REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il 20 maggio 2015 il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento UE relativo alle procedure d’insolvenza, REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il Regolamento n. 848/2015 aggiorna ed estende la
disciplina delle procedure d’insolvenza transfrontaliere,
valorizzando l’obiettivo del superamento della crisi di
impresa e introducendo nuove regole per accrescere
la cooperazione fra gli Stati membri.

L’esigenza di una disciplina a livello europeo relativa alle procedure d’insolvenza nasce dal progressivo incremento dell’integrazione economica fra gli Stati,  integrazione che ha reso necessaria l’adozione di regole comuni in materia concorsuale.

Dopo trent’anni di tentativi posti in essere attraverso la stipulazione di convenzioni internazionali (e.g. la Convenzione Europea di Istanbul su alcuni aspetti del fallimento internazionale del 1990 e la Convenzione di Bruxelles per la disciplina del fallimento transfrontaliero del 1995), il legislatore europeo, sulla base degli artt. 61-67 del Trattato di Amsterdam del 1997 (1) che prevedono la realizzazione progressiva, a livello europeo, di un’area di “libertà, sicurezza e giustizia”,  ha adottato il Regolamento (CE) n. 1346/2000 (Non più in vigore, Data di fine validità: 25/06/2017, abrogato dall’art. 91 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza) con l’obiettivo di armonizzare la disciplina a livello comunitario, . L’adozione di un Regolamento in materia persegue l’obiettivo di introdurre una disciplina uniforme e vincolante per tutti gli Stati membri sostituendo le previgenti convenzioni bilaterali o multilaterali in materia fallimentare. Il Regolamento (CE)
n. 1346/2000 è entrato in vigore il 31 maggio 2002.

A distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, nel marzo 2012 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul futuro del Regolamento (CE) n. 1346/2000, in considerazione delle problematiche emerse a seguito della sua applicazione, chiedendo proposte di soluzione.

Sulla base degli esiti di tale consultazione, nel dicembre 2012 la Commissione Europea ha riscontrato le seguenti principali criticità in relazione all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000:

  • l’esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione della normativa delle procedure pre-fallimentari (volte a prevenire il fallimento del debitore), delle c.d. “procedure ibride” che mantengono in carica le dirigenze esistenti e di alcune procedure in materia di insolvenza delle persone fisiche;
  • la presenza di difficoltà nell’applicazione concreta del concetto di COMI (“centro degli interessi principali del debitore”,  (center of main interests – COMI) ) funzionale alla determinazione dello Stato membro competente per l’apertura della procedura principale d’insolvenza, e l’agevolazione del fenomeno del c.d. “forum shopping” (2) ;
  • la perdita di controllo da parte del curatore della procedura principale di insolvenza sui beni situati nello Stato membro di apertura della procedura secondaria, rendendo più difficile la vendita dell’impresa insolvente;
  • l’assenza di obbligo di pubblicità delle procedure d’insolvenza e d’insinuazione al passivo dei crediti negli Stati membri, così come la mancanza di un registro fallimentare europeo;
  • la mancanza di norme specifiche in materia d’insolvenza di gruppi societari multinazionali.

Alla luce di tutto questo, la Commissione Europea ha formulato una proposta di nuovo Regolamento che è stata approvata in prima lettura dal Parlamento nel febbraio 2014 e, in via definitiva, il 20 maggio 2015.

I cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza sono volti a migliorare
l’efficienza e l’efficacia delle procedure d’insolvenza transnazionali, con l’obiettivo di incentivare l’applicazione della disciplina, considerato lo scarso utilizzo del precedente Regolamento (CE) n. 1346/2000.
Il Regolamento n. 848/2015 è applicabile dal 26 giugno 2017, ossia due anni dopo la sua entrata in vigore, che decorre dal 25 giugno 2015 (coincidente con il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 giugno 2015).

Dalla sua entrata in vigore gli stati membri hanno avuto quattro anni per adottare i registri fallimentari di cui all’art. 24 ed assicurarne la connessione con il portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema (ar.25)..

In considerazione della natura regolamentare delle disposizioni, le modifiche hanno avuto  efficacia diretta e vincolante nei singoli Stati membri.

