{"id":21174,"date":"2026-02-03T08:10:50","date_gmt":"2026-02-03T08:10:50","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=21174"},"modified":"2026-02-03T09:03:40","modified_gmt":"2026-02-03T09:03:40","slug":"relazione-illustrativa-al-testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2026\/02\/03\/relazione-illustrativa-al-testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto\/","title":{"rendered":"Relazione Illustrativa al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Relazione-Illustrativa-al-Testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-Imposta-sul-Valore-Aggiunto.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-21177\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Relazione-Illustrativa-al-Testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-Imposta-sul-Valore-Aggiunto.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"670\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Relazione-Illustrativa-al-Testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-Imposta-sul-Valore-Aggiunto.jpg 1200w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Relazione-Illustrativa-al-Testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-Imposta-sul-Valore-Aggiunto-300x168.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Relazione-Illustrativa-al-Testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-Imposta-sul-Valore-Aggiunto-1024x572.jpg 1024w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Relazione-Illustrativa-al-Testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-Imposta-sul-Valore-Aggiunto-768x429.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/444352.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>&#8220;Relazione Illustrativa&#8221; all&#8217;Atto del Governo n. 293 <\/strong><\/a><strong>&#8211; <\/strong><strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2026\/01\/30\/26G00022\/SG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 &#8211; Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto<\/a><\/strong><\/p>\n<h1>RELAZIONE ILLUSTRATIVA<\/h1>\n<p>Il testo unico IVA \u00e8 stato predisposto in attuazione dell\u2019articolo 21 della legge 9 agosto 2023, 111 (Princ\u00ecpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:<\/p>\n<ul>\n<li>puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l\u2019aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;<\/li>\n<li>coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell\u2019Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;<\/li>\n<li>abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non pi\u00f9<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute <em>in primis <\/em>nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell\u2019ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.<\/p>\n<p>Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006\/112\/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d\u2019imposta sul valore aggiunto. Ci\u00f2 al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.<\/p>\n<p>In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006\/112\/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell\u2019imposta sul valore aggiunto. In una logica di coerenza con la <em>ratio <\/em>di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, \u201cAccertamento\u201d) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico.<\/p>\n<p>In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarit\u00e0 del meccanismo di funzionamento dell\u2019IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.<\/p>\n<p>Quanto ai profili di carattere procedimentale, l\u2019articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all\u2019articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l\u2019espressione del relativo parere.<\/p>\n<p>La scelta del legislatore delegante del 2023 \u00e8 stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all\u2019assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (<em>i.e. <\/em>l\u2019articolo 17-<em>bis <\/em>della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l\u2019adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all\u2019articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell\u2019avviso del Consiglio di Stato.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volont\u00e0 del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (\u201c<em>\u2026secondo la procedura di cui <\/em><em>all\u2019articolo 1<\/em>\u201d), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:<\/p>\n<ol>\n<li>prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere <em>a<\/em>) <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell\u2019articolo 17-<em>bis<\/em>, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ad ulteriore riprova della chiara volont\u00e0 di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;<\/li>\n<li>declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. articolo 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- <em>bis<\/em>;<\/li>\n<li>definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-<em>bis<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialit\u00e0 della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l\u2019intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, \u201c<em>l\u2019adozione dei suddetti decreti legislativi \u00e8 ritenuta prioritaria per l\u2019attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall\u2019entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine pi\u00f9 stringente rispetto ai decreti delegati di cui all\u2019articolo 1. Ci\u00f2 al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Successivamente l\u2019articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, il testo unico funger\u00e0 da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovr\u00e0 essere calata e raccordata all\u2019interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria \u00e8 in continua evoluzione e la necessit\u00e0 di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l\u2019aggravamento procedurale sopra richiamato.<\/p>\n<p>Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 1, lettera <em>g<\/em>), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione \u00e8 stata indicata nel Programma normativo semestrale relativo al 2025, ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, lettera <em>b<\/em>), del DPCM n. 169 del 2017.<\/p>\n<p>Il presente testo unico \u00e8 composto da 171 articoli suddivisi in <strong>diciotto Titoli.<\/strong><\/p>\n<p>Al testo unico sono annesse quattro <strong>Tabelle <\/strong>allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al d.P.R. n. 633 del 1972, nonch\u00e9 la tabella di cui all\u2019articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d\u2019arte, d\u2019antiquariato o da collezione il cui commercio \u00e8 soggetto al cd. regime del margine.<\/p>\n<p>Si tratta, in particolare, della:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tabella A:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Parte I: \u201c<em>Prodotti agricoli e ittici<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Parte II: \u201c<em>Beni e servizi soggetti all\u2019aliquota del 4 per cento<\/em>\u201d; Parte III: \u201c<em>Beni e servizi soggetti all\u2019aliquota del 5 per cento<\/em>\u201d; Parte IV: \u201c<em>Beni e servizi soggetti all\u2019aliquota del 10 per cento<\/em>\u201d;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tabella B<\/strong>: \u201c<em>Prodotti soggetti a specifiche discipline<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Tabella C<\/strong>: \u201c<em>Spettacoli e altre attivit\u00e0<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Tabella D<\/strong>: \u201c<em>Oggetti d\u2019arte, d\u2019antiquariato o da collezione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tali tabelle sono state inserite anche alcune disposizioni precedentemente collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633 del 1972 che, avendo a oggetto l\u2019applicazione dell\u2019imposta con l\u2019aliquota ridotta, si \u00e8 ritenuto coerente collocare nei predetti elenchi in base alla misura dell\u2019agevolazione. Le norme ricondotte nelle tabelle sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 18 della legge 515 del 1993;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2024, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 75, comma 4, della legge 413 del 1991;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 7 della legge 488 del 1999;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 1, comma 39, della legge 662 del 1996;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 6, comma 11, della legge 133 del 1999.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non \u00e8 stata inserita nelle tabelle la disposizione di cui all\u2019articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui: \u201c<em>Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l&#8217;aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L\u2019efficacia delle disposizioni del presente comma \u00e8 subordinata, ai sensi dell\u2019articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunit\u00e0 europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale previsione deve, infatti, considerarsi inefficace per il mancato rilascio, dal 2004, dell\u2019autorizzazione da parte della Commissione europea. Coerentemente con la decisione di non riportare la disposizione nelle tabelle, si \u00e8 provveduto a inserire la stessa nell\u2019elenco delle norme da abrogare.<\/p>\n<p>Nei numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, confluiscono le disposizioni di cui ai numeri 127-<em>terdecies<\/em>), 127-<em>quaterdecies<\/em>) e n. 127-<em>quinquiesdecies<\/em>) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono, tra l\u2019altro, l\u2019applicazione dell\u2019aliquota IVA del 10 per cento in caso di specifici interventi di recupero edilizio di cui \u201c<em>all\u2019articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo<\/em>\u201d. Si tratta, in sostanza, degli interventi di cui alle lettere <em>c<\/em>), <em>d<\/em>) ed <em>e<\/em>), dell\u2019articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978, vale a dire, degli interventi di restauro e risanamento conservativo [lettera c)], di ristrutturazione edilizia [lettera d)] e di ristrutturazione urbanistica [lettera e)].