{"id":5463,"date":"2023-02-07T18:30:24","date_gmt":"2023-02-07T18:30:24","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=5463"},"modified":"2023-02-07T18:36:03","modified_gmt":"2023-02-07T18:36:03","slug":"iva-intracomunitaria-contrasto-frodi-ufficio-centrale-di-collegamento-clo-comitato-permanente-per-la-cooperazione-amministrativa-scac-standing-committee-for-administrative-cooperation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/02\/07\/iva-intracomunitaria-contrasto-frodi-ufficio-centrale-di-collegamento-clo-comitato-permanente-per-la-cooperazione-amministrativa-scac-standing-committee-for-administrative-cooperation\/","title":{"rendered":"IVA intracomunitaria &#8211; Contrasto frodi &#8211; Ufficio centrale di collegamento (CLO) &#8211; Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_5466\" aria-describedby=\"caption-attachment-5466\" style=\"width: 235px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IVA-intracomunitaria-Contrasto-frodi-Ufficio-centrale-di-collegamento-CLO-Comitato-Permanente-per-la-Cooperazione-Amministrativa-SCAC-Standing-Committee-for-Administrative-Cooperation.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-5466 size-full\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IVA-intracomunitaria-Contrasto-frodi-Ufficio-centrale-di-collegamento-CLO-Comitato-Permanente-per-la-Cooperazione-Amministrativa-SCAC-Standing-Committee-for-Administrative-Cooperation.png\" alt=\"\" width=\"235\" height=\"214\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-5466\" class=\"wp-caption-text\">IVA intracomunitaria &#8211; Contrasto frodi &#8211; Ufficio centrale di collegamento (CLO) &#8211; Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Al fine di contrastare piu&#8217; efficacemente possibili casi di frode fiscale e&#8217; stata prevista la costituzione, da parte di ciascun stato membro, di un <strong>ufficio centrale di collegamento (CLO)<\/strong>. Nella <strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getPrassiDetail.do?id=%7BE361776D-EA44-456C-8D76-7B49611675B6%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Circolare del 27\/07\/1994 n. 1 &#8211; Min. Finanze &#8211; Uff. Diritto Tributario Serv. II<\/a><\/strong> si illustrano i compiti e le responsabilita&#8217; di tale ufficio.<\/p>\n<p>Il <a href=\"http:\/\/www.edizionieuropee.it\/law\/html\/193\/eu9_03_043.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Regolamento del Consiglio CEE n. 218\/92 del 27 gennaio 1992<\/strong><\/a>,<br \/>\nconcernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha istituito un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri per contrastare piu&#8217; efficacemente, possibili casi di frode fiscale ed evasione dopo l&#8217;abolizione delle frontiere fiscali dal 1 gennaio 1993.<br \/>\nIl Regolamento, a tale proposito, ha previsto la costituzione, da parte<br \/>\ndi ciascuno Stato membro di un <strong>Ufficio Centrale di Collegamento (CLO (Central Liaison Office))<\/strong> quale responsabile principale dell&#8217;applicazione del Regolamento stesso, del collegamento con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, finalizzata all&#8217;attivita&#8217; antifrode nella specifica materia.<br \/>\nGli Uffici Centrali di Collegamento hanno come referente, in seno alla Commissione dell&#8217;Unione Europea, il <strong>Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation).<\/strong><br \/>\nCon la Direttiva Ministeriale n. 388 del 7 gennaio 1994, il Ministro delle finanze ha istituito l&#8217;Ufficio Centrale di Collegamento presso il Segretariato Generale &#8211; Ufficio Centrale per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e le Relazioni internazionali &#8211; che ha sede in Roma, Viale dell&#8217;Aeronautica 122.<br \/>\n<strong>L&#8217;Ufficio Centrale di Collegamento nel campo della cooperazione<\/strong><br \/>\n<strong>amministrativa assicura il coordinamento tra tutti i settori<\/strong><br \/>\n<strong>dell&#8217;amministrazione finanziaria incaricati della gestione dell&#8217;IVA<\/strong><br \/>\n<strong>intracomunitaria e dei relativi controlli acquisendo, attraverso lo scambio di informazioni, i dati che consentono un continuo aggiornamento degli archivi informatizzati dell&#8217;amministrazione stessa.