{"id":4705,"date":"2022-05-02T07:04:49","date_gmt":"2022-05-02T07:04:49","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4705"},"modified":"2022-05-02T07:04:49","modified_gmt":"2022-05-02T07:04:49","slug":"strategie-di-lotta-allevasione-fiscale-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/05\/02\/strategie-di-lotta-allevasione-fiscale-internazionale\/","title":{"rendered":"Strategie\u00a0di\u00a0lotta\u00a0all\u2019evasione fiscale internazionale"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_4741\" aria-describedby=\"caption-attachment-4741\" style=\"width: 297px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Strategie-di-lotta-all\u2019evasione-fiscale-internazionale.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-4741 size-full\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Strategie-di-lotta-all\u2019evasione-fiscale-internazionale.jpg\" alt=\"\" width=\"297\" height=\"170\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-4741\" class=\"wp-caption-text\">Strategie\u00a0di\u00a0lotta\u00a0all\u2019evasione fiscale internazionale<\/figcaption><\/figure>\n<p>Con la<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/0\/Circolare_4_07.05.2021.pdf\/77eb6e63-f0c0-1be4-9cfb-48bacfcb4fd4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0<strong>Circolare 7 maggio 2021, n. 4\/E<\/strong><\/a>, l\u2019Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alle\u00a0<strong>strategie<\/strong>\u00a0di\u00a0<strong>lotta<\/strong>\u00a0all\u2019<strong>evasione fiscale internazionale<\/strong> per i prossimi anni che appaiono incentrate anche sull\u2019utilizzo dei dati derivanti dallo scambio di informazioni fiscali a livello internazionale.<\/p>\n<p><em>Riportiamo in calce le parti della <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/0\/Circolare_4_07.05.2021.pdf\/77eb6e63-f0c0-1be4-9cfb-48bacfcb4fd4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare 7 maggio 2021, n. 4\/E<\/strong><\/a> attinenti alla fiscalit\u00e0 internazionale (<sup>1<\/sup>).<\/em><\/p>\n<p>Il Settore contrasto illeciti dell&#8217;Agenzia delle Entrate\u00a0 persegue il contrasto ai fenomeni di illecito fiscale pi\u00f9 diffusi:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019allocazione\u00a0<strong>fittizia<\/strong>\u00a0all\u2019<strong>estero<\/strong>\u00a0della r<strong>esidenza fiscale<\/strong>;<\/li>\n<li>\u00a0l\u2019<strong>illecito trasferimento<\/strong>\u00a0e\/o la detenzione all\u2019estero di\u00a0<strong>attivit\u00e0 produttive di reddito<\/strong>\u00a0(anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o esterovestiti).<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate appare intenzionata a voler reprimere le seguenti irregolarit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>violazione<\/strong>\u00a0degli obblighi di\u00a0<strong>monitoraggio fiscale<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>omessa<\/strong>\u00a0indicazione in\u00a0<strong>dichiarazione<\/strong>\u00a0degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo scambio di informazioni rappresenta un potente mezzo volto al contrasto dell\u2019evasione e dell\u2019elusione fiscale su scala internazionale.<\/p>\n<p>In quest&#8217;ottica, l\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 impegnata a potenziare le attivit\u00e0 connesse alle diverse tipologie di scambio di informazioni attivabili sulla base delle Direttive europee e degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio su richiesta, spontaneo ed automatico.<\/p>\n<p>A questo proposito vedi: <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2021\/04\/20\/strumenti-per-le-indagini-fiscali-allestero-cooperazione-fiscale-tra-le-amministrazioni-finanziarie-dei-paesi-ue-e-non-ue\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em><strong>Strumenti per le indagini fiscali all\u2019estero &#8211; Cooperazione fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei Paesi UE e non UE<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n<p>I dati esteri relativi ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia cos\u00ec acquisiti e\u00a0 scambiati con l\u2019Italia attraverso gli ordinari <strong>strumenti per lo scambio delle informazioni di rilevanza fiscale,\u00a0 sono utilizzati dall\u2019Agenzia delle Entrate per fondare gli accertamenti dei redditi esteri da recuperare a tassazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Se lo scambio di informazioni riguarda i dati relativi ai conti correnti detenuti all\u2019estero dal contribuente, \u00e8 possibile