{"id":4604,"date":"2022-04-08T16:04:58","date_gmt":"2022-04-08T16:04:58","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4604"},"modified":"2022-04-10T08:27:11","modified_gmt":"2022-04-10T08:27:11","slug":"le-nuove-linee-guida-della-finma-per-le-startup-ico-in-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/04\/08\/le-nuove-linee-guida-della-finma-per-le-startup-ico-in-svizzera\/","title":{"rendered":"Le linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_4605\" aria-describedby=\"caption-attachment-4605\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Le-nuove-linee-guida-della-FINMA-per-le-startup-ICO-in-Svizzera.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-4605 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Le-nuove-linee-guida-della-FINMA-per-le-startup-ICO-in-Svizzera-300x136.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Le-nuove-linee-guida-della-FINMA-per-le-startup-ICO-in-Svizzera-300x136.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Le-nuove-linee-guida-della-FINMA-per-le-startup-ICO-in-Svizzera.jpg 710w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-4605\" class=\"wp-caption-text\">Le nuove linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong class=\"editor-b\">Il futuro dell&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera dopo l&#8217;emanazione delle nuove linee guida FINMA<\/strong><\/p>\n<p>Nelle sue prime <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/4dokumentation\/finma-aufsichtsmitteilungen\/20170929-finma-aufsichtsmitteilung-04-2017.pdf?sc_lang=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Linee guida 04\/2017, pubblicate il 29 settembre 2017 (Trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza delle initial coin offering)<\/strong><\/a>, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)<\/strong><\/a> ha espresso la sua posizione sulle <strong>Initial Coin Offering (ICO) <\/strong>ed ha evidenziato i casi in cui questi progetti potrebbero rientrare nell&#8217;ambito di applicazione delle leggi che regolano i mercati finanziari in Svizzera.\u00a0 A seguito delle azioni esecutive contro i rivenditori non autorizzati di criptovalute contraffatte &#8220;E-Coin&#8221; nel settembre 2017, il <strong>16 febbraio 2018<\/strong> la FINMA ha pubblicato \u00a0le sue nuove linee guida sull&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera (<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)<\/strong><\/a>). Con queste nuove linee guida, la FINMA intende non abrogare ma integrare le precedenti <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/4dokumentation\/finma-aufsichtsmitteilungen\/20170929-finma-aufsichtsmitteilung-04-2017.pdf?sc_lang=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>linee guida FINMA 04\/2017<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Riportiamo il <strong>Comunicato stampa FINMA del 16 febbraio 2018<\/strong><\/p>\n<h2 class=\"text-headline-big\"><em>&#8220;La FINMA pubblica una guida pratica sulle ICO<\/em><\/h2>\n<div class=\"mod mod-content\">\n<div class=\"text-lead-intro\"><em>Nelle guida pratica pubblicata in data odierna, l\u2019Autorit\u00e0 federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esplica in che modo gestir\u00e0 le richieste di assoggettamento relative alle\u00a0initial coin offering\u00a0sulla base del diritto dei mercati finanziari vigente. Nel documento, la FINMA definisce le informazioni minime necessarie per il trattamento di tali richieste e i principi in base ai quali fornir\u00e0 una risposta. In questo modo, la FINMA crea trasparenza per i partecipanti al mercato interessati.<\/em><\/div>\n<div class=\"text-page\">\n<p><em>Alla luce di un significativo aumento delle cosiddette\u00a0initial coin offering\u00a0(ICO) effettuate o pianificate in Svizzera, la FINMA ha dovuto e deve tuttora trattare un grande numero di richieste inerenti all\u2019assoggettamento. Con le ICO \u00e8 possibile raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia\u00a0blockchain. Con la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">guida pratica<\/a>\u00a0pubblicata in data odierna, la FINMA rende note, a integrazione della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/4dokumentation\/finma-aufsichtsmitteilungen\/20170929-finma-aufsichtsmitteilung-04-2017.pdf\">Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04\/2017<\/a>, le modalit\u00e0 di trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento degli organizzatori ICO a fronte di una situazione giuridica che necessita di essere interpretata. A fronte del particolare dinamismo del mercato e della forte domanda in questo ambito, la FINMA ritiene rilevante e opportuno fare trasparenza sulle procedure da lei seguite.