{"id":19308,"date":"2025-06-22T11:00:07","date_gmt":"2025-06-22T11:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=19308"},"modified":"2025-07-15T10:17:33","modified_gmt":"2025-07-15T10:17:33","slug":"bulgaria-rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-assicurazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/bulgaria-rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-assicurazioni\/","title":{"rendered":"Bulgaria &#8211; Rilascio delle licenze per compagnie di Assicurazioni"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Bulgaria-Rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-Assicurazioni.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-19321\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Bulgaria-Rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-Assicurazioni.jpg\" alt=\"\" width=\"950\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Bulgaria-Rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-Assicurazioni.jpg 950w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Bulgaria-Rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-Assicurazioni-300x221.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Bulgaria-Rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-Assicurazioni-768x566.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/a><a name=\"Top\"><\/a><\/p>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc\" data-hveid=\"CE0QAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQITRAB\">\n<div class=\"NPrrbc\" data-cid=\"79ff2bee-fc16-4aeb-8dbd-c0094f13792c\" data-uuids=\"15561154753218882379\">\n<div class=\"BMebGe btku5b fCrZyc LwdV0e FR7ZSc OJeuxf\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-label=\"Visualizza link correlati\" data-hveid=\"CEwQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQ3fYKegQITBAB\">\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<ul>\n<li><a href=\"#h0\"><strong>Normativa UE<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h00\"><strong>Normativa Bulgara<\/strong><\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"#h1\"><strong>Codice delle Assicurazioni &#8211; Assicurazioni e riassicurazioni<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h2\"><strong>Soggetti che possono svolgere le attivit\u00e0 previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h3\"><strong>Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h4\"><strong>Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h5\"><strong>Rilascio delle licenze<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h6\"><strong>Requisiti per la\u00a0 gestione e l&#8217;attivit\u00e0 degli assicuratori e dei riassicuratori<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h7\"><strong>Requisito patrimoniale minimo<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#h8\"><strong>Supplementi di Capitale (art.584)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Appendice n. 1 al Codice delle Assicurazioni &#8211; Classi assicurative<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/bulgaria-appendice-n-3-al-codice-delle-assicurazioni-requisiti-minimi-di-conoscenze-e-competenze-professionali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Appendice n. 3 al Codice delle Assicurazioni &#8211; Requisiti minimi di conoscenze e competenze professionali<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a name=\"h0\"><\/a><\/p>\n<h1>Normativa UE<\/h1>\n<p>In Unione Europea le <strong>Condizioni per l&#8217;esercizio dell\u2019attivit\u00e0 <span data-huuid=\"8509869593448174427\">delle compagnie assicurative <\/span><\/strong>sono stabilite dalla <strong><span data-huuid=\"8509869593448174427\"><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva 2009\/138\/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivit\u00e0 di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II)<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc pyPiTc\" data-hveid=\"CA0QAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIDRAB\"><span data-huuid=\"15561154753218881533\">La <strong>Solvency II <span role=\"heading\" aria-level=\"2\">\u00e8 un insieme di direttive e regolamenti fornisce <span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"855eaefb-ef2f-4e70-9688-fe4416b9787d\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span>un quadro normativo completo per il settore assicurativo <\/span>che\u00a0 stabilisce norme di solvibilit\u00e0 basate sul rischio per le imprese di assicurazione e disciplina l&#8217;adeguatezza patrimoniale nonch\u00e9 i requisiti qualitativi per la gestione del rischio e gli obblighi di informativa.<\/strong><\/span><\/div>\n<div data-hveid=\"CA0QAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIDRAB\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc uP58nb\" data-hveid=\"CAwQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIDBAB\">\n<p><span data-huuid=\"15561154753218881283\"><span role=\"heading\" aria-level=\"2\">La <strong>Solvency II<\/strong>\u00a0 mira a:<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<ul data-hveid=\"CBwQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQm_YKegQIHBAB\">\n<li><span data-huuid=\"15561154753218880908\"><strong>Armonizzare la vigilanza<\/strong>:\u00a0<\/span><span data-huuid=\"15561154753218880783\">delle imprese di assicurazione e riassicurazione nell&#8217;UE.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"b1095a35-203e-44d0-a981-2c0ba86fc944\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span>\n<div class=\"NPrrbc\" data-cid=\"b1095a35-203e-44d0-a981-2c0ba86fc944\" data-uuids=\"15561154753218880908,15561154753218880783\">\n<div class=\"BMebGe btku5b fCrZyc LwdV0e FR7ZSc OJeuxf\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-label=\"Visualizza link correlati\" data-hveid=\"CBYQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQ3fYKegQIFhAB\">\n<div class=\"niO4u\">\n<div class=\"kHtcsd\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<li><span data-huuid=\"15561154753218880533\"><strong>Garantire la stabilit\u00e0 finanziaria<\/strong>:\u00a0<\/span><span data-huuid=\"15561154753218880408\">del settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"2fe8f1a8-f49f-4e7f-8b0b-9b6f17c6b58c\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span>\n<div class=\"NPrrbc\" data-cid=\"2fe8f1a8-f49f-4e7f-8b0b-9b6f17c6b58c\" data-uuids=\"15561154753218880533,15561154753218880408\">\n<div class=\"BMebGe btku5b fCrZyc LwdV0e FR7ZSc OJeuxf\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-label=\"Visualizza link correlati\" data-hveid=\"CBcQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQ3fYKegQIFxAB\">\n<div class=\"niO4u\">\n<div class=\"kHtcsd\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<li><span data-huuid=\"15561154753218880158\"><strong>Proteggere gli assicurati<\/strong>:\u00a0<\/span><span data-huuid=\"15561154753218880033\">imponendo requisiti di trasparenza e governance.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"a080d2b4-2174-4a31-b0d4-130a9f192180\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc pyPiTc\" data-hveid=\"CCMQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIIxAB\"><span data-huuid=\"4453350999194918442\">I <strong>tre pilastri della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Solvency II <\/a><\/strong>sono:<\/span><\/div>\n<div data-hveid=\"CCMQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIIxAB\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"zMgcWd dSKvsb\" data-il=\"\">\n<div data-crb-p=\"\">\n<div class=\"xFTqob\">\n<ol>\n<li class=\"Gur8Ad\"><span data-huuid=\"4453350999194918773\"><strong>Requisiti quantitativi: <\/strong><\/span>Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (<strong>Requisito Patrimoniale di Solvibilit\u00e0 o Solvency Capital Requirement (SCR)<\/strong>).<\/li>\n<li class=\"Gur8Ad\"><span data-huuid=\"4453350999194915008\"><strong>Requisiti qualitativi: <\/strong><\/span>Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.<\/li>\n<li class=\"Gur8Ad\"><strong>Requisiti di informativa: <\/strong>Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"960016f5-d8cb-462d-999d-39fc53ad87a4\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div data-hveid=\"CDgQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIOBAB\">\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc\" data-hveid=\"CAsQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjq4e-Zva2OAxVM-QIHHRvQMx4Qo_EKegQICxAB\">\n<p><span data-huuid=\"7234873970574624142\">I <strong>regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS)<\/strong>, sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"dca45584-702a-4c29-afa7-f43c586282d0\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div data-hveid=\"CDgQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIOBAB\"><span data-huuid=\"801495666827853184\">Questi regolamenti, insieme ai regolamenti delegati e alle linee guida dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.eiopa.europa.eu\/index_en?prefLang=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Autorit\u00e0 europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)<\/strong><\/a>, contribuiscono a definire un quadro normativo armonizzato e completo per il settore assicurativo europeo.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"a354215b-b911-4fec-b128-cfc1b1a495a3\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/div>\n<div data-hveid=\"CDgQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIOBAB\"><\/div>\n<div class=\"rPeykc pyPiTc\" data-hveid=\"CDgQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIOBAB\"><span data-huuid=\"7180492211159423890\">I <strong>regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS) <\/strong><\/span><span data-huuid=\"7180492211159422884\">specificano le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri, elementi fondamentali per la valutazione della solvibilit\u00e0 delle imprese assicurative. <\/span><span data-huuid=\"7180492211159422381\">In particolare, si concentra su:<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"cf0e5bd0-7573-46c9-a340-ddf6f0da62f4\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc uP58nb MNX06c\" data-hveid=\"CDoQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQIOhAB\">\n<div class=\"NPrrbc\" data-cid=\"cf0e5bd0-7573-46c9-a340-ddf6f0da62f4\" data-uuids=\"7180492211159422884,7180492211159422381,7180492211159424968,7180492211159424465,7180492211159423459,7180492211159422956\">\n<div class=\"BMebGe btku5b fCrZyc LwdV0e FR7ZSc OJeuxf\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-label=\"Visualizza link correlati\" data-hveid=\"CDsQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQ3fYKegQIOxAB\">\n<div class=\"niO4u\">\n<div class=\"kHtcsd\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<ul data-hveid=\"CEIQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQm_YKegQIQhAB\">\n<li class=\"K3KsMc\">\n<div class=\"zMgcWd dSKvsb\" data-il=\"\">\n<div data-crb-p=\"\">\n<div class=\"xFTqob\">\n<div class=\"Gur8Ad\"><span data-huuid=\"7180492211159424968\"><strong>Riserve tecniche:<\/strong><\/span><\/div>\n<div class=\"vM0jzc\"><span data-huuid=\"7180492211159424465\">Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<li class=\"K3KsMc\">\n<div class=\"zMgcWd dSKvsb\" data-il=\"\">\n<div data-crb-p=\"\">\n<div class=\"xFTqob\">\n<div class=\"Gur8Ad\"><span data-huuid=\"7180492211159423459\"><strong>Fondi propri di base:<\/strong><\/span><\/div>\n<div class=\"vM0jzc\"><span data-huuid=\"7180492211159422956\">Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficolt\u00e0.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"WaaZC\">\n<div class=\"RJPOee EIJn2\">\n<div class=\"rPeykc\" data-hveid=\"CE0QAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQo_EKegQITRAB\">\n<div class=\"NPrrbc\" data-cid=\"79ff2bee-fc16-4aeb-8dbd-c0094f13792c\" data-uuids=\"15561154753218882379\">\n<div class=\"BMebGe btku5b fCrZyc LwdV0e FR7ZSc OJeuxf\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-label=\"Visualizza link correlati\" data-hveid=\"CEwQAQ\" data-ved=\"2ahUKEwjS1JaJu62OAxW69LsIHSxAPBwQ3fYKegQITBAB\">\n<div class=\"niO4u\">\n<div class=\"kHtcsd\"><span data-huuid=\"7180492211159423890\">Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024\/2883\u00a0 r<\/span>eca informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024, a norma della direttiva 2009\/138\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivit\u00e0 di assicurazione e di riassicurazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<p>La Classificazione dei rischi per ramo assicurativo \u00e8 stabilita nella elencati\u00a0 <strong>parte A<\/strong>, dell&#8217;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#anx_I\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>allegato I<\/strong> <\/a>della <span data-huuid=\"4453350999194918442\"><strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Solvency II<\/a>.