{"id":5858,"date":"2023-03-03T17:42:04","date_gmt":"2023-03-03T17:42:04","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=5858"},"modified":"2023-03-05T08:07:56","modified_gmt":"2023-03-05T08:07:56","slug":"imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/03\/imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato\/","title":{"rendered":"Imposizione sostitutiva ridotta per gli utili accantonati in capo alle societ\u00e0 partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-Stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-5868\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-Stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato-300x181.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-Stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato-300x181.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-Stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato-768x463.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Imposizione-sostitutiva-ridotta-gli-utili-accantonati-in-capo-alle-societa-partecipate-estere-residenti-in-Stati-o-territori-a-regime-fiscale-privilegiato.jpg 961w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La <strong>LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, Art. 1, commi da 87 a 95<\/strong>,\u00a0 ha introdotto la <strong>possibilit\u00e0 di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle societ\u00e0 partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.<\/strong><\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li><em>Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del\u00a0testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del\u00a0Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le\u00a0riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in\u00a0vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti\u00a0direttamente o indirettamente partecipati di cui all&#8217;articolo 73,\u00a0comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all&#8217;esercizio\u00a0chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1\u00b0\u00a0gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito\u00a0del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio\u00a0dello Stato, a condizione che sia esercitata l&#8217;opzione di cui al\u00a0comma 88.<\/em><\/li>\n<li><em>L&#8217;opzione \u00e8 esercitabile solo dai contribuenti che detengono\u00a0le partecipazioni nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di impresa. I\u00a0contribuenti assoggettati all\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0\u00a0possono optare per l\u2019assoggettamento a imposta sostitutiva delle\u00a0imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e\u00a0delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti\u00a0assoggettati all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche possono\u00a0optare per l&#8217;assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui\u00a0redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve\u00a0di utile di cui al comma 87.<\/em><\/li>\n<li><em>Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti\u00a0percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante\u00a0residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine\u00a0di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute\u00a0per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre\u00a02022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo\u00a0non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio\u00a0netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo\u00a0precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza\u00a0stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione\u00a0dell&#8217;utile accantonato nell&#8217;apposita riserva prima del decorso del\u00a0biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per\u00a0cento e dei relativi interessi, tra l&#8217;imposta sostitutiva determinata\u00a0ai sensi del comma 88 e l&#8217;imposta sostitutiva determinata ai sensi\u00a0del presente comma.<\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019imposta sostitutiva \u00e8 determinata in proporzione alla\u00a0partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto\u00a0dell&#8217;effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di\u00a0partecipazioni indirette per il tramite di societ\u00e0 controllate ai\u00a0sensi dell&#8217;articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui\u00a0redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22\u00a0dicembre 1986, n. 917.<\/em><\/li>\n<li><em>L&#8217;opzione di cui al comma 88, che pu\u00f2 essere esercitata\u00a0distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti\u00a0o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con\u00a0l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione stessa mediante indicazione nella\u00a0dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al\u00a031 dicembre 2022. Il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva \u00e8\u00a0effettuato in un&#8217;unica soluzione entro il termine di scadenza del\u00a0saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in\u00a0corso al 31 dicembre 2022. Non \u00e8 ammessa la compensazione ai sensi\u00a0dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.