{"id":4253,"date":"2022-02-21T18:49:45","date_gmt":"2022-02-21T18:49:45","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4253"},"modified":"2022-02-22T16:30:43","modified_gmt":"2022-02-22T16:30:43","slug":"bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo-in-vigore-dal-31-03-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/21\/bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo-in-vigore-dal-31-03-2018\/","title":{"rendered":"\u00a0Bulgaria &#8211; Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>Comunicazione ai soggetti ex art. 4 della <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a> , prom. SG n. 27 del 27 marzo 2018<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 31 marzo 2018 \u00e8 entrata in vigore la nuova Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, prom. SG n. 27 del 27.03.2018 <u>(<a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/u>), che ha abrogato l&#8217;attuale Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, e ha introdotto modifiche alla Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (LMML), nonch\u00e9 altre norme.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Le disposizioni transitorie e finali della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> prevedono l&#8217;adozione di un regolamento per la sua attuazione entro 5 mesi dalla sua entrata in vigore, che regoler\u00e0 le materie espressamente previste dalla legge.<\/strong><\/li>\n<li><strong>modifiche della legislazione nazionale introducono i requisiti della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32015L0849&amp;from=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo<\/a>, Standard internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (<a href=\"http:\/\/www.dt.mef.gov.it\/export\/sites\/sitodt\/modules\/documenti_it\/prevenzione_reati_finanziari\/prevenzione_reati_finanziari\/RACCOMANDAZIONI_GAFI_2012_ITALIANO.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Raccomandazioni GAFI-FATF<\/a> (<sup>1<\/sup>)),\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La <a href=\"https:\/\/www.coe.int\/it\/web\/conventions\/full-list2?module=treaty-detail&amp;treatynum=198\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE 198<\/a>), firmata a Varsavia il <\/strong><strong>16.05.2005 (<a href=\"https:\/\/rm.coe.int\/168008371f\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">testo in inglese<\/a>), nonch\u00e9 le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il finanziamento del terrorismo (<sup>2<\/sup>).<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 3 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> sono le misure definite contro il riciclaggio, in quanto quelle indicate ai punti 1-6 sono obbligatorie per i soggetti, espressamente indicati nell&#8217;art. 4, 5 e 6, e comprendono un&#8217;accurata due diligence del cliente; raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni secondo i termini e le condizioni dell&#8217;<u><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/u>; conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini del <u><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/u>; Valutazione del rischio; divulgazione di informazioni su transazioni sospette, transazioni e clienti; divulgazione di altre informazioni ai fini del <u><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/u>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Valutare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 98 e 99 del nuovo <u><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/u>, \u00e8 stato introdotto un obbligo esplicito per i soggetti ex art. 4, 5 e 6 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> di predisporre le proprie valutazioni dei rischi al fine di identificare, comprendere e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonch\u00e9 i requisiti degli stessi. Quando si prepara<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>l&#8217;aggiornamento delle valutazioni dei rischi da parte dei soggetti obbligati deve obbligatoriamente rispettare e riflettere i risultati della valutazione nazionale dei rischi di cui all&#8217;art. 95, par. 1 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a>, nonch\u00e9 i risultati della valutazione del rischio sovranazionale e le raccomandazioni della Commissione Europea<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities (<\/strong><a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/newsroom\/document.cfm?doc_id=45319\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><u>http:\/\/ec.europa.eu\/newsroom\/document.cfm?doc_id=45319<\/u><\/strong><\/a><strong>).