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Le <strong>Condizioni di esercizio dell\u2019attivit\u00e0 <\/strong>sono stabilite dal<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#tis_I.cpt_IV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> CAPO IV<\/a> del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#tis_I\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TITOLO I <\/a><\/strong><em><strong>(<\/strong>DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL\u2019ACCESSO E ALL\u2019ESERCIZIO DELLE ATTIVIT\u00c0 DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE)<\/em> della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Direttiva 2009\/138\/CE (Solvency II).<\/strong><\/a><\/p>\n<p><em>La <\/em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#tis_I.cpt_IV.sct_2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Sezione 2<\/strong><\/a> <strong>del<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#tis_I.cpt_IV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> CAPO IV<\/a><\/strong> \u00e8 dedicata al <strong>Sistema di governance<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Requisiti generali in materia di governance (Articolo 41)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Requisiti di competenza e di onorabilit\u00e0 per le persone che dirigono effettivamente l\u2019impresa o rivestono altre funzioni fondamentali (Articolo 42)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Prova di onorabilit\u00e0 (Articolo 43)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Gestione dei rischi (Articolo 44)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Valutazione interna del rischio e della solvibilit\u00e0 (Articolo 45)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Controllo interno (Articolo 46)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Audit interno (Articolo 47)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Funzione attuariale (Articolo 48)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Esternalizzazione (Articolo 49)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione (Articolo 50)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"id-6b0107b4-f2f1-4091-baff-4e66828a92c6\" class=\"title-division-1\">Le <strong>Disposizioni inerenti alla valutazione delle attivit\u00e0 e delle passivit\u00e0, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti <\/strong>sono stabilite dal<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#tis_I.cpt_VI\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> CAPO VI<\/a> del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#tis_I\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TITOLO I <\/a><\/strong><em><strong>(<\/strong>DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL\u2019ACCESSO E ALL\u2019ESERCIZIO DELLE ATTIVIT\u00c0 DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE)<\/em> della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Direttiva 2009\/138\/CE (Solvency II).<\/strong><\/a><\/p>\n<p id=\"id-538a910e-4d9e-4a5d-aa19-3ca2d80a3a0a\" class=\"title-article-norm\">L&#8217;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#art_129\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Articolo 129<\/strong> <\/a>\u00e8 dedicato al <strong>Calcolo del requisito patrimoniale minimo.<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi della <strong>lettera d)<\/strong> del <strong>primo comma<\/strong> dell&#8217;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#art_129\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Articolo 129<\/strong><\/a> il <strong>minimo assoluto<\/strong> del <strong>requisito patrimoniale minimo <\/strong>\u00e8 pari a:<a id=\"M5-41\" class=\"anchorarrow\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#M5-42\"><i class=\"fa fa-arrow-down\" title=\"NEXT\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/a><\/p>\n<div class=\"grid-container grid-list\">\n<div class=\"list grid-list-column-1\">i)\u00a0 \u00a02.700.000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo nel caso in cui siano coperti, in tutto o in parte, i rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all&#8217;allegato I, parte A, nel qual caso non pu\u00f2 essere inferiore a \u00a04.000.000 EUR;<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"grid-container grid-list\">\n<div class=\"list grid-list-column-1\">ii)\u00a0 4.000.000 EUR per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive;<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"grid-container grid-list\">\n<div class=\"list grid-list-column-1\">iii)\u00a0 \u00a03.900. 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non pu\u00f2 essere inferiore a \u00a0 1.300.000 EUR<span class=\"boldface\"> \u00a0<\/span>;<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"grid-container grid-list\">\n<div class=\"list grid-list-column-1\">iv)\u00a0 la somma degli importi di cui ai punti i) e ii) per le imprese di assicurazione di cui all\u2019articolo 73, paragrafo 5.<\/div>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a name=\"h00\"><\/a><\/p>\n<h1>Normativa Bulgara<\/h1>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a name=\"h1\"><\/a><\/p>\n<h1>Codice delle Assicurazioni &#8211; Assicurazioni e riassicurazioni<\/h1>\n<p>Ai sensi dell&#8217;<strong>art. 1 <\/strong>del <strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni &#8211; \u041a\u043e\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e (\u041a\u0417)\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Il <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice<\/a><\/strong><\/b> <strong>disciplina in Bulgaria<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00a0<strong>le attivit\u00e0 assicurative e riassicurative;<\/strong><\/li>\n<li><strong>\u00a0l&#8217;attivit\u00e0 di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi, compresa l&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione assicurativa e riassicurativa;<\/strong><\/li>\n<li><strong>le condizioni per l&#8217;avvio, lo svolgimento e la cessazione delle attivit\u00e0 di cui ai punti 1 e 2<\/strong>;<\/li>\n<li>le regole per la distribuzione dei prodotti assicurativi e per la liquidazione dei sinistri assicurativi;<\/li>\n<li>\u00a0il contratto di assicurazione;<\/li>\n<li>l&#8217;assicurazione obbligatoria;<\/li>\n<li>\u00a0la riorganizzazione, la liquidazione e il fallimento di un assicuratore o di un riassicuratore;<\/li>\n<li>\u00a0la vigilanza assicurativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai sensi dell&#8217;<b><strong>art. 8 <\/strong><\/b>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a> l<\/strong><\/b>a lingua in cui vengono svolte le attivit\u00e0 assicurative e di intermediazione assicurativa nella Repubblica di Bulgaria \u00e8 il bulgaro. Le condizioni generali, le informazioni per i consumatori e gli altri documenti che gli assicuratori e gli intermediari assicurativi forniscono agli utenti dei servizi assicurativi devono essere redatti in bulgaro. Su richiesta dell&#8217;utente dei servizi assicurativi, pu\u00f2 essere utilizzata un&#8217;altra lingua nei rapporti con l&#8217;assicuratore.<\/p>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a name=\"h2\"><\/a><\/p>\n<h1>Soggetti che possono svolgere le attivit\u00e0 previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle<\/h1>\n<p>Il <strong>Capitolo due<\/strong> del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b> determina i<br \/>\n&#8220;<strong>Soggetti che possono svolgere le attivit\u00e0 previste dal <a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice<\/a> ed i requisiti fondamentali per svolgerle<\/strong>&#8221;<\/p>\n<p>La <strong>Sezione I<\/strong> (Artt. da 12 a 14) del <strong>Capitolo due<\/strong> del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417) <\/a><\/strong><\/b>\u00e8 dedicata ad &#8220;<strong>Assicuratori e riassicuratori<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">Ai sensi dell&#8217;<b><strong>art. 12 <\/strong><\/b>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b><\/div>\n<div class=\"par\">(1) <strong>L&#8217;assicuratore \u00e8<\/strong>:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. una societ\u00e0 per azioni, una societ\u00e0 europea, una cooperativa di mutua assicurazione o una societ\u00e0 cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che ha ricevuto una licenza ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Codice (assicuratore locale);<\/div>\n<div class=\"dot\">2. una persona che ha ottenuto una licenza assicurativa in un altro Stato membro e svolge attivit\u00e0 sul territorio della Repubblica di Bulgaria alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi (assicuratore di un altro Stato membro);<\/div>\n<div class=\"dot\">3. una succursale di un assicuratore di un paese terzo, registrata ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946875\" class=\"NewDocReference\">della legge commerciale<\/span>\u00a0, che ha ricevuto una licenza secondo i termini e le condizioni del presente Codice.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) <strong>Un riassicuratore \u00e8<\/strong>:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. una societ\u00e0 per azioni o una societ\u00e0 europea, che ha ricevuto una licenza per la riassicurazione attiva ai sensi del presente Codice (riassicuratore locale);<\/div>\n<div class=\"dot\">2. una persona che ha ottenuto una licenza per la riassicurazione attiva presso la propria sede legale in un altro Stato membro (riassicuratore di un altro Stato membro);<\/div>\n<div class=\"dot\">3. una persona che ha ricevuto l&#8217;autorizzazione per la riassicurazione attiva presso la propria sede legale in un paese terzo (riassicuratore di un paese terzo) tramite una succursale registrata ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946876\" class=\"NewDocReference\">del <strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/-14917630\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Diritto commerciale (<em>\u0422\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d (\u0422\u0417))<\/em><\/a><\/strong> <\/span>e ha ricevuto una licenza ai sensi del presente Codice.<\/div>\n<div id=\"_par_3\" class=\"par\">(3) La riassicurazione nella Repubblica di Bulgaria pu\u00f2 essere effettuata anche da un riassicuratore con sede legale in un paese terzo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>La <strong>Sezione II<\/strong> (Artt. 15 e 16) del <strong>Capitolo due<\/strong> del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417) <\/a><\/strong><\/b>\u00e8 dedicata al &#8220;<strong>Diritto di accesso degli assicuratori e dei riassicuratori al mercato unico<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a name=\"h3\"><\/a><\/p>\n<h1>Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori<\/h1>\n<\/div>\n<div>La <strong>Sezione III<\/strong> (Artt. da 17 a 21) del <strong>Capitolo due<\/strong> del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417) <\/a><\/strong><\/b>\u00e8 dedicata al &#8220;<strong>Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori<\/strong>&#8220;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong><strong>Art.17 &#8211; Requisiti generali per gli assicuratori e i riassicuratori<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">(1) La societ\u00e0 per azioni di assicurazione o di riassicurazione \u00e8 costituita, gestita, trasformata e sciolta in conformit\u00e0\u00a0<span id=\"ref_18946882\" class=\"NewDocReference\">alla legge commerciale<\/span>\u00a0, salvo diversa disposizione del presente codice.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) Una cooperativa di mutua assicurazione deve essere costituita, gestita, trasformata e sciolta in conformit\u00e0\u00a0<span id=\"ref_18946883\" class=\"NewDocReference\">alla legge sulle cooperative<\/span>\u00a0, salvo quanto diversamente disposto dal presente codice.<\/div>\n<div id=\"_par_3\" class=\"par\">(3) La sede legale di un assicuratore locale, rispettivamente di una societ\u00e0 per azioni di riassicurazione locale, deve essere situata presso la sede legale nella Repubblica di Bulgaria. La societ\u00e0 per azioni di assicurazione pu\u00f2 aprire pi\u00f9 di una filiale ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946884\" class=\"NewDocReference\">della Legge sul Commercio<\/span>\u00a0in una localit\u00e0, inclusa quella della sua sede legale.<\/div>\n<div id=\"_par_4\" class=\"par\">(4) La societ\u00e0 per azioni di assicurazione ha il diritto di esercitare l&#8217;attivit\u00e0 assicurativa solo nei rami assicurativi specificati nella licenza, salvo i casi di copertura di rischi aggiuntivi alle condizioni dell&#8217;articolo\u00a0<span id=\"ref_18946885\" class=\"SameDocReference\">30<\/span>\u00a0.