<\/p>\n<p>Come noto, le disposizioni di cui all\u2019articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978 sono state trasfuse nell\u2019articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,<\/p>\n<ol>\n<li>380 (cfr. <em>inter alia<\/em>, Risposta n. 390\/E del 2020). Conseguentemente, i riferimenti contenuti nei numeri 127-<em>terdecies<\/em>), 127-<em>quaterdecies<\/em>) e n. 127-<em>quinquiesdecies<\/em>) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati aggiornati alla luce del testo unico edilizia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, deve, dunque, tenere conto della diversa formulazione adottata dall\u2019elenco di cui all\u2019articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia rispetto a quella di cui all\u2019articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia \u00e8 composto dalle seguenti lettere: <em>a<\/em>) interventi di manutenzione ordinaria; <em>b<\/em>) interventi di manutenzione straordinaria; <em>c<\/em>) interventi di restauro e di risanamento conservativo; <em>d<\/em>) interventi di ristrutturazione edilizia; <em>e<\/em>) interventi di nuova costruzione; <em>f<\/em>) interventi di ristrutturazione urbanistica.<\/p>\n<p>Al riguardo, si segnala che rispetto all\u2019elenco di cui all\u2019articolo 31, primo comma, della legge 457 del 1978, il testo unico edilizia richiama, alla lettera <em>e<\/em>) dell\u2019articolo 3, comma 1, gli \u201c<em>interventi di nuova costruzione<\/em>\u201d, che nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 31 non figurano.<\/p>\n<p>Pertanto, per un pi\u00f9 puntuale rinvio agli interventi agevolati e al fine di evitare dubbi interpretativi, si \u00e8 ritenuto, in sede di aggiornamento delle disposizioni in esame, di escludere espressamente gli interventi che, nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia, riguardano prestazioni diverse dal restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia e dalla ristrutturazione urbanistica. Trattasi, per l\u2019appunto, degli interventi di cui alle lettere <em>a<\/em>), <em>b<\/em>) ed <em>e<\/em>) dell\u2019articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia.<\/p>\n<p>In base al criterio redazionale adottato, gli interventi a cui rinviano i numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, allegata al testo unico IVA, sono cos\u00ec solo quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.<br \/>\nCon riguardo, infine, alle fattispecie delle tabelle che rinviano alla specifica \u201cvoce doganale\u201d si \u00e8 ritenuto, in fase compilativa, di non modificare le stesse atteso che l\u2019aggiornamento delle voci doganali implica un coordinamento normativo sostanziale, coerentemente alla disciplina unionale.<\/p>\n<p>Il <strong>Titolo I, <\/strong>\u201c<em>Oggetto e ambito di applicazione<\/em>\u201d, \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cDisposizioni generali\u201d <\/em>che all\u2019<strong>articolo 1 <\/strong>riproduce, al comma 1, l\u2019articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, e accoglie, al comma 2, la disposizione concernente l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019IVA alle operazioni intraunionali contenuta nell\u2019articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.<\/p>\n<p>Il <strong>Titolo II<\/strong>, \u201c<em>Ambito territoriale di applicazione<\/em>\u201d, \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cTerritorialit\u00e0 dell\u2019imposta\u201d <\/em>che all\u2019<strong>articolo 2 <\/strong>raccoglie le definizioni contenute nell\u2019articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972.<\/p>\n<p>Il <strong>Titolo III, <\/strong>\u201c<em>Soggetti passivi<\/em>\u201d, composto dal Capo I <em>\u201cEsercizio di imprese, arti e professioni\u201d<\/em><\/p>\n<p>include gli articoli 3 e 4 concernenti i soggetti passivi di imposta. Pi\u00f9 in dettaglio:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 3 <\/strong>riproduce il contenuto dell\u2019articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di esercizio di impresa, aggiornando tale disposizione con le modifiche normative intervenute <em>medio tempore<\/em>. Per ragioni di coerenza e razionalizzazione, nella norma sono state ricondotte anche disposizioni aventi a oggetto lo stesso presupposto di imposta collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633. Al comma 2, lettera a), \u00e8 stata attualizzata il riferimento all\u2019articolo 2509 del codice civile, in luogo dell\u2019articolo 2507, per le societ\u00e0 costituite all\u2019estero a seguito delle modifiche introdotte nel codice civile dall\u2019articolo 7 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 4 <\/strong>contiene le norme in materia di esercizio di arti e professioni, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell\u2019articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo IV<\/strong>, \u201c<em>Operazioni imponibili<\/em>\u201d, \u00e8 articolato in cinque Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Cessioni di beni<\/em>\u201d (<strong>articoli da 5 a 7<\/strong>) riprende le operazioni costituenti cessioni di beni di cui all\u2019articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, la disciplina delle vendite a distanza intraunionali di beni contenute nell\u2019articolo 38-<em>bis <\/em>del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, e le disposizioni in materia di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche di cui all\u2019articolo 2-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Acquisti intraunionali di beni<\/em>\u201d (<strong>articoli da 8 a 9<\/strong>) raccoglie la disciplina degli acquisti intra UE imponibili di cui all\u2019articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331 e le disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali in regime cd. di \u201c<em>call off stock<\/em>\u201d di cui all\u2019articolo 38-<em>ter <\/em>del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li><strong>Capo III<\/strong>: \u201c<em>Prestazioni di servizi<\/em>\u201d (<strong>articolo 10<\/strong>) raccoglie la disciplina delle operazioni costituenti prestazioni di servizi contenute nell\u2019articolo 3 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6) e nell\u2019articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (comma 7);<\/li>\n<li><strong>Capo IV<\/strong>: \u201c<em>Importazioni<\/em>\u201d (<strong>articolo 11<\/strong>) raccoglie la disciplina delle importazioni di cui all\u2019articolo 67 del d.P.R. n. 633 del 1972. Coerentemente alla direttiva 2006\/112\/CE alla lettera d) sono state incluse le isole Aland e l\u2019espressione \u201cdipartimenti francesi d\u2019oltremare\u201d \u00e8 stata sostituita con la seguente: \u201cterritori francesi di cui all\u2019articolo 349 e all\u2019articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo V<\/strong>: \u201c<em>Buono corrispettivo<\/em>\u201d (<strong>articoli 12, 13 e 14<\/strong>) riporta le disposizioni di cui agli articoli 6-<em>bis<\/em>, 6-<em>ter <\/em>e 6-<em>quater <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono la disciplina del buono corrispettivo monouso e multiuso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo V, <\/strong>\u201c<em>Luogo delle operazioni imponibili<\/em>\u201d, raccoglie le disposizioni in materia di territorialit\u00e0 e si compone dei seguenti Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Cessioni di beni<\/em>\u201d raccoglie, all\u2019<strong>articolo 15<\/strong>, le disposizioni concernenti la territorialit\u00e0 delle cessioni di beni contenute nell\u2019articolo 7-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972. 1972; al comma 1 il riferimento ai beni nazionali \u00e8 stato eliminato e sostituto dal riferimento ai beni unionali;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Operazioni intraunionali<\/em>\u201d raccoglie, all\u2019<strong>articolo 16<\/strong>, le disposizioni concernenti la territorialit\u00e0 delle operazioni intraunionali contenute nell\u2019articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li><strong>Capo III<\/strong>: \u201c<em>Prestazioni di servizi<\/em>\u201d raccoglie, all\u2019<strong>articolo 17<\/strong>, le disposizioni concernenti la territorialit\u00e0 delle prestazioni di servizi contenute nell\u2019articolo 7-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972. Negli <strong>articoli 18, 19 e 20 <\/strong>sono state trasfuse le disposizioni contenute negli articoli 7- <em>quater<\/em>, 7-<em>quinquies <\/em>e 7-<em>sexies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972. L&#8217;<strong>articolo 21 <\/strong>accoglie e riordina le disposizioni in materia di territorialit\u00e0 per particolari servizi concernenti imbarcazioni da diporto di cui all\u2019articolo 1, commi 725 e 726, della legge n. 160 del 2019 e all\u2019articolo 1,commi 710, 711 e 712 della legge n. 178 del 2020;<br \/>\ngli <strong>articoli 22 e 23 <\/strong>ripropongono le norme contenute negli articoli 7-<em>septies <\/em>e 7-<em>octies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di territorialit\u00e0, rispettivamente, dei servizi resi a non soggetti passivi stabiliti fuori della UE e dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo VI <\/strong>\u201c<em>Fatto generatore ed esigibilit\u00e0 dell\u2019imposta<\/em>\u201d \u00e8 composto di due capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: <em>\u201cCessioni di beni e prestazioni di servizi\u201d <\/em>(articoli 24 e 25)<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Cessioni e acquisti intraunionali<\/em>\u201d (articolo 26). In particolare:<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 24 <\/strong>riproduce le disposizioni di cui all\u2019articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 in merito al momento di effettuazione delle operazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;<\/li>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 25 <\/strong>sono trasfuse le speciali disposizioni in materia di effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale di cui all\u2019articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge n. 239 del 2004;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 26 <\/strong>completa il titolo includendo nel testo unico la disposizione concernente il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali di cui all\u2019articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo VII <\/strong>(articoli da 27 a 33) raccoglie le disposizioni concernenti la base imponibile dell\u2019IVA ed \u00e8 composto da tre Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Disposizioni generali<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Acquisti intraunionali di beni<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo III<\/strong>: \u201c<em>Importazioni<\/em>\u201d. In particolare:<\/li>\n<li>gli <strong>articoli 27 e 28 <\/strong>riproducono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del P.R. n. 633 del 1972 in materia, rispettivamente, di base imponibile e determinazione del valore normale. Nell\u2019articolo 27 sono state inoltre trasfuse le disposizioni di cui all\u2019articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (comma 7) e articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441 (comma 8);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 29 <\/strong>concerne i casi di esclusione dal computo della base imponibile contenuti nell\u2019articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell\u2019articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (comma 3);<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 30 <\/strong>concerne le operazioni permutative e le dazioni in pagamento di cui all\u2019articolo 11 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 31 <\/strong>sono trasfuse le disposizioni in materia di operazioni accessorie di cui all\u2019articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 32 <\/strong>recepisce le regole di determinazione della base imponibile per gli acquisti intraunionali contenute nell\u2019articolo 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 33 <\/strong>accoglie le norme sulla determinazione della base imponibile per le importazioni di cui all\u2019articolo 69 del d.P.R. n. 633 del 1972.