<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>in caso di inosservanza degli stessi, l&#8217;interessato \u00e8 obbligato<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>14 giorni per notificare la propria decisione alla Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria dell&#8217;Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale (SAD FR), indicandone i motivi. In questi casi, il direttore di SAD FR pu\u00f2 impartire istruzioni obbligatorie alla persona di cui all&#8217;art. 4, che trovano riscontro nella valutazione dei rischi di cui all&#8217;art. 98. Le valutazioni dei soggetti obbligati dovrebbero tenere conto dei fattori di rischio rilevanti in relazione ai clienti, ai paesi o alle aree geografiche, ai prodotti e servizi offerti, alle operazioni e transazioni effettuate o ai meccanismi di consegna. Le organizzazioni e associazioni professionali delle persone di cui all&#8217;art. 4 pu\u00f2 predisporre e aggiornare le valutazioni dei rischi di riciclaggio<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>il finanziamento del terrorismo a livello settoriale cui si applicano i requisiti di cui sopra.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le valutazioni del rischio dei soggetti obbligati sono aggiornate periodicamente, documentate e archiviate in conformit\u00e0 con l&#8217;DELLA <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER noopener noreferrer\">LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> e dovrebbero essere a disposizione del SAD e delle autorit\u00e0 di vigilanza.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sulla base delle valutazioni del rischio preparate, le persone determinano il profilo di rischio del cliente e il rapporto commerciale con lui e applicano le misure previste dall&#8217;DELLA <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER noopener noreferrer\">LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> in base al profilo di rischio determinato.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La valutazione del rischio degli enti obbligati \u00e8 contenuta anche nel Regolamento interno per il controllo e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di denaro <\/strong><strong>terrorismo (MICP), ulteriori informazioni su cui sono disponibili nella sottosezione &#8220;Regole interne ai sensi dell&#8217;<a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a>&#8220;.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I risultati della valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo effettuata dalla Commissione europea dovrebbero essere presi in considerazione e riflessi nella valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ORR). La prima OR per la Repubblica di Bulgaria \u00e8 un processo di attuazione e per lo stesso viene applicata la Metodologia per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sviluppata dal Consiglio d&#8217;Europa. Nel 2018 sar\u00e0 redatta una seconda bozza di relazione e il processo sar\u00e0 finalizzato.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Predisposizione di una valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di organizzazioni non profit<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Per la predisposizione delle valutazioni dei rischi da parte dei soggetti di cui all&#8217;art. 4, punto 28 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> (persone giuridiche senza scopo di lucro), sono previste condizioni particolari (art. 98, par. 3-5).<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Ispezione completa del cliente<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>La <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER noopener noreferrer\">LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> disciplina le regole generali per l&#8217;applicazione delle misure per le ispezioni complesse, le regole speciali ed eccezioni per l&#8217;applicazione delle misure per le ispezioni complesse, le regole per le ispezioni complesse semplificate e quelle per le ispezioni complesse estese.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ispezione completa:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>identificazione dei clienti e verifica della loro identificazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identificazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>raccogliere informazioni e valutare lo scopo e la natura del rapporto commerciale;<\/strong><\/li>\n<li><strong>chiarire l&#8217;origine dei fondi;<\/strong><\/li>\n<li><strong>monitoraggio continuo dei rapporti commerciali instaurati e verifica delle transazioni e delle operazioni, indicando i casi in cui sorge l&#8217;obbligo di applicare le misure di verifica complessa della clientela.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le misure per l&#8217;ispezione complessa semplificata si applicano in funzione della valutazione del rischio potenziale secondo la <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a>, previa approvazione da parte di un dipendente di una posizione apicale del soggetto ex art. 4 della <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La verifica complessa semplificata comprende l&#8217;applicazione di tutte le misure di verifica complesse, ma la portata e l&#8217;ambito della loro applicazione tengono conto del livello di rischio.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 25 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> stabilisce le possibili deviazioni nel grado e nell&#8217;ambito di applicazione delle misure nei casi di minor rischio.