che il Fisco, per\u00a0<strong>recuperare a tassazione i redditi esteri evasi,<\/strong>\u00a0scelga di avvalersi della <strong>presunzione legale di evasione<\/strong> prevista dall\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&amp;codiceOrdinamento=200003200000000&amp;articolo=Articolo%2032\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600\/1973<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Secondo la <strong>presunzione legale di evasione<\/strong> prevista dall\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&amp;codiceOrdinamento=200003200000000&amp;articolo=Articolo%2032\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600\/1973 <\/strong><\/a><strong>\u00a0i prelevamenti e i versamenti \u00a0operati sul conto corrente per i quali il contribuente non fornisce alcuna giustificazione potrebbero essere dall\u2019Agenzia delle Entrate posti a fondamento dei propri accertamenti fiscali e considerati come redditi evasi da recuperare a tassazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>i\u00a0<strong>versamenti<\/strong> <strong>recuperati a tassazione<\/strong>\u00a0quando il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito assoggettato ad imposta o che non hanno rilevanza ai fini reddituali;<\/li>\n<li>i\u00a0<strong>prelevamenti<\/strong> <strong>tassati<\/strong>\u00a0se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e se non risultino dalle scritture contabili.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>(<sup>1<\/sup>) &#8220;<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/0\/Circolare_4_07.05.2021.pdf\/77eb6e63-f0c0-1be4-9cfb-48bacfcb4fd4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare 7 maggio 2021, n. 4\/E<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n<p><em>1.4.2\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019attivit\u00e0 di contrasto agli illeciti fiscali internazionali<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019Agenzia prosegue e rafforza la propria attivit\u00e0 di presidio finalizzata al contrasto agli illeciti fiscali internazionali maggiormente riscontrati sul territorio e mirata, nel contempo, ad individuare nuove forme di pianificazione fiscale, cos\u00ec da contemperare le gi\u00e0 richiamate esigenze, sia di repressione che di prevenzione.<\/em><\/p>\n<p><em>Il Settore Contrasto Illeciti procede con l\u2019attivit\u00e0 di controllo relativamente alle violazioni di maggiore rilevanza alla normativa del \u00abmonitoraggio fiscale\u00bb, sia nei confronti degli intermediari tenuti alla trasmissione delle comunicazioni all\u2019uopo previste, sia nei confronti dei contribuenti assoggettati all\u2019obbligo dichiarativo. L\u2019attivit\u00e0 di controllo inerente al monitoraggio fiscale, in particolare, mira al raggiungimento di un duplice scopo: da una parte, l\u2019attivit\u00e0 di contrasto tende alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso un\u2019apposita attivit\u00e0 selettiva orientata ad individuare le posizioni che, anche sulla base delle informazioni acquisite per il tramite dei dati trasmessi degli intermediari finanziari, risultano aver omesso totalmente o parzialmente gli adempimenti dichiarativi in merito alle attivit\u00e0 estere di natura finanziaria; dall\u2019altra, le attivit\u00e0 di controllo sono orientate ad approfondire l\u2019origine delle provviste oggetto di trasferimento e\/o detenzione all\u2019estero, cos\u00ec da far emergere situazioni di illecita provenienza e\/o di indebita sottrazione al prelievo fiscale domestico.<\/em><\/p>\n<p><em>A tali fini, in linea con le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia, Prot. n. 268208 del 21 luglio 2020, di attuazione dell\u2019articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, in qualit\u00e0 di unit\u00e0 speciale costituita in attuazione dell\u2019articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, procede a formulare richieste, anche per masse di contribuenti, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche in merito alle informazioni relative ai titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l\u2019estero o rapporti ad esse collegati.<\/em><\/p>\n<p><em>La fittizia allocazione all\u2019estero della residenza fiscale continua ad essere oggetto di <\/em><em>specifica analisi investigativa, sfruttando, in modo mirato e sistematico, le informazioni disponibili nelle banche dati in uso e i dati di fonte estera, anche di natura finanziaria, derivanti in particolare dallo scambio automatico, quali, inter alia, le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). Le attivit\u00e0 in argomento saranno svolte sia dalla struttura centrale dedicata, sia dalle Direzioni regionali, che potranno avvalersi degli applicativi gi\u00e0 in uso, nonch\u00e9 dei percorsi investigativi gi\u00e0 esistenti e che saranno sviluppati a livello centrale.