{"id":8996,"date":"2023-10-13T12:13:40","date_gmt":"2023-10-13T12:13:40","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=8996"},"modified":"2023-10-13T12:13:40","modified_gmt":"2023-10-13T12:13:40","slug":"convenzione-tra-la-confederazione-svizzera-e-la-repubblica-di-bulgaria-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/10\/13\/convenzione-tra-la-confederazione-svizzera-e-la-repubblica-di-bulgaria-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio\/","title":{"rendered":"CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO"},"content":{"rendered":"<p>CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO <strong><em>\u00a0SG. 103\/7 dicembre 1993<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria,<br \/>\nDesiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e allo scopo di sviluppare e favorire le relazioni economiche tra questi ultimi,<br \/>\nHanno convenuto quanto segue:<\/p>\n<p>Stati.Ambito personaleArt. 1<br \/>\nLa presente Convenzione si applica alle persone che risiedono in una o entrambe le parti contraentiTasse coperteArt. 2<\/p>\n<ul>\n<li>La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o enti locali, indipendentemente dal modo in cui sono riscosse.<\/li>\n<li>Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte gravanti sulla totalit\u00e0 del reddito, sulla totalit\u00e0 del capitale o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull&#8217;importo totale delle salari pagati dalle imprese, nonch\u00e9 imposte sulla rivalutazione del capitale.<\/li>\n<li>Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono:<\/li>\n<li>in Bulgaria:<\/li>\n<li>l&#8217;impot sur le revenu total (imposta generale sul reddito);<\/li>\n<li>l&#8217;impot sur les benefices (imposta sugli utili);<\/li>\n<li>l&#8217;impot sur les immeubles (l&#8217;imposta sugli immobili);<\/li>\n<\/ul>\n<p>(che di seguito verr\u00e0 denominata &#8220;imposta bulgara&#8221;).<\/p>\n<ul>\n<li>in Svizzera:<\/li>\n<\/ul>\n<p>les impots federaleux, cantonaux et communaux (imposte federali, cantonali e locali)<\/p>\n<ul>\n<li>sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendiment de la fortune, benefici industriali e commerciali, utili in capitale e altri ricavi); (imposta sul reddito [reddito generale, guadagni da lavoro, guadagni da capitale, profitti industriali e commerciali, plusvalenze e altri redditi]) e<\/li>\n<li>sur la fortune (fortune totale, fortune mobiliere et immobiliere, fortune industrielle et commerciale, capitale et riserve et autres elements de la fortune); (imposta sul capitale [capitale complessivo, capitale mobile e immobiliare, capitale industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio]);<\/li>\n<\/ul>\n<p>(di seguito denominata \u00abimposta svizzera\u00bb).<\/p>\n<ul>\n<li>La Convenzione si applicher\u00e0 anche alle tasse identiche o sostanzialmente simili che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle tasse esistenti. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.<\/li>\n<li>La Convenzione non si applica alle imposte trattenute sulle vincite alla lotteria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Definizioni generaliArt. 3<\/p>\n<ul>\n<li>Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:<\/li>\n<li>il termine &#8220;Bulgaria&#8221; indica la Repubblica di Bulgaria e, se utilizzato in senso geografico, indica il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonch\u00e9 l&#8217;altopiano continentale e l&#8217;area economica esclusiva su cui la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani in conformit\u00e0 con il diritto internazionale;<\/li>\n<li>con il termine \u201cSvizzera\u201d si intende la Confederazione Svizzera;<\/li>\n<li>il termine &#8220;persona&#8221; comprende una persona fisica, una persona giuridica, una societ\u00e0 o qualsiasi altra persona giuridica indipendente considerata persona giuridica ai fini fiscali; il termine comprende anche le partnership;<\/li>\n<li>con il termine &#8220;societ\u00e0&#8221; si intende qualsiasi ente dotato di personalit\u00e0 giuridica o qualsiasi ente assimilato a una persona giuridica ai fini fiscali;<\/li>\n<li>le espressioni \u00abimpresa di uno Stato contraente\u00bb e \u00abimpresa dell&#8217;altro Stato contraente\u00bb designano rispettivamente un&#8217;impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un&#8217;impresa esercitata da un residente dell&#8217;altro Stato contraente.<\/li>\n<li>con il termine &#8220;traffico internazionale&#8221; si intende qualsiasi trasporto effettuato mediante una nave o un aeromobile operato da un&#8217;impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, salvo il caso in cui la nave o l&#8217;aeromobile sia effettuato esclusivamente tra localit\u00e0 dell&#8217;altro Stato contraente;<\/li>\n<li>con il termine \u201cautorit\u00e0 competente\u201d si intende:<\/li>\n<li>in Bulgaria, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;<\/li>\n<li>in Svizzera, il direttore dell&#8217;Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.<\/li>\n<li>Per quanto riguarda l&#8217;applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, qualsiasi termine ivi non definito avr\u00e0, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad esso \u00e8 attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>ResidenteArt. 4<\/p>\n<ul>\n<li>Ai fini della presente Convenzione per \u201cresidente di uno Stato contraente\u201d si intende:<\/li>\n<li>per quanto riguarda la Bulgaria, qualsiasi persona che, secondo la legislazione bulgara, \u00e8 imponibile in Bulgaria per i redditi percepiti in tutto il mondo e che non \u00e8 residente di uno Stato terzo, nonch\u00e9 qualsiasi persona giuridica con sede amministrativa in Bulgaria o che \u00e8 ivi registrato.