{"id":5508,"date":"2023-02-09T11:40:05","date_gmt":"2023-02-09T11:40:05","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=5508"},"modified":"2026-04-02T08:37:18","modified_gmt":"2026-04-02T08:37:18","slug":"la-stabile-organizzazione-nella-repubblica-di-san-marino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/02\/09\/la-stabile-organizzazione-nella-repubblica-di-san-marino\/","title":{"rendered":"La Stabile Organizzazione nella Repubblica di San Marino"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/La-Stabile-Organizzazione-nella-Repubblica-di-San-Marino.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-25022\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/La-Stabile-Organizzazione-nella-Repubblica-di-San-Marino.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"627\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/La-Stabile-Organizzazione-nella-Repubblica-di-San-Marino.jpg 1200w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/La-Stabile-Organizzazione-nella-Repubblica-di-San-Marino-300x157.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/La-Stabile-Organizzazione-nella-Repubblica-di-San-Marino-1024x535.jpg 1024w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/La-Stabile-Organizzazione-nella-Repubblica-di-San-Marino-768x401.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La definizione del concetto di \u201dstabile organizzazione\u201d, nasce dall\u2019esigenza di determinare con esattezza il luogo ove il reddito prodotto debba essere assoggettato a tassazione.<\/p>\n<p>Le linee guida per arrivare ad una definizione di stabile organizzazione sono state tracciate da due modelli, elaborati dall&#8217;Ocse (Organizzazione per lo Sviluppo Economico) e dall&#8217;ONU (Organizzazione per le Nazioni Unite). Con il termine &#8220;stabile organizzazione&#8221; l<strong>&#8216;<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/02\/14\/stabile-organizzazione-art-5-modello-ocse\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 5 del modello OCSE<\/a><\/strong> identifica, in via generale, una\u00a0<em>&#8220;sede fissa di affari in cui l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0&#8221;.<\/em><br \/>\nL&#8217;<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/02\/10\/utili-di-impresa-art-7-modello-ocse\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 7 del modello Ocse<\/a><\/strong>, fissa la regola generale per l&#8217;imposizione degli utili di impresa: \u201c<em>gli utili di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l&#8217;impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata\u201d.<\/em>\u00a0Nel caso in cui un impresa svolga un\u2019attivit\u00e0 come avanti detto, gli utili dell&#8217;impresa sono imponibili nell&#8217;altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imponibili alla stabile organizzazione.<\/p>\n<p><strong>Alla stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino \u00e8 dedicato il capo III del <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/DECRETO-LEGGE-26-ottobre-2010-n.172-San-Marino.pdf\">DECRETO &#8211; LEGGE 26 ottobre 2010 n.172<\/a><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/DECRETO-LEGGE-26-ottobre-2010-n.172-San-Marino.pdf\"> &#8211; INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ATTI A FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE E L\u2019AVVIO DI NUOVE ATTIVIT\u00c0 ECONOMICHE &#8211; <\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>CAPO III<\/strong><br \/>\n<strong>SULLA STABILE ORGANIZZAZIONE<\/strong><br \/>\n<strong>4<\/strong><br \/>\n<strong>Art. 10<\/strong><br \/>\n<strong>(Stabile organizzazione)<\/strong><br \/>\nDopo l\u2019articolo 2 della <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Istituzione-dellimposta-generale-sui-redditi-SAN-MARINO.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE 13 ottobre 1984 n. 91<\/a><\/strong>, \u00e8 inserito il seguente <strong>articolo 2-bis<\/strong> \u2013 <strong>Stabile organizzazione<\/strong><br \/>\n\u201c1. \u00c8 definita \u201cstabile organizzazione\u201d la sede fissa di affari per mezzo della quale l\u2019impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0 sul territorio dello Stato.<br \/>\n2. La \u201cstabile organizzazione\u201d si identifica, in via esemplificativa e non esaustiva, in:<br \/>\na) una sede di direzione;<br \/>\nb) una succursale;<br \/>\nc) un ufficio;<br \/>\nd) un\u2019officina;<br \/>\ne) un laboratorio;<br \/>\nf) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.<br \/>\n3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l\u2019esercizio di attivit\u00e0 di supervisione ad esso connesse, \u00e8 considerato \u201cstabile organizzazione\u201d soltanto se tale cantiere o attivit\u00e0 abbia una durata superiore a tre mesi.<br \/>\n4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, costituisce stabile organizzazione la disponibilit\u00e0 a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni per effettuare la vendita di beni e servizi.<br \/>\n5. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non \u00e8, comunque, considerata stabile organizzazione se:<br \/>\na) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all\u2019impresa;<br \/>\nb) i beni o le merci appartenenti all\u2019impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<br \/>\nc) i beni o le merci appartenenti all\u2019impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un\u2019altra impresa;<br \/>\nd) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l\u2019impresa;<br \/>\ne) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l\u2019impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 che abbia carattere preparatorio o ausiliario;<br \/>\nf) viene utilizzata ai soli fini dell\u2019esercizio combinato delle attivit\u00e0 menzionate nelle lettere da a) ad e), purch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.<br \/>\n6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell\u2019impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell\u2019impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.<br \/>\n7. Non costituisce stabile organizzazione dell\u2019impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivit\u00e0 per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell\u2019ambito della loro ordinaria attivit\u00e0.<br \/>\n8. Il fatto che un\u2019impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un\u2019impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivit\u00e0 d\u2019impresa non costituisce di per s\u00e9 motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell\u2019altra.\u201d.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<\/strong><br \/>\n<strong>(Coordinamento con le vigenti disposizioni fiscali)\u00a0<\/strong><br \/>\n1. Ai fini di coordinamento delle disposizioni contenute nell\u2019articolo 10 che precede con le vigenti norme della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:<br \/>\n1) All\u2019articolo 2, comma 1, l\u2019espressione \u00abnonch\u00e9 alle stabili organizzazioni\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abnonch\u00e9 alle stabili organizzazioni di imprese non residenti.\u00bb;<br \/>\n2) All\u2019articolo 12, comma 1, lett. b), l\u2019espressione \u00abper i soggetti di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 20 applicando l\u2019aliquota proporzionale del 17%\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abper i soggetti di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 20 nonch\u00e9 per le stabili organizzazioni di imprese non residenti applicando l\u2019aliquota proporzionale del 17%.\u00bb;<br \/>\n3) All\u2019articolo 28, comma 1, l\u2019espressione \u00ab(c)hiunque possiede redditi ha l\u2019obbligo di dichiararli annualmente (&#8230;)\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00ab(c)hiunque possieda redditi, comprese le stabili organizzazioni nel territorio della Repubblica di San Marino di imprese non residenti, ha l\u2019obbligo di dichiararli annualmente (&#8230;).\u00bb;<br \/>\n4) All\u2019articolo 34, comma 1, l\u2019espressione \u00ab(l)e societ\u00e0, gli enti ad esse assimilati nonch\u00e9 gli imprenditori individuali (&#8230;)\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00ab(l)e societ\u00e0, gli enti ad esse assimilati, le stabili organizzazioni di imprese non residenti nonch\u00e9 gli imprenditori individuali (&#8230;).\u00bb;<br \/>\n5) All\u2019articolo 39, comma 1, l\u2019espressione \u00ab(i) soggetti che svolgono l\u2019attivit\u00e0 di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi (&#8230;)\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00ab(i) soggetti che svolgono l\u2019attivit\u00e0 di cui agli articoli 19 e 20, le stabili organizzazioni di imprese non residenti, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi (&#8230;).\u00bb.<br \/>\n2. All\u2019articolo 39 della Legge n.179\/2005, modificata dall\u2019articolo 52 della Legge n.168\/2009, l\u2019espressione \u00ab(i) soggetti che svolgono l\u2019attivit\u00e0 di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00ab(i) soggetti che svolgono l\u2019attivit\u00e0 di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonch\u00e9 le stabili organizzazioni di imprese non residenti\u00bb.<br \/>\n3. Tutte le restanti disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette che si applicano alle persone giuridiche si applicano anche alle stabili organizzazioni, le quali sono pertanto tenute ai medesimi adempimenti.<\/p>\n<p>Riprendendo quanto stabilito dall\u2019<strong>articolo 10 del decreto legge n.172 del 26 ottobre 2010, <\/strong>su riportato, con la <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-LEGGE-16-DICEMBRE-2013-N.166-IMPOSTA-GENERALE-SUI-REDDITI.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166\u00a0 <\/a><\/strong>la Repubblica di San Marino ha recepito sotto il profilo tributario la nozione di stabile organizzazione sammarinese di imprese non residenti.<\/p>\n<p>La Repubblica di San Marino con la <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-LEGGE-16-DICEMBRE-2013-N.166-IMPOSTA-GENERALE-SUI-REDDITI.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166\u00a0 <\/a><\/strong>, si \u00e8 allineata alla normativa europea ed a quanto previsto dal modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.<\/p>\n<p>La Repubblica di San Marino, con l&#8217;<strong>art.1<\/strong> della <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-LEGGE-16-DICEMBRE-2013-N.166-IMPOSTA-GENERALE-SUI-REDDITI.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166<\/a>, <\/strong>ha chiarito che <em>\u201ctutti i redditi, ovunque prodotti dai soggetti residenti di cui ai Titoli II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all\u2019imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge\u201d. Inoltre, la stessa norma prevede che \u201c i soggetti non residenti sono soggetti passivi d\u2019imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La Repubblica di San Marino con la <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-circolare-finanze-n.8-del-2-settembre-2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014<\/a><\/strong><em> (in calce il testo integrale della circolare)<\/em> , ha fornito una serie di chiarimenti nell\u2019ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l\u2019Italia. In particolare, il documento di prassi illustra il concetto di \u201c<em>stabile organizzazione\u201d<\/em>, come richiamato dal paragrafo 1 dell\u2019articolo 5 della Convenzione Italia-San Marino.<\/p>\n<p>La <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-circolare-finanze-n.8-del-2-settembre-2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014<\/a><\/strong>, rifacendosi al concetto di stabile organizzazione previsto dal <strong>paragrafo 1 dell\u2019articolo 5<\/strong> della <strong><a href=\"https:\/\/www.finanze.gov.it\/export\/sites\/finanze\/.galleries\/Documenti\/Varie\/Protocollo_S.Marino.