{"id":3413,"date":"2021-04-09T07:14:51","date_gmt":"2021-04-09T07:14:51","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=3413"},"modified":"2023-10-18T13:16:29","modified_gmt":"2023-10-18T13:16:29","slug":"convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-il-governo-della-repubblica-di-lituaniaper-evitare-le-doppie-imposizioni-e-per-prevenire-le-evasioni-fiscali-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2021\/04\/09\/convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-il-governo-della-repubblica-di-lituaniaper-evitare-le-doppie-imposizioni-e-per-prevenire-le-evasioni-fiscali-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e\/","title":{"rendered":"Convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica di per evitare le doppie imposizioni"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_3425\" aria-describedby=\"caption-attachment-3425\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CONVENZIONE-TRA-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-ITALIANA-E-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-DI-LITUANIA.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3425 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CONVENZIONE-TRA-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-ITALIANA-E-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-DI-LITUANIA-300x192.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"192\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CONVENZIONE-TRA-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-ITALIANA-E-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-DI-LITUANIA-300x192.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CONVENZIONE-TRA-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-ITALIANA-E-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-DI-LITUANIA-768x492.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CONVENZIONE-TRA-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-ITALIANA-E-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-DI-LITUANIA-1024x656.jpg 1024w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CONVENZIONE-TRA-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-ITALIANA-E-IL-GOVERNO-DELLA-REPUBBLICA-DI-LITUANIA.jpg 1723w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-3425\" class=\"wp-caption-text\">CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA<\/strong><br \/>\n<strong>PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO.<\/strong><\/p>\n<p>Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:<\/p>\n<p><strong>Capitolo I<\/strong><br \/>\n<strong>CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong><br \/>\n<strong>Soggetti.<\/strong><\/p>\n<p>La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Staticontraenti.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong><br \/>\n<strong>Imposte considerate.<\/strong><\/p>\n<p>1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,<br \/>\nqualunque sia il sistema di prelevamento.<\/p>\n<p>2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili o immobili, nonch\u00e9 le imposte sui plusvalori.<\/p>\n<p>3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:<\/p>\n<p>a) per quanto concerne l&#8217;Italia:<\/p>\n<p>i) l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;<br \/>\nii) l&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche;<br \/>\niii) l&#8217;imposta sul patrimonio netto delle imprese;<br \/>\nancorch\u00e9 riscosse mediante ritenuta alla fonte;<br \/>\n(qui di seguito indicate quali \u201cimposta italiana\u201d).<\/p>\n<p>b) per quanto concerne la Lituania:<\/p>\n<p>i) l&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche (juridiniu asmenu pelno mokestis);<br \/>\nii) l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (fiziniu asmenu pajamu mokestis);<br \/>\niii) l&#8217;imposta sulle imprese a partecipazione statale (palukanos uz valstybinio kapitalo<br \/>\nnaudojima);<br \/>\niv) l&#8217;imposta sui beni immobili (nekilnojamojo turtu mokestis);<br \/>\nancorch\u00e9 riscosse mediante ritenuta alla fonte;<br \/>\n(qui di seguito indicate quali \u201cimposta lituana\u201d).<\/p>\n<p>4. La Convenzione si applicher\u00e0 anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno<br \/>\nistituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle<br \/>\nimposte esistenti. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche<br \/>\nimportanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.<\/p>\n<p><strong>Capitolo II<\/strong><br \/>\n<strong>DEFINIZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 3<\/strong><br \/>\n<strong>Definizioni generali.<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:<br \/>\na) il termine \u201cItalia\u201d designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformit\u00e0 al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione<br \/>\nitaliana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, pu\u00f2 essere considerata come zona all&#8217;interno della quale possono essere esercitati i diritti dell&#8217;Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonch\u00e9 le loro risorse naturali;<br \/>\nb) il termine \u201cLituania\u201d designa la Repubblica di Lituania e, quando \u00e8 usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lituania e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali<br \/>\ndella Repubblica di Lituania all&#8217;interno della quale, ai sensi della legislazione lituana e in conformit\u00e0 al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Repubblica di Lituania per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonch\u00e9 le loro risorse naturali;<br \/>\nc) le espressioni \u201cuno Stato contraente\u201d e \u201cl&#8217;altro Stato contraente\u201d designano, come il contesto richiede, l&#8217;Italia o la Lituania;<br \/>\nd) il termine \u201cpersona\u201d comprende una persona fisica, una societ\u00e0 ed ogni altra associazione di persone;<br \/>\ne) il termine \u201csociet\u00e0\u201d designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che \u00e8 considerato persona giuridica ai fini dell&#8217;imposizione;<br \/>\nf) le espressioni \u201cimpresa di uno Stato contraente\u201d e \u201cimpresa dell&#8217;altro Stato contraente\u201d designano rispettivamente un&#8217;impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un&#8217;impresa esercitata da un residente dell&#8217;altro Stato contraente;<br \/>\ng) l&#8217;espressione \u201ctraffico internazionale\u201d designa qualsiasi attivit\u00e0 di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un&#8217;impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l&#8217;aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localit\u00e0 situate nell&#8217;altro Stato contraente;<br \/>\nh) il termine \u201cnazionali\u201d designa:<br \/>\ni) le persone fisiche che hanno la nazionalit\u00e0 di uno Stato contraente;<br \/>\nii) le persone giuridiche, le societ\u00e0 di persone, le associazioni ed altri organismi costituiti in conformit\u00e0 della legislazione in vigore in uno Stato contraente;<br \/>\ni) l&#8217;espressione \u201cautorit\u00e0 competente\u201d designa:<br \/>\ni) per quanto concerne l&#8217;Italia, il Ministero delle Finanze.<br \/>\nii) per quanto concerne la Lituania, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.<\/p>\n<p>2. Per l&#8217;applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse \u00e8 attribuito dalla legislazione di detto Stato<br \/>\nrelativa alle imposte oggetto delle Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong><br \/>\n<strong>Residenti.<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione \u201cresidente di uno Stato contraente\u201d designa ogni persona che, in virt\u00f9 della legislazione di detto Stato, \u00e8 ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono<br \/>\nassoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.<\/p>\n<p>2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica \u00e8 considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione \u00e8 determinata nel seguente modo:<br \/>\na) detta persona \u00e8 considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un&#8217;abitazione permanente; quando essa dispone di un&#8217;abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, \u00e8<br \/>\nconsiderata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono pi\u00f9 strette (centro degli interessi vitali);<br \/>\nb) se non si pu\u00f2 determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un&#8217;abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,<br \/>\nessa \u00e8 considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;<br \/>\nc) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa \u00e8 considerata residente dello Stato contraente del quale ha la<br \/>\nnazionalit\u00e0;<br \/>\nd) se detta persona ha la nazionalit\u00e0 di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalit\u00e0 di alcuno di essi, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.<\/p>\n<p>3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica \u00e8 considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti<br \/>\nfaranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede di sua direzione effettiva, al luogo in cui \u00e8 stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro<br \/>\nelemento pertinente e per determinare le modalit\u00e0 di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona non \u00e8 considerata residente di alcuno degli Stati<br \/>\ncontraenti ai fini dell&#8217;applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell&#8217;articolo 26.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong><br \/>\n<strong>Stabile organizzazione.<\/strong><\/p>\n<p>1. Ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione \u201cstabile organizzazione\u201d designa una sede fissa di affari attraverso cui l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0.<\/p>\n<p>2. L&#8217;espressione \u201cstabile organizzazione\u201d comprende in particolare:<br \/>\na) una sede di direzione;<br \/>\nb) una succursale;<br \/>\nc) un ufficio;<br \/>\nd) un&#8217;officina;<br \/>\ne) un laboratorio;<br \/>\nf) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di<br \/>\nestrazione di risorse naturali; e<br \/>\ng) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un&#8217;attivit\u00e0 di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attivit\u00e0 si protragga per un periodo superiore a nove mesi.<\/p>\n<p>3. Nonostante le dispioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una \u201cstabile organizzazione\u201d se:<br \/>\na) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;<br \/>\nb) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<br \/>\nc) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa;<br \/>\nd) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa;<br \/>\ne) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di svolgere, per l&#8217;impresa, attivit\u00e0 analoghe cheabbiano carattere preparatorio o ausiliario.<\/p>\n<p>4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente &#8211; diversa da un agente che goda di uno<br \/>\nstatus indipendente, di cui al paragrafo 5 &#8211; \u00e8 considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere<br \/>\ncontratti a nome dell&#8217;impresa, salvo il caso in cui le attivit\u00e0 di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo.<\/p>\n<p>5. Non si considera che un&#8217;impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell&#8217;altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivit\u00e0 per<br \/>\nmezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell&#8217;ambito della loro ordinaria attivit\u00e0.<br \/>\nTuttavia, se le attivit\u00e0 di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l&#8217;agente e l&#8217;impresa sono diverse da quelle che<br \/>\nsarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non \u00e8 considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.