<\/li>\n<li>per quanto riguarda la Svizzera, qualsiasi persona che, secondo la legislazione svizzera, \u00e8 imponibile in Svizzera a causa del suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile; si intendono anche le societ\u00e0 di persone e le societ\u00e0 in accomandita semplice di diritto svizzero che hanno la sede effettiva in Svizzera.<\/li>\n<li>Se, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sar\u00e0 determinato come segue:<\/li>\n<li>tale persona \u00e8 considerata residente dello Stato nel quale ha a disposizione un&#8217;abitazione permanente; se ha dimora stabile in entrambi gli Stati, \u00e8 considerato residente nello Stato con il quale i suoi rapporti personali ed economici sono pi\u00f9 stretti (centro degli interessi vitali);<\/li>\n<li>se non \u00e8 possibile determinare lo Stato in cui tale persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un&#8217;abitazione permanente in nessuno degli Stati, essa \u00e8 considerata residente dello Stato in cui ha la residenza abituale ;<\/li>\n<li>se tale persona risiede abitualmente in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.<\/li>\n<li>Se, a causa delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, essa \u00e8 considerata residente dello Stato in cui \u00e8 situata la sua sede di direzione effettiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Istituzione permanenteArt. 5<\/p>\n<ul>\n<li>Ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione &#8220;stabile organizzazione&#8221; designa una sede fissa di affari attraverso la quale un&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0.<\/li>\n<li>Il termine \u201cstabile organizzazione\u201d comprende in particolare:<\/li>\n<li>un luogo di gestione;<\/li>\n<li>un ramo;<\/li>\n<li>Un ufficio;<\/li>\n<li>Un&#8217;industria;<\/li>\n<li>un laboratorio e<\/li>\n<li>una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o di gas o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.<\/li>\n<li>Un edificio o un progetto di costruzione o di installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a nove mesi.<\/li>\n<li>Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, l&#8217;espressione \u201cstabile organizzazione\u201d non si intende comprensiva:<\/li>\n<li>l&#8217;utilizzo delle strutture esclusivamente allo scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;<\/li>\n<li>il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa esclusivamente a scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna; non \u00e8 considerata stabile organizzazione la vendita di oggetti presentati nel corso di un&#8217;esposizione o di una fiera;<\/li>\n<li>il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti a un&#8217;impresa esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un&#8217;altra impresa;<\/li>\n<li>il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o merci per l&#8217;impresa;<\/li>\n<li>il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di raccogliere o fornire informazioni per l&#8217;impresa, di effettuare ricerche scientifiche o di semplice supervisione di un progetto di costruzione, costruzione o installazione, nella misura in cui l&#8217;impresa non esegue lavori di costruzione n\u00e9 consegna n\u00e9 assembla macchinari o attrezzature, n\u00e9 svolge alcuna altra attivit\u00e0 analoga di carattere preparatorio o ausiliario nell&#8217;altro Stato contraente<\/li>\n<li>il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione delle attivit\u00e0 menzionate alle lettere da a) a e), a condizione che l&#8217;attivit\u00e0 complessiva della sede fissa di affari risultante da questa combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario.<\/li>\n<li>Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona &#8211; diversa da un agente dotato di status indipendente a cui si applica il paragrafo 6 &#8211; agisce per conto di un&#8217;impresa e ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente il potere di concludono contratti in nome dell&#8217;impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato per quanto riguarda tutte le attivit\u00e0 che quella persona intraprende per l&#8217;impresa, a meno che le attivit\u00e0 di tale persona non siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se esercitato tramite una sede fissa di affari, non renderebbe tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.<\/li>\n<li>Non si considera che un&#8217;impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente semplicemente perch\u00e9 esercita la sua attivit\u00e0 in quello Stato tramite un intermediario, un commissario generale o qualsiasi altro agente dotato di status indipendente, a condizione che tali persone agiscano normalmente del loro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attivit\u00e0 commerciale.<\/p>\n<ul>\n<li>Il fatto che una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente, o che svolga la sua attivit\u00e0 in detto altro Stato (anche attraverso una stabile organizzazione o altrimenti), dovr\u00e0 non costituiscono di per s\u00e9 una delle societ\u00e0 una stabile organizzazione dell&#8217;altra.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Redditi da beni immobiliArt. 6<\/p>\n<ul>\n<li>I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi dell&#8217;agricoltura e della silvicoltura) situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;beni immobili&#8221; ha il significato che gli \u00e8 attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Si intendono comunque compresi i beni accessori all&#8217;immobile, i diritti ai quali si applicano le disposizioni della legge generale in materia di propriet\u00e0 fondiaria, l&#8217;usufrutto dei beni immobili e i diritti a compensi variabili o fissi quale corrispettivo della lavorazione o del diritto di lavoro, depositi minerari, fonti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.