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Convenzione Italia-San Marino<\/a><\/strong>, la definisce come\u00a0<em>\u201c<strong>una sede fissa di affari in cui l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-circolare-finanze-n.8-del-2-settembre-2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014<\/a><\/strong><em>(in calce il testo integrale della circolare) <\/em>esamina i <strong>Requisiti per l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>2.1. La sede di affari: <\/strong>Secondo l\u2019Ocse, la\u00a0\u201csede di affari\u201d\u00a0viene individuata quando si ha la disponibilit\u00e0 a qualsiasi titolo di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie utilizzati per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di impresa. Il concetto di sede di affari deve essere intesa in senso ampio, cos\u00ec da includere tutti i casi in cui l\u2019attivit\u00e0 di impresa sia svolta in un determinato luogo, a disposizione dell\u2019impresa. Di recente \u00e8 stato modificato il Commentario Ocse per la verifica\u00a0 della sussistenza del potere di disporre del luogo ove viene svolta l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa. Si chiarisce, che non \u00e8 necessario alcun titolo legale che conferisca il diritto ad utilizzare una determinata sede, si ritiene sufficiente la condizione\u00a0 che l\u2019impresa disponga di un certo spazio nel quale svolgere la sua attivit\u00e0, anche abusivamente.<\/li>\n<li><strong>2.2. La &#8220;fissit\u00e0&#8221; della struttura <\/strong>La <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/San-Marino-circolare-finanze-n.8-del-2-settembre-2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014<\/a><\/strong> valuta poi il concetto di <strong>sede di affari\u00a0<em>\u201cfissa\u201d<\/em><\/strong>, intendendo sia il luogo che il tempo di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di impresa. L\u2019ambito territoriale \u00e8 rispettato se vengono considerati elementi soggettivi (volont\u00e0 di costituire una sede permanente) ed oggettivi (l\u2019effettiva permanenza). Il <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/COMMENTARIES-ON-THE-ARTICLES-OF-THE-MODEL-TAX-CONVENTION.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Commentario Ocse<\/a><\/strong> considera irrilevante l\u2019arco temporale in base alla quale un\u2019impresa di uno Stato contraente opera nell\u2019altro Stato, nel caso in cui non operi in un posto determinato. Per quanto concerne la fissit\u00e0 sotto il profilo temporale, la sede di affari non deve avere natura temporanea. I singoli Stati membri dell\u2019Ocse non hanno adottato un criterio uniforme in merito, tuttavia la prassi ha evidenziato che l\u2019esistenza di una stabile organizzazione non \u00e8 normalmente contestabile laddove l\u2019attivit\u00e0 sia svolta attraverso una sede d\u2019affari per un periodo inferiore a sei mesi, salvo i casi eccezionalmente previsti dal <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/COMMENTARIES-ON-THE-ARTICLES-OF-THE-MODEL-TAX-CONVENTION.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Commentario Ocse<\/a><\/strong>.<\/li>\n<li><strong>2.3. L&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong><a href=\"https:\/\/www.finanze.gov.it\/export\/sites\/finanze\/.galleries\/Documenti\/Varie\/Protocollo_S.Marino.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Convenzione Italia-San Marino<\/a><\/strong>, al <strong>paragrafo 3<\/strong>, dell\u2019<strong>articolo 5<\/strong>, prevede le ipotesi che danno luogo ai casi in cui non si ha stabile organizzazione, anche quando sia configurabile una sede fissa di affari. Le ipotesi previste, si hanno quando l\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019impresa sia ausiliaria o preparatoria rispetto alla attivit\u00e0 principale dell\u2019impresa. <strong>Va valutato sia l\u2019aspetto qualitativo attinente alla natura dell\u2019attivit\u00e0 svolta<\/strong>, che l\u2019aspetto quantitativo relativo all\u2019importanza dell\u2019attivit\u00e0 rispetto a quella dell\u2019impresa nel suo complesso. Data la variet\u00e0 di attivit\u00e0 esistenti, il <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/COMMENTARIES-ON-THE-ARTICLES-OF-THE-MODEL-TAX-CONVENTION.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Commentario Ocse<\/a><\/strong> specifica che la valutazione relativa al carattere preparatorio o ausiliario dell\u2019attivit\u00e0, deve essere effettuata caso per caso e solo dopo aver analizzato tutti gli aspetti in merito.<\/p>\n<p>La <strong><a href=\"https:\/\/www.finanze.gov.it\/export\/sites\/finanze\/.galleries\/Documenti\/Varie\/Protocollo_S.Marino.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Convenzione Italia-San Marino<\/a><\/strong>, ai paragrafi 4 e 5 dell\u2019articolo 5, prevede una ulteriore ipotesi di configurabilit\u00e0 di una stabile organizzazione, con riferimento alle figure degli agenti dipendenti ed indipendenti.<br \/>\nNel caso degli agenti dipendenti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>deve operare per conto dell\u2019impresa estera;<\/li>\n<li>deve godere di poteri che gli permettano di concludere, nello Stato estero, contratti in nome dell\u2019impresa in modo abituale;<\/li>\n<li>deve svolgere attivit\u00e0 che siano ritenute principali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con riferimento alla figura dell\u2019agente indipendente, il paragrafo 5 dell\u2019articolo 5, impone due condizioni essenziali affinch\u00e9 non si configuri una stabile organizzazione. In particolare, va considerato lo status indipendente dell\u2019agente e il fatto che l\u2019agente operi nell\u2019ambito della propria ordinaria attivit\u00e0.<br \/>\nEntrambe le condizioni si considerano necessarie, ma non sufficienti affinch\u00e9 si possa considerare l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente tra quelle non configurabili come una stabile organizzazione.<\/p>\n<p><strong>&#8220;<em>CIRCOLARE M.8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/strong><em>San Marino, 2 settembre 2014\/1713 cl.F.R.<\/em><\/p>\n<p><em><u>Loro Sedi <\/u><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Oggetto: STABILE ORGANIZZAZIONE &#8211; CIRCOLARE ESPLICATIVA N.8 DELL&#8217;AMBITO DI APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 5 DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SOTTOSCRITTA CON LA REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em><strong> Premessa<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Il concetto di stabile organizzazione \u00e8 pressoch\u00e9 universalmente accolto come presupposto per l&#8217;assoggettamento ad imposizione di un&#8217;attivit\u00e0 economica svolta, in un Paese, da un soggetto non residente.<\/em><\/p>\n<p><em>Il rilievo attribuito alla ricerca della definizione di stabile organizzazione da parte dell&#8217;ONU, in un primo tempo, e dal Comitato fiscale dell&#8217;OCSE poi, nonch\u00e9 dalla dottrina, trae origine dalla necessit\u00e0 di ogni Stato di determinare le condizioni in base alle quali \u00e8 possibile attrarre a tassazione il reddito d&#8217;impresa conseguito da un soggetto non residente nel territorio dello stesso.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;art. 7 del Modello OCSE (cos\u00ec come previsto generalmente in tutti i principali trattati contro la doppia imposizione siglati dalla Repubblica di San Marino) prevede che &#8220;gli utili di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l&#8217;impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata&#8221;. Qualora l&#8217;impresa svolga<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 1\/22<\/em><\/p>\n<p><em>l&#8217;attivit\u00e0 mediante una stabile organizzazione, gli utili dell&#8217;impresa diverranno imponibili nell&#8217;altro Stato, ma solamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa. Ne consegue che:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>un&#8217;impresa residente di uno Stato non potr\u00e0 essere tassata in un altro Stato a motivo dell&#8217;attivit\u00e0 ivi svolta, a meno che vi operi mediante una stabile organizzazione;<\/em><\/li>\n<li><em>l&#8217;attivit\u00e0 condotta dall&#8217;impresa nell&#8217;altro Stato mediante una stabile organizzazione non potr\u00e0 essere sottoposta a tassazione se non per gli utili direttamente attribuibili alla stabile organizzazione stessa.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><em><strong> Requisiti per l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Il paragrafo i dell&#8217;art. 5 della Convenzione Italia-San Marino definisce la stabile organizzazione come &#8220;una sede fissa di affari in cui l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>2.1. La sede di affari<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Secondo il commentario OCSE la &#8220;sede di affari&#8221; pu\u00f2 essere individuata qualora siano disponibili (a qualsiasi titolo) locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie utilizzati per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa. Una sede di affari pu\u00f2 essere presente anche nel caso in cui non vi siano locali a disposizione per lo svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale, ma l&#8217;impresa disponga solamente di un certo spazio. Il Commentario OCSE, infatti, precisa che una sede di affari pu\u00f2 essere rappresentata da uno spazio in un mercato ovvero da aree impiegate dall&#8217;impresa in via permanente in un deposito doganale o, ancora, nella sede di un&#8217;altra impresa.<\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto attiene al &#8220;power of disposition test&#8221; (vale a dire, alla sussistenza del potere di disporre, a qualsiasi titolo, del luogo ove viene svolta l&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa da parte del soggetto non residente), le modifiche al Commentario OCSE recentemente approvate precisano ulteriormente le ipotesi in cui pu\u00f2 configurarsi una sede d&#8217;affari. In particolare, si chiarisce che non \u00e8 necessario alcun titolo legale formale che attribuisca il diritto ad utilizzare una determinata sede: si ritiene sia sufficiente la mera circostanza fattuale per cui un&#8217;impresa dispone d\u00ec un certo spazio nel quale svolgere la propria attivit\u00e0. Pertanto, una sede d&#8217;affari pu\u00f2 sussistere anche qualora un&#8217;impresa occupi abusivamente un certo spazio attraverso il quale essa svolge la propria attivit\u00e0&#8217;.<\/em><\/p>\n<p><em>Il Commentario OCSE fornisce, inoltre, una serie di casi esemplificativi in cui pu\u00f2 configurarsi l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione, partendo dal presupposto che la mera presenza di un&#8217;impresa in un determinato luogo non implica necessariamente che detta impresa abbia il potere di disporre del luogo medesimo:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>un fornitore che visita regolarmente il proprio cliente per ricevere gli ordini e incontrare il direttore degli acquisti non implica che la struttura del cliente<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4,1.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 2\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>sia a disposizione del fornitore e, pertanto, non ne costituisce una sede d&#8217;affari<sup>2<\/sup>;<\/em><\/p>\n<p><em>il dipendente di una societ\u00e0 cui \u00e8 consentito utilizzare, per lungo periodo di tempo, un ufficio nella sede di un&#8217;altra societ\u00e0 (ad esempio, una controllata recentemente acquisita), al fine di garantire che essa rispetti gli obblighi assunti sulla base dei contratti stipulati con la prima societ\u00e0, integra i presupposti in base ai quali l&#8217;ufficio della controllata costituisce una sede d&#8217;affari per la controllante (e, dunque, una stabile organizzazione), qualora detto ufficio sia a disposizione del dipendente per un periodo sufficientemente lungo &#8211; tale da integrare l&#8217;ulteriore requisito della permanenza &#8211; e l&#8217;attivit\u00e0&#8217; ivi svolta dal dipendente non abbia carattere meramente ausiliario o preparatorio<sup>3<\/sup>;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>un dock presso il magazzino di un cliente utilizzato da una societ\u00e0 di trasporti su gomma ogni giorno per diversi anni al fine di consegnare la merce acquistata dal cliente non costituisce sede d&#8217;affari a disposizione della societ\u00e0 di trasporti&#8221;,<\/em><\/li>\n<li><em>la presenza di un imbianchino nell&#8217;edificio\/ufficio del suo cliente principale tre giorni alla settimana per due anni configura una sua stabile organizzazione, qualora l&#8217;imbianchino ivi svolga le pi\u00f9 rilevanti funzioni proprie della sua attivit\u00e0 (Le. tinteggiare)<sup>5<\/sup>;<\/em><\/li>\n<li><em>l&#8217;espressione &#8220;sede d&#8217;affari attraverso cui (&#8230;)&#8221; deve essere intesa in senso ampio cos\u00ec da includere tutti i casi in cui attivit\u00e0 d&#8217;impresa siano svolte in un determinato luogo che \u00e8, a quello scopo, a disposizione dell&#8217;impresa. Cos\u00ec si deve ritenere, ad esempio, che un&#8217;impresa impegnata nella pavimentazione di una strada stia svolgendo la propria attivit\u00e0 attraverso il luogo presso cui sta operando (i.e. la strada)<sup>6<\/sup>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>2.2. La &#8220;fissit\u00e0&#8221; della struttura<\/em><\/p>\n<p><em>La qualificazione della sede di affari come \u00abfissa\u00bb deve essere intesa con riferimento sia all&#8217;ambito temporale che alla localizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto concerne l&#8217;ambito temporale deve sussistere l&#8217;elemento soggettivo (la volont\u00e0 di costituire una sede permanente, in via del tutto disgiunta dalla effettiva durata della stessa) oppure l&#8217;elemento oggettivo (l&#8217;effettiva permanenza). In pratica, deve realizzarsi una connessione tra il luogo di esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 e un determinato punto geografico. Il Commentario OCSE considera irrilevante la durata in base alla quale un&#8217;impresa di uno Stato contraente opera nell&#8217;altro Stato, nel caso in cui non operi in un posto determinato; ci\u00f2 non implica, tuttavia, che l&#8217;attrezzatura, che costituisce la sede di affari, debba risultare fissata al suolo sul quale poggia, essendo sufficiente la permanenza della stessa in un determinato luogo.