{"id":4749,"date":"2022-05-07T10:08:27","date_gmt":"2022-05-07T10:08:27","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4749"},"modified":"2022-05-07T10:08:27","modified_gmt":"2022-05-07T10:08:27","slug":"effetti-fiscali-dovuti-dovuti-dalla-cancellazione-di-societa-con-debiti-tributari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/05\/07\/effetti-fiscali-dovuti-dovuti-dalla-cancellazione-di-societa-con-debiti-tributari\/","title":{"rendered":"Effetti fiscali dovuti dovuti dalla cancellazione di societ\u00e0 con debiti tributari"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_4756\" aria-describedby=\"caption-attachment-4756\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Effetti-fiscali-dovuti-dovuti-dalla-cancellazione-di-societ\u00e0-con-debiti-tributari.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-4756 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Effetti-fiscali-dovuti-dovuti-dalla-cancellazione-di-societ\u00e0-con-debiti-tributari-300x160.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"160\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Effetti-fiscali-dovuti-dovuti-dalla-cancellazione-di-societ\u00e0-con-debiti-tributari-300x160.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Effetti-fiscali-dovuti-dovuti-dalla-cancellazione-di-societ\u00e0-con-debiti-tributari.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-4756\" class=\"wp-caption-text\">Effetti fiscali dovuti dovuti dalla cancellazione di societ\u00e0 con debiti tributari<\/figcaption><\/figure>\n<p>La<strong> delocalizzazione<\/strong> di attivit\u00e0 all\u2019estero possono spesso condurre alla <strong>cessazione della societ\u00e0 che opera in Italia che finisce per estinguersi con la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese<\/strong>.<\/p>\n<p>La cancellazione dal Registro delle imprese deve essere valutata con molta attenzione<\/p>\n<ul>\n<li>quando si \u00e8 in presenza di<strong> debiti tributari non ancora saldati<\/strong>,<\/li>\n<li>quando, ad esempio, la societ\u00e0 abbia ricevuto un<strong> avviso di accertamento divenuto definitivo <\/strong><\/li>\n<li><strong>quando pende ancora un giudizio tributario<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Infatti\u00a0 l\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175\/2014<\/strong><\/a>, in vigore dal 23 dicembre 2014, ha<strong> mutato la normativa sulla l&#8217;estinzione della societa&#8217; di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2495\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 2495 del codice civile<\/a> \u00a0che<\/strong>\u00a0<strong>non produce pi\u00f9 effetti immediati ai fini tributari, ma,\u00a0 <\/strong>ai soli fini della validita&#8217; e dell&#8217;efficacia degli <strong>atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi<\/strong>, \u00a0<strong>ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese<\/strong>.<\/p>\n<p>Prima dell&#8217;introduzione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175\/2014 <\/strong><\/a>l\u2019estinzione delle societ\u00e0 veniva sostanzialmente regolata dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2495\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>articolo 2495 del codice civile<\/strong><\/a>, comma 2, c.c., \u00a0divenuto, a seguito delle modifiche introdotte con D.L. n. 76\/2020, conv. con Legge n. 120\/2020, <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2495\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 2495 comma 3, c.c.<\/a><\/strong>, che stabilisce: \u201c<strong><em>Ferma restando l\u2019estinzione della societ\u00e0, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento \u00e8 dipeso da colpa di questi<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>La <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/CassCiv-SSUU-6070-2013.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070<\/a><\/strong>,\u00a0ha chiarito che con la cancellazione della societ\u00e0 dal Registro delle imprese essa deve ritenersi estinta a tutti gli effetti, con la conseguenza del venir meno di tutti i rapporti giuridici in capo alla stessa.<\/p>\n<p>Nello specifico la <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/CassCiv-SSUU-6070-2013.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070<\/a><\/strong> si \u00e8 cos\u00ec espressa:<\/p>\n<p><em>&#8220;Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell&#8217;art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, <strong>la cancellazione di una societ\u00e0 di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l&#8217;estinzione dell&#8217;ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, \u00e8 ora invece da considerarsi senz&#8217;altro produttiva di quell&#8217;effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente<\/strong>.