{"id":4653,"date":"2022-04-19T08:41:26","date_gmt":"2022-04-19T08:41:26","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4653"},"modified":"2023-03-19T14:26:20","modified_gmt":"2023-03-19T14:26:20","slug":"bulgaria-antiriciclaggio-normativa-internazionale-e-nazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/04\/19\/bulgaria-antiriciclaggio-normativa-internazionale-e-nazionale\/","title":{"rendered":"Bulgaria antiriciclaggio &#8211; Normativa internazionale e nazionale"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_4661\" aria-describedby=\"caption-attachment-4661\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Bulgaria-antiriciclaggio-Normativa-internazionale-e-nazionale-.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-4661 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Bulgaria-antiriciclaggio-Normativa-internazionale-e-nazionale--300x205.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Bulgaria-antiriciclaggio-Normativa-internazionale-e-nazionale--300x205.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Bulgaria-antiriciclaggio-Normativa-internazionale-e-nazionale--768x524.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Bulgaria-antiriciclaggio-Normativa-internazionale-e-nazionale-.jpg 770w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-4661\" class=\"wp-caption-text\">Bulgaria antiriciclaggio &#8211; Normativa internazionale e nazionale<\/figcaption><\/figure>\n<p>Il\u00a0<b>riciclaggio<\/b>\u00a0di denaro \u00e8 quell&#8217;insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza \u00e8 in realt\u00e0 illecita, rendendone cos\u00ec pi\u00f9 difficile l&#8217;identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso \u00e8 d&#8217;uso comune la locuzione di\u00a0<b>riciclaggio<\/b>\u00a0di denaro sporco.<\/p>\n<p>Sull\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio prospera un intero sistema criminale, spesso dedito al traffico internazionale di droga, alla prostituzione e al racket, ma soprattutto quest\u2019illecito si configura come un potente strumento di gestione per le mafie, che in questo modo possono nascondere i proventi di attivit\u00e0 illegali e rendere vani gli sforzi di forze dell\u2019ordine e magistratura. Senza contare il fatto che, a volte,\u00a0enormi flussi di denaro finiscono in mano al terrorismo.<\/p>\n<p>L&#8217;art. <strong>648 bis del Codice Penale<\/strong>, aggiunto dall&#8217;art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 \u00e8 stato poi sostituito, prima dall&#8217;art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall&#8217;art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328 e \u00a0dal D.Lgs. 195\/2021 recita:<\/p>\n<div class=\"postcontent nobottommargin clearfix\">\n<div class=\"single-post nobottommargin\">\n<div class=\"entry clearfix\">\n<div class=\"entry-content notopmargin\">\n<div class=\"testi\">\n<p><em>&#8220;Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque <strong>sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilit\u00e0 provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l\u2019identificazione della loro provenienza delittuosa<\/strong>, \u00e8 punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.<\/em><\/p>\n<p><em>La pena \u00e8 della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l&#8217;arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<\/em><\/p>\n<p><em>La pena \u00e8 aumentata quando il fatto \u00e8 commesso nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/em><\/p>\n<p><em>La pena \u00e8 diminuita se il denaro, i beni o le altre utilit\u00e0 provengono da delitto per il quale \u00e8 stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 648.&#8221;<\/em><\/p>\n<p><strong>L\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 648 recita:<\/strong><\/p>\n<p><em>&#8220;Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l\u2019autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non \u00e8 imputabile o non \u00e8 punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilit\u00e0 riferita a tale reato.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Il legislatore ha provveduto ad emanare normative ad hoc, che impongono alle figure professionali che hanno a che fare con le finanze dei loro clienti, di adempiere ad una serie di <strong>obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all\u2019eventuale segnalazione di operazioni<\/strong>\u00a0illecite\u00a0(<strong>SOS \u2013 segnalazione di operazioni sospette<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong>Normativa internazionale antiriciclaggio<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nazioni Unite<\/strong><\/p>\n<p>Tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale riveste un ruolo primario.<\/p>\n<p>In tale ambito, l&#8217;Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite si \u00e8 dotata nel tempo di una serie di strumenti, in parte mutuati da quelli esistenti per il contrasto al finanziamento del terrorismo, volti a contrastare gli esponenti dei regimi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali e l\u2019attivit\u00e0 dei Paesi che minacciano la pace e la stabilit\u00e0 mondiale, anche attraverso lo sviluppo di programmi nucleari non autorizzati.<\/p>\n<p>Una delle principali preoccupazioni della Comunit\u00e0 internazionale \u00e8 costituita infatti dallo sviluppo incontrollato di attivit\u00e0 di arricchimento nucleare, che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e amplifica, inoltre, il rischio che materiale ad alto potenziale distruttivo possa essere impiegato in azioni ostili o entrare in possesso delle organizzazioni terroristiche.<\/p>\n<p>L&#8217;ONU nel 1999, con la<strong> (<a title=\"Convenzione di New York\" href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/dotAsset\/bfc288a6-192f-4962-966e-1300369a89bc.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM (Convenzione di New YorK)<\/a><\/strong>, ha tracciato, per la prima volta,\u00a0 le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate riconoscendo autonoma rilevanza della materia.<\/p>\n<p>Con la stipula della <strong><a title=\"Convenzione di New York\" href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/dotAsset\/bfc288a6-192f-4962-966e-1300369a89bc.pdf\">Convenzione di New YorK<\/a><\/strong>, sono state poste le basi, a livello internazionale, per la repressione penale del fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale e per l&#8217;estensione al medesimo del sistema di presidi gi\u00e0 esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.