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>2<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.2,<\/em><\/p>\n<p><em><sup>3<\/sup><\/em><\/p>\n<p><em>Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.3.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>4<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.4.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>5<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.5.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>6<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.6.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 3\/22-<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Infatti, proprio sul concetto di permanenza in un determinato luogo si fonda la convinzione della natura non temporanea di una sede di affari.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora la sede di affari sia costituita per uno scopo non qualificabile come temporaneo, la stessa pu\u00f2 essere considerata stabile organizzazione, anche se, di fatto, \u00e8 esistita per un limitato periodo di tempo, a causa della particolare natura dell&#8217;attivit\u00e0 o di particolari vicende del contribuente (es. la morte dello stesso) o dell&#8217;attivit\u00e0 (ad es., fallimento o cattiva gestione dell&#8217;impresa). Se una sede di affari, sorta allo scopo di svolgere un&#8217;attivit\u00e0 di carattere temporaneo, viene mantenuta per un periodo tale da non poter essere considerato transitorio, la stessa diverr\u00e0 sede fissa e, conseguentemente, stabile organizzazione ab origine. In merito al requisito della fissit\u00e0, sotto il profilo spaziale, della sede di affari, le modifiche al Commentario OCSE forniscono chiarimenti relativamente a quelle attivit\u00e0 che, per loro natura, sono svolte non nello stesso luogo ma in luoghi vicini. In particolare, si deve ritenere che sussista un&#8217;unica sede d&#8217;affari quando, alla luce dell&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;impresa, sia identificabile un determinato spazio che possa considerarsi unico, sia sotto il profilo geografico che economico\/funzionale, bench\u00e9 al suo interno l&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;affari venga svolta in pi\u00f9 luoghi&#8217;.<\/em><\/p>\n<p><em>Cosi, ad esempio:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>una miniera costituisce un&#8217;unica sede di affari sebbene le attivit\u00e0 possano spostarsi da un luogo ad un altro all&#8217;interno di essa<sup>8<\/sup> 26;<\/em><\/li>\n<li><em>un hotel, in cui una societ\u00e0 di consulenza affitta diverse stanze\/ufficio, pu\u00f2 essere considerato un&#8217;unica sede di affari d\u00ec detta societ\u00e0 di consulenza poich\u00e9, in tal caso, l&#8217;edificio costituisce, sotto il profilo geografico, un unicum;<\/em><\/li>\n<li><em>una strada, un mercato esterno o una fiera costituiscono un&#8217;unica sede d&#8217;affari anche qualora, nell&#8217;ambito degli stessi, un commerciante localizzi il proprio stand in parti diverse.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Per converso, non si pu\u00f2 ritenere che sussista un&#8217;unica sede di affari quando non vi sia una coerenza sotto il profilo economico\/funzionale, anche qualora le attivit\u00e0 siano svolte all&#8217;interno di un&#8217;area geografica limitata. Cosi&#8217; , ad esempio, qualora un imbianchino sia chiamato a dipingere pi\u00f9 parti di un grande edificio nell&#8217;ambito di una serie di contratti stipulati con clienti non correlati tra loro, l&#8217;edificio non pu\u00f2 essere considerato un&#8217;unica sede d&#8217;affari per l&#8217;imbianchino poich\u00e9 non vi \u00e8 un unico progetto per la tinteggiatura dell&#8217;intero edificio.<\/em><\/p>\n<p><em>Diverso sarebbe il caso in cui l&#8217;imbianchino svolgesse la medesima opera in esecuzione di un singolo contratto con un singolo cliente<sup>g<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>Analogamente, non si pu\u00f2 ritenere che sussista un&#8217;unica sede d&#8217;affari laddove l&#8217;attivit\u00e0 sia svolta nell&#8217;ambito di un singolo progetto ma in luoghi diversi che difettano della necessaria coerenza geografica. \u00e8 il caso, ad esempio, di un consulente che opera nell&#8217;ambito di un singolo progetto per l&#8217;addestramento del personale di una banca dislocato in diverse filiali (ogni filiale dovrebbe essere<\/em><\/p>\n<p><em><sup>7<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.1.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>8<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.2.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>9<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.3.<\/em><\/p>\n<p><em>-4\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>considerata separatamente). Diversa \u00e8 l&#8217;ipotesi del consulente che svolga la medesima attivit\u00e0 spostandosi da un ufficio all&#8217;altro all&#8217;interno della stessa filiale<sup>1\u00b0<\/sup>. Per quanto attiene il requisito della fissit\u00e0 sotto il profilo temporale, la sede d&#8217;affari non deve avere natura temporanea. Il Commentario OCSE, sulla base delle modifiche approvate il 28 gennaio 2003, specifica che pu\u00f2 configurarsi una stabile organizzazione anche quando una sede d&#8217;affari esiste solo per un breve periodo di tempo qualora la natura dell&#8217;attivit\u00e0 sia tale per cui il compimento della stessa richiede tale limitato periodo di tempo. Il Commentario OCSE precisa che, nella valutazione del requisito temporale, i singoli Stati membri dell&#8217;OCSE non hanno adottato un criterio uniforme; la prassi ha, tuttavia, evidenziato che l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione non \u00e8 normalmente contestabile laddove l&#8217;attivit\u00e0 sia svolta attraverso una sede d&#8217;affari per un periodo inferiore a sei mesi&#8221;. Eccezioni a tale regola si riscontrano qualora:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>l&#8217;attivit\u00e0 abbia natura ricorrente, nel qual caso la fissit\u00e0 della sede d&#8217;affari deve essere valutata considerando il numero di volte (anche nel corso di pi\u00f9 anni) in cui la sede viene utilizzata;<\/em><\/li>\n<li><em>l&#8217;attivit\u00e0 sia svolta esclusivamente in un Paese, nel qual caso la connessione con il territorio \u00e8 rilevante nonostante il compimento dell&#8217;attivit\u00e0 richieda, per sua natura, soltanto un breve periodo di tempo;<\/em><\/li>\n<li><em>una sede d&#8217;affari sia utilizzata per brevi periodi di tempo e per diverse attivit\u00e0 similari svolte dallo stesso soggetto o da parti correlate, al fine di evitare che la sede non ecceda il carattere puramente temporaneo relativamente a ciascuna attivit\u00e0&#8221;.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>2.3. L&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale (in tutto o in parte) tramite la stabile organizzazione deve essere inteso nel senso che l&#8217;imprenditore (o il dipendente dello stesso) deve svolgere la propria attivit\u00e0 e ricevere le relative informazioni e istruzioni nella sede d&#8217;affari e non altrove.<\/em><\/p>\n<p><em>Inoltre, l&#8217;attivit\u00e0 deve essere svolta regolarmente, il che, secondo il paragrafo 7 del Commentarlo, non significa senza interruzioni&#8217;<sup>3<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>La stabile organizzazione inizia ad esistere dal momento in cui l&#8217;impresa comincia a svolgere l&#8217;attivit\u00e0 attraverso di essa. La fase di allestimento della sede non va considerata, qualora l&#8217;attivit\u00e0 preparatoria sia differente, nella sostanza, da quella che verr\u00e0 svolta in via permanente.<\/em><\/p>\n<p><em>I paragrafi 8-11 del Commentario OCSE trattano di alcune fattispecie di svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa attraverso una stabile organizzazione. In particolare:<\/em><\/p>\n<p><em><sup>10<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.4.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>11<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 6,<\/em><\/p>\n<p><em><sup>12<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 6,1.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>13<\/sup> Tale concetto \u00e8 ribadito nel paragrafo 10 del Commentario ove viene precisato che l&#8217;interruzione temporanea dell&#8217;attivit\u00e0 non pu\u00f2 essere considerata chiusura dell&#8217;attivit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 5\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>nel caso di propriet\u00e0 materiali (es. attrezzature industriali, commerciali o <\/strong><strong>scientifiche) o immateriali (es. brevetti) concesse o affittate a terzi, <\/strong><strong>mediante una sede fissa di affari, tale attivit\u00e0 far\u00e0 ritenere in linea generale <\/strong><strong>la sede di affari stessa una stabile organizzazione;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>nel caso in cui un&#8217;impresa di uno Stato dia in locazione immobili o affitti <\/strong><strong>attrezzature o beni immateriali ad un&#8217;impresa di un altro Stato, senza <\/strong><strong>mantenere in quest&#8217;ultimo Stato una sede fissa di affari per tali attivit\u00e0, le <\/strong><strong>attivit\u00e0 ivi condotte non costituiscono una stabile organizzazione del <\/strong><strong>concedente, semprech\u00e9 l&#8217;accordo negoziale si limiti alla mera locazione all&#8217;affitto. Il Commentario OCSE, al paragrafo 8, non ritiene significativo <\/strong><strong>neppure il caso in cui il concedente fornisca personale qualificato per il <\/strong><strong>funzionamento delle attrezzature fornite, ammesso che la responsabilit\u00e0 del personale sia limitata al lavoro relativo al funzionamento alla manutenzione <\/strong><strong>dell&#8217;attrezzatura sotto la responsabilit\u00e0, direzione e controllo del locatario;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>qualora <\/strong><strong>le responsabilit\u00e0 del\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>personale siano pi\u00f9\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>ampie\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (es.<br \/>\ncompartecipazione nelle decisioni attinenti l&#8217;attrezzatura fornita), si pu\u00f2 configurare una stabile organizzazione, nel caso in cui sia rispettato il principio della permanenza.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><em><strong> Configurabilit\u00e0 di una stabile organizzazione<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><strong>La definizione di stabile organizzazione <\/strong>(&#8220;permanent establishment&#8221;) <strong>fornita dal Modello OCSE si fonda su alcuni concetti non definiti dal modello stesso.