<strong> Per ragioni di ordine sistematico<\/strong>, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare,<strong> la stessa regola \u00e8 apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle societ\u00e0 di persone dal registro<\/strong>, quantunque tali societ\u00e0 non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l&#8217;invariato disposto dell&#8217;art. 2312 (integrato, per le societ\u00e0 in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle societ\u00e0 di persone si differenzia da quella delle societ\u00e0 di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese dell&#8217;atto che le cancella ha valore di pubblicit\u00e0 meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>La <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/CassCiv-SSUU-6070-2013.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070<\/a><\/strong> si \u00e8 anche\u00a0 espressa nel senso che:<\/p>\n<p><em>&#8220;Il legislatore del codice civile, anche in occasione della gi\u00e0 ricordata riforma del diritto societario, si \u00e8 preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti<\/em><br \/>\n<em>dopo la cancellazione della societ\u00e0 dal registro.<\/em><br \/>\n<em>Il citato art. 2495, comma 2, (riprendendo, peraltro, quanto gi\u00e0 stabiliva in proposito il previgente art. 2456, comma 2) stabilisce, a tal riguardo, che<strong> i creditori possono agire nei confronti dei soci della <\/strong><strong>dissolta societ\u00e0 di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. E&#8217; prevista, inoltre, anche la possibilit\u00e0 di agire (deve intendersi, per\u00f2, <\/strong><strong>per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale \u00e8 dipeso da colpa di costui<\/strong>.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>&#8220;<em>&#8230;&#8230;&#8230;. <strong>quando il debitore \u00e8 un ente collettivo, non v&#8217;\u00e8 ragione per ritenere che la sua estinzione &#8230;&#8230;&#8230;\u00a0 non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed \u00e8 variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilit\u00e0 da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali<\/strong>.<\/em><br \/>\n<em><strong>Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di societ\u00e0 di capitali rispondono solo nei limiti dell&#8217;attivo loro distribuito all&#8217;esito della<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>liquidazione<\/strong>. Infatti, se la societ\u00e0 \u00e8 stata cancellata senza distribuzione di attivo, ci\u00f2 evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D&#8217;altro canto, alla tesi &#8211; pure in s\u00e8 certamente plausibile &#8211; che limita il descritto meccanismo successorio all&#8217;ipotesi in cui i soci di societ\u00e0 di capitali (o il socio accomandante della <\/em><em>societ\u00e0 in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilit\u00e0 di proseguire nei <\/em><em>confronti di detti soci l&#8217;azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la societ\u00e0 (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonch\u00e8 da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori gi\u00e0 facenti capo alla societ\u00e0 cancellata ma non definiti all&#8217;esito della liquidazione (anche, come si dir\u00e0, ai fini processuali), fermo per\u00f2 restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilit\u00e0 cui s&#8217;\u00e8 fatto cenno.<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>L&#8217;estinzione della societ\u00e0 con la conseguenza del venir meno di tutti i rapporti giuridici in capo alla stessa determina, quindi, un <strong>fenomeno successorio<\/strong> di tali rapporti giuridici, secondo cui\u00a0 <strong>le obbligazioni, ivi incluse quelle tributarie, si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono a seconda del regime di responsabilit\u00e0 a cui erano sottoposti quando la societ\u00e0 non era ancora estinta<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione nel caso di societ\u00e0 di capitali<\/strong><\/li>\n<li><strong>illimitatamente nel caso di societ\u00e0 di persone.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutto questo per i debiti &#8220;non tributari&#8221; , invece <strong>ai &#8220;fini tributari&#8221; nonostante la cancellazione della societ\u00e0, con l&#8217;introduzione nel nostro ordinamento dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175\/2014<\/a>, l\u2019estinzione di questa resta sospesa per 5 anni<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi, <strong>\u00a0fino a 5 anni dopo la cancellazione della societ<\/strong>\u00e0, l\u2019Agenzia delle Entrate <strong>pu\u00f2 proseguire le proprie azioni per il recupero dei tributi e dei contributi, nonch\u00e9 delle sanzioni e degli interessi<\/strong>, indirizzando nei suoi confronti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>atti di liquidazione<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>avvisi accertamento<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>provvedimenti di riscossione<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>atti di contenzioso<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come evidenziato in precedenza, dopo la cancellazione della societ\u00e0 dal Registro delle imprese, ai fini civilistici questa si estingue ed <strong>essendosi\u00a0 gi\u00e0 svuotata del proprio patrimonio il Fisco incontrer\u00e0 difficolt\u00e0 a soddisfare le proprie pretese.