<\/p>\n<p>Con la <a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1267\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1267\/1999, \u00a0<\/b><\/a> adottatta dal Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU durante il suo 4051st meeting<br \/>\nil\u00a0 15 October 1999\u00a0 ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di &#8220;congelamento&#8221; dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una <i>black-list<\/i> gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni).<\/p>\n<p>In seguito con la <strong><a title=\"Risoluzione n. 1373\/2001\" href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1373\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 1373\/2001<\/a>,<\/strong> adottatta dal durante il suo \u00a04385th meeting, il 28 Sttembre 2001, il Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, gestite direttamente dagli Stati membri, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche.<\/p>\n<p>La <strong><a title=\"Risoluzione n. 1373\/2001\" href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1373\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 1373\/2001<\/a><\/strong> prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi,\u00a0<strong>a prescindere dalla matrice ideologica\u00a0<\/strong>o dall\u2019ambito territoriale dell\u2019azione terroristica, rimettendo, a differenza della <a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1267\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1267\/1999<\/b><\/a>, ai singoli stati il potere di individuare individui ed entit\u00e0 destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il <a href=\"https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/ctc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Counter terrorism committee<\/strong><\/a>, non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, ma di controllare l\u2019attuazione della risoluzione sulla base di\u00a0<strong>rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato<\/strong>\u00a0stesso.<\/p>\n<p>L&#8217;ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti:<\/p>\n<ul>\n<li>di Al-Qaeda (<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1989\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1989\/2011<\/b><\/a>);<\/li>\n<li>dei Talibani (<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1988\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1988\/2011<\/b><\/a>),<\/li>\n<\/ul>\n<p>in precedenza disciplinati nella <a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1267\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1267\/1999<\/b><\/a>.<\/p>\n<p>Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di\u00a0<i>listing<\/i>\u00a0e\u00a0<i>delisting<\/i>, ed \u00e8 stata rafforzata la figura dell&#8217;<i>Ombudsperson<\/i>, competente a valutare le istanze di\u00a0<i>delisting<\/i>.<\/p>\n<p>Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2083\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2083\/2012<\/a><\/strong>\u00a0e la\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2082\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2082\/2012<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU, per fronteggiare la nuova minaccia dell&#8217;<strong>ISIL<\/strong> (<i>Islamic State of Iraq and the Levant<\/i>), nell&#8217;estate del 2014\u00a0 ha adottato due nuove risoluzioni:<\/p>\n<ul>\n<li>la <strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2170\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2170\/2014<\/a><\/strong>, che ha esteso agli affiliati all&#8217;ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda;<\/li>\n<li><strong> <a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2178\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2178\/2014<\/a><\/strong>, con la quale ha imposto agli Stati membri l&#8217;adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei &#8220;combattenti terroristi stranieri&#8221; (<i>foreign terrorist fighters<\/i>), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attivit\u00e0 di sostegno materiale e finanziario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nei mesi successivi, in risposta all&#8217;avanzata dell&#8217;ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell&#8217;ISIL e delle entit\u00e0 collegate, attraverso la\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2199\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2199\/2015<\/a><\/strong>\u00a0e la<strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2253\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2253\/2015<\/a><\/strong>, che hanno:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente<\/strong><\/li>\n<li><strong>introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti<\/strong>\n<ul>\n<li><strong> dai rapimenti a scopo di riscatto;<\/strong><\/li>\n<li><strong> dal commercio del petrolio estratto;<\/strong><\/li>\n<li><strong>dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Consiglio di Sicurezza ha dottato la il 12 Dicembre 2016 la <strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2322\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2322\/2016<\/a><\/strong> ed il 13 Febbraio 2017 la <strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2341\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2341\/2017<\/a><\/strong>,\u00a0 dirette, dando centralit\u00e0 alle attivit\u00e0 di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorit\u00e0 a vario titolo coinvolte, a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo,.<\/p>\n<p>Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi,\u00a0 al centro di un pi\u00f9 ampio pacchetto di misure restrittive, sono state adottate dalla Comunit\u00e0 Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati<\/p>\n<ul>\n<li>di gravi violazioni dei diritti umani;<\/li>\n<li>di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. In questa fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attivit\u00e0 di proliferazione di armi di distruzione di massa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Raccomandazioni del GAFI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Financial Action Task Force, noto anche con il nome francese Groupe d&#8217;action financi\u00e8re<\/a>, \u00e8 un&#8217;organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di contrasto al riciclaggio di denaro.