<\/li>\n<li>Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dall&#8217;uso diretto, dalla locazione, dalla mezzadria o dall&#8217;utilizzo sotto qualsiasi altra forma di beni immobili.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi degli immobili di impresa e ai redditi degli immobili utilizzati per lo svolgimento di servizi personali autonomi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Profitti aziendaliArt. 7<\/p>\n<ul>\n<li>Gli utili di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l&#8217;impresa non eserciti la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l&#8217;impresa esercita la suddetta attivit\u00e0, gli utili dell&#8217;impresa possono essere imponibili nell&#8217;altro Stato, ma solo la parte attribuibile a detta stabile organizzazione.<\/li>\n<li>Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un&#8217;impresa di uno Stato contraente esercita la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si prevede di realizzare fare se si trattasse di un&#8217;impresa distinta e separata esercitante attivit\u00e0 identiche o simili in condizioni identiche o simili e operante in tutta indipendenza rispetto all&#8217;impresa di cui \u00e8 una stabile organizzazione.<\/li>\n<li>Dalla determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono dedotte le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese esecutive e amministrative generali cos\u00ec sostenute, sia nello Stato in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione che altrove.<\/li>\n<li>Nella misura in cui \u00e8 consuetudine in uno Stato contraente determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sulla base della ripartizione degli utili totali dell&#8217;impresa tra le sue varie parti, nulla nel paragrafo 2 osta a che tale Stato contraente determini gli utili da tassare secondo la ripartizione consueta; il metodo di riparto adottato dovr\u00e0, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.<\/li>\n<li>Nessun utile pu\u00f2 essere attribuito ad una stabile organizzazione in ragione del mero acquisto da parte<\/li>\n<\/ul>\n<p>quella stabile organizzazione di beni o merci per l&#8217;impresa.<\/p>\n<ul>\n<li>Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati anno per anno con lo stesso metodo, salvo che sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.<\/li>\n<li>Qualora gli utili comprendano elementi di reddito trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non saranno pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Navigazione marittima, trasporto per vie navigabili interne e trasporto aereoArt. 8<\/p>\n<ul>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui \u00e8 situata la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;esercizio di imbarcazioni adibite al trasporto sulla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui \u00e8 situata la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Se la sede della direzione effettiva di un&#8217;impresa di navigazione marittima o di un&#8217;impresa di trasporto per vie navigabili interne si trova a bordo di una nave o di un&#8217;imbarcazione, si considera situata nello Stato contraente in cui \u00e8 situato il porto di immatricolazione della nave o dell&#8217;imbarcazione, oppure , se non esiste un porto d&#8217;immatricolazione, nello Stato contraente di cui \u00e8 residente l&#8217;armatore della nave o dell&#8217;imbarcazione.<\/li>\n<li>Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, ad un&#8217;impresa comune o ad un&#8217;agenzia operativa internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Imprese associateArt. 9<\/p>\n<ul>\n<li>Dove<\/li>\n<li>un&#8217;impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente, oppure<\/li>\n<li>le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa di uno Stato contraente e di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente,<\/li>\n<\/ul>\n<p>e in entrambi i casi tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie vengono stabilite o imposte condizioni diverse da quelle che verrebbero stabilite tra imprese indipendenti, qualsiasi profitto che, senza tali condizioni, sarebbe stato maturato da una delle imprese, ma, a causa di tali condizioni, non sono stati cos\u00ec maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.<\/p>\n<ul>\n<li>Quando uno Stato contraente include negli utili di un&#8217;impresa di detto Stato &#8211; e tassa di conseguenza &#8211; gli utili sui quali un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente \u00e8 stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili cos\u00ec inclusi sono utili che avrebbero spettanti all&#8217;impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti potranno, se necessario, consultarsi al fine di pervenire ad un accordo accordo sulla rettifica degli utili in entrambi gli Stati contraenti.<\/li>\n<li>Uno Stato contraente non pu\u00f2 rettificare gli utili di un&#8217;impresa nei casi di cui al paragrafo 1 dopo la scadenza dei termini previsti dalle leggi nazionali ivi previste e, in ogni caso, dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla fine dell&#8217;anno in cui gli utili soggetti a tale aggiustamento sarebbero stati realizzati da un&#8217;impresa di detto Stato. Il presente paragrafo non si applica in caso di frode o omissione volontaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>DividendiArt. 