<\/em><\/p>\n<h2><em>\u00c8 decisivo considerare il singolo caso<\/em><\/h2>\n<p><em>Non tutte le ICO sottostanno al diritto dei mercati finanziari e a un obbligo di assoggettamento \u2013 questo perch\u00e9 le ICO sono molto diverse fra loro dal punto di vista della struttura. Pertanto, occorre sempre prendere in considerazione le circostanze del singolo caso. Come esposto nella\u00a0<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/4dokumentation\/finma-aufsichtsmitteilungen\/20170929-finma-aufsichtsmitteilung-04-2017.pdf\">Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04\/2017<\/a>, esistono diversi punti di contatto tra le ICO e il diritto generale dei mercati finanziari in vigore, mentre al momento non esistono requisiti di regolamentazione specifici per le ICO. A oggi non esiste nemmeno una giurisprudenza pertinente n\u00e9 una dottrina giuridica univoca in materia.<\/em><\/p>\n<h2><em>I principi della FINMA si concentrano sulla funzionalit\u00e0 e la trasmissibilit\u00e0 dei\u00a0token<\/em><\/h2>\n<p><em>Nella sua valutazione prudenziale delle ICO, la FINMA segue un approccio concentrato sulla funzione economica e sulla finalit\u00e0 dei\u00a0token, ovvero le unit\u00e0 basate sulla\u00a0blockchain, emessi dall\u2019organizzatore ICO. In tale contesto sono fondamentali la classificazione dei\u00a0token\u00a0e la questione della negoziabilit\u00e0 o trasmissibilit\u00e0 dei\u00a0token\u00a0fin dall\u2019inizio dell\u2019ICO. Al momento non esiste una classificazione generalmente riconosciuta dei\u00a0token, n\u00e9 in Svizzera, n\u00e9 all\u2019estero. A livello funzionale, la FINMA distingue tre tipologie, sebbene possano esistere anche forme miste.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>I\u00a0<strong>token<\/strong><strong>\u00a0di pagamento<\/strong>\u00a0sono paragonabili a semplici \u00abcriptovalute\u00bb, senza essere collegati ad altre funzionalit\u00e0 o progetti. In alcuni casi, i\u00a0token\u00a0possono sviluppare la funzionalit\u00e0 e il riconoscimento come mezzi di pagamento solo con il passare del tempo.<\/em><\/li>\n<li><em>I\u00a0<strong>token<\/strong><strong>\u00a0di utilizzo<\/strong>\u00a0sono\u00a0token\u00a0finalizzati a fornire l\u2019accesso a un&#8217;utilizzazione o a un servizio digitale.<\/em><\/li>\n<li><em>I\u00a0<strong>token<\/strong><strong>\u00a0d\u2019investimento<\/strong>\u00a0rappresentano valori patrimoniali, come quote di valori reali, aziende, ricavi o il diritto ai dividendi o al pagamento di interessi. Il\u00a0token\u00a0deve dunque essere valutato, in relazione alla sua funzione economica, come un\u2019azione, un\u2019obbligazione o uno strumento finanziario derivato.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2><em>Le norme in materia di riciclaggio di denaro e commercio di valori mobiliari rivestono un&#8217;importanza centrale<\/em><\/h2>\n<p><em>Nella sua analisi, la FINMA ha constatato come i punti di contatto pi\u00f9 frequenti tra le ICO e le leggi sui mercati finanziari siano concentrate nell\u2019ambito della lotta al riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Utilizzi che richiederebbero un assoggettamento alla Legge sulle banche o alla Legge sugli investimenti collettivi non sono tipici.<\/em><\/p>\n<p><em>La Legge sul riciclaggio di denaro prevede alcuni obblighi per gli intermediari finanziari, come quello relativo all\u2019accertamento dell\u2019avente economicamente diritto. Questa legge ha come scopo la tutela del sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In un sistema organizzato a livello decentrato sulla base di una\u00a0blockchain, in cui i valori patrimoniali sono trasferibili in modo anonimo, i rischi legati al riciclaggio del denaro sono particolarmente elevati.