{"id":4492,"date":"2022-03-31T14:32:08","date_gmt":"2022-03-31T14:32:08","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4492"},"modified":"2023-03-19T14:30:18","modified_gmt":"2023-03-19T14:30:18","slug":"bulgaria-legge-sulle-statistiche-degli-scambi-intracomunitari-di-merci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/03\/31\/bulgaria-legge-sulle-statistiche-degli-scambi-intracomunitari-di-merci\/","title":{"rendered":"Bulgaria &#8211; Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci"},"content":{"rendered":"<div id=\"block-bartik-page-title\" class=\"block block-core block-page-title-block\">\n<div class=\"content\">\n<h1 class=\"title page-title\"><span class=\"field field--name-title field--type-string field--label-hidden\">Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci &#8211; in vigore dal 1.07.2012<\/span><\/h1>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"block-nsitheme-system-main\" class=\"block block-system block-system-main-block\">\n<div class=\"content\">\n<article class=\"node node--type-page node--view-mode-full clearfix\" role=\"article\" data-history-node-id=\"570\">\n<header><\/header>\n<div class=\"node__content clearfix\">\n<div class=\"clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__items\">\n<div class=\"field__item\">\n<p align=\"center\"><strong>DIRITTO SULLE STATISTICHE SUGLI<br \/>\nSCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Promulgata, SG, n.\u00a040 dal 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Capitolo primo<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">GENERALE<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a01.<\/strong>\u00a0(1) La presente legge disciplina:<\/p>\n<p>1. l&#8217;attuazione dell&#8217;attivit\u00e0 statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell&#8217;Unione Europea, in conformit\u00e0 con la normativa dell&#8217;Unione Europea in materia:<\/p>\n<p>a) Regolamento (CE) n. 638\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330\/91 del Consiglio di seguito denominato &#8220;Regolamento (CE) \u2116 638\/2004&#8221;;<\/p>\n<p>(b) Regolamento (CE) n. 222\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638\/2004 relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri (GU L 87\/ 160 del 31 marzo 2009);<\/p>\n<p>(c) Regolamento (CE) n. 1982\/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 638\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) \u2116 1901\/2000 e (CEE) \u2116 3590\/92, di seguito denominato &#8220;Regolamento (CE) \u2116 1982\/2004&#8221;;<\/p>\n<p>(d) Regolamento (CE) \u2116 1915\/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) \u2116 1982\/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantit\u00e0 e le specifiche di movimenti specifici di merci;<\/p>\n<p>(e) Regolamento (UE) n. 91\/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982\/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l&#8217;elenco dei beni esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell&#8217;amministrazione fiscale e la valutazione della qualit\u00e0 (GU L 31\/1 del 3 febbraio 2010);<\/p>\n<p>(e) Regolamento (UE) n. 96\/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982\/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, gli scambi per caratteristiche commerciali, merci e movimenti specifici e codice del tipo di transazione (GU L 34\/1 del 5 febbraio 2010);<\/p>\n<p>2. le funzioni ei poteri degli organi competenti per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 statistica per gli scambi intracomunitari di merci;<\/p>\n<p>3. il sistema Intrastat.<\/p>\n<p>(2) Sono determinate le norme diverse o specifiche applicabili a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalit\u00e0 della loro comunicazione e dichiarazione, nonch\u00e9 alle merci escluse dall&#8217;attivit\u00e0 statistica sugli scambi intracomunitari di merci con ordinanza del Consiglio dei ministri.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Capitolo due<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">AUTORIT\u00c0.\u00a0POTERI E INTERAZIONE<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a02.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti per l&#8217;attuazione delle attivit\u00e0 statistiche per gli scambi intracomunitari di merci sono l&#8217;Istituto nazionale di statistica, l&#8217;Agenzia nazionale delle entrate e l&#8217;Agenzia delle dogane.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a03.<\/strong>\u00a0(1) L&#8217;Istituto Nazionale di Statistica:<\/p>\n<p>1. determina le soglie di dichiarazione nel sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell&#8217;art.