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L&#8217;applicazione dei provvedimenti di ispezione complessa semplificata \u00e8 ammissibile solo in presenza di tutte le condizioni cumulative elencate nell&#8217;art. 26 del LMML.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 27-31 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> forniscono ulteriori ipotesi in cui possono essere applicate le misure per l&#8217;ispezione complessa semplificata dei clienti.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le misure per l&#8217;ispezione complessa estesa si applicano obbligatoriamente in quelle espressamente indicate nell&#8217;art. 35, commi 1-7 casi &#8211; nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;art. 36 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> (cd personalit\u00e0 politiche di spicco (PEP) e persone correlate); nei confronti delle persone e delle persone giuridiche stabilite in paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell&#8217;art. 46 ZMP; per prodotti, operazioni e transazioni che potrebbero portare all&#8217;anonimato; per nuovi prodotti, pratiche commerciali e meccanismi di consegna; in relazione a nuove tecnologie per prodotti, pratiche commerciali e meccanismi di consegna nuovi o esistenti; in transazioni o operazioni complesse o insolitamente grandi; in rapporti di corrispondenza con un istituto di credito o un istituto finanziario di un paese terzo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Queste ipotesi sono obbligatorie, ma non esauriscono l&#8217;applicazione delle misure per l&#8217;ispezione globale estesa. Secondo il punto 8 del medesimo articolo, le misure per l&#8217;ispezione complessa estesa devono essere applicate in tutti gli altri casi in cui la valutazione del rischio abbia individuato un rischio maggiore di riciclaggio.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 37-43 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> sono definite misure di ispezione complessa estesa in relazione a quelle definite nell&#8217;art. 36 persone, che siano personalit\u00e0 politiche di spicco, e per quanto riguarda le persone ad esse legate, tra le quali: l&#8217;approvazione da parte di un dipendente di una posizione apicale del soggetto di cui all&#8217;art. 4 per entrare o continuare in rapporti d&#8217;affari con tali soggetti; stabilire l&#8217;origine dei fondi utilizzati nei rapporti e nelle operazioni d&#8217;affari, e le operazioni effettuate nell&#8217;ambito di tali rapporti, nonch\u00e9 chiarire l&#8217;origine della propriet\u00e0; monitoraggio attuale ed esteso dei loro rapporti commerciali; sviluppare sistemi interni efficaci per identificare tali clienti.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L&#8217;elenco dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano o non applicano integralmente gli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio, individuati dalla Commissione Europea come Paesi terzi ad alto rischio di cui all&#8217;art. 46 del LMML, dovrebbero essere pubblicate sui siti web di SANS, BNB, FSC, NRA e MoF. Un aggiornamento aggiornato \u00e8 stato pubblicato sul sito web del DANS nella sezione &#8220;Misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo&#8221;.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Linee guida delle Autorit\u00e0 di vigilanza europee (ESA) sull&#8217;applicazione di misure ispettive globali semplificate ed estese<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>I soggetti di cui all&#8217;art. 4, punti 1 &#8211; 6 e 8 &#8211; 11 determinano il rischio e dovrebbero applicare le misure per l&#8217;ispezione complessa estesa dei clienti secondo le linee guida dell&#8217;ESA ex art. 18 della Direttiva (UE) 2015\/849. (Articolo 46,<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> 3 e artt. 50 del LMML)<\/strong><strong><u>https:\/\/ec.europa.eu\/transparency\/regdoc\/rep\/3\/2016\/EN\/3-2016-4180-EN-F1-1-ALLEGATO-1.PDF<\/u><\/strong><strong>)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Il Direttore del SAD FR pu\u00f2 dare istruzioni per l&#8217;applicazione di misure nei confronti di persone provenienti da paesi fuori dall&#8217;elenco della CE, di cui all&#8217;art. 46, par. 3.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I soggetti di cui all&#8217;art. 4, articoli 1 &#8211; 6 e 8 &#8211; 11 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> possono applicare altre misure di un&#8217;ispezione semplificata complessa, basata sul rischio, specificata nelle linee guida dell&#8217;ESA, deve essere data ai sensi dell&#8217;art. 17 della Direttiva (UE) 2015\/849. Le condizioni e l&#8217;ordine sono determinati dalle norme di applicazione della legge. Tali misure si applicano solo se non sono state impartite altre istruzioni esplicite dal Direttore del SAD FR.