{"id":4388,"date":"2022-03-15T08:44:05","date_gmt":"2022-03-15T08:44:05","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4388"},"modified":"2022-08-27T15:51:58","modified_gmt":"2022-08-27T15:51:58","slug":"la-regolamentazione-di-security-token-offering-sto-ico-blockchain-e-smart-contract-in-italia-lapproccio-consob","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/03\/15\/la-regolamentazione-di-security-token-offering-sto-ico-blockchain-e-smart-contract-in-italia-lapproccio-consob\/","title":{"rendered":"La regolamentazione di Security token offering STO, ICO, blockchain e smart contract in Italia &#8211; L\u2019approccio Consob"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/La-regolamentazione-di-Security-token-offering-STO-e-ICO-in-Italia-L\u2019approccio-Consob.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-4399 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/La-regolamentazione-di-Security-token-offering-STO-e-ICO-in-Italia-L\u2019approccio-Consob-300x169.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/La-regolamentazione-di-Security-token-offering-STO-e-ICO-in-Italia-L\u2019approccio-Consob-300x169.png 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/La-regolamentazione-di-Security-token-offering-STO-e-ICO-in-Italia-L\u2019approccio-Consob-768x432.png 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/La-regolamentazione-di-Security-token-offering-STO-e-ICO-in-Italia-L\u2019approccio-Consob-1024x576.png 1024w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/La-regolamentazione-di-Security-token-offering-STO-e-ICO-in-Italia-L\u2019approccio-Consob.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Per\u00a0<strong>Security token offering (o abbreviato STO<\/strong>), si intende l\u2019offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (<strong><em>crypto assets (<sup>1<\/sup>)\u00a0<\/em><\/strong>) i cui pi\u00f9 disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno\u00a0<em>smart contract<\/em> e digitalizzati attraverso un <em>token<\/em> (codice informatico) che ne garantisce l\u2019autenticit\u00e0 e la propriet\u00e0 attraverso l\u2019utilizzo di <strong>tecnologie <em>DLT<\/em><\/strong>\u00a0(<em>Blockchain Distributed Ledgers Technology (<sup>2<\/sup>)<\/em>). L\u2019emissione di un\u00a0<strong>security token\u00a0<\/strong>\u00e8 assimilabile ad una\u00a0<strong>cartolarizzazione di asset<\/strong> (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull\u2019utilizzo di <strong><em>Distributed Ledgers<\/em><\/strong> <em>(letteralmente &#8220;registro distribuito&#8221;) <\/em><strong><em>Technologies<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>Attraverso un\u00a0<strong>Security token offering ( STO)<\/strong> una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l\u2019investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo cos\u00ec la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l\u201980% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall\u2019altro lato invece, l\u2019investitore (professionale e\/o retail) ha la possibilit\u00e0 di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditivit\u00e0.<\/p>\n<p>Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti\u00a0<em>future<\/em>. A differenza dei future per\u00f2 i contratti si basano sugli <strong>smart contract (<sup>3<\/sup>)<\/strong>\u00a0e lo strumento finanziario si chiama token. L\u2019emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.<\/p>\n<p>Da quando si \u00e8 iniziato ad osservare il fenomeno <strong>ICO (Initial Coin Offering)<\/strong> come un tema con caratteristiche anche di tipo speculativo, \u00e8 iniziata una sorveglianza rispetto a dei fattori di rischio e delle criticit\u00e0 legate a questo tipo di iniziative.<\/p>\n<p>Tutto questo ha contribuito ad imprimere una svolta finalizzata alla ricerca e lo sviluppo e la creazione di una <strong>nuova forma di ICO (Initial Coin Offering), che ha portato ai Security Token Offering (STO)<\/strong> che:<\/p>\n<ul>\n<li>garantiscono requisiti e regole certe da osservare;<\/li>\n<li>minimizzano i potenziali fattori di rischio incrementando le procedure di controllo e verifica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I <strong>Security Token Offering (STO)<\/strong> propongono \u00a0agli investitori l\u2019acquisto di Token sotto forma di security,\u00a0 \u201ctitoli\u201d che passano attraverso il controllo di autorit\u00e0 preposte, chiamate a certificare che si tratti strumenti finanziari negoziabili e che riportino un valore monetario.<\/p>\n<p>L\u2019Unione Europea con il \u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017R1129&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Regolamento (UE) 2017\/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l\u2019offerta pubblica o l\u2019ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato<\/strong> (<strong>Regolamento Prospetto<\/strong>)<\/a> ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall\u2019obbligo di redigere un prospetto informativo se l\u2019offerta \u00e8 al di sotto di una certa soglia.