\u00a09(2) del Regolamento (CE) (638\/2004;<\/p>\n<p>2. elaborare e mantenere insieme all&#8217;Agenzia delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti nell&#8217;ambito del sistema Intrastat;<\/p>\n<p>3. raccogliere dati su specifiche merci e movimenti di merci, non dichiarati nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;<\/p>\n<p>4. effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorit\u00e0 competenti;<\/p>\n<p>5. trasmettere i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale di Eurostat della Commissione Europea secondo quanto previsto dall&#8217;art.\u00a012 del Regolamento (CE) \u2116 638\/2004, nonch\u00e9 dell&#8217;art.\u00a025 del Regolamento (CE) \u2116 1982\/2004;<\/p>\n<p>6. conservare tutti i dati per gli scambi intracomunitari di beni delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;<\/p>\n<p>7. predisporre analisi e relazioni sulla qualit\u00e0 dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;<\/p>\n<p>8. fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di beni della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;Agenzia delle Entrate:<\/p>\n<p>1. crea e mantiene un sistema per la raccolta dei dati &#8220;Intrastat&#8221; &#8211; prepara la metodologia, le procedure di lavoro e i documenti, nonch\u00e9 l&#8217;applicazione software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;<\/p>\n<p>2. controllare l&#8217;ambito dei soggetti obbligati, e attraverso la validazione controllare la qualit\u00e0 dei dati forniti nell&#8217;ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall&#8217;art.\u00a08(2) del Regolamento (CE) (638\/2004;<\/p>\n<p>3. fornire all&#8217;Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti nell&#8217;ambito del sistema Intrastat;<\/p>\n<p>4. fornire dati sintetici alle istituzioni e agli organismi statali, quando ci\u00f2 sia previsto da un atto normativo o sulla base di accordi con essi conclusi;<\/p>\n<p>5. informare gli operatori Intrastat dei propri obblighi in relazione al sistema Intrastat secondo quanto previsto dall&#8217;art.\u00a08(3) del Regolamento (CE) (638\/2004;<\/p>\n<p>6. controllare l&#8217;adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;<\/p>\n<p>7. utilizzare i dati disponibili sugli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull&#8217;imposta sul valore aggiunto e tramite il Sistema informativo europeo per lo scambio di informazioni sull&#8217;IVA (VIES), nonch\u00e9 da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare la gli obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell&#8217;affidabilit\u00e0 dei dati forniti nell&#8217;ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall&#8217;art.\u00a08(2) del Regolamento (CE) (638\/2004;<\/p>\n<p>8. creare e mantenere un registro dei soggetti obbligati nell&#8217;ambito del sistema Intrastat.<\/p>\n<p>(3) L&#8217;Agenzia delle dogane fornisce all&#8217;Istituto nazionale di statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (DAU) in conformit\u00e0 con i requisiti dell&#8217;art.\u00a05(2) del Regolamento (CE) (638\/2004.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a04.<\/strong>\u00a0Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione di cui all&#8217;art.\u00a03, par.\u00a01, comma 1, \u00e8 determinato con provvedimento del Presidente dell&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, che \u00e8 promulgato nella Gazzetta dello Stato entro il 31 ottobre dell&#8217;anno in corso.\u00a0Le soglie dichiarative e le tipologie di dati aggiuntivi determinati dall&#8217;ordinanza sono valide per tutto l&#8217;anno successivo.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a05.<\/strong>\u00a0(1) L&#8217;Agenzia Nazionale delle Entrate e l&#8217;Agenzia delle Dogane forniscono all&#8217;Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni necessari per l&#8217;adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresi i dati individuanti, di cui all&#8217;art.\u00a09 (1) e (2) del Regolamento (CE) (638\/2004.<\/p>\n<p>(2) Le tipologie di dati di cui al par.\u00a01, la loro struttura, l&#8217;ordine e la periodicit\u00e0 del loro invio all&#8217;Istituto Nazionale di Statistica sono determinati con istruzioni congiunte del Presidente dell&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, rispettivamente del Direttore Esecutivo dell&#8217;Agenzia Nazionale delle Entrate e del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane .<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Capitolo tre<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">SISTEMA INTRASTAT<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a06.<\/strong>\u00a0(1) Si applica il sistema Intrastat per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie o gli arrivi nel territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p>(2) La procedura per l&#8217;applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l&#8217;accettazione delle dichiarazioni Intrastat e di altri documenti o dati soggetti a trasmissione e il controllo e la rettifica dei dati forniti, \u00e8 determinata con ordinanza del Ministro delle finanze.