<\/em><\/p>\n<p><em>Anche con riferimento alle attivit\u00e0 investigative rivolte a soggetti diversi dalle persone fisiche, proseguono e si intensificano i riscontri mirati ad intercettare situazioni connotate da schemi di pianificazione fiscale illecita, consolidati ovvero innovativi, perpetrati allo scopo di veicolare flussi finanziari e materia imponibile oltre i confini nazionali, con particolare riguardo anche agli intermediari finanziari e agli altri soggetti coinvolti, in violazione degli obblighi correlati agli adempimenti del monitoraggio fiscale e all\u2019imposizione diretta ed indiretta.<\/em><\/p>\n<p><em>A tal fine, sfruttando le informazioni acquisite, anche per il tramite della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni su richiesta, vengono approfondite situazioni di fittizia interposizione nella titolarit\u00e0 di beni e redditi, allo scopo di intercettare le forme pi\u00f9 complesse e articolate di evasione fiscale internazionale.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.5<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Attivit\u00e0 Internazionali<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>1.5.1\u00a0\u00a0 La cooperazione amministrativa in campo fiscale: incremento delle fonti informative derivanti dallo scambio automatico di informazioni<\/em><\/p>\n<p><em>La trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e, pi\u00f9 in generale, la cooperazione internazionale rappresentano strumenti fondamentali per il contrasto ai meccanismi di sottodimensionamento di base imponibile, che sfruttano le asimmetrie impositive e informative tra gli Stati. In tale ottica, prosegue il processo di valorizzazione, nell\u2019ambito del contrasto all\u2019evasione e all\u2019elusione internazionale, del patrimonio informativo disponibile, soprattutto attraverso il potenziamento degli strumenti di scambio automatico di informazioni e lo sforzo per garantire una maggiore efficienza e trasversalit\u00e0 dei flussi informativi sulle attivit\u00e0 internazionali tra le strutture centrali e territoriali dell\u2019Agenzia su cui tali attivit\u00e0 impattano.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019Agenzia delle entrate \u00e8, inoltre, impegnata nella valorizzazione delle attivit\u00e0 di <\/em><em>cooperazione internazionale relative alla mutua assistenza alla riscossione.<\/em><\/p>\n<p><em>Nell\u2019ottica di un potenziamento degli strumenti di riscossione internazionale, nel corso del 2021, \u00e8 stato potenziato l\u2019applicativo informatico che ha la finalit\u00e0 di promuovere il ricorso, da parte degli Uffici dell\u2019Agenzia, alla cooperazione in materia di riscossione, come ulteriore mezzo di tutela del credito erariale, consentendo la selezione, in autonomia, dei crediti dell\u2019Erario, per i quali vi siano i presupposti per l\u2019attivazione della cooperazione internazionale, come, ad esempio, la possibile esistenza di redditi e\/o di elementi patrimoniali di fonte estera. In tale applicativo, \u00e8 stato valorizzato, in particolare, il patrimonio informativo proveniente dallo scambio di informazioni automatico fra gli Stati europei, al fine di individuare potenziali redditi\/beni aggredibili del soggetto debitore all\u2019estero. In tale contesto, \u00e8 stato istituito anche un tavolo di lavoro con l\u2019Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di rafforzare le sinergie con gli Agenti della riscossione e rendere pi\u00f9 efficiente il flusso informativo relativo a tale forma di cooperazione.<\/em><\/p>\n<p><em>Inoltre, l\u2019Agenzia prosegue la sua opera di potenziamento delle attivit\u00e0 connesse alle diverse tipologie di scambio di informazioni, attivabili sulla base delle Direttive europee e degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio su richiesta, spontaneo ed automatico.<\/em><\/p>\n<p><em>Per una corretta gestione dell\u2019attivit\u00e0 di scambio di informazioni su richiesta e spontaneo, sono in corso di aggiornamento le istruzioni operative per le strutture territoriali per migliorare l\u2019efficacia dello scambio.