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Accanto alla previsione dei requisiti generali per l&#8217;individuazione di una stabile <\/strong><strong>organizzazione, l&#8217;art. 5 della Convenzione Italia-San Marino specifica al paragrafo 2 alcune tipologie che, in particolare, configurano <\/strong>(rectius, <strong>possono configurare) <\/strong><strong>l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione. Esse sono:<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>una sede di direzione;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>una succursale;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>un ufficio;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>un&#8217;officina;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>un laboratorio;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>una miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici <\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Va evidenziato che, a tal proposito, si \u00e8 manifestata una discrasia in sede di <\/strong><strong>interpretazione della obbligatoriet\u00e0 che tali <\/strong>&#8220;entit\u00e0&#8221; <strong>debbano o meno soddisfare <\/strong><strong>contemporaneamente anche i requisiti indicati in precedenza. A favore della necessit\u00e0 che vengano contemporaneamente soddisfatti i requisiti, sia della <\/strong><strong>definizione generale che delle definizioni particolari di stabile organizzazione, si \u00e8 <\/strong><strong>espresso il Commentario OCSE (al paragrafo 12), evidenziando che tali esempi <\/strong><strong>devono essere considerati in funzione della definizione generale, nel senso che non <\/strong><strong>costituiscono stabile organizzazione se non nel caso in cui soddisfino anche le <\/strong><strong>condizioni previste dalla definizione generale. Lo stesso Commentario osserva che la lista riportata \u00e8 da considerarsi certamente non esaustiva, trattandosi di esempi <\/strong><strong>che, <\/strong>prima facie, <strong>configurano una stabile organizzazione.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 6\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>3.1. Casi di esclusione<\/em><\/p>\n<p><em>Lo stesso art. 5 della Convenzione Italia-San Marino prevede, al paragrafo 3, altre ipotesi che danno luogo a casi in cui non si ha stabile organizzazione, anche qualora sia configurabile una sede fissa di affari. Tali ulteriori ipotesi (aventi tutte, secondo il Commentario OCSE, la caratteristica fondamentale, ai fini della esclusione dell&#8217;esistenza di una stabile organizzazione, della ausiliariet\u00e0 rispetto all&#8217;attivit\u00e0 principale dell&#8217;impresa) si verificano qualora:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>venga fatto uso di un&#8217;installazione al solo scopo del deposito, dell&#8217;esposizione o della consegna d\u00ec merce appartenente all&#8217;impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>merci appartenenti all&#8217;impresa siano immagazzinate al solo scopo di deposito, di esposizione di consegna;<\/em><\/li>\n<li><em>merci appartenenti all&#8217;impresa siano immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>una sede fissa di affari sia utilizzata al solo fine d&#8217;acquistare merci o raccogliere informazioni per l&#8217;impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>una sede fissa di affari sia utilizzata, per l&#8217;impresa, al solo fine di pubblicit\u00e0, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attivit\u00e0 analoghe che abbiano carattere preparatorio ausiliario.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>In merito ai requisiti che devono essere presi in considerazione per stabilire il carattere meramente preparatorio o ausiliario dell&#8217;attivit\u00e0, il Commentario OCSE all&#8217;art. 5 (par. 24) precisa che va valutato se l&#8217;attivit\u00e0 costituisce parte essenziale o significativa dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa nel suo complesso. Si tratta di una valutazione che tiene conto di un aspetto qualitativo (&#8220;essential&#8221;) attinente alla natura dell&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;agente e di un elemento di carattere quantitativo (&#8220;significanti&#8217;) relativo all&#8217;importanza dell&#8217;attivit\u00e0 rispetto a quella dell&#8217;impresa nel suo complesso.<\/em><\/p>\n<p><em>La valutazione relativa al carattere preparatorio o ausiliario dell&#8217;attivit\u00e0 deve essere effettuata caso per caso. Una sede fissa di affari la cui attivit\u00e0 \u00e8 identica a quella dell&#8217;impresa nel suo insieme, non esercita attivit\u00e0 preparatoria o ausiliaria. Esemplificando, quando un&#8217;impresa ha per oggetto la supervisione sull&#8217;esecuzione di contratti di brevetti e di know-how, la sede fissa di affari di detta impresa non pu\u00f2 ritenersi svolgere attivit\u00e0 preparatoria o ausiliaria (<a href=\"http:\/\/cfr.il\">cfr. il<\/a> paragrafo 24 del Commentario OCSE all&#8217;art. 5). Una sede fissa di affari, la cui funzione consiste nel gestire un&#8217;impresa o parte di essa o di un gruppo di imprese non pu\u00f2 essere considerata svolgere attivit\u00e0 preparatoria o ausiliaria. Se pi\u00f9 imprese multinazionali istituiscono un ufficio &#8220;di direzione&#8221; incaricato di sovrintendere e coordinare i servizi d&#8217;impresa effettuati negli Stati in cui hanno sede le societ\u00e0 controllate o le stabili organizzazioni, tale ufficio &#8220;di direzione&#8221; potr\u00e0 considerarsi, di norma, quale stabile organizzazione ai sensi del paragrafo 2 dell&#8217;art. 5. Precisa il Commentario OCSE all&#8217;art. 5 che la funzione di direzione di un&#8217;impresa, anche se limitata a una determinata area funzionale del gruppo, costituisce parte essenziale dell&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa e, pertanto, non pu\u00f2 essere considerata avere carattere preparatorio o ausiliario ai sensi della lettera e) del paragrafo 3 dell&#8217;art. 5.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 7\/22<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Finsi doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Una stabile organizzazione pu\u00f2 inoltre configurarsi qualora un&#8217;impresa disponga di una sede fissa di affari per la consegna di pezzi di ricambio destinati alla riparazione o alla manutenzione dei macchinari forniti alla clientela. Tali attivit\u00e0 rimangono al di fuori dell&#8217;ambito di applicazione della lett. a) del paragrafo 3 in quanto rappresentano una parte essenziale e significativa dei servizi prestati dall&#8217;impresa ai propri clienti&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>Infine, la lett. e) del paragrafo 3 precisa che le attivit\u00e0 della sede fissa di affari devono essere svolte per l&#8217;impresa. Una sede fissa di affari che presta servizi non soltanto a favore dell&#8217;impresa dalla quale dipende ma anche nei confronti di altre imprese (ad esempio, per altre societ\u00e0 di un gruppo al quale appartiene l&#8217;impresa che dispone di una sede fissa) non rientra nell&#8217;ambito di applicazione della lett. e), vale a dire, non svolge attivit\u00e0 dai carattere preparatorio o ausiliario.<\/em><\/p>\n<p><em>Il Commentario specifica anche le condizioni al verificarsi delle quali la disponibilit\u00e0 di cavi o oleodotti (che attraversano un determinato Stato) pu\u00f2 dar luogo all&#8217;esistenza di una stabile organizzazione in detto Stato o invece rientri tra le fattispecie elencate al paragrafo 3. Qualora tali strutture siano utilizzate per trasportare beni d\u00ec propriet\u00e0 di altre imprese, la lettera a) non potrebbe trovare applicazione in quanto fa riferimento al trasporto di merce appartenente all&#8217;impresa che possiede o utilizza le strutture. N\u00e9 si ritiene possa trovare applicazione la lett. e), considerato che i cavi o l&#8217;oleodotto non sono utilizzati solo per l&#8217;impresa e il loro utilizzo non ha carattere esclusivamente ausiliario o preparatorio in relazione all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa che utilizza dette strutture.<\/em><\/p>\n<p><em>La situazione sarebbe diversa (e la lett. a) potrebbe trovare applicazione) laddove l&#8217;impresa possedesse ed utilizzasse cavi e oleodotti che attraversano il territorio di uno Stato al solo fine di trasportare beni di sua propriet\u00e0 e l&#8217;attivit\u00e0 di trasporto fosse meramente incidentale in relazione all&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>3,2. Agenti<\/em><\/p>\n<p><em>I paragrafi 4 e 5 dell&#8217;art. 5 della Convenzione in esame analizzano i casi degli agenti dipendenti e indipendenti.<\/em><\/p>\n<p><em><u>3.2.1. Agenti <\/u><u>&#8220;dipendenti&#8221;<\/u><\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 4 delinea un&#8217;ulteriore ipotesi di configurabilit\u00e0 di una stabile organizzazione basata sulla figura dell&#8217;agente dipendente e richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:<\/em><\/p>\n<p><em><sup>14<\/sup> Non pu\u00f2 ritenersi ausiliaria o preparatoria l&#8217;attivit\u00e0 svolta da una sede fissa di affari la quale non si limita a fornire informazioni ma predispone progetti, ecc. per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun cliente.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>15<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 26.1, il quale chiarisce, a tal proposito, che &#8220;the situation is different (&#8230;) where an enterprise owns and operates a cable or pipeline that crosses the territory of a country solely for purposes of transporting its own property and such transport is merely incidental to the business of that enterprise, as in the case of an enterprise that is in the business of refining oil and that owns and operates a pipeline that crosses the territory of a country solely to transport its own oil to its refinery located in another country&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 8\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Pinal.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>l&#8217;agente deve operare per conto dell&#8217;impresa estera; tali persone possono essere individui societ\u00e0 (ex paragrafo 32 del Commentario OCSE);<\/em><\/li>\n<li><em>l&#8217;agente deve godere di poteri che gli permettano di concludere, nello Stato estero, contratti in nome dell&#8217;impresa e deve farne uso abitualmente. Il paragrafo 32 del Commentario OCSE all&#8217;art. 5 sottolinea che non sarebbe stato nell&#8217;interesse delle relazioni economiche internazionali prevedere che la presenza di una qualsiasi persona dipendente creasse i presupposti per l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione. Pertanto tale trattamento viene limitato alle persone che, in relazione alle finalit\u00e0 della loro autorit\u00e0, ovvero della natura della loro attivit\u00e0, vincolino l&#8217;impresa in un determinato livello di attivit\u00e0 imprenditoriale in un particolare Stato. Ne deriva che solamente le persone che hanno il potere di concludere contratti sono ritenute disporre di sufficiente autorit\u00e0 per impegnare l&#8217;impresa in una attivit\u00e0 di affari in un determinato Stato. In tale contesto il termine &#8220;stabile organizzazione&#8221; implica, in via naturale, che la persona impieghi i suoi poteri in modo continuativo e non meramente in casi isolati. Il potere di concludere contratti deve riguardare, ai sensi del paragrafo 33 del Commentario OCSE, l&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa; sarebbe infatti irrilevante, ad esempio, se la persona avesse il potere di assumere dipendenti per l&#8217;impresa al fine di assistere l&#8217;attivit\u00e0 della persona stessa, ovvero se la persona fosse autorizzata a stipulare, in nome dell&#8217;impresa, contratti riguardanti esclusivamente operazioni interne. Inoltre tale autorit\u00e0 va esercitata in via continuativa nell&#8217;altro Stato; quest&#8217;ultima circostanza dovr\u00e0 essere valutata sulla base delle condizioni fattuali e della realt\u00e0 commerciale propria dell&#8217;impresa. Una persona, che dispone del potere di negoziare gli elementi e i dettagli di un contratto in modo tale da vincolare l&#8217;impresa, pu\u00f2 essere considerata esercitare questa autorit\u00e0 &#8220;in tale Stato&#8221;, anche qualora il contratto sia firmato da un&#8217;altra persona nello Stato in cui l&#8217;impresa \u00e8 situata o qualora all&#8217;agente non sia stato formalmente conferito il potere di Il paragrafo 33 del Commentario OCSE, nella versione aggiornata al 2005, aggiunge, inoltre, che la mera partecipazione alle negoziazioni non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a concludere che l&#8217;agente abbia esercitato il potere di concludere contratti in nome dell&#8217;impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>il fatto che una persona abbia assistito o persino partecipato a tali negoziazioni pu\u00f2 tuttavia costituire fattore rilevante nel determinare le funzioni effettivamente svolte per conto dell&#8217;impresa. La necessit\u00e0 che un agente &#8220;abitualmente&#8221; concluda contratti riflette il principio sottostante l&#8217;art. 5 secondo il quale la presenza di un&#8217;impresa in uno Stato contraente non deve avere natura transitoria affinch\u00e9 si possa considerare che la stessa disponga di una stabile organizzazione in quello Stato. L&#8217;ampiezza e la frequenza dell&#8217;attivit\u00e0 necessarie per evincere che l&#8217;agente &#8220;esercita abitualmente&#8221; il potere di concludere contratti dipende dalla natura dei contratti e dell&#8217;attivit\u00e0 del mandante;<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>&#8211; 9\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia F\u00ednal.