<\/strong><\/p>\n<p>La gestione della cooperazione amministrativa dell&#8217;IVA intracomunitaria e&#8217; supportata da una rete telematica denominata <strong>VIES (VAT Information Exchange System)<\/strong> che utilizza banche dati presenti in tutti gli Stati Membri, contenenti le informazioni sugli operatori intracomunitari e sulle relative transazioni effettuate con soggetti identificati in altri Stati Membri.<\/p>\n<p><strong>a) RICHIESTE DI I E II LIVELLO<br \/>\n<\/strong><br \/>\nPer l&#8217;esigenza degli Uffici e dei Comandi che ne facciano richiesta e<br \/>\nsulla base dei dati gia&#8217; inseriti nel sistema VIES, l&#8217;<strong>Ufficio Centrale di<\/strong><br \/>\n<strong>Collegamento puoi ottenere, attraverso specifiche richieste ai CLO stranieri, la verifica delle seguenti informazioni:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>esattezza del codice identificativo IVA di un operatore straniero, con i <\/strong><strong>relativi dati anagrafici, data di inizio attivita&#8217; e data di cessazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>situazione anagrafica di un contribuente, identificato da un codice IVA, <\/strong><strong>quale risulta ad una certa data;<\/strong><\/li>\n<li><strong>elenco delle variazioni anagrafiche per un codice IVA specificato nella <\/strong><strong>richiesta effettuate dal 1 gennaio 1993;<\/strong><\/li>\n<li><strong>importo complessivo delle cessioni che fornitori residenti nello Stato al <\/strong><strong>quale viene inviata la richiesta hanno effettuato nei confronti di un <\/strong><strong>contribuente, identificato a un codice IVA residente nello Stato che ha <\/strong><strong>inoltrato la richiesta;<\/strong><\/li>\n<li><strong>elenco dei fornitori residenti nello Stato ai quale viene inviata la<\/strong><br \/>\n<strong>richiesta ed importi delle cessioni dagli stessi effettuate nei confronti <\/strong><strong>di un contribuente identificato da un codice IVA, residente nello Stato <\/strong><strong>che effettua la richiesta.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Analoghe informazioni sui contribuenti italiani potranno essere fornite ai CLO degli altri Stati membri attraverso l&#8217;attivazione delle strutture nazionali.<\/p>\n<p>Restano ferme le competenze degli Uffici IVA per quanto attiene la<br \/>\nconferma del numero identificativo IVA di un soggetto passivo d&#8217;imposta intracomunitario.<\/p>\n<p><strong>b) RICHIESTE DI III LIVELLO<br \/>\n<\/strong><br \/>\n<strong>Qualora le informazioni scambiate telematicamente risultassero<\/strong><br \/>\n<strong>insufficienti ovvero inadeguate alle esigenze dell&#8217;Autorita&#8217; richiedente, ai \u00a0sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.edizionieuropee.it\/law\/html\/193\/eu9_03_043.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art.5 del citato Regolamento<\/a> l&#8217;Ufficio Centrale di Collegamento provvede ad inoltrare una richiesta di assistenza amministrativa di III livello, cd. follow-up, al corrispondente Ufficio Centrale dello Stato membro<\/strong><br \/>\n<strong>interessato.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le richieste di assistenza amministrativa di III livello consentono a<\/strong><br \/>\n<strong>ciascuno Stato di ottenere informazioni sugli elementi costitutivi delle fatture relative a transazioni intracomunitarie (numero, data di emissione, importo) nonche&#8217; sul tipo di merce, mezzo di trasporto utilizzato, sulle modalita&#8217; di pagamento, ecc.. L&#8217;acquisizione di tali informazioni, necessarie all&#8217;attivita&#8217; del CLO, a differenza di quelle di I e di II livello, puo&#8217; richiedere un controllo sui documenti e\/o scritture contabili e, pertanto, coinvolge attivamente le strutture competenti dell&#8217;amministrazione finanziaria.