<\/p>\n<p>6. Il fatto che una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivit\u00e0 in questo altro Stato (a mezzo<br \/>\ndi una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per s\u00e9 motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societ\u00e0 una stabile organizzazione dell&#8217;altra.<\/p>\n<p><strong>Capitolo III<\/strong><br \/>\n<strong>IMPOSIZIONE DEI REDDITI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong><br \/>\n<strong>Redditi immobiliari.<\/strong><\/p>\n<p>1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. L&#8217;espressione \u201cbeni immobili\u201d \u00e8 definita in conformit\u00e0 della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai beni immobili si<br \/>\napplicano inoltre agli accessori, alle scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ai diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la propriet\u00e0 fondiaria, all&#8217;opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, all&#8217;usufrutto dei beni immobili ed ai diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati<br \/>\nbeni immobili.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.<\/p>\n<p>4. Qualora il possesso di azioni di una societ\u00e0 o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla societ\u00e0, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.<\/p>\n<p>5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un&#8217;impresa nonch\u00e9 ai redditi dei beni immobili utilizzati per l&#8217;esercizio di una professione<br \/>\nindipendente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7<\/strong><br \/>\n<strong>Utili delle imprese.<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli utili di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l&#8217;impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile<br \/>\norganizzazione ivi situata. Se l&#8217;impresa svolge in tal modo la sua attivit\u00e0, gli utili dell&#8217;impresa sono imponibili nell&#8217;altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile<br \/>\norganizzazione.<\/p>\n<p>2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un&#8217;impresa di uno Stato contraente svolge lasua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un&#8217;impresa distinta e separata svolgente attivit\u00e0 identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall&#8217;impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.<\/p>\n<p>3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di<br \/>\ndirezione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione, sia altrove.<\/p>\n<p>4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell&#8217;impresa fra le diverse parti di<br \/>\nessa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovr\u00e0 essere tale che<br \/>\nil risultato ottenuto sia conforme ai princ\u00ecpi contenuti nel presente articolo.<\/p>\n<p>5. Nessun utile pu\u00f2 essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l&#8217;impresa.<\/p>\n<p>6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per<br \/>\nprocedere diversamente.<\/p>\n<p>7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>Articolo 8<\/strong><br \/>\n<strong>Navigazione marittima ed aerea.<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli utili derivanti dall&#8217;esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un&#8217;impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 9<\/strong><br \/>\n<strong>Imprese associate.<\/strong><\/p>\n<p>Allorch\u00e9:<br \/>\na) un&#8217;impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente; o<br \/>\nb) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa di uno Stato contraente e di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente,<br \/>\ne, nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra<br \/>\nimprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte<br \/>\ndi uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.<\/p>\n<p><strong>Articolo 10<\/strong><br \/>\n<strong>Dividendi.<\/strong><\/p>\n<p>1. I dividendi pagati da una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societ\u00e0 che paga i dividendi \u00e8 residente ed in conformit\u00e0 della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che<br \/>\npercepisce i dividendi ne \u00e8 l&#8217;effettivo beneficiario, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere:<br \/>\na) il 5 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario \u00e8 una societ\u00e0 (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della societ\u00e0 che distribuisce i dividendi;<br \/>\nb) il 15 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l&#8217;imposizione della societ\u00e0 rispetto agli utili con i quali sono stati<br \/>\npagati i dividendi.<\/p>\n<p>3. Ai fini del presente articolo il termine \u201cdividendi\u201d designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione<br \/>\nagli utili, ad eccezione dei crediti, nonch\u00e9 i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui \u00e8 residente la<br \/>\nsociet\u00e0 distributrice.<\/p>\n<p>4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell&#8217;altro Stato contraente, di cui \u00e8 residente la<br \/>\nsociet\u00e0 che paga i dividendi, un&#8217;attivit\u00e0 industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi<br \/>\nsituata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.<\/p>\n<p>5. Qualora una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall&#8217;altro Stato contraente, detto altro Stato non pu\u00f2 applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societ\u00e0, a<br \/>\nmeno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base<br \/>\nfissa situate in detto altro Stato, n\u00e9 prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societ\u00e0, anche se i dividendi pagati o gli utili non<br \/>\ndistribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 11<\/strong><br \/>\n<strong>Interessi.<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformit\u00e0 della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne \u00e8 l&#8217;effettivo beneficiario, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere il 10 per cento dell&#8217;ammontare lordo degli interessi.