{"id":8058,"date":"2023-09-03T06:13:08","date_gmt":"2023-09-03T06:13:08","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=8058"},"modified":"2023-09-03T06:13:08","modified_gmt":"2023-09-03T06:13:08","slug":"portogallo-regime-fiscale-degli-investitori-non-abitualmente-residenti-parte-iii-del-decreto-legge-n-249-2009-del-23-settembre-codice-fiscale-degli-investimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/09\/03\/portogallo-regime-fiscale-degli-investitori-non-abitualmente-residenti-parte-iii-del-decreto-legge-n-249-2009-del-23-settembre-codice-fiscale-degli-investimenti\/","title":{"rendered":"Portogallo &#8211; Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti\u00a0&#8211; PARTE III del Decreto legge n. 249\/2009, del 23 settembre (Codice Fiscale degli Investimenti)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/09\/02\/portogallo-codice-fiscale-sugli-investimenti-decreto-legge-n-249-2009-del-23-settembre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Decreto legge n. 249\/2009, del 23 settembre<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>PARTE III<\/strong><\/p>\n<p><strong>Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Articolo 23<\/p>\n<p><strong>Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese<\/strong><\/p>\n<p>1 \u2013 Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell\u2019articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall\u2019IRS.<\/p>\n<p>2 \u2013 Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l\u2019iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.<\/p>\n<p>3 \u2013 Il godimento del diritto all\u2019imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.<\/p>\n<p>4 \u2013 Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o pi\u00f9 anni del periodo di cui al comma 2 pu\u00f2 riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o \u00e8 nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.<\/p>\n<p>Articolo 24.<\/p>\n<p><strong>Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali<\/strong><\/p>\n<p>1 \u2013 Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attivit\u00e0 ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l\u2019area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l\u2019aliquota del 20%.<\/p>\n<p>2 \u2013 I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.<\/p>\n<p>Articolo 25<\/p>\n<p><strong>Eliminazione della doppia imposizione internazionale<\/strong><\/p>\n<p>1 \u2013 I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all\u2019estero sono soggetti al metodo dell\u2019esenzione, a condizione che, alternativamente:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sono tassati nell\u2019altro Stato contraente, in conformit\u00e0 ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;<\/li>\n<li>b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all\u2019articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2 \u2013 Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all\u2019estero redditi di categoria B, guadagnati in attivit\u00e0 che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da propriet\u00e0 intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonch\u00e9 per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell\u2019esenzione a condizione che, alternativamente:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sono imponibili nell\u2019altro Stato contraente, in conformit\u00e0 ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;<\/li>\n<li>b) Pu\u00f2 essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell\u2019Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell\u2019elenco approvato con l\u2019ordinanza n. , nonch\u00e9 a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell\u2019articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3 \u2013 Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all\u2019estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell\u2019articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell\u2019esenzione, a condizione che, in alternativa:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sono tassati nell\u2019altro Stato contraente, in conformit\u00e0 ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;<\/li>\n<li>b) Secondo i criteri di cui all\u2019articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>4 \u2013 I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell\u2019aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell\u2019articolo 72. Codice IRS.<\/p>\n<p>5 \u2013 I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d\u2019imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell\u2019imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell\u2019articolo 72 del Codice IRS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreto legge n. 249\/2009, del 23 settembre PARTE III Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti\u00a0 Articolo 23 Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese 1 \u2013 Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/09\/03\/portogallo-regime-fiscale-degli-investitori-non-abitualmente-residenti-parte-iii-del-decreto-legge-n-249-2009-del-23-settembre-codice-fiscale-degli-investimenti\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Portogallo &#8211; Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti\u00a0&#8211; PARTE III del Decreto legge n. 249\/2009, del 23 settembre (Codice Fiscale degli Investimenti)<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[741],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8058"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8058"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8058\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8059,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8058\/revisions\/8059"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}