10<\/p>\n<ul>\n<li>I dividendi pagati da una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali dividendi possono essere imponibili anche nello Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 che paga i dividendi e secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne \u00e8 il beneficiario effettivo, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non \u00e8 imponibile. superare:<\/li>\n<li>il 5% dell\u2019importo lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo \u00e8 una societ\u00e0 (diversa da una persona giuridica) che possiede almeno il 25% del capitale della societ\u00e0 che paga i dividendi,<\/li>\n<li>15% dell&#8217;importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalit\u00e0 di applicazione di tali limitazioni.<br \/>\nIl presente paragrafo non pregiudica la tassazione della societ\u00e0 per quanto riguarda gli utili con i quali vengono pagati i dividendi.<\/p>\n<ul>\n<li>Il termine &#8220;dividendi&#8221; come utilizzato nel presente art. indica i redditi derivanti da azioni, quote di &#8220;jouissance&#8221; o diritti di &#8220;jouissance&#8221;, azioni minerarie, quote di fondatori o altri diritti che non siano crediti, partecipazione agli utili nonch\u00e9 altri redditi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da azioni di le leggi dello Stato in cui \u00e8 residente la societ\u00e0 distributrice.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 pagante i dividendi, per mezzo di una stabile organizzazione situata o esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si collega effettivamente con tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, si applica.<\/li>\n<li>Quando una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall&#8217;altro Stato contraente, detto altro Stato non pu\u00f2 imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societ\u00e0, tranne nella misura in cui tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato contraente. Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, n\u00e9 assoggetta gli utili non distribuiti della societ\u00e0 ad un&#8217;imposta sugli utili non distribuiti della societ\u00e0, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>InteresseArt. 11<\/p>\n<ul>\n<li>Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali interessi possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario \u00e8 il beneficiario effettivo degli interessi, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 superare il 10% dell&#8217;importo lordo. dell&#8217;interesse. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalit\u00e0 di applicazione di tali limitazioni.<\/li>\n<li>Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di cui \u00e8 residente il beneficiario degli interessi, se tale persona \u00e8 il beneficiario effettivo degli interessi e se tali interessi sono pagati:<\/li>\n<li>in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche,<\/li>\n<li>in relazione alla vendita a credito di beni o merci consegnati da un&#8217;impresa a un&#8217;altra impresa, o<\/li>\n<li>su un prestito di qualsiasi natura, non rappresentato da azioni al portatore, concesso da un istituto finanziario o da uno Stato contraente.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;interesse&#8221; cos\u00ec come utilizzato nel presente art. indica i redditi derivanti da crediti di ogni genere, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi da titoli di Stato e i redditi da obbligazioni o obbligazioni, compresi i premi e i premi accessori a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni. Le penalit\u00e0 per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai sensi del presente articolo.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un&#8217;attivit\u00e0 economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito sul quale sono pagati gli interessi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, si applica.<\/li>\n<li>Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, tali interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/li>\n<li>Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che avrebbero dovuto concordato tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente art. si applica solo a quest\u2019ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diritti d&#8217;autoreArt. 12<\/p>\n<ul>\n<li>I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali canoni possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono, secondo la legislazione di detto Stato, ma l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere il 5 per cento dell&#8217;importo lordo dei canoni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalit\u00e0 di applicazione di tali limitazioni.<\/p>\n<ul>\n<li>Il termine &#8220;royalties&#8221; come utilizzato in questo art. indica i pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l&#8217;uso o la concessione in uso di qualsiasi diritto d&#8217;autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di qualsiasi brevetto, marchio commerciale, disegno o modello, progetto, formula o processo segreto, o per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un&#8217;attivit\u00e0 commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero in tale altro Stato fornisce prestazioni personali indipendenti da una base fissa ivi situata, ed il diritto o i beni per i quali sono pagati i canoni si collegano effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, si applica.<\/li>\n<li>I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Dove, per\u00f2, chi paga<\/li>\n<\/ul>\n<p>i canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 \u00e8 stato contratto l&#8217;obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o di una base fissa base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/p>\n<ul>\n<li>Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare dei canoni, tenuto conto dell&#8217;uso, del diritto o dell&#8217;informazione per i quali sono pagati, eccede l&#8217;importo che che sarebbe stato convenuto tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente art. si applica solo a quest\u2019ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>GuadagniArt. 