<\/p>\n<p>3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell&#8217;altro Stato contraente che ne \u00e8 il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di propriet\u00e0 di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nel primo Stato.<\/p>\n<p>4. Ai fini del presente articolo il termine \u201cinteressi\u201d designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonch\u00e9<br \/>\nogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.<\/p>\n<p>5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un&#8217;attivit\u00e0 industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,<br \/>\ned il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria<br \/>\nlegislazione.<\/p>\n<p>6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto<br \/>\nStato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessit\u00e0 viene<br \/>\ncontratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato<br \/>\ncontraente in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/p>\n<p>7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale<br \/>\nsono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest&#8217;ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti \u00e8 imponibile in conformit\u00e0 della legislazione di ciascuno Stato contraente \u00e8 tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 12<\/strong><br \/>\n<strong>Canoni.<\/strong><\/p>\n<p>1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraentesono imponibili soltanto in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformit\u00e0 alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne \u00e8 l&#8217;effettivo<br \/>\nbeneficiario, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere:<br \/>\na) il 5 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei canoni pagati per l&#8217;uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;<br \/>\nb) il 10 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.<\/p>\n<p>3. Ai fini del presente articolo il termine \u201ccanoni\u201d designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l&#8217;uso o la concessione in uso, di un diritto d&#8217;autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,<br \/>\nivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o<br \/>\nprocessi segreti, nonch\u00e9 per l&#8217;uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.<\/p>\n<p>4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono i<br \/>\ncanoni, un&#8217;attivit\u00e0 commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.<\/p>\n<p>5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.<br \/>\nTuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 \u00e8 stato contratto<br \/>\nl&#8217;obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/p>\n<p>6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare dei canoni, tenuto conto dell&#8217;uso, diritto o<br \/>\ninformazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano<br \/>\nsoltanto a quest&#8217;ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti \u00e8 imponibile in conformit\u00e0 della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni<br \/>\ndella presente Convenzione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 13<\/strong><br \/>\n<strong>Utili di capitale.<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall&#8217;alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell&#8217;articolo 6, o le azioni di una societ\u00e0 il cui patrimonio<br \/>\nconsiste principalmente di tali beni, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.<\/p>\n<p>2. Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili facenti parte dell&#8217;attivo di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente, ovvero di beni<br \/>\nmobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti<br \/>\ndall&#8217;alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l&#8217;intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p>3. Gli utili che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ritrae dall&#8217;alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte dell&#8217;impresa o di beni mobili adibiti all&#8217;esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/p>\n<p>4. Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l&#8217;alienante \u00e8 residente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14<\/strong><br \/>\n<strong>Professioni indipendenti.<\/strong><\/p>\n<p>1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall&#8217;esercizio di una libera professione o da altre attivit\u00e0 di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell&#8217;altro Stato contraente di una base fissa per l&#8217;esercizio delle sue attivit\u00e0. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell&#8217;altro Stato ma<br \/>\nunicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell&#8217;altro Stato contraente per un periodo o periodi<br \/>\nsuperiori a 183 giorni complessivi nell&#8217;arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell&#8217;anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell&#8217;altro Stato contraente di una base<br \/>\nfissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attivit\u00e0 esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa.<\/p>\n<p>2. L&#8217;espressione \u201clibera professione\u201d comprende in particolare le attivit\u00e0 indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 indipendenti di medici,<br \/>\navvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.<\/p>\n<p><strong>Articolo 15<\/strong><br \/>\n<strong>Lavoro subordinato.