<\/em><\/p>\n<p><em>Le norme relative al commercio di valori mobiliari hanno il compito di garantire che i partecipanti al mercato possano prendere le proprie decisioni su investimenti quali azioni o obbligazioni sulla base di informazioni minime affidabili. Un ulteriore obiettivo \u00e8 pervenire a uno svolgimento equo e affidabile della compravendita con una formazione efficiente dei prezzi.<\/em><\/p>\n<p><em>Sulla base dei gi\u00e0 citati criteri di funzionalit\u00e0 e trasmissibilit\u00e0, la FINMA \u00e8 giunta alla seguente valutazione prudenziale delle ICO (cfr. anche grafico contenuto nella\u00a0<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">guida pratica<\/a>, pagina 7):<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>ICO di pagamento<\/strong>: per le ICO i cui\u00a0token\u00a0svolgono la funzione di mezzi di pagamento e sono gi\u00e0 trasmissibili, la FINMA considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. Tuttavia, la FINMA non tratter\u00e0 tali\u00a0token\u00a0come valori mobiliari.<\/em><\/li>\n<li><em><strong>ICO di utilizzo<\/strong>: i\u00a0token\u00a0di utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari nei casi in cui il\u00a0token\u00a0conferisce esclusivamente un diritto di accesso a un&#8217;utilizzazione o a un servizio digitale e il\u00a0token\u00a0di utilizzo \u00e8 impiegabile in tal senso al momento dell\u2019emissione. Tutti i casi in cui sussiste solo o anche la funzione economica di investimento sono trattati dalla FINMA come valori mobiliari (come\u00a0token\u00a0d\u2019investimento).<\/em><\/li>\n<li><em><strong>ICO d\u2019investimento<\/strong>: la FINMA considera i\u00a0token\u00a0d\u2019investimento come valori mobiliari con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Generalmente, per le ICO tale considerazione include anche gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un prospetto).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Le ICO possono anche costituire forme miste di queste categorie. Ad esempio, un assoggettamento alla Legge sul riciclaggio di denaro pu\u00f2 sussistere anche se un\u00a0token\u00a0di utilizzo \u00e8 o sar\u00e0 ampiamente utilizzabile come mezzo di pagamento.<\/em><\/p>\n<h2><em>Potenziale innovativo dalla tecnologia\u00a0blockchain<\/em><\/h2>\n<p><em>Dopo un ulteriore approfondimento della sua prassi di vigilanza in casi concreti, la FINMA si riserva di pubblicare in una circolare l\u2019interpretazione della legislazione vigente sui mercati finanziari in relazione alle ICO.<\/em><\/p>\n<p><em>La FINMA riconosce il potenziale innovativo della tecnologia\u00a0blockchain: per questo motivo, offre supporto e partecipa\u00a0<a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/gov\/it\/pagina-iniziale\/documentazione\/comunicati-stampa.msg-id-69539.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">al gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e alle ICO<\/a>\u00a0della Confederazione in relazione a questo tema. La chiarezza in merito alle condizioni quadro sul profilo del diritto civile costituir\u00e0 uno dei presupposti decisivi per l\u2019affermazione durevole ed efficace di questa tecnologia in Svizzera.<\/em><\/p>\n<p><em>Mark Branson, Direttore della FINMA, si esprime cos\u00ec in merito: \u00abLa tecnologia\u00a0blockchain\u00a0offre un potenziale innovativo che va ben oltre i mercati finanziari. Tuttavia, i progetti basati sulla tecnologia\u00a0blockchain\u00a0che funzionano in modo analogo alle attivit\u00e0 soggette all\u2019obbligo di autorizzazione non devono sottrarsi a un quadro regolatorio di comprovata efficacia. L\u2019approccio equilibrato con cui trattiamo le richieste e i progetti ICO permette agli innovatori seri di trovare la loro dimensione nel panorama regolatorio e di lanciare i loro progetti nel rispetto delle leggi attuali, proteggendo cos\u00ec gli investitori e l\u2019integrit\u00e0 della piazza finanziaria.<\/em><\/p>\n<h2><em>Indicazioni per gli investitori<\/em><\/h2>\n<p><em>La FINMA ha gi\u00e0 richiamato pi\u00f9 volte l\u2019attenzione sui rischi legati alle ICO per gli investitori. Generalmente, i\u00a0token\u00a0acquistati nel quadro di un\u2019ICO sono esposti a un\u2019elevata volatilit\u00e0 dei prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte ICO, sussistono numerose incertezze in relazione ai progetti ICO da finanziare e attuare. Inoltre, in base al diritto vigente, non c\u2019\u00e8 chiarezza sull\u2019applicabilit\u00e0 e trasmissibilit\u00e0 secondo il diritto civile dei diritti che potrebbero essere legati ai\u00a0token\u00a0o prospettati in relazione a essi.