\u00a0L&#8217;opzione \u00e8 efficace a decorrere dall&#8217;inizio del periodo di imposta\u00a0successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.<\/em><\/li>\n<li><em>Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati\u00a0con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui\u00a0ai commi 88 e 89.<\/em><\/li>\n<li><em>Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione\u00a0nell\u2019entit\u00e0 estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel\u00a0territorio dello Stato \u00e8 incrementato, fino a concorrenza del\u00a0corrispettivo della cessione, dell&#8217;importo degli utili e delle\u00a0riserve di utili assoggettati all&#8217;imposta sostitutiva e diminuito\u00a0dell&#8217;importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.<\/em><\/li>\n<li><em>L&#8217;opzione di cui al comma 88 pu\u00f2 essere esercitata anche in\u00a0relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che\u00a0applicano il regime fiscale disciplinato dall&#8217;articolo 168-ter del\u00a0testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del\u00a0Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/em><\/li>\n<li><em>Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del\u00a0suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con\u00a0decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, entro novanta\u00a0giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In primis bisogna individuare le\u00a0 poste suscettibili di essere affrancate ovvero gli utili provenienti da Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata accantonati nel bilancio chiuso al 31.12.2021<em> ( ultimo bilancio chiuso prima dell\u2019entrata in vigore della legge di bilancio):<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>gli utili<\/li>\n<li>e le\u00a0riserve di utile<\/li>\n<\/ul>\n<p>non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della <strong>EGGE 29 dicembre 2022, n. 197<\/strong>, risultanti dal bilancio.<\/p>\n<div>La <strong>LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023<\/strong> prevede che:<\/div>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>comma 90<\/strong> &#8211; l\u2019imposta sostitutiva \u00e8 determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera, tenendo conto dell\u2019effetto demoltiplicativo in caso di possesso indiretto. Sul punto, nel silenzio delle norme, sar\u00e0 il Decreto Ministeriale attuativo di prossima emanazione che dovr\u00e0 specificare se la percentuale di possesso dovr\u00e0 essere determinata avendo a riferimento la quota di capitale detenuta ovvero la quota di spettanza degli utili;<\/li>\n<li><strong>comma 91<\/strong> <strong>primo periodo<\/strong> &#8211; l\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata, in maniera\u00a0 flessibile:\n<ul>\n<li>distintamente per ciascuna partecipata estera e<\/li>\n<li>con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili\/riserve di utili<\/li>\n<\/ul>\n<p>permettendo al soggetto controllante residente non solo di decidere quale partecipazione ma anche l\u2019entit\u00e0 e la misura degli utili, accantonati presso la stessa societ\u00e0 estera, da affrancare;<\/li>\n<li><strong>comma 91 secondo periodo<\/strong> &#8211; l\u2019opzione si perfeziona mediante l\u2019indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (da presentarsi entro il prossimo 30.11.2023) ed il pagamento in un\u2019unica soluzione dell\u2019imposta sostitutiva entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 (<em>30.06.2023<\/em>). Con riferimento al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi tramite modello F24, la disciplina, per evidenti ragioni di cassa, vieta espressamente di poter procedere a compensazione;<\/li>\n<li><strong>comma 92 &#8211; <\/strong>gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati ad imposizione sostitutiva; tale previsione, nello specifico, risulta molto rilevante nel caso di affrancamento parziale (i.e. nel caso in cui vengano affrancati solo una parte degli utili\/riserve di utili accantonati in capo ad una specifica partecipata estera) dal momento che nel caso di distribuzione il soggetto controllante residente non sar\u00e0 oggetto di tassazione fino a concorrenza degli stessi utili affrancati;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>comma 93 &#8211; <\/strong>il costo fiscale della partecipata estera venga incrementato dell\u2019importo degli utili\/riserve di utili assoggettati ad imposizione sostitutiva (e decrementato dagli stessi allorquando gli stessi sono oggetto di distribuzione); incidendo sul costo fiscale riconosciuto della partecipata estera, risulta evidente come la possibilit\u00e0 di procedere (o meno) all\u2019affrancamento debba\/possa anche essere valutato alla luce delle contrapposte prospettive di una conservazione piuttosto che di una cessione dell\u2019investimento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Data l\u2019evoluzione del concetto di \u201c<strong>Stato a fiscalit\u00e0 privilegiata<\/strong>\u201d nell\u2019ambito della normativa fiscale italiana, uno degli elementi\u00a0 pi\u00f9 complessi della disciplina afferente alla <strong>possibilit\u00e0 di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle societ\u00e0 partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato<\/strong> \u00e8 quello relativo all\u2019individuazione degli utili potenzialmente affrancabili.