{"id":19254,"date":"2025-06-17T05:15:09","date_gmt":"2025-06-17T05:15:09","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=19254"},"modified":"2025-06-17T05:15:09","modified_gmt":"2025-06-17T05:15:09","slug":"albania-legge-8438-del-28-12-1998-sullimposta-sul-reddito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/17\/albania-legge-8438-del-28-12-1998-sullimposta-sul-reddito\/","title":{"rendered":"Albania &#8211; Legge 8438 del  28.12.1998 sull&#8217;imposta sul reddito"},"content":{"rendered":"<p><strong>Legge <\/strong><strong>8438, Data 28.12.1998 sull&#8217;imposta sul reddito<\/strong><\/p>\n<p><strong>modificata<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi degli articoli 78, 83 punto 1 e 155 della Costituzione della Repubblica d&#8217;Albania, su proposta del Consiglio dei Ministri,<\/p>\n<p><strong>ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA D&#8217;ALBANIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>DECISO:<\/strong><\/p>\n<p><strong>TITOLO<\/strong><strong>IL<\/strong><\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 1 Oggetto<\/strong><\/p>\n<p>La presente legge regola i rapporti che sorgono nell&#8217;ambito dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, dell&#8217;imposta sugli utili e dell&#8217;imposta alla fonte sui redditi.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2**<\/strong><\/p>\n<p><strong>Definizioni<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ai fini della presente legge:\n<ol>\n<li>il termine &#8220;contribuente&#8221; indica qualsiasi persona soggetta all&#8217;obbligo fiscale ai sensi della presente legge;<\/li>\n<li>Con il termine &#8220;persona&#8221; si intende:\n<ol>\n<li>una &#8220;persona fisica&#8221; (persona fisica non commerciale ai sensi del Codice Civile);<\/li>\n<li>una &#8220;persona fisica&#8221; (persona fisica commerciale);<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>una &#8220;persona giuridica&#8221; (una societ\u00e0 commerciale costituita ai sensi della legge &#8220;Sui commercianti e le societ\u00e0 commerciali&#8221;,altre persone giuridiche costituite ai sensi del Codice Civile, che esercitano attivit\u00e0 redditizie nella Repubblica d&#8217;Albania, nonch\u00e9 altre persone giuridiche costituite o riconosciute come tali da leggi speciali);<\/li>\n<\/ul>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).<\/p>\n<ol>\n<li>una &#8220;partnership&#8221;, come un&#8217;associazione di persone, sia fisiche che giuridiche, per svolgere un&#8217;attivit\u00e0 temporanea e congiunta a scopo di lucro, che non \u00e8 creata come entit\u00e0 giuridica separata ini moduli previsti dalla legge &#8220;Sui commercianti e le societ\u00e0 commerciali&#8221;,dal Codice Civile o da leggi speciali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).<\/p>\n<ol>\n<li>Due persone sono considerate &#8220;persone collegate&#8221; se una di esse agisce o pu\u00f2 agire in conformit\u00e0 alle direttive, richieste, suggerimenti o desideri dell&#8217;altra, oppure entrambe possono agire in conformit\u00e0 alle direttive, richieste, suggerimenti o desideri di una terza persona, indipendentemente dal fatto che tali direttive, richieste, suggerimenti o desideri siano stati comunicati (dichiarati). In particolare, saranno considerate &#8220;persone collegate&#8221; le seguenti persone:\n<ol>\n<li>i loro coniugi, genitori o figli;<\/li>\n<li>una societ\u00e0 commerciale o qualsiasi persona che detiene direttamente o indirettamente il 50 percento o pi\u00f9, in valore o numero, delle azioni o del diritto di voto di un&#8217;altra societ\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Due o pi\u00f9 societ\u00e0, se una terza persona possiede direttamente o indirettamente il 50 percento o pi\u00f9, in valore o numero, delle azioni o del diritto di voto in ciascuna societ\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>a) Il termine &#8220;Stabile Organizzazione&#8221; indica una sede fissa di affari attraverso la quale una persona esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>Sono considerate stabili organizzazioni: una sede amministrativa, una succursale, una fabbrica, un&#8217;officina, una miniera o qualsiasi altro luogo per lo sfruttamento delle risorse naturali, nonch\u00e9 un cantiere di costruzione, ricostruzione, installazione o assemblaggio.<\/li>\n<li>Non si considera che una persona abbia una stabile organizzazione se:\n<ol>\n<li>utilizza i locali esclusivamente allo scopo di immagazzinare o esporre beni di sua propriet\u00e0;<\/li>\n<li>mantiene uno stock di beni appartenenti a tale persona esclusivamente a scopo di stoccaggio o esposizione;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>mantiene uno stock di beni appartenenti a tale persona esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un&#8217;altra persona;<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>mantiene una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o raccogliere dati per la propria attivit\u00e0;<\/li>\n<li>mantiene una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere qualsiasi attivit\u00e0 preparatoria o ausiliaria alla propria attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(d) Nonostante le disposizioni dei sottoparagrafi (a) e (b) di cui sopra, quando un agente, diverso da un agente di uno status indipendente a cui si applica il sottoparagrafo (d) di seguito, agisce per conto di una persona, ha ed esercita abitualmente un&#8217;autorit\u00e0 per concludere contratti in nome di tale persona, tale persona sar\u00e0 considerata come se avesse una stabile organizzazione nel luogo in cui tali attivit\u00e0 sono svolte, rispetto a qualsiasi attivit\u00e0 che l&#8217;agente intraprende per tale persona, salvo nei casi in cui le attivit\u00e0 dell&#8217;agente sono limitate a quelle di cui al sottoparagrafo (c) di cui sopra, che, anche se esercitate tramite una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione.<\/p>\n<ol>\n<li>Non si ritiene che una persona abbia una stabile organizzazione quando svolge la propria attivit\u00e0 tramite un mediatore, un commissionario generale o qualsiasi altro agente di status indipendente, a condizione che tali agenti agiscano nell&#8217;ambito della loro ordinaria attivit\u00e0.<\/li>\n<li>dh) Il fatto che una societ\u00e0 controlli o sia controllata da un&#8217;altra societ\u00e0 non costituisce di per s\u00e9 un motivo per considerare ciascuna societ\u00e0 una stabile organizzazione dell&#8217;altra.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3) Ai fini del capo III A della presente legge:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00abattivit\u00e0 imprenditoriale\u00bb significa qualsiasi attivit\u00e0 economica volta al conseguimento di un profitto;<\/li>\n<li>\u00absede aziendale\u00bb significa qualsiasi negozio, unit\u00e0 separata o altro luogo fisso in cui viene svolta un&#8217;attivit\u00e0;<\/li>\n<li>\u00abfatturato\u00bb significa il reddito complessivo generato dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) &#8220;ambulante&#8221; significa una persona fisica, impegnata nella vendita di beni o nella prestazione di servizi, che non ha una sede fissa per la propria attivit\u00e0;<\/p>\n<ol>\n<li>&#8220;trasporto individuale&#8221; significa:\n<ol>\n<li>una persona fisica che effettua il trasporto di merci o passeggeri a titolo professionale, utilizzando non pi\u00f9 di un veicolo;<\/li>\n<li>una persona fisica che esercita a titolo professionale il trasporto di merci o passeggeri nelle acque marittime del Paese o nei fiumi e nei laghi all&#8217;interno del Paese, utilizzando non pi\u00f9 di<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>di un veicolo galleggiante.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Ai fini degli articoli 36-36\/7 della presente legge, i termini seguenti hanno il seguente significato: a) Due persone sono considerate parti correlate quando:<\/li>\n<li>i) una persona partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un&#8217;altra persona; o ii) la\/le stessa\/e persona\/e partecipa\/no direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o<\/li>\n<\/ol>\n<p>il capitale di entrambe le persone.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Una persona partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un&#8217;altra persona quando:\n<ol>\n<li>tale persona possiede, direttamente o indirettamente, il 50 per cento o pi\u00f9 del capitale sociale dell&#8217;altra persona; oppure<\/li>\n<li>controlla efficacemente le decisioni aziendali di quest&#8217;altra persona.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>\u201cParti indipendenti\u201d sono parti che non sono parti correlate. \u00e7) \u201cTransazione controllata\u201d \u00e8:\n<ol>\n<li>qualsiasi transazione tra parti correlate, in cui:<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>una delle parti della transazione \u00e8 residente e l&#8217;altra non residente;<\/li>\n<li>una delle parti della transazione \u00e8 un non residente che ha una stabile organizzazione in Albania, alla quale \u00e8 attribuita la transazione, e l&#8217;altra parte \u00e8 un altro soggetto non residente;<\/li>\n<li>una parte della transazione \u00e8 un residente e l&#8217;altra parte \u00e8 un residente che ha una stabile organizzazione al di fuori dell&#8217;Albania, a cui \u00e8 attribuita la transazione;\n<ol>\n<li>qualsiasi rapporto d&#8217;affari tra un non residente e una stabile organizzazione in Albania di tale non residente;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>qualsiasi rapporto d&#8217;affari tra un residente e la sua stabile organizzazione al di fuori dell&#8217;Albania; iv) qualsiasi transazione tra un residente o un non residente che ha una stabile organizzazione in Albania, a cui \u00e8 attribuita la transazione, con un residente di una giurisdizione elencata per istruzione del Ministro dell&#8217;<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Per \u201ctransazione non controllata\u201d si intende qualsiasi transazione tra parti indipendenti.<\/li>\n<li>dh) Il termine \u201ctransazione\u201d comprende un accordo, un\u2019intesa, un patto o una pratica, diretti o indiretti, tra le parti, legalmente vincolanti o meno, o destinati ad essere legalmente vincolanti, e include qualsiasi relazione commerciale tra persone collegate.<\/li>\n<li>I termini di una transazione includono, ma non sono limitati a, indicatori finanziari misurati applicando il metodo appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento, ad esempio il prezzo della transazione, il margine lordo o l&#8217;utile netto guadagnato da una delle parti della transazione o la ripartizione degli utili tra le parti della transazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00eb) \u201cAccordo preventivo sui prezzi\u201d \u00e8 un accordo procedurale tra uno o pi\u00f9 contribuenti e una o pi\u00f9 amministrazioni fiscali, con l\u2019obiettivo di risolvere preventivamente potenziali controversie in materia di prezzi di trasferimento, definendo, prima dell\u2019esecuzione di transazioni controllate, un insieme di criteri appropriati per determinare la conformit\u00e0 di tali transazioni al principio di mercato.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 42\/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014).<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Ai fini degli articoli 32\/1 e 32\/2 della presente legge, i seguenti termini hanno il seguente significato:\n<ol>\n<li>Per \u201cfusione per incorporazione\u201d si intende qualsiasi trasferimento, da parte di una persona giuridica, di tutte le sue attivit\u00e0 imprenditoriali (la persona cedente) ad una societ\u00e0 (la societ\u00e0 incorporante) in cambio dell\u2019emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentative del capitale della societ\u00e0 incorporante;<\/li>\n<li>Per &#8220;trasferimento di ramo di attivit\u00e0&#8221; si intende qualsiasi operazione con la quale una societ\u00e0 (la societ\u00e0 cedente) trasferisce, senza essere sciolta, uno o pi\u00f9 rami della propria attivit\u00e0 a un&#8217;altra societ\u00e0 (la societ\u00e0 acquirente), a fronte dell&#8217;emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentative del capitale della societ\u00e0 acquirente. Per &#8220;ramo di attivit\u00e0&#8221; si intende l&#8217;insieme delle attivit\u00e0 e delle passivit\u00e0 di un settore di una societ\u00e0 che, dal punto di vista organizzativo, costituisce un&#8217;attivit\u00e0 economica autonoma e include anche il trasferimento di tutti i beni patrimoniali di una societ\u00e0.<\/li>\n<li>Per &#8220;scambio di azioni o quote&#8221; si intende qualsiasi operazione mediante la quale una societ\u00e0 (la societ\u00e0 acquirente) acquisisce una partecipazione al capitale di un&#8217;altra societ\u00e0 (la societ\u00e0 acquisita), in cambio dell&#8217;emissione o del trasferimento all&#8217;azionista o al socio della societ\u00e0 acquisita, in cambio delle sue azioni o quote, di azioni o quote rappresentative del capitale della societ\u00e0 acquisita e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro, tenendo conto che la societ\u00e0 acquirente acquisisce con tale operazione la maggioranza dei diritti di voto nella societ\u00e0 acquisita.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00e7) Per \u201cfusione\u201d si intende qualsiasi operazione mediante la quale:<\/p>\n<ol>\n<li>una o pi\u00f9 societ\u00e0 (le societ\u00e0 cedenti), che si sciolgono senza passare attraverso il processo di liquidazione, trasferiscono tutti i loro attivi e passivi ad un&#8217;altra societ\u00e0 preesistente (la societ\u00e0 incorporante), in cambio dell&#8217;emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o<\/li>\n<\/ol>\n<p>azioni rappresentative del capitale della societ\u00e0 acquirente e, se applicabile, un pagamento in contanti qualificante; oppure<\/p>\n<ol>\n<li>due o pi\u00f9 societ\u00e0 (le societ\u00e0 cedenti), che si sciolgono senza essere poste in liquidazione, trasferiscono tutti i loro attivi e passivi a una societ\u00e0 da loro costituita (la societ\u00e0 incorporante), in cambio dell&#8217;emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della societ\u00e0 incorporante e, se del caso, di un determinato corrispettivo in denaro; oppure<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>una societ\u00e0 (societ\u00e0 cedente), che si scioglie senza passare attraverso il processo di liquidazione, trasferisce tutti i suoi attivi e passivi alla societ\u00e0 (societ\u00e0 incorporante) e conserva tutte le azioni o quote rappresentative del suo capitale.<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Per \u201cseparazione\u201d si intende qualsiasi operazione mediante la quale:\n<ol>\n<li>una societ\u00e0 (la societ\u00e0 cedente), che si scioglie senza entrare in liquidazione, trasferisce tutti i suoi attivi e passivi a due o pi\u00f9 societ\u00e0 esistenti o nuove (la societ\u00e0 ricevente), in cambio dell&#8217;emissione di azioni o quote proporzionali o del trasferimento al suo azionista o socio di azioni o quote rappresentative del capitale della societ\u00e0 ricevente e, se del caso, di un pagamento specificato in denaro; oppure<\/li>\n<li>una societ\u00e0 (societ\u00e0 cedente) trasferisce uno o pi\u00f9 rami di attivit\u00e0 a una societ\u00e0 da essa costituita (societ\u00e0 ricevente), in cambio dell&#8217;emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della societ\u00e0 ricevente e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro.<\/li>\n<li>dh) \u201cPagamento in contanti qualificato\u201d \u00e8 un pagamento in contanti effettuato da una societ\u00e0 acquirente o acquirente, diverso dall\u2019emissione o dal trasferimento di azioni o quote, che non superi complessivamente il 10% del valore nominale delle azioni o quote emesse o trasferite in cambio.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 163\/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021)<\/p>\n<p><strong>Articolo 3*<\/strong><\/p>\n<p>Modificato dalla legge n. 9735 del 17.05.2007, GU n. 63 del 04.06.2007.<\/p>\n<p><strong>residenze<\/strong><\/p>\n<p>Sono residenti nella Repubblica d&#8217;Albania le seguenti persone:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L&#8217;individuo,<\/strong>nel caso in cui:\n<ul>\n<li>ha la residenza permanente nel territorio della Repubblica d&#8217;Albania, ai sensi dell&#8217;articolo 12 del Codice civile;<\/li>\n<li>\u00e8 un cittadino albanese e un funzionario consolare, diplomatico o simile della Repubblica d&#8217;Albania, al di fuori del suo territorio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>L&#8217;individuo,<\/strong>che soggiorna, in modo continuativo o intermittente, nella Repubblica d&#8217;Albania per pi\u00f9 di 183 giorni di un periodo d&#8217;imposta.<\/li>\n<li><strong>Persona giuridica<\/strong>, Quale:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>ha un ufficio centrale<strong>centrale<\/strong>) nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>ha il ruolo di gestione aziendale efficace nella Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<li>Persona fisica che, ai sensi della legislazione commerciale, \u00e8 registrata in tale veste presso l&#8217;organismo preposto, in base a una legge speciale, alla registrazione delle persone giuridiche..<\/li>\n<\/ol>\n<p>Modificato dalla legge n. 9735 del 17.05.2007, GU n. 63 del 04.06.2007.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fonte di reddito<\/strong><\/p>\n<p><strong>(<\/strong>Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, G.U. n. 54 del 12.05.2006).