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Chiarimento della provenienza dei fondi<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>il nuovo DELLA <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER noopener noreferrer\">LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> introduce un nuovo regime per chiarire l&#8217;origine dei fondi. L&#8217;origine dei fondi \u00e8 chiarita applicando almeno due di quelli elencati all&#8217;art. 66, par. 1 modo.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A differenza dell&#8217;abrogato LMML, secondo l&#8217;art. 66, par. 2 del nuovo LMML, il chiarimento dell&#8217;origine dei fondi attraverso una dichiarazione scritta \u00e8 consentito solo in caso di impossibilit\u00e0 di chiarire l&#8217;origine dei fondi dopo esaurimento dei mezzi di cui all&#8217;art. 66, par. 1, nonch\u00e9 nei casi in cui l&#8217;applicazione di almeno due delle modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 68, par. 1 ha portato a informazioni contrastanti.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Identificazione dei titolari effettivi e verifica della loro identificazione<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 2 delle Disposizioni Aggiuntive al LMML, \u00e8 stata introdotta una nuova definizione di \u201ctitolare effettivo\u201d che, oltre alla titolarit\u00e0 diretta, comprende anche la titolarit\u00e0 indiretta. Viene data una definizione per<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>&#8220;Controllo&#8221; con riferimento al \u00a7 1c della CA della CA, nonch\u00e9 l&#8217;indicazione del &#8220;controllo indiretto&#8221; e dell&#8217;esercizio del controllo diretto o indiretto, ed indicare esplicitamente i soggetti che sono i titolari effettivi dei beni in trust, ivi compresi trust, fondi fiduciari e altre entit\u00e0 legali estere simili costituite<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che consentono tali forme di propriet\u00e0 fiduciaria.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L&#8217;identificazione delle persone fisiche, che siano gli effettivi titolari dei clienti &#8211; persone giuridiche o altre persone giuridiche, \u00e8 effettuata raccogliendo quelle indicate all&#8217;art. 59, par. 1 dei documenti e delle informazioni LMML.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 61 e 62 del LMML, sono stati introdotti nuovi obblighi nei confronti delle persone giuridiche e delle altre persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica di Bulgaria; persone fisiche e giuridiche e altre persone giuridiche che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria in qualit\u00e0 di titolari di trust di trust, fondi fiduciari e altre persone giuridiche straniere simili stabilite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di titolarit\u00e0 di trust; e le persone di contatto delle suddette persone, e <\/strong><strong>formazioni. Sono tenuti a ricevere, disporre e fornire nei casi previsti dalla legge informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono i titolari effettivi, comprese informazioni dettagliate sui diritti di cui sono titolari.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le informazioni sugli effettivi proprietari sono fornite all&#8217;Agenzia del Registro per l&#8217;inserimento delle informazioni e dei dati di cui all&#8217;art. 63 DELLA <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER noopener noreferrer\">LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> nel Registro delle Imprese, nel Registro BULSTAT e nel Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, il SAD FR e le autorit\u00e0 competenti in DELLA <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER noopener noreferrer\">LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> entro il termine da questi stabilito, dei soggetti obbligati ai sensi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> in relazione alle misure per ispezioni complesse del cliente. Sono previste sanzioni per l&#8217;inadempimento degli obblighi.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Divulgazione di informazioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>La divulgazione delle informazioni del SAD FR in caso di sospetto o conoscenza di riciclaggio di denaro e\/o presenza di fondi di origine criminale \u00e8 effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all&#8217;art. 72 de l<a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a>. Dopo aver appreso della PI o dei fondi di origine criminale, le persone obbligate sono obbligate a informare le autorit\u00e0 competenti ai sensi del codice di procedura penale, della legge sul ministero dell&#8217;Interno o della legge sull&#8217;Agenzia statale per la sicurezza nazionale. Le informazioni sulla segnalazione di sospetti vengono scambiate all&#8217;interno del gruppo, a meno che il direttore del FR SAD non fornisca altre istruzioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La comunicazione delle informazioni del SAD FR su richiesta \u00e8 effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all&#8217;art. 74 del LMML. C&#8217;\u00e8 un termine obbligatorio per fornire le informazioni (3 giorni lavorativi), che viene fornito nel formato specificato dal SAD FR. Il termine pu\u00f2 essere abbreviato o prorogato dal Direttore della FR SAD.