{"id":4259,"date":"2022-02-22T08:08:00","date_gmt":"2022-02-22T08:08:00","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4259"},"modified":"2022-04-03T15:46:05","modified_gmt":"2022-04-03T15:46:05","slug":"criptovalute-iscrizione-nel-registro-oam-per-lesercizio-della-attivita-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/22\/criptovalute-iscrizione-nel-registro-oam-per-lesercizio-della-attivita-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale\/","title":{"rendered":"Criptovalute &#8211; Iscrizione nel registro OAM per l&#8217;esercizio della attivit\u00e0 di prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Criptovalute-Iscrizione-nel-registro-OAM-per-lesercizio-della-attivit\u00e0-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4260\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Criptovalute-Iscrizione-nel-registro-OAM-per-lesercizio-della-attivit\u00e0-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Criptovalute-Iscrizione-nel-registro-OAM-per-lesercizio-della-attivit\u00e0-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale-300x169.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Criptovalute-Iscrizione-nel-registro-OAM-per-lesercizio-della-attivit\u00e0-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale-768x432.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Criptovalute-Iscrizione-nel-registro-OAM-per-lesercizio-della-attivit\u00e0-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a> (<em>Modalita&#8217; e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita&#8217; sul territorio nazionale nonche&#8217; forme di cooperazione tra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e le forze di polizia<\/em>) <strong>stabilisce<\/strong> <strong>ai fini dell&#8217;efficiente popolamento della sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall&#8217;OAM<\/strong> <em>(organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita&#8217; finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell&#8217;art. 128-undecies del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385<\/a><\/em>), ai sensi dell&#8217;art. 17-bis, comma 1, del<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a> e successive modificazioni (per sezione speciale del registro si intende la sezione del registro, di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 8-bis del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a> (<em>modifiche del titolo VI del<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993)<\/a>) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita&#8217; finanziaria e dei mediatori creditizi<\/em>), <strong>le modalita&#8217; e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 8-ter del<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141<\/a> (<sup>1<\/sup>).<\/strong><\/p>\n<p>I miner non dovranno iscriversi all&#8217;istituendo registro degli operatori in criptovalute; avranno invece 60 giorni di tempo per farlo i circa 400 prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale (cosiddetti exchange) che risulterebbero gi\u00e0 attivi nel nostro paese.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>OAM<\/strong> (O<em>rganismo Agenti e Mediatori) <\/em>ha chiarito che <strong>devono iscriversi al nuovo registro<\/strong>, accedendo in apposita area privata del sito <strong><a href=\"https:\/\/www.organismo-am.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.organismo-am.it<\/a><\/strong>, i soli <strong>virtual asset service provider (VASP)<\/strong>, categoria nella quale rientrano:<\/p>\n<ul>\n<li>i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale (servizi funzionali all&#8217;utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione);<\/li>\n<li>i prestatori di servizi di portafoglio digitale (servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti i citati soggetti dovranno essere dotati dei requisiti previsti dal citato decreto del Mef e di un codice fiscale, dato necessario e dal quale non si potr\u00e0 prescindere per poter inserire l&#8217;istanza di iscrizione al registro<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 1 del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a> si intende:<\/p>\n<p>b) <strong>prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale<\/strong>: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all&#8217;utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche&#8217; i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all&#8217;acquisizione, alla negoziazione o all&#8217;intermediazione nello scambio delle medesime valute;<\/p>\n<p>c)<strong> prestatori di servizi di portafoglio digitale<\/strong>: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;<\/p>\n<p>f) <strong>valuta virtuale<\/strong>: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne&#8217; garantita da una banca centrale o da un&#8217;autorita&#8217; pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l&#8217;acquisto di beni e servizi o per finalita&#8217; di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;<strong>art. 3, primo comma 1,<\/strong>del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a> <strong>l&#8217;esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettere b) e c) e&#8217; riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. L&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro e&#8217; subordinata al possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 2, del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;<b>art. 4 <\/b>del <b><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a><\/b> l&#8217;<strong>OAM<\/strong> <em>( (Organismo Agenti e Mediatori) <\/em>) avvia la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del <b><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a><\/b>. I prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale gia&#8217; operativi sul territorio della Repubblica e in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 che effettuano la comunicazione di cui all&#8217;art. 3, comma 3 del <b><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a><\/b>, entro i termini ivi indicati, possono continuare a svolgere la propria attivita&#8217; fino alla scadenza dei termini di cui all&#8217;art. 3, commi 6 e 7 del <b><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a><\/b>.