<\/p>\n<p>I redditi provenienti da una fonte nella Repubblica d&#8217;Albania includono, ma non sono limitati a, i seguenti redditi:<\/p>\n<ol>\n<li>Reddito da lavoro dipendente nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>redditi derivanti da attivit\u00e0 culturali o sportive, nonch\u00e9 da altre attivit\u00e0 personali nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>reddito derivante dall&#8217;attivit\u00e0 svolta da una persona non residente, tramite una persona con residenza permanente nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>reddito derivante dal trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 su beni immobili, di cui beneficia una persona con residenza permanente nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>dh) reddito da:\n<ol>\n<li>beni immobili, i loro accessori e frutti, nonch\u00e9 i redditi derivanti da diritti su beni immobili situati nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e acquatiche, compreso il mare nella Repubblica d&#8217;Albania, nonch\u00e9 informazioni relative a tali diritti;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai fini della presente legge, i diritti e le informazioni di cui ai precedenti paragrafi \u201ci\u201d e \u201cii\u201d sono considerati beni immobili..<\/p>\n<ol>\n<li>redditi derivanti dall&#8217;alienazione di:\n<ol>\n<li>i beni, i diritti e le informazioni menzionati nella lettera \u201cdh\u201d del presente articolo;<\/li>\n<li>azioni o interessi simili, quali interessi in societ\u00e0 di persone o trust, come definiti dalla legislazione pertinente, ovunque ubicati, se, in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l&#8217;alienazione, pi\u00f9 del 50 per cento del valore di tali azioni o interessi simili deriva direttamente o indirettamente da beni immobili, diritti o informazioni, di cui alla lettera &#8220;dh&#8221; del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00eb) redditi derivanti da dividendi distribuiti da una persona giuridica residente;<\/p>\n<ol>\n<li>reddito derivante da quote di utili versate da una partnership residente;<\/li>\n<li>redditi derivanti da interessi pagati da enti governativi centrali o locali o da un residente della Repubblica d&#8217;Albania, o pagati da un non residente, tramite una persona che ha una residenza permanente nella Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>gj) redditi derivanti da diritti d&#8217;autore e di propriet\u00e0 intellettuale, canoni di locazione ed enfiteusi;nonch\u00e9 i proventi derivanti dal gioco d&#8217;azzardo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<ol>\n<li>reddito di una persona non residente, ottenuto a seguito di servizi prestati a una persona residente.<\/li>\n<li>altri redditi non identificati nei moduli presentati nel presente articolo.(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong><\/p>\n<p><strong>Periodo d&#8217;imposta<\/strong><\/p>\n<p>Il periodo d&#8217;imposta inizia il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.<\/p>\n<p><strong>CAPITOLO II<\/strong><\/p>\n<p><strong>IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ambito di applicazione dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito denominata &#8220;reddito&#8221;, \u00e8 calcolata sul reddito delle persone fisiche.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ambito dell&#8217;obbligo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Le persone fisiche residenti sono soggette all&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche durante il periodo d&#8217;imposta, per tutte le fonti di reddito, secondo le disposizioni del presente capitolo.<\/li>\n<li>Le persone fisiche non residenti sono soggette all&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche durante il periodo d&#8217;imposta, per le fonti di reddito, secondo le disposizioni del presente capitolo, realizzate nel territorio della Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 8<\/strong><\/p>\n<p><strong>Reddito imponibile<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, sono considerati reddito imponibile:\n<ol>\n<li>stipendi e altre retribuzioni, relative al rapporto di lavoro in corso;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sono esclusi i redditi derivanti da stipendi e compensi per rapporti di lavoro di funzionari consolari, diplomatici o funzionari simili di altri paesi, nonch\u00e9 di organizzazioni internazionali, che, nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali nella Repubblica d&#8217;Albania, in conformit\u00e0 con convenzioni o accordi internazionali firmati o accettati dalla Repubblica d&#8217;Albania o dal Governo albanese, hanno lo status di diplomatico. Le persone fisiche, albanesi o straniere, che non godono dello status di diplomatico, riconosciuto da convenzioni o accordi internazionali a tal fine, non sono soggette alle eccezioni di questo paragrafo;<\/p>\n<ol>\n<li>reddito derivante dagli utili di un socio o azionista di una societ\u00e0 commerciale;<\/li>\n<li>i redditi derivanti da interessi bancari o da titoli, ad eccezione degli interessi percepiti su buoni del Tesoro o altri titoli di Stato emessi prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge;<\/li>\n<\/ol>\n<p>D)redditi derivanti da diritti d&#8217;autore e propriet\u00e0 intellettuale;<\/p>\n<ol>\n<li>redditi da enfiteusi, prestiti e fitti, salvo nei casi in cui i redditi siano generati dallo svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale, ai sensi della normativa commerciale;<\/li>\n<li>dh) redditi derivanti dal trasferimento del diritto di propriet\u00e0 su beni immobili;<\/li>\n<li>redditi delle persone derivanti da giochi d&#8217;azzardo e casin\u00f2.<\/li>\n<li>reddito realizzato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di azioni o quote che un socio o azionista possiede e vende a un&#8217;altra persona;<\/li>\n<li>altri redditi, non identificati nei moduli presentati nel presente articolo, generati da persone fisiche residenti o non residenti, ma con fonte nella Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<li>gj) Il presente punto \u00e8 abrogato dalla legge n. 177\/2013, del 28.12.2013, GU 203, del 30.12.2013.<\/li>\n<li>&#8220;redditi in denaro derivanti dall&#8217;aumento di capitale con fonti esterne alla societ\u00e0, che non siano stati precedentemente tassati, mentre sono stati soggetti a tassazione e che non siano accompagnati da documenti ufficiali che ne dimostrino l&#8217;origine. Le procedure sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.&#8221;<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).<\/p>\n<p><strong>Articolo 8\/1*<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Reddito esente<\/strong><\/p>\n<p>Esente dall&#8217;imposta sul redditopersonale: (Modificato dalla Legge n. 177\/2013, del 28.12.2013, G.U. n. 203, del 30.12.2013.):<\/p>\n<ol>\n<li>Reddito percepito a seguito dell&#8217;assicurazione obbligatoria previdenziale e sanitaria, nonch\u00e9 dell&#8217;assistenza economica per le persone senza reddito o con reddito basso, secondo le definizioni contenute nella normativa vigente in materia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>1\/1. Redditi da pensioni e altre prestazioni analoghe di cittadini stranieri di origine albanese o di paesi dell&#8217;Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno nella Repubblica d&#8217;Albania, nonch\u00e9 di cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza albanese e sono residenti nella Repubblica d&#8217;Albania e che beneficiano di tali redditi secondo la legislazione del paese in cui beneficiano della pensione o di altre prestazioni analoghe. Le modalit\u00e0 di erogazione delle prestazioni per le categorie di cui al presente punto sono determinate da una decisione del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>(Aggiunto con legge normativa n. 10 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 18.12.2019)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Borse di studio per alunni e studenti.<\/li>\n<li>Prestazioni percepite in caso di malattia, infortunio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.<\/li>\n<li>Redditi percepiti, compresi i redditi in denaro o in natura, dai proprietari a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate dallo Stato per interessi pubblici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>5* Abrogato<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Redditi esenti in base ad accordi internazionali ratificati dal Parlamento albanese.<\/li>\n<li>Reddito ricevuto a seguito di indennizzi finanziari per ex proprietari ed ex prigionieri politici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Contributi versati dal datore di lavoro per l&#8217;assicurazione sulla vita e sulla salute dei dipendenti. (Modificato dalla Legge n. 10364 del 16.12.2010, GU n. 179, dicembre 2010).<\/li>\n<li>Benefici per danni, ottenuti tramite sentenze definitive, nonch\u00e9 risarcimenti determinati per le spese legali.<\/li>\n<li>Redditi percepiti da istituzioni statali per meriti scientifici, sportivi e culturali. (Modificato dalla Legge n. 122\/2012 del 20.12.2012, Gazzetta Ufficiale n. 177 del 09.01.2013).\n<ul>\n<li>Stipendi e bonus di tutti i tipi di atleti che hanno contratti regolari con societ\u00e0 sportive,riconosciuti dalle rispettive federazioni sportive, conseguiti nel periodo dal 1\u00b0 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2021 dalla Legge n. 107\/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020)<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>Reddito generato dal trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 su terreni agricoli da un agricoltore registrato a un altro agricoltore o a una persona fisica o giuridica che eserciti attivit\u00e0 agricola. Sono esclusi anche i casi di trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 nell&#8217;ambito del rapporto di genere tra uomo, donna, bambino, mediante donazione e\/o rinuncia alla propriet\u00e0, quando la propriet\u00e0 deriva da una compropriet\u00e0 obbligatoria acquisita ai sensi della Legge n. 7501 del 19.7.1991, &#8220;Sulla terra&#8221;, e successive modifiche.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Consiglio dei ministri stabilisce le condizioni e la procedura affinch\u00e9 la destinazione dei terreni acquistati non cambi.<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 124\/2013, del 25.4.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76, del 9.05.2013).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 39\/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).<\/p>\n<ul>\n<li>Trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 sull&#8217;appartamento e\/o sul terreno, nell&#8217;ambito del rapporto di genere in ambito familiare, marito, moglie, figli, una sola volta a un beneficiario, tramite donazione e\/o rinuncia alla propriet\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<h1>12.\u00a0\u00a0 Il contributo versato da ciascun iscritto a un fondo pensione volontario nella misura specificata dalla legge sui fondi pensione volontari, nonch\u00e9 i contributi versati dal datore di lavoro o da qualsiasi altro contribuente, in nome e per conto dell&#8217;iscritto al fondo pensione volontario.<\/h1>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"122\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE \u2013 LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998<\/p>\n<h1>13.\u00a0 Rendimento dell&#8217;investimento, comprese le plusvalenze derivanti da investimenti effettuati con le attivit\u00e0 dei fondi pensione, durante l&#8217;amministrazione da parte della societ\u00e0 di gestione.<\/h1>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p>Articolo 8\/2<\/p>\n<ol>\n<li>Per beneficiare dell&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sui redditi, i beneficiari di cui al punto 1\/1 dell&#8217;articolo 8\/1 della presente legge devono soddisfare le seguenti condizioni:\n<ol>\n<li>essere beneficiari di pensione secondo la legislazione vigente nei Paesi in cui ne hanno beneficiato;<\/li>\n<li>essere muniti di permesso di soggiorno nel territorio della Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>non essere mai stato condannato nel proprio Paese o nella Repubblica d&#8217;Albania o in altro Paese per reati per i quali la legge prevede pene detentive non inferiori a 3 (tre) anni;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) abbiano ricevuto risposta positiva dalla struttura amministrativa competente per l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche sulle prestazioni pensionistiche. La richiesta degli interessati deve essere corredata dalla documentazione giustificativa di cui alle lettere &#8220;a&#8221;, &#8220;b&#8221; e &#8220;c&#8221; del presente punto, nonch\u00e9 da una copia del passaporto rilasciato dal Paese in cui hanno la residenza permanente.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Le autorit\u00e0 fiscali sono responsabili e garantiscono la parit\u00e0 di trattamento di qualsiasi richiesta presentata dagli interessati per beneficiare dell&#8217;applicazione della presente legge. In caso di risposta negativa o di mancata risposta da parte della struttura amministrativa competente, entro i termini di legge previsti, l&#8217;interessato ha il diritto di presentare ricorso amministrativo, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Amministrativa.<\/li>\n<li>I beneficiari di cui al punto 1\/1, articolo 8\/1, della presente legge perdono il diritto all&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sul reddito in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno nella Repubblica d&#8217;Albania, qualora non venga presentata richiesta alle strutture competenti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del permesso. In caso di risposta negativa o di mancata risposta da parte della struttura amministrativa competente, entro i termini di legge, l&#8217;interessato ha il diritto di presentare ricorso amministrativo, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Amministrativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto con legge normativa n. 10 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 18.12.2019)<\/p>\n<p><strong>Articolo 9 Aliquote fiscali<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Gli stipendi e i premi, relativi ai rapporti di lavoro in corso, sono tassati secondo le aliquote descritte nell&#8217;Allegato n. 1, allegato alla presente legge e parte integrante della stessa.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">Dividendi, reddito che fluisce come profitto a un socio, indipendentemente dal fatto che questo socio sia l&#8217;unico socio,<\/span><\/strong><strong>Gli interessi derivanti da prestiti, depositi o contratti simili, i redditi da diritti d&#8217;autore o propriet\u00e0 intellettuale, i redditi da giochi d&#8217;azzardo, nonch\u00e9 tutti gli altri premi o redditi non altrimenti previsti da altre disposizioni della presente legge, sono tassati al 15%. (Modificato dalla Legge n. 156\/2014 del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p>3.I dividendi, ovvero i redditi che confluiscono sotto forma di profitto in capo a un socio, anche se unico, sono tassati all&#8217;8%.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 10* Riscossione delle imposte<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ogni datore di lavoro che paga uno stipendio o una retribuzione previsti dalla lettera &#8220;a&#8221; dell&#8217;articolo 8 della presente legge deve trattenere l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, in conformit\u00e0 al primo comma dell&#8217;articolo 9 della presente legge, e deve versare l&#8217;imposta ritenuta alle autorit\u00e0 fiscali entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al pagamento.<\/li>\n<li>Tutti i datori di lavoro sono tenuti a conservare i registri dei pagamenti specificati nella lettera &#8220;a&#8221; dell&#8217;articolo 8 della presente legge, secondo le istruzioni del Ministero delle Finanze.<\/li>\n<li>Tutti i datori di lavoro e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta alla fonte per i dipendenti. La forma, il contenuto, le scadenze e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni sono stabiliti nelle istruzioni del Ministro delle Finanze emanate in attuazione della presente legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 11*<\/strong><\/p>\n<p><strong>Trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 su beni immobili<\/strong><\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).<\/p>\n<ol>\n<li>Le plusvalenze realizzate a seguito del trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 su immobili, fabbricati, terreni e terreni agricoli sono tassate a un&#8217;aliquota del 15 per cento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Lo scambio di un terreno con un&#8217;area edificabile, effettuato tramite un contratto di permuta, non costituisce momento di calcolo dell&#8217;eventuale plusvalenza derivante dal trasferimento di un immobile.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>L&#8217;imposta \u00e8 versata dalla persona fisica che trasferisce il diritto di propriet\u00e0 sull&#8217;immobile, prima che venga effettuata la registrazione dei beni di cui sopra, in conformit\u00e0 con gli atti di legge. L&#8217;immobile non viene registrato senza la dimostrazione del pagamento dell&#8217;obbligazione presso gli uffici di registrazione immobiliare.