<\/strong><\/p>\n<p>Le richieste di 1 livello presuppongono, ai sensi dell&#8217;art.7 del Reg.<br \/>\n218\/92 CEE, una capacita&#8217; di assistenza analoga da parte dello Stato membro richiedente e vanno attivate soltanto dopo che siano state gia&#8217; esaurite le fonti di informazione interne.<br \/>\n<strong>Le informazioni di III livello che possono essere richieste esclusivamente tramite l&#8217;Ufficio Centrale di Collegamento italiano sia dagli Uffici competenti e dai Comandi della Guardia di Finanza sia dai corrispondenti CLO degli altri Stati membri, riguardano:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>denominazione, indirizzo e codice identificativo IVA degli operatori che hanno effettuato la transazione ed il tipo di operazione relativa (cessione, acquisto, triangolazione o prestazione di servizi);<\/li>\n<li>natura delle merci o della prestazione;<\/li>\n<li>\u00a0tipo di documento (fattura, nota di credito, bolla di consegna), numero e data dello stesso;<\/li>\n<li>valore della transazione indicato nella valuta con cui e&#8217; avvenuto il pagamento;<\/li>\n<li>modalita&#8217; di pagamento (contanti, assegno, bonifico, beni o servizi<br \/>\nforniti in contropartita, altro).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Possono essere richieste o fornite informazioni suppletive quali<\/p>\n<ul>\n<li>il nome della banca<\/li>\n<li>il numero e la data dell&#8217;assegno<\/li>\n<li>dettagli su eventuali altre forme di pagamento<\/li>\n<li>il tipo di trasporto utilizzato con l&#8217;indicazione se la consegna e&#8217; stata effettuata a cura del fornitore o del cliente o di una societa&#8217; di trasporti diversa dagli operatori<\/li>\n<li>il settore merceologico di attivita&#8217; identificate con il codice a quattro cifre previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n.3037\/90 del 09.10.1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita&#8217; economiche nell&#8217;Unione Europea.<\/li>\n<\/ul>\n<p>c) TEMPI DI RISPOSTA<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 5 del Regolamento 218\/92, l&#8217;Ufficio Centrale di<br \/>\nCollegamento interpellato deve fornire l&#8217;informazione nel piu&#8217; breve tempo possibile e comunque entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta; qualora, invece, se ne ravvisi la necessita&#8217;, l&#8217;Ufficio od il Comando richiedente puo&#8217; indicare un termine inferiore per casi specifici che rivestono particolare urgenza.<\/p>\n<p>3.SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77\/799 CEE DEL CONSIGLIO<\/p>\n<p>Secondo le disposizioni della Direttiva 77\/799 CEE del Consiglio,<br \/>\nmodificata dalla Direttiva 79\/1070 CEE recepita nell&#8217;ordinamento italiano con DPR n.506 del 05.06.82, gli Uffici Centrali di Collegamento possono attualmente scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili ai fini della lotta alla frode ed all&#8217;evasione fiscale nel settore dell&#8217;imposizione sul valore aggiunto. In tale contesto gli Uffici ed i Comandi segnaleranno al CLO i casi in cui si renda necessario esperire indagini presso un soggetto<br \/>\nresidente in altro Stato membro. La richiesta verra&#8217; inoltrata da parte del CLO nazionale al corrispondente CLO della Stato interessato. Parimenti gli stessi Uffici e Comandi verranno attivati per richieste di analoga assistenza pervenute al CLO dagli altri Stati Membri.<br \/>\nGli uffici ed i comandi dovranno altresi&#8217; segnalare al CLO tutte le<br \/>\ninformazioni in proprio possesso su transazioni intracomunitarie che facciano insorgere sospetto di evasioni ed elusioni d&#8217;imposta in un altro Stato membro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al fine di contrastare piu&#8217; efficacemente possibili casi di frode fiscale e&#8217; stata prevista la costituzione, da parte di ciascun stato membro, di un ufficio centrale di collegamento (CLO). Nella Circolare del 27\/07\/1994 n. 1 &#8211; Min. Finanze &#8211; Uff. 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