<\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto concerne l\u2019evoluzione dello scambio automatico, con particolare riguardo alle nuove tipologie di informazioni oggetto di scambio, si segnala che, nel corso del 2020,<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>stata finalizzata l\u2019attuazione della direttiva (UE) n. 822\/2018 del Consiglio che modifica la direttiva 2011\/16\/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all&#8217;obbligo di notifica (c.d. DAC6), mediante l\u2019approvazione del decreto legislativo di recepimento (decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100), del decreto ministeriale di attuazione (decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze del 17 novembre 2020) e del provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, Prot. n. 364425 del 26 novembre 2020. L\u2019attivit\u00e0 di raccolta delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti alla notifica, in considerazione della facolt\u00e0 di proroga dell\u2019avvio, esercitata dall\u2019Italia, in virt\u00f9 della direttiva (UE) 2020\/876 del 24 giugno 2020 del Consiglio, \u00e8 stata avviata il 1\u00b0 gennaio <\/em><em>del 2021 e il primo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali si \u00e8 concluso a fine aprile 2021.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Inoltre, il 22 marzo 2021, il Consiglio ha approvato la direttiva (UE) n. 2021\/514 che modifica la direttiva 2011\/16\/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (c.d. DAC 7). Tale direttiva, oltre ad apportare rilevanti innovazioni all\u2019impianto originario della direttiva 2011\/16\/UE, per rafforzare il meccanismo di scambio di informazioni fra gli Stati membri, introduce una nuova forma di scambio automatico in relazione alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. Le disposizioni della direttiva, fatta eccezione per quelle riguardanti le verifiche congiunte, che si applicheranno dal 1\u00b0 gennaio 2024, saranno applicabili a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2023.<\/em><\/p>\n<p><em>In considerazione dell\u2019incremento delle forme di scambio automatico e della necessit\u00e0 di rispondere alle istanze provenienti sia dall\u2019interno che dagli Organismi internazionali, l\u2019Ufficio Cooperazione Internazionale prosegue nello sviluppo degli strumenti informatici che consentano una maggiore efficacia nella gestione e nel monitoraggio dello scambio di informazioni.<\/em><\/p>\n<p><em>Inoltre, \u00e8 stato anche avviato, nel 2020, un progetto specifico avente ad oggetto la predisposizione e l\u2019implementazione del quadro amministrativo italiano per la compliance delle istituzioni finanziarie nell\u2019ambito del Common reporting standard \u2013 CRS, con l\u2019obiettivo, tra gli altri, di elaborare linee guida e istruzioni per i controlli in coerenza con lo standard internazionale definito nel Modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorit\u00e0 competenti, ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard \u2013 CRS) e nel relativo Commentario, cos\u00ec come nel Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation handbook). Come sopra anticipato, all\u2019esito della prima fase del progetto relativa ai controlli, svolta dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti, le attivit\u00e0 saranno demandate alle Direzioni regionali successivamente allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di formazione rivolta alle strutture operative.<\/em><\/p>\n<p><em>1.5.2\u00a0\u00a0\u00a0 Utilizzo dei dati provenienti da scambio automatico di informazioni<\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto riguarda l\u2019utilizzo delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico, prosegue l\u2019attivit\u00e0 di validazione anagrafica, che consente l\u2019effettiva fruibilit\u00e0 <\/em><em>dei dati da parte degli Uffici dell\u2019Agenzia. Tutti i dati scambiati in via automatica vengono, al momento, gestiti essenzialmente a livello centrale.<\/em><\/p>\n<p><em>Nell\u2019ottica di un approccio centralizzato all\u2019utilizzo dei dati e volto alla valorizzazione delle sinergie interne, finalizzate a rendere l\u2019utilizzo dei dati direttamente funzionale alla promozione delle attivit\u00e0 di compliance e di mirate attivit\u00e0 di contrasto dell\u2019evasione, sono state definite, per ciascuna tipologia di scambio automatico, le procedure per la messa a disposizione e il conseguente utilizzo dei dati da parte delle strutture competenti della Divisione Contribuenti.