<\/li>\n<li>Gli uffici di registrazione immobiliare sono tenuti a,<strong>entro il 20 del mese successivo,<\/strong>di trasferire all&#8217;amministrazione finanziaria l&#8217;imposta versata, secondo le disposizioni del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).<\/p>\n<h2>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il ministro responsabile delle finanze e il ministero o l&#8217;istituto responsabile del registro immobiliare determinano, mediante istruzione congiunta, le condizioni, le procedure e la metodologia per l&#8217;attuazione del presente articolo.<\/h2>\n<p>Gli articoli 12, 12\/1, 12\/2, 12\/3, 12\/4, 12\/5 e 12\/6 sono abrogati dalla legge n. 177 del 28.12.2013, GU n. 203 del 30.12.2013.<\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong>(Modificato dalla Legge n. 105\/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)(Modificato dalla Legge n. 39\/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).<\/p>\n<p><strong>Articolo 13 Dichiarazione annuale dei redditi individuali<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>I contribuenti persone fisiche, residenti nella Repubblica d&#8217;Albania, che conseguono un reddito imponibile nel territorio della Repubblica d&#8217;Albania e all&#8217;estero, presentano una dichiarazione annuale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>del reddito all&#8217;amministrazione fiscale centrale. Anche i contribuenti non residenti che generano reddito imponibile con una fonte nella Repubblica d&#8217;Albania sono dichiaranti del reddito annuo delle persone fisiche.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>I contribuenti di cui al punto 1 del presente articolo devono presentare la dichiarazione annuale dei redditi all&#8217;amministrazione centrale delle imposte, entro e non oltre il 30 aprile dell&#8217;anno successivo al periodo d&#8217;imposta per il quale la dichiarazione \u00e8 presentata.<\/li>\n<li>Ogni dichiarazione dei redditi annuale individuale viene compilata con il numero di identificazione personale riportato sulla carta d&#8217;identit\u00e0 del contribuente, che funge da codice fiscale. Anche nel caso in cui il contribuente non sia residente nella Repubblica d&#8217;Albania, il numero di identificazione personale riportato sulla carta d&#8217;identit\u00e0 funge da codice fiscale.<\/li>\n<li>Sono esentati dall&#8217;obbligo di compilare e presentare la dichiarazione annuale dei redditi individuali tutti gli individui che percepiscono un reddito lordo annuo da tutte le fonti per un importo complessivo inferiore a 2.000.000 (due milioni) di lek.Questa esenzione non si applica ai soggetti che lavorano per pi\u00f9 di un datore di lavoro. Tali soggetti dichiarano nella dichiarazione annuale dei redditi, in un&#8217;unica soluzione, tutti i redditi percepiti da lavoro dipendente, calcolano l&#8217;importo totale dell&#8217;imposta dovuta sui salari, deducono, ove applicabile, l&#8217;imposta trattenuta dal datore di lavoro e determinano l&#8217;importo dell&#8217;imposta dovuta che devono versare al bilancio dello Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Oltre ai contribuenti previsti dal presente articolo, la dichiarazione annuale dei redditi pu\u00f2 essere compilata anche da altri soggetti che decidono di presentarla, pur non avendone l&#8217;obbligo legale, perch\u00e9 vogliono beneficiare del regime di detrazione delle spese previsto dalla presente legge, quando tali soggetti soddisfano le condizioni per beneficiare della detrazione delle spese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 marzo 2012.)<\/p>\n<p>Articolo 13\/1<\/p>\n<p>Dati che il rendiconto economico annuale deve contenere<\/p>\n<ol>\n<li>La dichiarazione annuale dei redditi \u00e8 compilata dal contribuente che ha l&#8217;obbligo di dichiarare, ai sensi dell&#8217;articolo 13 della presente legge, e contiene i dati sul reddito lordo, sulle spese deducibili sostenute, nonch\u00e9 sulle imposte pagate nel periodo d&#8217;imposta.<\/li>\n<li>Il dichiarante, qualora riscontri errori materiali da lui stesso commessi nella compilazione della dichiarazione, ha il diritto di apportare le correzioni necessarie entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.Entro tale termine, l&#8217;interessato ha il diritto di correggere la dichiarazione fino a due volte, senza incorrere in sanzioni. Se, da parte sua, la correzione entro tale termine di tre mesi viene modificata per la terza volta, gli vengono applicate sanzioni, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 115 &#8220;Compilazione errata della dichiarazione dei redditi e richiesta di rimborso errata&#8221; della Legge n. 9920 del 19.5.2008 &#8220;Sulle procedure fiscali nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;, e successive modifiche. (Modificata dalla Legge n. 20\/2012 dell&#8217;1.3.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 marzo 2012).<\/li>\n<li>Per beneficiare delle spese deducibili per i figli e le persone assistite, previste dalle lettere \u201cb\u201d e \u201cc\u201d del punto 1 dell\u2019articolo 13\/3 della presente legge, la parte della dichiarazione relativa a tali spese \u00e8 compilata solo dal capofamiglia.<\/li>\n<li>Le modalit\u00e0 con cui il capofamiglia compila la dichiarazione relativa alla quota di spese detraibili, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono regolate con provvedimento del Ministro delle finanze.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 13\/2<\/p>\n<p><strong>Dati sul reddito lordo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il contribuente, nella dichiarazione annuale dei redditi, fornisce i dati relativi al reddito lordo, che comprendono:\n<ol>\n<li><strong>Reddito lordo derivante da stipendi o salari derivanti da rapporti di lavoro di persone fisiche.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>reddito lordo derivante da dividendi per la partecipazione a una societ\u00e0 commerciale o da attivit\u00e0 imprenditoriali;<\/li>\n<li>redditi lordi da locazione e plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili di propriet\u00e0 del dichiarante;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) reddito lordo da interessi bancari;<\/p>\n<ol>\n<li>plusvalenze nette, generate da investimenti in titoli o immobili; dh) somme lorde vinte da lotterie o altri giochi d&#8217;azzardo;<\/li>\n<li>reddito lordo derivante da propriet\u00e0 intellettuale, licenze, diritti esclusivi e altre attivit\u00e0 costituite esclusivamente da diritti e prive di forma fisica;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00eb) plusvalenza da donazione;<\/p>\n<ol>\n<li>reddito lordo guadagnato al di fuori del territorio della Repubblica d&#8217;Albania;<\/li>\n<li>altri redditi lordi, non menzionati al punto 1 del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p><strong>La lettera \u201cgj\u201d \u00e8 abrogata dalla Legge n. 156\/2014 del 27.11.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il reddito specificato nell&#8217;articolo 8\/1 della presente legge non \u00e8 compreso nel reddito lordo ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi.Se l&#8217;importo del reddito specificato al punto 1 supera l&#8217;importo di 2.000.000 (due milioni) di lek all&#8217;anno, l&#8217;individuo \u00e8 tenuto a compilare e presentare la dichiarazione annuale dei redditi individuale solo se l&#8217;importo del reddito lordo annuo, secondo il punto 1, supera l&#8217;importo di 2.000.000 (due milioni) di lek.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p><strong>Articolo 13\/3 Spese deducibili<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>I contribuenti che non sono soggetti a dichiarazione, ai sensi del punto 4 dell&#8217;articolo 13 della presente legge, ma desiderano compilare la dichiarazione ai sensi del punto 5 dell&#8217;articolo 13 della presente legge e hanno un reddito lordo annuo da tutte le fonti fino a 1.050.000 (un milione e cinquantamila) lek all&#8217;anno (indicizzabile ogni anno), ma non superiore a tale importo, possono essere soggetti dichiaranti. Ai fini del calcolo del reddito imponibile di questi individui che compilano la dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi del punto 5 dell&#8217;articolo 13 della presente legge, sono deducibili le seguenti spese:<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>La lettera \u201ca\u201d \u00e8 abrogata dalla Legge n. 156\/2014 del 27.11.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>l&#8217;importo degli interessi bancari sul prestito contratto per l&#8217;istruzione, per s\u00e9 stessi o per i figli e le persone affidate;<\/li>\n<li>spese mediche, per s\u00e9 o per i figli e le persone affidate, per la parte non coperta dall&#8217;assicurazione sanitaria obbligatoria, secondo le definizioni regolamentate con decisione del Consiglio dei ministri.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>La lettera \u201c\u00e7\u201d \u00e8 abrogata dalla Legge n. 156\/2014 del 27.11.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>I soggetti non residenti non beneficiano del diritto alla deducibilit\u00e0 delle spese, previsto dal comma 1 del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 13\/4 \u201cAliquota d&#8217;imposta\u201d \u00e8 abrogato dalla legge n. 177 del 28.12.2013, GU n. 203 del 30.12.2013.<\/p>\n<p>Articolo 13\/5<\/p>\n<p><strong>Manutenzione della documentazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Per ogni entrata e spesa indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, il contribuente che redige la dichiarazione conserva copia originale del documento comprovante il reddito o la spesa deducibili oppure fotocopia certificata conforme dall&#8217;ente che ha emesso il documento.LA CONDANNA \u00c8 DISTRUTTA.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)<\/p>\n<p>Il loro originale, in ogni caso, viene conservato secondo quanto previsto dalla normativa fiscale e messo a disposizione dell&#8217;amministrazione finanziaria, quando questa ne faccia richiesta.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il termine per la conservazione della documentazione da parte delle persone fisiche dichiaranti \u00e8 quello specificato dalla legge sulle procedure fiscali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p><strong>Articolo 13\/6<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tasse da pagare<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>La differenza tra il reddito lordo complessivo con spese deducibili, ai sensi dell&#8217;articolo 13\/3 della legge, e il reddito da lavoro dipendente costituisce il reddito imponibile della persona fisica.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Tale reddito imponibile \u00e8 tassato secondo l&#8217;aliquota d&#8217;imposta prevista dagli articoli 9 e 11, ad eccezione del reddito da lavoro dipendente dichiarato e tassato dal datore di lavoro con aliquote progressive, ai sensi della presente legge.<\/strong><\/li>\n<li><strong>All&#8217;importo dell&#8217;imposta calcolato ai sensi del punto 2 del presente articolo si aggiunge l&#8217;imposta calcolata sullo stipendio e si detraggono le imposte versate nel periodo d&#8217;imposta, documentate dal sostituto d&#8217;imposta di tali imposte.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Per i redditi individuali con fonti al di fuori dell&#8217;Albania, tassati nel Paese in cui sono stati conseguiti, sar\u00e0 consentito un credito d&#8217;imposta estero ai sensi dell&#8217;articolo 37 della legge.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La compilazione e la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi all&#8217;amministrazione finanziaria avviene entro il 30 aprile di ogni anno per i redditi conseguiti nell&#8217;anno precedente. Se il contribuente risulta in regola con il pagamento, il pagamento dell&#8217;imposta viene effettuato entro il 30 aprile.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Se la differenza di cui al punto 2 \u00e8 negativa, l&#8217;amministrazione fiscale restituisce al dichiarante l&#8217;importo dell&#8217;imposta versata in eccesso oppure, con il suo consenso, tale importo pu\u00f2 essere computato come pagamento effettuato per l&#8217;anno d&#8217;imposta successivo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p>Articolo 13\/7<\/p>\n<p><strong>Presentazione della dichiarazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La dichiarazione va presentata alla Direzione regionale delle imposte pi\u00f9 vicina al luogo di residenza del contribuente, personalmente, per posta o per via telematica.<\/li>\n<li>La dichiarazione \u00e8 redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. (Modificato dalla Legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 13\/8<\/p>\n<p><strong>Scadenze per l&#8217;esecuzione del credito<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;accredito degli importi ottenuti dal regime di spese deducibili, previsto dall&#8217;articolo 13\/3 della presente legge, dovr\u00e0 essere effettuato entro la data30 settembredell&#8217;anno successivo al periodo d&#8217;imposta per il quale \u00e8 stata redatta la dichiarazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p>Articolo 13\/9<\/p>\n<p><strong>Mancata compilazione tempestiva o compilazione non corretta della dichiarazione annuale dei redditi<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Quando l&#8217;amministrazione fiscale riscontra casi di mancata presentazione nei tempi previsti della dichiarazione annuale dei redditi, vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge sulle procedure fiscali.<\/li>\n<li>Nel caso in cui il contribuente, nella dichiarazione annuale dei redditi, fornisca informazioni inesatte o false che non vengano da lui stesso corrette, entro il termine previsto dalla presente legge per la correzione, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p>Articolo 13\/10<\/p>\n<p><strong>Istruzioni per la dichiarazione annuale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il Ministro delle Finanze, entro 6 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni per l&#8217;attuazione degli articoli da 13 a 13\/9 della presente legge.<\/li>\n<li>Il Consiglio dei ministri, entro 6 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, emette una decisione sull&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 13\/3 della presente legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p><strong>Articolo 14<\/strong><\/p>\n<p><strong>Reati amministrativi<\/strong><\/p>\n<p>Le violazioni delle disposizioni relative all\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche, che costituiscono illeciti amministrativi, sono definite dalla Legge n. 9920 del 19.5.2008 \u201cSulle procedure fiscali nella Repubblica d\u2019Albania\u201d.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, GU n. 114 del 22.6.2008).<\/p>\n<p><strong>Articolo 15<\/strong><\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27.09.2007.<\/p>\n<p>sanzioni<\/p>\n<p>Le sanzioni amministrative per i reati in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche sono definite nella Legge n. 9920, del 19.5.2008 \u201cSulle procedure fiscali nella Repubblica d\u2019Albania\u201d (modificata dalla Legge n. 9943, del 26.6.2008, Gazzetta Ufficiale n. 114 del 22.6.2008).<\/p>\n<p><strong>CAPITOLO III IMPOSTA SUGLI UTILI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 16**<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ambito di applicazione dell&#8217;imposta sugli utili<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Sono soggetti all&#8217;imposta sul reddito le seguenti persone:\n<ol start=\"8\">\n<li>Le persone giuridiche e le societ\u00e0 di persone previste dai punti &#8220;iii&#8221; e &#8220;iv&#8221; della lettera &#8220;b&#8221; del punto 1 dell&#8217;articolo 2con un reddito superiore a 8.000.000 di lek all&#8217;anno.<\/li>\n<li>Persone giuridiche, societ\u00e0 di persone o altre associazioni di persone costituite od organizzate secondo una legge straniera e che svolgono attivit\u00e0 nel territorio della Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>13<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Qualsiasi altra persona, indipendentemente dal suo status giuridico o dalla forma di registrazione o riconoscimento,<span style=\"text-decoration: line-through;\">quando questo \u00e8 soggetto all&#8217;imposta sul valore aggiunto,<\/span>salvo il caso in cui questa persona sia un soggettodi semplificazione dell&#8217;imposta sugli utili delle piccole imprese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) qualsiasi persona non residente non prevista dalle lettere \u201ca\u201d, \u201cb\u201d o \u201cc\u201d del presente punto e che non sia soggetta all\u2019imposta sui redditi.<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 177 del 28.12.2013, G.U. n. 203 del 30.12.2013).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Ogni persona, ai sensi della presente legge, indipendentemente dallo stato o dalla forma giuridica di registrazione o riconoscimento della stessa, quando \u00e8 o diventa soggetta all&#8217;imposta sugli utili, ha il diritto di richiederne la cancellazione in qualsiasi momento, ma non di passare come soggetto soggetto ad essa.imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 177 del 28.12.2013, G.U. n. 203 del 30.12.2013).(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).