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;<strong>art. 3 <\/strong>del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a> ai fini dell&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall&#8217;avvio della stessa ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attivita&#8217;, anche on-line, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 2, del <strong> <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a><\/strong>, sono tenuti alla comunicazione di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 8-ter del <strong> <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a><\/strong>. L&#8217;obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all&#8217;OAM, ai fini dell&#8217;efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La comunicazione all&#8217;OAM costituisce condizione essenziale per l&#8217;esercizio legale dell&#8217;attivita&#8217; sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.<br \/>\n3. I prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro di cui all&#8217;art. 4, comma 1, gia&#8217; svolgono l&#8217;attivita&#8217;, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 2, del <strong> <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a><\/strong>, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine l&#8217;obbligo di comunicazione si considera non assolto e l&#8217;eventuale esercizio dell&#8217;attivita&#8217; da parte dei predetti prestatori e&#8217; considerato abusivo.<br \/>\n4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 e&#8217; effettuata telematicamente all&#8217;OAM utilizzando il servizio presente nell&#8217;area privata dedicata del portale dell&#8217;OAM. L&#8217;accesso all&#8217;area dedicata e&#8217; consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita&#8217; tecniche stabilite dall&#8217;OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione contiene:<br \/>\na) per le persone fisiche:<br \/>\n1) il cognome e il nome;<br \/>\n2) il luogo e la data di nascita;<br \/>\n3) la cittadinanza;<br \/>\n4) il codice fiscale, ove assegnato;<br \/>\n5) gli estremi del documento di identificazione;<br \/>\n6) la residenza anagrafica nonche&#8217; il domicilio, se diverso dalla residenza;<br \/>\n7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l&#8217;OAM;<br \/>\n8) l&#8217;indicazione della tipologia di attivita&#8217; svolta in qualita&#8217; di prestatore di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e\/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;<br \/>\n9) l&#8217;indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell&#8217;allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;<br \/>\n10) le modalita&#8217; di svolgimento del servizio, con l&#8217;indicazione del numero e dell&#8217;indirizzo dei punti fisici di operativita&#8217;, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e\/o dell&#8217;operativita&#8217; on-line con l&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo web tramite il quale il servizio e&#8217; svolto;<br \/>\nb) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:<br \/>\n1) la denominazione sociale;<br \/>\n2) la natura giuridica del soggetto;<br \/>\n3) il codice fiscale\/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;<br \/>\n5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell&#8217;Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;<br \/>\n6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;<br \/>\n7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l&#8217;OAM;<br \/>\n8) l&#8217;indicazione della tipologia di attivita&#8217; svolta in qualita&#8217; di prestatore di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e\/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;<br \/>\n9) l&#8217;indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell&#8217;allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;<br \/>\n10) le modalita&#8217; di svolgimento del servizio, con l&#8217;indicazione del numero e dell&#8217;indirizzo dei punti fisici di operativita&#8217;, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e\/o dell&#8217;operativita&#8217; on-line con l&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo web tramite il quale il servizio e&#8217; svolto.<br \/>\n5. Alla comunicazione e&#8217; allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonche&#8217; visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita&#8217; telematiche di cui al presente articolo.<br \/>\n6. L&#8217;OAM, verificata la regolarita&#8217; e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro.<br \/>\n7. Il termine di cui al comma 6 puo&#8217; essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l&#8217;OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale ipotesi, l&#8217;OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all&#8217;interessato affinche&#8217; fornisca, con la medesima modalita&#8217; di trasmissione della comunicazione, le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per una sola volta i termini di presentazione della comunicazione ivi previsti. Decorso tale termine senza che l&#8217;interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta, e l&#8217;OAM nega l&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all&#8217;interessato. La mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell&#8217;interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro.<br \/>\n8. L&#8217;OAM trasmette al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita&#8217; e nei termini di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell&#8217;attivita&#8217;, nonche&#8217; i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all&#8217;OAM ai sensi dell&#8217;art. 5 del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 5 del <b><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE <\/strong><\/a><\/b>(<em><strong>Contenuto, modalita&#8217; e periodicita&#8217; di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate<\/strong><\/em>)<\/p>\n<p>1. <strong>I prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all&#8217;OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<p><strong> a) i dati identificativi del cliente, come riportati nell&#8217;allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante (<\/strong>Quindi questa \u00abanagrafe\u00bb delle valute virtuali, oltre a censire gli operatori, raccoglier\u00e0 i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi all\u2019operativit\u00e0 complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente<strong>);<\/strong><\/p>\n<p><strong> b) i dati sintetici relativi all&#8217;operativita&#8217; complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell&#8217;allegato 1 del presente decreto. <\/strong><\/p>\n<p>2. <strong>La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalita&#8217; tecniche stabilite dall&#8217;OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali<\/strong>.<\/p>\n<p>3. L&#8217;OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 6 del <b><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/17\/22A01127\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<\/strong><\/a><em><strong> (<\/strong><strong>Cooperazione )<\/strong><\/em><\/b><\/p>\n<p>1. Per le finalita&#8217; di cooperazione di cui all&#8217;art. 17-bis, comma 8-ter, del <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141<\/a><\/strong>, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia di cui all&#8217;art. 16, primo comma, della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni nell&#8217;ambito dei rispettivi comparti di specialita&#8217; di cui all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all&#8217;OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita&#8217; e nei termini di cui all&#8217;art. 3, comma 7, nonche&#8217; i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all&#8217;OAM ai sensi dell&#8217;art. 5. L&#8217;OAM trasmette tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma.<\/p>\n<p>2. Qualora il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il reparto della Guardia di finanza da esso interessato o le forze di polizia di cui al comma 1 rilevino l&#8217;esercizio abusivo sul territorio della Repubblica italiana di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e\/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano e contestano la violazione con le modalita&#8217; e nei termini di cui alla<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1981\/11\/30\/081U0689\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale.)<\/a>.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 prevista anche una tassa di registrazione che per\u00f2 sar\u00e0 quantificata solo in una seconda fase, in base al numero degli aderenti.;<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>(<sup>1<\/sup>) <\/strong>Art. 17-bis (Attivita&#8217; di cambiavalute) del <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141<\/a><\/strong><br \/>\n8-ter. Ai fini dell&#8217;efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono stabilite le modalita&#8217; e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale <em><strong>((e i prestatori di servizi di portafoglio digitale))<\/strong><\/em> sono tenuti a comunicare al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze la propria operativita&#8217; sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l&#8217;esercizio legale dell&#8217;attivita&#8217; da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l&#8217;erogazione dei servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all&#8217;obbligo di comunicazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE (Modalita&#8217; e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita&#8217; sul territorio nazionale nonche&#8217; forme di cooperazione tra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/22\/criptovalute-iscrizione-nel-registro-oam-per-lesercizio-della-attivita-di-prestatori-di-servizi-relativi-allutilizzo-di-valuta-virtuale-e-di-prestatori-di-servizi-di-portafoglio-digitale\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Criptovalute &#8211; Iscrizione nel registro OAM per l&#8217;esercizio della attivit\u00e0 di prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[309],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4259"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4259"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4259\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4526,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4259\/revisions\/4526"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}