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell&#8217;11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>FATF<\/b>&#8211;<b>GAFI<\/b> (<strong>Financial Action Task Force &#8211; Groupe d&#8217;action financi\u00e8re<\/strong>)<\/a> ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell&#8217;ONU. Nell&#8217;occasione, ha emanato 8\u00a0Raccomandazioni Speciali\u00a0(9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni\u00a0<i>standard<\/i>\u00a0regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di\u00a0<i>money transfer<\/i>, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operativit\u00e0 di organizzazioni\u00a0<i>non-profit<\/i>).<\/p>\n<p>Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove\u00a040 Raccomandazioni<b>,\u00a0<\/b>che ricomprendono nel loro campo d&#8217;azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.<\/p>\n<p>Per l&#8217;applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/documents\/documents\/bpp-finsanctions-tf-r6.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">linee guida<\/a><\/strong>, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/methodsandtrends\/documents\/emerging-terrorist-financing-risks.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">rischi di finanziamento del terrorismo<\/a><\/strong>\u00a0e, pi\u00f9 in particolare, sulle forme di finanziamento dell&#8217;ISIL e delle attivit\u00e0 dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i &#8220;<strong><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/reports\/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><i>foreign fighters<\/i><\/a><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>Normativa comunitaria<br \/>\n<\/strong><br \/>\nLa <strong>politica estera e di sicurezza\u00a0comune<\/strong>\u00a0(<b>acronimo PESC<\/b>, inglese\u00a0<b>CFSP (Common Foreign and Security Policy)<\/b>) \u00e8 la politica estera dell&#8217;Unione europea, gestita e promossa dall&#8217;Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal Servizio europeo per l&#8217;azione esterna.<\/p>\n<p>In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU che hanno introdotto le misure di &#8220;congelamento&#8221;, l&#8217;Unione Europea ha adottato:<\/p>\n<ul>\n<li>la\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1505996077826&amp;uri=CELEX:32002E0402\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Posizione Comune 2002\/402\/PESC<\/a><\/strong>, in attuazione della <a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1267\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1267\/1999<\/b><\/a>, per i nominativi e le organizzazioni designati dal Comitato per le Sanzioni dell&#8217;ONU, che ha avuto concreta attuazione attraverso il <strong><a title=\"Link esterno a Regolamento CE 337\/2000\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1414141169661&amp;uri=CELEX:32000R0337\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 337\/2000 <\/a><\/strong>successivamente abrogato dal <strong><a title=\"Link esterno a Regolamento CE 467\/2001\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1414141746693&amp;uri=CELEX:32001R0467\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 467\/2001 <\/a><\/strong>a sua volta\u00a0sostituito dal\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=celex:32002R0881\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Regolamento CE n. 881\/2002<\/b><\/a> attualmente in vigore.<br \/>\nIn attuazione delle risoluzioni dell&#8217;ONU volte a contrastare l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ISIL (<strong><a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2253\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2253\/2015<\/a><\/strong>), il Consiglio Europeo ha adottato la <strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.255.01.0025.01.ITA&amp;toc=OJ:L:2016:255:TOC\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decisione 2016\/1693\/PESC<\/a><\/strong> abrogativo della <strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1505996077826&amp;uri=CELEX:32002E0402\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Posizione Comune 2002\/402\/PESC<\/a><\/strong>\u00a0e il conseguente <strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32016R1686\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 1686\/2016<\/a>.<\/strong>;<\/li>\n<li>la<strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1505996239938&amp;uri=CELEX:32001E0931\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Posizione comune 2001\/931\/PESC<\/a><\/strong>, in attuazione della <strong><a title=\"Risoluzione n. 1373\/2001\" href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1373\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 1373\/2001<\/a><\/strong> concretizzatasi nel <strong><a title=\"Regolamento CE 2580\/2001\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:32001R2580\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 2580\/2001<\/a><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Commissione europea ha predisposto una propria lista (<strong>Financial security database (Fsd)<\/strong>) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti in Europa a sanzioni finanziarie internazionali.<\/p>\n<p>La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo \u00e8 stata armonizzata per la prima volta con la\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A32002F0475\"><b>Decisione Quadro 2002\/475\/GAI<\/b><\/a>, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell&#8217;11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione \u00e8 stata in seguito modificata attraverso la\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32008F0919\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Decisione Quadro 2008\/919\/GAI<\/b><\/a>, adottatta dal Consiglio &#8220;<strong>Giustizia e affari interni<\/strong>&#8221; (<b>GAI<\/b>), composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell&#8217;UE, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.<\/p>\n<p>Il <strong>26 ottobre 2005<\/strong> \u00e8 stata emanata la<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32005L0060&amp;from=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong> Direttiva 2005\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>IL <strong>20 maggio 2015<\/strong> \u00e8 stata emanata la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32015L0849&amp;from=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<\/strong><\/a>, che modifica il regolamento (UE) n. 648\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che <strong>abroga la direttiva 2005\/60\/CE<\/strong> del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006\/70\/CE della Commissione.