, documenti o dati Intrastat possono essere presentati alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate su un supporto tecnico, consentendo una riproduzione affidabile delle informazioni e soddisfacendo i requisiti per il formato della registrazione.

(3) I campioni di dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati soggetti a presentazione devono essere approvati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate o da una persona da lui autorizzata e devono essere pubblicati sul sito web dell’agenzia.

Art.10. (1) Quando un operatore Intrastat per un certo periodo non effettua scambi intracomunitari di merci dell’Unione Europea, può notificarlo per iscritto al direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate. Per questo periodo l’operatore Intrastat non invia dichiarazioni Intrastat.

(2) L’operatore Intrastat è tenuto a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all’art. 11, par. 1, se nel periodo di cui al par. 1 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell’Unione europea. La presentazione della dichiarazione pone fine alla validità della comunicazione di cui al par. 1.

Art.11. (1) Gli operatori Intrastat devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 14 ° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

(2) Gli operatori Intrastat con obbligo corrente sostenuto devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il ventesimo giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i periodi di riferimento successivi il termine è quello di cui al par. 1.

Art.12. (1) L’Agenzia nazionale delle entrate notifica agli operatori Intrastat gli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.

(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine delle dichiarazioni Intrastat o rilevamento di errori in esse, l’Agenzia nazionale delle entrate può richiedere a Intrastat gli operatori di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonché di preparare rapporti al fine di stabilire l’affidabilità dei dati dichiarati.

(3) Le comunicazioni di cui al par. 1 e 2 devono essere inviati per via elettronica, firmati con una firma elettronica qualificata.

(4) L’eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata deve essere eseguita dall’operatore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.

(5) In caso di nuove circostanze, possono essere effettuati adeguamenti per un periodo fino a 6 periodi di riferimento precedenti.

(6) L’operatore Intrastat ha adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all’art. 11.

(7) L’operatore Intrastat deve fornire i documenti, i dati e le richieste di cui al par. 2, rispettivamente, presentano una dichiarazione di rettifica ai sensi del par. 4 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par. 5.

Art.13. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate comunica ad Intrastat gli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, in base ai poteri di cui all’art. 3, par. 2, punto 7 e richiede da loro la presentazione aggiuntiva di documenti e dati, nonché la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo. Gli operatori Intrastat forniscono i documenti e i dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione del messaggio.

(2) L’Agenzia Nazionale delle Entrate può apportare d’ufficio rettifiche dei dati nelle dichiarazioni Intrastat presentate dopo aver effettuato chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti dati, stabiliti in fase di attuazione dell’attività di controllo ai sensi dell’art. 3, par. 2, articolo 6.

(3) Al momento dell’esecuzione della successiva convalida, l’Istituto nazionale di statistica notifica all’Agenzia nazionale delle entrate per gli operatori Intrastat, rispetto ai quali devono essere intraprese le azioni di cui al paragrafo 1. 1 e Art. 3, par. 2, articolo 6.

Capitolo quattro

RISERVATEZZA.

OBBLIGO DI MANTENERE SEGRETO

Art.14. I dati e / o le prove raccolti in base all’ordine di questa legge possono essere utilizzati solo a fini statistici. I dati sui flussi di merci vengono diffusi, garantendo l’anonimato delle entità che li hanno forniti.

Art.15. (1) Un operatore Intrastat può chiedere al presidente dell’Istituto nazionale di statistica di estendere il segreto statistico per quanto riguarda il codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell’Unione europea e con i paesi terzi:

  1. costituisce più dell’85% del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per l’anno rispettivo con questa merce e con questo flusso;
  2. sommato a quello di un altro operatore o di due altri operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore sarà superiore all’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica della Bulgaria per il rispettivo anno, questa merce e questo flusso.

(2) Alla richiesta di cui al par. 1 si applica:

  1. informazioni sul codice della nomenclatura combinata istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune e sul flusso per il quale si chiede l’estensione del segreto;
  2. giustificazione dei motivi della richiesta.

(3) Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica si pronuncia entro 30 giorni sulla richiesta con una decisione motivata, con la quale consente l’estensione della riservatezza per i dati statistici per il commercio estero o respinge la richiesta.

(4) La decisione ai sensi del par. 3 può essere impugnato dall’ordinanza del codice di procedura amministrativa.

(5) Dopo l’emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sarà effettuata secondo il Capitolo Sei della Legge sulla Statistica.

(6) L’estensione della riservatezza è revocata con decisione del presidente dell’Istituto nazionale di statistica:

  1. su richiesta dell’operatore Intrastat;
  2. d’ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1. 1.

(7) Prima di annullare l’estensione della riservatezza per ordine del par. 6, punto 2, il presidente dell’Istituto nazionale di statistica comunica all’operatore Intrastat che può opporsi o presentare una nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art.16. (1) Gli organi competenti per l’attuazione della presente legge assicurano la protezione della persona e dei dati personali e la prevenzione dell’abuso nei loro confronti secondo l’ordine della Legge per le statistiche.

(2) Le autorità competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l’adempimento dei requisiti del par. 1.