<\/em><\/p>\n<h2><em>Proseguono gli accertamenti nell\u2019ambito delle ICO<\/em><\/h2>\n<p><em>Come comunicato nel settembre 2017, la FINMA effettua accertamenti in diversi casi di ICO. Qualora la FINMA abbia il sospetto di una violazione del diritto prudenziale da parte di modelli commerciali ICO, di una loro elusione delle leggi in materia di vigilanza o addirittura di una loro istituzione per finalit\u00e0 fraudolente, avvier\u00e0 un procedimento di\u00a0enforcement.&#8221;<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong class=\"editor-b\">Introduzione di un nuovo requisito: indagine ufficiale\u00a0 FINMA sulla prevista offerta pubblica iniziale di monete digitali<\/strong><\/p>\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018<\/strong><\/a>, la <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>FINMA <\/strong><\/a>\u00a0ha esplicitamente affermato la sua posizione secondo cui\u00a0 fornir\u00e0 un parere scritto solo sui progetti di offerta pubblica iniziale di monete digitali che non sono ancora iniziati.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari<\/strong><\/a> ha chiarito che i progetti esistenti saranno valutati solo ed esclusivamente nell&#8217;ambito di indagini su attivit\u00e0 finanziarie non autorizzate. La <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>FINMA <\/strong><\/a> baser\u00e0 la sua valutazione solo sulla base delle norme della legislazione finanziaria del paese, poich\u00e9 la conformit\u00e0 del progetto alle disposizioni legali di diritto civile e fiscale rimarr\u00e0 al di fuori delle sue competenze. Pertanto, prima del lancio di un PPP in Svizzera, Gli organizzatori del progetto dovrebbero rivolgere una richiesta formale alla <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>FINMA <\/strong><\/a> per un parere sul rispetto della normativa finanziaria, fornendo le informazioni necessarie (informazioni sul progetto stesso, sull&#8217;azienda e sui suoi fondatori, sulla progettazione e sullo scopo economico dei token e sul potenziale commercio secondario con essi, ecc. .n). Secondo le linee guida della <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>FINMA <\/strong><\/a> sulla riscossione delle commissioni, l&#8217;autorit\u00e0 finanziaria addebita una commissione (a seconda della complessit\u00e0 della struttura PPM o del tipo di token &#8211; una media compresa tra 10.000 e 15.000 franchi svizzeri) per fornire un parere formale.<\/p>\n<p><strong>Solo dopo aver ricevuto il parere, gli organizzatori del progetto possono avviare l&#8217;offerta iniziale di monete digitali.<\/strong><\/p>\n<p><strong class=\"editor-b\">La FINMA continua a valutare individualmente ogni offerta iniziale di monete digitali in base allo scopo economico dei token.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Al momento in Svizzera non esistono normative o giurisprudenza specifiche che disciplinino i progetti per l&#8217;offerta iniziale di monete digitali.<\/strong><br \/>\n<strong>Nella <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018<\/a>, la <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA <\/a> ha chiarito che valuter\u00e0 caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, basandosi sulla finalit\u00e0 economica dei token.<\/strong>\u00a0Tale norma sar\u00e0 applicata soprattutto nei casi in cui vi siano sospetti di tentativi di aggiramento della normativa sui mercati finanziari da parte degli organizzatori del progetto per l&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali.<\/p>\n<p><strong class=\"editor-b\">Categorie di token: categorizzazione in base alla funzione economica e alla capacit\u00e0 di trasferire i token<\/strong><\/p>\n<p>Nella <strong> <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018<\/a><\/strong>, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> ha esplicitamente sottolineato che valuter\u00e0 caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, concentrandosi sulla funzione principale dei token, nonch\u00e9 sul fatto che questi ultimi siano gi\u00e0 negoziabili o trasferibili.