<\/p>\n<p>In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l&#8217;Unione Europea ha adottato la nuova <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L0541&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DIRETTIVA (UE) 2017\/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017<\/a><\/strong> sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002\/475\/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005\/671\/GAI del Consiglio.<\/p>\n<p>Il <strong>23 ottobre 2018<\/strong> \u00e8 stata emanata la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32018L1673&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2018\/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio\u00a0 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32018L1673&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2018\/1673 <\/strong><\/a> fa parte di un pacchetto legislativo che:<\/p>\n<ul>\n<li>comprende il <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:32018R1672\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Regolamento (UE) 2018\/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell&#8217;Unione o in uscita dall&#8217;Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889\/2005<\/strong><\/a><strong>;<\/strong><\/li>\n<li>integra e rafforza l\u2019applicazione della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32015L0849&amp;from=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<\/strong><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32018L1673&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2018\/1673<\/strong><\/a><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>Definisce le attivit\u00e0 criminose e le sanzioni nell\u2019ambito del riciclaggio di denaro allo scopo di:\n<ul class=\"disc\">\n<li>facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri; e di<\/li>\n<li>evitare che i criminali possano approfittare di ordinamenti giuridici pi\u00f9 favorevoli.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Essa \u00e8 volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=LEGISSUM:4372181&amp;from=BG#keyterm_E0001\">*<\/a>\u00a0derivano da un\u2019attivit\u00e0 criminosa.<\/li>\n<li>Essa consente inoltre agli Stati membri di punire come reato le attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro se l\u2019autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un\u2019attivit\u00e0 criminosa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>PUNTI CHIAVE della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32018L1673&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Direttiva (UE) 2018\/1673<\/a> <\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\"><strong><span class=\"bold\">Attivit\u00e0 criminose<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\">Le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, sono punibili come reati:<\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>la conversione o il trasferimento di beni (di qualsiasi tipo), effettuati nella consapevolezza che gli stessi provengono da un\u2019attivit\u00e0 criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l\u2019origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivit\u00e0 a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;<\/li>\n<li>l\u2019occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell\u2019ubicazione, della disposizione, del movimento, della propriet\u00e0 dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un\u2019attivit\u00e0 criminosa;<\/li>\n<li>l\u2019acquisto, la detenzione o l\u2019utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un\u2019attivit\u00e0 criminosa;<\/li>\n<li>concorso, istigazione e tentativo in relazione a tali reati.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"normal\"><strong><span class=\"bold\">Attivit\u00e0 criminose<\/span>\u00a0(o \u00abreati-presupposto\u00bb)<\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\">Ai sensi della presente direttiva, le condotte seguenti sono considerate attivit\u00e0 criminose, cio\u00e8 relative a reati di riciclaggio:<\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libert\u00e0 di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a sei mesi; e<\/li>\n<li>per quanto riguarda i reati che non rientrano nelle categorie sopraindicate, i reati che rientrano in un elenco di 22 categorie designate di reati, compresi i reati definiti dalla legislazione dell\u2019UE individuati dalla presente direttiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"normal\"><strong><span class=\"bold\">Fattori supplementari<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\">I reati si estendono ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un\u2019attivit\u00e0 criminosa se posta in atto nel territorio nazionale. Gli Stati membri devono garantire che le persone che hanno commesso l\u2019attivit\u00e0 criminosa o che vi hanno partecipato vengano punite. I fattori supplementari comprendono:<\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>la responsabilit\u00e0 penale si estende anche agli autori dell\u2019attivit\u00e0 criminosa che riciclano i loro stessi beni (\u00abautoriciclaggio\u00bb);<\/li>\n<li>l\u2019esistenza di una condanna precedente o simultanea per l\u2019attivit\u00e0 criminosa da cui provengono i beni non \u00e8 un requisito essenziale per una condanna per i reati di riciclaggio di denaro;<\/li>\n<li>la condanna \u00e8 senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali relativi a tale attivit\u00e0 criminosa, compresa l\u2019identit\u00e0 dell\u2019autore.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"normal\"><strong><span class=\"bold\">Circostanze aggravanti che rendono pi\u00f9 gravi i le attivit\u00e0 criminali<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\">esse comprendono i casi in cui:<\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>il reato \u00e8 stato commesso\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=LEGISSUM:jl0011\">nell\u2019ambito di un\u2019organizzazione criminale<\/a>\u00a0ai sensi della decisione quadro 2008\/841\/GAI; o<\/li>\n<li>l\u2019autore ha commesso il reato nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 professionale ai sensi dell\u2019articolo 2 della direttiva (UE)\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/AUTO\/?uri=celex:32015L0849\">2015\/849<\/a>\u00a0(\u00absoggetti obbligati\u00bb).