13<\/p>\n<ul>\n<li>Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall&#8217;alienazione di beni immobili di cui all&#8217;art. 6 e situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili facenti parte dell&#8217;attivo aziendale di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente possiede nell&#8217;altro Stato contraente al fine di prestare servizi personali indipendenti, compresi gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di tale stabile organizzazione (da soli o insieme all&#8217;intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, di imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne o di beni mobili relativi all&#8217;esercizio di tali navi, aeromobili o imbarcazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui ha sede la sede di gestione effettiva \u00e8 situata l&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui \u00e8 residente l&#8217;alienante.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Servizi personali indipendentiArt. 14<\/p>\n<ul>\n<li>I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da servizi professionali o da altre attivit\u00e0 di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente disponga regolarmente di una base fissa nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio delle sue funzioni. attivit\u00e0. Se egli dispone di tale base fissa, solo la parte del reddito attribuibile a tale base fissa pu\u00f2 essere tassata in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;servizi professionali&#8221; comprende in particolare le attivit\u00e0 scientifiche, letterarie, artistiche, educative o didattiche indipendenti, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Servizi alla persona dipendenteArt. 15<\/p>\n<ul>\n<li>Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in relazione ad un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non sia esercitato nell&#8217;altro Stato contraente. Stato. Se l&#8217;occupazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>viene esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<ul>\n<li>Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:<\/li>\n<li>il beneficiario soggiorna nell&#8217;altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell&#8217;anno fiscale considerato, e<\/li>\n<li>la retribuzione \u00e8 pagata da o per conto di un datore di lavoro che non \u00e8 residente dell&#8217;altro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Stato;<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;onere della remunerazione non \u00e8 sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa quale<\/li>\n<\/ul>\n<p>il datore di lavoro ha nell\u2019altro Stato.<\/p>\n<ul>\n<li>Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni derivanti da un lavoro subordinato esercitato a bordo di una nave o di un aeromobile adibito al traffico internazionale, o di una imbarcazione adibita al trasporto per vie navigabili interne, sono imponibili nello Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva. dell&#8217;impresa \u00e8 situata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Compensi degli amministratoriArt. 16<br \/>\nGli emolumenti degli amministratori ed altri pagamenti simili ricevuti da un residente di uno Stato contraente in qualit\u00e0 di membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato .Animatori e AtletiArt. 17<\/p>\n<ul>\n<li>Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attivit\u00e0 personali in qualit\u00e0 di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, nonch\u00e9 in qualit\u00e0 di sportivo come tali esercitati nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Se i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in qualit\u00e0 di tali spettano non all&#8217;artista o allo sportivo stesso ma ad un&#8217;altra persona, tali redditi possono, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, essere imponibili. nello Stato contraente in cui vengono esercitate le attivit\u00e0 di artista dello spettacolo o di sportivo. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora sia accertato che n\u00e9 l&#8217;artista n\u00e9 l&#8217;atleta n\u00e9 le persone ad essi legate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona menzionata nel presente comma.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivit\u00e0 svolte da artisti dello spettacolo che siano sostanzialmente sovvenzionati, direttamente o indirettamente, da contributi di fondi pubblici.<\/li>\n<\/ul>\n<p>PensioniArt. 18<br \/>\nFatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 19, le pensioni ed altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un rapporto di lavoro passato sono imponibili soltanto in detto Stato.Servizio governativoArt. 19<br \/>\n1.<\/p>\n<ul>\n<li>Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, diverse dalla pensione, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;esercizio di funzioni di carattere pubblico per detto Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in quello Stato.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato ed \u00e8 residente di detto Stato la persona fisica che:<\/li>\n<li>\u00e8 cittadino di quello Stato; O<\/li>\n<li>non \u00e8 diventato residente di detto Stato al solo scopo di prestare i servizi. 2.<\/li>\n<li>Qualsiasi pensione pagata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o prelevando fondi da esso costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;esercizio di funzioni di natura pubblica per detto Stato, suddivisione o autorit\u00e0, sar\u00e0 imponibile solo in quello Stato.<\/li>\n<li>Tuttavia, tale pensione \u00e8 imponibile soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se la persona fisica \u00e8 residente di detto Stato e ha la cittadinanza di detto Stato.