<\/p>\n<p>Trattandosi di un <strong>regolamento<\/strong>\u00a0e non di una direttiva, non sono pi\u00f9 necessari adempimenti aggiuntivi, ma\u00a0<strong>il regolamento \u00e8 entrato automaticamente in vigore all\u2019interno dei sistemi legislativi nazionali<\/strong>, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze.<\/p>\n<p>Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l\u2019<strong>articolo 3.2<\/strong> <strong>del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017R1129&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Prospetto<\/a><\/strong>, che prevedono un margine di discrezionalit\u00e0 per le esenzioni tra\u00a0<strong>uno e 8 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Italia<\/strong>, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia\u00a0<strong>hanno optato per la soglia pi\u00f9 alta di 8 milioni di euro<\/strong>, scelta che pu\u00f2 favorire lo sviluppo delle STO perch\u00e9 questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi pi\u00f9 semplice ai per acquisire finanziamenti all\u2019interno dei loro paesi d\u2019origine, ma, <strong>dal momento che non c\u2019\u00e8 bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovr\u00e0 essere limitata per ora al paese d\u2019origine.<\/strong><\/p>\n<p>In virt\u00f9 dell&#8217;<strong>art. 15 (Prospetto UE della crescita) <\/strong>del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017R1129&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Prospetto<\/a> <\/strong>\u00a0le societ\u00e0 europee che non rientrano nelle soglie per l\u2019esenzione e che volessero\u00a0<strong>emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di \u201cProspetto di crescita\u201d<\/strong>, processo\u00a0 diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>art. 15, primo comma (Prospetto UE della crescita) <\/strong>del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017R1129&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Prospetto <\/a><\/strong>recita:<\/p>\n<p class=\"normal\">\u00a0&#8220;<em>In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purch\u00e9 non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:<\/em><\/p>\n<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<colgroup>\n<col width=\"4%\" \/>\n<col width=\"96%\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>a)<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>PMI;<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<colgroup>\n<col width=\"4%\" \/>\n<col width=\"96%\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>b)<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500\u00a0000\u00a0000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<colgroup>\n<col width=\"4%\" \/>\n<col width=\"96%\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>c)<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere\u00a0a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell\u2019Unione che non supera 20\u00a0000\u00a0000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l\u2019esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<colgroup>\n<col width=\"4%\" \/>\n<col width=\"96%\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>d)<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p class=\"normal\"><em>offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere\u00a0a) e b)<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La definizione di <strong>PMI<\/strong> ai sensi del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017R1129&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Prospetto <\/a><\/strong>\u00a0\u00e8 data dalla lettera f dell&#8217;<strong>art. \u00a02 (Definizioni)<\/strong><\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><em>f)<\/em><\/td>\n<td><em>\u00abpiccole e medie imprese\u00bb o PMI:<\/em><\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><em>i)<\/em><\/td>\n<td><em>societ\u00e0 che in base al loro pi\u00f9 recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell\u2019esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43\u00a0000\u00a0000\u00a0EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50\u00a0000\u00a0000\u00a0EUR; oppure<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><em>ii)<\/em><\/td>\n<td><em>piccole e medie imprese quali definite all\u2019articolo\u00a04, paragrafo\u00a01, punto\u00a013, della direttiva 2014\/65\/UE;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>L\u2019<strong>articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della <\/strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32014L0065&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva 2014\/65\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002\/92\/CE e la direttiva 2011\/61\/UE <\/strong><\/a>definisce \u00abpiccola o media impresa\u00bb: un\u2019impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili.<\/p>\n<p>Il processo per l\u2019ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto \u00e8 stato emesso nel rispetto delle nuove \u00e8 diventato pi\u00f9 semplice.<\/p>\n<p>Trattandosi di un <strong>regolamento<\/strong> e non di una direttiva, a, una volta che un prospetto di crescita di una STO \u00e8 approvato in uno stato UE, questo sar\u00e0 valido per ogni offerta di Security Token all\u2019interno della stessa UE. Riportiamo l&#8217;<strong>art. 24 (Validit\u00e0 dell\u2019approvazione di un prospetto a livello dell\u2019Unione)<\/strong> del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017R1129&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Prospetto<\/a>:<\/strong><\/p>\n<p class=\"normal\"><em>&#8220;1.\u00a0\u00a0\u00a0Fatto salvo l\u2019articolo 37, <strong>qualora l\u2019offerta pubblica di titoli o l\u2019ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o pi\u00f9 Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l\u2019offerta pubblica o per l\u2019ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purch\u00e9 l\u2019ESMA e l\u2019autorit\u00e0 competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell\u2019articolo\u00a025. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti e i supplementi approvati dalle autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri, e le condizioni definitive<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p class=\"normal\"><em>2.\u00a0\u00a0\u00a0Se un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti sopravvengono o sono rilevati nell\u2019arco di tempo di cui all\u2019articolo 23, paragrafo 1, l\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 20, paragrafo 1. L\u2019ESMA e l\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro ospitante possono informare l\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro di origine della necessit\u00e0 di nuove informazioni.&#8221;<\/em><\/p>\n<p id=\"d1e39-73-1\" class=\"doc-ti\">In data 23 luglio 2014 \u00e8 stato emanato il <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT#d1e2876-73-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">REGOLAMENTO (UE) N. 910\/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno <\/a><\/strong>\u00a0(<strong>eIDAS<\/strong> (electronic IDentification Authentication and Signature) che abroga la direttiva 1999\/93\/CE.<\/p>\n<p>Con la conversione in legge del<strong> Decreto Semplificazioni (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12<\/a><span class=\"rosso\">)<\/span><\/strong><strong><span class=\"rosso\">\u00a0<\/span><\/strong>\u00e8 stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni tramite <strong>blockchain (<sup>2<\/sup>)\u00a0<\/strong>e degli<strong> smart contract (<sup>3<\/sup>).<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quindi, <\/strong>come previsto dal<strong> <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12<\/a>, l\u2019emissione di Security token \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 legalizzata<\/strong> a seguito dell\u2019introduzione nell&#8217;ordinamento italiano delle tecnologie <strong><em>Blockchain Distributed Ledgers Technology<\/em> (DLT)<\/strong> e <strong>Smart Contract<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento italiano, con il <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12<\/a><\/strong>, introduce una <strong>definizione di <em>Distributed Ledgers Technology<\/em> (DLT) e Smart Contract<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2019\/02\/12\/19A00934\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">.<\/a>\u00a0Nello specifico si tratta dell\u2019<strong>articolo 8-ter<\/strong>, composto di soli quattro commi:<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: monospace, serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;\">Art. 8-ter <\/span><\/strong> <em style=\"font-family: monospace, serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;\"><strong>Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>1. Si definiscono &#8220;<strong>tecnologie basate su registri distribuiti<\/strong>&#8221; le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l&#8217;aggiornamento e l&#8217;archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.<\/em><br \/>\n<em>2. Si definisce &#8220;<strong>smart contract<\/strong>&#8221; un programma per elaboratore che<\/em><br \/>\n<em>opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui<\/em><br \/>\n<em>esecuzione vincola automaticamente due o piu&#8217; parti sulla base di<\/em><br \/>\n<em>effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il<\/em><br \/>\n<em>requisito della forma scritta previa identificazione informatica<\/em><br \/>\n<em>delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti<\/em><br \/>\n<em>fissati dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.agid.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Agenzia per l&#8217;Italia digitale<\/strong> <\/a>con linee guida da<\/em><br \/>\n<em>adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<\/em><br \/>\n<em>legge di conversione del presente decreto.