<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"normal\">Gli Stati membri possono inoltre stabilire che le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:<\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>i beni riciclati hanno un valore considerevole; o<\/li>\n<li>i beni riciclati provengono da reati di partecipazione al racket, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e corruzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"normal\"><strong><span class=\"bold\">Sanzioni penali<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\">Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri impongono una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni e, se del caso, applicano sanzioni o misure supplementari, comprese le misure necessarie affinch\u00e9 le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, quali ad esempio:<\/p>\n<ul class=\"disc\">\n<li>l\u2019esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;<\/li>\n<li>esclusione dall\u2019accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;<\/li>\n<li>interdizione di esercitare un\u2019attivit\u00e0 commerciale;<\/li>\n<li>sorveglianza giudiziaria;<\/li>\n<li>provvedimenti giudiziari di liquidazione;<\/li>\n<li>chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;<\/li>\n<li>congelamento o confisca dei beni in questione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32018L1673&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2018\/1673<\/strong><\/a> \u00e8 entrata in vigore il 2 dicembre 2018 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell\u2019UE entro il 3 dicembre 2020.<\/p>\n<p><strong>BULGARIA<\/strong><\/p>\n<p>La legislazione bulgara \u00e8 in linea con la maggior parte delle norme europee e internazionali, ma la mancanza di efficacia nella sua applicazione pratica porta a scarsi risultati tangibili. Negli ultimi anni si registra un progressivo aumento del numero dei segnali di riciclaggio, inviati alla <a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale della REPUBBLICA DI BULGARIA <\/strong><\/a><strong>(\u0414\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f &#8220;\u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442&#8221; (\u0414\u0410\u041d\u0421))<\/strong> Anche il volume dei procedimenti preliminari nuovi e osservati \u00e8 aumentato, cos\u00ec come il numero di persone in attesa di giudizio con l&#8217;accusa di riciclaggio.<\/p>\n<p>Nella normativa bulgara il reato di \u201criciclaggio\u201d \u00e8 previsto dall&#8217;<strong>art. 253<\/strong> del <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/1589654529\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>CODICE PENALE BULGARO\u00a0 (\u041d\u0410\u041a\u0410\u0417\u0410\u0422\u0415\u041b\u0415\u041d \u041a\u041e\u0414\u0415\u041a\u0421)<\/strong><\/a><\/p>\n<div><em><b>&#8220;Art. 253.<\/b>\u00a0(Abrogata, SG n. 10\/1993, nuova, SG n. 62\/1997) (1) (Modificata, SG n. 85\/1998, modificata, SG n. 85\/1997) n. 26 del 2004, integrato ,. o altro atto socialmente pericoloso \u00e8 punito per riciclaggio di denaro con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da tremila a cinquemila lev.<\/em><\/div>\n<div><em>(2) (Nuova, SG n. 26\/2004, integrata, SG n. 75\/2006, in vigore dal 13.10.2006) La pena di cui al par.\u00a01 \u00e8 altres\u00ec punito colui che acquista, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di beni di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che siano stati acquisiti con reato o altro atto socialmente pericoloso.<\/em><\/div>\n<div><em>(3) (Rinumerato dal comma 2, integrato, SG n. 26\/2004) La pena \u00e8 della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinquemila a ventimila lev, quando l&#8217;atto di cui al par.\u00a01 e 2 \u00e8 stato eseguito:<\/em><\/div>\n<div><em>1. (Modificata, SG n. 26\/2004) da due o pi\u00f9 soggetti preventivamente concordati, ovvero da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;<\/em><\/div>\n<div><em>2. due o pi\u00f9 volte;<\/em><\/div>\n<div><em>3. da un funzionario nell&#8217;ambito del suo servizio;<\/em><\/div>\n<div><em>4. (Nuova, SG n. 26\/2004) aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio oa nome di persona che non ha dato il proprio consenso;<\/em><\/div>\n<div><em>5. (Nuova, SG n. 103\/20120) da parte di un soggetto obbligato ex\u00a0<span id=\"ref_27496722\" class=\"NewDocReference\">art.\u00a04 della Legge in materia di misure antiriciclaggio<\/span>\u00a0o di un suo dipendente o lavoratore durante o in occasione dell&#8217;adempimento degli obblighi previsti dalla stessa legge.<\/em><\/div>\n<div><em>(4) (Nuova, SG n. 21\/2000, precedente comma 3, integrato, SG n. 26\/2004, modificata, SG n. 75\/2006, in vigore dal 13.10.2006) La pena \u00e8 della reclusione da tre a dodici anni e la multa da ventimila a duecentomila lev, quando l&#8217;atto di cui al par.\u00a01 e 2 \u00e8 stato commesso con mezzi o beni, per i quali l&#8217;autore sapeva o presumeva che fossero stati acquisiti con grave dolo.<\/em><\/div>\n<div><em>(5) (Nuova, SG n. 85\/1998, precedente comma 3, SG n. 21\/2000, precedente comma 4, modificato, SG n. 26\/2004, modificata &#8211; SG, iss. 13.10.2006) Quando i fondi o i beni sono di importo particolarmente elevato e la causa \u00e8 particolarmente grave, la pena \u00e8 della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da diecimila a trentamila lev, poich\u00e9 il tribunale priva il colpevole di diritti di cui\u00a0<span id=\"ref_11691350\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art.\u00a037, par.\u00a01, punti 6 e 7<\/span>\u00a0.<\/em><\/div>\n<div><em>(6) (Nuova, SG n. 85\/1998, precedente comma 4, SG n. 21\/2000, precedente comma 5, modificato, SG n. 26\/2004) il reato o il patrimonio in cui \u00e8 stato trasformato \u00e8 confiscato in favore dello Stato, e se manca o viene espropriato, viene assegnato il suo equivalente.<\/em><\/div>\n<div><em>(7) (Nuova, SG n. 26\/2004) Le disposizioni del par.\u00a01 &#8211; 6 si applica anche quando il reato, mediante il quale \u00e8 stata acquisita la propriet\u00e0, non ricade nella giurisdizione penale della Repubblica di Bulgaria.&#8221;<\/em><\/div>\n<div><\/div>\n<p><strong>Quindi chiunque compia un&#8217;operazione finanziaria o un&#8217;operazione su beni\u00a0, o nasconda l&#8217;origine, l&#8217;ubicazione, il movimento o i diritti reali su beni che sa o sospetta siano stati acquisiti con un\u00a0reato\u00a0o altro atto socialmente pericoloso, \u00e8 punito per riciclaggio di denaro con la\u00a0reclusione\u00a0di una persona .