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I soggetti di cui all&#8217;art. 4, punti 1 &#8211; 3 e 7 &#8211; 10 forniscono le informazioni richieste su supporto elettronico o attraverso un canale sicuro per lo scambio elettronico. SAD FR determina la forma in cui vengono fornite le informazioni.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 74, par. 7 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> prevede la possibilit\u00e0 di impartire istruzioni da parte del DAU della Repubblica Federale Tedesca a monitorare le operazioni effettuate nell&#8217;ambito del rapporto d&#8217;affari o<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>operazioni per un periodo determinato e sulla comunicazione di informazioni alla Direzione<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Protezione delle informazioni<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> 80della <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a>, \u00e8 stato introdotto un divieto nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;art. 4, nonch\u00e9 con riguardo ai soggetti che li gestiscono e rappresentano ed ai loro dipendenti per la comunicazione al cliente oa terzi della comunicazione di informazioni ai sensi del della <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a>, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente indicate.<\/strong><\/li>\n<li><strong> 81, \u00e8 stato introdotto il divieto per la SAD SAD di utilizzare le informazioni costituenti segreto d&#8217;ufficio, bancario, commerciale o professionale, nonch\u00e9 le informazioni personali protette e le informazioni fiscali e assicurative ottenute alle condizioni e con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 68, 72, 74 &#8211; 78, 88, 89, 90 e il Capitolo Nono del della <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a>, per scopi diversi da quelli della presente legge.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Secondo l&#8217;art. 82 del della <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a>, i dipendenti del SAD FR non possono rivelare, utilizzare per persone fisiche o correlate informazioni e fatti costituenti segreto d&#8217;ufficio, bancario, commerciale o professionale, nonch\u00e9 altre informazioni e fatti di cui siano venuti a conoscenza in esecuzione di i loro doveri ufficiali. Il divieto si applica anche ai casi in cui detti soggetti non sono in servizio. I dipendenti della direzione firmano una dichiarazione di tutela del segreto.<\/strong><\/p>\n<p><strong> (<sup>1<\/sup>) Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d\u2019Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) \u00e8 un organismo intergovernativo che ha per scopo l\u2019elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo<\/strong><\/p>\n<p><strong>(<sup>2<\/sup>) Fonte: https:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-contr-terr\/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&amp;dotcache=refresh<\/strong><\/p>\n<p>Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate, nei principi guida, dall&#8217;ONU nel 1999, attraverso la\u00a0<a title=\"Convenzione di New York\" href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/dotAsset\/bfc288a6-192f-4962-966e-1300369a89bc.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Convenzione di New York<\/a>, con la quale per la prima volta \u00e8 stata riconosciuta un&#8217;autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione, sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l&#8217;estensione al medesimo del sistema di presidi gi\u00e0 esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.<\/p>\n<p>Nello stesso anno, con la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1267\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1267\/1999<\/b><\/a>\u00a0il Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di &#8220;congelamento&#8221; dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una\u00a0<i>black-list<\/i>\u00a0gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni); la\u00a0<a title=\"Risoluzione n. 1373\/2001\" href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1373\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 1373\/2001<\/a>\u00a0in seguito ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati membri.<\/p>\n<p>L&#8217;ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda (<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1989\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1989\/2011<\/b><\/a>) e dei Talibani (<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/1988\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Risoluzione n. 1988\/2011<\/b><\/a>), in precedenza disciplinati in un&#8217;unica risoluzione del Consiglio di Sicurezza (n. 1267\/1999). Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di\u00a0<i>listing<\/i>\u00a0e\u00a0<i>delisting<\/i>, ed \u00e8 stata rafforzata la figura dell&#8217;<i>Ombudsperson<\/i>, competente a valutare le istanze di\u00a0<i>delisting<\/i>.