<\/em><br \/>\n<em>3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l&#8217;uso<\/em><br \/>\n<em>di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti<\/em><br \/>\n<em>giuridici della validazione temporale elettronica di cui all&#8217;<strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32014R0910\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo<br \/>\n41 del regolamento (UE) n. 910\/2014 del Parlamento europeo e del<br \/>\nConsiglio, del 23 luglio 2014<\/a><\/strong>.<\/em><br \/>\n<em>4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge<\/em><br \/>\n<em>di conversione del presente decreto, l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale<\/em><br \/>\n<em>individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri<\/em><br \/>\n<em>distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti<\/em><br \/>\n<em>di cui al comma 3.<\/em><\/p>\n<p>La prima osservazione riguarda l\u2019oggetto della definizione di <em>&#8220;tecnologie basate su registri distribuiti&#8221; <\/em>di cui al primo comma, la norma infatti definisce <strong><em>Distributed Ledgers Technology<\/em> (DLT)<\/strong> e nulla dice in merito alla <strong>blockchain (BC)<\/strong>. I due termini non sono sinonimi, e le due architetture seppur similari possiedono caratteristiche diverse (in sintesi, semplicisticamente, si pu\u00f2 dire che tutte le BC sono DLT ma non tutte le DLT sono BC (<sup>2<\/sup>) ).<\/p>\n<p>Due sono le principali critiche al <strong>primo comma dell&#8217;art. 8 ter<\/strong> del <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12<\/a><\/strong> da parte degli esperti in materia.<\/p>\n<p>La prima riguarda la scelta di fornire la definizione di <strong><em>Distributed Ledgers Technology<\/em> (DLT)<\/strong> prevedendo dei requisiti di non alterabilit\u00e0 e non modificabilit\u00e0 che sembrerebbero essere garantiti solo da una <strong>blockchain (BC)<\/strong> pubblica.<\/p>\n<p>La seconda riguarda la \u201cnon modificabilit\u00e0\u201d, carattere problematico sotto diversi aspetti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>informatico<\/strong>: nemmeno la <strong>blockchain (BC)<\/strong> pubblica pu\u00f2 assicurare l\u2019immodificabilit\u00e0 in forma assoluta (soglia del 51% dei nodi);<\/li>\n<li><strong>giuridico<\/strong>: possibile conflitto con la normativa GDPR, Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come\u00a0<strong>GDPR<\/strong>\u00a0(<strong>General Data Protection Regulation<\/strong>)\u00a0approvato con <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Regolamento UE 2016\/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016<\/strong><\/a> e applicabile a decorrere dal\u00a0<strong>25 maggio 2018, <\/strong>in particolare con l&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=IT#d1e2613-1-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Articolo 17 &#8211; Diritto alla cancellazione (\u00abdiritto all&#8217;oblio\u00bb)<\/a><\/strong>, che prevede il diritto ad ottenere la cancellazione dei dati comunicati;<\/li>\n<li><strong>logico<\/strong>: si prevede che il dato debba essere \u201cnon modificabile\u201d e \u201caggiornabile\u201d, caratteri in apparente contrasto tra loro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il\u00a0 <strong>primo comma dell&#8217;art. 8 ter<\/strong>, se da un lato evidenzia la volont\u00e0 del legislatore di creare una base normativa che permetta alle aziende di investire e sperimentare i possibili utilizzi della tecnologia, dall\u2019altro lascia un significativo margine di incertezza circa quali siano le reti che possano rientrare nella definizione, non specificando se debbano essere public, private, permissionless, permissioned, o quale debba essere l\u2019algoritmo di consenso utilizzato (PoW (<b><a title=\"Proof-of-work\" href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Proof-of-work\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Proof-of-work<\/a><\/b> \u2013 algoritmi che fungono da disincentivi economici nei confronti di attacchi informatici), PoS (\u00c8 detto\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Proof-of-stake\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>proof-of-stake<\/b><\/a>\u00a0(<b>PoS<\/b>, vagamente traducibile in italiano come &#8220;prova che si ha un interesse in gioco&#8221;) un tipo di protocollo per la messa in sicurezza di una rete di criptovaluta e per il conseguimento di un consenso distribuito),&#8230;..).<\/p>\n<p>La\u00a0 <strong>prima parte del secondo comma dell&#8217;art. 8 ter <\/strong>definisce \u00ab<strong>smart contract<\/strong>\u00bb un <strong><em>programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o pi\u00f9 parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse<\/em>.