<\/strong><\/p>\n<p>1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 dipendente<br \/>\nsono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivit\u00e0 non venga svolta nell&#8217;altro Stato contraente. Se l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in<br \/>\nquesto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 dipendente svolta nell&#8217;altro<br \/>\nStato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:<br \/>\na) il beneficiario soggiorna nell&#8217;altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell&#8217;anno fiscale considerato; e<br \/>\nb) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato; e<br \/>\nc) l&#8217;onere delle remunerazioni non \u00e8 sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell&#8217;altro Stato.<\/p>\n<p>3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un&#8217;impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 16<\/strong><br \/>\n<strong>Compensi e gettoni di presenza.<\/strong><\/p>\n<p>I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualit\u00e0 di membro del consiglio di amministrazione di una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 17<\/strong><br \/>\n<strong>Artisti ed atleti.<\/strong><\/p>\n<p>1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell&#8217;altro Stato contraente in qualit\u00e0 di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualit\u00e0 di musicista, nonch\u00e9 di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualit\u00e0, \u00e8 attribuito ad una persona diversa dall&#8217;artista o dall&#8217;atleta medesimi, detto<br \/>\nreddito pu\u00f2 essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivit\u00e0 esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato \u00e8<br \/>\ninteramente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell&#8217;altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito \u00e8<br \/>\nimponibile soltanto nello Stato contraente di cui \u00e8 residente l&#8217;artista di spettacolo o lo sportivo.<\/p>\n<p><strong>Articolo 18<\/strong><br \/>\n<strong>Pensioni.<\/strong><\/p>\n<p>Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell&#8217;articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono<br \/>\nimponibili soltanto in questo Stato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 19<\/strong><br \/>\n<strong>Funzioni pubbliche.<\/strong><\/p>\n<p>1. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una<br \/>\npersona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;<br \/>\nb) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica \u00e8 un residente di detto<br \/>\nStato che:<br \/>\ni) ha la nazionalit\u00e0 di detto Stato e non ha la nazionalit\u00e0 del primo; o<br \/>\nii) non \u00e8 divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.<\/p>\n<p>2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi<br \/>\ncostituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.<br \/>\nb) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;ambito di una attivit\u00e0 industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.<\/p>\n<p><strong>Articolo 20<\/strong><br \/>\n<strong>Professori e ricercatori.<\/strong><\/p>\n<p>1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universit\u00e0, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto la quale \u00e8, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell&#8217;altro Stato contraente, \u00e8 esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni<br \/>\nderivanti dall&#8217;attivit\u00e0 di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non \u00e8 effettuata nell&#8217;interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di pi\u00f9 persone in particolare.<\/p>\n<p><strong>Articolo 21<\/strong><br \/>\n<strong>Studenti.<\/strong><\/p>\n<p>Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale \u00e8, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell&#8217;altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo<br \/>\nStato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione<br \/>\nprofessionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 22<\/strong><br \/>\n<strong>Attivit\u00e0 off-shore.<\/strong><\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 21 della presente Convenzione.<\/p>\n<p>2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si considera che una persona,residente di uno Stato contraente, che\u00a0 svolge nell&#8217;altro Stato contraente attivit\u00e0 off-shore connesse<br \/>\nalla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in detto altro Stato, eserciti tali attivit\u00e0 in detto altro Stato per mezzo di una stabile<br \/>\norganizzazione ivi situata.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano qualora le attivit\u00e0 siano svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell&#8217;arco di 12 mesi. Tuttavia,<br \/>\nai fini del presente paragrafo:<br \/>\na) le attivit\u00e0 svolte da una persona associata ad un&#8217;altra persona si considerano svolte dall&#8217;altra persona se le attivit\u00e0 in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla prima persona, fatta eccezione del caso in cui dette attivit\u00e0 siano esercitate contestualmente alle proprie attivit\u00e0;<br \/>\nb) si considera che una persona \u00e8 associata ad un&#8217;altra persona se una di esse \u00e8 controllata direttamente o indirettamente dall&#8217;altra, oppure se entrambe sono controllate direttamente o<br \/>\nindirettamente da una o pi\u00f9 terze persone.<\/p>\n<p>4. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dal trasporto di approvvigionamento o personale verso la localit\u00e0 o tra le localit\u00e0 in cui vengono svolte, nell&#8217;altro Stato contraente, le<br \/>\nattivit\u00e0 connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o dall&#8217;esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attivit\u00e0, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.<\/p>\n<p>5. a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo b) del presente paragrafo, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di<br \/>\nun&#8217;attivit\u00e0 dipendente, connessa con l&#8217;esplorazione o lo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e le loro risorse naturali situati nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato nella misura in cui le mansioni vengono svolte off-shore in detto altro Stato.