<\/p>\n<p>(Sostituita e abrogata con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2021 dalla legge n. 106\/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020)<\/p>\n<p><strong>Articolo 17<\/strong><\/p>\n<p><strong>Obbligo di pagamento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>I contribuenti residenti sono soggetti all&#8217;imposta sugli utili conseguiti da tutte le fonti, all&#8217;interno e all&#8217;esterno del territorio della Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<li>I contribuenti non residenti sono soggetti all&#8217;imposta sugli utili realizzati da tutti i redditi aventi fonte nella Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 18<\/strong><\/p>\n<p><strong>eccezione<\/strong><\/p>\n<p>Sono esenti dall&#8217;imposta sugli utili:<\/p>\n<ol>\n<li>enti governativi centrali e locali;<\/li>\n<li>Banca d&#8217;Albania;<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>persone giuridiche che svolgono esclusivamente attivit\u00e0 di natura religiosa, umanitaria, caritatevole, scientifica o educativa, i cui beni o profitti non sono utilizzati a beneficio dei loro organizzatori o membri;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) organizzazioni sindacali o camere di commercio, industria o agricoltura, i cui beni o profitti non sono utilizzati a vantaggio di un individuo o di uno dei loro membri;<\/p>\n<ol>\n<li>organizzazioni internazionali, agenzie di cooperazione tecnica e loro uffici di rappresentanza, la cui esenzione dalle imposte \u00e8 prevista da accordi speciali;<\/li>\n<li>dh) le persone previste da accordi internazionali ratificati dall&#8217;Assemblea.<\/li>\n<li>fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie costituite o trasferite con Decisione del Consiglio dei Ministri, che mirano a sostenere le politiche di sviluppo del Governo attraverso la concessione di prestiti;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00eb) case di produzione cinematografica, autorizzate e sovvenzionate dal National Center of Cinematography.\u201d<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Fondo pensione volontario amministrato dalla societ\u00e0 di gestione del fondo pensione volontario.<\/strong><\/li>\n<li>Strutture ricettive &#8220;Hotel\/Resort a quattro e cinque stelle, status speciale&#8221;, come definite dalla normativa in materia di turismo e titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale. L&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sugli utili, prevista dal presente comma, si applica per un periodo di 10 anni per le strutture che beneficiano dello status speciale fino a dicembre 2024. Gli effetti dell&#8217;esenzione decorrono dal momento dell&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 economica della struttura ricettiva, ma non oltre 3 anni dall&#8217;ottenimento dello status speciale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tutte le materie menzionate nella lettera &#8220;a&#8221;fino alla lettera &#8220;g&#8221;.del presente articolo, indipendentemente dall&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;imposta sugli utili, sono tenuti a presentare all&#8217;Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi ed il bilancio annuale, entro gli stessi termini previsti per i soggetti passivi d&#8217;imposta sugli utili.<\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 105\/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)<\/p>\n<p><strong>Articolo 19*Utile imponibile<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;utile imponibile del periodo d&#8217;imposta \u00e8 determinato sulla base del bilancio e dei suoi allegati, che devono essere conformi alla legge.<strong>&#8220;Sulla contabilit\u00e0 e sui bilanci&#8221;,<\/strong><\/p>\n<p>alle disposizioni della presente legge, nonch\u00e9 agli atti subordinati emanati a tal fine dal Ministero delle Finanze.<\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 20<\/strong><\/p>\n<p><strong>Spese note<\/strong><\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).<\/p>\n<p>Ai fini della determinazione dell&#8217;utile imponibile nella Repubblica d&#8217;Albania, le spese sostenute allo scopo di conseguire, garantire e preservare l&#8217;utile sono riconosciute come spese, nella misura in cui tali spese sono provate e documentate dal contribuente, nonch\u00e9 quando sono soggette alle limitazioni specificate dalla presente legge.<\/p>\n<p>Il documento utilizzato come base per giustificare la spesa, ai fini fiscali, \u00e8:<span style=\"text-decoration: line-through;\">Fattura IVA, fattura fiscale semplice<\/span>fattura, emessa in conformit\u00e0 alla normativa vigente in materia di fatturazione e al sistema di monitoraggio della circolazionee qualsiasi altro documento redatto ed emesso, in conformit\u00e0 alle istruzioni del Ministro delle Finanze, in attuazione della normativa fiscale.<\/p>\n<p>(Sostituita dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<p>Per la costruzione e la vendita di edifici destinati ad attivit\u00e0 abitative, produttive, commerciali o di servizi, \u00e8 riconosciuto come onere deducibile anche il valore del terreno messo a disposizione dal proprietario, in base a contratti di scambio di terreno per area edificabile. La metodologia per la determinazione del valore del terreno al m\u00b2 \u00e8 approvata dal Consiglio dei Ministri e si basa sul costo fiscale minimo di costruzione, ripartito per citt\u00e0 o aree all&#8217;interno delle citt\u00e0.<\/p>\n<p>Per le attivit\u00e0 di costruzione e vendita a fini abitativi, produttivi, commerciali o di servizi, il reddito imponibile dell&#8217;investitore include anche il reddito corrispondente alla parte dell&#8217;area edificabile che avvantaggia i proprietari terrieri in caso di contratti di scambio tra terreni e aree edificabili. La determinazione del reddito per la quota di pertinenza del proprietario terriero avviene con le stesse modalit\u00e0 previste per la parte di reddito generata dall&#8217;investitore e si basa sulla metodologia approvata dal Consiglio dei Ministri in materia di utile fiscale minimo.<\/p>\n<p>(Abrogata dalla legge n. 39\/2018 del 09.07.2018. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 settembre 2018. Entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2019).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).Il paragrafo \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)<\/p>\n<p>Sono considerati costi riconosciuti i costi dell&#8217;assicurazione sulla vita e sulla salute dei dipendenti stipulati dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, Gazzetta Ufficiale n. 179, dicembre 2010.)<\/p>\n<p>Le borse di studio assegnate agli alunni e agli studenti da istituzioni educative pubbliche e non pubbliche sono riconosciute come spese deducibili nella misura determinata con decisione del Consiglio dei ministri, a condizione che le istituzioni educative pubbliche e non pubbliche, all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico, presentino al Ministero dell&#8217;Istruzione e della Scienza il numero e l&#8217;importo delle borse di studio.<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 122\/2012, del 20.12.2012, G.U. n. 177, del 09.01.2013).<\/p>\n<p><strong>Sono considerate spese riconosciute le spese per i contributi versati dal datore di lavoro nell&#8217;interesse dei propri dipendenti a un regime pensionistico aziendale, fino all&#8217;importo determinato dalla legge n. 10 197 del 10.12.2009 &#8220;Sui fondi pensione volontari&#8221;, per ciascun dipendente.<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 21***<\/strong><\/p>\n<p><strong>Spese sconosciute<\/strong><\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).<\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini della determinazione del reddito imponibile non vengono riconosciute le seguenti spese:\n<ol>\n<li>Il costo di acquisto e miglioramento di terreni e propriet\u00e0;<\/li>\n<li>Costi di acquisto, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di beni aziendali, che sono ammortizzati, in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 22 della presente legge;<\/li>\n<li>Aumento del capitale sociale della societ\u00e0 o del conferimento di ciascun socio; \u00e7) il valore dei premi in natura;<\/li>\n<li>ESAUSTO<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<ol>\n<li>dividendi dichiarati e distribuzioni di utili ai soci o azionisti di societ\u00e0 commerciali, nonch\u00e9 utili nel caso di societ\u00e0 di persone;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00eb)* interessi pagati, che superano il tasso di interesse medio sui prestiti a 12 mesi per il mercato bancario, secondo la pubblicazione ufficiale della Banca d&#8217;Albania<\/p>\n<ol>\n<li>multe, interessi di mora e altre condizioni penali;<\/li>\n<li>la costituzione o l&#8217;incremento di riserve e di altri fondi speciali, salvo i casi previsti dalla legge o dallo statuto.<\/li>\n<li>gj) imposta sul reddito delle persone fisiche, accise, imposta sugli utili e imposta sul valore aggiunto deducibile;<\/li>\n<li>SPESE per spese di rappresentanza e di intrattenimento che superano lo 0,3% del fatturato annuo;<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per i contribuenti esportatori, esclusi i produttori di materiali su misura, che negli ultimi 3 anni hanno realizzato oltre il 70 per cento del proprio reddito da esportazioni, sono riconosciute come spese deducibili, fino al 3 per cento del fatturato annuo, le spese documentate sostenute per la partecipazione, la presentazione a fiere o esposizioni all&#8217;estero.<\/p>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<ol>\n<li>spese per consumi personali, determinate dal Ministro delle Finanze;<\/li>\n<li>spese che superano i limiti stabiliti dalla legge o dagli statuti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Gli importi sponsorizzati che superano i limiti stabiliti dalla Legge n. 7892 del 21.12.1994, &#8220;Sulle sponsorizzazioni&#8221;, e successive modifiche, non sono riconosciuti come spese deducibili ai fini fiscali.<\/p>\n<p>Per le persone giuridiche che generano un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lek, gli importi sponsorizzati, entro i limiti previsti dalla Legge n. 7892 del 21.12.1994, &#8220;Sulle sponsorizzazioni&#8221;, e successive modifiche, per le attivit\u00e0 di squadre sportive, facenti parte di federazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia, ai fini del calcolo dell&#8217;imposta sull&#8217;utile del periodo d&#8217;imposta, sono deducibili in misura pari al triplo del valore dell&#8217;importo sponsorizzato. Non \u00e8 consentito il riporto a periodi d&#8217;imposta successivi. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano dopo il rilascio dell'&#8221;Autorizzazione alla sponsorizzazione&#8221; da parte del Direttore Generale delle Imposte, secondo le procedure previste dalle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.<\/p>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>(<\/strong>Modificato dalla legge n. 9766 del 09.07.2007 (G.U. n. 90 del 21.07.2007).<\/p>\n<ol>\n<li>spese per regali;<\/li>\n<li>qualsiasi spesa il cui importo non sia documentato dal contribuente.<\/li>\n<li>ll) spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione, fatturate da terzi, per le quali non sia stata versata la ritenuta d&#8217;acconto entro il periodo d&#8217;imposta dal contribuente. (Modificato dalla Legge n. 107\/2013, del 28.3.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 15 aprile 2013).<\/li>\n<li>* perdite, danni, sprechi e ammanchi durante la produzione, il trasporto e lo stoccaggio, oltre quanto stabilito da specifici atti giuridici e sub-giuridici.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Entro 4 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri determina con decreto le norme relative alle perdite, ai danni e alle carenze durante la produzione, l&#8217;immagazzinamento e il trasporto, ecc., riconosciute ai fini fiscali.<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<p>n). Spese per stipendi, premi e qualsiasi altra forma di reddito personale, connessi al rapporto di lavoro, corrisposti ai dipendenti, compresi gli amministratori, senza passare attraverso il sistema bancario.<\/p>\n<p>Il Consiglio dei ministri determina con proprio decreto i casi di deroga alla presente norma.<\/p>\n<p>nj). importi pagati in contanti, superiori ai limiti stabiliti dalla legge&#8221;Sulle procedure fiscali nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;.<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).(Modificato dalla Legge n. 9766 del 09.07.2007, GU n. 90 del 21.07.2007.)<\/p>\n<ol>\n<li>spese per indennit\u00e0 giornaliere che superano il 50 percento del fondo salariale lordo annuo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)<\/p>\n<ol>\n<li>Donazioni in denaro superiori al 5% dell&#8217;utile ante imposte, effettuate in caso di dichiarazione dello &#8220;stato di calamit\u00e0 naturale&#8221; entro il termine specificato e trasferite ai conti di tesoreria. Nei casi in cui le donazioni dovute alla dichiarazione dello &#8220;stato di calamit\u00e0 naturale&#8221; siano costituite da beni immobili, la valutazione del contributo fino al 5% dell&#8217;utile ante imposte \u00e8 calcolata secondo le procedure stabilite con decisione del Consiglio dei Ministri.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla legge normativa n. 5 del 30.11.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 02.12.2019,approvato con Legge n. 79\/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 16.12.2019)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>*Se durante il periodo d&#8217;imposta il prestito e l&#8217;acconto superano in media quattro volte l&#8217;importo del patrimonio netto, gli interessi pagati sull&#8217;importo eccedente non vengono riconosciuti come spesa deducibile.Questa restrizione non si applica a banche, compagnie assicurative e societ\u00e0 di leasing.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>(<\/strong>Modificato dalla legge n. 9766 del 09.07.2007 (G.U. n. 90 del 21.07.2007).<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nel caso di persone giuridiche non costituite ai sensila legge &#8220;Sui commercianti e le societ\u00e0 commerciali&#8221;Il secondo comma del presente articolo si applica allo stesso modo degli enti<\/li>\n<\/ol>\n<p>altre disposizioni previste nel presente articolo.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Fatto salvo quanto previsto dai punti 2 e 3 del presente articolo, in caso di prestiti, prestiti o finanziamenti da parti correlate, l&#8217;eccedenza degli oneri finanziari netti che supera il 30% dell&#8217;utile imponibile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) non \u00e8 riconosciuta come costo deducibile del periodo d&#8217;imposta. L&#8217;utile imponibile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento \u00e8 determinato in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 19 della presente legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con il termine &#8220;surplus netto di interessi passivi&#8221; si intende il surplus risultante dalla differenza tra interessi passivi e interessi attivi.<\/p>\n<p>Tutte le spese per interessi non deducibili ai sensi del presente punto vengono riportate ai periodi d&#8217;imposta futuri, a meno che non sia stato trasferito il 50 percento delle azioni o dei diritti di voto nella societ\u00e0.<\/p>\n<p>Le disposizioni del presente comma non si applicano alle banche, agli istituti di credito finanziario non bancario, alle compagnie di assicurazione e alle societ\u00e0 di leasing.<\/p>\n<p>Le norme per l&#8217;attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell&#8217;Interno.<\/p>\n<p>Finanza<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge 129\/2016 del 15.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06.01.2017, entra in vigore il 01.01.2018)<\/p>\n<p><strong>Articolo 22 ***<\/strong><\/p>\n<p><strong>ammortamento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel determinare l&#8217;utile imponibile, l&#8217;ammortamento delle attivit\u00e0 operative viene calcolato come segue:\n<ol>\n<li>il proprietario dei beni dell&#8217;attivit\u00e0, in tutti i casi, ad eccezione di quelli indicati nella lettera \u201cb\u201d del presente articolo;<\/li>\n<li>nel caso di beni dati in leasing, in comodato o in altra forma, prevista da disposizioni di legge, dalla persona che sopporta il rischio di perdita o distruzione del bene.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Non sono ammortizzati i terreni, i lotti di terreno, le opere d&#8217;arte, gli oggetti d&#8217;antiquariato, i gioielli, i metalli e le pietre preziose;<\/li>\n<li>I costi di acquisto o di costruzione, i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, strutture, macchinari e attrezzature con una lunga durata di vita, vengono ammortizzati separatamente, al valore residuo, nella misura del 5 per cento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).<\/p>\n<p><strong>Nel caso in cui il valore residuo del bene all\u2019inizio del periodo d\u2019imposta sia inferiore a<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il 3 percento del costo storico di questa attivit\u00e0, allora questo valore residuo sar\u00e0 riconosciuto interamente come una spesa deducibile del periodo d&#8217;imposta.