<\/div>\n<div id=\"_par_5\" class=\"par\">(5) La cooperativa di mutua assicurazione ha il diritto di svolgere attivit\u00e0 assicurativa solo nei rami assicurativi specificati nella licenza, salvo i casi di copertura di rischi aggiuntivi alle condizioni dell&#8217;art\u00a0<span id=\"ref_18946886\" class=\"SameDocReference\">. 30.<\/span>\u00a0L&#8217;oggetto dell&#8217;attivit\u00e0 della cooperativa di mutua assicurazione pu\u00f2 coprire uno o pi\u00f9 rami assicurativi di cui alla Sezione I\u00a0<span id=\"ref_18946887\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;<span id=\"ref_18946904\" class=\"SameDocReference\"><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Allegato n. 1<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\">\u00a0<\/a><\/span>\u00a0con o senza assicurazione &#8220;Infortuni&#8221; e\/o &#8220;Malattia&#8221;.<\/div>\n<div id=\"_par_6\" class=\"par\">(6) L&#8217;atto costitutivo della cooperativa di mutua assicurazione deve contenere, oltre ai dati previsti dalla\u00a0<span id=\"ref_18946888\" class=\"NewDocReference\">legge sulle cooperative,<\/span>\u00a0le seguenti informazioni:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. classi assicurative;<\/div>\n<div class=\"dot\">2. i fondi della cooperativa di mutua assicurazione, il tipo, la modalit\u00e0 di pagamento e l&#8217;importo dei contributi, l&#8217;entit\u00e0 della responsabilit\u00e0 dei soci per le obbligazioni della cooperativa di mutua<\/div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong>Art.18 &#8211; Azienda<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">\u00a0(1) La denominazione della societ\u00e0 per azioni di assicurazione deve contenere la parola \u00abassicurazione\u00bb o suoi derivati \u200b\u200bin lingua bulgara e pu\u00f2 contenere la parola \u00abassicurazione\u00bb o suoi derivati \u200b\u200bin una lingua straniera.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) Una persona che non \u00e8 titolare di una licenza per svolgere attivit\u00e0 assicurativa non pu\u00f2 utilizzare nella sua azienda, nella sua pubblicit\u00e0 o in altre attivit\u00e0 la parola &#8220;assicurazione&#8221; o i suoi derivati \u200b\u200bin bulgaro o in una lingua straniera.<\/div>\n<div id=\"_par_3\" class=\"par\">(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano rispettivamente alla cooperativa di mutua assicurazione. La denominazione della cooperativa di mutua assicurazione non pu\u00f2 contenere la denominazione di una cooperativa socia.<\/div>\n<div id=\"_par_4\" class=\"par\">(4) La ragione sociale del riassicuratore deve necessariamente contenere la parola &#8220;riassicurazione&#8221; o i suoi derivati \u200b\u200bin lingua bulgara. La ragione sociale del riassicuratore pu\u00f2 contenere la parola &#8220;riassicurazione&#8221; o i suoi derivati \u200b\u200bin una lingua straniera.<\/div>\n<div id=\"_par_5\" class=\"par\">(5) Una persona che non \u00e8 titolare di una licenza di riassicuratore non ha il diritto di utilizzare nella sua societ\u00e0, nel suo nome, nella sua pubblicit\u00e0 o in altre attivit\u00e0 la parola &#8220;riassicurazione&#8221; o i suoi derivati \u200b\u200bin bulgaro o in una lingua straniera.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt.19 &#8211; Capitale autorizzato e azioni<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div>(1) All&#8217;atto della costituzione di una societ\u00e0 per azioni di assicurazione o di riassicurazione, l&#8217;ammontare del capitale sottoscritto:<\/div>\n<div>1. un assicuratore o un riassicuratore ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946889\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;art. 15, comma 1,<\/span>\u00a0non pu\u00f2 essere inferiore all&#8217;importo del capitale minimo richiesto ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946890\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;art. 192, comma 2<\/span>\u00a0;<\/div>\n<div>2.\u00a0 un assicuratore ai sensi <span id=\"ref_18946891\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;art. 15, comma 3<\/span>\u00a0non pu\u00f2 essere inferiore all&#8217;importo del capitale di garanzia minimo ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946892\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;art. 210<\/span>\u00a0.<\/div>\n<div>(2)\u00a0 Il capitale di cui al comma 1 deve essere interamente sottoscritto e versato entro la data di presentazione della richiesta di rilascio della licenza. In caso di successivo aumento del capitale, esso deve essere interamente versato entro la data di presentazione della richiesta di iscrizione nel <a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>registro delle imprese \u00a0e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro<\/strong>\u00a0 (<\/a><strong><a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\">\u0422\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u042e\u041b\u041d\u0426)<\/a>.<\/strong><\/div>\n<div>(3) I conferimenti al capitale di una societ\u00e0 per azioni ai sensi del comma 1 possono essere effettuati solo in denaro e non possono essere effettuati con fondi di provenienza non comprovata o con fondi ottenuti mediante attivit\u00e0 illecita.<\/div>\n<div>(4) La societ\u00e0 per azioni di cui al comma 1 emette solo azioni nominative non materiali con diritto di voto ciascuna.<\/div>\n<div>(5) In caso di aumento di capitale, l&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono sottoporre alla commissione:<\/div>\n<div>1. una relazione sulle variazioni intervenute nell&#8217;azionariato e sulle eventuali variazioni nella composizione della compagine sociale;<\/div>\n<div>2. documenti attestanti l&#8217;avvenuto versamento dell&#8217;aumento di capitale.<\/div>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div><strong><strong>Art.20 &#8211; Fondatori e soci-cooperatori<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">(1) Una cooperativa di mutua assicurazione deve essere costituita da almeno 500 persone. Fondatore e socio della cooperativa pu\u00f2 essere una persona fisica che abbia compiuto 18 anni e non sia sottoposta a tutela.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) I fondatori devono essere assicurati presso la cooperativa di mutua assicurazione dopo che questa ha ottenuto la licenza per fornire assicurazioni e devono pagare un premio assicurativo in base a una polizza assicurativa da loro scelta ai sensi della Sezione I\u00a0<span id=\"ref_18946893\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span><\/span>\u00a0per il primo anno.<\/div>\n<div id=\"_par_3\" class=\"par\">(3) L&#8217;appartenenza alla cooperativa di mutua assicurazione sorge o cessa contestualmente alla conclusione o alla risoluzione del contratto di assicurazione secondo le condizioni generali.<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p><strong><br \/>\nArt.21- Contributi e versamenti dei soci cooperatori<br \/>\n<\/strong>(1) Ogni cooperativa socia versa un contributo iniziale e una quota, il cui importo \u00e8 determinato dallo statuto, e stipula con la cooperativa di mutua assicurazione un contratto di assicurazione &#8220;Vita&#8221; ai sensi della Sezione I <span id=\"ref_18946894\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span><\/span>con una durata non inferiore a tre anni. I contributi azionari servono a ricostituire il capitale minimo di garanzia.<\/p>\n<div id=\"etarget-hb-wrap\">\n<div id=\"etarget-id-85949\" class=\"code_85949_620x200_485\">\n<div>(2)\u00a0 Al fine di raggiungere l&#8217;importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0, rispettivamente, del capitale minimo di garanzia, l&#8217;assemblea generale, a maggioranza di due terzi dei soci cooperatori rappresentati in assemblea, pu\u00f2 deliberare di raccogliere contributi aggiuntivi e mirati dai soci cooperatori. Tutti i contributi al capitale della cooperativa sono in denaro. I contributi aggiuntivi e mirati possono essere restituiti ai soci cooperatori solo quando in tal modo i fondi propri della cooperativa di mutua assicurazione non scenderanno al di sotto dell&#8217;importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0, rispettivamente, del capitale minimo di garanzia. La restituzione dei contributi aggiuntivi e mirati deve essere effettuata con un preavviso scritto di un mese alla Commissione. Durante il periodo di preavviso, la Commissione ne vieta la restituzione qualora, a seguito di essa, i fondi propri della cooperativa di mutua assicurazione scendano al di sotto dell&#8217;importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo o del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0, rispettivamente al di sotto dell&#8217;importo del capitale minimo di garanzia. Dopo lo scioglimento della cooperativa di mutua assicurazione, i contributi azionari, aggiuntivi e di destinazione devono essere restituiti una volta saldati tutti gli altri obblighi.<\/div>\n<div>(3) Alla cooperativa di mutua assicurazione si applica\u00a0<span id=\"ref_18946895\" class=\"SameDocReference\">l&#8217;articolo 19, comma 3.<\/span>\u00a0Quando il contributo aggiuntivo o mirato supera l&#8217;uno per cento del capitale minimo di garanzia della cooperativa, si applica\u00a0<span id=\"ref_18946896\" class=\"SameDocReference\">l&#8217;articolo 73<\/span>\u00a0.<\/div>\n<div>(4) I premi delle cooperative socie e gli obblighi della cooperativa di mutua assicurazione derivanti dai contratti di assicurazione sono gli stessi se i termini e le condizioni dell&#8217;assicurazione sono gli stessi.<\/div>\n<div>(5) L&#8217;assemblea generale della cooperativa di mutua assicurazione pu\u00f2 deliberare la riduzione dei pagamenti assicurativi con la maggioranza dei due terzi delle cooperative socie rappresentate all&#8217;assemblea.<\/div>\n<div>(6)\u00a0 Una cooperativa di mutua assicurazione che svolge attivit\u00e0 di assicurazione sulla vita non deve applicare i requisiti di cui alla <span id=\"ref_27019595\" class=\"SameDocReference\">Parte Seconda, Titolo Terzo del presente Codice<\/span>\u00a0se i pagamenti assicurativi variano a seconda dei fondi disponibili e i contributi di ciascuno dei membri della cooperativa sono dello stesso importo per tutti. Per la cooperativa di mutua assicurazione di cui alla frase prima, si applica\u00a0<span id=\"ref_27019596\" class=\"SameDocReference\">la Parte Seconda, Titolo Quarto<\/span> del presente Codice.<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<p><a name=\"h4\"><\/a><\/p>\n<h1>Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori<\/h1>\n<\/div>\n<div>Il <strong>Capitolo tre<\/strong> del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b> \u00e8 dedicato al<br \/>\n<strong>&#8220;Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori locali&#8221;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<p><a name=\"h5\"><\/a><\/p>\n<h1>Rilascio delle licenze<\/h1>\n<div>La <strong>Sezione I<\/strong> (Artt. da 28 a 36) del <strong>Capitolo tre<\/strong>\u00a0del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417) <\/a><\/strong><\/b>\u00e8 dedicata ad <strong>&#8220;Rilascio delle licenze&#8221;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Art. 28 &#8211; Licenza per attivit\u00e0 assicurative o riassicurative<\/strong><\/div>\n<div>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">(1) Una persona con sede legale nella Repubblica di Bulgaria ha il diritto di svolgere attivit\u00e0 assicurativa o riassicurativa sul territorio della Repubblica di Bulgaria dopo aver ottenuto una licenza dalla Commissione ai sensi del presente Codice.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) Chi non ha ottenuto la licenza per l&#8217;attivit\u00e0 assicurativa non ha il diritto di proporre o concludere un contratto con il quale si assume un rischio assicurativo.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 29 &#8211; Licenze<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"i_41\" class=\"Article\">\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">(1) La licenza dell&#8217;assicuratore \u00e8 rilasciata per l&#8217;attivit\u00e0 assicurativa svolta nell&#8217;ambito:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. una o pi\u00f9 classi di assicurazione di cui alla Sezione I\u00a0<span id=\"ref_18946904\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;<a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Allegato n. 1 <\/a><\/span>(assicurazione sulla vita);<\/div>\n<div class=\"dot\">2. una o pi\u00f9 classi di assicurazione di cui alla Sezione II dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0(assicurazione generale).