<\/li>\n<li>Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;ambito di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o da un suo ente di diritto pubblico .<\/li>\n<\/ul>\n<p>StudentiArt. 20<\/p>\n<ul>\n<li>Indennit\u00e0 che uno studente o apprendista d&#8217;affari che \u00e8, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell&#8217;altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato esclusivamente per motivi di istruzione o formazione, riceve per il suo mantenimento , l&#8217;istruzione o la formazione sono esenti da imposizione in detto altro Stato a condizione che tali pagamenti provengano da fonti esterne a detto Stato<\/li>\n<li>Per quanto riguarda le sovvenzioni, le borse di studio e le retribuzioni derivanti da un impiego non contemplate dal paragrafo 1, uno studente o apprendista di cui al paragrafo 1 ha inoltre diritto, nel corso di tale istruzione o formazione, alle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni rispetto alle imposte disponibili ai residenti dello Stato che si trova a visitare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Altri proventiArt. 21<\/p>\n<ul>\n<li>Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque siano la loro provenienza, non contemplati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/li>\n<li>Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi dai redditi immobiliari come definiti al comma 2 dell&#8217;art. 6, se il percettore di detti redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell&#8217;altro Stato contraente un&#8217;attivit\u00e0 commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata , e il diritto o il bene per il quale viene pagato il reddito si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa, in tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, si applica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>CapitaleArt. 22<\/p>\n<ul>\n<li>Capitale rappresentato da beni immobili di cui al comma 2 dell&#8217;art. 6, di propriet\u00e0 di un residente di uno Stato contraente e situato nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Capitale rappresentato da beni mobili facenti parte dell&#8217;attivo aziendale di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa a disposizione di un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente prestati per svolgere servizi personali indipendenti, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>I capitali rappresentati dalle navi e dagli aeromobili adibiti al traffico internazionale, nonch\u00e9 dalle imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne, nonch\u00e9 dai beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa. situato.<\/li>\n<li>Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo<\/li>\n<\/ul>\n<p>Stato.Metodi per l&#8217;eliminazione della doppia imposizioneArt. 23<\/p>\n<ul>\n<li>Per quanto riguarda la Bulgaria, la doppia imposizione sar\u00e0 evitata nel modo seguente:<\/li>\n<li>Se un residente della Bulgaria consegue redditi o possiede beni imponibili in Svizzera, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, la Bulgaria, fatte salve le disposizioni della lettera b), esenta tali redditi o tali capitali da tassazione, ma pu\u00f2, nel calcolare l&#8217;importo dell&#8217;imposta sul reddito o sul patrimonio residuo di tale residente, applicare la stessa aliquota come se il reddito o il patrimonio in questione non fossero stati esentati.<\/li>\n<li>Se un residente della Bulgaria riceve interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 12, sono imponibili in Svizzera, la Bulgaria concede in deduzione dall&#8217;imposta sul reddito di detto residente un importo pari a l\u2019imposta pagata in Svizzera. Tale detrazione non potr\u00e0 tuttavia eccedere la parte dell&#8217;imposta bulgara, calcolata prima della detrazione, attribuibile al reddito imponibile in Svizzera.<\/li>\n<li>Per quanto riguarda la Svizzera, la doppia imposizione sar\u00e0 evitata nel modo seguente:<\/li>\n<li>Se un residente della Svizzera ottiene redditi o possiede beni che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera, fatte salve le disposizioni delle lettere b) e c), esenta tali redditi o capitali dall&#8217;imposta imposta, ma pu\u00f2 tuttavia, nel calcolare l&#8217;importo dell&#8217;imposta sul reddito o sul patrimonio residuo di tale residente, applicare la stessa aliquota come se il reddito o il patrimonio in questione non fossero stati esentati.<\/li>\n<li>Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera concede a tale residente, su sua richiesta, una detrazione; tale detrazione consister\u00e0 in quanto segue:<\/li>\n<li>una detrazione dell&#8217;imposta pagata in Bulgaria conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 dall&#8217;imposta svizzera riscossa sui redditi di tale residente. Tale detrazione non pu\u00f2 tuttavia eccedere la parte dell\u2019imposta svizzera, calcolata prima della detrazione, attribuibile al reddito imponibile in Bulgaria, oppure<\/li>\n<li>una detrazione standard dall&#8217;imposta svizzera o<\/li>\n<li>un&#8217;esenzione parziale dei dividendi, degli interessi o dei canoni in questione dall&#8217;imposizione in Svizzera, ma almeno una detrazione dell&#8217;importo dell&#8217;imposta pagata in Bulgaria dall&#8217;importo lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Svizzera determina il tipo di franchigia e la procedura da utilizzare secondo le esigenze svizzere relative all\u2019attuazione delle convenzioni internazionali concluse dalle<br \/>\nConfederazione per evitare le doppie imposizioni.<\/p>\n<ul>\n<li>Se una societ\u00e0 residente in Svizzera riceve dividendi da una societ\u00e0 residente in Bulgaria, ricever\u00e0 sull\u2019imposta svizzera su tali dividendi le stesse detrazioni che riceverebbe se la societ\u00e0 che paga i dividendi fosse residente in Svizzera.