(3) Le persone che hanno accesso alle informazioni protette dalla legge devono firmare una dichiarazione con la quale le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l’adempimento diretto dei loro doveri ufficiali.

Capitolo cinque

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art.17. (1) L’operatore Intrastat, che non presenta la dichiarazione Intrastat, non la presenta nei termini previsti o fornisce dati inesauribili o errati nella dichiarazione Intrastat, sarà punito con una multa o con una sanzione patrimoniale da 500 a 5000 lev. .

(2) Chi, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, omette di fornire le informazioni di cui all’art. 12, par. 2 o Art. 13, par. 1, sarà punito con una multa o una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra 200 e 2000 BGN.

(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la punizione sarà inflitta in doppio.

(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la punizione sarà inflitta in triplice ammontare.

Art.18. Una persona, che ha accesso alle informazioni protette dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall’esercizio diretto dei suoi doveri ufficiali, è punita con una multa da 1000 a 2000 lev, se il commesso non lo fa. costituire un crimine.

Art.19. (1) Le violazioni ai sensi della presente legge saranno stabilite da atti per l’accertamento di violazioni amministrative, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, ei decreti penali saranno emanati dal direttore esecutivo della Agenzia nazionale delle entrate o da alcuni suoi funzionari.

(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali devono essere eseguiti secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

  • 1.Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nel regolamento di cui all’art. 1, par. 1.
  • 2.Ai fini della presente legge:
  1. “Valore” è la base imponibile della fornitura, determinata dall’ordinanza della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione delle specifiche movimentazioni e merci, descritte nell’ordinanza dell’art. 1, par. 2.
  2. “periodo di riferimento”: il mese di calendario durante il quale avvengono le spedizioni o gli arrivi di merci. Per alcune merci specifiche e movimenti di merci, è possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.
  3. “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, che ha inflitto all’autore del reato una pena per la stessa tipologia di violazione.
  4. Per “sistematico” si intende la commissione di tre o più reati nell’arco di due anni.
  5. “Convalida” è un controllo della conformità dei dati nelle dichiarazioni Intrastat confrontandoli con altri dati e circostanze.
  6. “Nuove circostanze” sono documenti o fatti divenuti noti dopo la presentazione della dichiarazione mensile.
  7. “Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate” è una direzione determinata ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura fiscale-assicurativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  • 3.La legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci (promulgata, SG 51 del 2006, modificata, SG 84/2007 e SG 100/2010) è abrogata.
  • 4.Quelle emesse in base all’art. 1, par. 4 e art. 13, par. 2 della legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci, lo statuto mantiene la sua efficacia.
  • 5.Quelle emesse in base all’art. 26, par. 2 della legge abrogata sulle statistiche sugli scambi intracomunitari di merci restano in vigore.
  • 6.Per ordine della presente legge si dichiarano anche gli invii e gli arrivi, effettuati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il periodo di riferimento ai sensi della presente legge è antecedente a tale data.
  • 7.Per ordine della presente legge non possono essere dichiarati invii e arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il periodo di riferimento è successivo a tale data e che sono stati dichiarati dall’ordinanza della legge abrogata.
  • 8. Lerettifiche dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci devono essere effettuate secondo l’ordine della presente legge.
  • 9. Ledichiarazioni Intrastat per l’ultimo periodo di riferimento prima dell’entrata in vigore della presente legge devono essere presentate entro i termini di cui all’art. 11.
  • 10.Per il 2012 le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento (CE) (638/2004, previa dichiarazione, determinato sulla base della Legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.
  • 11.Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG, numero 105 del 2006; modificato, numeri 52, 108 e 110 del 2007, numeri 69 e 106 del 2008, numeri 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al § 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole “lavoratori” il sindacato “E” è sostituito da una virgola e infine aggiunto “e alla Direttiva del Consiglio 2011/96 / UE del 30 novembre 2011 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345/8 del 29 dicembre 2011) “.
  • 12.Nel Codice di procedura fiscale e assicurativa (promulgato, SG, numero 105 del 2005, modificato, numeri 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46 , 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, n. 36, 69 e 98 del 2008, n. 12, 32, 41 e 93 del 2009, n. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010 , Nn. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della legge per la modifica e l’integrazione del codice di procedura fiscale e previdenziale (SG, numero 99 del 2011) § 23 è modificato come segue:

„§ 23. (1) Il non completato alla data di entrata in vigore della presente legge procedimento di revisione ai sensi dell’art. 114, par. 1 – 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati secondo l’ordine corrente entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Il procedimento di revisione di cui all’art .. Sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. 114, par. 1 – 3 devono essere completati secondo l’ordine corrente entro tre mesi dalla data della loro ripresa.

(3) I termini di cui al par. 1 e 2 possono essere prorogati dall’ordine e alle condizioni di cui all’art. 114, par. 4.

(4) I termini di cui al par. 1 e 2 non si applicano per i procedimenti di revocazione il cui termine è stato prorogato dall’ordinanza dell’art. 114, par. 4 prima dell’entrata in vigore di questa legge. ”

  • 13.La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2012, ad eccezione del § 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

La legge è stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.