<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) La licenza di cui al comma 1, punto 2, pu\u00f2 essere rilasciata anche per gruppi di rami assicurativi elencati nella sezione II, lettera &#8220;B&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0.<\/div>\n<div id=\"_par_3\" class=\"par\">(3) La licenza di riassicuratore \u00e8 rilasciata per l&#8217;attivit\u00e0 di riassicurazione ai sensi:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. assicurazione sulla vita, o<\/div>\n<div class=\"dot\">2. assicurazione generale, o<\/div>\n<div class=\"dot\">3. assicurazione sulla vita e assicurazione generale (riassicurazione per tutte le classi di assicurazione).<\/div>\n<div id=\"_par_4\" class=\"par\">(4) L&#8217;ambito di validit\u00e0 della licenza dell&#8217;assicuratore pu\u00f2 essere esteso da una licenza aggiuntiva per una classe di assicurazione o per gruppi di classi di assicurazione elencati nella Sezione II, lettera &#8220;B&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span><span id=\"ref_18946907\" class=\"SameDocReference\">.<\/span>\u00a0La licenza del riassicuratore, rilasciata per una parte delle attivit\u00e0 di cui al comma 2, pu\u00f2 essere estesa da una licenza aggiuntiva per una nuova attivit\u00e0.<\/div>\n<div id=\"_par_5\" class=\"par\">(5) L&#8217;assicuratore pu\u00f2 esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di assistenza in viaggio di cui\u00a0<span id=\"ref_18946908\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 3, comma 1, punto 7,<\/span> solo se ha ottenuto la licenza assicurativa ai sensi del punto 18, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0, salvo i casi di rischio aggiuntivo.<\/div>\n<div id=\"_par_6\" class=\"par\">(6) La licenza deve essere redatta per iscritto e deve specificare in dettaglio:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. per un assicuratore &#8211; il tipo di attivit\u00e0 e le classi di assicurazione di cui\u00a0<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>, in base alle quali ha il diritto di fornire l&#8217;assicurazione;<\/div>\n<div class=\"dot\">2. per un riassicuratore: le attivit\u00e0 di cui al paragrafo 3, in base alle quali ha il diritto di esercitare la riassicurazione.<\/div>\n<div id=\"_par_7\" class=\"par\">(7) La licenza ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 (licenza), nonch\u00e9 la licenza aggiuntiva ai sensi del paragrafo 4 (licenza aggiuntiva) sono rilasciate dalla commissione su proposta del vicepresidente.<\/div>\n<div id=\"_par_8\" class=\"par\">(8) La Commissione rifiuta di rilasciare la licenza se il richiedente non soddisfa i requisiti del presente Codice.<\/div>\n<div id=\"_par_9\" class=\"par\">(9) Una licenza o una licenza aggiuntiva per una classe di assicurazione deve essere rilasciata per l&#8217;intera classe e pu\u00f2 essere rilasciata anche solo per una parte dei rischi dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>che si riferiscono alla classe pertinente:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. quando il richiedente ha chiesto di coprire solo una parte dei rischi di cui\u00a0<span id=\"ref_18946912\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span><\/span>\u00a0relativi al ramo assicurativo, oppure<\/div>\n<div class=\"dot\">2. a discrezione della commissione, quando dai documenti presentati per il rilascio della licenza risulta che non tutti i rischi sono coperti.<\/div>\n<div id=\"_par_10\" class=\"par\">(10) La licenza di riassicurazione pu\u00f2 essere rilasciata per una o entrambe le attivit\u00e0 di cui al comma 3, punti 1 e 2, secondo quanto indicato nella richiesta presentata.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 30 &#8211; Rischi aggiuntivi<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">(1) L&#8217;assicuratore che ha ottenuto la licenza per un rischio principale compreso in un ramo o in un gruppo di rami assicurativi ai sensi della Sezione II dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0pu\u00f2 assicurare anche i rischi compresi in un altro ramo senza dover ottenere la licenza per tali rischi, se tali rischi soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. sono correlati al rischio principale;<\/div>\n<div class=\"dot\">2. riguardano l&#8217;oggetto assicurato contro il rischio principale;<\/div>\n<div class=\"dot\">3. sono inclusi nel contratto in base al quale \u00e8 assicurato il rischio principale.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0non sono considerati rischi supplementari ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, l&#8217;assicurazione tutela legale di cui al ramo 17 pu\u00f2 costituire un rischio supplementare al ramo 18, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. il rischio principale riguarda esclusivamente l&#8217;assistenza fornita alle persone che incontrano difficolt\u00e0 durante gli spostamenti lontano dal proprio domicilio o dalla propria residenza abituale;<\/div>\n<div class=\"dot\">2. L&#8217;assicurazione si applica alle controversie o ai rischi derivanti da o in connessione con l&#8217;uso di navi marittime.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 31- Documenti richiesti per il rilascio della licenza<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div>(1) Per il rilascio della licenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 assicurativa o riassicurativa da parte di una societ\u00e0 per azioni, deve essere presentata una domanda di licenza, alla quale devono essere allegati:<\/div>\n<div>1. gli statuti e gli altri documenti fondativi;<\/div>\n<div>2. elenco degli azionisti e entit\u00e0 della loro partecipazione;<\/div>\n<div>3. un documento emesso da una banca che svolge attivit\u00e0 bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria, attestante i conferimenti in denaro effettuati per conto delle azioni sottoscritte;<\/div>\n<div>4. i documenti e le informazioni di cui\u00a0<span id=\"ref_18946915\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 69<\/span>\u00a0&#8211; per le persone che acquisiscono la partecipazione ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946916\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;art. 68, comma 1<\/span>\u00a0, e i documenti e le informazioni di cui\u00a0<span id=\"ref_18946917\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 73<\/span>\u00a0&#8211; per le persone che acquisiscono pi\u00f9 dell&#8217;uno per cento delle azioni della societ\u00e0;<\/div>\n<div>5.\u00a0 prova che l&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di mantenere in futuro fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 ai sensi del capitolo tredicesimo;<\/div>\n<div>6. prova che:<\/div>\n<div>a) l&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di mantenere in futuro fondi propri di base ammissibili per coprire il requisito patrimoniale minimo ai sensi del\u00a0<span id=\"ref_18955317\" class=\"SameDocReference\">capitolo quattordici<\/span>\u00a0;<\/div>\n<div>b) (modificato &#8211; SG, n. 85 del 2023, in vigore dal 01.01.2023) l&#8217;assicuratore senza diritto di accesso al mercato unico potr\u00e0 mantenere in futuro fondi propri di base ammissibili per coprire il capitale minimo di garanzia di cui\u00a0<span id=\"ref_18946919\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 210<\/span>\u00a0;<\/div>\n<div>7. prova che l&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di rispettare i requisiti relativi al sistema di gestione previsti dal\u00a0<span id=\"ref_18955318\" class=\"SameDocReference\">Capitolo Sette<\/span>\u00a0, compresi i documenti di cui\u00a0<span id=\"ref_18946920\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 77, comma 1, punti 1, 3 e 4<\/span>\u00a0;<\/div>\n<div>8. i dati relativi alle persone di cui\u00a0<span id=\"ref_18946921\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 79, paragrafo 1,<\/span>\u00a0unitamente alla prova del rispetto dei pertinenti requisiti di qualificazione e di buona reputazione;<\/div>\n<div>9. programma per le attivit\u00e0 dell&#8217;assicuratore, rispettivamente del riassicuratore.<\/div>\n<div>(2) Per il rilascio della licenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 assicurativa di cui al punto 10.1, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0alla domanda, deve essere inoltre presentato:<\/div>\n<div>1. un documento di una banca che confermi che verr\u00e0 rilasciata una garanzia bancaria in conformit\u00e0 con i requisiti dello statuto dell&#8217;Ufficio nazionale degli assicuratori automobilistici bulgari;<\/div>\n<div>2. un contratto di riassicurazione secondo criteri determinati da una decisione della Commissione, nonch\u00e9<\/div>\n<div>3. un elenco dei nomi e degli indirizzi dei rappresentanti di cui\u00a0<span id=\"ref_18946923\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 503<\/span>\u00a0per la risoluzione dei sinistri in ciascuno Stato membro e copie dei contratti conclusi con tali persone certificate dal richiedente.<\/div>\n<div>(3) Per il rilascio della licenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 assicurativa da parte di una cooperativa di mutua assicurazione, deve essere presentata una domanda di licenza, alla quale devono essere allegati:<\/div>\n<div>1. gli statuti e gli altri documenti fondativi;<\/div>\n<div>2. l&#8217;elenco delle cooperative socie e l&#8217;ammontare delle loro quote associative;<\/div>\n<div>3. un documento rilasciato da una banca autorizzata a svolgere attivit\u00e0 bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria, attestante i conferimenti in denaro versati nel capitale della cooperativa;<\/div>\n<div>4. i documenti e le informazioni di cui\u00a0<span id=\"ref_18946924\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 69, comma 2, punto<\/span>\u00a01, e comma 3, punti 1 e 6, rispettivamente &#8211; per le persone che effettuano un contributo aggiuntivo o mirato che supera l&#8217;uno per cento del capitale minimo di garanzia della cooperativa;<\/div>\n<div>5. le prove e i documenti di cui al comma 1, punti 5 &#8211; 9.<\/div>\n<div>(4) Qualora il richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbia richiesto una licenza assicurativa ai sensi dell&#8217;articolo 18, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0, la commissione pu\u00f2 richiedere la prova delle risorse dirette e indirette, compresi personale e attrezzature, compresa la qualificazione dell&#8217;\u00e9quipe medica e la qualit\u00e0 delle attrezzature, di cui il richiedente dispone per assumere gli obblighi derivanti dall&#8217;assicurazione &#8220;Assistenza viaggio&#8221;.<\/div>\n<div>(5) La richiesta di cui al paragrafo 1, 2 o 3 \u00e8 esaminata dopo il pagamento di una tassa per l&#8217;esame dei documenti.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 32 &#8211; Documenti per l&#8217;ampliamento dell&#8217;ambito di applicazione della licenza<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div>(1) Per il rilascio di una licenza ad un riassicuratore per l&#8217;ampliamento del suo ambito di attivit\u00e0 con una nuova attivit\u00e0, deve essere presentata una domanda, alla quale devono essere allegati:<\/div>\n<div>1. una copia del verbale dell&#8217;autorit\u00e0 competente del riassicuratore contenente le decisioni adottate per integrare l&#8217;ambito di attivit\u00e0;<\/div>\n<div>2. il programma delle attivit\u00e0 modificato e integrato.<\/div>\n<div>(2) Per il rilascio ad un assicuratore di una licenza per un nuovo tipo di attivit\u00e0 assicurativa, nonch\u00e9 per una licenza per una nuova classe di assicurazione, per l&#8217;integrazione della licenza per una classe di assicurazione con nuovi rischi dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span> o per una licenza per un gruppo di classi di assicurazione, deve essere presentata una richiesta alla quale devono essere allegati:<\/div>\n<div>1. una copia del verbale dell&#8217;autorit\u00e0 competente dell&#8217;assicuratore con le decisioni prese in merito alla richiesta di licenza;<\/div>\n<div>2. il programma di attivit\u00e0 modificato e integrato;<\/div>\n<div>3. prova che:<\/div>\n<div>a) l&#8217;assicuratore con diritto di accesso al mercato unico dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0, rispettivamente di fondi propri di base ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, oppure<\/div>\n<div>b)\u00a0 l&#8217;assicuratore senza diritto di accesso al mercato unico dispone di fondi propri di base ammissibili sufficienti a coprire il capitale minimo di garanzia.<\/div>\n<div>(3) Per il rilascio della licenza assicurativa ai sensi del punto 10.1, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span><span id=\"ref_18946927\" class=\"SameDocReference\">,<\/span>\u00a0deve essere presentata anche la documentazione di cui\u00a0<span id=\"ref_18946928\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 31, comma 2<\/span>\u00a0.