<\/p>\n<p>Nella <strong> <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018<\/a><\/strong>, \u00a0l\u2019<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari <\/strong><\/a> classifica i token nei seguenti gruppi:<\/p>\n<ol>\n<li><strong class=\"editor-b\">I token di pagamento<\/strong>\u00a0sono sinonimo di criptovalute e non hanno altre funzioni in relazione allo sviluppo del progetto.\u00a0Questo tipo di token viene utilizzato come mezzo di pagamento per l&#8217;acquisizione di beni e servizi ora o in futuro e non d\u00e0 luogo a pretese nei confronti del loro emittente.<br \/>\nConseguenze legali<br \/>\nNelle sue linee guida, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> non ha menzionato che le criptovalute si qualificano come un sistema di pagamento ai sensi dell&#8217;<strong>articolo 81<\/strong> ( Capitolo 6: Sistemi di pagamento &#8211; <b>Art. 81<\/b>\u00a0<b><\/b>Definizione&#8221; <em>Per sistema di pagamento s&#8217;intende un&#8217;istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento<\/em>.&#8221;) della <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2015\/853\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi)<\/strong><\/a>. Pertanto, l&#8217;emissione di token di pagamento non richiede l&#8217;acquisizione di una licenza per il sistema di pagamento in valuta. Tuttavia, secondo le disposizioni dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Anti-Money Laundering Act (AMLA)<\/strong><\/a>, <strong>l&#8217;emissione di token di pagamento \u00e8 l&#8217;emissione di mezzi di pagamento, in quanto i token possono essere tecnicamente trasferiti all&#8217;interno dell&#8217;infrastruttura blockchain. Pertanto, la <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a> richieder\u00e0 il rispetto della normativa antiriciclaggio se i token sono trasferibili al momento dell&#8217;emissione.<\/strong> <strong>La <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a> ha dichiarato che non considerer\u00e0 i token di pagamento come titoli.<\/strong> Inoltre, come menzionato nel nostro precedente articolo sull&#8217;argomento, lo scambio di criptovalute con denaro fiat o altre criptovalute rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;a<strong>rticolo 2\u00a0<\/strong> della <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)<\/strong> <\/a>. Le disposizioni della <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>LRD<\/strong><\/a> si applicano alla fornitura di servizi di trasferimento di token se il fornitore di servizi (provider del portafoglio del fiduciario) mantiene la chiave privata.<\/li>\n<li><strong class=\"editor-b\">I token di utilit\u00e0<\/strong> sono progettati per fornire l&#8217;accesso digitale a un&#8217;applicazione o servizio sulla piattaforma. Finch\u00e9 questi token non hanno scopo di investimento, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> non li tratter\u00e0 come titoli. Pertanto, i token di pura utilit\u00e0 che possono essere utilizzati al momento dell&#8217;emissione non saranno classificati dalla <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> come titoli. Tuttavia, se il token utile contiene anche una funzione di investimento, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> lo tratter\u00e0 come un titolo con tutte le conseguenze che ne conseguono.<br \/>\nConseguenze legali<br \/>\nLa maggior parte dei progetti per l&#8217;offerta iniziale di monete virtuali \u00e8 iniziata con l&#8217;idea di raccogliere fondi per lo sviluppo di una piattaforma. Ci\u00f2 significa che la piattaforma non \u00e8 ancora disponibile al momento dell&#8217;emissione dei token. In questo caso, secondo le ultime linee guida <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong>, durante l&#8217;emissione di utility token, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> molto probabilmente li qualificher\u00e0 come titoli e non come utility token. Non \u00e8 ancora chiaro se la FINMA richieda una piattaforma gi\u00e0 consolidata e consolidata o una versione beta della piattaforma per qualificare i token come token utili. La qualificazione di un utility token come garanzia comporter\u00e0 l&#8217;obbligo per gli organizzatori del progetto di prospetto secondo il<a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/27\/317_321_377\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong> Codice delle obbligazioni svizzero (CO)<\/strong><\/a>.