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a07.<\/strong>\u00a0Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni secondo il sistema Intrastat &#8211; Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull&#8217;imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all&#8217;art.\u00a03, par.\u00a01, punto 1, separatamente per ciascun flusso commerciale &#8211; spedizioni o arrivi ai sensi dell&#8217;art.\u00a07(1) del Regolamento (CE) (638\/2004.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a08.<\/strong>\u00a0(1) Le dichiarazioni Intrastat sono:<\/p>\n<p>1. dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;<\/p>\n<p>2. dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.<\/p>\n<p>(2) Quando durante un determinato periodo di riferimento l&#8217;operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).<\/p>\n<p>(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per dichiarazioni mensili gi\u00e0 accettate.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a09.<\/strong>\u00a0(1) Le dichiarazioni Intrastat, la notifica di cui all&#8217;art.\u00a010, nonch\u00e9 gli altri documenti o dati che gli operatori Intrastat devono presentare all&#8217;Agenzia delle Entrate per via telematica, sottoscritti con firma elettronica qualificata.<\/p>\n<p>(2) Eccezionalmente nei casi di impossibilit\u00e0 tecnica da parte dell&#8217;operatore Intrastat o dell&#8217;Agenzia delle Entrate, previsti dall&#8217;ordinanza di cui all&#8217;art.\u00a06, par.\u00a02. Le dichiarazioni, le comunicazioni, i documenti oi dati Intrastat possono essere presentati alla competente direzione territoriale dell&#8217;Agenzia nazionale delle entrate su supporto tecnico, che consenta una riproduzione affidabile dell&#8217;informazione e soddisfi i requisiti per la forma del verbale.<\/p>\n<p>(3) I campioni delle dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati oggetto di presentazione devono essere approvati dal Direttore Esecutivo dell&#8217;Agenzia Nazionale delle Entrate o da persona da lui autorizzata e sono pubblicati sul sito web dell&#8217;Agenzia.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a010.<\/strong>\u00a0(1) Quando l&#8217;operatore Intrastat per un certo periodo non effettuer\u00e0 scambi intracomunitari di beni dell&#8217;Unione Europea, pu\u00f2 darne comunicazione scritta al Direttore Esecutivo dell&#8217;Agenzia Nazionale delle Entrate.\u00a0Per questo periodo l&#8217;operatore Intrastat non presenta dichiarazioni Intrastat.<\/p>\n<p>(2) Il gestore Intrastat \u00e8 obbligato a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all&#8217;art.\u00a011, par.\u00a01, quando entro il termine di cui al par.\u00a01 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell&#8217;Unione Europea.\u00a0La presentazione della dichiarazione fa decadere la validit\u00e0 della notifica di cui al par.\u00a01.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a011.<\/strong>\u00a0(1) Gli operatori Intrastat presentano una dichiarazione Intrastat entro il 14\u00b0 giorno del mese successivo al periodo di riferimento.<\/p>\n<p>(2) Gli operatori Intrastat con obbligo in corso devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 20\u00b0 giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento.\u00a0Per i successivi periodi di riferimento il termine \u00e8 quello di cui al par.\u00a01.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a012.<\/strong>\u00a0(1) L&#8217;Agenzia delle Entrate informa gli operatori Intrastat degli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.<\/p>\n<p>(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine di dichiarazioni Intrastat o rilevazione di errori nelle stesse, l&#8217;Agenzia delle Entrate pu\u00f2 richiedere agli operatori Intrastat di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonch\u00e9 redigere report in al fine di stabilire l&#8217;attendibilit\u00e0 dei dati dichiarati.<\/p>\n<p>(3) Le comunicazioni di cui al par.\u00a01 e 2 devono essere inviati in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.<\/p>\n<p>(4) L&#8217;eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata \u00e8 effettuata dal gestore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.<\/p>\n<p>(5) In caso di nuove circostanze, gli adeguamenti possono essere effettuati per un periodo fino a 6 periodi di riferimento passati.<\/p>\n<p>(6) Il gestore Intrastat ha adempiuto all&#8217;obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all&#8217;art.\u00a011.<\/p>\n<p>(7) Il gestore Intrastat fornisce i documenti, i dati e le referenze di cui al par.\u00a02, presentano rispettivamente una dichiarazione rettificativa di cui al par.\u00a04 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par.