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non discriminazioneArt. 24<\/p>\n<ul>\n<li>I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell&#8217;altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa connesso, diverso o pi\u00f9 gravoso dell&#8217;imposizione e degli obblighi connessi a cui sono o potranno essere essere i cittadini di detto altro Stato nelle stesse circostanze. sottoposto. Tale disposizione, in deroga a quanto previsto dall&#8217;art. 1, si applicano anche alle persone che non sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;cittadini&#8221; significa:<\/li>\n<li>tutti gli individui in possesso della cittadinanza di uno Stato contraente;<\/li>\n<li>tutte le persone giuridiche, le societ\u00e0 di persone e le associazioni che traggono la loro qualit\u00e0 da leggi vigenti in uno Stato contraente.<\/li>\n<li>L&#8217;imposizione di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente non pu\u00f2 essere riscossa in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attivit\u00e0. Questa disposizione non deve essere interpretata nel senso che impone ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell&#8217;altro Stato contraente indennit\u00e0 personali, sgravi e riduzioni a fini fiscali per motivi di stato civile o responsabilit\u00e0 familiari che esso concede ai propri residenti.<\/li>\n<li>Salvo quanto previsto dal comma 1 dell&#8217;art. 9, comma 7 dell&#8217;art. 11, o comma 6 dell&#8217;art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un&#8217;impresa di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati pagato ad un residente del primo Stato. Analogamente, eventuali debiti di un&#8217;impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del capitale imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati contratti nei confronti di un residente dello Stato contraente. Stato menzionato per primo.<\/li>\n<li>Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale \u00e8, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o pi\u00f9 residenti dell&#8217;altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposta o ad alcun obbligo connesso con essa diversa o pi\u00f9 gravosa rispetto alla tassazione e agli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.<\/li>\n<li>Nessuna disposizione del presente art. sar\u00e0 interpretato nel senso che impedisce alla Bulgaria di tassare, all\u2019aliquota prevista dalla legge bulgara, l\u2019importo totale degli utili di qualsiasi stabile organizzazione, persona fisica o societ\u00e0 di persone bulgara residente in Svizzera, a condizione che tale aliquota non superi l\u2019aliquota generalmente applicabile alla profitti di una stabile organizzazione di uno Stato terzo.<\/li>\n<li>Le disposizioni di questo art. dovr\u00e0, nonostante quanto previsto dall&#8217;art. 2, si applicano alle imposte di ogni genere e descrizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Procedura amichevoleArt. 25<\/p>\n<ul>\n<li>Se una persona ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, pu\u00f2,<\/li>\n<\/ul>\n<p>indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto interno di detti Stati, presentare il suo caso all&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato contraente in cui \u00e8 residente o, se il suo caso rientra nel comma 1 dell&#8217;art. 24, a quello dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica dell&#8217;atto che comporta un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;autorit\u00e0 competente, se l&#8217;opposizione le sembra giustificata e non \u00e8 in grado di pervenire ad una soluzione soddisfacente, si adopera per risolvere il caso di comune accordo con l&#8217;autorit\u00e0 competente dell&#8217;altro Stato contraente, allo scopo di l\u2019elusione fiscale non conforme alla Convenzione.<\/li>\n<li>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficolt\u00e0 o dubbio che dovesse sorgere sull&#8217;interpretazione o sull&#8217;applicazione della Convenzione. Possono inoltre consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.<\/li>\n<li>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro direttamente allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora risulti necessario uno scambio orale di opinioni per agevolare il presente accordo, tale scambio di opinioni potr\u00e0 aver luogo nell&#8217;ambito di una Commissione composta da rappresentanti delle autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Agenti diplomatici e funzionari consolariArt. 26<\/p>\n<ul>\n<li>Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali degli agenti diplomatici o dei funzionari consolari previsti dalle norme generali del diritto internazionale o dalle disposizioni di accordi speciali.<\/li>\n<li>Ai fini della presente Convenzione, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di uno Stato contraente accreditati nell&#8217;altro Stato contraente o in uno Stato terzo che sono cittadini dello Stato accreditante sono considerati residenti in detto Stato se sono ivi soggetti agli stessi obblighi per quanto riguarda l\u2019imposizione sul reddito e sul patrimonio in quanto residenti di detto Stato.<\/li>\n<li>La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o dipendenti, n\u00e9 alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo quando si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono considerati residenti di nessuno degli Stati contraenti ai fini dell\u2019imposizione sul reddito e sul patrimonio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entrata in vigoreArt. 