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>l&#8217;agente deve svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle rientranti tra le ipotesi di <\/strong><strong>esclusione di stabile organizzazione di cui al paragrafo 3 dell&#8217;art. 5 della <\/strong><strong>Convenzione in esame.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Occorre inoltre rilevare che solo le persone che soddisfano le condizioni ivi indicate <\/strong><strong>si ritiene possano costituire una stabile organizzazione; tutte le altre persone sono <\/strong><strong>escluse. Va tuttavia sottolineato che il paragrafo in esame stabilisce un criterio <\/strong><strong>alternativo circa l&#8217;esistenza per l&#8217;impresa di una stabile organizzazione in un <\/strong><strong>determinato Stato. Ne deriva che, nel caso in cui si possa dimostrare che l&#8217;impresa <\/strong><strong>dispone di una stabile organizzazione in base ai paragrafi 1 e 2, non diviene necessario dimostrare che la persona in carica ricade sotto la disciplina del <\/strong><strong>paragrafo 4.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong><u>3.2.2. Agenti <\/u><\/strong><u>&#8220;indipendenti&#8221;<\/u><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Il paragrafo 5 dell&#8217;art. 5 della Convenzione Italia-San Marino prevede che <\/strong><strong>un&#8217;impresa di uno Stato non sia considerata avere una stabile organizzazione <\/strong><strong>nell&#8217;altro Stato a causa dell&#8217;esercizio in tale Stato della propria attivit\u00e0 mediante un <\/strong><strong>mediatore, un commissionario generale o ogni altro intermediario con <\/strong>status <strong>indipendente, alla condizione che tali persone agiscano nell&#8217;ambito della loro <\/strong><strong>ordinaria attivit\u00e0. Il paragrafo 5 pone due condizioni all&#8217;impresa affinch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 <\/strong><strong>esercitata nell&#8217;altro Stato non configuri una stabile organizzazione. La prima <\/strong><strong>riguarda il cd. <\/strong>&#8220;status indipendente&#8221;. <strong>Al proposito, il Commentario al Modello OCSE <\/strong><strong>individua alcuni criteri di riferimento:<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>l&#8217;indipendenza giuridica ed economica;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>la natura e l&#8217;estensione degli obblighi cui deve sottostare l&#8217;agente, nonch\u00e9 le <\/strong><strong>istruzioni impartite e il controllo esercitato dall&#8217;impresa;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>il rischio imprenditoriale deve risultare proprio dell&#8217;agente e non <\/strong><strong>dell&#8217;impresa. La condizione dello status indipendente \u00e8 una condizione <\/strong><strong>necessaria affinch\u00e9 non si abbia stabile organizzazione, ma non sufficiente. <\/strong><strong>Infatti un agente indipendente pu\u00f2 sia rientrare nella definizione generale di <\/strong><strong>stabile organizzazione, quale sede fissa di affari in cui l&#8217;impresa esercita la <\/strong><strong>sua attivit\u00e0, sia non rispettare il requisito dell&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 <\/strong><strong>ordinaria (descritto di seguito).<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Per quanto attiene all&#8217;indipendenza giuridica dell&#8217;agente il Commentario OCSE <\/strong><strong>precisa che il controllo che una societ\u00e0 esercita su una sua consociata in quanto azionista non assume rilevanza, sebbene, come \u00e8 specificato al paragrafo 40, una controllata possa essere considerata un agente dipendente della sua controllante al verificarsi delle medesime condizioni poste in relazione a societ\u00e0 non correlate<\/strong><strong><sup>16<\/sup><\/strong><strong>.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Nella versione del Commentario OCSE aggiornata al luglio 2005, \u00e8 stato riscritto il <\/strong><strong>paragrafo 41; vengono, in tal modo, indicate le condizioni in presenza delle quali <\/strong><strong>una <\/strong>&#8220;subsidiary&#8221; <strong>pu\u00f2 ritenersi costituire stabile organizzazione (anche personale) <\/strong><strong>della societ\u00e0-madre avente sede in un altro Stato contraente. In particolare, i locali <\/strong><strong>appartenenti alla <\/strong>&#8220;subsidiary&#8221;, <strong>i quali siano a disposizione della societ\u00e0-madre e costituiscano sede fissa di affari attraverso la quale quest&#8217;ultima svolge la propria<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><sup>16<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.1.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 10\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p><em>attivit\u00e0, costituiranno stabile organizzazione della societ\u00e0-madre ai sensi del paragrafo i dell&#8217;art. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 2 e 2 dello stesso articolo. La &#8220;subsidiary&#8221; integra, altres\u00ec, stabile organizzazione della societ\u00e0-madre quando la prima ha, ed abitualmente esercita, nell&#8217;altro Stato il potere di concludere contratti in nome della seconda, alle condizioni di cui al paragrafo 4 dell&#8217;art. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 3 e 5 della medesima disposizione.<\/em><\/p>\n<p><em>Gli stessi principi si applicano a qualunque societ\u00e0 parte di un gruppo multinazionale, cosicch\u00e9 tale societ\u00e0 pu\u00f2 essere considerata avere una stabile organizzazione nello Stato dove ha a sua disposizione locali appartenenti a un&#8217;altra societ\u00e0 del gruppo. La valutazione circa la sussistenza di una stabile organizzazione ai sensi dei paragrafi i o 4 dell&#8217;art. 5 deve, tuttavia, essere effettuata separatamente per ciascuna societ\u00e0 del gruppo. Pertanto, l&#8217;esistenza, in uno Stato, di una stabile organizzazione di una societ\u00e0 del gruppo non avr\u00e0 alcuna rilevanza nei limiti in cui un&#8217;altra societ\u00e0 del gruppo ha di per s\u00e9 una stabile organizzazione in quello Stato.<\/em><\/p>\n<p><em>Un agente indipendente \u00e8 tipicamente responsabile nei confronti del principal per i risultati della sua attivit\u00e0, ma non \u00e8 soggetto a controllo con riferimento alle modalit\u00e0 con cui l&#8217;attivit\u00e0 viene svolta: non sar\u00e0, pertanto, soggetto a istruzioni dettagliate da parte del principal in relazione alla gestione dell&#8217;attivit\u00e0. La circostanza che il principal faccia affidamento sulle competenze e l&#8217;esperienza dell&#8217;agente \u00e8 elemento che dimostra l&#8217;indipendenza di quest&#8217;ultimo<sup>17<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>Il Commentario OCSE all&#8217;art. 5 (par. 38) precisa in proposito che la valutazione circa l&#8217;indipendenza o meno del soggetto si basa sull&#8217;ampiezza degli obblighi che tale soggetto ha assunto nei confronti dell&#8217;impresa. Qualora le attivit\u00e0 commerciali svolte dal soggetto per conto dell&#8217;impresa siano soggette ad istruzioni dettagliate o a controllo complessivo da parte dell&#8217;impresa, tale soggetto non pu\u00f2 essere considerato indipendente dall&#8217;impresa stessa. Il riferimento alle &#8220;detailed instructions&#8221; va inteso avendo riguardo allo specifico contesto.<\/em><\/p>\n<p><em>Istruzioni o specifiche operative sono connaturate ad ogni prestazione di servizi e non sono, da sole, sufficienti ad integrare il presupposto della dipendenza. Questa va invece intesa su un pi\u00f9 generale piano &#8220;personale&#8221;, laddove le istruzioni non siano riferite a specifiche transazioni, ma al complesso dell&#8217;attivit\u00e0 del prestatore. Nell&#8217;ambito dell&#8217;accordo con il principal, pu\u00f2 essere previsto che l&#8217;agente fornisca informazioni rilevanti in relazione all&#8217;attivit\u00e0 svolta sulla base dell&#8217;accordo. Questa circostanza non \u00e8 di per s\u00e9 un criterio sufficiente a provare la dipendenza dell&#8217;agente a meno che le informazioni siano fornite allo scopo di richiedere l&#8217;approvazione del principal sulle modalit\u00e0 con cui viene eseguita l&#8217;attivit\u00e0. Per converso, laddove le informazioni siano fornite al solo scopo di assicurare la regolare esecuzione dell&#8217;accordo e di mantenere buone relazioni con il principal, tale elemento non pu\u00f2 essere considerato rivelatore di una situazione di dipendenza&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>17<\/sup><\/em><\/p>\n<p><em>Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.3.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>18<\/sup><\/em><\/p>\n<p><em>Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.5.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 11\/22-<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Limitazioni all&#8217;ampiezza dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;agente influiscono sulla autorit\u00e0 concessagli, ma non sono rilevanti ai fini della valutazione della sua indipendenza che \u00e8 determinata dalla libert\u00e0 con cui gestisce la propria attivit\u00e0 nell&#8217;ambito dei poteri conferitigli<sup>19<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>Altro elemento che assume rilievo ai fini della valutazione dell&#8217;indipendenza dell&#8217;agente \u00e8 rappresentato dal numero di principal che l&#8217;agente rappresenta. La circostanza che l&#8217;agente svolga la propria attivit\u00e0 interamente o per lo pi\u00f9 a favore di un unico principal durante tutto il periodo in cui esercita la propria attivit\u00e0 o per un significativo periodo di tempo potrebbe costituire un indizio di dipendenza economica. Tale elemento non \u00e8, tuttavia, di per s\u00e9 determinante. Nel valutare l&#8217;indipendenza di un soggetto, devono infatti essere tenuti in considerazione tutti i fatti e le circostanze atti a determinare se l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;agente sia autonoma, se rispetto ad essa l&#8217;agente assuma il rischio di impresa e riceva un compenso commisurato alle competenze e all&#8217;esperienza prestati per svolgere l&#8217;attivit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>Va tuttavia rilevato che, quando un agente agisce per conto di pi\u00f9 principal nell&#8217;ambito della propria ordinaria attivit\u00e0 e nessuno di questi assume un ruolo predominante in relazione alle dimensioni della sua attivit\u00e0, la dipendenza giuridica pu\u00f2 sussistere qualora i principal agiscano di concerto per controllare l&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;agente per loro conto<sup>20<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>La seconda condizione, posta dal paragrafo 5 per configurare un agente come indipendente riguarda il fatto che l&#8217;intermediario operi nell&#8217;ambito della propria ordinaria attivit\u00e0. Anche questa condizione \u00e8 considerata necessaria, ma non sufficiente. Infatti, qualora non sia soddisfatta, si avr\u00e0 de facto nello Stato di esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 una stabile organizzazione dell&#8217;impresa preponente, a meno che la suddetta attivit\u00e0 non possa essere fatta rientrare tra quelle indicate nel paragrafo 3 dell&#8217;art. 5. Il paragrafo 37 del Commentario OCSE all&#8217;art. 5 precisa che un intermediario \u00e8 ritenuto agire al di fuori della propria attivit\u00e0 ordinaria, qualora eserciti in via abituale un&#8217;attivit\u00e0 che attiene economicamente alla sfera dell&#8217;impresa, invece che alla propria. A titolo esemplificativo il Commentario menziona il caso del commissionario che non s\u00ec limita a vendere beni dell&#8217;impresa ma che agisce, in qualit\u00e0 di agente dell&#8217;impresa stessa, nella stipula di contratti in via abituale. Tale fattispecie realizza, per il commentario, un caso di stabile organizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora tali presupposti non siano verificati, non si pu\u00f2 ritenere che l&#8217;agente goda di uno status indipendente e, pertanto, alla luce dell&#8217;art. 5, comma 4, gli elementi che devono essere valutati ai fini della configurabilit\u00e0 di una stabile organizzazione personale possono essere cos i&#8217; sintetizzati:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>titolarit\u00e0 ed esercizio abituale di poteri di rappresentanza: la sussistenza dei poteri di rappresentanza deve essere valutata non solo sul piano formale, ma anche sul piano sostanziale. In questo senso va letta la precisazione del Commentario OCSE all&#8217;art. 5 (par. 33), secondo la quale &#8220;si pu\u00f2 ritenere che un soggetto che sia autorizzato a negoziare tutti gli elementi di un contratto<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>19 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.4.