<\/em><\/p>\n<p><em>Inoltre, l\u2019Ufficio Cooperazione Internazionale sta sviluppando strumenti di data warehouse per l\u2019analisi dei dati che consentano di massimizzare il potenziale informativo dello scambio automatico, sia sotto il profilo del patrimonio informativo disponibile, che del corretto funzionamento dello scambio di informazioni.<\/em><\/p>\n<p><em>1.5.3\u00a0\u00a0\u00a0 Accordi preventivi e risoluzione controversie internazionali<\/em><\/p>\n<p><em>Gli accordi preventivi assumono grande rilevanza nel processo di tax compliance delle aziende che operano in ambito internazionale; la relativa disciplina \u00e8 contemplata dall\u2019articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), con riguardo al periodo temporale di efficacia dell\u2019accordo.<\/em><\/p>\n<p><em>Il comma 5 del citato articolo 31-ter stabilisce che, per i periodi d\u2019imposta per i quali l\u2019accordo \u00e8 in vigore, l\u2019Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell\u2019accordo medesimo. Il successivo comma 6 prevede che, con Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia, sono definite le modalit\u00e0 con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell\u2019accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l\u2019accordo si fonda.<\/em><\/p>\n<p><em>A tal riguardo, il Provvedimento direttoriale, Prot. n. 42295 del 21 marzo 2016, al paragrafo 7.2, prevede, tra l\u2019altro, che l\u2019Ufficio che ha stipulato l\u2019accordo unilaterale o bilaterale pu\u00f2: \u00abdurante il periodo di vigenza dell\u2019accordo, invitare l\u2019impresa per fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sar\u00e0 cura delle Direzioni regionali, qualora nel corso di un controllo fosse sottoposta a verifica la corretta applicazione delle <\/em><em>norme contemplate dall\u2019articolo 31-ter da parte di grandi contribuenti, attivare tempestivamente il coordinamento con l\u2019Ufficio che ha stipulato l\u2019accordo, al fine di evitare di sovrapporre azioni che implichino l\u2019esecuzione delle medesime attivit\u00e0 istruttorie.<\/em><\/p>\n<p><em>Si rammenta, pertanto, di utilizzare l\u2019applicativo SERPICO per il riscontro dell\u2019esistenza di procedure di accordo preventivo in corso o concluse con le relative informazioni di sintesi.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel corso del 2021, continuer\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 di controllo del rispetto degli accordi unilaterali o bilaterali stipulati, da parte, rispettivamente, dell\u2019Ufficio Accordi Preventivi o dell\u2019Ufficio Risoluzione e Prevenzione Controversie Internazionali della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.<\/em><\/p>\n<p><em>Sar\u00e0, inoltre, effettuato il controllo del rispetto degli accordi per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box, la cui disciplina \u00e8 contenuta nell\u2019articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sempre nell\u2019ottica di uniformare l\u2019azione degli Uffici competenti a effettuare tale controllo, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti predisporr\u00e0 una specifica direttiva, che metter\u00e0 a frutto l\u2019esperienza maturata nel corso della gestione degli accordi di patent box, sia a livello centrale che regionale.<\/em><\/p>\n<p><em>Con riguardo alle Mutual Agreement Procedure (MAP), si invita alla massima collaborazione in termini di raccordo tra l\u2019attivit\u00e0 di accertamento esplicata dalle Direzioni regionali e la gestione dei relativi esiti in sede di confronto diretto con le Amministrazioni fiscali estere.<\/em><\/p>\n<p><em>Riguardo all\u2019attivit\u00e0 di controllo su fattispecie riconducibili al transfer pricing, si rammenta che essa deve sempre essere caratterizzata da un elevato grado di approfondimento dei fatti e delle circostanze del caso. A tal fine, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti predisporr\u00e0 direttive per migliorare l\u2019uniformit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 accertativa in tema di prezzi di trasferimento e avvier\u00e0 un ciclo di incontri finalizzati a discutere i temi e le criticit\u00e0 maggiormente ricorrenti in sede di accertamento e di procedure amichevoli internazionali.&#8221;<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la\u00a0Circolare 7 maggio 2021, n. 4\/E, l\u2019Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alle\u00a0strategie\u00a0di\u00a0lotta\u00a0all\u2019evasione fiscale internazionale per i prossimi anni che appaiono incentrate anche sull\u2019utilizzo dei dati derivanti dallo scambio di informazioni fiscali a livello internazionale. 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