<\/p>\n<p>Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora l&#8217;attivit\u00e0 dipendentesia svolta off-shore per un datore\u00a0 di lavoro che non \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato e per un periodo o<br \/>\nperiodi che non oltrepassano 30 giorni complessivi nell&#8217;arco di dodici mesi.<\/p>\n<p>b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 dipendente, svolta a bordo di una nave o aeromobile adibiti al trasporto di approvvigionamenti o personale verso la localit\u00e0 o tra le localit\u00e0 in cui vengono svolte, nell&#8217;altro Stato contraente, le attivit\u00e0 connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e delsottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o in\u00a0 corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 dipendente svolta a bordo di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attivit\u00e0, sono imponibili nello Stato contraente del quale \u00e8 residente il datore di lavoro.<\/p>\n<p>6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente derivano dall&#8217;alienazione di:<br \/>\na) diritti di esplorazione o sfruttamento; o<br \/>\nb) beni situati nell&#8217;altro Stato contraente e utilizzati nell&#8217;ambito dell&#8217;esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali in detto altro Stato; o<br \/>\nc) azioni il cui valore, interamente o per la maggior parte, deriva direttamente o indirettamente da tali diritti o tali beni, oppure da tali diritti e tali beni congiuntamente sono imponibili in detto altro<br \/>\nStato.<br \/>\nNel presente paragrafo l&#8217;espressione \u201cdiritti di esplorazione o sfruttamento\u201d designa i diritti agli attivi patrimoniali derivanti dalla esplorazione o dallo sfruttamento del fondo e del sottosuolo<br \/>\nmarino e delle loro risorse naturali nell&#8217;altro Stato contraente, inclusi i diritti a interessi oppure a benef\u00ecci relativi a tali attivi patrimoniali.<\/p>\n<p><strong>Articolo 23<\/strong><br \/>\n<strong>Altri redditi.<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia,<br \/>\ntali elementi di reddito, provenienti nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell&#8217;articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di<br \/>\ntali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente un&#8217;attivit\u00e0 industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell&#8217;altro Stato contraente secondo la propria legislazione.<\/p>\n<p><strong>Capitolo IV<\/strong><br \/>\n<strong>IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 24<\/strong><br \/>\n<strong>Patrimonio.<\/strong><\/p>\n<p>1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all&#8217;art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell&#8217;altro Stato contraente, \u00e8 imponibile in detto altro Stato.<\/p>\n<p>2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell&#8217;attivo di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti<br \/>\nad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio di una professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p>3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un&#8217;impresa di uno Stato contraente, nonch\u00e9 dai beni mobili relativi al loro esercizio \u00e8 imponibile soltanto in detto Stato.<\/p>\n<p>4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/p>\n<p><strong>Capitolo V<\/strong><br \/>\n<strong>ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 25<\/strong><br \/>\n<strong>Eliminazione della doppia imposizione.<\/strong><\/p>\n<p>1. Si conviene che la doppia imposizione sar\u00e0 eliminata in conformit\u00e0 ai seguenti paragrafi delpresente articolo.<\/p>\n<p>2. Per quanto concerne l&#8217;Italia:<br \/>\na) Se un residente dell&#8217;Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l&#8217;Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell&#8217;articolo 2 della presente Convenzione,<br \/>\npu\u00f2 includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l&#8217;Italia deve<br \/>\ndetrarre dalle imposte cos\u00ec calcolate l&#8217;imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l&#8217;ammontare della detrazione non pu\u00f2 eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito<br \/>\nnella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sar\u00e0 accordata ove l&#8217;elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad<br \/>\nimposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana;<br \/>\nb) Se un residente dell&#8217;Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformit\u00e0 con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l&#8217;imposta sul patrimonio versata in Lituania \u00e8<br \/>\nconsiderata come credito dell&#8217;imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non pu\u00f2 eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto<br \/>\nelemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.<\/p>\n<p>3. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sar\u00e0 eliminata come segue:<br \/>\na) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda<br \/>\nun trattamento pi\u00f9 favorevole, la Lituania ammetter\u00e0:<br \/>\ni) in detrarre dall&#8217;imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;<br \/>\nii) in detrazione dall&#8217;imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.<br \/>\nTale detrazione in ogni caso non pu\u00f2 eccedere la frazione d&#8217;imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al<br \/>\npatrimonio imponibile in Italia.<br \/>\nb) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una societ\u00e0 residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una societ\u00e0 residente dell&#8217;Italia della quale detiene almeno il 10 per<br \/>\ncento delle azioni con pieno diritto di voto, l&#8217;imposta pagata in Italia comprender\u00e0 non solamente l&#8217;imposta pagata sul dividendo, ma anche l&#8217;imposta pagata sugli utili della societ\u00e0 dai quali \u00e8 stato<br \/>\npagato il dividendo.