\u00a05.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a013.<\/strong>\u00a0(1) L&#8217;Agenzia delle Entrate informa l&#8217;Intrastat degli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, sulla base dei poteri di cui all&#8217;art.\u00a03, par.\u00a02, punto 7 e richiede da loro un&#8217;ulteriore fornitura di documenti e dati, nonch\u00e9 la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo.\u00a0Gli operatori Intrastat forniscono i documenti ei dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;Agenzia delle Entrate pu\u00f2 apportare d&#8217;ufficio rettifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat presentate, previo chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti di dati, stabiliti in sede di attuazione dell&#8217;attivit\u00e0 di controllo di cui all&#8217;art.\u00a03, par.\u00a02, punto 6.<\/p>\n<p>(3) L&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, all&#8217;effettuazione della successiva validazione, ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate per gli operatori Intrastat, nei confronti dei quali devono essere poste in essere le azioni di cui al comma 1.\u00a01 e artt.\u00a03, par.\u00a02, punto 6.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Capitolo quattro<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">RISERVATEZZA.<\/p>\n<p align=\"center\">OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a014.<\/strong>\u00a0I dati e\/o le prove raccolte dall&#8217;ordinanza della presente legge possono essere utilizzati solo a fini statistici.\u00a0I dati sui flussi merci sono diffusi, garantendo l&#8217;anonimato dei soggetti che li hanno forniti.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a015.<\/strong>\u00a0(1) Un operatore Intrastat pu\u00f2 chiedere al Presidente dell&#8217;Istituto Nazionale di Statistica di estendere il segreto statistico con riguardo al codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658\/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alle statistiche tariffarie e statistiche. nomenclatura e della tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell&#8217;Unione europea e con paesi terzi:<\/p>\n<p>1. costituisce pi\u00f9 dell&#8217;85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno con questa merce e nell&#8217;ambito di questo flusso;<\/p>\n<p>2. sommato a quello di un altro operatore o di altri due operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore \u00e8 superiore all&#8217;85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno questa merce e questo flusso.<\/p>\n<p>(2) Alla richiesta di cui al par.\u00a01 si applica:<\/p>\n<p>1. informazioni sul codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658\/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune, e sui flussi per i quali si chiede l&#8217;estensione della riservatezza;<\/p>\n<p>2. motivazione dei motivi della richiesta.<\/p>\n<p>(3) Il presidente dell&#8217;Istituto nazionale di statistica si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni con decisione motivata, con la quale concede l&#8217;estensione della riservatezza per le statistiche del commercio estero o respinge la richiesta.<\/p>\n<p>(4) La decisione di cui al par.\u00a03 \u00e8 impugnabile con l&#8217;ordinanza del Codice di procedura amministrativa.<\/p>\n<p>(5) Dopo l&#8217;emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sar\u00e0 effettuata secondo il capo sei della legge sulla statistica.<\/p>\n<p>(6) L&#8217;estensione della riservatezza \u00e8 revocata con decisione del Presidente dell&#8217;Istituto Nazionale di Statistica:<\/p>\n<p>1. su richiesta dell&#8217;operatore Intrastat;<\/p>\n<p>2. d&#8217;ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non ricorrano le condizioni di cui al comma 1.\u00a01.<\/p>\n<p>(7) Prima di annullare l&#8217;estensione della riservatezza con l&#8217;ordinanza del par.\u00a06, comma 2, il presidente dell&#8217;Istituto nazionale di statistica comunica al gestore Intrastat che pu\u00f2 opporsi o presentare nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a016.<\/strong>\u00a0(1) Gli organi competenti per l&#8217;attuazione della presente legge assicurano la protezione dei dati personali e delle persone e la prevenzione dell&#8217;uso improprio degli stessi secondo l&#8217;ordine della legge per la statistica.<\/p>\n<p>(2) Le autorit\u00e0 competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l&#8217;adempimento dei requisiti di cui al par.\u00a01.<\/p>\n<p>(3) Le persone che hanno accesso a informazioni protette dalla legge, firmano una dichiarazione che le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l&#8217;esercizio diretto delle loro funzioni ufficiali.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Capitolo cinque<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a017.