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>20<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.6.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 12\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>in modo vincolante per l&#8217;impresa estera abbia il potere di concludere i contratti anche qualora il contratto sia formalmente concluso da un altro soggetto dello Stato di residenza dell&#8217;impresa estera&#8221;. In altri termini, il potere di rappresentanza pu\u00f2 essere contestato anche ad un soggetto cui sia stata fornita la capacit\u00e0 di negoziare tutti gli elementi del contratto in modo vincolante per il principal, sebbene il contratto di vendita venga di fatto firmato da altra persona (eventualmente, il principal stesso) in un altro Paese (i.e., il Paese del principal). Il Commentario OCSE, nella versione aggiornata il 28 gennaio 2003, specifica che l&#8217;assenza di un coinvolgimento da parte del principal nelle transazioni pu\u00f2 essere indicativa della concessione all&#8217;agente dell&#8217;autorit\u00e0 di concludere contratti. Ad esempio, si pu\u00f2 ritenere che l&#8217;agente disponga dell&#8217;autorit\u00e0 di concludere contratti qualora richieda e riceva gli ordini e li invii direttamente ad un magazzino dal quale i beni sono consegnati, ovvero laddove l&#8217;impresa estera approvi abitualmente le transazioni<sup>21<\/sup>. Nel paragrafo 33, secondo la versione del Commentario OCSE aggiornata al 2005, viene precisato che l&#8217;agente il quale dispone del potere di negoziare gli elementi e i dettagli di un contratto in modo vincolante per l&#8217;impresa, pu\u00f2 ritenere di aver esercitato siffatto potere nell&#8217;altro Stato anche nel caso in cui il contratto sia firmato da un&#8217;altra persona nello Stato in cui l&#8217;impresa \u00e8 situata e il primo non sia stato investito formalmente del potere di rappresentanza. In senso negativo, invece, il nuovo paragrafo 33 precisa che la partecipazione, da parte dell&#8217;agente, alle negoziazioni tra l&#8217;impresa e il cliente non deve di per s\u00e9 indurre a ritenere che l&#8217;agente abbia esercitato nell&#8217;altro Stato il potere di concludere contratti in nome dell&#8217;impresa. Tale fattispecie, pertanto, non configura di per s\u00e9 una stabile organizzazione. Si aggiunge, per\u00f2, che la partecipazione alle negoziazioni da parte dell&#8217;agente costituisce fattore rilevante nella determinazione delle mansioni effettivamente svolte per conto dell&#8217;impresa;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>il potere di concludere contratti deve essere esercitato in modo ripetuto ed abituale. Cosa debba intendersi esattamente per abitualit\u00e0 non aveva costituito fino temi recenti oggetto d\u00ec approfondimento nel Commentario alla Convenzione Modello OCSE con specifico riguardo all&#8217;ipotesi della stabile organizzazione. La versione aggiornata del Commentario OCSE si riferisce esplicitamente a tale requisito specificando che, per valutare il soddisfacimento dell&#8217;habitual exercise test l&#8217;ampiezza e la frequenza con cui l&#8217;agente esercita il proprio potere deve essere analizzata in relazione alla natura dei contratti e all&#8217;attivit\u00e0 del principal. Non potendo essere individuati elementi precisi che valgano in ogni circostanza, il Commentario rimanda ai fattori che sono considerati con riferimento al paragrafo 5<sup>22<\/sup>. Il potere di concludere contratti deve attenere all&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa estera non<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><sup>21<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 32.1.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>22<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 33.1.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 13\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>rilevando, invece, il potere d\u00ec concludere contratti relativi ad operazioni interne (i.e., assumere dipendenti).<\/em><\/p>\n<p><em>3.3, Consociate<\/em><\/p>\n<p><em>A spiegazione del paragrafo 6 dell&#8217;ad. 5, il paragrafo 40 del Commentario OCSE precisa come sia, in generale, accettato che l&#8217;esistenza di una consociata non costituisca, di per s\u00e9, una stabile organizzazione della societ\u00e0 madre. Tale principio si ricava dal fatto che, ai fini impositivi, la consociata costituisce un&#8217;entit\u00e0 legale societaria. Anche qualora l&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale esercitata dalla consociata sia diretta dalla casa madre, non fa s\u00ec che la consociata sia considerata una stabile organizzazione della societ\u00e0 madre. Al contrario, una consociata potr\u00e0 costituire stabile organizzazione della casa madre alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora non possa essere considerata un agente indipendente ai sensi del paragrafo 5 e abbia ed eserciti, in via abituale il potere di concludere contratti in nome della casa madre. In tal caso gli effetti sarebbero identici come per qualsiasi altra societ\u00e0 terza.<\/em><\/p>\n<p><em>I paragrafi 4 e 5 dell&#8217;art. 5 della Convenzione in esame interagiscono in un rapporto di regola-eccezione. In altri termini, il paragrafo 4 enuncia il criterio generale ai fini della sussistenza di una stabile organizzazione personale, mentre il paragrafo 5 vale ad escludere l&#8217;applicazione del paragrafo 4 laddove siano integrati i requisiti per la qualificazione dell&#8217;agente come indipendente. Qualora, invece, i requisiti previsti dal paragrafo 5 non siano soddisfatti e, conseguentemente, l&#8217;agente non abbia lo status indipendente, per verificare l&#8217;esistenza di una stabile organizzazione personale valgono le condizioni indicate dal paragrafo 4.<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 41 del Commentario OCSE, secondo la versione aggiornata al 2005, indica le condizioni in presenza delle quali una &#8220;subsidiary&#8221; pu\u00f2 ritenersi costituire stabile organizzazione (anche personale) della societ\u00e0-madre avente sede in un altro Stato contraente. In particolare, i locali appartenenti alla &#8220;subsidiary&#8221;, i quali siano a disposizione della societ\u00e0-madre e costituiscano sede fissa di affari attraverso la quale quest&#8217;ultima svolge la propria attivit\u00e0, costituiranno stabile organizzazione della societ\u00e0-madre ai sensi del paragrafo 1 dell&#8217;ad. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 2 e 2 dello stesso articolo. La &#8220;subsidiary&#8221; integra, altres\u00ec, stabile organizzazione della societ\u00e0-madre quando la prima ha, ed abitualmente esercita, nell&#8217;altro Stato il potere di concludere contratti in nome della seconda, alle condizioni di cui al paragrafo 4 dell&#8217;art. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 3 e 5 della medesima disposizione.<\/em><\/p>\n<p><em>Infine, il paragrafo 41.1 del Commentario al Modello OCSE estende i principi di cui al paragrafo 41 a ciascuna delle societ\u00e0 facenti parte di gruppi multinazionali, con la precisazione che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per la configurazione di una stabile organizzazione va effettuata autonomamente e separatamente per ciascuna societ\u00e0 del gruppo.<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 42 del Commentario OCSE contempla un&#8217;ipotesi particolare, in presenza della quale non \u00e8 configurabile una stabile organizzazione. Trattasi della situazione in cui una societ\u00e0 appartenente ad un gruppo multinazionale fornisca servizi ad altra societ\u00e0 del gruppo quale parte della sua attivit\u00e0 svolta in locali ad<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 14\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>essa non appartenenti, utilizzando, per\u00f2 , personale proprio. Mentre i locali appartenenti a una societ\u00e0, parte di un gruppo multinazionale, possono essere messi a disposizione di un&#8217;altra societ\u00e0 del gruppo e possono, alle condizioni di cui all&#8217;art. 5, costituire stabile organizzazione di quell&#8217;altra societ\u00e0 se l&#8217;attivit\u00e0 della prima societ\u00e0 \u00e8 svolta tramite quei locali, \u00e8 importante distinguere la situazione in cui una societ\u00e0, parte di un gruppo multinazionale, effettua prestazioni di servizi a un&#8217;altra societ\u00e0 del gruppo quale parte della sua propria attivit\u00e0 svolta in locali che non sono quelli della prima societ\u00e0 e mediante l&#8217;impiego del suo proprio personale. In tal caso, il luogo dove quei servizi sono resi non \u00e8 a disposizione della seconda societ\u00e0; n\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 di questa societ\u00e0 \u00e8 svolta per il tramite di quei locali. Questi ultimi, pertanto, non possono essere considerati stabile organizzazione della societ\u00e0 alla quale sono resi i servizi. In effetti, il fatto che le attivit\u00e0 proprie di una societ\u00e0, svolte in un determinato luogo, possano arrecare benefici economici all&#8217;attivit\u00e0 di un&#8217;altra societ\u00e0 non implica che tale ultima societ\u00e0 svolga la sua attivit\u00e0 tramite quel determinato luogo<sup>23<\/sup>.<\/em><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em><strong> Le ipotesi specifiche<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Sulla base di quanto illustrato finora, risulta sicuramente interessante analizzare pi\u00f9 in dettaglio, con riferimento a quanto disposto dall&#8217;OCSE, le specifiche ipotesi di configurabilit\u00e0 o assenza di stabile organizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>4.1. Sedi di direzione<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 2 dell&#8217;art. 5 riporta due espressioni: &#8220;sede di direzione&#8221; (o &#8220;piace of management&#8221;) e &#8220;ufficio&#8221;. La motivazione della distinta elencazione risiede nel fatto che i due termini possono non assumere lo stesso significato nelle legislazioni degli Stati contraenti. Inoltre il termine &#8220;sede di direzione&#8221; \u00e8 stato riportato separatamente in quanto non significa necessariamente un &#8220;ufficio&#8221;<sup>24<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>Sotto il profilo lessicale il termine &#8220;direzione&#8221; (o management) appare un concetto alquanto astratto, proprio dell&#8217;economia d&#8217;azienda, e per questo privo di una puntuale ed univoca definizione nel diritto tributario internazionale.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel concetto di sede di direzione sembra essere implicita la necessit\u00e0 di individuazione di un luogo in cui le decisioni vengono effettivamente prese.<\/em><\/p>\n<p><em>Da quanto detto, si pu\u00f2 notare come ogni analisi applicativa sul concetto di &#8220;sede di direzione&#8221; debba essere improntata alla massima cautela.