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>A questo punto<\/p>\n<ul>\n<li><strong>soci<\/strong><\/li>\n<li><strong>amministratori<\/strong><\/li>\n<li><strong>liquidatori<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>potrebbero essere coinvolti e danneggiati dalle azioni infruttuose compiute dal Fisco contro la societ\u00e0 oramai estinta e rimasta inerte.<\/strong><\/p>\n<p>In merito a questi soggetti l\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8}&amp;codiceOrdinamento=200003600000000&amp;articolo=Articolo%2036\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 36 (Responsabilita&#8217; ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) del D.P.R. n. 602\/1973<\/strong><\/a> stabilisce:<\/p>\n<p>&#8220;<em><strong>I liquidatori dei soggetti all&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all&#8217;obbligo di pagare, con le attivita&#8217; della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all&#8217;assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita&#8217; e&#8217; commisurata all&#8217;importo dei crediti d&#8217;imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti<\/strong>.<\/em><\/p>\n<div id=\"dettaglio-articolo\" class=\"dettaglio-pre\">\n<p><strong><em>La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all&#8217;atto dello scioglimento della societa&#8217; o dell&#8217;ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em><strong>I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita&#8217; stabilite dal codice civi<\/strong>le. <strong>Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Le responsabilita&#8217; previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita&#8217; sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>La responsabilita&#8217; di cui ai commi precedenti e&#8217; accertata dall&#8217;ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art60\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<\/a>.<\/em><\/p>\n<p><em>Avverso l&#8217;atto di accertamento e&#8217; ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;636\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636<\/a>. Si applica il primo comma dell&#8217;articolo 39<\/em>.&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"br\">\n<p>Quindi in base all\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8}&amp;codiceOrdinamento=200003600000000&amp;articolo=Articolo%2036\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 36 (Responsabilita&#8217; ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) del D.P.R. n. 602\/1973<\/strong><\/a>:<\/p>\n<ul>\n<li>i\u00a0<strong>liquidatori rispondono in proprio delle imposte non pagate dalla societ\u00e0 per il periodo di liquidazione e anteriore, se non provano di aver soddisfatto prima i crediti tributari (<em>Tale responsabilita&#8217; e&#8217; commisurata all&#8217;importo dei crediti d&#8217;imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti)<\/em><\/strong>;<\/li>\n<li>i\u00a0<strong>soci<\/strong>\u00a0<strong>che negli ultimi 2 anni d\u2019imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno ricevuto denaro o altri beni sono responsabili per il pagamento delle imposte dovute dalla societ\u00e0 nei limiti degli stessi beni<\/strong>;<\/li>\n<li>gli\u00a0<strong>amministratori<\/strong>\u00a0<strong>sono passibili delle predette responsabilit\u00e0 se negli ultimi 2 anni d\u2019imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione oppure hanno occultato attivit\u00e0 sociali anche attraverso omissioni nelle scritture contabili (inoltre assumono le medesime responsabilit\u00e0 dei liquidatori se si \u00e8 proceduto allo scioglimento della societ\u00e0 senza la nomina dei liquidatori)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ad esempio nell\u2019ipotesi di notifica di un avviso di accertamento, molto probabilmente la societ\u00e0, non avendo pi\u00f9 un patrimonio da perdere, potrebbe non avere\u00a0 un interesse diretto a difendersi, ma, per quanto suddetto, <strong>liquidatori, soci ed amministratori<\/strong> <strong>potrebbero subire delle conseguenze negative dalla mancata difesa della societ\u00e0<\/strong> contro gli atti del Fisco, visto che <strong>l\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, una volta verificata l\u2019infruttuosit\u00e0 dell\u2019azione contro la societ\u00e0, <strong>potrebbe proseguire l\u2019azione contro i liquidatori, i soci e gli amministratori<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi <strong>liquidatori, soci ed amministratori <\/strong><strong>non dovrebbero disinteressarsi delle vicende che riguardano la societ\u00e0 estinta<\/strong>, potendo essere subito dopo chiamati a rispondere dei fatti dalla stessa compiuti.