<\/strong><\/p>\n<p>Quindi la legge stabilisce un requisito tecnico <b>\u201copera su tecnologie basate su registri distribuiti\u201d<\/b>. Per cui non \u00e8 sufficiente che il codice informatico sia salvato sull\u2019hard disk delle parti o in una qualsiasi LAN, ma deve esserne fatto il <strong>deploy<\/strong> (registrazione del contratto nella rete DLT) all\u2019interno di una rete DLT che soddisfi i requisiti stabiliti al <strong>1\u00b0 comma dell\u2019art. 8-ter<\/strong>.<\/p>\n<p>La\u00a0 <strong>seconda parte del secondo comma dell&#8217;art. 8 ter<\/strong> del <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12<\/a><\/strong> stabilisce che<strong>: &#8220;<em>Gli smart contract soddisfano il <\/em><em>requisito della forma scritta previa identificazione informatica <\/em><em>delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti <\/em><em>fissati dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.agid.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Agenzia per l&#8217;Italia digitale <\/a>con linee guida da <\/em><em>adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della <\/em><\/strong><em><strong>legge di conversione del presente decreto<\/strong>.&#8221;<\/em><\/p>\n<p><strong><u>Le linee guida non risultano ancora emesse<\/u>.<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>comma 4 dell&#8217;art. 8 ter <\/strong>rimette all\u2019<em><a href=\"https:\/\/www.agid.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Agenzia per l&#8217;Italia digitale<\/strong> <\/a><\/em>\u00a0 (<strong>AgID<\/strong>) l\u2019individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinch\u00e9 tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.<\/p>\n<p><strong><u>Gli standard tecnici non risultano ancora emesse<\/u>.<\/strong><\/p>\n<p>A livello comunitario, L&#8217;<a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 europea degli strumenti finanziari e dei mercati<\/strong> (<strong> <em>European Securities and Markets Authority<\/em>\u00a0(<em>ESMA<\/em>))<\/strong><\/a> \u00a0si rimette all\u2019autonomia normativa delle <strong>national competent authorities<\/strong> (NCAs) e pertanto sar\u00e0 necessario il parere positivo della Consob per l\u2019emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/sites\/default\/files\/library\/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Advice &#8211; Initial Coin Offerings and Crypto-Assets<\/a>).<\/p>\n<p>A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica <strong><a href=\"https:\/\/www.consob.it\/documents\/46180\/46181\/doc_disc_20190319.pdf\/12117302-78b0-4e6e-80c4-d3af7db0fdae\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attivit\u00e0<\/em><\/a><\/strong> sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le <strong>initial coin offering (ICO)<\/strong> (<sup>4<\/sup>) \u00a0tramite piattaforme di<strong> Equity-crowdfunding<\/strong> \u00a0(<sup>5<\/sup>).<\/p>\n<p>La <strong>Consob ritiene che i token siano titoli<\/strong>. Infatti, ricorda che il fenomeno delle ICO \u00e8 di sua pertinenza in quanto \u201c<em>sia le offerte primarie di cripto-attivit\u00e0 (o token) sia le cripto-attivit\u00e0 stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti\/prodotti finanziari<\/em>\u201d. E aggiunge anche che \u201c<em>la rappresentazione dei rapporti giuridici in un \u201ctoken\u201d (cosiddetta \u201ctokenizzazione\u201d) presenta profili di analogia con il meccanismo di creazione di securities, ovvero l\u2019incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la pi\u00f9 agevole trasferibilit\u00e0 dei medesimi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In sintesi, la consultazione di Consob chiede agli \u201c<em>stakeholder<\/em>\u201d <em>(parte che ha un interesse in una societ\u00e0 e pu\u00f2 influenzare o essere influenzata dall&#8217;attivit\u00e0 )<\/em>\u00a0di esprimere la propria opinione su tre elementi fondamentali delle ICO, che l\u2019authority ha provato a definire:<\/p>\n<ol>\n<li>elementi costitutivi del fenomeno \u201ctoken\u201d;<\/li>\n<li>approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attivit\u00e0 di nuova emissione;<\/li>\n<li>approccio regolatorio relativo alla successiva negoziazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Consob sottolinea che, ferma restando la sussistenza dell\u2019elemento dell\u2019investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), i <strong>tratti distintivi della cripto-attivit\u00e0<\/strong> consistono:<\/p>\n<ul>\n<li>nell\u2019<strong>impiego di tecnologie innovative<\/strong>, tipo\u00a0<strong>blockchain<\/strong>, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l\u2019obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante;<\/li>\n<li>nella <strong>destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilit\u00e0 \u00e8 peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacit\u00e0 di\u00a0registrare e mantenere l\u2019evidenza della titolarit\u00e0 dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo scopo \u00e8 la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attivit\u00e0 e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali. Secondo Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attivit\u00e0 a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono i gestori di\u00a0<strong>portali di equity crowdfunding<\/strong>.