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>23<\/sup>Il fatto che una societ\u00e0 acquisti parti prodotte o servizi forniti da un&#8217;altra societ\u00e0 in uno Stato diverso non implica per ci\u00f2 stesso che essa abbia una stabile organizzazione, anche se trae benefici dalla lavorazione di tali parti o dalla fornitura di tali servizi,<\/em><\/p>\n<p><em><sup>24<\/sup> Tuttavia, prosegue il Commentario OCSE al paragrafo 13, &#8220;where the laws of the two contracting States do not contain the concept of a \u00abpiace of management\u00bb as distinct from an \u00aboffice&#8217;, there will be no need to refer to the forrner term in their bilateral convention&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>11 Commentario OCSE sottolinea che il termine &#8220;sede di direzione&#8221; &#8220;covers any premises, facilities or installations used for carrying \u00b0n the business of the enterprise whether or not they are used exclusively for that purpose&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 1 5\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con Iltatia FinaLdoc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>4.2. Succursali<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;art. 5, paragrafo 2, lett. b), della Convenzione stipulata con l&#8217;Italia riporta il termine &#8220;succursale&#8221; (o &#8220;branch&#8221;). Il Commentario OCSE non fornisce alcuna definizione del termine e la dottrina ne ha approfondito L&#8217;espressione succursale pu\u00f2 essere, nel linguaggio comune, impiegata in alternativa a filiale.<\/em><\/p>\n<p><em>4.3. Uffici<\/em><\/p>\n<p><em>Come rilevato in precedenza, il paragrafo 2 dell&#8217;art. 5 menziona separatamente i termini &#8220;ufficio&#8221;, &#8220;sede di direzione&#8221; e &#8220;succursale&#8221;, in quanto in alcune legislazioni un ufficio non \u00e8 automaticamente considerato come una succursale. Nell&#8217;ordinamento sammarinese si pu\u00f2 ritenere comunque che un ufficio rientri nel significato comunemente attribuibile alla succursale.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora, in base al disposto di cui al paragrafo 3, l&#8217;attivit\u00e0 sia condotta ai soli fini di esposizione, di consegna, di acquisto di merci, di raccolta di informazioni o di pubblicit\u00e0 o di attivit\u00e0 analoghe di carattere preparatorio o ausiliare per l&#8217;impresa, non si ha stabile organizzazione dell&#8217;impresa.<\/em><\/p>\n<p><em>4.4. Officine<\/em><\/p>\n<p><em>Per &#8220;officina&#8221; si pu\u00f2 intendere un impianto, a livello industriale o artigiano, nel quale si effettuano lavorazioni o si procede all&#8217;esecuzione di montaggi, riparazioni, revisioni e manutenzioni nell&#8217;ambito delle costruzioni meccaniche. Come si pu\u00f2 notare, nell&#8217;espressione &#8220;officina&#8221; si riassumono le caratteristiche principali della stabile organizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>4.5. Laboratori<\/em><\/p>\n<p><em>Per laboratorio si intende un locale attrezzato per svolgere attivit\u00e0 sperimentali, tecniche o produttive o per eseguire ricerche scientifiche; talvolta pu\u00f2 essere annesso ad un negozio d\u00ec vendita. In base alla lett. c) del paragrafo 2, qualora il laboratorio sia utilizzato per l&#8217;impresa ai soli fini di ricerca scientifica, non si considera che vi sia una stabile organizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>4.6. Miniere, cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali<\/em><\/p>\n<p><em>Tra le fattispecie che possono configurare una stabile organizzazione vi sono le miniere, le cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Il paragrafo 14 del Commentarlo OCSE precisa che l&#8217;espressione &#8220;ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali\u00bb deve essere interpretata in modo estensivo in modo da ricomprendervi, ad esempio, i luoghi di estrazione di idrocarburi sia sulla terraferma che offshore&#8221;. Precisa ancora il Commentario OCSE (al paragrafo 15), che il testo del Modello di convenzione si riferisce alrestrazione di risorse&#8221; e non anche all&#8217;esplorazione&#8221; delle stesse.<\/em><\/p>\n<p><em>Dal momento che non \u00e8 stato possibile pervenire in sede OCSE ad una comune definizione per la qualificazione del reddito derivante dall&#8217;attivit\u00e0 esplorativa, nonch\u00e9 per l&#8217;attribuzione del diritto a tassare tale reddito, gli Stati contraenti possono accordarsi per inserire specifiche disposizioni nelle convenzioni bilaterali.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 16\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>In particolare, gli Stati contraenti possono convenire che le attivit\u00e0 di esplorazione di risorse naturali svolte in uno dei due Paesi:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>non siano considerate stabile organizzazione;<\/em><\/li>\n<li><em>siano considerate stabile organizzazione;<\/em><\/li>\n<li><em>siano considerate stabile organizzazione, qualora tali attivit\u00e0 abbiano una durata superiore ad un prefissato periodo temporale.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>4.7. Cantieri di costruzione o montaggio con durata superiore ai dodici mesi<\/em><\/p>\n<p><em>La lett. g) del paragrafo 2 della norma in parola dispone che &#8220;un cantiere di costruzione o di montaggio \u00e8 considerato \u00abstabile organizzazione\u00bb solamente se oltrepassa i dodici mesi&#8221;. Sul punto il Commentario OCSE (al paragrafo 16) avverte che, qualora il cantiere non soddisfi questa condizione, non costituisce di per s\u00e9 stabile organizzazione, anche se esiste nella sua area un&#8217;installazione, un ufficio o un laboratorio, nel senso espresso dal paragrafo 2, connesso con l&#8217;attivit\u00e0 di costruzione o montaggio. Pertanto, la non permanenza del cantiere in un determinato luogo per un periodo di 12 mesi sembra sancire de facto la transitoriet\u00e0 di per s\u00e9 dell&#8217;attivit\u00e0 condotta dall&#8217;impresa nel cantiere di costruzione.<\/em><\/p>\n<p><em>Secondo il paragrafo 17 del Commentario OCSE, con il termine &#8220;cantiere di costruzione o di montaggio&#8221; deve intendersi un&#8217;installazione volta alla costruzione di edifici, strade, ponti, canali, posa in opera di tubazioni, terrazzamenti e dragaggio. L&#8217;attivit\u00e0 di progettazione e supervisione della costruzione di un edificio \u00e8 ricompresa nell&#8217;espressione, a condizione che sia eseguita dal costruttore stesso. Per converso, l&#8217;attivit\u00e0 di progettazione e supervisione non va ricompresa, qualora sia effettuata da un&#8217;altra impresa, la cui attivit\u00e0, in connessione con la costruzione, risulta circoscritta alla mera progettazione e supervisione. Nel caso in cui tale altra impresa disponga di un ufficio impiegato, in via esclusiva, per l&#8217;attivit\u00e0 di progettazione e supervisione riguardante un cantiere che non configura una stabile organizzazione, l&#8217;ufficio stesso non costituir\u00e0 sede fissa di affari, nel senso indicato dal paragrafo 1, in quanto mancante del requisito della permanenza.<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 20 del Commentario OCSE osserva che la natura di un progetto di costruzione o d\u00ec montaggio pu\u00f2 essere tale da richiedere al costruttore continui o periodici spostamenti, a seconda dello stato di avanzamento del progetto. Tale fatto si verifica, ad esempio, nei progetti riguardanti la costruzione di strade, canali, nonch\u00e9 per lo scavo di vie d&#8217;acqua o per la posa di tubature. La non permanenza della forza lavorativa in un determinato luogo per 12 mesi \u00e8, per il Commentario OCSE, irrilevante. Infatti, l&#8217;attivit\u00e0 effettuata in un punto del territorio \u00e8 parte di un unico progetto, che configura una stabile organizzazione, qualora, nel suo complesso, sia di durata eccedente i 12 mesi. Nel caso di pi\u00f9 contratti, ognuno dei quali di durata inferiore al periodo minimo necessario per configurare una stabile organizzazione il commentario precisa che, se i contratti sono tra di loro collegati, il test dei 12 mesi (o della diversa durata prevista da ciascuna convenzione) non \u00e8 applicabile distintamente a ciascun contratto, ma deve essere considerata l&#8217;attivit\u00e0 nei suo insieme.<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 19 del Commentario OCSE rileva che il cantiere inizia ad esistere da <\/em><br \/>\n<em>quando l&#8217;imprenditore comincia l&#8217;attivit\u00e0 (ivi comprese le attivit\u00e0 preparatorie),<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 17\/22-<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>nello Stato in cui la costruzione deve essere eseguita; ci\u00f2 avviene, ad esempio, quando l&#8217;impresa installa un ufficio per la progettazione. In generale, il cantiere continua ad esistere fino al completamento del lavoro o al suo definitivo abbandono. Interruzioni stagionali, causate da cattivo tempo, e interruzioni temporanee, dovute a indisponibilit\u00e0 di materiali o da difficolt\u00e0 relative alla manodopera, devono essere computate nel periodo di durata del cantiere. Lo stesso paragrafo 19 del Commentario OCSE riporta l&#8217;esempio di un imprenditore che, iniziata la propriaattivit&amp; per la costruzione di una strada il 18 maggio, \u00e8 costretto a fermarla il 18 novembre, a causa delle avverse condizioni meteorologiche (o per la mancanza di materiali), e a riprenderla il 18 febbraio dell&#8217;anno seguente, completando la costruzione della strada stessa il 18 giugno; tale progetto, in base alle esposte caratteristiche, deve essere considerata come stabile organizzazione, dal momento che sono trascorsi 13 mesi (dalla data di inizio dell&#8217;attivit\u00e0 alla data del completamento).<\/em><\/p>\n<p><em>In occasione dell&#8217;aggiornamento del Commentario dell&#8217;aprile 2000<sup>25<\/sup> \u00e8 stato analizzato il caso di un cantiere di una societ\u00e0 di persone fiscalmente trasparente, affermando il principio che la durata complessiva del cantiere deve essere determinata tenendo conto dell&#8217;attivit\u00e0 svolta non solo dalla societ\u00e0 di persone in senso stretto, ma anche dai soci della medesima.<\/em><\/p>\n<p><em>Nell&#8217;ipotesi in cui la durata del cantiere ecceda i dodici mesi, ciascun socio sar\u00e0 considerato avere una stabile organizzazione nello Stato contraente in cui il cantiere \u00e8 situato e sar\u00e0 assoggettato a tassazione sulla quota di reddito a lui imputabile. Nel particolare caso dell&#8217;appalto, il Commentario OCSE precisa che se un&#8217;impresa (generai contractor), la quale ha intrapreso l&#8217;esecuzione di un progetto, provvede a<\/em><\/p>\n<p><em>subappaltare parti del progetto stesso ad altre imprese (subcontractors), il periodo impiegato dal subcontractor nel cantiere deve essere considerato come impiegato dal generai contractor per l&#8217;esecuzione del progetto. Dal canto suo, il subcontractor disporr\u00e0 anch&#8217;esso di una stabile organizzazione, qualora le sue attivit\u00e0 abbiano durata eccedente i 12 mesi.<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 3 del Commentario OCSE all&#8217;art. 5, nelle precedenti versioni, si limitava a fare riferimento espressamente a un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata fosse superiore a 12 mesi. Qualsiasi altro elemento non rientrante in tali fattispecie non costituiva di per s\u00e9 una stabile organizzazione (anche, ad esempio, un ufficio o un laboratorio all&#8217;interno del cantiere, cos\u00ec come previsti al paragrafo 2, associati all&#8217;attivit\u00e0 di costruzione).<\/em><\/p>\n<p><em>Le modifiche al Commentario OCSE, approvate il 28 gennaio 2003, propongono una rilettura di tali indicazioni specificando che un ufficio o un laboratorio utilizzati per diversi progetti di costruzione, attraverso i quali non siano svolte soltanto attivit\u00e0 aventi carattere meramente ausiliario o preparatorio, integrerebbero i requisiti per la configurabilit\u00e0 di una stabile organizzazione, anche qualora nessuno dei progetti di costruzione associati avesse una durata superiore a 12 mesi. In tale ipotesi, la situazione dell&#8217;ufficio o laboratorio sarebbe distinta da quella propria di ciascun cantiere, nessuno dei quali costituirebbe una stabile organizzazione;<\/em><\/p>\n<p><em><sup>25<\/sup> Cfr. paragrafo 19.1 del Commentario.