<\/li>\n<li><strong class=\"editor-b\">Gli asset token<\/strong> sono risorse, come partecipazioni a rischi fisici reali, societ\u00e0, flussi di entrate, diritti a dividendi o pagamenti di interessi. In termini di funzione economica, questo tipo di token \u00e8 simile ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token destinati al trading di risorse fisiche nella blockchain rientrano in questa categoria di token. La <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA <\/a><\/strong>ha dichiarato esplicitamente che tratter\u00e0 gli asset token come titoli. Conseguenze legali<br \/>\nL&#8217;emissione di token simili ad azioni o obbligazioni pu\u00f2 comportare requisiti di prospetto ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero. Inoltre, gli emittenti possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento sui valori mobiliari svizzero.<\/li>\n<li><strong class=\"editor-b\">Token ibridi <\/strong>sono sia asset token che utility token, che possono anche essere classificati come token di pagamento.\u00a0In tal caso, i requisiti saranno cumulativi, vale a dire che si applicheranno le norme di legge che regolano sia i titoli che quelli sui mezzi di pagamento.<strong class=\"editor-b\"><br \/>\nClassificazione dei token come titoli<br \/>\n<\/strong><br \/>\nFinora, in Svizzera non c&#8217;era una posizione chiara su quali tipi di token si qualificherebbero come titoli. Molti supportano l&#8217;idea che, affinch\u00e9 un token possa essere qualificato come titolo, deve includere un diritto o una pretesa nei confronti dell&#8217;emittente del token. Nella <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018<\/a><\/strong>, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA <\/a><\/strong> ha chiarito che nel determinare se i token si qualificano come titoli, sar\u00e0 guidata dalla definizione di titoli nella legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari (Legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari). Secondo l&#8217;<strong>art. 2 lettera B<\/strong> della <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2015\/853\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi)<\/strong><\/a>, la definizione di titoli comprende i titoli disponibili (Wertpapier) o dematerializzati (Wertrechte), nonch\u00e9 i derivati \u200b\u200be i titoli intermediari standardizzati e idonei alla negoziazione di massa, e che sono offerti nell&#8217;ambito di un&#8217;offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate o sono forniti a pi\u00f9 di 20 clienti (a meno che non siano specificamente progettati per i singoli appaltatori). Questa eccezione significa che c&#8217;\u00e8 ancora la possibilit\u00e0 di emettere asset token senza una licenza a un trader di valori mobiliari in caso di un evento generatore di token privato a un numero limitato di investitori, piuttosto che all&#8217;interno dell&#8217;offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate e non pi\u00f9 di 20 controparti.<br \/>\nLa <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> ha chiarito che considerer\u00e0 gli asset token come titoli, soprattutto quando si tratta di titoli dematerializzati o derivati, standardizzati e adatti al commercio di massa. Secondo l&#8217;<strong>art. 973c<\/strong> del <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/27\/317_321_377\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Codice delle obbligazioni svizzero (CO)<\/strong><\/a>, i titoli dematerializzati sono diritti emessi o costituiti in gran numero su una base giuridica comune e generalmente identici. La <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> rileva inoltre che eventuali crediti nell&#8217;ambito di prefinanziamenti e prevendite possono essere considerati come garanzie.