<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>L&#8217;ammortamento dei costi di acquisizione delle attivit\u00e0 immateriali viene calcolato separatamente per ciascuna attivit\u00e0, secondo il metodo lineare, con un&#8217;aliquota del 15 per cento;<\/li>\n<li><strong>Le due categorie di beni seguenti vengono ammortizzate utilizzando il metodo del valore residuo, sulla base di un sistema di raggruppamento, con le seguenti percentuali:<\/strong>\n<ol>\n<li><strong>Computer, sistemi informativi, prodotti software e dispositivi di archiviazione dati del 25%.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Tutte le altre attivit\u00e0 operative del 20 percento.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Nel caso in cui il valore residuo del bene all&#8217;inizio del periodo d&#8217;imposta sia inferiore al 10 per cento del costo storico di tale bene, allora tale valore residuo sar\u00e0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00e8 riconosciuto interamente come costo deducibile del periodo d\u2019imposta.<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 156\/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>In ciascuna categoria descritta nel quinto paragrafo del presente articolo, la percentuale di ammortamento specificata nel presente punto viene applicata in base all&#8217;ammortamento della rispettiva categoria.<\/li>\n<li>La base di ammortamento deve essere il valore contabile della categoria registrata nel bilancio di apertura del periodo d&#8217;imposta:\n<ol>\n<li>sommando il costo di acquisto o di realizzazione del bene e il costo di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione dei beni della categoria nel periodo d&#8217;imposta;<\/li>\n<li>deducendo il prezzo di vendita dei beni e l&#8217;indennizzo ricevuto per la perdita dei beni dovuta ad altre cause di forza maggiore o ad altre trasformazioni involontarie avvenute nel periodo d&#8217;imposta.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel caso in cui la base di ammortamento sia un importo negativo, tale importo viene aggiunto all&#8217;utile stimato e la base di ammortamento viene considerata pari a zero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso in cui la base di ammortamento non superi i 5.000 lek, l&#8217;intera base di ammortamento costituir\u00e0 una spesa operativa deducibile.<\/p>\n<p>In caso di rivalutazione dei beni aziendali non \u00e8 consentito calcolare l&#8217;ammortamento sull&#8217;importo rivalutato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 23 * Inventario<\/strong><\/p>\n<p>La rilevazione iniziale (al costo) e la valutazione delle rimanenze, alla fine del periodo d&#8217;imposta, vengono effettuate secondo quanto previsto dal<\/p>\n<p>metodi stabiliti dalla legge &#8220;Sulla contabilit\u00e0 e sui bilanci&#8221;, che devono essere applicati sistematicamente.<\/p>\n<p>Gli ammortamenti e le rivalutazioni delle rimanenze, effettuati successivamente alla rilevazione iniziale, secondo le disposizioni della suddetta legge, non sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tale norma si applica anche alle attivit\u00e0 finanziarie e immateriali.<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009)<\/p>\n<p><strong>Articolo 24<\/strong><\/p>\n<p><strong>Crediti inesigibili<\/strong><\/p>\n<p>Nella determinazione del reddito imponibile, i crediti inesigibili vengono riconosciuti come spesa deducibile se sono soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>Un importo corrispondente a questo debito \u00e8 stato precedentemente incluso nel reddito;<\/li>\n<li>il debito \u00e8 stato cancellato dai libri contabili del contribuente;<\/li>\n<li>Sono state intraprese tutte le azioni legali possibili per riscuoterlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel caso di banche, filiali di banche estere ed entit\u00e0 finanziarie non bancarie autorizzate dalla Banca d&#8217;Albania a svolgere attivit\u00e0 di prestito, nella determinazione dell&#8217;utile imponibile, la svalutazione dei crediti inesigibili correlati al processo di prestito \u00e8 riconosciuta come spesa deducibile al raggiungimento delle seguenti scadenze:<\/p>\n<ol>\n<li>365 giorni dopo la presentazione all&#8217;ufficiale giudiziario della richiesta di avvio dell&#8217;esecuzione forzata, se il prestito \u00e8 garantito da beni mobili o immobili;<\/li>\n<li>365 giorni dopo che il tribunale ha emesso il titolo esecutivo, se il prestito non \u00e8 garantito da beni mobili o immobili.<\/li>\n<li>Nel caso in cui i beni mobili o immobili posti a garanzia del prestito vengano eseguiti prima dei termini di cui alle lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;b&#8221; che precedono, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni bancarie, dette spese deducibili.<\/li>\n<\/ol>\n<p>sono conosciuti come tali.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 32\/2014, del 3.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, del 24 aprile 2014).(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)<\/p>\n<p><strong>Articolo 25<\/strong><\/p>\n<p><strong>Riserve speciali per banche e compagnie assicurative<\/strong><\/p>\n<p>Nella determinazione dell&#8217;utile imponibile delle banche e delle compagnie di assicurazione, sono riconosciute come spese le riserve tecniche, costituite in conformit\u00e0 alla legge &#8220;Sull&#8217;attivit\u00e0 di assicurazione, riassicurazione e intermediazione assicurativa e riassicurativa&#8221; e gli accantonamenti bancari, costituiti in conformit\u00e0 agli standard redatti dall&#8217;International Accounting Standards Board e certificati senza obiezioni da revisori esterni.\u201cma, in ogni caso, senza superare l&#8217;importo specificato nelle norme della Banca d&#8217;Albania a tale scopo\u201d Abrogato dalla Legge n. 177, del 28.12.2013, Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30.12.2013.Gli importi recuperati da queste riserve o accantonamenti vengono aggiunti all&#8217;utile imponibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le spese delle banche per i contributi annuali e straordinari, in conformit\u00e0 alla legge &#8220;Sul risanamento e l&#8217;intervento straordinario nelle banche nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;, sono spese riconosciute nella determinazione dell&#8217;utile imponibile.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, Gazzetta Ufficiale n. 179, dicembre 2010.)<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge 129\/2016, del 15.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, del 06.01.2017)<\/p>\n<p><strong>Articolo 26<\/strong><\/p>\n<p><strong>Partecipazioni esenti da imposta sugli utili<\/strong><\/p>\n<p>Nella determinazione dell&#8217;utile imponibile di una persona residente, i dividendi e le distribuzioni di utili sono esclusi dal reddito quando sono distribuiti da societ\u00e0 e societ\u00e0 di persone residenti e da societ\u00e0 estere non residenti soggette all&#8217;imposta sugli utili, indipendentemente dalla partecipazione, in valore o numero, al capitale sociale, ai diritti di voto o alla partecipazione al capitale iniziale o sociale del beneficiario.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, Gazzetta Ufficiale n. 179, dicembre 2010.)<\/p>\n<p><strong>Articolo 27 Riporto delle perdite<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel caso in cui l&#8217;utile imponibile di un periodo d&#8217;imposta dia luogo a un risultato negativo, le perdite risultanti possono essere coperte con gli utili dei tre periodi d&#8217;imposta successivi, secondo il principio &#8220;la prima perdita prima dell&#8217;ultima&#8221;.<\/li>\n<\/ol>\n<p>1\/1. Fatte salve le disposizioni del punto 1 del presente articolo, per i contribuenti che investono in progetti imprenditoriali di valore superiore a 1 miliardo di lek\u00eb, qualora l&#8217;utile imponibile di un periodo d&#8217;imposta sia negativo, le perdite derivanti possono essere coperte con utili nei cinque periodi d&#8217;imposta successivi, secondo il principio &#8220;la prima perdita prima dell&#8217;ultima&#8221;. Il Ministro responsabile delle finanze determiner\u00e0 mediante istruzioni i criteri e le procedure per l&#8217;attuazione del presente punto.<\/p>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Se durante un periodo d\u2019imposta la propriet\u00e0 diretta e\/o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di una persona, varia di oltre il 50 percento, in valore o in numero,punto 1 e punto 1\/1 di questo articolonon si applica alle perdite subite da tale entit\u00e0 giuridica nel periodo d&#8217;imposta in questione e nei periodi d&#8217;imposta precedenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Sostituita dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<p>Articolo 27\/1<\/p>\n<h1>Cambio di propriet\u00e0<\/h1>\n<ol>\n<li>Se durante un periodo d&#8217;imposta la propriet\u00e0 diretta e\/o indiretta del capitale sociale, delle quote o dei diritti di voto di una persona giuridica varia di oltre il 20% in termini di valore o numero di azioni o quote, la persona giuridica \u00e8 trattata come se avesse ceduto una parte proporzionale di tutti i suoi beni immediatamente prima della variazione. La persona giuridica \u00e8 trattata come:\n<ol>\n<li>beneficiario del ricavato della vendita, pari alla quota proporzionale del valore di mercato del bene in quel momento; e<\/li>\n<li>riacquistatore del bene allo stesso valore.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il punto 1 si applica nei casi in cui la persona giuridica abbia realizzato negli ultimi tre anni un fatturato medio di 500.000.000 (cinquecento milioni) di lek.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Quando una persona giuridica paga l&#8217;imposta sugli utili, secondo la presente legge, in base al punto 1 del presente articolo, qualsiasi modifica nella propriet\u00e0 di azioni o interessi simili che determini la modifica \u00e8 esente dall&#8217;imposta sugli utili.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE \u2013 NORMATIVA FISCALE 2014<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"122\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Legge n. 8438 del 28.12.1998<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>La persona giuridica che subisce una modifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve comunicare all&#8217;autorit\u00e0 fiscale i dettagli della modifica entro 45 giorni dal momento in cui la modifica si \u00e8 verificata.<\/li>\n<li>La persona giuridica \u00e8 tenuta a notificare all&#8217;amministrazione fiscale qualsiasi variazione nella propriet\u00e0 diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto. La variazione della propriet\u00e0 deve essere soggetta al comma &#8220;ii&#8221;, lettera &#8220;e&#8221;, dell&#8217;articolo 4 della presente legge. La notifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla variazione della propriet\u00e0. Tale disposizione non si applica nei casi previsti dal punto 3 del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>5.\u00a0 In caso di mancata notifica alle autorit\u00e0 fiscali, la persona giuridica \u00e8 punita secondo le sanzioni previste dalla legge &#8220;Sulle procedure fiscali nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;.<\/h2>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018.)<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso, salvo che il cambiamento della titolarit\u00e0 (capitale sociale, quote o diritti di voto di una persona giuridica) sia soggetto alle disposizioni delle convenzioni ratificate per evitare le doppie imposizioni in vigore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sugli utili \u00e8:<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 28<\/p>\n<p><strong>aliquota fiscale<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>0% per i contribuenti con un reddito fino a 14.000.000 di lek all&#8217;anno.<\/li>\n<li>15% per i contribuenti con un reddito superiore a 14.000.000 di lek all&#8217;anno.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2021 dalla Legge n. 106\/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Per le persone giuridiche che svolgono attivit\u00e0 di produzione\/sviluppo di software, l&#8217;imposta sugli utili \u00e8 del 5%. Il Consiglio dei Ministri determina, con delibera, le attivit\u00e0 che rientrano nel campo di produzione\/sviluppo di software, nonch\u00e9 le procedure per l&#8217;attuazione del presente paragrafo. (Modificato dalla Legge n. 105\/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)<\/li>\n<li>Per le persone giuridiche che svolgono attivit\u00e0 economiche ai sensi della Legge n. 38\/2012, \u201cSulle societ\u00e0 cooperative agricole\u201d, l\u2019aliquota dell\u2019imposta sugli utili \u00e8 del 5%.<\/li>\n<li>Per le entit\u00e0 che svolgono un&#8217;attivit\u00e0 ricettiva certificata come &#8220;agriturismo&#8221;, secondo la normativa vigente in materia di turismo, l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sugli utili \u00e8 del 5%. Tale aliquota si applica per un periodo di 10 anni per le entit\u00e0 giuridiche che beneficiano dello status di &#8220;ente agrituristico certificato&#8221;, fino al 31 dicembre 2021. L&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota ridotta decorre dall&#8217;anno fiscale successivo, successivo all&#8217;ottenimento dello status di &#8220;ente agrituristico certificato&#8221;.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 39\/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018. Entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2019).<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Per le persone giuridiche che svolgono attivit\u00e0 economiche nel settore automobilistico, l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sugli utili \u00e8 del 5%. Il Consiglio dei Ministri determina con decisione le attivit\u00e0, i criteri e le procedure per l&#8217;attuazione del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).<\/p>\n<p><strong>Articolo 29 *<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dichiarazione dei redditi e calcolo finale dell&#8217;obbligazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ogni contribuente \u00e8 tenuto a redigere una dichiarazione annuale del reddito imponibile secondo il modello specificato nelle istruzioni del Ministro delle Finanze in attuazione della presente legge. I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale all&#8217;amministrazione fiscale entro il 31 marzo dell&#8217;anno successivo, presentando contestualmente il bilancio contabile, unitamente ai relativi allegati, nonch\u00e9 qualsiasi altro dato specificato nelle istruzioni del Ministro delle Finanze in attuazione della presente legge. Ai fini fiscali, i dati dei documenti di cui sopra si considerano accettati quando sono approvati dall&#8217;amministrazione fiscale o quando sono trascorsi due mesi dalla loro presentazione ufficiale e l&#8217;amministrazione fiscale non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>L&#8217;imposta calcolata sulla base della dichiarazione annuale dei redditi imponibili, ridotta degli importi determinati ai sensi dell&#8217;articolo 37 della presente legge e degli acconti versati nel periodo d&#8217;imposta, \u00e8 versata dal contribuente sul conto dell&#8217;amministrazione finanziaria, al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi imponibili.<\/li>\n<li>\u00c8 abrogato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 30**pagamento anticipato<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel periodo d&#8217;imposta successivo, il contribuente versa in anticipo sul conto dell&#8217;amministrazione finanziaria:<\/li>\n<\/ol>\n<p>rate trimestrali dell&#8217;imposta sugli utili, entro il 30 marzo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; entro il 30 giugno, per i mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 30 settembre, per i mesi di luglio, agosto e settembre ed entro il 30 dicembre, per i mesi di ottobre, novembre e<\/p>\n<p>Dicembre. Le rate possono essere versate anche mensilmente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, nei seguenti importi:<\/p>\n<ol>\n<li>per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del periodo d&#8217;imposta successivo, l&#8217;importo dell&#8217;imposta sugli utili del periodo d&#8217;imposta dei due anni precedenti diviso per 12;<\/li>\n<li>per ciascuno degli altri 9 mesi del periodo d&#8217;imposta successivo, l&#8217;importo dell&#8217;imposta sugli utili del periodo d&#8217;imposta precedente diviso per 12.<\/li>\n<li>Nel caso in cui il contribuente inizi l&#8217;attivit\u00e0 nel periodo d&#8217;imposta del secondo anno precedente, gli acconti per i mesi gennaio &#8211; marzo del periodo d&#8217;imposta successivo sono i seguenti:\n<ul>\n<li>Importo dell&#8217;imposta sugli utili per il periodo d&#8217;imposta dei due anni precedenti diviso per il numero di mesi durante i quali il contribuente ha esercitato l&#8217;attivit\u00e0 fiscale. Per la determinazione degli acconti relativi agli altri mesi del periodo d&#8217;imposta successivo, l&#8217;imposta \u00e8 calcolata secondo quanto previsto dalla lettera &#8220;b&#8221;, punto 1, del presente articolo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Nel caso in cui il contribuente inizi l&#8217;attivit\u00e0 nel corso del periodo d&#8217;imposta precedente, gli acconti per i mesi gennaio &#8211; marzo del periodo d&#8217;imposta successivo sono pari all&#8217;importo stimato dell&#8217;imposta sugli utili del periodo precedente, diviso per il numero dei mesi del periodo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>periodo precedente, durante il quale \u00e8 stata svolta l&#8217;attivit\u00e0. La lettera &#8220;b&#8221;, punto 1, del presente articolo, si applica alla determinazione degli acconti per i mesi residui del periodo d&#8217;imposta successivo.