\u00a0fino a sei anni e\u00a0la multa\u00a0da tremila a cinquemila lev.<\/strong><\/p>\n<p>Il soggetto di questo reato pu\u00f2 essere qualsiasi persona penalmente responsabile.\u00a0Oggetto del reato sono i beni mobili\u00a0 (il pi\u00f9 delle volte denaro), che hanno un&#8217;origine criminale, e ancora da un crimine che li ha acquisiti in forma pronta, ma non li ha prodotti.<\/p>\n<p>L&#8217;atto esecutivo si compie nel compimento di qualunque azione avente l&#8217;oggetto acquisito da reato.\u00a0<strong>Lo scopo di queste azioni \u00e8 quello di legalizzare l&#8217;origine del bene, cio\u00e8 di cancellarne l&#8217;origine criminale attraverso una serie di azioni legali e di fatto.<\/strong><\/p>\n<p>Il reato \u00e8 effettivo.<\/p>\n<p>La forma e il tipo di colpa sono\u00a0<b>intento<\/b><b>\u00a0diretto<\/b>\u00a0.\u00a0L&#8217;autore deve essere consapevole che la cosa \u00e8 stata acquisita mediante attivit\u00e0 delittuosa, ma non \u00e8 esclusa la punibilit\u00e0, anche se non sa che la cosa \u00e8 stata acquisita mediante delitto.<strong>\u00a0\u00c8 sufficiente che la persona presuppone che possa essere stata acquisita attraverso un reato<\/strong>.<b><\/b><\/p>\n<p>\u00c8 penalmente anche colui che acquisisce, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di un bene, di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che sia stato acquisito mediante un reato o altro atto socialmente pericoloso responsabile.<\/p>\n<p><strong>Le composizioni qualificate sono contenute nell&#8217;articolo 253, commi 3, 4, 4 e 5, del <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/1589654529\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">codice penale bulgaro<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>La pena \u00e8 della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinque a ventimila lev, quando l&#8217;atto di cui al par.\u00a01 e 2 \u00e8 stato eseguito:<\/p>\n<p>1. da due o pi\u00f9 soggetti, preventivamente concordati, o da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;<\/p>\n<p>2. due o pi\u00f9 volte;<\/p>\n<p>3. da un funzionario nell&#8217;ambito del suo servizio;<\/p>\n<p>4. aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio o intestato a persona che non ha dato il suo consenso.<\/p>\n<p>(4) La pena \u00e8 della reclusione da tre a dodici anni e della multa da ventimila a duecentomila lev, quando l&#8217;atto di cui al par.\u00a01 e 2 \u00e8 stato commesso con fondi o beni che l&#8217;autore sapeva o presumeva essere stati acquisiti con un grave reato doloso<\/p>\n<p>(5) Quando i fondi o i beni sono in quantit\u00e0 particolarmente grandi e la causa \u00e8 particolarmente grave, la pena \u00e8 della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da dieci a trentamila lev, poich\u00e9 il tribunale priva il colpevole dei diritti di cui arte.\u00a037, par.\u00a01, punti 6 e 7<\/p>\n<p><strong>Sono punibili anche la preparazione e l&#8217;associazione come forma di preparazione, cos\u00ec come l&#8217;istigazione\u00a0.<\/strong><\/p>\n<p>Nel Febbraio 2003 \u00e8 stata emanata \u00a0<a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/index.php\/laws\/ldoc\/2135463446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><u> LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0424\u0418\u041d\u0410\u041d\u0421\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u0422\u0415\u0420\u041e\u0420\u0418\u0417\u041c\u0410 (\u0417\u041c\u0424\u0422)<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p>Nel Marzo 2018 \u00e8 stata emanata la <strong><u><a href=\"http:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924%E2%80%9D\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418 (\u0417\u041c\u0418\u041f))<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n<p>In base all&#8217;<b>Art. 1.<\/b> della <strong><u><a href=\"http:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924%E2%80%9D\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418 (\u0417\u041c\u0418\u041f))<\/a><\/u><\/strong> essa determina le misure di prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, nonch\u00e9 l&#8217;organizzazione e il controllo sulla loro attuazione.<\/p>\n<p><strong>Misure contro il riciclaggio di denaro<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia statale per la sicurezza nazionale incorpora nella sua struttura una direzione amministrativa specializzata per l&#8217;intelligence finanziaria. La direzione dell&#8217;informazione finanziaria (Financial Intelligence Directorate (FID)) raccoglie, archivia, indaga, analizza e divulga informazioni finanziarie secondo i termini e le procedure della <strong><u><a href=\"http:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924%E2%80%9D\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418 (\u0417\u041c\u0418\u041f))<\/a><\/u><\/strong> e <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/index.php\/laws\/ldoc\/2135463446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><u>LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0424\u0418\u041d\u0410\u041d\u0421\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u0422\u0415\u0420\u041e\u0420\u0418\u0417\u041c\u0410 (\u0417\u041c\u0424\u0422)<\/u><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>La Direzione \u00e8 l&#8217;unit\u00e0 di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell&#8217;art. 32 della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32015L0849&amp;from=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<\/strong><\/a>. La Direzione \u00e8 responsabile della protezione dell&#8217;intelligence condivisa sul sito web di <strong><a href=\"http:\/\/www.egmontgroup.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">EGMONT GROUP\u00a0<\/a><\/strong>e della sicurezza del sito stesso.\u00a0Svolge funzioni di rilevamento e prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonch\u00e9 in materia di flussi di capitali, corruzione, concussione nelle transazioni commerciali internazionali e confisca.\u00a0Nell&#8217;espletamento delle sue funzioni, la Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria interagisce strettamente con i servizi di sicurezza e ordine pubblico bulgari e le controparti estere.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia statale per la sicurezza nazionale opera in stretta collaborazione con il Comitato FATF e MONEYVAL attraverso una direzione dell&#8217;intelligence finanziaria.