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo VIII, <\/strong>\u201c<em>Aliquote<\/em>\u201d (articoli da 34 a 36), \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cAliquote dell\u2019imposta\u201d<\/em><\/p>\n<p>concernente le disposizioni generali sulle aliquote dell\u2019imposta e si compone dei seguenti articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 34 <\/strong>recepisce le disposizioni recate dall\u2019articolo 16 del P.R. n. 633 del 1972, che prevede l\u2019applicazione di un\u2019aliquota ordinaria pari al 22 per cento e di tre aliquote ridotte pari al 4, al 5 e al 10 per cento per taluni beni e servizi espressamente indicati nella tabella A allegata al testo unico. Nel comma 4 viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all\u2019articolo 43, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relativa all\u2019applicazione delle aliquote IVA per gli acquisti intraunionali;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 35 <\/strong>raggruppa e sistematizza alcune operazioni individuate da diverse fonti normative che hanno come elemento comune l\u2019applicazione dell\u2019aliquota IVA nella misura ordinaria. Il comma 2 traspone l\u2019articolo 44 della legge n. 342 del 2000, attualizzandone il contenuto in considerazione della sopravvenuta abrogazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, nonch\u00e9 del trasferimento al Ministero dell\u2019agricoltura, della sovranit\u00e0 alimentare e delle foreste, delle funzioni dell\u2019Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a propria volta subentrata all&#8217;Unione nazionale per l&#8217;incremento delle razze equine (UNIRE). Inoltre, al fine di coordinare la disposizione originaria con la disciplina vigente in materia di cessione dei cavalli da corsa, nel secondo periodo non \u00e8 stata riportata la parola \u201canche\u201d, lasciando, quindi, inalterata l\u2019applicazione dell\u2019aliquota del 22 per cento ai premi corrisposti;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 36 <\/strong>contiene una specifica disposizione in materia di applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale [articolo 7, comma 2, lettera <em>cc<\/em>) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106]. Al riguardo, considerato l\u2019articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall\u2019 articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 marzo 2025, 43, che entrer\u00e0 in vigore a far data dal 1\u00b0gennaio 2026, secondo cui \u00e8 sottoposto ad accisa il gas naturale <em>\u201cdestinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici\u201d <\/em>\u00e8 stato sostituito il riferimento a \u201cusi civili\u201d con \u201cusi domestici\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo IX, <\/strong>\u201c<em>Esenzioni e non imponibilit\u00e0<\/em>\u201d (articoli da 37 a 54), \u00e8 composto da sei Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Operazioni esenti<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo III<\/strong>: \u201c<em>Operazioni non imponibili connesse alle importazioni<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo IV<\/strong>: \u201c<em>Operazioni non imponibili connesse all\u2019esportazione;<\/em><\/li>\n<li><strong>Capo V<\/strong>: \u201cO<em>perazioni non imponibili assimilate<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo VI<\/strong>: <em>\u201cDepositi IVA\u201d;<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 37 <\/strong>recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell\u2019articolo 10 del P.R. n. 633 del 1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative <em>medio tempore <\/em>intervenute e sistematizzando nell\u2019elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633; alla lettera f) \u00e8 espunto il riferimento alla legge 24 marzo 1942, n. 315, in quanto abrogata;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 38 <\/strong>contiene una specifica disposizione di esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica contenuta nell\u2019articolo 4-<em>quater <\/em>del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 39 <\/strong>disciplina le ipotesi di cessioni intraunionali non imponibili, recependo l\u2019articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 40 <\/strong>riporta nel testo unico le cessioni intraunionali in regime di \u201c<em>call off stock<\/em>\u201d, riproducendo la disposizione di cui all\u2019articolo 41-<em>bis <\/em>del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 41 <\/strong>recepisce le disposizioni in materia di cessioni a catena contenute nell\u2019articolo 41-<em>ter <\/em>del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 42 <\/strong>accoglie le previsioni concernenti gli acquisti intraunionali non imponibili o esenti di cui all\u2019articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 43 <\/strong>contiene il regime delle operazioni triangolari unionali di cui all\u2019articolo 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 44 <\/strong>accoglie le disposizioni dell\u2019articolo 68 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di importazioni;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 45 <\/strong>disciplina le cessioni non imponibili, riprendendo e aggiornando la disposizione di cui all\u2019articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, in ragione dell\u2019evoluzione normativa in materia \u00e8 stato aggiornato il riferimento alla prova doganale di uscita ed espunto il riferimento alla bolla di accompagnamento che non \u00e8 pi\u00f9 un documento richiesto per dare prova dell\u2019avvenuta esportazione (v. articolo 1 del P.R. n. 472 del 1996). La formulazione dell\u2019art. 45 \u00e8 in linea con quanto previsto dal Codice doganale dell\u2019Unione e con l\u2019avvenuta introduzione di sistemi informatizzati per la gestione della dichiarazione doganale. In particolare, il sistema AES (di gestione delle dichiarazioni doganali) \u00e8 stato introdotto con Decisione di Esecuzione (UE) 2016\/578. La prova di uscita doganale delle merci coincide, quindi, con la procedura di certificazione di uscita delle merci di cui all\u2019art. 334 Regolamento (UE) 2015\/2447.<br \/>\nSegnatamente, la citata disposizione stabilisce che \u201c<em>1. L\u2019ufficio doganale di esportazione certifica l\u2019uscita delle merci al dichiarante o all\u2019esportatore nei casi seguenti:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li><em>se tale ufficio \u00e8 stato informato dell\u2019uscita delle merci dall\u2019ufficio doganale di uscita;<\/em><\/li>\n<li><em>se tale ufficio coincide con l\u2019ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;<\/em><\/li>\n<li><em>se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all\u2019articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.<\/em><\/li>\n<li><em> Se l\u2019ufficio doganale di esportazione ha certificato l\u2019uscita delle merci in conformit\u00e0 del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l\u2019ufficio doganale di uscita.\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Conseguentemente, l\u2019esportazione viene certificata dall\u2019Ufficio di esportazione sulla base di quanto disposto dal citato art. 334 del Regolamento (UE) 2015\/2447.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Nei commi 5 e 6 sono trasfuse, inoltre, le disposizioni contenute nell\u2019articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;<\/p>\n<ul>\n<li>gli <strong>articoli 46 e 47 <\/strong>traspongono nel testo unico le disposizioni che riguardano le regole di determinazione del <em>plafond <\/em>per gli esportatori abituali e, dunque, sistematizzano la disciplina degli acquisti in sospensione di imposta, riconducendo a unit\u00e0 le previsioni recate dall\u2019articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, e dall\u2019articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997. Con particolare riguardo all\u2019articolo 46, comma 1, lettera <em>a<\/em>), \u00e8 stata aggiornata la formulazione vigente in merito alle operazioni che concorrono a formare il plafond di cui all\u2019articolo 45 (<em>ex <\/em>articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972) mediante il richiamo anche della lettera <em>c<\/em>) (<em>ex <\/em>lettera b-<em>bis<\/em>, del comma 1, dell\u2019articolo 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, in attuazione dell\u2019articolo 146 della direttiva 2006\/112\/CE). Con particolare riguardo all\u2019articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, non \u00e8 stato trasfuso nell\u2019articolo 47 la parte della norma <em>\u201ce delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell\u2019articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427\u201d. <\/em>Ci\u00f2, in ragione dell\u2019abrogazione dell\u2019articolo 40, comma 9, del D.L. 331 del 1993 a seguito delle nuove regole di territorialit\u00e0 introdotte, a decorrere dal 2010, dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 48 <\/strong>riprende e aggiorna le operazioni assimilate alle cessioni all\u2019esportazione di cui all\u2019articolo 8-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 49 <\/strong>accoglie nel testo unico le disposizioni concernenti i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all\u2019articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 50 <\/strong>traspone l\u2019articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente le operazioni non imponibili con lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; al comma 1 \u00e8 stato implementato il rinvio anche agli articoli 46, 47 e 48, in quanto tali disposizioni risultano finalizzate all\u2019applicazione dell\u2019articolo 45. Inoltre, per migliore chiarezza linguistica sono state apportate modifiche di \u201cwording\u201d alla elencazione delle aree richiamate ai commi 1 e 2;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 51 <\/strong>accoglie nel testo unico, all\u2019interno dei primi due commi, le disposizioni dell\u2019articolo 38-<em>quater <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell\u2019Unione europea; il terzo comma recepisce nel <em>corpus <\/em>del testo unico l\u2019articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 relativo alle procedure di rimborso;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 52 <\/strong>ripropone, nel testo unico, l\u2019articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante la disciplina delle altre operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali; al comma 1, per coerenza con le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, \u00e8 stata riformulata la lettera a). La disposizione non amplia i diritti gi\u00e0 riconosciuti dall\u2019articolo 49 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari e dagli articoli 34 e 37 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (entrambe ratificate con legge n. 804\/1967). La previsione non contrasta con la direttiva IVA, il cui articolo 151, lettera a); al comma 1, lettera i), concernente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti diversi da quelli richiamati nelle lettere precedenti, \u00e8 stato integrato il rinvio alle lettere f), g) e h); al comma 2 \u00e8 stata integrato il rinvio anche alla lettera i) considerato che negli accordi di sede, invero, \u00e8 generalmente contenuta una clausola \u201cpari passu\u201d, che subordina l\u2019esenzione IVA alle condizioni comunemente praticate alla generalit\u00e0 delle organizzazioni internazionali (con riferimento indiretto anche all\u2019importo minimo della cessione). Si ritiene pertanto sistematicamente pi\u00f9 coerente introdurre il riferimento anche alla lettera i), che comunque receder\u00e0 nel caso in cui ci fossero organizzazioni internazionali i cui accordi di sede dovessero prevedere un limite diverso rispetto ai 300 euro; il comma 4 traspone nel testo unico, adattandolo, l\u2019articolo 5, comma 15-<em>ter<\/em>, del decreto-legge 21 ottobre 2021, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sulla decorrenza delle disposizioni recate dal comma 1, lettera <em>f<\/em>);<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 53 <\/strong>raccoglie la disciplina dell\u2019articolo 50-<em>bis <\/em>del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di depositi fiscali ai fini IVA. Il testo della norma \u00e8 stato aggiornato, in quanto alcuni riferimenti normativi contenuti nel citato articolo 50-<em>bis <\/em>(es. regolamenti unionali in materia doganale) non sono pi\u00f9 attuali;<\/li>\n<li>sempre in tema di depositi fiscali, nell\u2019<strong>articolo 54 <\/strong>sono inserite alcune norme introdotte dalla legge 205 del 2017 (articolo 1, commi da 937 a 942). Trattasi di misure speciali, con finalit\u00e0 antifrode, previste per l\u2019immissione in consumo dal deposito fiscale o l\u2019estrazione dal deposito di un destinatario registrato di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo X, <\/strong>\u201c<em>Rivalsa e detrazione<\/em>\u201d (articoli da 55 a 61), \u00e8 composto da due Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Rivalsa<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Detrazione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 55 <\/strong>recepisce le norme sulla rivalsa recate dall\u2019articolo 18 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 5 \u00e8 stato aggiornato con le modifiche introdotte al codice civile in materia di privilegio generale. In particolare, oltre al richiamo all\u2019articolo 2752 c.c., gi\u00e0 contenuto nell\u2019articolo 18 del P.R. n. 633 del 1972, \u00e8 stato aggiunto il richiamo all\u2019articolo 2751-bis c.c. che elenca i crediti che hanno privilegio generale e che \u00e8 stato introdotto con la legge 29 luglio 1975, n. 426, con richiamo puntuale al n. 2 del richiamato articolo 2751-bis c.c.. Tale norma \u00e8 stata successivamente modificata dall\u2019articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al n. 2), con riferimento al privilegio generale di cui beneficiano le retribuzioni dei professionisti, ha esteso il privilegio generale al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e al credito di rivalsa per l&#8217;imposta sul valore aggiunto;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 56 <\/strong>costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell\u2019articolo 19 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6), nell\u2019articolo 45 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (comma 7) e nell\u2019articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (comma 8);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 57 <\/strong>recepisce le norme sulla percentuale di detrazione contenute nell\u2019articolo 19- <em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 58 <\/strong>traspone l\u2019articolo 19-<em>bis<\/em>1 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante le disposizioni concernenti l\u2019esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 59 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 19-<em>bis<\/em>2 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina le modalit\u00e0 di rettifica della detrazione;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 60 <\/strong>recepisce le disposizioni dell\u2019articolo 19-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti la detrazione per gli enti non commerciali. Al comma 4 \u00e8 stato aggiunto un periodo finale mediante rifusione e adattamento dell\u2019articolo 4-<em>bis <\/em>del decreto-legge 30 settembre 1992, 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 61 <\/strong>traspone l\u2019articolo 16, comma 11, della legge n. 537 del 1993, che disciplina l\u2019applicazione delle disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, l\u2019utilizzo del <em>plafond <\/em>e la percentuale di detrazione nelle ipotesi di scissioni aziendali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XI<\/strong>, \u201c<em>Volume d\u2019affari ed esercizio di pi\u00f9 attivit\u00e0<\/em>\u201d, \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cVolume d\u2019affari\u201d <\/em>e include due articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 62 <\/strong>recepisce le disposizioni in materia di volume d\u2019affari recate dall\u2019articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 63 <\/strong>contiene le disposizioni in materia di esercizio di pi\u00f9 attivit\u00e0, che traggono origine dall\u2019articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XII<\/strong>, \u201c<em>Obblighi dei soggetti passivi<\/em>\u201d (articoli da 64 a 108), \u00e8 composto dai seguenti Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Debitori dell\u2019imposta<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Debitore dell\u2019imposta per le operazioni intraunionali<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo III<\/strong>: \u201c<em>Debitore dell\u2019imposta per le importazioni<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo IV<\/strong>: \u201c<em>Inizio, variazione e cessazione attivit\u00e0<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo V<\/strong>: \u201c<em>Fatturazione e registrazione delle operazioni<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo VI<\/strong>: \u201c<em>Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo VII<\/strong>: \u201c<em>Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento<\/em>\u201d. In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 64 <\/strong>recepisce nel testo unico l\u2019articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il debitore d\u2019imposta. Dal comma 6 della predetta disposizione \u00e8 stata espunta, in sede di rifusione, la lettera <em>a-quater<\/em>), in considerazione della mancata autorizzazione, per le misure di deroga, prevista dall\u2019articolo 395 della direttiva n. 112 del 2006;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 65 <\/strong>trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell\u2019articolo 17-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societ\u00e0 (scissione dei pagamenti o <em>split payment<\/em>);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 66 <\/strong>costituisce la trasposizione dell\u2019articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, riguardante il soggetto debitore dell\u2019imposta per le operazioni intraunionali; l\u2019<strong>articolo 67 <\/strong>recepisce, con alcuni adattamenti e aggiornamenti, l\u2019articolo 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina le modalit\u00e0 di applicazione dell\u2019imposta all\u2019importazione; il comma 2 \u00e8 stato riformulato in ragione della circostanza che le disposizioni relative alla falsa attestazione sono state abrogate dall\u2019articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Inoltre, l\u2019articolo 46, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, ancora richiamato dalla disposizione vigente \u00e8 stato abrogato dall\u2019articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997 e sostituito dall\u2019articolo 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 471 del 1997 (v. articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173). Infine, il comma 7 recepisce l\u2019articolo 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000 in materia di inversione contabile (cd. <em>reverse charge<\/em>) per le cessioni e le importazioni di argento;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 68 <\/strong>recepisce nel testo unico, con i dovuti aggiornamenti, le disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivit\u00e0 ricomprese nell\u2019articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 69 <\/strong>riproduce l\u2019articolo 35-<em>bis <\/em>del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi degli eredi del contribuente;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 70 <\/strong>costituisce la trasposizione aggiornata dell\u2019articolo 35-<em>ter <\/em>del P.R. n. 633 del 1972 riguardante l\u2019identificazione ai fini IVA e gli obblighi contabili dei soggetti non residenti;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 