COMI (Centro degli interessi principali del debitore)

  • Viene precisata la definizione di COMI (“centro degli interessi principali del debitore”(center of main interests – COMI)), identificato nel “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” (art.3, primo comma), anche al fine di prevenire i fenomeni di c.d. forum shopping tramite uno spostamento pretestuoso della sede dell’impresa.
  • Per le società e le persone giuridiche si presume che il COMI coincida con il luogo in cui si trova la sede statutaria, salvo prova contraria e solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza (art. 3, secondo comma).
  • Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume che il COMI coincida con il luogo in cui si trova la sede principale di attività(art. 3, terzo comma).
  •  Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il COMI coincida con il luogo di residenza abituale della persona, salvo prova contraria e solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei sei mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza (art. 3, quarto comma).

Competenza

  • Prima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente verifica d’ufficio la propria competenza.
  • Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il giudice espone i motivi della propria competenza giurisdizionale: il debitore, così come i suoi creditori, potranno impugnare la decisione.

Amministratore delle procedure di insolvenza

Il giudice provvede alla nomina dell’amministratore delle procedure di insolvenza, il quale può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri attribuitigli dalla legge dello Stato di apertura e, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

Procedimenti secondari

  • Le procedure secondarie di insolvenza non dovranno più essere necessariamente procedure di liquidazione, a  fronte della soppressione dell’allegato B al Regolamento (CE) n. 1346/2000.
  • L’amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale relativo ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta una procedura secondaria, al fine di evitarne l’apertura. Tale impegno garantisce che i creditori siano trattati come se la procedura secondaria fosse stata aperta.
  • Il Regolamento definisce le situazioni specifiche in cui un giudice a cui è stata rivolta la richiesta di aprire una procedura secondaria di insolvenza può rifiutare o sospendere l’apertura di tale procedura: ad esempio, nel caso in cui sia stata concessa una sospensione temporanea delle procedure di esecuzione per consentire la conduzione delle trattative tra debitore e creditori, ovvero nel caso di impegno contratto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.
  • Il Regolamento contiene norme volte a favorire la cooperazione e comunicazione tra i soggetti coinvolti nelle procedure principali e secondarie.

Procedure di coordinamento di gruppo

  • Sono introdotte norme procedurali volte al coordinamento dell’insolvenza delle società facenti parte di un gruppo
    societario. Possono essere aperte procedure di coordinamento di gruppo con la nomina di un coordinatore che deve formulare raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura e proporre un piano di coordinamento.
  •  Gli amministratori delle procedure di insolvenza delle diverse società del gruppo possono opporsi all’inclusione nella procedura di coordinamento. Anche nel caso in cui accetti di essere inserito in essa, l’amministratore non è  tenuto a seguire integralmente le raccomandazioni del coordinatore.

Registri fallimentari

  • E’ prevista la creazione di registri elettronici accessibili al pubblico contenenti le informazioni relative alle procedure
    d’insolvenza (art. 24) (così che i creditori e i giudici coinvolti possano essere adeguatamente informati evitando l’apertura di
    procedure parallele).
  • I registri fallimentari saranno interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica per facilitare l’accesso a tali informazioni ai creditori e ai giudici in altri Stati membri (art. 25).

Modulistica uniforme

La Commissione elabora moduli uniformi sia per le comunicazioni informative che dovranno essere eseguite nei confronti dei creditori conosciuti, sia per l’insinuazione di crediti al passivo.

Insinuazione al passivo

  • Il termine previsto per l’insinuazione dei crediti è regolato dalla legge dello stato membro in cui è aperta l procedura. I creditori stranieri, tuttavia, possono beneficiare di un termine minimo di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione dell’apertura della procedura nel registro fallimentare.
  • Ai fini dell’insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato.

L’ambito di applicazione

Viene ampliato l’ambito di applicazione: in particolare, la disciplina dettata dal  Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

  1. un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle
    procedure di insolvenza,
  2.  i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
  3. una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di
    consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori.

(1) Il Trattato di Amsterdam è uno dei trattati fondamentali dell’Unione europea ed è il primo tentativo di riformare le istituzioni europee in vista dell’allargamento dell’Unione europea. Venne firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell’Unione europea ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999.

(2) Fenomeno per cui le parti di una controversia possono di fatto scegliere di incardinare il relativo giudizio di fronte a una delle diverse corti astrattamente competenti a conoscere la materia.

Nelle controversie che presentino carattere transnazionale (per es., in quanto l’attore e il convenuto risiedono in Paesi diversi), i criteri di collegamento, che nei differenti ordinamenti giuridici valgono a radicare la giurisdizione, possono comportare che più organi giudiziari siano in linea di principio disponibili per la trattazione della causa. Di conseguenza, l’attore o il convenuto potrebbero tentare di incardinare l’azione nel foro ritenuto più conveniente, per motivi logistici, sostanziali o procedurali, alla tutela delle proprie ragioni.