\u00a0Il GAFI (\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/pages\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Financial Action Task Force<\/a>\u00a0) \u00e8 un&#8217;organizzazione che stabilisce gli standard per il riciclaggio di denaro e il finanziamento della prevenzione del terrorismo.\u00a0MONEYVAL (\u00a0<a href=\"https:\/\/www.coe.int\/t\/dghl\/monitoring\/moneyval\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo<\/a>\u00a0) \u00e8 un&#8217;organizzazione responsabile delle misure in Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p class=\"default\">La nuova normativa AML\/CFT \u00e8 stata promulgata in Bulgaria nel marzo 2018 con la nuova legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro che ha abrogato la vecchia legge e modificato e integrato la legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo e altri atti legislativi relativi.<\/p>\n<p class=\"default\"><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/promzak\/Normativni%20aktove\/_Acts_eng\/LMML_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro<\/a><\/p>\n<p class=\"default\"><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/promzak\/Normativni%20aktove\/_Acts_eng\/RILMML.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Norme di attuazione della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/promzak\/Normativni%20aktove\/_Acts_eng\/LMFT_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Prevantivno%20zakonodatelstvo-Izp.%20pari%20i%20finans.%20terorizam\/Prilojenie_2_ZMIP-2018web%20publishing.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Nuovi requisiti di legislazione preventiva contro ML e FT<\/a>\u00a0(attualmente disponibile solo in bulgaro)<\/p>\n<p><strong>Categorie di soggetti obbligati<\/strong><\/p>\n<p>Le misure per la prevenzione e la divulgazione di atti di riciclaggio di denaro sono definite all&#8217;articolo 3, paragrafo 1 della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (LMML) e comprendono il monitoraggio, la raccolta di informazioni, l&#8217;identificazione e la verifica dei clienti e dei titolari effettivi, finanziari, commerciali e professionali relazioni, profili di rischio, operazioni e operazioni sospette.<br \/>\nI provvedimenti sono eseguiti dai soggetti obbligati di cui all&#8217;art.\u00a04, comma 2, della LMM, corrispondentemente alla LMFTL:<br \/>\n1. (integrata, SG n. 21\/2021) la Banca nazionale bulgara quando effettua operazioni e transazioni con il pubblico e gli enti creditizi che esercitano attivit\u00e0 nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi della legge sugli istituti di credito;<br \/>\n2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i suoi rappresentanti;<br \/>\n3. le istituzioni finanziarie ai sensi della Legge sugli istituti di credito;<br \/>\n4. gli uffici di cambio valuta;<br \/>\n5. (integrata, SG n. 21\/2021) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che abbiano ottenuto una licenza nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Codice delle Assicurazioni, ove esercitino una o pi\u00f9 dei rami assicurativi di cui alla Sezione I dell&#8217;Allegato n. 1 al Codice delle Assicurazioni;\u00a0assicuratori, intermediari assicurativi che hanno ottenuto una licenza in un altro Stato membro, che esercitano attivit\u00e0 nel territorio della Repubblica di Bulgaria, esercitando uno o pi\u00f9 dei rami assicurativi di cui alla sezione I dell&#8217;allegato n. 1 dell&#8217;Assicurazione Codice;\u00a0assicuratori con sede legale in Stati diversi da uno Stato membro, che hanno ottenuto una licenza dalla Commissione di vigilanza finanziaria per esercitare la propria attivit\u00e0 nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,<br \/>\n6. le imprese di locazione;<br \/>\n7. gli operatori postali abilitati alla gestione dei vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;<br \/>\n8. (integrata, SG n. 42\/2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dalla legge sui mercati degli strumenti finanziari;<br \/>\n9. (integrata,. alla procedura stabilita dalla legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;<br \/>\n10. (integrata,. Legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;<br \/>\n11. (integrata,. ;<br \/>\n12. i sindaci;<br \/>\n13. (modificata, SG n. 94\/2019) i soggetti che, nell&#8217;ambito della propria attivit\u00e0, prestano servizi di contabilit\u00e0 e\/o consulenza fiscale, nonch\u00e9 i soggetti che, quale principale attivit\u00e0 imprenditoriale o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite persone correlate, assistenza in qualsiasi forma o consulenza in materia fiscale;<br \/>\n14. i notai e gli assistenti notarili in qualit\u00e0 di sostituti;<br \/>\n15. persone che, nell&#8217;ambito della loro attivit\u00e0, prestano consulenza legale quando:<br \/>\n(a) assistono o partecipano alla pianificazione o all&#8217;esecuzione di un&#8217;operazione, transazione o altra azione legale o di fatto di un cliente in merito a:<br \/>\n(aa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di impresa di commerciante<br \/>\n(bb) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;<br \/>\n(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;<br \/>\n(dd) raccolta dei contributi necessari per la costituzione di una persona giuridica o altra entit\u00e0 giuridica, aumento del capitale di una societ\u00e0 commerciale, concessione di un prestito o qualsiasi altra forma di reperimento di fondi necessaria per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di una persona giuridica o altra persona giuridica;<br \/>\n(ee) costituzione, registrazione, organizzazione dell&#8217;operazione o gestione di un trust, commerciante o altra persona giuridica, o altra persona giuridica;<br \/>\n(ff) gestione fiduciaria di beni, inclusi trust, fondi di deposito a garanzia e altre entit\u00e0 legali straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;<br \/>\n(b) agire per conto e\/o per conto di un suo cliente in qualsiasi operazione finanziaria;<br \/>\n(c) agire per conto e\/o per conto di un suo cliente in qualsiasi transazione immobiliare;<br \/>\n(d) fornire una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una sistemazione commerciale e\/o altri servizi correlati ai fini della registrazione e\/o dell&#8217;attivit\u00e0 di una persona giuridica o altra persona giuridica;<br \/>\n16. persone che, nell&#8217;ambito della propria attivit\u00e0, forniscono:<br \/>\n(a) una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una struttura ricettiva commerciale e\/o