<\/p>\n<p><strong>Capitolo VI<\/strong><\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI PARTICOLARI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 26<\/strong><br \/>\n<strong>Non discriminazione.<\/strong><\/p>\n<p>1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell&#8217;altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o pi\u00f9 onerosi di quelli cui sono o potranno essere<br \/>\nassoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altres\u00ec, nonostante le disposizioni dell&#8217;articolo 1, alle persone che non sono residenti di alcuno degli Stati contraenti.<\/p>\n<p>2. L&#8217;imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell&#8217;imposizione a carico<br \/>\ndelle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivit\u00e0. La presente disposizione non pu\u00f2 essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti<br \/>\ndell&#8217;altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti n relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.<\/p>\n<p>3. Fatta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 9, del paragrafo 7 dell&#8217;articolo 11, o il paragrafo 6 dell&#8217;articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato<br \/>\ncontraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un<br \/>\nresidente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un&#8217;impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.<\/p>\n<p>4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio \u00e8 in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o pi\u00f9 residenti dell&#8217;altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o pi\u00f9 onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.<\/p>\n<p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell&#8217;articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 27<\/strong><br \/>\n<strong>Procedura amichevole.<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della presente<br \/>\nConvenzione, essa pu\u00f2, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato contraente di cui \u00e8 residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell&#8217;articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalit\u00e0. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della<br \/>\nmisura che comporta un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.<\/p>\n<p>2. L&#8217;autorit\u00e0 competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non \u00e8 in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, far\u00e0 del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l&#8217;autorit\u00e0 competente dell&#8217;altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.<\/p>\n<p>3. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolt\u00e0 o i dubbi inerenti all&#8217;interpretazione o all&#8217;applicazione della<br \/>\nConvenzione.<\/p>\n<p>4. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno averluogo in seno ad una\u00a0 \u00a0formata da rappresentanti delle autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti.<\/p>\n<p><strong>Articolo 28<\/strong><br \/>\n<strong>Scambio di informazioni.<\/strong><\/p>\n<p>1. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non \u00e8 contraria alla Convenzione, nonch\u00e9 per prevenire le evasioni fiscali. Lo<br \/>\nscambio di informazioni non viene limitato dall&#8217;articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorit\u00e0 (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell&#8217;accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di<br \/>\nricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorit\u00e0 utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubblichedi tribunali o nelle sentenze.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti l&#8217;obbligo:<br \/>\na) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell&#8217;altro Stato contraente;<br \/>\nb) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell&#8217;altro Stato contraente;<br \/>\nc) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all&#8217;ordine pubblico.<\/p>\n<p><strong>Articolo 29<\/strong><br \/>\n<strong>Membri di missioni diplomatiche e di uffici consolari.<\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virt\u00f9 delle regole generali del diritto<br \/>\ninternazionale o delle disposizioni di accordi particolari.<\/p>\n<p><strong>Articolo 30<\/strong><br \/>\n<strong>Limitazione dei benef\u00ecci.<\/strong><\/p>\n<p>1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficer\u00e0 di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione<br \/>\nda parte dell&#8217;altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse<br \/>\nl&#8217;ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l&#8217;applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell&#8217;evasione e l&#8217;elusione fiscale concernenti la<br \/>\nlimitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell&#8217;altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali<br \/>\ndella creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l&#8217;ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.<\/p>\n<p><strong>Articolo 31<\/strong><br \/>\n<strong>Rimborsi.<\/strong><\/p>\n<p>1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale \u00e8 residente qualora il diritto alla percezione di dette<br \/>\nimposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.<\/p>\n<p>2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente \u00e8 residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all&#8217;applicazione dei benefici previsti dalla presente<br \/>\nConvenzione.<\/p>\n<p>3. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 27 della presente Convenzione, le modalit\u00e0 di applicazione del presente<br \/>\narticolo.<\/p>\n<p><strong>Capitolo VII<\/strong><br \/>\n<strong>DISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32<\/strong><br \/>\n<strong>Entrata in vigore 4<\/strong><\/p>\n<p>1. La presente Convenzione sar\u00e0 ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.