<\/div>\n<div>(4) Nei casi di cui al comma 2, quando viene richiesto il rilascio di una licenza per l&#8217;attivit\u00e0 di assicurazione non vita a un assicuratore vita nell&#8217;ambito dei rami assicurativi di cui al punto 1 o 2, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span> o il rilascio di una licenza per l&#8217;attivit\u00e0 di assicurazione vita a un assicuratore autorizzato solo ai sensi del punto 1 o 2, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0, deve essere fornita la prova che l&#8217;assicuratore dispone di fondi propri di base ammissibili a copertura dell&#8217;importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo &#8211; per gli assicuratori vita, e dell&#8217;importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo &#8211; per gli assicuratori non vita ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946931\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;articolo 192<\/span>\u00a0, nonch\u00e9 la prova che sar\u00e0 in grado di coprire gli obblighi finanziari minimi ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946932\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;articolo 142, comma 2.<\/span>\u00a0Qualora l&#8217;assicuratore non abbia diritto di accesso al mercato unico, deve essere fornita la prova che dispone di fondi propri di base ammissibili a copertura del capitale di garanzia minimo ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946933\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;articolo 210, comma 3<\/span>\u00a0.<\/div>\n<div>(5) La richiesta di cui al paragrafo 1, 2, 3 o 4 \u00e8 esaminata dopo il pagamento di una tassa per l&#8217;esame dei documenti.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 33 &#8211; Programma di attivit\u00e0<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div>(1) Il programma per l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, deve contenere:<\/div>\n<div>1. le classi di assicurazione che l&#8217;assicuratore intende stipulare e la natura dei rischi che intende coprire, rispettivamente le attivit\u00e0 che il riassicuratore intende svolgere e la natura dei rischi che intende coprire;<\/div>\n<div>2. la politica e il programma di riassicurazione, rispettivamente di retrocessione, che specificano anche i principi guida per la riassicurazione, rispettivamente di retrocessione;<\/div>\n<div>3. i metodi, le ipotesi e i dati di input che saranno utilizzati per formare le riserve tecniche;<\/div>\n<div>4. una previsione dei costi di organizzazione e avvio dell&#8217;attivit\u00e0, delle risorse finanziarie per la copertura di tali costi e per l&#8217;assicurazione di cui al punto 18, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>\u00a0&#8211; le risorse finanziarie e tecniche a disposizione del richiedente per l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza;<\/div>\n<div>5. una previsione finanziaria giustificata dell&#8217;attivit\u00e0 per i primi tre anni, contenente:<\/div>\n<div>a) saldo stimato;<\/div>\n<div>b) una stima previsionale del futuro fabbisogno patrimoniale di solvibilit\u00e0 basata sul bilancio previsionale insieme al metodo di calcolo utilizzato per derivare la stima;<\/div>\n<div>(c) una stima previsionale del futuro requisito patrimoniale minimo basata sul bilancio previsionale insieme al metodo di calcolo utilizzato per derivare la stima;<\/div>\n<div>d) una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire le riserve tecniche, il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0;<\/div>\n<div>e) una previsione di entrate e spese, compreso l&#8217;importo previsto dei premi incassati, le richieste di indennizzo previste per pagamenti assicurativi o riassicuratori, rispettivamente, nonch\u00e9 i costi previsti per commissioni di intermediari assicurativi o riassicuratori, costi di acquisizione, amministrativi e altri costi &#8211; per quanto riguarda l&#8217;assicurazione generale e la riassicurazione;<\/div>\n<div>f) un piano con una previsione dettagliata delle entrate e delle spese relative all&#8217;attivit\u00e0 assicurativa diretta, alla riassicurazione attiva e passiva &#8211; in relazione all&#8217;assicurazione sulla vita;<\/div>\n<div>6. l&#8217;origine, l&#8217;ammontare e la distribuzione dei fondi propri, comprese le modalit\u00e0 di finanziamento in caso di insufficiente copertura del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 e del requisito patrimoniale minimo;<\/div>\n<div>7. programma di misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/div>\n<div>(2) Il programma di attivit\u00e0 del riassicuratore deve contenere anche le caratteristiche e i parametri essenziali dei contratti di riassicurazione che esso intende concludere con i cedenti.<\/div>\n<div>(3) Il programma di attivit\u00e0 dovrebbe riflettere realisticamente le caratteristiche del mercato e il loro impatto sull&#8217;attivit\u00e0 della persona di cui al paragrafo 1, il volume dell&#8217;attivit\u00e0 svolta, le risorse finanziarie, di lavoro e di altro tipo, nonch\u00e9 altri fattori rilevanti per la sua attuazione entro i termini stabiliti.<\/div>\n<div>(4) Nei casi previsti\u00a0<span id=\"ref_18946935\" class=\"SameDocReference\">dall&#8217;articolo 32,<\/span>\u00a0il programma di attivit\u00e0 deve riguardare solo il nuovo ramo assicurativo o il gruppo di rami assicurativi con cui l&#8217;assicuratore desidera estendere l&#8217;ambito della propria licenza, rispettivamente la nuova attivit\u00e0 con cui il riassicuratore desidera estendere l&#8217;ambito della propria licenza.<\/div>\n<div>(5) (Modificato &#8211; SG n. 85\/2023, in vigore dal 01.01.2023) Nei casi in cui il richiedente desideri beneficiare della limitazione del diritto di accesso al mercato unico ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18946936\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;art. 16<\/span>\u00a0, per il capitale minimo di garanzia devono essere presentati i parametri di cui al comma 1, punto 5, lettere da &#8220;b&#8221; a &#8220;d&#8221; e punto 6. Qualora, nella procedura di rilascio di una licenza, la Commissione stabilisca che entro 5 anni dal rilascio della licenza il richiedente possa superare almeno una delle soglie di cui\u00a0<span id=\"ref_18946937\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 16<\/span>\u00a0, la procedura \u00e8 sospesa fino alla presentazione di un programma di attivit\u00e0 corretto secondo i parametri per il requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0, rispettivamente per il requisito patrimoniale minimo.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 34 &#8211; Rilascio e rifiuto della licenza<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"i_46\" class=\"Article\">\n<div>(1) Su proposta del Vicepresidente, la Commissione valuta se sussistono i requisiti per il rilascio della licenza richiesta e adotta una decisione entro e non oltre quattro mesi dal ricevimento della richiesta.<\/div>\n<div>(2) Qualora i documenti presentati siano irregolari o siano necessarie informazioni supplementari, il Vicepresidente e\/o la Commissione inviano al richiedente una notifica delle irregolarit\u00e0 riscontrate e\/o delle informazioni supplementari richieste e gli assegnano un termine sufficiente per la loro eliminazione, che non pu\u00f2 essere inferiore a un mese e superiore a due mesi. Il termine di cui al comma 1 cessa di decorrere fino alla scadenza del termine stabilito per l&#8217;eliminazione delle irregolarit\u00e0 e\/o per la fornitura di informazioni supplementari.<\/div>\n<div>(3) Nel caso di rilascio di una licenza per estendere l&#8217;ambito di validit\u00e0 della licenza dell&#8217;assicuratore con un nuovo ramo assicurativo o gruppo di rami assicurativi, rispettivamente di un riassicuratore con una nuova attivit\u00e0, il termine di cui al comma 1 non pu\u00f2 essere superiore a due mesi e, ai sensi del comma 2, inferiore a sette giorni. Il termine per la pronuncia della commissione cessa di decorrere fino alla scadenza del termine specificato per l&#8217;eliminazione delle irregolarit\u00e0 e\/o per la fornitura di ulteriori informazioni.<\/div>\n<div>(4) Se la notifica di cui al comma 2 non perviene all&#8217;indirizzo di corrispondenza indicato dal richiedente, il termine assegnato al richiedente decorre dall&#8217;affissione della notifica in un luogo appositamente designato nell&#8217;edificio della Commissione. La notifica \u00e8 inoltre pubblicata sul\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fsc.bg\/\">sito web<\/a>\u00a0della Commissione . Tali circostanze sono attestate da un verbale redatto da funzionari designati con decreto del Presidente della Commissione.<\/div>\n<div>(5) La Commissione notifica per iscritto al richiedente la decisione presa entro 7 giorni dalla sua emanazione.<\/div>\n<div>(6) La Commissione notifica all&#8217;Autorit\u00e0 europea ogni decisione di rilasciare una licenza, rispettivamente, a un assicuratore o a un riassicuratore.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 35 &#8211; Motivi di rifiuto<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\">(1) La Commissione rifiuta il rilascio della licenza di assicurazione o di riassicurazione quando:<\/div>\n<div class=\"dot\">1. il capitale del richiedente non soddisfa i requisiti del presente codice;<\/div>\n<div class=\"dot\">2. uno qualsiasi dei membri dell&#8217;organo di gestione e di vigilanza del richiedente o le persone autorizzate a gestirlo e rappresentarlo non soddisfano i requisiti del presente codice o se, attraverso le loro attivit\u00e0 o la loro influenza sul processo decisionale, possono danneggiare la sicurezza del richiedente o le sue operazioni;<\/div>\n<div class=\"dot\">3. le persone che detengono direttamente, insieme o tramite persone collegate o agendo di concerto con altre persone il 10 per cento o pi\u00f9 dei voti nell&#8217;assemblea generale o del capitale del richiedente o possono controllarlo:<\/div>\n<div class=\"letter\">a) non soddisfano i requisiti del presente codice;<\/div>\n<div class=\"letter\">b) possano nuocere alle attivit\u00e0 del richiedente attraverso le sue attivit\u00e0 o qualifiche o attraverso la sua influenza sul processo decisionale;<\/div>\n<div class=\"letter\">c) non pu\u00f2 essere identificato come un beneficiario effettivo (beneficiario effettivo);<\/div>\n<div class=\"letter\">d) l&#8217;entit\u00e0 dei beni di loro propriet\u00e0 e\/o l&#8217;attivit\u00e0 da loro sviluppata, in termini di scala e risultati finanziari, non corrispondono alla partecipazione nel richiedente di cui si chiede l&#8217;acquisizione e creano dubbi circa l&#8217;affidabilit\u00e0 e l&#8217;idoneit\u00e0 di queste persone a fornire supporto patrimoniale al richiedente, se necessario;<\/div>\n<div class=\"dot\">4. i fondi presso i quali i soggetti che hanno sottoscritto l&#8217;uno e pi\u00f9 dell&#8217;uno per cento del capitale non soddisfano i requisiti di cui\u00a0<span id=\"ref_18946938\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 19, comma 3<\/span>\u00a0;<\/div>\n<div class=\"dot\">5. il richiedente ha presentato dati falsi o documenti dal contenuto falso;<\/div>\n<div class=\"dot\">6. il richiedente \u00e8 un soggetto collegato a una persona fisica o giuridica e tale collegamento crea ostacoli all&#8217;esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della commissione o del vicepresidente;<\/div>\n<div class=\"dot\">7. sussistono ostacoli all&#8217;effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza della Commissione o del vicepresidente, derivanti da o in connessione con l&#8217;applicazione di un atto normativo o amministrativo di un paese terzo che disciplina le attivit\u00e0 di una o pi\u00f9 persone con cui il richiedente \u00e8 una parte correlata;<\/div>\n<div class=\"dot\">8. non \u00e8 stato presentato alcun programma per l&#8217;attivit\u00e0 o il programma presentato non \u00e8 conforme ai requisiti dell&#8217;articolo\u00a0<span id=\"ref_18946939\" class=\"SameDocReference\">33<\/span>\u00a0, o non garantisce sufficientemente gli interessi degli utenti dei servizi assicurativi, o quando l&#8217;attivit\u00e0 che il richiedente intende svolgere non assicura la necessaria affidabilit\u00e0 e stabilit\u00e0 finanziaria;<\/div>\n<div class=\"dot\">9. non sono stati rispettati gli altri requisiti previsti dal presente codice e dagli atti attuativi dello stesso.<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1, 2, 4, 5, 8 e 9, la Commissione rifiuta il rilascio della licenza solo se il richiedente non ha eliminato le irregolarit\u00e0 o non ha presentato le informazioni complementari entro il termine stabilito.