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Nel caso in cui un contribuente inizi a svolgere un&#8217;attivit\u00e0 nel periodo d&#8217;imposta successivo, gli acconti per tale periodo sono pari all&#8217;importo stimato dell&#8217;imposta sugli utili per il periodo successivo, diviso per il numero di mesi rimanenti nel periodo d&#8217;imposta successivo. In via eccezionale, i contribuenti che iniziano l&#8217;attivit\u00e0 nel periodo successivo e svolgono attivit\u00e0 nel settore produttivo non sono soggetti all&#8217;acconto dell&#8217;imposta sugli utili per un periodo di 6 mesi o per il periodo rimanente fino alla fine dell&#8217;anno successivo, se tale periodo \u00e8 anche inferiore a 6 mesi..<\/li>\n<li>Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento durante il periodo d&#8217;imposta, dimostri all&#8217;autorit\u00e0 fiscale che l&#8217;imposta sugli utili per tale periodo d&#8217;imposta sar\u00e0 significativamente inferiore all&#8217;imposta sugli utili del periodo precedente o del secondo periodo precedente, l&#8217;autorit\u00e0 fiscale accetter\u00e0 la riduzione degli acconti, secondo le norme stabilite dalle istruzioni del Ministro delle Finanze. Nel caso in cui il contribuente abbia ridotto le rate di acconto, determinate dall&#8217;autorit\u00e0 fiscale, e l&#8217;imposta annuale dovuta per l&#8217;imposta sugli utili, risultante dal saldo, superi l&#8217;acconto di oltre il 10%, l&#8217;ente \u00e8 tenuto a pagare interessi di mora sulla differenza tra l&#8217;effettivo debito annuale e l&#8217;importo anticipato durante l&#8217;anno, secondo le norme stabilite dalle istruzioni del Ministro delle Finanze.<\/li>\n<li>Se l&#8217;amministrazione finanziaria stima che l&#8217;imposta sugli utili per il periodo d&#8217;imposta successivo superer\u00e0 di oltre il 10% l&#8217;imposta sugli utili del periodo d&#8217;imposta precedente, pu\u00f2 rettificare gli acconti versati in aumento, in base all&#8217;imposta sugli utili da essa stimata. (Modificato dalla Legge n. 83\/2014 del 17.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell&#8217;11 agosto 2014.)<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 30\/1<\/p>\n<h1>Dichiarazione e pagamento da parte di soggetti non residenti<\/h1>\n<ol>\n<li>Un soggetto non residente, definito ai sensi della lettera &#8220;\u00e7&#8221;, punto 1, dell&#8217;articolo 16 della presente legge, \u00e8 tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi imponibili, secondo le istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine specificato nell&#8217;articolo 29 della presente legge.<\/li>\n<li>Al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il soggetto non residente \u00e8 tenuto a versare l&#8217;importo dell&#8217;imposta dichiarata. Gli articoli 30 e 37 della presente legge non si applicano a tali casi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018.)<\/p>\n<p><strong>Articolo 31<\/strong><\/p>\n<p><strong>Reati amministrativi<\/strong><\/p>\n<p>Le violazioni delle disposizioni sull&#8217;imposta sugli utili, che costituiscono illeciti amministrativi, ad eccezione della tenuta non corretta della contabilit\u00e0 senza conseguenze sul risultato finanziario1, sono definite nella Legge n. 9920 del 19.5.2008 &#8220;Sulle procedure fiscali nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;.<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, GU n. 114 del 22.6.2008).<\/p>\n<p><strong>Articolo 32<\/strong><\/p>\n<p><strong>sanzioni<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Le sanzioni amministrative per i reati in materia di imposte sugli utili sono definite nella Legge n. 9920 del 19.5.2008 \u201cSulle procedure fiscali nella Repubblica d\u2019Albania\u201d.<\/li>\n<li>In caso di violazioni per tenuta contabile non corretta senza conseguenze sul risultato finanziario1, i responsabili sono puniti con una multa di 10 mila lek.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, GU n. 114 del 22.6.2008).<\/p>\n<p>Articolo 32\/1<\/p>\n<h1>Valutazione dello scambio di azioni o quote<\/h1>\n<ol>\n<li>Le azioni o quote acquisite in occasione di una fusione per incorporazione o di un trasferimento di una o pi\u00f9 filiali sono valutate al valore di mercato delle attivit\u00e0 e passivit\u00e0 aziendali trasferite.<\/li>\n<li>Su richiesta scritta di entrambe le societ\u00e0, sia quella acquirente che quella acquisita, indirizzata all&#8217;amministrazione fiscale, le azioni o le quote ricevute in relazione a uno scambio di azioni o quote, una fusione o una scissione, vengono valutate al prezzo di acquisto iniziale delle azioni o quote trasferite.<\/li>\n<li>Ogni pagamento denominato in denaro, ricevuto in relazione allo scambio di azioni o quote, a una fusione o a una scissione, \u00e8 riconosciuto come plusvalenza imponibile fino a un importo pari alla differenza tra il prezzo di mercato delle azioni o quote ricevute e il prezzo di acquisto delle azioni o quote trasferite.<\/li>\n<li>Il presente articolo si applica solo in relazione agli azionisti o soci della societ\u00e0 acquisita, se gli azionisti o i soci sono residenti in Albania.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 163\/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 32\/2<\/p>\n<h1>Norme applicabili alle attivit\u00e0 e passivit\u00e0 aziendali nelle riorganizzazioni<\/h1>\n<ol>\n<li>Le plusvalenze realizzate dal trasferimento di attivit\u00e0 e passivit\u00e0 aziendali in relazione a una fusione per incorporazione, a un trasferimento di uno o pi\u00f9 rami di attivit\u00e0, a una fusione o a una scissione possono essere differite fino alla cessione di tali attivit\u00e0 e passivit\u00e0 da parte della societ\u00e0 acquirente. Tale differimento fiscale viene effettuato su richiesta all&#8217;amministrazione finanziaria sia della societ\u00e0 cedente che della societ\u00e0 acquirente, laddove la societ\u00e0 acquirente accetti di continuare a valutare le attivit\u00e0 e le passivit\u00e0 trasferite al loro valore contabile al momento immediatamente precedente il trasferimento.<\/li>\n<li>Per quanto riguarda il calcolo dell&#8217;ammortamento, la societ\u00e0 incorporante continuer\u00e0 a operare come se le attivit\u00e0 e le passivit\u00e0 acquisite fossero ancora di propriet\u00e0 della societ\u00e0 cedente.<\/li>\n<li>Il presente articolo si applica alle operazioni previste dal punto 1 del presente articolo, solo se la societ\u00e0 cedente e la societ\u00e0 incorporante sono entrambe residenti in Albania.<\/li>\n<li>Il presente articolo non si applica se la societ\u00e0 cedente non detiene le azioni o le quote ricevute nella societ\u00e0 incorporante per almeno 3 anni solari senza interruzione dopo l&#8217;anno in cui avviene il trasferimento, a meno che la societ\u00e0 cedente non dimostri che l&#8217;alienazione di tali azioni o quote non viene effettuata con lo scopo prevalente di ridurre o eludere il pagamento dell&#8217;imposta sugli utili in Albania.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla Legge n. 163\/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021)<\/p>\n<p><strong>CAPITOLO III\/A<\/strong><\/p>\n<p><strong>IMPOSTA SEMPLIFICATA SUGLI UTILE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/1<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/2<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/3<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/4<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/5<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/6<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/7<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 32\/8<\/strong><\/p>\n<p><strong>**** ESAUSTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>CAPITOLO IV<\/strong><\/p>\n<p><strong>IMPOSTA RITENUTA ALLA FONTE DEL REDDITO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 33<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ritenuta d&#8217;acconto sull&#8217;imposta sul reddito<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Tutte le persone residenti nella Repubblica d&#8217;Albania, gli enti governativi centrali e locali, le organizzazioni senza scopo di lucro e qualsiasi altra entit\u00e0 riconosciuta dalla legislazione vigente, sono obbligati a trattenere l&#8217;imposta alla fonte dall&#8217;importo lordo dei seguenti pagamenti, derivanti da una fonte nella Repubblica d&#8217;Albania, secondo le seguenti aliquote:\n<ul>\n<li>15 percento per:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>interessi e pagamenti simili;<\/li>\n<li>pagamenti per diritti d&#8217;autore e propriet\u00e0 intellettuale;<\/li>\n<li>pagamenti per servizi tecnici, servizi di gestione, servizi di consulenza, servizi finanziari e assicurativi;<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) compensi per la gestione e la partecipazione agli organi direttivi;<\/p>\n<ol>\n<li>pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o supervisione relativi a<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>loro;<\/p>\n<ol>\n<li>dh) pagamenti di affitto;<\/li>\n<li>pagamenti per spettacoli di attori, musicisti o atleti, compresi tali pagamenti<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>che vengono fatte a persone che impiegano artisti o atleti o che fungono da intermediari per le loro esibizioni;<\/p>\n<p>\u00eb) redditi delle persone fisiche derivanti da giochi d&#8217;azzardo e casin\u00f2.<\/p>\n<ul>\n<li>8% per:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>dividendi:<\/li>\n<li>partecipazione agli utili<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il punto 1 del presente articolo non si applica a:<\/li>\n<li>Persone residenti in Albania, registrate come contribuenti dell&#8217;imposta sugli utili e dell&#8217;imposta sul valore aggiunto o persone registrate come contribuenti dell&#8217;imposta locale sulle piccole imprese;<\/li>\n<li>dividendi e altre distribuzioni di utili nell&#8217;ambito definito dall&#8217;articolo 26 della Legge;<\/li>\n<li>pagamenti effettuati a soggetti non residenti per servizi di trasporto internazionale di passeggeri e merci.<\/li>\n<li>Salvo quanto previsto dal punto 2 del presente articolo, la ritenuta d&#8217;acconto operata sul pagamento, ai sensi del punto 1 del presente articolo, costituisce l&#8217;imposta definitiva dovuta.<\/li>\n<li><strong>Abrogato<\/strong><\/li>\n<li>L&#8217;Agenzia nazionale del traffico aereo (ANTA) \u00e8 esente dal pagamento della ritenuta alla fonte sui redditi derivanti dai servizi di navigazione aerea.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9483 del 16.2.2006. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 16.2.2006.)<\/p>\n<p><strong>Articolo 33\/1<\/strong><\/p>\n<p><strong>Deposito della delibera di approvazione del bilancio d&#8217;esercizio e di destinazione dell&#8217;utile<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Le societ\u00e0 commerciali, secondo la legge modificata &#8220;Sui commercianti e le societ\u00e0 commerciali&#8221;, dopo aver pagato l&#8217;imposta sugli utili, secondo le disposizioni del Capitolo III di questa legge, entro un periodo di 6 mesi dalla data di chiusura dell&#8217;esercizio finanziario, devono approvare dall&#8217;assemblea degli azionisti o dall&#8217;organo decisionale competente della societ\u00e0 i risultati finanziari dell&#8217;anno precedente e allocare l&#8217;utile dopo le imposte, determinando l&#8217;ammontare delle riserve legali, la parte che sar\u00e0 utilizzata per investimenti o capitale aggiuntivo e la parte che sar\u00e0 distribuita sotto forma di dividendi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Societ\u00e0 commerciali<span style=\"text-decoration: line-through;\">e persone fisiche<\/span>, ai sensi del punto 1 del presente articolo, deve depositare presso l&#8217;amministrazione finanziaria, entro e non oltre il 31 luglio dell&#8217;anno solare, la decisione dell&#8217;autorit\u00e0 responsabile<span style=\"text-decoration: line-through;\">\/decisione della persona fisica<\/span>Per la presentazione tardiva della presente decisione verr\u00e0 applicata una multa di 10.000 (diecimila) lek.<span style=\"text-decoration: line-through;\">per ogni mese di ritardo<\/span>.<\/li>\n<li>La persona giuridica \u00e8 tenuta a dichiarare e versare per conto dell&#8217;amministrazione fiscale l&#8217;imposta sul dividendo pagabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro e non oltre il 20 agosto dell&#8217;anno in cui vengono approvati i risultati, indipendentemente dal fatto che il dividendo sia stato distribuito o meno. (Modificato dalla Legge n. 83\/2014 del 17.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell&#8217;11 agosto 2014.)<\/li>\n<li>Delibera dell&#8217;assemblea dei soci, dell&#8217;organo competente della societ\u00e0<span style=\"text-decoration: line-through;\">\/decisione della persona fisica<\/span>, ai sensi del presente articolo, per l&#8217;approvazione del risultato e la destinazione dell&#8217;utile al netto delle imposte, deve essere presentato all&#8217;autorit\u00e0 fiscale, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, anche se il risultato dell&#8217;esercizio \u00e8 stato negativo o in perdita. In caso di mancata presentazione della decisione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applicano sanzioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).<\/p>\n<p>(Modificato (parole cancellate) dalla Legge n. 39\/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 34 <\/strong><strong>\u00e8<\/strong><strong> abrogato.<\/strong><\/p>\n<p>Articolo 35<\/p>\n<p><strong>Ritenuta d&#8217;acconto, registrazione, dichiarazione e pagamento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il pagatore degli importi \u00e8 tenuto a conservare la documentazione per il calcolo e la ritenuta alla fonte dell&#8217;imposta per ciascun beneficiario del reddito e a metterla a disposizione dell&#8217;amministrazione finanziaria e del beneficiario del reddito per il quale \u00e8 stato effettuato il pagamento.<\/li>\n<li>Il soggetto pagatore degli importi, ai fini della ritenuta d&#8217;acconto, previsti dall&#8217;articolo 33, &#8220;Deposito della delibera di approvazione del bilancio d&#8217;esercizio e di destinazione dell&#8217;utile&#8221;, \u00e8 tenuto a calcolare, trattenere, dichiarare e versare la ritenuta d&#8217;acconto sui conti dell&#8217;Amministrazione finanziaria entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento.<\/li>\n<li>Il Ministro delle Finanze determina mediante istruzione la forma e il contenuto della dichiarazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) La dichiarazione di ritenuta d&#8217;acconto viene presentata secondo una delle modalit\u00e0 previste dalla Legge n. 9920 del 19.5.2008, &#8220;Sulle procedure fiscali nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;, come modificata, alla direzione regionale presso la quale \u00e8 registrato il pagatore degli importi. (Modificata dalla Legge n. 177 del 28.12.2013, Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30.12.2013.<\/p>\n<p><strong>CAPITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI<\/strong><\/p>\n<p>Articolo 36<\/p>\n<p><strong>Trasferimento del prezzo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Se un contribuente soggetto all&#8217;imposta sugli utili partecipa a una o pi\u00f9 transazioni controllate, deve determinare l&#8217;utile imponibile in modo coerente con il principio di mercato.<\/li>\n<li>Gli utili imponibili di un contribuente che partecipa a una o pi\u00f9 transazioni controllate devono essere considerati in conformit\u00e0 al principio di libera concorrenza se i termini di tali transazioni non sono diversi dai termini che sarebbero stati applicati tra parti indipendenti in transazioni comparabili, effettuate in circostanze comparabili.<\/li>\n<li>Quando le condizioni imposte o dettate in una o pi\u00f9 transazioni controllate effettuate da un contribuente non sono conformi al principio di mercato, gli utili imponibili di tale contribuente possono essere aumentati nella misura in cui sono conformi al principio di mercato.<\/li>\n<li>La determinazione della conformit\u00e0 dei termini di una transazione controllata al principio di mercato e l&#8217;entit\u00e0 di qualsiasi adeguamento, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, devono essere effettuate in conformit\u00e0 alle disposizioni dell&#8217;articolo 36 della presente legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"122\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE \u2013 LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998<\/p>\n<p>(Modificato dalla legge n. 42\/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014).<\/p>\n<p><strong>Articolo 36\/1 Comparabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini del presente capitolo, una transazione non controllata \u00e8 paragonabile a una transazione controllata:\n<ol>\n<li>quando non vi sono differenze significative tra loro che potrebbero influenzare materialmente gli indicatori finanziari controllati, secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato; o<\/li>\n<li>Quando sussistono tali differenze, viene apportata una rettifica ragionevole all&#8217;indicatore finanziario rilevante della transazione non controllata, al fine di eliminare gli effetti di tali differenze nel confronto.