<br \/>\nIn ogni caso, il prerequisito per la qualificazione come security \u00e8 che i token siano standardizzati e idonei al mass trading.Le conseguenze legali del trattamento dei token come valori mobiliari sono che i token rientreranno nell&#8217;ambito della<a href=\"https:\/\/fedlex.data.admin.ch\/filestore\/fedlex.data.admin.ch\/eli\/cc\/1997\/68_68_68\/20040501\/it\/pdf-a\/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-68_68_68-20040501-it-pdf-a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong> Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>(Legge sulle borse, LBVM)<\/strong>. Ci\u00f2 solleva la questione se l&#8217;organizzatore di un&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali abbia bisogno di una licenza per essere un commerciante di valori mobiliari (<strong>articolo 10, paragrafo 1 e articolo 2, lettera e<\/strong>\u00a0della <a href=\"https:\/\/fedlex.data.admin.ch\/filestore\/fedlex.data.admin.ch\/eli\/cc\/1997\/68_68_68\/20040501\/it\/pdf-a\/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-68_68_68-20040501-it-pdf-a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM)<\/strong><\/a>. Ci\u00f2 solleva la questione se l&#8217;organizzatore di un&#8217;offerta pubblica iniziale.<br \/>\nSecondo l<strong>\u2019art. 2 lett. d <\/strong>della <a href=\"https:\/\/fedlex.data.admin.ch\/filestore\/fedlex.data.admin.ch\/eli\/cc\/1997\/68_68_68\/20040501\/it\/pdf-a\/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-68_68_68-20040501-it-pdf-a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sulle borse (LBVM<\/strong><\/a>) per commerciante di valori mobiliari si intende qualsiasi persona fisica, giuridica o societ\u00e0 di persone che acquista e vende titoli sul mercato secondario a titolo professionale o per proprio conto con l&#8217;intenzione di rivenderli entro un breve periodo o a spese di terze parti, offrendo pubblicamente titoli al pubblico sul mercato primario o creando derivati \u200b\u200be offrendoli al pubblico in generale. Secondo l&#8217;<strong>art. 10, par. 1<\/strong> della <a href=\"https:\/\/fedlex.data.admin.ch\/filestore\/fedlex.data.admin.ch\/eli\/cc\/1997\/68_68_68\/20040501\/it\/pdf-a\/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-68_68_68-20040501-it-pdf-a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sulle borse (LBVM<\/strong><\/a>) , per svolgere questo tipo di attivit\u00e0 \u00e8 necessaria un&#8217;autorizzazione della FINMA.<br \/>\nSecondo la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/~\/media\/finma\/dokumente\/dokumentencenter\/myfinma\/1bewilligung\/fintech\/wegleitung-ico.pdf?la=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all\u2019assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018<\/a><\/strong> della <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong>, i titoli dematerializzati che sono stati emessi in modo indipendente, cos\u00ec come l&#8217;offerta pubblica di titoli a terzi, continuano a non essere regolamentati.<br \/>\nTuttavia, la creazione e l&#8217;emissione di derivati \u200b\u200bal pubblico in generale sul mercato primario possono essere soggette a requisiti di licenza per un commerciante di valori mobiliari.\u00a0Inoltre, l&#8217;accettazione e l&#8217;offerta a terzi di token che rappresentano titoli quotati in borsa sul mercato primario richieder\u00e0 una licenza come commerciante di valori mobiliari se effettuata su scala professionale.\u00a0Inoltre, i commercianti di token professionisti nel mercato secondario dovranno probabilmente ottenere una licenza di commerciante di valori mobiliari.<br \/>\nCome accennato in precedenza, quando i token sono classificati come azioni e titoli di debito (token assimilabili ad azioni o obbligazioni), gli organizzatori del progetto devono predisporre un prospetto ai sensi dell&#8217;art. 652a e 1156 <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/27\/317_321_377\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Codice delle obbligazioni svizzero (CO)<\/strong><\/a>. Il mancato rispetto dei requisiti per la redazione di un prospetto comporter\u00e0 la responsabilit\u00e0 dell&#8217;emittente e di tutte le altre terze parti correlate.