<\/strong>\u00a0(1) L&#8217;operatore Intrastat che non presenta una dichiarazione Intrastat, non la presenta entro i termini prescritti o fornisce dati non esaustivi o errati in una dichiarazione Intrastat \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria o pecuniaria di BGN 500 a 5.000.<\/p>\n<p>(2) Chi su richiesta dell&#8217;Agenzia delle Entrate non fornisce entro il termine indicato le informazioni di cui all&#8217;art.\u00a012, par.\u00a02 o art.\u00a013, par.\u00a01, \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 2000 BGN.<\/p>\n<p>(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par.\u00a01 e 2 la sanzione \u00e8 irrogata in doppia misura.<\/p>\n<p>(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par.\u00a01 e 2 la pena \u00e8 inflitta in triplice importo.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a018.<\/strong>\u00a0La persona che ha accesso a informazioni tutelate dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall&#8217;esercizio diretto delle sue funzioni d&#8217;ufficio, \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 BGN, se il reato non costituire reato.<\/p>\n<p><strong>Arte.\u00a019.<\/strong>\u00a0(1) Le violazioni di cui alla presente legge sono stabilite con atti di accertamento degli illeciti amministrativi, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell&#8217;Agenzia nazionale delle entrate, e i decreti penali sono emanati dal direttore esecutivo dell&#8217;Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate o da alcuni da lui funzionari.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;accertamento delle violazioni, l&#8217;emanazione, il ricorso e l&#8217;esecuzione dei decreti penali sono svolti dall&#8217;ordinanza della Legge per gli illeciti e le punizioni amministrative.<\/p>\n<p align=\"center\">DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE<\/p>\n<p><strong>\u00a7 1.<\/strong>\u00a0Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nella disciplina dell&#8217;art.\u00a01, par.\u00a01.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 2.<\/strong>\u00a0Ai fini della presente legge:<\/p>\n<p>1. \u201cValore\u201d \u00e8 la base imponibile della prestazione, determinata dall&#8217;ordinanza della Legge sull&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione degli specifici movimenti e merci, descritti nell&#8217;ordinanza dell&#8217;art.\u00a01, par.\u00a02.<\/p>\n<p>2. Per &#8220;periodo di riferimento&#8221; si intende il mese di calendario durante il quale hanno luogo le spedizioni o gli arrivi delle merci.\u00a0Per alcune merci e movimenti di merci specifici, \u00e8 possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.<\/p>\n<p>3. \u201cRipetuta\u201d \u00e8 la violazione commessa entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del decreto penale, che comminava all&#8217;autore del reato una sanzione per lo stesso tipo di violazione.<\/p>\n<p>4. Per &#8220;sistematico&#8221; si intende la commissione di tre o pi\u00f9 reati in un periodo di due anni.<\/p>\n<p>5. \u201cConvalida\u201d \u00e8 la verifica della conformit\u00e0 dei dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat mediante confronto con altri dati e circostanze.<\/p>\n<p>6. Per &#8220;nuove circostanze&#8221; si intendono documenti o fatti divenuti a conoscenza dopo la presentazione della dichiarazione mensile.<\/p>\n<p>7. La \u201cDirezione territoriale competente dell&#8217;Agenzia nazionale delle entrate\u201d \u00e8 una direzione determinata ai sensi dell&#8217;art.\u00a08 del Codice di procedura tributario-assicurativo.<\/p>\n<p align=\"center\">DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/p>\n<p><strong>\u00a7 3.<\/strong>\u00a0La legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di beni (promulgata, SG n. 51\/2006; modificata, SG n. 84\/2007 e SG n. 100\/2010) \u00e8 abrogata.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 4.<\/strong>\u00a0Emesso in base all&#8217;art.\u00a01, par.\u00a04 e artt.\u00a013, par.\u00a02 della abrogata legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci, resta in vigore lo statuto.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 5.<\/strong>\u00a0Emesso in base all&#8217;art.\u00a026, par.\u00a02 dell&#8217;abrogata Legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci restano in vigore le disposizioni.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 6.<\/strong>\u00a0Con l&#8217;ordinanza di questa legge sono dichiarati anche gli invii e gli arrivi effettuati dopo la data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento ai sensi della presente legge \u00e8 anteriore a tale data.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 7.<\/strong>\u00a0Con l&#8217;ordinanza di questa legge non sono dichiarati gli invii e gli arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento \u00e8 successivo a tale data e che sono dichiarati dall&#8217;ordinanza della legge abrogata.