<\/p>\n<p>Quindi il fatto che <strong>legittimata a difendersi dalle azioni del Fisco, entro i 5 anni dalla sua cancellazione, \u00e8,<\/strong> principalmente, <strong>la societ\u00e0 estinta,\u00a0 non esclude che soci, liquidatori e amministratori, pur non essendo stati ancora destinatari di atti tributari,\u00a0 ma che potrebbero subire un danno dall&#8217;inerzia della societ\u00e0<\/strong>, avendone tutto l\u2019interesse, <strong>possono essere ritenuti legittimati a difendersi in base <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>all&#8217; Articolo 100 Codice di procedura civile (Interesse ad agire)<\/strong> che recita: &#8220;<em><strong>Per proporre una\u00a0domanda\u00a0o per contraddire alla stessa \u00e8 necessario avervi\u00a0interesse&#8221;<\/strong> (La dottrina prevalente definisce l&#8217;interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un&#8217;utilit\u00e0 o di un vantaggio non ottenibile senza l&#8217;intervento del giudice. L&#8217;interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l&#8217;azione.)<\/em><\/li>\n<li><strong>in virt\u00f9 del loro diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione il cui primo comma recita.&#8221;Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi&#8221;.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20211105\/snciv@s50@a2021@n31904@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Corte di Cassazione con l\u2019Ordinanza 5 novembre 2021, n. 31904<\/strong><\/a> pone in evidenza che : &#8220;<strong>Nella sostanza, dunque, in caso di estinzione della societ\u00e0, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della societ\u00e0 stessa, debito che &#8211; lo si ripete &#8211; conserva &#8220;intatta la propria causa e la propria originaria natura<\/strong><br \/>\n<strong>giuridica<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>L<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20211105\/snciv@s50@a2021@n31904@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>\u2019Ordinanza 5 novembre 2021, n. 31904<\/strong><\/a> prosegue:&#8221;<strong>mentre il socio subentra nello stesso debito della societ\u00e0 ex art. 2495, comma 2, c.c., e risponde in proporzione alla quota sociale posseduta (in caso di s.r.I.) e nei limiti di quanto ricevuto, l&#8217;obbligazione del liquidatore in <\/strong><strong>discorso non ha limitazioni e origina un debito di natura diversa, che col primo concorre in ottica satisfattiva delle ragioni creditorie&#8221;<\/strong>.<\/p>\n<p>&#8220;&#8230;., osserva la Corte che le obbligazioni di cui all&#8217;art. 36 del d.P.R. n.<br \/>\n602\/1973 sono affatto diverse da quelle della societ\u00e0 per imposte non versate, che ne costituiscono il presupposto: in altre parole, la responsabilit\u00e0 del liquidatore, dell&#8217;amministratore o del socio, regolata dall&#8217;art. 36 cit., consegue all&#8217;esistenza di una o pi\u00f9 obbligazioni sociali tributarie rimaste inadempiute sul<br \/>\npiano fisiologico, e ad essa si affianca, quanto ai soci specialmente, in ottica di recupero e di garanzia (lato sensu intesa) in favore del fisco. Detta responsabilit\u00e0, dunque, sorge ex lege, alla sussistenza dei presupposti di cui allo stesso art. 36, ossia, riguardo agli stessi soci, l&#8217;aver essi percepito, nel<br \/>\ncorso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o l&#8217;aver avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e nei limiti del valore dei beni stessi, fatte salve le maggiori responsabilit\u00e0 stabilite dal codice civile.<br \/>\nCos\u00ec come per i liquidatori e gli amministratori (su cui si vedano Cass. n. 11968\/2012; Cass. n. 8701\/2014; Cass. n. 17020\/2019; Cass. n. 29969\/2019), dunque, non \u00e8 revocabile in dubbio come anche l&#8217;obbligazione del socio, ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602\/1973 abbia natura civilistica e non tributaria, oltre che sussidiaria, &#8220;non ponendo la norma alcuna successione<br \/>\no coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti&#8221; (cos\u00ec,<br \/>\nespressamente, Cass. n. 7327\/2012); ci\u00f2 giustifica, a ben vedere, non solo la previsione d\u00ec cui al comma 5, circa la necessit\u00e0 di emissione di autonomo avviso di accertamento, ma anche quella di cui al comma 6, circa l&#8217;impugnabilit\u00e0 di detto avviso in sede tributaria (previsione altrimenti pleonastica). Ne discende, in definitiva, quanto al socio &#8220;successore&#8221;, che almeno nel sistema antecedente al d.lgs. n. 175\/2014, altro \u00e8 la responsabilit\u00e0<br \/>\nex art. 2495, comma 2, c.c., altra cosa \u00e8 quella ex art. 36, comma 3, cit.