<\/p>\n<p>Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2083\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2083\/2012<\/a>\u00a0e la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2082\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2082\/2012<\/a>.<\/p>\n<p>Per fronteggiare la nuova minaccia dell&#8217;ISIL, nell&#8217;estate del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU ha adottato due nuove risoluzioni, la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2170\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2170\/2014<\/a>, che ha esteso agli affiliati all&#8217;ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda, e la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2178\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2178\/2014<\/a>, con la quale ha imposto agli Stati membri l&#8217;adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei &#8220;combattenti terroristi stranieri&#8221; (<i>foreign terrorist fighters<\/i>), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attivit\u00e0 di sostegno materiale e finanziario.<\/p>\n<p>Nei mesi successivi, in risposta all&#8217;avanzata dell&#8217;ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell&#8217;ISIL e delle entit\u00e0 collegate, attraverso la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2199\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2199\/2015<\/a>\u00a0e la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2253\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2253\/2015<\/a>, che, tra l&#8217;altro, hanno introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti dai rapimenti a scopo di riscatto, dal commercio del petrolio estratto e dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati e sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente.<\/p>\n<p>Tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha dottato la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2322\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2322\/2016<\/a>\u00a0e la\u00a0<a href=\"http:\/\/unscr.com\/en\/resolutions\/doc\/2341\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Risoluzione n. 2341\/2017<\/a>, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralit\u00e0 alle attivit\u00e0 di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorit\u00e0 a vario titolo coinvolte.<\/p>\n<p>Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi sono state adottate dalla Comunit\u00e0 Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati di gravi violazioni dei diritti umani, o di minacciare la pace e la sicurezza internazionale; in quest&#8217;ultima fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attivit\u00e0 di proliferazione di armi di distruzione di massa, al centro di un pi\u00f9 ampio pacchetto di misure restrittive (cfr. sezione dedicata al\u00a0<a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-contr-armi\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">contrasto dei programmi di proliferazione<\/a>).<\/p>\n<h3>Normativa comunitaria<\/h3>\n<p><strong>In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell&#8217;ONU che hanno introdotto le misure di &#8220;congelamento&#8221;, l&#8217;Unione Europea ha adottato:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>la\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1505996077826&amp;uri=CELEX:32002E0402\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Posizione Comune 2002\/402\/PESC<\/a>, in attuazione della Risoluzione n. 1267\/1999, per i nominativi e le organizzazioni designati dal Comitato per le Sanzioni dell&#8217;ONU, che ha avuto concreta attuazione attraverso il\u00a0<a title=\"Link esterno a Regolamento CE 337\/2000\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1414141169661&amp;uri=CELEX:32000R0337\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 337\/2000<\/a>; il regolamento \u00e8 stato abrogato dal\u00a0<a title=\"Link esterno a Regolamento CE 467\/2001\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1414141746693&amp;uri=CELEX:32001R0467\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 467\/2001<\/a>, in seguito sostituito dal\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=celex:32002R0881\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Regolamento CE n. 881\/2002<\/b><\/a>\u00a0che \u00e8 quello attualmente in vigore;<\/li>\n<li>la\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1505996239938&amp;uri=CELEX:32001E0931\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Posizione comune 2001\/931\/PESC<\/a>, in attuazione della Risoluzione n. 1373\/2001, per gli ulteriori nominativi e organizzazioni designati &#8211; su proposta delle autorit\u00e0 competenti dei diversi Paesi &#8211; nell&#8217;ambito della giurisdizione dell&#8217;Unione Europea, che si \u00e8 concretizzata nel\u00a0<a title=\"Regolamento CE 2580\/2001\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:32001R2580\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 2580\/2001<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;aggiornamento delle liste avviene attraverso l&#8217;adozione di appositi provvedimenti emendativi dei predetti Regolamenti, sulla base dei quali la Commissione europea ha predisposto la propria lista consolidata (<i>Financial Security Database<\/i>) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti a sanzioni finanziarie internazionali in Europa.