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Nel determinare se due o pi\u00f9 transazioni sono comparabili, si terr\u00e0 conto dei seguenti fattori, nella misura in cui siano economicamente appropriati ai fatti e alle circostanze della transazione:\n<ol>\n<li>le caratteristiche dei beni, dei servizi trasferiti;<\/li>\n<li>le funzioni svolte da ciascuna parte in relazione alle transazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti;<\/li>\n<li>termini contrattuali delle transazioni;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) le circostanze economiche in cui si verificano le transazioni; e<\/p>\n<ol>\n<li>le strategie aziendali perseguite dalle parti in relazione alle transazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 36\/2<\/strong><\/p>\n<p><strong>Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La conformit\u00e0 di una transazione controllata al principio di libera concorrenza \u00e8 determinata applicando il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento pi\u00f9 appropriato, nelle circostanze del caso, come stabilito dal Ministro delle Finanze. Oltre a quanto previsto al punto 2, il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento pi\u00f9 appropriato \u00e8 scelto tra i seguenti metodi:\n<ol>\n<li>il metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, che consiste nel confrontare il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione controllata con il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione comparabile sul libero mercato;<\/li>\n<li>il metodo del prezzo di rivendita, che consiste nel confrontare il margine di rivendita che un acquirente di beni in una transazione controllata guadagna dalla rivendita di tale propriet\u00e0 in una transazione non controllata, con il margine di rivendita guadagnato in transazioni di vendita non controllate comparabili;<\/li>\n<li>metodo del costo maggiorato, che consiste nel confrontare l&#8217;aumento (margine di profitto) sui costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione controllata con l&#8217;aumento, margine di profitto di questi costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione non controllata comparabile;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00e7) il metodo del margine netto della transazione, che consiste nel confrontare il margine di profitto netto su una base appropriata, ad esempio costi, vendite, attivit\u00e0, che una parte ottiene in una transazione controllata, con il margine di profitto netto sulla stessa base ottenuto in transazioni non controllate comparabili;<\/p>\n<ol>\n<li>il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, in base al quale a ciascuna persona collegata che partecipa a una transazione controllata viene assegnata la quota di utile\/perdita congiunto derivante da tale transazione che una persona indipendente otterrebbe partecipando a una transazione non controllata comparabile.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il contribuente pu\u00f2 applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli sopra indicati qualora dimostri che nessuno dei metodi approvati pu\u00f2 essere ragionevolmente utilizzato per determinare la conformit\u00e0 al principio di mercato per le transazioni controllate e che tale altro metodo fornisce un risultato conforme al principio di mercato. Il contribuente che utilizza un metodo diverso da quelli approvati di cui al punto 1 del presente articolo ha l&#8217;onere della prova del rispetto dei requisiti del presente capitolo.<\/li>\n<li>Per determinare la conformit\u00e0 al principio di mercato per una transazione controllata, non \u00e8 necessario applicare pi\u00f9 di un metodo.<\/li>\n<li>27<\/li>\n<\/ol>\n<p>Indirizzo: Via: Gjin Bue Shpata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tatime.gov.al\/\">www.tatime.gov.al<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Qualora un contribuente abbia utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per determinare la remunerazione delle sue transazioni controllate e tale metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento sia conforme alle disposizioni del presente articolo, il controllo dell&#8217;amministrazione fiscale sulla conformit\u00e0 dei termini delle transazioni controllate del contribuente al principio di mercato si basa sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato dal contribuente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 36\/3<\/strong><\/p>\n<p><strong>Valutazione delle transazioni combinate controllate<\/strong><\/p>\n<p>Se un contribuente effettua, nelle stesse circostanze o in circostanze simili, due o pi\u00f9 transazioni controllate, economicamente strettamente collegate tra loro o che costituiscono una certa continuit\u00e0\/combinazione, in modo tale da non poter essere analizzate separatamente in modo affidabile, tali transazioni possono essere combinate:<\/p>\n<ol>\n<li>per effettuare l&#8217;analisi di comparabilit\u00e0, come definita nell&#8217;articolo 36\/1; e<\/li>\n<li>di applicare i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento di cui all\u2019articolo 36\/2.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 36\/4<\/strong><\/p>\n<p><strong>Intervallo dell&#8217;indicatore di mercato<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;intervallo di mercato \u00e8 un insieme di indicatori finanziari rilevanti, ad esempio prezzi, margini o quote di profitto, derivati \u200b\u200bdall&#8217;applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento pi\u00f9 appropriato a una serie di transazioni non controllate, ciascuna delle quali \u00e8 sostanzialmente comparabile alla transazione controllata, sulla base di un&#8217;analisi di comparabilit\u00e0 effettuata in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 36\/1.<\/li>\n<li>Una transazione o un gruppo di transazioni controllate non sono soggetti ad aggiustamenti, ai sensi del punto 3 dell&#8217;articolo 36, quando l&#8217;indicatore finanziario rilevante, derivato dalla\/e transazione\/i controllata\/e sottoposta\/e a verifica secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento pi\u00f9 appropriato, rientra nell&#8217;intervallo di mercato.<\/li>\n<li>Quando l&#8217;indicatore finanziario rilevante, derivato da transazioni controllate, si colloca al di fuori dell&#8217;intervallo di mercato, l&#8217;amministrazione fiscale pu\u00f2 adeguarlo in conformit\u00e0 al punto 3 dell&#8217;articolo 36 e tale adeguamento deve essere effettuato sulla media dell&#8217;intervallo di mercato, tranne nei casi in cui l&#8217;amministrazione fiscale o il contribuente possano dimostrare che le circostanze in quel caso giustificano l&#8217;adeguamento a un punto diverso dell&#8217;intervallo di mercato, secondo le definizioni fornite nelle istruzioni del Ministro dell&#8217;<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 36\/5<\/strong><\/p>\n<p><strong>Informazioni sui prezzi di trasferimento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il contribuente deve presentare informazioni e analisi sufficienti a dimostrare che i termini delle sue transazioni controllate sono conformi ai principi di mercato. La documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere messa a disposizione dell&#8217;amministrazione fiscale, su richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il contenuto e la forma della documentazione sui prezzi di trasferimento sono determinati con istruzioni del Ministro dell&#8217;<\/li>\n<\/ol>\n<p>Finanza.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>I contribuenti coinvolti in transazioni controllate di importo superiore a un determinato importo devono presentare una notifica\/un modulo annuale per le transazioni controllate. Il Ministro delle Finanze stabilisce, mediante istruzione, la suddetta soglia\/valore, il formato e la scadenza per la presentazione delle informazioni sulle transazioni controllate.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 36\/6 Regolamento corrispondente<\/strong><\/p>\n<p>Quando, nell&#8217;ambito di transazioni controllate, viene effettuata una rettifica da un&#8217;amministrazione fiscale di un altro Paese e tale rettifica comporta la tassazione in tale Paese di utili per i quali il contribuente \u00e8 gi\u00e0 stato tassato in Albania, e il Paese che propone la rettifica ha un accordo con l&#8217;Albania per l&#8217;eliminazione della doppia imposizione, allora, in tali circostanze, l&#8217;amministrazione fiscale albanese, dopo aver effettuato una richiesta da parte del contribuente albanese, verificher\u00e0 la conformit\u00e0 di tale rettifica ai principi di mercato, come definiti al punto 2 dell&#8217;articolo 36. Se l&#8217;amministrazione fiscale conclude che la rettifica \u00e8 conforme ai principi di mercato, effettuer\u00e0 le opportune rettifiche all&#8217;importo dell&#8217;imposta addebitata al contribuente albanese.<\/p>\n<p>28<\/p>\n<p>Indirizzo: Via: Gjin Bue Shpata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tatime.gov.al\/\">www.tatime.gov.al<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La procedura per richiedere l&#8217;adeguamento corrispondente, ai sensi del presente articolo, \u00e8 determinata con provvedimento del Ministro delle Finanze.<\/p>\n<p><strong>Articolo 36\/7<\/strong><\/p>\n<p><strong>Accordi di prezzo anticipati<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il contribuente pu\u00f2 richiedere all&#8217;amministrazione fiscale di stipulare un accordo preventivo sui prezzi per determinare un insieme appropriato di criteri per la conformit\u00e0 al principio di libera concorrenza per future transazioni controllate per un periodo di tempo specificato.<\/li>\n<li>Quando l&#8217;amministrazione fiscale stipula un accordo preventivo sui prezzi con un contribuente, non verr\u00e0 effettuato alcun adeguamento dei prezzi di trasferimento ai sensi del punto 3 dell&#8217;articolo 36, per le transazioni controllate che rientrano nell&#8217;ambito dell&#8217;accordo, purch\u00e9 siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti nell&#8217;accordo preventivo sui prezzi.<\/li>\n<li>Il Ministro delle Finanze \u00e8 incaricato di emanare un&#8217;istruzione speciale in merito agli accordi preventivi sui prezzi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge n. 42\/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014).<\/p>\n<p><strong>Articolo 37 Credito d&#8217;imposta estero<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Se durante il periodo d&#8217;imposta un residente consegue utili o redditi da fonti esterne al territorio della Repubblica d&#8217;Albania, l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche o l&#8217;imposta sugli utili dovuta da tale residente in relazione a tale reddito o utile sar\u00e0 ridotta dell&#8217;importo dell&#8217;imposta dovuta su tale reddito o utile. L&#8217;importo dell&#8217;imposta estera dovuta dovr\u00e0 essere certificato da un documento autentico, come specificato nelle istruzioni del Ministero delle Finanze.<\/li>\n<li>La riduzione dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche o dell&#8217;imposta sugli utili, prevista dal primo comma del presente articolo, non pu\u00f2 superare l&#8217;imposta dovuta sugli utili o sui redditi di fonte estera, se tali redditi sono realizzati nella Repubblica d&#8217;Albania.<\/li>\n<li>Nel caso di un contribuente soggetto all&#8217;imposta sugli utili, qualsiasi riduzione d&#8217;imposta prevista dal primo comma del presente articolo \u00e8 limitata all&#8217;imposta che sarebbe dovuta nella Repubblica d&#8217;Albania, calcolata come se l&#8217;articolo 27 della presente legge fosse applicato in qualsiasi paese estero, in relazione agli utili o alle perdite derivanti da fonti in tale paese estero.<\/li>\n<li>La riduzione d&#8217;imposta, secondo il presente articolo, deve essere calcolata separatamente, relativamente a ciascun Paese estero da cui sono derivati \u200b\u200bi redditi o gli utili.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>CAPITOLO VI<\/strong><\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 38 ** Disposizioni transitorie<\/strong><\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, G.U. n. 125 del 27.09.2007)<\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;imposta da trattenere ai sensi del primo e del secondo comma dell&#8217;articolo 10 e dell&#8217;articolo 33 della presente legge sar\u00e0 trattenuta sui pagamenti effettuati dopo l&#8217;entrata in vigore della presente legge.<\/li>\n<li>Gli edifici, le strutture e gli impianti acquistati prima del 1\u00b0 gennaio 1999 saranno ammortizzati sulla base del loro costo storico.<\/li>\n<li>Le immobilizzazioni immateriali acquisite prima del 1\u00b0 gennaio 1999 devono essere ammortizzate sulla base del loro costo storico. Se il valore contabile residuo di tali immobilizzazioni al 1\u00b0 gennaio 1999 \u00e8 inferiore al 50% del loro costo storico, il contribuente \u00e8 autorizzato a proseguire l&#8217;ammortamento, ai sensi dell&#8217;Istruzione n. 8 del 12.02.1992 &#8220;Sulle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni di persone fisiche e giuridiche&#8221;.<\/li>\n<li>La base di ammortamento dei computer, dei sistemi informativi, dei prodotti software e dei sistemi di archiviazione dati, nonch\u00e9 di tutti i beni operativi, acquistati prima del 1\u00b0 gennaio 1999, per il periodo d&#8217;imposta 1999, \u00e8 il valore di tali beni nel libro mastro al 1\u00b0 gennaio 1999, rettificato come descritto nell&#8217;articolo 22, punto sei, della presente legge.<\/li>\n<li>29<\/li>\n<\/ol>\n<p>Indirizzo: Via: Gjin Bue Shpata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tatime.gov.a\/\">www.tatime.gov.a<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>L&#8217;utile imponibile per i periodi d&#8217;imposta 1999 e 2000 viene ridotto delle perdite subite dal contribuente prima del 1\u00b0 gennaio 1999, calcolate ai sensi dell&#8217;articolo 8 della legge n. 7677 del 3 marzo 1993 &#8220;Imposta sugli utili&#8221;, se tali perdite sono state registrate nelle dichiarazioni degli utili del 1998. Le perdite subite nel 1996 e nel 1997 non possono essere riportate a nuovo.<\/li>\n<li>I contribuenti che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall&#8217;articolo 6 della legge n. 7667 del 3.3.1993 &#8220;Imposta sugli utili&#8221;, beneficiano di tali agevolazioni alle condizioni previste dalla suddetta legge.<\/li>\n<li>I contribuenti che hanno fruito delle agevolazioni e delle esenzioni previste dalle leggi n. 8098, del03.1996 &#8220;Sulla condizione dei ciechi&#8221; e n. 7811, del 12.04.1994 &#8220;Sull&#8217;approvazione conmodifiche al decreto n. 782,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 data\u00a0 22.02.1994 &#8220;Sul sistema fiscale del settore\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di<\/li>\n<\/ol>\n<p>idrocarburi&#8221;, come modificato, ne godono, secondo le condizioni previste dalle presenti leggi&#8221;. (Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, G.U. n. 125 del 27.09.2007)<\/p>\n<p>L&#8217;imposta sui giochi d&#8217;azzardo, ai sensi dell&#8217;articolo 52\/2 della Legge n. 155\/2015 &#8220;Sui giochi d&#8217;azzardo nella Repubblica d&#8217;Albania&#8221;, e successive modifiche, si applica con un&#8217;aliquota del 15% sul reddito lordo del gioco per tutte le categorie di giochi d&#8217;azzardo, inclusa la Lotteria Nazionale autorizzata ai sensi della Legge n. 95\/2013. Il reddito lordo del gioco \u00e8 l&#8217;importo che rimane all&#8217;organizzatore derivante dalla differenza tra l&#8217;importo totale giocato dai giocatori nei giochi d&#8217;azzardo e l&#8217;importo da loro vinto. L&#8217;imposta sul profitto \u00e8 calcolata in conformit\u00e0 con le disposizioni di tale legge.<\/p>\n<p><strong>Il primo obbligo di dichiarazione dei redditi individuali annui per l&#8217;anno fiscale 2011, da parte dei soggetti previsti dalla presente legge, deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, mentre il pagamento dell&#8217;imposta, ai sensi del punto 2 dell&#8217;articolo 13\/6, deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L&#8217;accredito degli importi percepiti a valere sul regime delle spese deducibili, previsto dall&#8217;articolo 13\/3 della presente legge, dovr\u00e0 essere effettuato entro il 31 dicembre dell&#8217;anno successivo al periodo d&#8217;imposta per il quale \u00e8 stata redatta la dichiarazione, per l&#8217;anno 2011. Per gli altri periodi d&#8217;imposta successivi, i termini sopra indicati non potranno essere successivi al 30 aprile.<\/strong><\/p>\n<p>I soggetti, ai sensi della presente legge, che hanno presentato o presentano la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l&#8217;anno fiscale 2011, successivamente al 30 settembre 2012, non sono soggetti a sanzioni per la mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2012.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Solo per il periodo d&#8217;imposta 2013, le piccole entit\u00e0 imprenditoriali soggette all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche devono compilare e presentare la Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per le piccole imprese, ai sensi della lettera &#8220;gj&#8221; dell&#8217;articolo 8 e degli articoli da 12 a 12\/6 della legge n. 8438, del 28.12.1998, &#8220;Sull&#8217;imposta sul reddito&#8221;, come modificata, entro il 10 febbraio 2014. (Modificata dalla legge n. 177, del 28.12.2013, Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30.12.2013.