<\/p>\n<p>Cerchiamo di ricostruire l&#8217;evoluzione della normativa<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"5\" width=\"1379\"><strong>CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PAESI A FISCALITA&#8217; PRIVILEGIATA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"196\"><strong>Periodi di<br \/>\nimposta<\/strong><\/td>\n<td width=\"194\"><strong>Fino al<br \/>\n31.12.2014<\/strong><\/td>\n<td width=\"325\"><strong>2015<\/strong><\/td>\n<td width=\"325\"><strong>2016-2018<\/strong><\/td>\n<td width=\"339\"><strong>Dal 2019<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"196\"><strong>Criteri per<br \/>\nindividuazione<br \/>\ndei regimi<br \/>\nfiscali<br \/>\nprivilegiati<\/strong><\/td>\n<td width=\"194\">Inclusione del<br \/>\nPaese nel<br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/www.dt.mef.gov.it\/export\/sites\/sitodt\/modules\/documenti_it\/documentiHp\/DM_21_novembre_2001_blacklist.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Ministeriale 21 novembre 2001<\/a><\/strong><em><strong>(black list)<\/strong><\/em><\/td>\n<td width=\"325\">Inclusione del Paese nel<br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/www.dt.mef.gov.it\/export\/sites\/sitodt\/modules\/documenti_it\/documentiHp\/DM_21_novembre_2001_blacklist.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Ministeriale 21 novembre 2001<\/a><\/strong> (vigente al<br \/>\nmomento in cui gli utili sono<br \/>\nstati percepiti)come modificato dal <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={C01952F6-B474-4AB3-A6F7-49259C56ED5F}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>d.m. 30 marzo 2015<\/strong><\/a> e dal <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-30&amp;atto.codiceRedazionale=15A08889&amp;elenco30giorni=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>d.m. 18 novembre 2015<\/strong><\/a>In base alle <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={2ABFFE93-4F42-4AC8-901A-9556E08F5556}&amp;codiceOrdinamento=200016700000000&amp;idAttoNormativo={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>precedenti versioni dell&#8217;art. 167 del TUIR, quarto comma,<\/strong><\/a> anche nel<br \/>\ncaso di non inclusione del<br \/>\nPaese nel Decreto Ministeriale<br \/>\n21 novembre 2001 regimi<br \/>\nfiscali speciali che prevedano<br \/>\nun livello di tassazione &lt; 50%<br \/>\ndi quello applicato in ItaliaEsclusione dei Paesi UE e<br \/>\nSEE<\/td>\n<td width=\"325\">In base\u00a0 \u00a0all&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={E0F966D4-4CD4-45AB-8C15-80485BB197BA}&amp;codiceOrdinamento=200016700000000&amp;idAttoNormativo={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 167 del TUIR, quarto comma, nella versione in vigore dal 01\/01\/2016 al 11\/01\/2019<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Paesi con un livello di<br \/>\n<strong>tassazione nominale &lt; <\/strong>al<br \/>\n50% di quello italiano<\/p>\n<p>Regimi fiscali speciali (che<br \/>\nconcedono un trattamento<br \/>\nagevolato strutturale, che si<br \/>\nrisolve in un&#8217;imposizione &lt;<br \/>\n50% di quella italiana)<\/p>\n<p>Esclusione dei Paesi UE e<br \/>\nSEE<\/td>\n<td width=\"339\"><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200004700000200&amp;articolo=Articolo%2047%20bis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Art. 47-bis. TUIR in vigore dal\u00a0 12\/01\/2019<\/strong><\/a><\/p>\n<p>(In caso di controllo della<br \/>\npartecipata estera)<br \/>\nPaesi con un livello di<br \/>\n<strong>tassazione effettiva &lt; <\/strong>50% di<strong><br \/>\n<\/strong>quello italiano<\/p>\n<p>(Negli altri casi)<br \/>\nPaesi con un livello di<br \/>\n<strong>tassazione nominale &lt; <\/strong>al 50%<br \/>\ndi quello italiano<\/p>\n<p>Esclusione dei Paesi UE e SEE<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div><\/div>\n<div>L\u2019Agenzia delle Entrate con la <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/temiap\/allegati\/2016\/08\/05\/OCD177-2302.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Circolare 04.08.2016 n. 35\/E<\/strong><\/a> ha chiarito come: &#8220;<em>La provenienza dell\u2019utile o della plusvalenza sar\u00e0, pertanto, determinata con riferimento al momento di percezione<\/em>,&#8221;.<\/div>\n<div>Per qualificare degli utili come provenienti (o meno) da un Paese a fiscalit\u00e0 privilegiata si deve fare riferimento al <strong>momento della percezione <\/strong>\u00a0con i criteri in vigore al momento della percezione, dato che \u00e8 in quel momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto percettore residente.