71 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 35-<em>quater <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la possibilit\u00e0 di verificare la validit\u00e0 del numero di partita IVA mediante apposito servizio disponibile sul sito dell\u2019Agenzia delle entrate;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 72 <\/strong>costituisce la rifusione dell\u2019articolo 21 del P.R. n. 633 del 1972 concernente la fatturazione delle operazioni;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 73 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 21-<em>bis <\/em>del P.R. n. 633 del 1972 riguardante la fatturazione semplificata;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 74 <\/strong>costituisce la rifusione nel testo unico IVA dell\u2019articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, concernente l\u2019emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 75 <\/strong>costituisce la trasposizione nel testo unico dell\u2019articolo 25, commi 2, 2-<em>bis <\/em>e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l\u2019indicazione, nelle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP);<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 76 <\/strong>raccoglie la disciplina di cui agli articoli da 1 a 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, concernente l\u2019attuazione della direttiva 2014\/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 77 <\/strong>costituisce la rifusione dell\u2019articolo 1 del decreto n. 127 del 2015 e dell\u2019articolo 1, commi da 916 a 919, della legge n. 205 del 2017, recanti le disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 78 <\/strong>recepisce le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari di cui all\u2019articolo 10-<em>bis <\/em>del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 79 <\/strong>recepisce, con i dovuti adattamenti, l\u2019articolo 4-<em>bis <\/em>del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1\u00b0 dicembre 2016, n. 225, concernente l\u2019emissione elettronica delle fatture per il <em>tax free shopping <\/em>tramite il sistema OTELLO (<em>Online tax refund at exit: light lane optimization<\/em>);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 80 <\/strong>costituisce la trasposizione dell\u2019articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina la fatturazione elettronica nelle operazioni con la Repubblica di San Marino;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 81 <\/strong>riporta nel testo unico l\u2019articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l\u2019articolo 12- <em>bis<\/em>, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernenti i casi in cui non \u00e8 obbligatoria l\u2019emissione della fattura (commercio al minuto e attivit\u00e0 assimilate);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 82 <\/strong>rifonde nel testo unico l\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all\u2019Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 83 <\/strong>accoglie l\u2019articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024, che introduce la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell\u2019importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi mediante apposite soluzioni <em>software<\/em>;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 84 <\/strong>traspone, all\u2019interno del testo unico, l\u2019articolo 12 della legge n. 413 del 1991, in materia di modalit\u00e0 di certificazione dei La disposizione \u00e8 stata attualizzata, nei riferimenti, alla disciplina di carattere regolamentare di cui al d.P.R. n. 696 del 1996, concernente la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, in luogo dei riferimenti alle disposizioni di cui all\u2019articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, (ricevuta fiscale) e all\u2019articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (scontrino fiscale). Ci\u00f2, in considerazione della progressiva semplificazione dell\u2019obbligo di certificazione mediante ricevuta e scontrino e della successiva introduzione generalizzata della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni di cui all\u2019articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e all\u2019articolo 1 della legge n. 18 del 1983 non sono ricondotte nel testo unico IVA, giacch\u00e9 non attuali nel loro contenuto, ma non vengono espressamente abrogate, in quanto funzionali al mantenimento, nell\u2019ordinamento, della possibilit\u00e0 di emettere ricevuta fiscale e scontrino fiscale, secondo le indicazioni di cui al richiamato d.P.R. n. 696 del 1996. Le operazioni esonerate da qualunque obbligo di certificazione dei corrispettivi sono quelle risultanti dalla lettura combinata dei commi 1, lettere <em>a<\/em>) e <em>b<\/em>) e 2, secondo periodo, dell\u2019articolo 1, del decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze del 10 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019), ove \u00e8 disposto che l\u2019obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati non si applica:<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u00ab<em>a) alle operazioni non soggette all\u2019obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell\u2019articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell\u2019economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;<\/em>\u00bb, e che solo \u00ab<em>[\u2026] Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l\u2019obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all\u2019articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l\u2019osservanza delle relative discipline.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Ne deriva l\u2019esonero da qualunque obbligo di certificazione per le operazioni elencate dal d.P.R. n. 696 del 1996, per quelle elencate nei DM 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015, e per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, documentate con il biglietto di trasporto.<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 85 <\/strong>concerne il recepimento dell\u2019articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante semplificazione per le attivit\u00e0 di noleggio di autoveicoli;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 86 <\/strong>costituisce la trasposizione dell\u2019articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regolamenta gli obblighi di tenuta dei registri IVA, con specifico riguardo alle fatture emesse;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 87 <\/strong>recepisce il contenuto dell\u2019articolo 24 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 88 <\/strong>costituisce il recepimento dell\u2019articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante la tenuta del registro degli acquisti;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 89 <\/strong>raccoglie le disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e contabili di cui all\u2019articolo 4, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015;<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 90 <\/strong>riconduce nel testo unico l\u2019articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente l\u2019obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 91 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 73 del P.R. n. 633 del 1972, avente a oggetto le modalit\u00e0, termini speciali e semplificazione degli adempimenti per alcuni settori o categorie di operatori nonch\u00e9 la procedura di liquidazione dell\u2019IVA di gruppo;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 92 <\/strong>costituisce la rifusione dell\u2019articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di variazione dell\u2019imponibile o dell\u2019imposta mediante emissione di note di credito o di debito;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 93 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 32 del P.R. n. 633 del 1972 concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione. Sono stati aggiornati i limiti del volume d\u2019affari: non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni; non superiore a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attivit\u00e0. Le modifiche dei limiti di cui al comma 1, primo e secondo periodo, appaiono coerenti con l\u2019articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, secondo cui i limiti per la liquidazione trimestrale dell\u2019IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilit\u00e0 semplificata. Ci\u00f2 \u00e8 coerente alla circostanza che i limiti indicati nella disposizione formalmente vigente (quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro) sono stati fissati dal DL n. 16 del 12 (articolo 3, comma 4-quater) al fine di allineare la soglia \u201cIVA\u201d a quella prevista per poter accedere alla contabilit\u00e0 semplificata e poter effettuare i versamenti IVA con periodicit\u00e0 trimestrale. Si tratta, pertanto, di un coordinamento necessario.<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 94 <\/strong>riconduce nel testo unico l\u2019articolo 36-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 95 <\/strong>traspone nel testo unico l\u2019articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di obblighi di tenuta e conservazione dei registri IVA e dei documenti;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 96 <\/strong>recepisce, con alcuni adattamenti, gli articoli 80, comma 37, della legge 289 del 2002, e 39, comma 13-<em>sexies<\/em>, del decreto legge 30 settembre 2023, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362, i quali estendono l\u2019applicazione delle disposizioni recate dal d.P.R. n. 69 del 2002, in materia di semplificazioni nella certificazione dei corrispettivi, alle associazioni <em>pro-loco<\/em>, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dagli stessi organizzate;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 97 <\/strong>traspone nel testo unico l\u2019articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in tema di fatturazione delle operazioni intraunionali;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 98 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, che regolamenta la registrazione delle operazioni intraunionali;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 99 <\/strong>costituisce la trasposizione dell\u2019articolo 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente il trattamento dell\u2019imposta assolta per le operazioni intraunionali nell\u2019ambito delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 100 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante gli obblighi di dichiarazione e versamento dell\u2019imposta assolta nelle