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Modifiche all&#8217;articolo 11 della legge n. 8438 del 28.12.1998 e all&#8217;articolo 20 della legge n. 8438 del 28.12.1998<\/strong><\/p>\n<p><strong>28.12.1998, entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2008.<\/strong><\/p>\n<h1>Disposizione transitoria<\/h1>\n<p>L&#8217;articolo 2, che modifica l&#8217;articolo 20 \u201cSpese riconosciute\u201d della legge, non si applica ai contratti di cambio registrati presso l&#8217;IPRO prima della data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sui dividendi dell&#8217;8% sar\u00e0 applicata anche agli utili non distribuiti realizzati nel 2018 e negli anni precedenti, comprese le riserve e gli utili capitalizzati, a condizione che l&#8217;imposta sui dividendi, relativa agli utili non distribuiti del 2017 e degli anni precedenti, venga pagata entro il 30 settembre 2019, mentre l&#8217;imposta sui dividendi per gli utili del 2018 venga pagata entro il 20 agosto 2019.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).<\/strong><strong>(Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)<\/strong>(Modificato dalla Legge n. 122\/2012 del 20.12.2012, Gazzetta Ufficiale n. 177 del 09.01.2013.)(Modificato dalla Legge n. 105\/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 39\/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).<\/p>\n<p>(Modificato dalla Legge n. 94\/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018.)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><u><\/u><u>\u200bFatte salve le disposizioni degli articoli 29 e 30 della presente legge, in materia di dichiarazione e<\/u>Il pagamento dell&#8217;imposta sugli utili nel 2020, le scadenze per la dichiarazione e il pagamento sono le seguenti:\n<ol>\n<li><u><\/u><u>\u200b Il bilancio, unitamente ai suoi allegati, nonch\u00e9 ogni altro dato specificato nel<\/u>l&#8217;istruzione del ministro responsabile delle finanze, in attuazione della presente legge, deve essere presentata entro il 31 luglio 2020;<\/li>\n<li><u><\/u><u>Per i contribuenti con un fatturato fino a 14.000.000 (quattordici milioni) di lek\u00eb, l&#8217;imposta<\/u>calcolato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi imponibili, decurtata degli importi di<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><u>determinato ai sensi dell&#8217;articolo 37 della presente legge, e con i pagamenti anticipati effettuati nel periodo d&#8217;imposta,<\/u><\/p>\n<p><u>versato dal contribuente sul conto dell&#8217;erario, entro il secondo semestre dell&#8217;anno<\/u>2020;<\/p>\n<p><u>(Aggiunto dall&#8217;atto normativo<\/u><u>N. 10 del 26.3.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26.3.2020<\/u>26.03.2020)<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Per i contribuenti con un fatturato fino a 14.000.000 (quattordici milioni) di lek\u00eb, le rate dell&#8217;acconto dell&#8217;imposta sugli utili del 2020 non saranno pagate.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Modificato dalla legge normativaN. 18 del 23.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24.04.2020)<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>In deroga alle disposizioni dell&#8217;articolo 30 &#8220;Pagamenti anticipati&#8221; della presente legge, per i contribuenti con un fatturato superiore a 14.000.000 (quattordici milioni) di lek\u00eb, le rate dell&#8217;imposta sugli utili per i periodi d&#8217;imposta del secondo e terzo trimestre, aprile-giugno e luglio-settembre 2020, non saranno pagate anticipatamente. Il pagamento di tali rate \u00e8 posticipato al periodo aprile-settembre 2021. Tale eccezione non si applica ai contribuenti che svolgono attivit\u00e0 economiche nel settore bancario, delle telecomunicazioni, del commercio di prodotti farmaceutici, alimentari e ortofrutticoli, nonch\u00e9 ai contribuenti elencati al punto 12 del presente articolo.<\/li>\n<li>Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 30 &#8220;Pagamenti anticipati&#8221; della presente legge, le rate dell&#8217;imposta sugli utili per i periodi d&#8217;imposta aprile-dicembre 2020, per i contribuenti che svolgono attivit\u00e0 economiche nel settore del turismo e dell&#8217;elaborazione attiva con ordinazione di materiale e call center, non saranno soggette a pagamento anticipato. Il pagamento di tali rate \u00e8 posticipato al periodo aprile-dicembre 2021.<\/li>\n<li>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 13\/6 della presente legge, la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi individuali per il 2019 all&#8217;amministrazione fiscale e il pagamento dell&#8217;eventuale obbligo dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 luglio 2020.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dall&#8217;atto normativoN. 18 del 23.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24.04.2020)<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 13\/6 della presente legge, la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi individuale per il 2020 all&#8217;amministrazione fiscale e il pagamento dell&#8217;obbligo, se previsto, devono essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2021. Sono derogate le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell&#8217;articolo 13\/9, a condizione che la presentazione della dichiarazione e il pagamento dell&#8217;obbligo siano effettuati entro il 30 giugno 2021.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(Aggiunto dalla legge normativa n. 20 del 05.05.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 07.05.2021)<\/p>\n<p><strong>Articolo 39<\/strong><\/p>\n<p><strong>Leggi abrogate<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Sono abrogati la legge n. 7786 del 27.1.1994, \u201cSull\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche\u201d, con le relative modifiche, nonch\u00e9 tutti gli altri atti in contrasto con tale legge.<\/li>\n<li>La legge n. 7677 del 3.3.1993, \u201cImposta sugli utili\u201d, con le relative modifiche, nonch\u00e9 tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge, sono abrogate.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 40 Atti sub-giuridici<\/strong><\/p>\n<p>Il Ministero delle Finanze \u00e8 responsabile dell&#8217;emanazione di atti normativi secondari basati sulla presente legge e per la sua attuazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE \u2013 NORMATIVA FISCALE 2014<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"122\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Legge n. 8438 del 28.12.1998<\/p>\n<p><strong>Articolo 41 Entrata in vigore<\/strong><\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2008.<\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale..La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2011.<\/p>\n<p><strong>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 1\u00b0 marzo 2012.<\/strong><strong>La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2013.<\/strong><\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p><strong>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 28 marzo 2013.<\/strong><\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 25 aprile 2013.<\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore immediatamente, \u00e8 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2014.<\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Approvato il 3.4.2014La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 24.4.2014.La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 17.07.2014.<strong>La presente legge \u00e8 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2015.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Approvato il 27.11.2014<\/strong><\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell&#8217;articolo 1, che entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2018.<\/p>\n<h2>La presente legge \u00e8 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2018.<\/h2>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell&#8217;articolo 4 della stessa, che entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2019.<\/p>\n<p>La presente legge \u00e8 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2019.<\/p>\n<p><strong>TESTA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Jozefina TOPALLI (\u00c7OBA)<\/strong><\/p>\n<p>Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell&#8217;articolo 3 della presente legge, che entra in vigore, rispettivamente, contemporaneamente ai termini stabiliti dalla legge sulle fatture e sul sistema di monitoraggio della circolazione.<\/p>\n<p><u>Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<\/u> Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale..<\/p>\n<p>premier<\/p>\n<p><strong>Edi Rama<\/strong><\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed \u00e8 efficace dal 1\u00b0 gennaio 2021.La presente legge \u00e8 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2021.<\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>Testa<\/p>\n<h1>Gramoz Ruci<\/h1>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>VICE PRIMO MINISTRO<\/p>\n<p><strong>Erion Brace<\/strong>La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e proroga i suoi effetti a partire dal 1\u00b0 luglio 2022.<\/p>\n<p>Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>ORATORE<\/p>\n<p>Lindita Nikola<\/p>\n<p>32<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Indirizzo: Via: Gjin Bue Shpata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tatime.gov.al\/\">www.tatime.gov.al<\/a><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"122\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE \u2013 LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998<\/p>\n<p>Modificato con:<\/p>\n<p>Legge n. 8711 del 15.12.2000<\/p>\n<p>Legge n. 8841, dell&#8217;11.12.2001<\/p>\n<p>Legge n. 8919 del 12.12.2002<\/p>\n<p>Legge n. 9161 del 18.12.2003<\/p>\n<p>Legge n. 9326 del 06.12.2004<\/p>\n<p><em>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 29 dicembre 2004<\/em><\/p>\n<p>Articolo 32\/3**<\/p>\n<p>Modificato dalla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 03\/11\/2005 Promulgato con Decreto n. 4682 del 01.11.2005 Modificato dalla Legge n. 9458 del 21.12.2005 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del gennaio 2006<\/p>\n<p>Modificato dalla legge n. 9483 del 16.2.2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 16.2.2006.Modificato dalla legge n. 9632 del 30.10.2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27.11.2006Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 12.05.2006Modificato dalla legge n. 9735 del 17.05.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 04.06.2007.Modificato dalla Legge n. 9766 del 09.07.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 21.07.2007.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27.09.2007.Modificato dalla legge n. 9844 del 17.12.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 dicembre 2007.<\/p>\n<p>Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 22.6.2008.Modificato dalla legge n. 10072 del 9.2.2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 04.03.2009.Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 25.02.2010.Modificato dalla Legge n. 10343 del 28.10.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3.12.2010.Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del dicembre 2010.<\/p>\n<p>Modificato dalla legge n. 20\/2012, del 1.3.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 marzo 2012.Modificato dalla legge n. 71\/2012, del 28.6.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89, del 31 luglio 2012.Modificato dalla Legge n. 122\/2012 del 20.12.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 09.01.2013Modificato dalla legge n. 107\/2013, del 28.3.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 15 aprile 2013.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 124\/2013, del 25.4.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76, del 9.05.2013.Modificato dalla legge n. 177\/2013, del 28.12.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30.12.2013.Modificato dalla legge n. 32\/2014, del 3.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, del 24 aprile 2014.<\/p>\n<p>Modificato dalla legge n. 42\/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014.Modificato dalla Legge n. 83\/2014, del 17.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126, dell&#8217;11.08.2014.Modificato dalla Legge n. 156\/2014 del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge 129\/2016, del 15.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, del 06.01.2017Modificato dalla Legge n. 105\/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 39\/2018 del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 settembre 2018.Modificato dalla Legge n. 94\/2018, del 03.12.2018 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 21.12.2018.<\/p>\n<p>Modificato dalla legge normativa n. 5 del 30.11.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 02.12.2019, approvata con\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Legge n. 79\/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 16.12.2019.<\/p>\n<p>Modificato dalla legge normativa n. 10 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 18.12.2019.Modificato dalla Legge n. 84\/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019.<\/p>\n<p><u>Modificato dalla legge normativa n. 10 del 26.3.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26.3.2020.<\/u>26.03.2020.<\/p>\n<p>Modificato dalla legge normativa n. 18 del 23.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24.04.2020.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 106\/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 107\/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020.<\/p>\n<p>Modificato dalla Legge n. 163\/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021<\/p>\n<p>Modificato dalla legge normativa n. 20 del 05.05.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 07.05.2021Modificato dalla Legge n. 113\/2021 del 25.12.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 17.12.2021Modificato dalla legge normativa n. 4 del 12.03.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 14.03.2022<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>33<\/p>\n<p>Indirizzo: Via: Gjin Bue Shpata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tatime.gov.al\/\">www.tatime.gov.al<\/a><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"122\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE \u2013 LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998<\/p>\n<h1>Specchio n. 1<\/h1>\n<p>Tabella per l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche da lavoro dipendente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"211\">Reddito da stipendio in<\/p>\n<p>lek\/mese<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"210\">Reddito imponibile in<\/p>\n<p>lek\/mese<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"195\">Aliquota fiscale in percentuale\/mese<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"109\">da<\/td>\n<td width=\"102\">Fino a<\/td>\n<td width=\"108\">da<\/td>\n<td width=\"102\">Fino a<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"109\">0<\/td>\n<td width=\"102\">40.000<\/td>\n<td width=\"108\">0<\/td>\n<td width=\"102\">40.000<\/td>\n<td width=\"195\">0%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"109\">40 001<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"102\">50.000<\/td>\n<td width=\"108\">0<\/td>\n<td width=\"102\">30.000<\/td>\n<td width=\"195\">0%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"108\">30 001<\/td>\n<td width=\"102\">50.000<\/td>\n<td width=\"195\">50% * 13% dell&#8217;importo sopra indicato<\/p>\n<p>30.000 lek<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\" width=\"109\">&nbsp;<\/p>\n<p>50 001<\/td>\n<td rowspan=\"3\" width=\"102\">&nbsp;<\/p>\n<p>Di pi\u00f9<\/td>\n<td width=\"108\">0<\/td>\n<td width=\"102\">30.000<\/td>\n<td width=\"195\">0%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"108\">30 001<\/td>\n<td width=\"102\">200.000<\/td>\n<td width=\"195\">13% dell&#8217;importo superiore a 30.000<\/p>\n<p>TUTTO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"108\">200 001<\/td>\n<td width=\"102\">Di pi\u00f9<\/td>\n<td width=\"195\">22 100 lek + 23% di<\/p>\n<p>importo superiore a 200.000 lek<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(Sostituito con effetto dal 1\u00b0 aprile 2022 dalla legge normativa n. 4 del 12.03.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 14.03.2022che ha modificato la legge n. 113\/2021, del 25.11.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 17.12.2021)<\/p>\n<p>34<\/p>\n<p>Indirizzo: Via: Gjin Bue Shpata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tatime.gov.al\/\">www.tatime.gov.al<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge 8438, Data 28.12.1998 sull&#8217;imposta sul reddito modificata Ai sensi degli articoli 78, 83 punto 1 e 155 della Costituzione della Repubblica d&#8217;Albania, su proposta del Consiglio dei Ministri, ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA D&#8217;ALBANIA DECISO: TITOLOIL DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto La presente legge regola i rapporti che sorgono nell&#8217;ambito dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/06\/17\/albania-legge-8438-del-28-12-1998-sullimposta-sul-reddito\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Albania &#8211; Legge 8438 del  28.12.1998 sull&#8217;imposta sul reddito<\/span> <span 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