&#8221;<\/p>\n<p>&#8220;&#8230;. in particolare, di Cass. n. 4699\/2014, cos\u00ec massimata: &#8220;L&#8217;art. 2495 cod. civ. (&#8230;) prevede che i crediti verso la societ\u00e0 cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle<br \/>\nsomme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, non \u00e8 nella specie, v. par. 3.1), ove il contribuente ne sia a conoscenza o l&#8217;abbia addirittura impugnato (Cass. n. 21177\/2014). &#8221;<\/p>\n<p>Quindi con l\u2019<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20211105\/snciv@s50@a2021@n31904@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Ordinanza 5 novembre 2021, n. 31904<\/strong><\/a> , la Corte di Cassazione ha ritenuto che, <strong>il socio succede nei\u00a0rapporti processuali e sostanziali della societ\u00e0, a prescindere dall\u2019avvenuta\u00a0distribuzione dell\u2019utile\u00a0o di altri beni nell\u2019ambito della\u00a0procedura di liquidazione della societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>La Suprema Corte osserva come la sussistenza dell\u2019interesse ad agire del Fisco non pu\u00f2 valutarsi in forza di una prospettiva meramente statica e la <strong>responsabilit\u00e0 del socio non pu\u00f2 escludersi sulla sola base di quanto emergente dal bilancio di liquidazione<\/strong>\u00a0n\u00e9 dalla mera circostanza che egli\u00a0<strong>non abbia partecipato utilmente alla ripartizione finale<\/strong>, potendo ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della societ\u00e0 estinta, siano stati comunque trasferiti ai soci (cfr. <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20210115\/snciv@sU0@a2021@n00619@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Cassazione, Sezioni Unite, n. 619\/2021<\/strong><\/a>).<\/p>\n<p><strong>L\u2019Amministrazione finanziaria pu\u00f2 rivolgersi al\u00a0socio successore\u00a0per il recupero del credito vantato contro la societ\u00e0 estinta, dimostrando la\u00a0fonte di detta obbligazione, seppur ripartita\u00a0pro quota<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il subentro\u00a0del socio nell\u2019obbligazione sociale avviene\u00a0per legge, a prescindere\u00a0dal fatto che il Fisco dimostri la circostanza che il socio abbia utilmente partecipato alla\u00a0distribuzione di utili.<\/strong><\/p>\n<p>Di contro, la <strong>negazione da parte del socio circa la percezione di utili<\/strong>, costituisce un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa del Fiso, ossia come eccezione di merito, di cui deve fornirne\u00a0<strong>adeguata prova<\/strong>, avendo la <strong>Corte di Cassazione\u00a0<\/strong> con <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Cassazione-SS.UU_.-sentenza-n.6071.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Sentenza a Sezioni Unite n. 6071 del 12 marzo 2013 <\/a><\/strong>) <strong>ritenuto che resta fermo per i soci successori il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilit\u00e0: &#8220;<\/strong><em>Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, <\/em><em>ma innesca un meccanismo successorio nell&#8217;ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad <\/em><em>essere variamente contemperate con quelle degli eredi, cos\u00ec, quando il debitore \u00e8 un ente collettivo, non v&#8217;\u00e8 <\/em><em>ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre <\/em><em>di regola la sua stessa volont\u00e0) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui <\/em><em>generis, che coinvolge i soci ed \u00e8 variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di <\/em><em>responsabilit\u00e0 da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.<\/em><br \/>\n<em>Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di <\/em><em>societ\u00e0 di capitali rispondono solo nei limiti dell&#8217;attivo loro distribuito all&#8217;esito della liquidazione. Infatti, se la<\/em><br \/>\n<em>societ\u00e0 \u00e8 stata cancellata senza distribuzione di attivo, ci\u00f2 evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata <\/em><em>comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D&#8217;altro canto, alla tesi &#8211; pure in<\/em><br \/>\n<em>s\u00e9 certamente plausibile &#8211; che limita il descritto meccanismo successorio all&#8217;ipotesi in cui i soci di societ\u00e0 di <\/em><em>capitali (o il socio accomandante della societ\u00e0 in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche<\/em><br \/>\n<em>riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la <\/em><em>possibilit\u00e0 di proseguire nei confronti di detti soci l&#8217;azione originariamente intrapresa dal creditore sociale<\/em><br \/>\n<em>verso la societ\u00e0 (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, n. 7676 e Cass. n. 7679\/2012, nonch\u00e9 da Cass. <\/em><em>9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son <\/em><em>destinati a succedere nei rapporti debitori gi\u00e0 facenti capo alla societ\u00e0 cancellata ma non definiti all&#8217;esito <\/em><em>della liquidazione (anche, come si dir\u00e0, ai fini processuali), fermo per\u00f2 restando il loro diritto di opporre ai<\/em><br \/>\n<em>creditore agente il limite di responsabilit\u00e0 cui s&#8217;\u00e8 fatto cenno.