operazioni intraunionali per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 101 <\/strong>traspone, in maniera coordinata, l\u2019articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e l\u2019articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, riguardanti gli obblighi di iscrizione (e diverifica dell\u2019iscrizione) al VIES (<em>VAT information exchange system<\/em>) e di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali (<em>Intrastat<\/em>);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 102, <\/strong>unitamente ai successivi articoli da 103 a 107, costituisce la rifusione, all\u2019interno del testo unico, del titolo II-<em>bis <\/em>del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l\u2019articolo in esame, nel trasporre l\u2019articolo 40-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, elenca le definizioni necessarie ai fini dell\u2019applicazione delle successive disposizioni;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 103 <\/strong>traspone l\u2019articolo 40-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l\u2019obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento prestati da parte dei soggetti di cui all\u2019articolo 1, comma 1, lettera <em>g<\/em>), del decreto legislativo 11 del 2010 (<em>i.e. <\/em>istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonch\u00e9, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., altre autorit\u00e0 pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorit\u00e0 pubbliche);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 104 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 40-<em>quater <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l\u2019obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, per i quali l\u2019Italia \u00e8 Stato membro di origine, di mettere a disposizione dell\u2019Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 105 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 40-<em>quinquies <\/em>del P.R. n. 633 del 1972, che fissa i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 106 <\/strong>traspone nel testo unico l\u2019articolo 40-<em>sexies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, che indica i dati da conservare da parte dei prestatori di servizi di pagamento;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 107 <\/strong>traspone, per ragioni di sistematicit\u00e0 e completezza della disciplina, l\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 2023, in materia di sanzioni da comminare nei casi di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione previsti dai precedenti articoli 103 e 104;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 108 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 2023, e definisce l\u2019ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Capo VII dal 1\u00b0 gennaio 2024;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XIII, <\/strong>\u201c<em>Riscossione<\/em>\u201d (articoli da 109 a 113), \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cLiquidazione e versamenti\u201d <\/em>che raccoglie i seguenti articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 109 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 27 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di versamenti periodici;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 110 <\/strong>riconduce nel testo unico, per ragioni di coordinamento, l\u2019articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, concernente i limiti per la liquidazione trimestrale dell\u2019IVA. Tale innesto \u00e8 funzionale ad allineare i limiti per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti dall\u2019articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in contabilit\u00e0 semplificata. Si tratta di un intervento di coordinamento speculare a quella che aveva modificato i limiti nel 2012, per effetto del decreto-legge del 02 marzo 2012 n. 16, articolo 3, comma 4-quater), che consentirebbe di tornare ad avere dei valori allineati;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 111 <\/strong>costituisce la rifusione, con alcuni adattamenti, dell\u2019articolo 6 della legge n. 405 del 1990 e dell\u2019articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 in materia di determinazione e versamento dell\u2019acconto IVA. Al comma 5 \u00e8 sostituito il riferimento alla soprattassa con la vigente sanzione per omesso versamento prevista dall\u2019articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, 173. Ci\u00f2, coerentemente all\u2019articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 che abolendo la soprattassa ha previsto che \u201c<em>Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonch\u00e9 ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorch\u00e9 diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, \u00e8 sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo<\/em>\u201d. Infine, il secondo periodo del comma 5 dell\u2019articolo 6 della legge n. 405 del 1990 non \u00e8 stato riproposto in quanto non attuale e, pertanto, da ritenersi \u201cimplicitamente abrogato\u201d. Secondo la prassi dell\u2019A.F. l&#8217;omesso versamento dell&#8217;acconto di dicembre che l&#8217;articolo 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, puniva con la pi\u00f9 tenue soprattassa del venti per cento delle somme non versate o versate in meno non \u00e8 pi\u00f9 applicabile a partire dalle infrazioni riguardanti gli acconti del mese di dicembre 1998 e degli anni successivi. Per gli stessi non torner\u00e0 pi\u00f9 applicabile (in quanto non riproposta) la tolleranza del cinque per cento prevista nei casi in cui l\u2019acconto venga calcolato con il cosiddetto metodo &#8220;previsionale&#8221; (<em>cfr<\/em>. circolare n. 23\/E del 1999, capitolo IV).<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 112 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 30-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la registrazione, dichiarazione e versamento dell\u2019imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 113 <\/strong>riproduce, ai commi 1, 2 e 3, rispettivamente, i commi terzo, quarto e quinto dell\u2019articolo 62 del P.R. n. 633 del 1972. La norma riguarda il grado di privilegio attribuito ai crediti IVA vantati dallo Stato. La disposizione \u00e8 stata attualizzata alla disciplina codicistica vigente. In particolare, al comma 1 si \u00e8 provveduto alla sostituzione del riferimento al n. 15 con il n. 19, che riguarda proprio le imposte indirette e non giustifica pi\u00f9 il riferimento al &#8220;grado successivo&#8221; (che nella formulazione originaria della norma aveva senso rispetto al n. 15, riferito ai canoni enfiteutici).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XIV<\/strong>, \u201c<em>Rimborsi<\/em>\u201d (articoli da 114 a 120), \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cDisposizioni varie\u201d <\/em>che raccoglie le disposizioni provenienti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e da altre fonti normative, in materia di rimborsi dell\u2019imposta assolta in Italia o in altri Paesi UE, a soggetti residenti, a soggetti stabiliti in altri Paesi UE o <em>extra<\/em>-UE, e a soggetti che aderiscono a regimi speciali.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 114 <\/strong>riproduce integralmente l\u2019articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai requisiti necessari per richiedere il rimborso dell\u2019imposta, in caso di IVA assolta in Italia da soggetti ivi identificati. Nel comma 2, lettera a), viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all\u2019articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 115 <\/strong>riprende le disposizioni dell\u2019articolo 30-<em>ter <\/em>del P.R. n. 633 del 1972, relative alla restituzione dell\u2019imposta pagata a seguito di accertamento da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria o, in generale, non dovuta;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 116 <\/strong>corrisponde essenzialmente all\u2019articolo 38-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 e disciplina vari aspetti dell\u2019esecuzione dei rimborsi IVA; a tal fine, nei commi 12, 13, 14, 15 e 16 sono state riportate alcune norme, esterne al d.P.R. n. 633, in materia di rimborso forfetario dei premi delle garanzie fideiussorie, di rapporti dell\u2019Amministrazione finanziaria col cessionario del credito, di interessi da riconoscere per i rimborsi infrannuali e di richiesta dettagliata di ulteriore documentazione, da parte degli uffici, per la pratica di rimborso.<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 117 <\/strong>si riferisce alla regolamentazione dei rimborsi dell\u2019imposta assolta in altri Stati UE, gi\u00e0 contenuta nell\u2019articolo 38-<em>bis<\/em>1 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 118 <\/strong>concerne la regolamentazione dei rimborsi a soggetti stabiliti in altri Stati UE dell\u2019imposta assolta in Italia, accogliendo le disposizioni contenute nell\u2019articolo 38-<em>bis<\/em>2 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 119 <\/strong>disciplina la materia dei rimborsi a soggetti aderenti ai regimi speciali \u201c<em>OSS<\/em>\u201d e \u201c<em>IOSS<\/em>\u201d, riproducendo senza modifiche l\u2019articolo 38-<em>bis<\/em>3 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 120 <\/strong>riprende le disposizioni di cui all\u2019articolo 38-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai rimborsi a soggetti stabiliti in Paesi <em>extra<\/em>-UE.