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 18\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>conseguentemente, si dovrebbe assicurare che alla stabile organizzazione siano attribuiti solo i profitti corrispondenti alle funzioni svolte e ai rischi assunti attraverso l&#8217;ufficio o il laboratorio. I profitti attribuiti potrebbero includere anche parte dei profitti dei singoli cantieri, ma soltanto al fine di remunerare funzioni e rischi effettivamente attribuibili all&#8217;ufficio (o al laboratorio)<sup>26<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel fornire un supporto casistico ai fini dell&#8217;individuazione delle ipotesi che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del paragrafo 2 dell&#8217;art. 5, il Commentario OCSE aggiunge, a quelle gi\u00e0 menzionate nelle precedenti versioni, il rinnovo (che ecceda la mera manutenzione o nuova decorazione) di edifici, strade, ponti e canali<sup>27<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>La natura di un progetto di costruzione o montaggio pu\u00f2 determinare che, al progredire del progetto stesso, l&#8217;attivit\u00e0 venga localizzata in luoghi diversi. Nella versione aggiornata del Commentario OCSE viene descritto anche il caso in cui le parti di una struttura, ad esempio una piattaforma offshore, siano assemblate in vari luoghi e poi siano spostate in un altro luogo all&#8217;interno dello Stato per l&#8217;assemblaggio finale. In tal caso, le attivit\u00e0 svolte devono considerarsi come parte di un unico progetto, che configura una stabile organizzazione laddove perduri per oltre 12 mesi, essendo a tal fine irrilevante che la forza lavoro non sia dislocata in un unico luogo per tutta la durata dell&#8217;attivit\u00e0<sup>28<\/sup>.<\/em><\/p>\n<p><em>4.8. Installazioni per il deposito, l&#8217;esposizione o la consegna di merce dell&#8217;impresa Il Modello OCSE non analizza approfonditamente l&#8217;ipotesi dell&#8217;uso di una installazione al solo scopo del deposito, dell&#8217;esposizione o della consegna di merce appartenente all&#8217;impresa. La configurabilit\u00e0 dell&#8217;esistenza di una stabile organizzazione viene fatta dipendere esclusivamente dall&#8217;uso della merce appartenente all&#8217;impresa. Qualora si faccia uso dell&#8217;installazione per finalit\u00e0 diverse da quelle citate (es. per la riparazione della merce o l&#8217;assistenza post-vendita) la stessa installazione potr\u00e0 ricadere nel concetto di stabile organizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>4.9. Merci immagazzinate ai fini di deposito, trasformazione e consegna<\/em><\/p>\n<p><em>Anche l&#8217;ipotesi delle merci appartenenti all&#8217;impresa immagazzinate al solo scopo di deposito, di esposizione o di consegna non viene analizzata dettagliatamente dalla Convenzione OCSE. Secondo il Commentario OCSE, l&#8217;inesistenza di una stabile organizzazione \u00e8 determinata esclusivamente dalla presenza di un magazzino merci, impiegato per le attivit\u00e0 di deposito, stoccaggio, esposizione o consegna.<\/em><\/p>\n<p><em>4.10. Merci immagazzinate per la trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 22 del Commentario OCSE precisa che l&#8217;ipotesi di merci appartenenti all&#8217;impresa immagazzinate ai soli fin\u00ec della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa si riferisce ad uno stock di beni o merci, di propriet\u00e0 di un&#8217;impresa, lavorato da una seconda impresa per conto della prima.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>26<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 16.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>27<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 17.<\/em><\/p>\n<p><em><sup>28<\/sup> Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 20.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 19\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia FinaLdoc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>4.11. Sede fissa d&#8217;affari per acquistare merci o raccogliere informazioni per l&#8217;impresa<\/em><\/p>\n<p><em>Nel caso della sede fissa d&#8217;affari utilizzata al solo fine di acquistare merci o raccogliere informazioni per l&#8217;impresa, il paragrafo 22 del Commentario OCSE rileva che il riferimento alla raccolta d\u00ec informazioni include il caso di un ufficio giornalistico che non ha altro scopo principale se non quello di agire come uno dei \u00abmolti tentacoli\u00bb del corpo principale.<\/em><\/p>\n<p><em>4.12. Sede fissa d&#8217;affari utilizzata per pubblicit\u00e0, rilascio di informazioni, ricerche scientifiche e attivit\u00e0 analoghe con carattere preparatorio o ausiliario<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;ipotesi della sede fissa d&#8217;affari utilizzata dall&#8217;impresa al solo fine d\u00ec pubblicit\u00e0, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attivit\u00e0 analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario, \u00e8 un caso che non richiede un&#8217;elencazione esauriente di eccezioni, in quanto prevede un&#8217;eccezione generalizzata alla definizione di cui al paragrafo i e, quando \u00e8 interpretata congiuntamente a tale paragrafo, stabilisce un criterio pi\u00f9 selettivo per la determinazione dell&#8217;esistenza di una stabile organizzazione.<\/em><\/p>\n<p><em>Questa ipotesi rappresenta una limitazione alla definizione di stabile organizzazione, escludendo determinate forme di organizzazioni imprenditoriali le quali, ancorch\u00e9 svolte mediante sede fissa di affari, non dovrebbero, in linea di principio, costituire stabile organizzazione. Viene affermato che tale sede di affari pu\u00f2 , dal canto suo, contribuire alla produttivit\u00e0 globale dell&#8217;impresa, ma i servizi resi rivestono carattere preparatorio, non direttamente finalizzati all&#8217;ottenimento di un utile d&#8217;impresa. Il paragrafo 23 del Commentario OCSE precisa, pertanto, che sono esempi di sede fissa di affari le attivit\u00e0, aventi carattere preparatorio o ausiliario, utilizzate dall&#8217;impresa al solo fine di pubblicit\u00e0, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o per l&#8217;attuazione di contratti di licenza, di brevetti o di know how.<\/em><\/p>\n<p><em>Il paragrafo 24 del Commentario sottolinea l&#8217;estrema difficolt\u00e0 dell&#8217;individuazione delle attivit\u00e0 che rivestono carattere preparatorio o ausiliario. Il criterio distintivo, decisivo a tale fine, va ricercato nel fatto che l&#8217;attivit\u00e0 della sede di affari di per se stessa rappresenti o meno una parte essenziale dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa nella sua globalit\u00e0. Si pu\u00f2 ritenere che una sede fissa di affari, il cui scopo sia identico a quella dell&#8217;impresa, non pu\u00f2 essere considerata esercitare attivit\u00e0 preparatoria o ausiliaria.<\/em><\/p>\n<p><em>Una sede fissa di affari con funzione di direzione dell&#8217;impresa (o di parte dell&#8217;impresa o di un gruppo) non pu\u00f2 essere ritenuta svolgere attivit\u00e0 definibili come preparatorie o ausiliarie, in quanto tali attivit\u00e0 direzionali non sembrano compatibili con il concetto di accessoriet\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>Nei caso in cui un&#8217;impresa, avente ramificazioni internazionali, costituisca un &#8220;ufficio di direzione&#8221; (&#8220;management office&#8221;) in Paesi in cui possiede consociate, stabili organizzazioni, agenti o licenziatari, tale ufficio di direzione sar\u00e0 considerato, in genere, una stabile organizzazione ai sensi del paragrafo 2, in quanto svolge funzioni di coordinamento e di supervisione.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel caso delle cd. &#8220;imprese policentriche&#8221;, in cui tutte le funzioni direttive sono <\/em><br \/>\n<em>delegate agli uffici regionali di direzione, in modo tale che le funzioni dell&#8217;head<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 20\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Finatcloc<\/em><\/p>\n<p><em>office sono limitate alla supervisione generale, tali uffici regionali rientrano nel concetto di &#8220;piace of management&#8221; di cui alla lettera a) del paragrafo 2.<\/em><\/p>\n<p><em>In conclusione, il paragrafo 24 del Commentario OCSE dispone che l&#8217;attivit\u00e0 direttiva di un&#8217;impresa (o anche di una parte della stessa) riveste un ruolo essenziale dell&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale e come tale non pu\u00f2, in alcun modo, essere interpretata come attivit\u00e0 di carattere preliminare, prodromico, preparatorio ovvero ausiliario per l&#8217;impresa.<\/em><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em><strong> La disciplina tributaria Interna<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>5.1. La disciplina tributaria interna vigente<\/em><\/p>\n<p><em>La L. 16 dicembre 2013, n. 166 recepisce, sotto il profilo tributario, la nozione di stabile organizzazione sammarinese di imprese non residenti, riprendendo in toto quanto stabilito dall&#8217;art. 10 del D.L. 26 ottobre 2010, n. 172, il quale, per la prima volta nel sistema fiscale sammarinese, aveva disciplinato l&#8217;istituto. Trattasi di una definizione in linea con quanto stabilito nel panorama europeo, Italia inclusa, e, soprattutto, con quanto previsto dal Modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, rispetto alla quale si differenzia per una minore durata della stabile organizzazione da cantiere (oltre 3 mesi) e per la previsione della sussistenza di una stabile organizzazione quando l&#8217;impresa non residente ha la disponibilit\u00e0 di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.<\/em><\/p>\n<p><em>Di seguito, si riporta il testo dell&#8217;art. 4 della L. n. 166\/2013, recante la nozione di stabile organizzazione:<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 21 \/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em> Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non \u00e8, comunque, considerata stabile organizzazione se:<\/em><\/li>\n<li><em>viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<\/em><\/li>\n<li><em>i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa;<\/em><\/li>\n<li><em>viene utilizzata ai <sup>&#8211;<\/sup>soli fini di svolgere, per l&#8217;impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 che abbia carattere preparatorio o ausiliario;<\/em><\/li>\n<li><em>viene utilizzata ai soli fini dell&#8217;esercizio combinato delle attivit\u00e0 menzionate nelle lettere da a) ad e), purch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.<\/em><\/li>\n<li><em> Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, e salvo quanto<sup>&#8211;<\/sup> previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell&#8217;impresa di cui al comma i il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell&#8217;impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.<\/em><\/li>\n<li><em> Non costituisce stabile organizzazione dell&#8217;iMpresa non residente il solo fatto che essa -eserciti nel territorio dello Stato la propria attivit\u00e0 per mezzo di \u00f9n mediatore, di un commissionario generale, o d\u00ed ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell&#8217;ambito della loro ordina da attivit\u00e0.<\/em><\/li>\n<li><em> Il fatto che un&#8217;impresa non residente, con o senza, stabile organizzazione nel territorio dello Stato, controlli un&#8217;impresa residente, ne sia controllata o che &#8216;entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivit\u00e0 d&#8217;impresa non costituisce di per s\u00e9 motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di. dette imprese una stabile organizzazione dell&#8217;altra.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Si segnala che, in vigenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, trova applicazione la definizione di stabile organizzazione da quest&#8217;ultima prevista rispetto alla normativa interna, in quanto di rango superiore nella gerarchia delle disposizioni, salvo che la normativa interna non sia migliorativa per il contribuente.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; 22\/22 &#8211;<\/em><\/p>\n<p><em>Circolare Esplicativa N.8 &#8211; Art. 5 DTA con l&#8217;Italia Final.doc&#8221;<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La definizione del concetto di \u201dstabile organizzazione\u201d, nasce dall\u2019esigenza di determinare con esattezza il luogo ove il reddito prodotto debba essere assoggettato a tassazione. 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