27<\/p>\n<ul>\n<li>La presente Convenzione sar\u00e0 ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Sophia al pi\u00f9 presto possibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Convenzione entrer\u00e0 in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno a tutte le imposte riscosse per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell&#8217;anno in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. .<\/p>\n<ul>\n<li>A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, lo scambio di note tra la Bulgaria e la Svizzera relativo alla tassazione delle imprese di navigazione marittima e aerea del 20 gennaio 1969 non sar\u00e0 pi\u00f9 valido.<\/li>\n<\/ul>\n<p>TerminazioneArt. 28<br \/>\nLa presente Convenzione rester\u00e0 in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente pu\u00f2 denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare. In tal caso, la Convenzione cesser\u00e0 di applicarsi a tutte le imposte riscosse per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell&#8217;anno per la fine del quale viene data la risoluzione.<br \/>\nIn fede di ci\u00f2, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.<br \/>\nFatto a Berna, il 28 ottobre 1991, in duplice esemplare nelle lingue francese e bulgara, ciascuna versione facente ugualmente fede.<br \/>\nPER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:<br \/>\nStich<br \/>\nPER LA REPUBBLICA DI BULGARIA:<br \/>\nKostovPROTOCOLLOLa Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria,<br \/>\nHanno concordato, al momento della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, avvenuta il 28 ottobre 1991 a Berna, le seguenti disposizioni che formano parte integrante parte della Convenzione:<\/p>\n<ul>\n<li>Annuncio art. 3, comma 1 e)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto riguarda la Bulgaria, sono considerate imprese anche le imprese individuali e collettive di individui, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 economiche di tali persone, registrate presso i comuni secondo la legge bulgara.<\/p>\n<ul>\n<li>Annuncio art. 7, commi 1 e 2<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando un&#8217;impresa di uno Stato contraente vende beni o merci o esercita un&#8217;attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di tale stabile organizzazione non sono calcolati sull&#8217;importo totale ricevuto dall&#8217;impresa ma \u00e8 calcolato esclusivamente sulla base della remunerazione attribuibile all&#8217;attivit\u00e0 effettiva della stabile organizzazione per tale vendita o attivit\u00e0.<br \/>\nNel caso di appalti di ricerca o di fornitura, installazione o costruzione di attrezzature o impianti industriali, commerciali o scientifici o di progetti pubblici, quando l&#8217;impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati in base al totale dell&#8217;importo del contratto, ma soltanto sulla parte del contratto che \u00e8 effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato contraente in cui \u00e8 situata detta stabile organizzazione. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell&#8217;impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa \u00e8 residente.<\/p>\n<ul>\n<li>Annuncio art. 8, commi 1 e 4<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le disposizioni di questi commi nonch\u00e9 le disposizioni dell&#8217;art. 3, comma 1 f), art. 13, comma 3, art. 15, comma 3, e dell&#8217;art. 22, comma 3 si applica rispetto ai veicoli stradali circolanti nel traffico internazionale.<\/p>\n<ul>\n<li>Annuncio art. 12, comma 2<\/li>\n<\/ul>\n<p>Finch\u00e9 la Confederazione Svizzera non introduce norme interne per la ritenuta alla fonte sui canoni corrisposti a non residenti, le disposizioni del comma 2 dell&#8217;art. 12 non si applica e le royalties possono essere tassate solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.<\/p>\n<ul>\n<li>Annuncio art. 19<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il termine &#8220;persona di diritto pubblico&#8221; non comprende le imprese di trasporto aereo,<br \/>\nnonostante appartengano allo Stato o a terzi.<br \/>\nFatto a Berna il 28 ottobre 1991 in duplice esemplare nelle lingue francese e bulgara, ciascuna versione facente ugualmente fede.<br \/>\nPER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:<br \/>\nStich<br \/>\nPER LA REPUBBLICA DI BULGARIA:<br \/>\nKostovSCAMBIO DI NOTEIl capo del Dipartimento federale delle finanze Berna, 28 ottobre 1991<br \/>\nCaro Signore,<br \/>\nCon riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata oggi, vi scrivo per informarvi che il Consigliere Federale Svizzero ha definito quanto segue: nella decisione del 7 marzo 1977 la politica svizzera in materia di scambio di informazioni:<br \/>\nPer la Svizzera, lo scopo di una convenzione contro la doppia imposizione \u00e8 evitare la doppia imposizione internazionale; le informazioni necessarie per la regolare applicazione e per prevenire l&#8217;uso abusivo di una convenzione possono gi\u00e0 essere scambiate in base alle disposizioni esistenti della convenzione in materia di consensi, riduzioni delle ritenute alla fonte, ecc.<br \/>\nPer la Svizzera una disposizione specifica sullo scambio di informazioni \u00e8 superflua poich\u00e9, conformemente allo scopo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria, anche una formula esplicita non pu\u00f2 prevedere che lo scambio di informazioni necessaria per la regolare applicazione \u00e8 tale da poter evitare l\u2019abuso della Convenzione contro la doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria.<br \/>\nCordiali saluti,<br \/>\nPer la Confederazione Svizzera Stich<br \/>\nSua Eccellenza Ivan Kostov Ministro delle Finanze, Sofia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO \u00a0SG. 103\/7 dicembre 1993 La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria, Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, &hellip; 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