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XV <\/strong>(articoli da 121 a 131) \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cDisposizioni generali\u201d <\/em>che recepisce integralmente le norme, contenute negli articoli da 70-<em>bis <\/em>a 70-<em>duodecies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano il regime del \u201c<em>Gruppo IVA\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Compongono il Capo:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 121, <\/strong>corrispondente all\u2019articolo 70-<em>bis <\/em>del P.R. n. 633 del 1972, concerne i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 122 <\/strong>fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all\u2019articolo 70-<em>ter <\/em>del P.R. 633 del 1972, aventi a oggetto i vincoli finanziario, economico e organizzativo necessari per la costituzione del Gruppo IVA;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 123 <\/strong>riporta nel testo unico l\u2019articolo 70-<em>quater <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di costituzione del Gruppo e di esercizio dell\u2019opzione;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 124, <\/strong>corrispondente all\u2019articolo 70-<em>quinquies <\/em>del P.R. n. 633 del 1972, esamina le operazioni tra soggetti interni al Gruppo, quelle tra soggetti interni e soggetti esterni e i rapporti tra sedi e stabili organizzazioni;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 125, <\/strong>accogliendo quanto previsto dall\u2019articolo 70-<em>sexies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, disciplina la destinazione delle eccedenze di credito formatesi antecedentemente alla costituzione del Gruppo;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 126 <\/strong>tratta degli adempimenti e della funzione di rappresentante del Gruppo e dei soggetti partecipanti (articolo 70-<em>septies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 127, <\/strong>corrispondente all\u2019articolo 70-<em>octies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, tratta della responsabilit\u00e0 del rappresentante del Gruppo IVA;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 128 <\/strong>riprende le disposizioni di cui all\u2019articolo 70-<em>novies <\/em>del P.R. n. 633 del 1972, disciplinando l\u2019esercizio dell\u2019opzione per la partecipazione al Gruppo e alla sua revoca;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 129, <\/strong>corrispondente all\u2019articolo 70-<em>decies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, riguarda i casi di esclusione e di cessazione del Gruppo;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 130 <\/strong>accoglie il contenuto dell\u2019articolo 70-<em>undecies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, regolamentando le attivit\u00e0 di controllo da parte delle strutture dell\u2019Agenzia delle entrate;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 131 <\/strong>fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all\u2019articolo 70-<em>duodecies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, che riguarda i gruppi comprendenti societ\u00e0 bancarie, assicurative e di gestione di fondi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XVI<\/strong>, \u201c<em>Regimi speciali (articoli da 132 a 156)<\/em>\u201d, \u00e8 composto da dieci Capi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capo I<\/strong>: \u201c<em>Liquidazione dell\u2019IVA secondo la contabilit\u00e0 di cassa<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo II<\/strong>: \u201c<em>Regime speciale per i produttori agricoli e ittici<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo III<\/strong>: \u201c<em>Disposizioni relative a determinati settori<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo IV<\/strong>: \u201c<em>Agenzie di viaggio e turismo<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo V<\/strong>: \u201c<em>Attivit\u00e0 spettacolistiche<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo VI<\/strong>: \u201c<em>Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d\u2019arte, di antiquariato o da collezione<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo VII<\/strong>: \u201c<em>Regimi speciali oss e ioss<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo VIII<\/strong>: \u201c<em>Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi<\/em>\u201d;<\/li>\n<li><strong>Capo IX<\/strong>: \u201c<em>Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti<\/em>\u201d.<\/li>\n<li><strong>Capo X<\/strong>: \u201c<em>Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell\u2019imposta all\u2019importazione\u201d <\/em>raccoglie la disciplina recata dell\u2019articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In dettaglio:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 132 <\/strong>fa confluire, all\u2019interno del testo unico IVA, una disposizione non contemplata dal P.R. n. 633 del 1972, che nell\u2019ordinamento IVA disciplina il cd. <em>\u201cregime di cassa\u201d <\/em>(articolo 32-<em>bis <\/em>del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 133 <\/strong>riguarda il \u201c<em>Regime speciale per i produttori agricoli\u201d <\/em>e accoglie le disposizioni di cui all\u2019articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 134 <\/strong>corrisponde all\u2019articolo 51 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e riguarda le operazioni intraunionali dei produttori agricoli;<\/li>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 135 <\/strong>sono inserite le disposizioni speciali di cui articolo 34-<em>bis <\/em>del P.R. n. 633 del 1972, relative ad attivit\u00e0 agricole connesse;<\/li>\n<li>gli <strong>articoli 136 <\/strong>e <strong>137 <\/strong>accolgono le norme sul regime dei raccoglitori occasionali di cui, rispettivamente, all\u2019articolo 34-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972 e all\u2019articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004;<\/li>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 138 <\/strong>\u00e8 trasfuso l\u2019articolo 7-<em>ter<\/em>, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983,746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. In ragione della soppressione dell\u2019AIMA (Azienda per gli interventi sul mercato agricolo) e dell\u2019istituzione dell\u2019AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, il riferimento all\u2019AIMA operato dalla norma \u00e8 stato opportunamente aggiornato;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 139 <\/strong>\u00e8 trasfuso, nei commi da 1 a 9, il contenuto dell\u2019articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a settori particolari per i quali sono previste deroghe alle disposizioni ordinarie; non essendo pi\u00f9 in vigore, \u00e8 stata eliminata la disposizione in materia di commercio di fiammiferi [articolo 74, primo comma, lettera <em>b<\/em>), del d.P.R. n. 633 del 1972]. Nel comma 10 \u00e8 inoltre trasfusa la disposizione di cui all\u2019articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 140 <\/strong>riporta le disposizioni relative a fatturazione, registrazione e rimborsi per le ipotesi di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, contenute nell\u2019articolo 74-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 141<\/strong>, dedicato al settore delle agenzie di viaggio e turismo, corrisponde all\u2019articolo 74-<em>ter <\/em>del P.R. n. 633 del 1972. \u00c8 stato corretto, ai commi 1 e 6, il riferimento a una normanon pi\u00f9 attuale, a seguito della emanazione del \u201c<em>Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo<\/em>\u201d di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;<\/li>\n<li>con l\u2019<strong>articolo 142 <\/strong>viene riproposta integralmente la disciplina IVA delle attivit\u00e0 spettacolistiche, di cui all\u2019articolo 74-<em>quater <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972; nel comma 3 \u00e8 stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il Provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle entrate che stabilisce caratteristiche tecniche, criteri e modalit\u00e0 per l\u2019emissione dei titoli di accesso. Ci\u00f2 coerentemente al passaggio di competenze all\u2019Agenzia delle entrate, per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 143<\/strong>, riprendendo l\u2019articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, introduce il complesso di norme (articoli da 143 a 148) che regolano il regime dei beni usati, di oggetti d\u2019arte, di antiquariato o da collezione (cd. regime del margine). La disposizione, relativa alle modalit\u00e0 di determinazione della base imponibile, \u00e8 stata oggetto di alcuni mirati interventi di modifica necessari per attualizzarne le parti non pi\u00f9 in vigore;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 144 <\/strong>procede nella trattazione del cd. regime del margine e ha ad oggetto le operazioni con l\u2019estero e il volume d\u2019affari, trasponendo l\u2019articolo 37 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 145 <\/strong>riprende il contenuto dei primi quattro commi dell\u2019articolo 38 decreto-legge 41 del 1995, in materia di fatturazione e registrazione per i soggetti che applicano il cd. regime del margine;<\/li>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 146 <\/strong>viene riproposto il testo del comma 5 dell\u2019articolo 38 decreto-legge n. 41 del 1995, in tema di sanzioni applicabili in caso di omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri del precedente articolo 145;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 147 <\/strong>accoglie il contenuto della norma di cui all\u2019articolo 40, comma 2, del decreto- legge n. 41 del 1995, relativa al rinvio alle norme ordinarie applicabili;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 148 <\/strong>recepisce l\u2019articolo 40-<em>bis <\/em>del decreto-legge 41 del 1995, relativo alle vendite all\u2019asta dei beni usati e degli oggetti d\u2019arte;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 149<\/strong>, primo degli articoli dedicati ai \u201c<em>regimi speciali oss <\/em>(one stop shop) <em>e ioss<\/em>(import one stop shop)<em>\u201d <\/em>(articoli da 149 a 153)<em>, <\/em>riprendendo l\u2019articolo 74-<em>quinquies <\/em>del d.P.R. 633 del 1972 disciplina il regime destinato ai soggetti passivi non stabiliti nella UE, che prestano servizi a committenti non soggetti passivi;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 150 <\/strong>concerne il regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, di cui all\u2019articolo 74-<em>sexies <\/em>deld.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>nell\u2019<strong>articolo 151 <\/strong>trova collocazione il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, di importo non superiore a 150,00 euro; la disposizione trae origine dall\u2019articolo 74-1 del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 152 <\/strong>riporta, in relazione ai regimi speciali sopra descritti, le disposizioni per i soggetti gi\u00e0 identificati in altri Stati membri di cui all\u2019articolo 74-<em>septies <\/em>del P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 153 <\/strong>fa confluire nel testo unico le disposizioni in materia di riscossione e ripartizione dell\u2019imposta nell\u2019ambito dei regimi speciali, di cui all\u2019articolo 74-<em>octies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 154<\/strong>, recependo il contenuto dell\u2019articolo 53 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, riporta alcune particolari disposizioni relative agli scambi intraunionali di mezzi di trasporto nuovi. Il comma 5 recepisce l\u2019articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante la disciplina della comunicazione che i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento trasporti e navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell\u2019immatricolazione dei veicoli acquistati e della corretta all\u2019applicazione del comma 3 dell\u2019articolo in commento.;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 155 <\/strong>ripropone le disposizioni per la identificazione di determinati prodotti di cui all\u2019articolo 73-<em>bis <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 156 <\/strong>ripropone la disposizione di cui all\u2019articolo 70.1 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il \u201c<em>Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell\u2019IVA all\u2019importazione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il Titolo XVII, <\/strong>\u201c<em>Regime di franchigia<\/em>\u201d (articoli da 157 a 167), disciplina il regime di franchigia IVA nazionale e transfrontaliero.