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 8.<\/strong>\u00a0Le correzioni dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci sono effettuate in base all&#8217;ordine di questa legge.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 9.<\/strong>\u00a0Le dichiarazioni Intrastat relative all&#8217;ultimo periodo di riferimento prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge devono essere presentate nei termini di cui all&#8217;art.\u00a011.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 10.<\/strong>\u00a0Per il 2012 le soglie di dichiarazione nell&#8217;ambito del sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell&#8217;art.\u00a09, par.\u00a02 del Regolamento (CE) \u2116 638\/2004, previa dichiarazione, determinata sulla base della abrogata Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 11.<\/strong>\u00a0Nella legge sull&#8217;imposta sul reddito delle societ\u00e0 (promulgata, SG n. 105\/2006; modificata, SG n. 52, 108 e 110 del 2007, SG n. 69 e 106 del 2008, SG n. 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al \u00a7 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole \u201cdipendenti\u201d il sindacato \u201cE\u201d \u00e8 sostituito da una virgola ed infine aggiunto a Direttiva 2011\/96\/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 sul sistema comune di tassazione applicabile in caso di societ\u00e0 madri e controllate di Stati membri diversi (GU 2011 L 345\/8 del 29 dicembre 2011)\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 12.<\/strong>\u00a0Nel Codice di procedura tributario-assicurativo (promulgato, SG n. 105\/2005, modificata, SG n. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46, 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, nn. 36, 69 e 98 del 2008, nn. 12, 32, 41 e 93 del 2009, nn. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010, n. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e SG n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione del Codice di procedura tributaria e previdenziale (SG, n. 99 del 2011 ) Il \u00a7 23 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/p>\n<p>\u00a7 \u00a7 23. (1) L&#8217;incompiuto alla data di entrata in vigore della presente legge \u00e8 il procedimento di revisione di cui all&#8217;art.\u00a0114, par.\u00a01 &#8211; 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati nell&#8217;ordine in corso entro 5 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>(2) Il procedimento di revisione ex art.\u00a0114, par.\u00a01 &#8211; 3 devono essere compilati secondo l&#8217;ordine in vigore entro tre mesi dalla data della loro ripresa.<\/p>\n<p>(3) I termini di cui al par.\u00a01 e 2 possono essere prorogati con l&#8217;ordinanza e alle condizioni di cui all&#8217;art.\u00a0114, par.\u00a04.<\/p>\n<p>(4) I termini di cui al par.\u00a01 e 2 non si applicano ai procedimenti di revisione il cui termine \u00e8 stato prorogato con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art.\u00a0114, par.\u00a04 prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge\u00bb.<\/p>\n<p><strong>\u00a7 13.<\/strong>\u00a0La legge entra in vigore il 1\u00b0 luglio 2012, ad eccezione del \u00a7 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.<\/p>\n<p>La legge \u00e8 stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed \u00e8 stata sigillata con il sigillo ufficiale dell&#8217;Assemblea Nazionale.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"block-interactive-maps\" class=\"block block-\">\n<div class=\"content\"><\/div>\n<\/div>\n<div id=\"block-views-block-pod-stranici-block-1\" class=\"views-element-container block block-views block-views-blockpod-stranici-block-1\">\n<div class=\"content\">\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci &#8211; in vigore dal 1.07.2012 DIRITTO SULLE STATISTICHE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI Promulgata, SG, n.\u00a040 dal 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012. Capitolo primo GENERALE Arte.\u00a01.\u00a0(1) La presente legge disciplina: 1. l&#8217;attuazione dell&#8217;attivit\u00e0 statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/03\/31\/bulgaria-legge-sulle-statistiche-degli-scambi-intracomunitari-di-merci\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bulgaria &#8211; Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[522],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4492"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4492"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4492\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6113,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4492\/revisions\/6113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}