<\/div>\n<div id=\"_par_3\" class=\"par\">(3) Il rifiuto della Commissione di rilasciare una licenza deve essere motivato per iscritto. Qualora la decisione non sia stata presa entro il termine di cui\u00a0<span id=\"ref_18946940\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 34, paragrafo 1<\/span>\u00a0, il rifiuto si intende tacito.<\/div>\n<div id=\"_par_4\" class=\"par\">(4) Una nuova richiesta di rilascio della licenza pu\u00f2 essere presentata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall&#8217;entrata in vigore del diniego.<\/div>\n<div id=\"_par_5\" class=\"par\">(5) La Commissione rifiuta di rilasciare una licenza per un nuovo ramo assicurativo o di ampliare l&#8217;ambito di attivit\u00e0 di un riassicuratore con una nuova attivit\u00e0 per i motivi di cui al comma 1, punti 1, 3-5, 8 e 9, con applicazione corrispondente dei commi 2 e 3. Il rifiuto tacito sussiste se la Commissione non decide entro il termine di cui\u00a0<span id=\"ref_18946941\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 34, comma 3.<\/span>\u00a0In caso di rifiuto, si applica il comma 4.<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><br \/>\nArt. 35a &#8211; Registrazione e cancellazione delprodotto pensionistico individuale paneuropeo (\u041f\u0415\u041f\u041f)<br \/>\n<\/strong>La Commissione adotta una decisione in merito alla registrazione o alla cancellazione della registrazione di un PEPP istituito da un assicuratore che svolge attivit\u00e0 nei rami assicurativi di cui alla sezione I dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>, in conformit\u00e0 al\u00a0<span id=\"ref_27877006\" class=\"NewDocReference\">regolamento (UE) 2019\/1238,<\/span>\u00a0su proposta del vicepresidente.<strong><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div><strong><br \/>\nArt. 36 &#8211; scrizione nel nel <a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">registro delle imprese \u00a0e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro\u00a0 (<\/a><a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\">\u0422\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u042e\u041b\u041d\u0426)<\/a><br \/>\n<\/strong>\u00a0Un commerciante la cui attivit\u00e0 \u00e8 l&#8217;assicurazione o la riassicurazione deve essere iscritto nel nel <a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>registro delle imprese \u00a0e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro<\/strong>\u00a0 (<\/a><strong><a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\">\u0422\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u042e\u041b\u041d\u0426)<\/a><\/strong>\u00a0solo dopo la presentazione della licenza rilasciata dalla Commissione.<strong><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<p><a name=\"h6\"><\/a><\/p>\n<div id=\"etarget-hb-wrap\">\n<div><span style=\"font-size: 26px; font-weight: bold;\">Requisiti per la\u00a0 gestione e l&#8217;attivit\u00e0 degli assicuratori e dei riassicuratori<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il <strong>Titolo II<\/strong> del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b> \u00e8 dedicato ai <strong>&#8220;Requisiti per la\u00a0 gestione e l&#8217;attivit\u00e0 degli assicuratori e dei riassicuratori&#8221;\u00a0<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il <strong>Capitolo sei (Artt. da 68 a 74) <\/strong>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b> \u00e8 dedicato alle <strong>&#8220;Partecipazioni Qualificate&#8221;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il <strong>Capitolo sette\u00a0 <\/strong>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b> \u00e8 dedicato al <strong>&#8220;Sistema di Gestione&#8221;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>La <strong>Sezione I<\/strong>\u00a0 <strong>(Artt. da 75 a 78) <\/strong>del <strong>Capitolo sette <\/strong>\u00e8 dedicata alla <strong>&#8220;<\/strong><strong>Gestione, struttura e organizzazione delle attivit\u00e0 dell&#8217;assicuratore e del riassicuratore&#8221;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>La <strong>Sezione II<\/strong>\u00a0 <strong>(Artt. da 79 a 85) <\/strong>del <strong>Capitolo sette<\/strong> \u00e8 dedicata alla <strong>&#8220;Requisiti di qualificazione e affidabilit\u00e0<\/strong><strong>&#8220;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong><strong>Art. 79 &#8211; Persone coinvolte nella gestione dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore e persone che svolgono altre funzioni chiave<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div>\u00a0(<strong>1) L&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, garantiscono che le persone che lo gestiscono effettivamente &#8211; i membri del suo consiglio di amministrazione e di sorveglianza o del consiglio di amministrazione delle societ\u00e0 per azioni, rispettivamente i membri del consiglio di amministrazione e di controllo della cooperativa di mutua assicurazione, di seguito denominati &#8220;organi di amministrazione e di controllo&#8221;, le altre persone autorizzate a gestirlo o a rappresentarlo, nonch\u00e9 le persone che svolgono funzioni fondamentali ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18947075\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;articolo 78, comma 1<\/span>\u00a0, soddisfino in qualsiasi momento i seguenti requisiti per:<\/strong><\/div>\n<div><strong>1. qualificazione &#8211; le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate a consentire una gestione sana e prudente, e<\/strong><\/div>\n<div><strong>2. affidabilit\u00e0: hanno una buona reputazione.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(2)\u00a0<span id=\"ref_18947076\" class=\"NewDocReference\">L&#8217;articolo 258\u00a0, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015\/35<\/span>\u00a0si applica anche agli assicuratori che non hanno diritto di accesso al mercato unico.<\/strong><\/div>\n<div>(3) <strong>L&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono essere rappresentati congiuntamente da almeno due persone fisiche.<\/strong> L&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono notificare alla Commissione qualsiasi cambiamento nelle persone che effettivamente lo gestiscono o svolgono le funzioni chiave, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto dei requisiti di qualificazione e affidabilit\u00e0 delle nuove persone.<\/div>\n<div>(4)\u00a0 L&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono notificare alla Commissione il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 1, nonch\u00e9 i motivi dello stesso, se la persona ha cessato di soddisfare i requisiti del presente Codice, entro un termine non superiore a 7 giorni dalla data del rilascio.<\/div>\n<div>(5) Il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza, dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore adottano e attuano regole e procedure per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino in ogni momento i requisiti di qualificazione e affidabilit\u00e0 (politica di qualificazione e affidabilit\u00e0).<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><strong>Art. 80 &#8211; Requisiti di qualificazione professionale e affidabilit\u00e0<br \/>\n<\/strong>(1) <strong>Ogni membro di un organo di direzione o di vigilanza di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonch\u00e9 ogni persona autorizzata a dirigerlo e\/o a rappresentarlo, deve:<\/strong><\/p>\n<div><strong>1. aver conseguito un titolo di studio superiore di livello magistrale e qualificante &#8220;Master&#8221; e possiede le idonee qualifiche professionali necessarie per gestire le attivit\u00e0 dell&#8217;assicuratore, rispettivamente del riassicuratore;<\/strong><\/div>\n<div><strong>2. avere esperienza professionale nel campo dell&#8217;economia o della finanza;<\/strong><\/div>\n<div><strong>3. non \u00e8 stato condannato per un reato intenzionale di natura generale;<\/strong><\/div>\n<div><strong>4. non \u00e8 stato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di inizio dell&#8217;insolvenza stabilita dal tribunale, membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio accomandatario di una societ\u00e0 per la quale \u00e8 stata aperta una procedura concorsuale, ovvero di una societ\u00e0 estinta per fallimento, se vi sono creditori non soddisfatti;<\/strong><\/div>\n<div><strong>5. non \u00e8 stato dichiarato fallito e non \u00e8 soggetto a procedura concorsuale;<\/strong><\/div>\n<div><strong>6. non \u00e8 coniuge o parente in linea retta o collaterale fino al quarto grado compreso, o per coniugio fino al terzo grado, di un altro membro dell&#8217;organo di amministrazione o controllo della persona;<\/strong><\/div>\n<div><strong>7. non \u00e8 privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilit\u00e0 materiale;<\/strong><\/div>\n<div><strong>8. non \u00e8 stato, nel corso dell&#8217;ultimo anno antecedente l&#8217;atto dell&#8217;autorit\u00e0 competente interessata, membro di un organo di gestione o di controllo o socio accomandatario di una societ\u00e0 la cui licenza per svolgere un&#8217;attivit\u00e0 soggetta a regime di licenza \u00e8 stata revocata, salvo nei casi in cui la licenza \u00e8 stata revocata su richiesta della societ\u00e0, nonch\u00e9 se l&#8217;atto di revoca della licenza rilasciata \u00e8 stato revocato in conformit\u00e0 alla procedura dovuta;<\/strong><\/div>\n<div><strong>9. non \u00e8 stato rimosso da una posizione in un organo di gestione o di controllo di una societ\u00e0 commerciale sulla base di una misura amministrativa coercitiva applicata, salvo nei casi in cui l&#8217;atto dell&#8217;autorit\u00e0 competente sia stato revocato secondo la dovuta procedura;<\/strong><\/div>\n<div><strong>10.non d\u00e0 adito ad alcun dubbio, sulla base dei dati raccolti sulla sua persona, sulle sue parti correlate e sui rapporti tra queste, circa la sua affidabilit\u00e0 e idoneit\u00e0 e la possibilit\u00e0 che si verifichi un conflitto di interessi.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(2) Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche &#8211; membri degli organi di gestione e di controllo di una societ\u00e0 per azioni di assicurazione o di riassicurazione.<\/strong><\/div>\n<div>(3) Un membro di un organo di gestione o di controllo di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonch\u00e9 una persona autorizzata a gestirlo o rappresentarlo, deve essere una persona che goda di buona reputazione e non metta a repentaglio la gestione della persona, gli interessi degli utenti dei servizi assicurativi e non ostacoli la vigilanza assicurativa. Nella procedura di approvazione di cui al comma 10, il richiedente deve inoltre presentare le dichiarazioni di cui\u00a0<span id=\"ref_18948202\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 69, comma 2, punto 4, lettere da &#8220;a&#8221; a &#8220;d&#8221;, da &#8220;e&#8221; a &#8220;l&#8221;<\/span>\u00a0.<\/div>\n<div>(4) <strong>Dopo l&#8217;iscrizione nel nel <a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">registro delle imprese \u00a0e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro\u00a0 (<\/a><a href=\"https:\/\/portal.registryagency.bg\/home-cr\">\u0422\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u042e\u041b\u041d\u0426)<\/a>, il direttore esecutivo, rispettivamente il presidente della cooperativa, o altra persona autorizzata a gestire e rappresentare l&#8217;assicuratore o il riassicuratore, non possono ricoprire altre posizioni retribuite nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro, a meno che non siano docenti presso un istituto di istruzione superiore. Le persone fisiche &#8211; cittadini di paesi terzi &#8211; devono inoltre essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(5)\u00a0 Le circostanze di cui al comma 1, punto 1, devono essere certificate davanti alla commissione con una copia autenticata del diploma di istruzione superiore conseguito nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente con una traduzione legalizzata del diploma di istruzione superiore conseguito in un istituto di istruzione superiore situato al di fuori della Repubblica di Bulgaria.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(6)\u00a0 Le circostanze di cui al comma 1, punto 2, devono essere certificate alla commissione con un curriculum vitae, indicante: il luogo, rispettivamente i luoghi, in cui il richiedente ha maturato la sua esperienza professionale, fornendo dati precisi su di essi (denominazione, forma giuridica, sede, oggetto dell&#8217;attivit\u00e0, numero di registrazione, se del caso, ambito territoriale dell&#8217;attivit\u00e0), le posizioni da lui ricoperte e la loro posizione nella struttura organizzativa dell&#8217;impresa o dello stabilimento, il periodo durante il quale ha ricoperto ciascuna posizione, una descrizione dettagliata della posizione, delle sue funzioni, poteri e obblighi.