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Il socio\/contribuente ha l&#8217;onere di avviare il processo tributario in quanto l\u2019emissione di un avviso di accertamento, l\u2019iscrizione a ruolo o la notifica della cartella di pagamento nei confronti del socio <strong>prescindono del tutto da ogni accertamento sulla avvenuta<\/strong>\u00a0(o mancata)\u00a0<strong>percezione degli utili.<\/strong><\/p>\n<p>Spetta al <strong>socio dimostrare la propria assenza di responsabilit\u00e0<\/strong>,\u00a0 il non essere tenuto a rispondere di quel debito sociale, <strong>offrendo la relativa prova<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>dimostrando l\u2019inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della societ\u00e0,<\/strong><\/li>\n<li><strong>o con la dimostrazione di non aver conseguito utili dalla liquidazione.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>Corte di Cassazione<\/strong>\u00a0con\u00a0<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20210208\/snciv@s65@a2021@n02911@tI.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 2911 <\/strong><\/a>si \u00e8 pronunciata sulla p<strong>ossibilit\u00e0 che le\u00a0sanzioni comminate\u00a0nei confronti di una\u00a0societ\u00e0 cancellata dal Registro delle imprese\u00a0possano essere recuperate dall\u2019Agenzia delle Entrate nei confronti dei\u00a0soci,<\/strong> ritenendo che, a seguito della accertata estinzione della societ\u00e0 debitrice principale, le<strong>\u00a0sanzioni amministrative<\/strong>\u00a0a carico di quest\u2019ultima per la violazione di norme tributarie\u00a0<strong>non si trasmettono ai soci n\u00e8 al liquidatore<\/strong>, trovando applicazione l\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626}&amp;codiceOrdinamento=200000800000000&amp;articolo=Articolo%208\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 <\/strong><\/a>che sancisce l&#8217;<strong>Intrasmissibilta&#8217; della sanzione agli eredi<\/strong> in accordo con il principio della<strong>\u00a0responsabilit\u00e0 personale<\/strong>, di cui al <strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626}&amp;codiceOrdinamento=200000800000000&amp;articolo=Articolo%208\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">comma 2 dell&#8217;art. 2\u00a0 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 <\/a><em>(La sanzione e&#8217; riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione)<\/em><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626}&amp;codiceOrdinamento=200000800000000&amp;articolo=Articolo%208\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">.<\/a><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, (convertito con modificazioni in Legge n. 326\/2003)<\/strong><\/a>\u00a0ha introdotto la regola della <strong>riferibilit\u00e0 esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie <em>(<\/em><\/strong><em>Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa&#8217; o enti con personalita&#8217; giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica)<\/em>.<\/p>\n<p>Nel medesimo senso si \u00e8 espressa la Corte di Cassazione con la <strong><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20170407\/snciv@s50@a2017@n09094@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Agli effetti dell\u2019estinzione delle societ\u00e0 vi \u00e8 la possibilit\u00e0 che il perfezionamento di un <strong>reato in capo alla societ\u00e0\u00a0oramai\u00a0estinta<\/strong> potrebbe dare luogo ad <strong>un raddoppio dei termini per l\u2019accertamento fiscale. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Con l\u2019espressione \u201craddoppio dei termini\u201d si intende l\u2019istituto in forza del quale, in presenza di una violazione fiscale che imponga l&#8217;obbligo di denuncia per un reato tributario, i termini dell\u2019accertamento tributario vengono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui \u00e8 stata commessa la violazione.