<strong class=\"editor-b\">La legge sulle banche non \u00e8 pi\u00f9 la minaccia maggiore<br \/>\n<\/strong><br \/>\nNelle sue ultime linee guida, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> afferma esplicitamente che la <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)<\/strong><\/a> e la <a href=\"https:\/\/fedlex.data.admin.ch\/filestore\/fedlex.data.admin.ch\/eli\/cc\/1997\/68_68_68\/20040501\/it\/pdf-a\/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-68_68_68-20040501-it-pdf-a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sulle borse (LBVM<\/strong><\/a>) sono le pi\u00f9 rilevanti nella regolamentazione legale dell&#8217;offerta iniziale di monete virtuali .\u00a0 La <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> ha aggiunto che la legge sulle banche e la legge sugli investimenti collettivi di solito non si applicano a questo tipo di progetti.<br \/>\nIl rischio di riciclaggio di denaro \u00e8 molto alto in un sistema decentralizzato basato su blockchain, dove i token possono essere trasferiti in modo anonimo e senza il coinvolgimento di intermediari regolamentati. In Svizzera, il regime antiriciclaggio deriva dalle seguenti legislazioni: la <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)<\/strong><\/a> , l&#8217;ordinanza sul riciclaggio di denaro e l&#8217;ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Le disposizioni della <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)<\/strong><\/a> si applicano agli intermediari finanziari e mirano a garantire che la due diligence sia svolta nel corso delle operazioni finanziarie. La legge sul riciclaggio di denaro impone diversi requisiti per la due diligence (identificazione del beneficiario, obbligo di aderire a un organismo di autoregolamentazione o trasferimento alla vigilanza diretta della FINMA).<br \/>\nIn conclusione, la <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> ha espresso il parere che la legge bancaria di solito non si applica ai token, poich\u00e9 il pi\u00f9 delle volte non impongono un obbligo di pagamento all&#8217;emittente. La <strong><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FINMA<\/a><\/strong> ha inoltre chiarito che le disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi si applicano solo nei casi in cui i fondi adottati nell&#8217;ambito di un PPM saranno gestiti da terzi.<\/p>\n<p><strong class=\"editor-b\">Conclusione<br \/>\n<\/strong><br \/>\nPrima del lancio di un progetto per l&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, i suoi organizzatori dovrebbero valutare attentamente se i token che intendono emettere rientrino nella definizione di valori mobiliari ai sensi del legislatore svizzero.\u00a0Gli organizzatori devono anche prestare molta attenzione quando la piattaforma non esiste ancora al momento dell&#8217;emissione dei token.\u00a0Come accennato, in questo caso, anche al momento dell&#8217;emissione di utility token, la FINMA potrebbe qualificarli come titoli fino alla creazione della piattaforma.<br \/>\nQueste nuove linee guida non dovrebbero porre fine all&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, poich\u00e9 la FINMA si riserva espressamente il diritto di emanare linee guida aggiuntive una volta che il legislatore svizzero avr\u00e0 apportato le modifiche necessarie alla legislazione sui mercati finanziari.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il futuro dell&#8217;offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera dopo l&#8217;emanazione delle nuove linee guida FINMA Nelle sue prime Linee guida 04\/2017, pubblicate il 29 settembre 2017 (Trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza delle initial coin offering), l\u2019Autorit\u00e0 federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha espresso la sua posizione sulle &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/04\/08\/le-nuove-linee-guida-della-finma-per-le-startup-ico-in-svizzera\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Le linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[345],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4604"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4604"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4604\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4614,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4604\/revisions\/4614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4604"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4604"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4604"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}