altri servizi connessi ai fini della registrazione e\/o dell&#8217;attivit\u00e0 di una persona giuridica o altra persona giuridica;<br \/>\n(b) servizi comprendenti la costituzione, la registrazione, l&#8217;organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 e\/o della gestione di un commerciante o di un&#8217;altra persona giuridica, o altra persona giuridica;<br \/>\n(c) servizi comprendenti la gestione fiduciaria di beni o di un soggetto di cui alla lettera (b), tra cui:<br \/>\n(aa) agire come, o fare in modo che un altro soggetto agisca come, un amministratore, un segretario, un partner o un simile posizione in una persona giuridica o altra persona giuridica;<br \/>\n(bb) agire come, o fare in modo che un&#8217;altra persona agisca in qualit\u00e0 di fiduciario, nei casi di trust, fondi di deposito a garanzia e altre persone giuridiche straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;<br \/>\n(cc) agire come, o fare in modo che un&#8217;altra persona agisca in qualit\u00e0 di azionista intestatario di una persona giuridica straniera terza o entit\u00e0 giuridica diversa da una societ\u00e0 quotata in un mercato regolamentato soggetta a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell&#8217;Unione europea o soggetti a standard internazionali equivalenti;<br \/>\n17. le forze dell&#8217;ordine private e gli assistenti delle forze dell&#8217;ordine private;<br \/>\n18. (modificata,.<br \/>\n19. (abrogata, SG n. 7\/2021);<br \/>\n20. i commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;<br \/>\n21. (integrata, SG n. 42\/2019, in vigore dal 28.05.2019, integrata, SG n. 69\/2020) gli organizzatori di giochi d&#8217;azzardo, che hanno ricevuto una licenza per organizzare giochi d&#8217;azzardo sul territorio della Repubblica Bulgaria secondo la legge sul gioco d&#8217;azzardo;<br \/>\n22. (abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n23. (abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n24. (integrata, SG n. 17\/2021, abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n25. (abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n26. le persone che offrono un prestito a titolo di garanzia di un bene;<br \/>\n27. (abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n28. le persone giuridiche senza scopo di lucro;<br \/>\n29. (integrata, SG n. 21\/2021) le societ\u00e0 di calcio professionistiche;<br \/>\n30. (integrata, SG n. 42\/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21\/2021) operatori di mercato e\/o mercati regolamentati autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Markets in Financial Instruments Act ;<br \/>\n31. (modificata, SG n. 42\/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21\/2021) i depositari centrali di titoli autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Regolamento (UE) 909\/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell&#8217;Unione Europea e sui depositari centrali di titoli e che modifica le Direttive 98\/26\/CE e 2014\/65\/UE e il Regolamento (UE) n. 236\/2012 (GU L 257\/1 del 28 agosto 2014);<br \/>\n32. i partiti politici;<br \/>\n33. (abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n34. (abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n35. il direttore esecutivo dell&#8217;Agenzia esecutiva per l&#8217;ambiente nella sua qualit\u00e0 di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389\/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell&#8217;Unione ai sensi della direttiva 2003\/87\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisioni n. 280\/2004\/CE e n. 406\/2009\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920\/2010 e n. 1193\/2011 della Commissione (GU L 122\/1 del 3 maggio 2013);<br \/>\n36. (nuova, SG n. 94\/2019) soggetti che, per professione, commerciano o agiscono in qualit\u00e0 di intermediari nel commercio di opere d&#8217;arte, anche quando tale commercio \u00e8 svolto da gallerie d&#8217;arte e case d&#8217;asta, ove il valore del l&#8217;operazione o le operazioni correlate \u00e8 pari o superiore a 10 000 EUR o il loro equivalente in un&#8217;altra valuta;<br \/>\n37. (nuova, SG n. 94\/2019) soggetti che, per professione, immagazzinano, commerciano o agiscono in qualit\u00e0 di intermediari nel commercio di opere d&#8217;arte quando tale commercio \u00e8 effettuato in zone franche e ove il valore dell&#8217;operazione o connesso le operazioni sono pari o superiori a 10 000 EUR o il loro equivalente in un&#8217;altra valuta;<br \/>\n38. (nuova, SG n. 94\/2019) persone che, per professione, forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute non garantite da oro;<br \/>\n39. (nuova, SG n. 94\/2019) fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia.<br \/>\nLe persone di cui all&#8217;articolo 4 del LMML rispettano gli obblighi previsti dalla presente legge anche se dichiarate fallite o poste in liquidazione.<\/p>\n<p><strong>Secondo l&#8217;art.\u00a0101, comma 4, LMML, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera bulgara delle forze dell&#8217;ordine private e l&#8217;Istituto dei dottorandi commercialisti hanno adottato regole interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri di dette organizzazioni dopo la loro adozione.\u00a0Il Consiglio supremo degli avvocati ha adottato norme interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri degli ordini degli avvocati.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il\u00a0riciclaggio\u00a0di denaro \u00e8 quell&#8217;insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza \u00e8 in realt\u00e0 illecita, rendendone cos\u00ec pi\u00f9 difficile l&#8217;identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso \u00e8 d&#8217;uso comune la locuzione di\u00a0riciclaggio\u00a0di denaro sporco. Sull\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio prospera un intero sistema criminale, spesso dedito al traffico internazionale &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/04\/19\/bulgaria-antiriciclaggio-normativa-internazionale-e-nazionale\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bulgaria antiriciclaggio &#8211; Normativa internazionale e nazionale<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[353],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4653"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4653"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4662,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4653\/revisions\/4662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}