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istituto del raddoppio dei termini fu introdotto con l\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 37, commi 24 e 25, del D.L. n. 223\/2006<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019evoluzione normativa dell\u2019istituto, costantemente accompagnata da interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u00e0, oltre che da numerose pronunce di merito, ha trovato la sua ultima cristallizzazione, dapprima, con il <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/08\/18\/15G00146\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO LEGISLATIVO\u00a05 agosto 2015, n. 128<\/a><\/strong>\u00a0\u00a0(c.d.<strong> Decreto sulla certezza del diritto<\/strong>) che, con l\u2019art. 2 (\u201cModifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l\u2019accertamento\u201d),\u00a0 commi 1 e 2, ha disposto la modifica e l\u2019inserimento, negli artt. 43, c.3, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 57, c. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, del seguente periodo: \u00ab<strong><em>Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini<\/em><\/strong>\u00bbe, poi, con la <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/12\/30\/15G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208<\/strong><\/a> (c.d. \u201cLegge di stabilit\u00e0 2016\u201d), art. 1, commi 130 e 131 che hanno sostituito gli artt. <strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&amp;codiceOrdinamento=200004300000000&amp;articolo=Articolo%2043\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">43, del D.P.R. n. 600 del 1973<\/a><\/strong>, e <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}&amp;codiceOrdinamento=200005700000000&amp;articolo=Articolo%2057\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>57 del D.P.R. n. 633 del 1972<\/strong><\/a> apportando un\u2019ulteriore radicale modifica<\/p>\n<ul>\n<li>con la soppressione testuale del raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali tributarie<\/li>\n<li>con l\u2019introduzione di nuovi e pi\u00f9 ampi termini per la rettifica delle dichiarazioni sui redditi e sul valore aggiunto (da quattro a cinque anni, in caso di presentazione della dichiarazione, e, da cinque a sette anni, in caso di dichiarazione omessa).<\/li>\n<\/ul>\n<p>l perfezionamento di un\u00a0<strong>reato in capo alla societ\u00e0<\/strong>\u00a0oramai\u00a0<strong>estinta<\/strong>, che di per s\u00e9 darebbe luogo ad un\u00a0<strong>raddoppio dei termini per l\u2019accertamento fiscale<\/strong>\u00a0delle violazioni in capo alla societ\u00e0 (ai sensi dell\u2019art. 37, comma 24, del D.L. n. 223 del 2006), possa comportare l\u2019ulteriore effetto del<strong>\u00a0raddoppio dei termini per l\u2019accertamento fiscale<\/strong>\u00a0anche nei riguardi dei\u00a0<strong>soci della societ\u00e0 estinta<\/strong>.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>Corte di Cassazione<\/strong>\u00a0con l\u2019<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20211022\/snciv@s65@a2021@n29548@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29548<\/strong><\/a>, \u00e8 giunta a ritenere\u00a0<strong>pienamente legittimo<\/strong>\u00a0il\u00a0<strong>raddoppio dei termini<\/strong>\u00a0per la<strong>\u00a0notifica dell\u2019accertamento<\/strong>\u00a0in esame nei confronti del\u00a0<strong>socio<\/strong>\u00a0della societ\u00e0 estinta, atteso che il\u00a0<strong>debito fiscale<\/strong>\u00a0si era trasferito in capo a\u00a0<strong>quest\u2019ultimo in qualit\u00e0 di socio unico<\/strong>\u00a0a causa della estinzione della societ\u00e0 (cancellata dal registro delle imprese) e della\u00a0<strong>liquidazione operata dal liquidatore in suo favore<\/strong>.<\/p>\n<p>Sulla problematica la Suprema Corte ha, in primo luogo, chiarito che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all\u2019estinzione della societ\u00e0 di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,\u00a0<strong>non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico<\/strong>\u00a0facente capo alla societ\u00e0 estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virt\u00f9 del quale:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019obbligazione della societ\u00e0 non si estingue, ci\u00f2 che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, \u201cpendente societate\u201d, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;<\/li>\n<li>i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societ\u00e0 estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarit\u00e0 o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorch\u00e8 azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un\u2019attivit\u00e0 ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societ\u00e0 vi abbia rinunciato, a favore di una pi\u00f9 rapida conclusione del procedimento estintivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La delocalizzazione di attivit\u00e0 all\u2019estero possono spesso condurre alla cessazione della 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