<\/div>\n<div>\n<div>Per valutare la convenienza dell&#8217;esercitare o no l&#8217;opzione per avvalersi della\u00a0 <strong>possibilit\u00e0 di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle societ\u00e0 partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato<\/strong> \u00e8 da considerare<\/div>\n<ul>\n<li>l\u2019eventuale ritenuta in uscita applicata sui dividendi dallo Stato della fonte,<\/li>\n<li>il non poter avvalersi del credito d\u2019imposta per le imposte assolte all\u2019estero in quato,\u00a0 in caso di \u201caffrancamento\u201d,\u00a0 non vi \u00e8 la concorrenza del &#8220;provento&#8221; al reddito complessivo del contribuente (<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016500000000&amp;articolo=Articolo%20165\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>vedi art. 165, primo comma,TUIR<\/em><\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>Nel <strong>quadro RQ della Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche \u00e8 stata prevista una nuova sezione XXV<\/strong> dedicata all\u2019esercizio dell\u2019opzione per l\u2019assoggettamento a imposta sostitutiva<br \/>\ndelle imposte sui redditi al fine di consentire l\u2019esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato<br \/>\nnel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre<br \/>\n2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all\u2019art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR<br \/>\nrelativo all\u2019esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1\u00b0 gennaio 2022 (art. 1, commi da 87 a 95, della<br \/>\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197).<\/p>\n<p><strong>Istruzioni Ministeriali alla SEZIONE XXV del Quadro RQ\u00a0\u2013 Utili e riserve di utile\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all\u2019art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all\u2019esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1\u00b0 gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l\u2019opzione nella presente sezione XXV (art. 1,commi 87 a 95 della legge n. 197 del 2022).<\/p>\n<p>I contribuenti possono optare per l\u2019assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, dei predetti utili e riserve di utile.<\/p>\n<p>L\u2019opzione \u00e8 esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/p>\n<p>L\u2019aliquota \u00e8 ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 percento e dei relativi interessi, tra l\u2019imposta sostitutiva determinata applicando l\u2019aliquota del 30 per cento e l\u2019imposta sostitutiva determinata applicando l\u2019aliquota ridotta al 27 per cento. Tale versamento \u00e8 effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell\u2019utile accantonato nell\u2019apposita riserva prima del decorso del biennio<\/p>\n<p>L\u2019imposta sostitutiva \u00e8 determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell\u2019effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di societ\u00e0 controllate ai sensi dell\u2019art. 167, comma 2, del TUIR.<\/p>\n<p>L\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.<\/p>\n<p>L\u2019opzione \u00e8 efficace a decorrere dall\u2019inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall\u2019art. 168-ter del TUIR.<\/p>\n<p>Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p>Nei righi da RQ98 a RQ100:<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all\u2019art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ove attribuito dall\u2019Autorit\u00e0 fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un\u2019Autorit\u00e0 amministrativa, cui utili o riserve di utili sono oggetto dell\u2019opzione;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all\u2019art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 3, va indicato l\u2019indirizzo completo della sede legale estera;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella \u201cElenco dei Paesi e territori esteri\u201d);<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 5, va barrata la casella denominata \u201cPartecipazione indiretta\u201d in caso di partecipazione indiretta per il tramite di societ\u00e0 controllate ai sensi dell\u2019art. 167, comma 2, del TUIR;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 6, va indicato l\u2019ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare l\u2019opzione;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 7, va barrata la casella denominata \u201cTipo\u201d nel caso in cui l\u2019opzione \u00e8 esercitata con riguardo solo a una parte dei relativi utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di partecipazione detenuta;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 8, va indicato: il codice 3, in caso di applicazione dell\u2019aliquota ordinaria del 30 per cento, il codice 4, in caso di applicazione dell\u2019aliquota ridotta del 27 per cento ai sensi dell\u2019art. 1, comma 89, della legge n. 197 del 2022;<\/p>\n<p>\u2013 in colonna 9, va indicato l\u2019importo dell\u2019imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8 applicata all\u2019ammontare indicato in colonna 6.<\/p>\n<p>Nel rigo RQ101 va indicata l\u2019imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 3 nella colonna 8 dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 4 nella colonna 8 dei predetti righi.<\/p>\n<p>Il versamento dell\u2019imposta sostitutiva \u00e8 effettuato in un\u2019unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non \u00e8 ammessa la compensazione ai sensi dell\u2019art. 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, Art. 1, commi da 87 a 95,\u00a0 ha introdotto la possibilit\u00e0 di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle societ\u00e0 partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 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