<\/p>\n<p>In particolare, al <strong>Capo I <\/strong>rubricato <em>\u201cregime nazionale di franchigia IVA<\/em>\u201d, l\u2019<strong>articolo 157 <\/strong>individua il regime nazionale di franchigia IVA applicabile ai soggetti stabiliti. In tale contesto, il comma 1 effettua un richiamo al regime nazionale di franchigia IVA di cui all\u2019articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confermando che i contribuenti persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni continuano ad applicare la disciplina IVA ivi prevista. La disposizione \u00e8 inserita per motivi di sistematicit\u00e0 e di organicit\u00e0 del testo unico, non presentando profili innovativi rispetto alla normativa vigente. Al tal riguardo, si fa presente che il citato regime nazionale di franchigia, di cui all\u2019articolo 1, commi da 54 a 89, si applica ai contribuenti persone fisiche con ricavi e compensi, ragguagliati ad anni, non superiore a 85.000,00 euro. Tale soglia risulta in linea con quella prevista dall\u2019articolo 284 della direttiva 2006\/112\/CE, cos\u00ec come modificata dalla direttiva (UE) 2020\/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, che infatti consente agli Stati membri di esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, dai soggetti passivi con volume d\u2019affari inferiore alla soglia di 85.000,00 euro. La previsione dell\u2019articolo 284, par. 1, della direttiva n. 112 del 2006, prevedendo per tutti gli Stati membri la facolt\u00e0 di introdurre, nel proprio Stato membro, un regime di franchigia IVA alle condizioni descritte dalla norma, ha di fatto superato il sistema precedente che, ai fini dell\u2019applicazione della franchigia IVA per i soggetti passivi di piccole dimensioni, prevedeva il sistema basato su singole decisioni di deroga. Per completezza, si fa presente che l\u2019Italia \u00e8 stata autorizzata ad applicare il regime di franchigia IVA, da ultimo, con la decisione di esecuzione (UE) 2023\/664 del 23 marzo 2024, la cui scadenza \u00e8 stata fissata al 31 dicembre 2024, in modo da coordinarsi con l\u2019entrata in vigore della direttiva (UE) 2020\/285, fissata al 1\u00b0 gennaio 2025.<\/p>\n<p>Il <strong>capo II<\/strong>, \u201c<em>Regime transfrontaliero di franchigia<\/em>\u201d, fa confluire nel testo unico alcune modifiche apportate dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante <em>\u201cAttuazione della direttiva (UE) 2020\/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006\/112\/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022\/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006\/112\/CE e (UE) 2020\/285 per quanto riguarda le aliquote dell&#8217;imposta sul valore aggiunto\u201d. <\/em>L\u2019articolo 3 di tale provvedimento ha previsto, in particolare, l\u2019inserimento del Titolo V-<em>ter <\/em>all\u2019interno del d.P.R. n. 633 del 1972. Il Capo II accoglie nel testo unico, dunque, il Titolo V-<em>ter <\/em>del d.P.R. n. 633, introdotto dal decreto legislativo sopra citato.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 158<\/strong>, corrispondente all\u2019articolo 70-<em>terdecies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972, contiene le definizioni valide ai fini del nuovo regime di franchigia intraunionale (in particolare, il volume d\u2019affari dell\u2019Unione europea e quello dello Stato membro, il numero di identificazione EX, lo Stato di esenzione) e anticipa alcune disposizioni generali;<\/li>\n<li>gli <strong>articoli da 159 a 162<\/strong>, con riferimento al regime applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, introducono nel testo unico le disposizioni concernenti le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- <em>quaterdecies <\/em>a 70-<em>septiesdecies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972;<\/li>\n<li>negli <strong>articoli da 163 a 167<\/strong>, con riferimento al regime applicato in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia, sono esaminate, rispettivamente, le condizioni di ammissione, il suffisso EX, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- <em>octiesdecies <\/em>a 70-<em>duovicies <\/em>del d.P.R. n. 633 del 1972.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>Titolo XVIII<\/strong>, \u201c<em>Disposizioni di coordinamento finale<\/em>\u201d, \u00e8 composto dal Capo I <em>\u201cDisposizioni varie\u201d <\/em>e include i seguenti articoli:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>articolo 168 <\/strong>corrisponde all\u2019articolo 76 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed \u00e8 riferito alla istituzione e decorrenza dell\u2019imposta;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 169 <\/strong>reca le disposizioni di interpretazione autentica ricondotte nel testo unico, elencate secondo il numero progressivo di articolo oggetto di interpretazione autentica. Si tratta delle seguenti disposizioni:<\/li>\n<li>articolo 1, comma 138, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera a);<\/li>\n<li>articolo 66, comma 9-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera b);<\/li>\n<li>articolo 1, commi 38 e 39, legge 31 dicembre 2024, 207 (lettera c);<\/li>\n<li>articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (lettera d);<\/li>\n<li>articolo 51, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera e);<\/li>\n<li>articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, 28 (lettera f);<\/li>\n<li>articolo 3, comma 13, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera g);<\/li>\n<li>articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera h);<\/li>\n<li>articolo 75, comma 1, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera i);<\/li>\n<li>articolo 1, comma 4-quater, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera l);<\/li>\n<li>articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, 7 (lettera m);<\/li>\n<li>articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera n);<\/li>\n<li>articolo 36-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (lettera o);<\/li>\n<li>articolo 9, commi 4 e 5, legge 27 luglio 1978, n. 392 (lettera p);<\/li>\n<li>articolo 26-bis, comma 1, legge 24 giugno 1997, 196 (lettera q);<\/li>\n<li>articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, 276 (lettera r);<\/li>\n<li>articolo 6, comma 12, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera s);aarticolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera t);<\/li>\n<li>articolo 36-bis, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (lettera u);<\/li>\n<li>articolo 3, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera v);<\/li>\n<li>articolo 4, comma 1, legge 8 maggio 1998, 146 (lettera z);<\/li>\n<li>articolo 6, comma 10, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera aa);<\/li>\n<li>articolo 66, comma 21, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera bb);<\/li>\n<li>articolo 5, comma 1, legge 18 febbraio 1999, 28 (lettera cc);<\/li>\n<li>articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (lettera dd);<\/li>\n<li>articolo 47, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera ee);<\/li>\n<li>articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 marzo 2023, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (lettera ff);<\/li>\n<li>articolo 75, comma 2, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera gg);<\/li>\n<li>articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 (lettera hh);<\/li>\n<li>articolo 3, comma 10, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera ii);<\/li>\n<li>articolo 55, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (lettera ll);<\/li>\n<li>articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera mm);<\/li>\n<li>articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (lettera nn);<\/li>\n<li>articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, 190 (lettera oo);<\/li>\n<li>articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera pp);<\/li>\n<li>articolo 75, comma 3, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera qq);<\/li>\n<li>articolo 43, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera rr);<\/li>\n<li>articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, 178 (lettera ss);<\/li>\n<li>articolo 1, comma 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera tt);<\/li>\n<li>articolo 4-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (lettera uu);<\/li>\n<li>articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, 145 (lettera vv);<\/li>\n<li>articolo 1 comma 19, legge 27 dicembre 2017, 205 (lettera zz);<\/li>\n<li>articolo 5, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera aaa).<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 170 <\/strong>\u00e8 finalizzato a dare attuazione alla disposizione presente nella legge delega 111 del 2023, che prevede l\u2019\u201c<em>abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non pi\u00f9 attuali\u201d<\/em>;<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 171 <\/strong>stabilisce la data di decorrenza delle disposizioni del testo unico<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Relazione Illustrativa&#8221; all&#8217;Atto del Governo n. 293 &#8211; \u00a0Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 &#8211; Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il testo unico IVA \u00e8 stato predisposto in attuazione dell\u2019articolo 21 della legge 9 agosto 2023, 111 (Princ\u00ecpi e criteri direttivi per il riordino del &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2026\/02\/03\/relazione-illustrativa-al-testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Relazione Illustrativa al Testo unico delle disposizioni legislative 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