<\/p>\n<p>In attuazione delle nuove risoluzioni dell&#8217;ONU volte a contrastare l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ISIL (Risoluzione n. 2253\/2015), il Consiglio Europeo ha adottato la\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.255.01.0025.01.ITA&amp;toc=OJ:L:2016:255:TOC\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decisione 2016\/1693\/PESC<\/a>, abrogativo della Posizione Comune 2002\/402\/PESC, e il conseguente\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32016R1686\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento CE n. 1686\/2016<\/a>.<\/p>\n<p>La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo \u00e8 stata armonizzata per la prima volta con la\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A32002F0475\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Decisione Quadro 2002\/475\/GAI<\/b><\/a>, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell&#8217;11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione \u00e8 stata in seguito modificata attraverso la\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32008F0919\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Decisione Quadro 2008\/919\/GAI<\/b><\/a>, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.<\/p>\n<p>In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l&#8217;Unione Europea ha adottato la nuova\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A32017L0541\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Direttiva 2017\/541\/UE<\/b><\/a><b>\u00a0<\/b>sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione 2002\/475\/GAI.<\/p>\n<h3>Raccomandazioni del GAFI<\/h3>\n<p>Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell&#8217;11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il\u00a0<a href=\"http:\/\/uif.bancaditalia.it\/footer\/glossario\/index.html?letter=g\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">GAFI<\/a>\u00a0ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell&#8217;ONU. Nell&#8217;occasione, ha emanato 8\u00a0<a title=\"Raccomandazioni speciali del GAFI\" href=\"http:\/\/uif.bancaditalia.it\/dotAsset\/563e37b6-30db-42f1-aeb2-2f4074b58298.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Raccomandazioni Speciali<\/a>\u00a0(9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni\u00a0<i>standard<\/i>\u00a0regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di\u00a0<i>money transfer<\/i>, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operativit\u00e0 di organizzazioni\u00a0<i>non-profit<\/i>).<\/p>\n<p>Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove\u00a0<a title=\"Raccomandazioni del gafi 2012\" href=\"http:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-antiricic\/NuoveRecs2012.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">40 Raccomandazioni<\/a><b>,\u00a0<\/b>che ricomprendono nel loro campo d&#8217;azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.<\/p>\n<p>Per l&#8217;applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/documents\/documents\/bpp-finsanctions-tf-r6.html\">linee guida<\/a>, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/methodsandtrends\/documents\/emerging-terrorist-financing-risks.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">rischi di finanziamento del terrorismo<\/a>\u00a0e, pi\u00f9 in particolare, sulle forme di finanziamento dell&#8217;ISIL e delle attivit\u00e0 dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i &#8220;<a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/reports\/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><i>foreign fighters<\/i><\/a>&#8220;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicazione ai soggetti ex art. 4 della Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f) , prom. SG n. 27 del 27 marzo 2018 Dal 31 marzo 2018 \u00e8 entrata in vigore la nuova Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, prom. SG n. 27 del 27.03.2018 (\u0417\u041c\u0418\u041f), che ha abrogato l&#8217;attuale Legge sulle misure contro il &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/21\/bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo-in-vigore-dal-31-03-2018\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">\u00a0Bulgaria &#8211; Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018\u00a0<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[307],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4253"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4253"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4253\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4263,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4253\/revisions\/4263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}