<\/p>\n<p>Non si escludono per\u00f2 soggetti diversi, specializzati in ICO, purch\u00e9 in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding.<\/p>\n<p>Peraltro, Consob non ritiene necessario creare una situazione di regole rigide. \u00a0Ritiene invece pi\u00f9 \u201c<em>utile prevedere un regime che in virt\u00f9 di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell\u2019iniziativa (emittente\/offerente\/proponente) di scegliere l\u2019impiego di una piattaforma dedicata al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato<\/em>\u201d. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime, a meno che il token integri la nozione di \u201c<em>prodotto finanziario<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i mercati secondari, dove i token vengono scambiati, Consob propone la nozione di \u201c<em>sistema di scambi di criptoattivit\u00e0, quale insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attivit\u00e0 e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Un\u2019ipotesi di disciplina potrebbe prevedere, da un lato, che solo le criptoattivit\u00e0 che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o pi\u00f9 piattaforme possono essere ammesse agli scambi e, dall\u2019altro, l\u2019iscrizione del sistema di scambi di criptoattivit\u00e0 in un apposito registro della Consob.<\/p>\n<p>Secondo Consob, infine, sarebbe opportuno prevedere che i sistemi di scambio siano dotati di regole e procedure idonee per l\u2019accesso e l\u2019identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili tecnologie basate su registri distribuiti nella forma \u201c<em>permissionless<\/em>\u201d, ossia con accesso libero anche anonimo.<strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nIn tale cornice si inserisce l\u2019iniziativa del Governo di istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale per predisporre una strategia nazionale sull\u2019utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.<\/p>\n<p>Questa si aggiunge all\u2019iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/digital-strategy.ec.europa.eu\/en\/policies\/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">European Blockchain Partnership (EBP)<\/a>\u00a0<\/strong>, alla quale, recentemente, ha aderito anche l\u2019Italia. La collaborazione punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>Obiettivo principale della <strong><a href=\"https:\/\/digital-strategy.ec.europa.eu\/en\/policies\/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">European Blockchain Partnership (EBP)<\/a><\/strong> \u00e8 stato la costruzione dell&#8217;infrastruttura europea dei servizi blockchain (<strong>European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)<\/strong>).<\/p>\n<p>La <strong><a href=\"https:\/\/digital-strategy.ec.europa.eu\/en\/policies\/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">European Blockchain Partnership (EBP)<\/a><\/strong> aiuta a evitare la frammentazione del panorama blockchain favorendo una stretta collaborazione tra i paesi dell&#8217;UE. La partnership supporta l&#8217;interoperabilit\u00e0 e l&#8217;ampia diffusione di servizi basati su blockchain.\u00a0Offre un ambiente conforme alle normative nel pieno rispetto delle leggi dell&#8217;UE e con strutture e modelli di governance chiari per aiutare la blockchain a crescere e prosperare in tutta Europa.<\/p>\n<p>Ricordiamo, infine, che l\u2019Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una <a href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/images\/stories\/documenti\/Dichiarazione%20MED7%20versione%20in%20italiano.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell\u2019ambito del MED7<\/strong><\/a>, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).<\/p>\n<p>Nella dichiarazione si riconosce come la Blockchain e, pi\u00f9 in generale, le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) possano giocare un ruolo determinante nello sviluppo di questi Paesi. E\u2019 necessario, pertanto, creare un coordinamento anche tecnico tra i Paesi, per sperimentare l\u2019utilizzo di queste tecnologie e di quelle emergenti (5G, Internet of Things, AI).<\/p>\n<p>Nei negoziati che hanno preceduto la firma della dichiarazione, l\u2019Italia ha rimarcato come risulti determinante favorire la conoscenza e la sperimentazione delle tecnologie emergenti a tutti i livelli ed assicurare che, nella costruzione di una cornice giuridica di riferimento, venga garantito il mantenimento del loro carattere decentralizzato.<\/p>\n<p>In relazione agli smart contract, si segnala uno <strong>studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo<\/strong>, dal titolo \u201c<a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/RegData\/etudes\/IDAN\/2017\/581948\/EPRS_IDA(2017)581948_IT.