<\/p>\n<p>2. La Convenzione entrer\u00e0 in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:<\/p>\n<p>4 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 3 giugno 1999 \u00e8 avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione; di conseguenza la medesima convenzione, a norma del presente articolo, \u00e8 entrata in vigore il 3 giugno 1999 (Comunicato in Gazz. Uff. 23 giugno 1999, n. 145).<\/p>\n<p>a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrer\u00e0 in vigore;<br \/>\nb) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrer\u00e0 in vigore.<\/p>\n<p><strong>Articolo 33<\/strong><br \/>\n<strong>Denuncia.<\/strong><\/p>\n<p>La presente Convenzione rimarr\u00e0 in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente pu\u00f2 denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la<br \/>\ncessazione almeno sei mesi prima della fine dell&#8217;anno solare. In questo caso, la Convenzione cesser\u00e0 di avere effetto:<br \/>\na) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello nel quale \u00e8 stata notificata la denuncia;<br \/>\nb) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodid&#8217;imposta che iniziano il, o\u00a0 successivamente al, 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello nel quale \u00e8 stata notificata la denuncia.<\/p>\n<p>In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.<\/p>\n<p>FATTA a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti<br \/>\ni testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.<\/p>\n<p>(Seguono le firme)<\/p>\n<p>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO<\/p>\n<p>Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per<br \/>\nprevenire le evasioni fiscali.<\/p>\n<p>All&#8217;atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di<br \/>\nimposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della predetta Convenzione.<\/p>\n<p>Resta inteso che:<\/p>\n<p>a) con riferimento all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di detto Stato;<\/p>\n<p>b) con riferimento all&#8217;articolo 5, paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, che al 1\u00b0<br \/>\ngennaio 1996 sia membro dell&#8217;Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate<br \/>\ndisposizioni che restringe il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto nel predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione pi\u00f9 restrittiva<br \/>\ndiverranno applicabili;<\/p>\n<p>c) con riferimento all&#8217;articolo 5, paragrafo 4, una persona si considera una stabile organizzazione di un&#8217;impresa relativamente a qualsiasi attivit\u00e0 che detta persona svolge per conto dell&#8217;impresa, a meno che le attivit\u00e0 si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto articolo 5;<\/p>\n<p>d) con riferimento all&#8217;articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni immobili di cui all&#8217;articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili in conformit\u00e0<br \/>\ndelle disposizioni dell&#8217;articolo 13;<\/p>\n<p>e) con riferimento all&#8217;articolo 7, paragrafo 3, l&#8217;espressione \u201cspese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione\u201d designa le spese deducibili direttamente connesse con l&#8217;attivit\u00e0 di detta stabile organizzazione;<\/p>\n<p>f) con riferimento all&#8217;articolo 8, un&#8217;impresa di uno Stato contraente che derivi utili dall&#8217;esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non \u00e8 assoggettata a imposte locali sul reddito<br \/>\nprelevate nell&#8217;altro Stato contraente;<\/p>\n<p>g) con riferimento all&#8217;articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l&#8217;altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca<br \/>\nche tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformit\u00e0 alla procedura amichevole di cui all&#8217;articolo 27 e al paragrafo(k) del presente Protocollo aggiuntivo;<\/p>\n<p>h) con riferimento al paragrafo 4 dell&#8217;articolo 10, al paragrafo 5 dell&#8217;articolo 11, al paragrafo 4 dell&#8217;articolo 12 ed al paragrafo 2 dell&#8217;articolo 23, l&#8217;ultima frase ivi contenuta non pu\u00f2 essere<br \/>\ninterpretata come contraria ai princ\u00ecpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione;<br \/>\ni) con riferimento al paragrafo 4 dell&#8217;articolo 11, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, buoni o obbligazioni comprendono i premi attribuiti a tali titoli, buoni o obbligazioni;<\/p>\n<p>j) con riferimento all&#8217;articolo 12, qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con un terzo Stato, che alla data della firma della presente Convenzione sia membro dell&#8217;Organizzazione per l&#8217;Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di escludere ogni genere di diritti o beni dalla definizione compresa nel paragrafo 3 di tale articolo o di limitare le aliquote d&#8217;imposta previste nel paragrafo 2, tale definizione o esenzione o aliquota minore si applicher\u00e0 immediatamente come se fosse stata specificata, rispettivamente, nel paragrafo 3 o nel paragrafo 2.<\/p>\n<p>k) con riferimento al paragrafo 1 dell&#8217;articolo 27, l&#8217;espressione \u201cindipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale\u201d significa che l&#8217;attivazione della procedura amichevole non \u00e8 in<br \/>\nalternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un&#8217;applicazione delle imposte non conforme alla presente<br \/>\nConvenzione;<\/p>\n<p>l) le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell&#8217;articolo 31 non pregiudicano il diritto delle autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la<br \/>\nconcessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.<\/p>\n<p>Fatto a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.<\/p>\n<p>(Seguono le firme)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO. 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