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(7)\u00a0 Le circostanze di cui al comma 1, punto 3 per i cittadini bulgari devono essere accertate d&#8217;ufficio &#8211; per mancanza di condanna nella Repubblica di Bulgaria, e mediante dichiarazione &#8211; per mancanza di condanna al di fuori della Repubblica di Bulgaria, e per le persone che non sono cittadini bulgari, tali circostanze devono essere certificate da un certificato del casellario giudiziale rilasciato dal paese di residenza abituale della persona. Le circostanze di cui al comma 1, punti da 4 a 9 devono essere certificate mediante dichiarazione. I documenti di cui alle frasi uno e due sono riconosciuti se presentati entro tre mesi dalla data del loro rilascio o preparazione, rispettivamente. Un permesso di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per una persona proveniente da un paese terzo deve essere presentato entro tre mesi dalla data di rilascio dell&#8217;approvazione.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(8) Qualora lo Stato membro di residenza abituale della persona o lo Stato membro di provenienza non rilasci un certificato del casellario giudiziale, quest&#8217;ultimo pu\u00f2 essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui ci\u00f2 non \u00e8 previsto, da una dichiarazione formale resa dalla persona dinanzi a un&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio nello Stato membro di origine o di provenienza. Tale autorit\u00e0 o notaio rilascia un certificato attestante l&#8217;autenticit\u00e0 della dichiarazione giurata o della dichiarazione formale. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, relativa all&#8217;assenza di precedenti insolvenze, pu\u00f2 essere resa anche dinanzi a un&#8217;organizzazione professionale competente nello Stato membro interessato.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(9) Il curriculum vitae e ciascuna dichiarazione attestante le circostanze di cui ai commi da 1 a 6 devono essere firmati dal richiedente. Deve inoltre essere presentata una dichiarazione, firmata da due membri dell&#8217;organo di gestione o di controllo dell&#8217;assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, nonch\u00e9 dal funzionario dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore che abbia verificato la veridicit\u00e0 delle circostanze contenute nei documenti pertinenti, attestante che la valutazione \u00e8 stata effettuata in conformit\u00e0 alla legge e alla politica di qualificazione e affidabilit\u00e0 e che la persona soddisfa i requisiti per la posizione. La persona per la quale viene richiesta l&#8217;approvazione deve fornire il proprio consenso scritto affinch\u00e9 l&#8217;incarico richieda conferma di tutte le circostanze divulgate nel procedimento di approvazione, nonch\u00e9 riceva le informazioni necessarie da altri organi e persone in possesso delle informazioni pertinenti.<\/strong><\/div>\n<div><strong>(10)\u00a0 Le persone di cui ai commi 1 e 2 sono soggette all&#8217;approvazione della Commissione prima della loro elezione o nomina alla rispettiva posizione. La Commissione si pronuncia entro un mese dal ricevimento della richiesta.<\/strong><\/div>\n<div>(11)\u00a0 Qualora riscontri incompletezze o contraddizioni rispetto ai requisiti di legge nei documenti allegati alla richiesta di cui al paragrafo 10, la Commissione richiede al richiedente di eliminare le irregolarit\u00e0 entro un mese. Il termine per la decisione di cui al paragrafo 10 cessa di decorrere nel periodo compreso tra l&#8217;invio della comunicazione di eliminazione delle irregolarit\u00e0 e il ricevimento dei documenti aggiuntivi.<\/div>\n<div>(12) Le persone che hanno ricevuto l&#8217;approvazione ai sensi del paragrafo 10 in un procedimento precedente non sono soggette a una nuova approvazione per la qualificazione.<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p><strong><br \/>\nArt. 81 &#8211; Membri indipendenti<br \/>\n<\/strong>(1)<strong> Almeno un terzo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza dell&#8217;assicuratore deve essere composto da membri indipendenti &#8211; persone fisiche. Ai membri indipendenti si applica <span id=\"ref_18947078\" class=\"SameDocReference\">l&#8217;articolo 80<\/span>\u00a0.<\/strong><\/p>\n<div id=\"i_109\" class=\"Article\">\n<div>(2) Il membro indipendente del consiglio non pu\u00f2 essere:<\/div>\n<div>1. un dipendente dell&#8217;assicuratore;<\/div>\n<div>2. una persona che \u00e8 legata all&#8217;assicuratore ai sensi del\u00a0<span id=\"ref_18948203\" class=\"SameDocReference\">\u00a7 1, punto 22, lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;c&#8221;<\/span>\u00a0delle disposizioni aggiuntive;<\/div>\n<div>3. una persona che intrattiene rapporti commerciali permanenti con l&#8217;assicuratore;<\/div>\n<div>4. un membro di un organo di direzione o di controllo, procuratore o dipendente di una persona di cui al punto 2 o 3;<\/div>\n<div>5. una persona imparentata con un altro membro dell&#8217;organo di gestione o di vigilanza dell&#8217;assicuratore.<\/div>\n<div>(3) (Integrato &#8211; SG n. 101\/2018, in vigore dal 07.12.2018) Le persone elette come membri indipendenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza per le quali le circostanze di cui al comma 2 si verificano dopo la data della loro elezione sono tenute a darne immediata comunicazione all&#8217;organo competente dell&#8217;assicuratore. In tal caso, le persone cessano di svolgere le loro funzioni e non percepiscono alcuna remunerazione, a meno che altri membri del consiglio di amministrazione competente non siano membri indipendenti e non siano soddisfatti i requisiti relativi al numero di membri indipendenti, di cui l&#8217;assicuratore \u00e8 tenuto a darne comunicazione alla commissione e a fornire la relativa documentazione.<\/div>\n<div>(4) I candidati a membri indipendenti devono provare con una dichiarazione l&#8217;assenza delle circostanze di cui al comma 2.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 82 &#8211; Requisiti per gli organi di gestione e controllo di una holding assicurativa e di una holding finanziaria mista<br \/>\n<\/strong>Ogni membro di un organo di gestione o di vigilanza, nonch\u00e9 ogni altra persona autorizzata a gestire e\/o rappresentare una holding assicurativa o una holding finanziaria mista con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, deve soddisfare i requisiti di cui\u00a0<span id=\"ref_18947080\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 80, comma 1.<\/span>\u00a0Quando la Commissione esercita la vigilanza sul gruppo, si applicano\u00a0<span id=\"ref_18947081\" class=\"SameDocReference\">l&#8217;art. 80, commi 2 &#8211; 12<\/span>\u00a0,\u00a0<span id=\"ref_18947082\" class=\"SameDocReference\">l&#8217;art. 83, comma 2<\/span>\u00a0e\u00a0<span id=\"ref_18947083\" class=\"SameDocReference\">l&#8217;art. 84<\/span>\u00a0.<strong><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><strong>Art. 83 &#8211; Esperienza professionale<\/strong><\/p>\n<div id=\"i_111\" class=\"Article\">\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\"><strong>(1) Una persona autorizzata a dirigere e\/o rappresentare un assicuratore, rispettivamente un riassicuratore, nonch\u00e9 un membro di un organo di direzione di un assicuratore, rispettivamente un riassicuratore, possiede esperienza professionale se:<\/strong><\/div>\n<div class=\"dot\"><strong>1. ha ricoperto per un periodo non inferiore a tre anni una carica in un organo di gestione di un assicuratore, di una holding assicurativa o finanziaria, di una holding assicurativa mista, di una holding finanziaria mista, di un riassicuratore o di una compagnia di assicurazione pensionistica, di una banca o di un&#8217;altra impresa del settore finanziario, quando l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa del settore finanziario \u00e8 paragonabile a quella dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore;<\/strong><\/div>\n<div class=\"dot\"><strong>2. ha ricoperto per almeno 5 anni una carica in un organo di controllo o una carica con funzioni dirigenziali in un assicuratore, in una holding assicurativa o finanziaria, in una holding assicurativa mista, in una holding finanziaria mista, in un riassicuratore, in una compagnia di assicurazione pensionistica, in una banca o in un&#8217;altra impresa del settore finanziario, quando l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa del settore finanziario \u00e8 comparabile a quella dell&#8217;assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, e se ha una formazione economica o giuridica superiore, non inferiore a tre anni;<\/strong><\/div>\n<div class=\"dot\"><strong>3. ha ricoperto per almeno 5 anni la carica di rappresentante di un broker assicurativo, gestendo direttamente l&#8217;attivit\u00e0 di brokeraggio assicurativo, quando l&#8217;attivit\u00e0 del broker nelle transazioni assicurative \u00e8 paragonabile all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;assicuratore e, se ha una formazione economica o giuridica superiore, non meno di tre anni;<\/strong><\/div>\n<div class=\"dot\"><strong>4. ha ricoperto per almeno 10 anni una posizione con funzioni dirigenziali nella gestione finanziaria di un&#8217;impresa del settore non finanziario, i cui attivi sono comparabili al valore degli attivi dell&#8217;assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, e se possiede una formazione economica o giuridica superiore, per almeno 5 anni;<\/strong><\/div>\n<div class=\"dot\"><strong>5. per almeno 10 anni ha ricoperto una posizione con funzioni dirigenziali in un&#8217;istituzione statale nel campo dell&#8217;economia e della finanza o una posizione con funzioni dirigenziali nella gestione finanziaria di altre istituzioni statali e, se la persona ha una formazione economica o giuridica, per almeno 5 anni.<\/strong><\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\"><strong>(2) Un membro dell&#8217;organismo di vigilanza di una societ\u00e0 per azioni di assicurazione, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1, pu\u00f2 essere una persona che ha lavorato per almeno tre anni in un&#8217;altra posizione dirigenziale presso un assicuratore, una holding assicurativa o finanziaria, una holding assicurativa mista, una holding finanziaria mista, un riassicuratore, una compagnia di assicurazione pensionistica, una banca, un ente statale nel campo dell&#8217;economia e della finanza o come rappresentante di un broker assicurativo direttamente impegnato nell&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione assicurativa, quando l&#8217;attivit\u00e0 del broker nelle transazioni assicurative \u00e8 paragonabile all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;assicuratore e se la persona ha una formazione economica o giuridica non inferiore a due anni.<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><strong><br \/>\nArt. 84 &#8211; Valutazione delle qualifiche professionali e dell&#8217;esperienza<br \/>\n<\/strong>\u00a0La Commissione rifiuta inoltre di rilasciare un&#8217;approvazione nei casi in cui, nonostante la sussistenza formale dei requisiti di cui\u00a0<span id=\"ref_18947084\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 80, comma 1, punto 1<\/span>\u00a0, e\u00a0<span id=\"ref_18947085\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;art. 83,<\/span>\u00a0ritenga che la persona non possieda le qualifiche professionali e l&#8217;esperienza necessarie per partecipare efficacemente alla gestione dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore a cui si riferisce la richiesta. Il rifiuto motivato \u00e8 inviato all&#8217;assicuratore o al riassicuratore a cui si riferisce la richiesta.<\/div>\n<div><strong><strong><br \/>\nArt. 85 &#8211; Requisiti per le persone in posizioni dirigenziali<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<div id=\"_par_1\" class=\"par\"><strong>(1) Le persone che ricoprono posizioni dirigenziali secondo la struttura organizzativa dell&#8217;assicuratore devono soddisfare i requisiti di cui\u00a0<span id=\"ref_18947086\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 80, comma 1, numeri 3 e 4<\/span>\u00a0e possedere qualifiche ed esperienza adeguate.<\/strong><\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">\n<p><strong>(2) Le norme di cui\u00a0<span id=\"ref_18947087\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 79, comma 5,<\/span>\u00a0disciplinano i requisiti dettagliati di qualificazione ed esperienza delle persone di cui al comma 1 e possono prevedere requisiti supplementari per le persone che svolgono funzioni chiave.