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><em>Come la tecnologia blockchain pu\u00f2 cambiarci la vita<\/em><\/strong><\/a>\u201d.<\/p>\n<p>(<sup>1<\/sup>) I <strong>cripto asset<\/strong> sono strumenti finanziari all\u2019avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L\u2019Italia \u00e8 stato tra i primi paesi a offrire una legislazione pi\u00f9 completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalit\u00e0 di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti pi\u00f9 adatti a gestire l\u2019emissione di cripto attivit\u00e0 sono i gestori di portali di equity crowdfunding,<\/p>\n<p>(<sup>2<\/sup>) La Blockchain (letteralmente &#8220;catena di blocchi&#8221;) <strong>sfrutta le caratteristiche di una\u00a0<\/strong><strong>rete informatica di nodi e\u00a0<\/strong>consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita\u00a0<strong>senza la necessit\u00e0 di un\u2019entit\u00e0 centrale di controllo e verifica<\/strong>.<\/p>\n<p>Le\u00a0<strong>applicazioni della Blockchain<\/strong>, che si attende siano rilevanti in numerosi settori, sono spesso contraddistinte dalla necessit\u00e0 di disintermediazione e decentralizzazione. Questa innovazione consente, potenzialmente, di\u00a0<strong>fare a meno di banche, notai, istituzioni finanziarie<\/strong>\u00a0e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Le\u00a0<strong>tecnologie Blockchain<\/strong>\u00a0sono incluse nella pi\u00f9 ampia famiglia delle tecnologie di\u00a0<strong>Distributed Ledger\u00a0<\/strong>( (letteralmente &#8220;registro distribuito&#8221;), ossia\u00a0<strong>sistemi che si basano su un registro distribuito<\/strong>, che pu\u00f2 essere letto e modificato da pi\u00f9 nodi di una rete. Per validare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale,\u00a0<strong>i nodi devono raggiungere il consenso<\/strong>. Le modalit\u00e0 con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse tecnologie Distributed Ledger.<\/p>\n<p>Blockchain e Distributed Ledger sono le tecnologie che abilitano l\u2019<strong>Internet of Value<\/strong>, che si fonda su 5 ingredienti: <strong>rete<\/strong>,\u00a0<strong>algoritmi<\/strong>,\u00a0<strong>registro distribuito<\/strong>,\u00a0<strong>trasferimenti<\/strong>\u00a0ed\u00a0<strong>asset<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Cosa sono Distributed Ledger e Blockchain<\/strong><\/p>\n<p>Le\u00a0<strong>tecnologie Distributed Ledger (DLT)<\/strong>\u00a0sono sistemi basati su un registro distribuito, ossia sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che pu\u00f2 essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi.<\/p>\n<p><strong>Regola del consenso e crittografia<\/strong><\/p>\n<p>Se nei cosiddetti Distributed Database, tutti i nodi che possiedono una copia del database possono consultarlo, ma devono passare da un ente centrale (oppure pi\u00f9 soggetti validatori) per modificarne i dati, nei sistemi di\u00a0<strong>Distributed Ledger<\/strong>\u00a0le\u00a0<strong>modifiche al registro vengono regolate tramite algoritmi di consenso<\/strong>. Tali algoritmi permettono di raggiungere il consenso tra le varie versioni del registro, nonostante esse vengano aggiornate in maniera indipendente dai partecipanti della rete. Oltre agli algoritmi di consenso, per mantenere la sicurezza e l\u2019immutabilit\u00e0 del registro, Distributed Ledger e Blockchain fanno anche un\u00a0<strong>ampio utilizzo della crittografia<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Caratteristiche delle Distributed Ledger Technology<\/strong><\/p>\n<p>Proprio per la particolarit\u00e0 e la rilevanza della modalit\u00e0 con cui la rete aggiorna il registro, le\u00a0<strong>caratteristiche fondamentali<\/strong>\u00a0che distinguono i vari sistemi di Distributed Ledger sono tre:<\/p>\n<ul>\n<li>tipologia di rete<\/li>\n<li>meccanismo di consenso<\/li>\n<li>struttura del registro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le soluzioni pi\u00f9 propriamente dette\u00a0<strong>Blockchain<\/strong>, quelle che\u00a0<strong>si ispirano alla piattaforma Bitcoin<\/strong>, aggiungono due ulteriori caratteristiche che non necessariamente si trovano nei sistemi di Distributed Ledger:<\/p>\n<ul>\n<li>trasferimenti<\/li>\n<li>asset<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Permission Ledger e Permissionless Ledger<br \/>\n<\/strong><br \/>\nSulla base della\u00a0<strong>tipologia di rete<\/strong>, si distingue tra sistemi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>permissioned<\/strong>\u00a0&#8211; reti in cui per accedere bisogna registrarsi e identificarsi e quindi essere autorizzati da un ente centrale o dalla rete stessa;<\/li>\n<li><strong>permissionless<\/strong>\u00a0&#8211; reti in cui chiunque pu\u00f2 accedere senza autorizzazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Nei sistemi permissioned il meccanismo di consenso \u00e8 pi\u00f9 semplice<\/strong>: quando un nodo propone una l\u2019aggiunta di una transazione, ne viene verificata la validit\u00e0 e si vota a maggioranza sull\u2019opportunit\u00e0 di aggiungerla al registro.<\/p>\n<p>In sistemi permissionless, invece, i meccanismi di consenso sono pi\u00f9 complessi (basati ad esempio Proof of Work o Proof of Stake1) per evitare che un soggetto malevolo possa creare numerose identit\u00e0 fittizie e influenzare il processo di modifica del registro.<\/p>\n<p><strong>Caratteristiche dei sistemi Blockchain<\/strong><\/p>\n<p>Un\u2019altra caratteristica dei sistemi Distributed Ledger \u00e8 la\u00a0<strong>struttura del registro<\/strong>. Le\u00a0<strong>soluzioni Blockchain<\/strong>\u00a0sono quelle in cui il registro \u00e8 strutturato come una\u00a0<strong>catena di blocchi contenenti pi\u00f9 transazioni<\/strong>\u00a0e i blocchi sono tra di loro concatenati tramite crittografia (come ad esempio nelle piattaforme\u00a0<strong>Bitcoin<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>Ethereum<\/strong>). Vi sono poi soluzioni in cui il registro \u00e8 formato da Tangle, dove cio\u00e8 le transazioni vengono processate in parallelo (ad esempio\u00a0<strong>IOTA<\/strong>) o altri casi ancora in cui il registro \u00e8 formato da una catena di transazioni (ad esempio\u00a0<strong>Ripple<\/strong>).<\/p>\n<p>I sistemi Blockchain, in genere consentono di\u00a0<strong>effettuare dei trasferimenti o pi\u00f9 genericamente delle transazioni<\/strong>. Tali trasferimenti possono essere semplici o pi\u00f9 evoluti a seconda del livello di programmabilit\u00e0 consentito dalla piattaforma. Ad esempio, la\u00a0<strong>piattaforma Ethereum<\/strong>\u00a0consente di gestire smart contract che abilitano trasferimenti arbitrariamente complessi.<\/p>\n<p>Infine, l\u2019ultima caratteristica dei sistemi Blockchain \u00e8 il fatto che esista un\u00a0<strong>asset univoco da trasferire<\/strong>\u00a0che pu\u00f2 essere una\u00a0<strong>criptovaluta<\/strong>\u00a0o un\u00a0<strong>token<\/strong>. Tale asset pu\u00f2 essere nativamente digitale o fisico con un corrispettivo digitale. Le tecnologie\u00a0<strong>Internet of Things<\/strong>\u00a0possono aiutare a creare corrispondenza tra asset fisico e digitale.<\/p>\n<p class=\"citazione\">(<sup>3<\/sup>)\u00a0L\u2019espressione<strong> \u201c<i>smart contract<\/i>\u201d<\/strong> pu\u00f2 esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non \u00e8 possibile parlare di \u201ccontratti\u201d in senso strettamente giuridico, ma di <b>funzioni \u201cif\/then\u201d<\/b> incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: <b>se c\u2019\u00e8 una scadenza, allora parte il pagamento<\/b>.<\/p>\n<p>In sintesi, tramite gli <i>smart contract<\/i> pu\u00f2 anche avvenire una <b>trasposizione \u201cinformatica\u201d<\/b> di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.<\/p>\n<p>(<sup>4<\/sup>) Mentre il termine initial coin offering \u00e8 stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso \u00e8 utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\">\u00a0(<sup>5<\/sup>)\u00a0 Il <strong>crowdfunding<\/strong>\u00a0(dall\u2019inglese\u00a0<em>crowd<\/em>, folla e\u00a0<em>funding<\/em>, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, \u00e8 un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che pu\u00f2 essere concreta o simbolica, a seconda della finalit\u00e0 della campagna.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-left\">L\u2019<strong>equity crowdfunding<\/strong> \u00e8 una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio <strong>strumento finanziario<\/strong>. Il promotore della campagna \u00e8\u00a0<strong>una societ\u00e0<\/strong>, startup o PMI, che\u00a0<strong>offre al crowd una fetta della propria societ\u00e0, in cambio di capitali di rischio<\/strong>. I finanziatori dell\u2019iniziativa ottengono una quota di partecipazione della societ\u00e0, diventando quindi veri e propri soci dell\u2019impresa. In Italia, l\u2019equity crowdfunding \u00e8 normato dalla\u00a0Consob\u00a0e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per\u00a0Security token offering (o abbreviato STO), si intende l\u2019offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets (1)\u00a0) i cui pi\u00f9 disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/03\/15\/la-regolamentazione-di-security-token-offering-sto-ico-blockchain-e-smart-contract-in-italia-lapproccio-consob\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">La regolamentazione di Security token offering STO, ICO, blockchain e smart contract in Italia &#8211; L\u2019approccio Consob<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[325],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4388"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4388"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4388\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4993,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4388\/revisions\/4993"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}