<\/strong><\/p>\n<p><a name=\"h7\"><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"_par_2\" class=\"par\">\n<h1>Requisito patrimoniale minimo<\/h1>\n<p><span data-huuid=\"8509869593448174427\">In Bulgaria, le compagnie assicurative devono dimostrare un&#8217;adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. <\/span><span data-huuid=\"8509869593448176392\">Questi requisiti sono stabiliti in primis dalla <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Direttiva 2009\/138\/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivit\u00e0 di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II)<\/strong><\/a>,\u00a0 direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. <\/span><span data-huuid=\"8509869593448174261\">L&#8217;adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilit\u00e0 finanziaria dell&#8217;azienda.<span class=\"pjBG2e\" data-cid=\"e1e59e71-4836-4067-8acd-4cab7851f64c\"><span class=\"UV3uM\">\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117#art_129\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Articolo 129<\/strong><\/a> della <span data-huuid=\"8509869593448176392\"><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02009L0138-20250117\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Solvency II <\/strong><\/a><\/span>\u00e8 dedicato al <strong>Calcolo del requisito patrimoniale minimo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>Il <strong>Capitolo quattordici (Artt. 191 e 192) <\/strong>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a><\/strong><\/b> \u00e8 dedicato al <strong>&#8220;Requisito patrimoniale minimo&#8221;<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Ai sensi dell&#8217;<b><strong>art. 191 <\/strong><\/b>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417)<\/a> il requisito patrimoniale minimo \u00e8 l&#8217;importo minimo al quale devono essere pari i fondi propri di base ammissibili dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore.<\/strong><\/b><\/div>\n<div><\/div>\n<div>L&#8217;<b><strong>art. 192 <\/strong><\/b>del\u00a0 <b><strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2136717797\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle Assicurazioni (\u041a\u0417) <\/a><\/strong><\/b>\u00e8 dedicato al<b><strong> &#8220;Calcolo del requisito patrimoniale minimo&#8221;<\/strong><\/b><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div>(1) Il capitale minimo richiesto \u00e8 calcolato secondo i seguenti principi:<\/div>\n<div>1. \u00e8 calcolato in modo chiaro e semplice, tale da consentirne la verifica;<\/div>\n<div>2. corrispondere a un livello di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale gli assicurati e i beneficiari sono esposti a un livello di rischio inaccettabile se l&#8217;assicuratore o il riassicuratore continua a svolgere l&#8217;attivit\u00e0;<\/div>\n<div>3. La funzione lineare di cui al paragrafo 3, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, \u00e8 calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore, con un intervallo di confidenza dell&#8217;85 per cento per un anno.<\/div>\n<div>(2) Il capitale minimo richiesto non pu\u00f2 essere inferiore ai seguenti importi minimi assoluti:<\/div>\n<div>1. <strong>2.700.000 EUR<\/strong> &#8211; per un assicuratore, incluso un assicuratore captive, che ha ricevuto una licenza assicurativa che copre uno o pi\u00f9 rami di assicurazione ai sensi degli articoli da 1 a 9 e da 16 a 18, <strong>Sezione II <span style=\"color: #0000ff;\"><em>(Classi di assicurazione generale)<\/em><\/span><\/strong>, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>, fatta eccezione per i casi di cui all&#8217;articolo 2, lettera &#8220;b&#8221;, quando si applica l&#8217;importo minimo assoluto ivi previsto;<\/div>\n<div>2. \u00a0<strong>EUR 4.000.000<\/strong> &#8211; per un assicuratore che ha ricevuto una licenza assicurativa che copre una o pi\u00f9 classi di assicurazione ai sensi di:<\/div>\n<div>a) Sezione I <span style=\"color: #0000ff;\"><em><strong>(Classi di assicurazione sulla vita) <\/strong><\/em><\/span>dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>;<\/div>\n<div>b) punti 10 &#8211; 15 <em><span style=\"color: #0000ff;\">(<strong>10. Responsabilit\u00e0 civile relativa alla propriet\u00e0 e all\u2019uso di un veicolo a motore &#8211; 11. Responsabilit\u00e0 civile relativa alla propriet\u00e0 e all\u2019uso di aeromobili &#8211; 12. Responsabilit\u00e0 civile relativa alla propriet\u00e0 e all\u2019uso di imbarcazioni (navi marittime, lacustri, fluviali e fluviali) &#8211; 13. Responsabilit\u00e0 civile generale &#8211; 14. Crediti &#8211; 15. Garanzie)<\/strong><\/span><\/em>, sezione II <strong><span style=\"color: #0000ff;\"><em>(Classi di assicurazione generale)<\/em><\/span><\/strong>, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>;<\/div>\n<div>3. \u00a0EUR 3.900.000 &#8211; per un riassicuratore;<\/div>\n<div>4. \u00a0EUR 1.300.000 &#8211; per un riassicuratore captive;<\/div>\n<div>5. la somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 per gli assicuratori che svolgono contemporaneamente le attivit\u00e0 di cui alla sezione I\u00a0<span id=\"ref_18947258\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span><\/span> e di cui ai punti 1 e\/o 2, sezione II, lettera &#8220;A&#8221; dell&#8217;<span id=\"ref_18946910\" class=\"SameDocReference\"><strong><a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/assicurazioni-rami-assicurativi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">allegato n. 1<\/a><\/strong><\/span>.<\/div>\n<div>(3) Fatto salvo il paragrafo 4, il requisito patrimoniale minimo \u00e8 calcolato come funzione lineare di tutte o di parte delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, passivit\u00e0 fiscali differite e spese amministrative rispettivamente dell&#8217;assicuratore e del riassicuratore. Le variabili utilizzate sono misurate deducendo la quota dei riassicuratori.<\/div>\n<div>(4) <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Fatto salvo il paragrafo 2, il requisito patrimoniale minimo non pu\u00f2 essere inferiore al 25 per cento e non pu\u00f2 superare il 45 per cento del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 calcolato secondo la formula standard o utilizzando un modello interno e includendo tutti i supplementi di capitale imposti ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18947260\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;<a href=\"#h8\">articolo 584<\/a><\/span>\u00a0.<\/strong><\/span><\/div>\n<div>(5) L&#8217;assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, calcola il requisito patrimoniale minimo almeno trimestralmente e ne comunica il risultato alla Commissione. Gli assicuratori, rispettivamente i riassicuratori, non sono tenuti a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 trimestralmente nei casi di restrizioni di cui al paragrafo 4.<\/div>\n<div>(6) Qualora il requisito patrimoniale minimo di un assicuratore o di un riassicuratore sia determinato da una delle restrizioni di cui al paragrafo 4, esso ne fornisce una spiegazione alla Commissione.<\/div>\n<div>(7) Le modalit\u00e0 di calcolo del requisito patrimoniale minimo sono determinate con atto della Commissione europea.<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a name=\"h8\"><\/a><\/p>\n<h1>Supplementi di capitale<\/h1>\n<p><b>Art. 584.<\/b>\u00a0(1) A seguito del processo di controllo di vigilanza, la Commissione, su proposta del Vicepresidente, pu\u00f2, in circostanze eccezionali, con decisione motivata, ordinare l&#8217;aggiunta di capitale a un assicuratore o a un riassicuratore nei seguenti casi:<\/p>\n<\/div>\n<div>1. quando ritiene che il profilo di rischio dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dalle ipotesi sottostanti il \u200b\u200brequisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 calcolato utilizzando la formula standard, e:<\/div>\n<div>a) il requisito di utilizzare un modello interno ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18947875\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;articolo 190<\/span>\u00a0\u00e8 inappropriato o si \u00e8 rivelato inefficace, oppure<\/div>\n<div>b) per il periodo in cui \u00e8 in corso l&#8217;elaborazione di un modello interno completo o parziale ai sensi\u00a0<span id=\"ref_18947876\" class=\"SameDocReference\">dell&#8217;articolo 190<\/span>\u00a0;<\/div>\n<div>2. quando ritiene che il profilo di rischio dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dalle ipotesi alla base del requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 calcolato utilizzando un modello interno completo o parziale, perch\u00e9 alcuni rischi quantificabili non sono adeguatamente rilevati e l&#8217;adattamento del modello per riflettere meglio il dato profilo di rischio non \u00e8 riuscito entro un periodo di tempo ragionevole;<\/div>\n<div>3. quando ritiene che il sistema di gestione dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dagli standard di cui agli\u00a0<span id=\"ref_24299486\" class=\"SameDocReference\">articoli 76 &#8211; 79<\/span>\u00a0e\u00a0<span id=\"ref_24299487\" class=\"SameDocReference\">86 &#8211; 100<\/span>\u00a0e tali scostamenti impediscono all&#8217;impresa di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare adeguatamente i rischi a cui \u00e8 o potrebbe essere esposta, e l&#8217;applicazione di altre misure da sola non \u00e8 sufficiente a portare alla necessaria eliminazione delle carenze entro un periodo di tempo adeguato;<\/div>\n<div>4. quando l&#8217;assicuratore o il riassicuratore applica un aggiustamento di congruit\u00e0, un aggiustamento di volatilit\u00e0 o misure transitorie, la Commissione valuta che il suo profilo di rischio si discosta in modo significativo dalle ipotesi alla base di tali aggiustamenti e misure transitorie.<\/div>\n<div>(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1 e 2, il capitale aggiuntivo \u00e8 calcolato in modo che la persona soddisfi i requisiti di cui\u00a0<span id=\"ref_18947881\" class=\"SameDocReference\">all&#8217;articolo 170, punto 3.<\/span>\u00a0Nei casi di cui al comma 1, punto 3, il capitale aggiuntivo \u00e8 proporzionato ai rischi significativi derivanti dalle carenze che danno luogo alla decisione di aggiungerlo. Nei casi di cui al comma 1, punto 4, il capitale aggiuntivo \u00e8 proporzionato ai rischi significativi derivanti dagli scostamenti accertati.<\/div>\n<div>(3) Nei casi di cui al comma 1, punti 2 e 3, la Commissione e il Vicepresidente adottano nei confronti dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore tutti i provvedimenti necessari per garantire la rimozione dei presupposti che hanno determinato l&#8217;imposizione dell&#8217;aumento di capitale.<\/div>\n<div>(4) La Commissione riesamina il capitale aggiunto almeno una volta all&#8217;anno e lo annulla quando l&#8217;assicuratore o il riassicuratore ha rimosso i presupposti per la sua imposizione.<\/div>\n<div>(5) Il Requisito Patrimoniale di Solvibilit\u00e0, comprensivo del capitale aggiuntivo imposto, sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilit\u00e0 inadeguato. Ai fini del calcolo della maggiorazione del rischio, qualora venga calcolato separatamente, il Requisito Patrimoniale di Solvibilit\u00e0 \u00e8 preso in considerazione senza il capitale aggiuntivo imposto ai sensi del paragrafo 1, punto 3.<\/div>\n<div>(6) Le condizioni e la procedura aggiuntive per l&#8217;imposizione e l&#8217;annullamento del capitale aggiunto, nonch\u00e9 le metodologie per il suo calcolo, sono determinate con atto della Commissione europea.<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><a href=\"#Top\"><strong>Top<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Normativa UE Normativa Bulgara Codice delle Assicurazioni &#8211; Assicurazioni e riassicurazioni Soggetti che possono svolgere le attivit\u00e0 previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori Rilascio delle licenze Requisiti per la\u00a0 gestione e l&#8217;attivit\u00e0 degli assicuratori &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/22\/bulgaria-rilascio-delle-licenze-per-compagnie-di-assicurazioni\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bulgaria &#8211; Rilascio delle licenze per compagnie di Assicurazioni<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1051],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19308"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19308"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19308\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19518,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19308\/revisions\/19518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}