{"id":1883,"date":"2019-04-23T05:45:43","date_gmt":"2019-04-23T05:45:43","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=1883"},"modified":"2023-02-17T16:58:58","modified_gmt":"2023-02-17T16:58:58","slug":"esterometro-prima-scadenza-30-aprile-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/04\/23\/esterometro-prima-scadenza-30-aprile-2019\/","title":{"rendered":"Esterometro, prima scadenza 30 aprile 2019"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/esterometro.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1884 size-medium\" title=\"Esterometro\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/esterometro-300x122.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"122\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/esterometro-300x122.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/esterometro-768x312.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/esterometro.jpg 887w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>A partire dalle fatture emesse o registrate\u00a0dal 1\u00b0 gennaio 2019, \u00e8 stata introdotta una\u00a0nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto\u00a0<strong>\u201cEsterometro\u201d<\/strong>, con cui si trasmetteranno i dati delle\u00a0<strong>operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019<strong>art. 1, comma 3 -bis , del <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/Nsilib\/Nsi\/Schede\/Comunicazioni\/Fatture+e+corrispettivi\/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi\/Decreto+Legislativo+5+agosto+2015+127\/Decreto+legislativo+del+05_08_2015+n.+127+-+.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127<\/a><\/strong>, inserito dall\u2019art. 1, comma 909, lettera a) , n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2019: \u00ab<em><strong>i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all\u2019agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali \u00e8 stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalit\u00e0 indicate nel comma 3. La trasmissione telematica \u00e8 effettuata entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l\u2019operazione<\/strong><\/em>\u00bb;<\/p>\n<p>I soggetti obbligati sono quelli\u00a0residenti,\u00a0stabiliti o identificati nel territorio\u00a0dello Stato\u00a0direttamente o per mezzo di rappresentante\u00a0fiscale.<\/p>\n<p>Il <strong>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del\u00a0 27 febbraio 2019, art. 1, comma 2,\u00a0 ha prorogato al 30 aprile 2019 l&#8217;invio dell&#8217;esterometro relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2019 <\/strong><em>(I dati di cui all\u2019art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all\u2019Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019)<\/em><strong>.\u00a0 <\/strong>Quindi <strong>il\u00a030 aprile devono essere trasmessi sia gli esterometri riferiti ai mesi di gennaio e febbraio, sia quello di marzo<\/strong>.<\/p>\n<p>Con l&#8217;esterometro gli operatori Iva residenti, comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019esterometro sar\u00e0\u00a0<strong>facoltativo.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong> per chi emetter\u00e0 una bolletta doganale<\/strong>\u00a0(per le importazioni) e<\/li>\n<li>per le operazioni per le quali saranno emesse o ricevute fatture elettroniche tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), a propri clienti o da propri fornitori, che siano soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti non residenti ma identificati in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sono incluse nell\u2019obbligo dell\u2019invio Esterometro:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non \u00e8 stata emessa fattura elettronica tramite SdI;<\/strong><\/li>\n<li><strong>le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;<\/strong><\/li>\n<li><strong>le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non \u00e8 stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c\u2019\u00e8 una bolletta doganale;<\/strong><\/li>\n<li><strong>le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;<\/strong><\/li>\n<li><strong>le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019obbligo di certificare le operazioni con fattura elettronica, riguarda solamente quelle intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, le operazioni con controparti non residenti (escluse dall\u2019obbligo della fattura elettronica) devono essere comunicate mensilmente all\u2019Amministrazione Finanziaria tramite l\u2019esterometro.<\/p>\n<p>In particolare un soggetto passivo estero pu\u00f2 identificarsi in Italia, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale.<\/p>\n<p>In merito, <strong>l\u2019Agenzia delle Entrate ha di recente precisato che per le operazioni effettuate da soggetti passivi Iva nazionali nei confronti di soggetti non residenti, ma identificati in Italia, \u00e8 possibile emettere una fattura \u201ctradizionale\u201d e quindi inserirla nell\u2019esterometro, oppure emettere (facoltativamente) una fattura elettronica (<em>inserendo il valore \u201c0000000\u201d nel campo Codice destinatario, salvo che il cliente non abbia comunicato alla controparte la PEC o il codice destinatario<\/em>), evitando per tale operazione la comunicazione mensile<\/strong>.<\/p>\n<p>In definitiva per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale, non si acquisisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (n\u00e9 tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l\u2019operazione effettuata nei confronti di tali soggetti, non confluisce nell\u2019obbligo di emissione della fattura elettronica che comunque rimane facoltativa.<\/p>\n<p>Con l\u2019introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, \u00e8 prevista l<strong>\u2019eliminazione dello spesometro\u00a0<\/strong>ovvero della comunicazione di tutte le fatture attive e passive e delle bolle doganali.<\/p>\n<p>L\u2019ultimo appuntamento con la suddetta comunicazione \u00e8 stato il\u00a0<strong>28 febbraio 2019<\/strong>\u00a0data entro la quale \u00e8 stata effettuata la comunicazione relativa al secondo semestre 2018.<\/p>\n<p>Nella nuova comunicazione occorre indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti, ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale.<\/p>\n<p>Occorre indicare nell\u2019esterometro l\u2019acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:<\/p>\n<ul>\n<li>da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);<\/li>\n<li>da fornitore extracomunitario (autofattura).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come detto, \u00e8 possibile inoltre non comunicare l\u2019operazione nell\u2019esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario \u201c0000000\u201d (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).<\/p>\n<p>Le operazioni da comunicare con l\u2019esterometro, come specificato dal <strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/Nsilib\/Nsi\/Normativa+e+Prassi\/Provvedimenti\/2018\/Aprile+2018+Provvedimenti\/Testo+coordinato_21122018\/provvedimento+300418+testo+coordinato+modifiche+211218.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, punto 9<\/a><\/strong> (<sup>1<\/sup>), riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>Con l\u2019adempimento si dovranno trasmettere le seguenti informazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>i dati identificativi del cedente\/prestatore;<\/li>\n<li>i dati identificativi del cessionario\/committente;<\/li>\n<li>la data del documento comprovante l\u2019operazione;<\/li>\n<li>la data di registrazione (<em>per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione<\/em>);<\/li>\n<li>il numero del documento;<\/li>\n<li>la base imponibile;<\/li>\n<li>l\u2019aliquota Iva applicata e l\u2019imposta ovvero, ove l\u2019operazione non comporti l\u2019annotazione dell\u2019imposta nel documento, la tipologia dell\u2019operazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La comunicazione dei dati si effettuer\u00e0 predisponendo un file XML, e affinch\u00e9 questo sia accettato dall\u2019Agenzia delle Entrate, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o delegato) deve apporre una firma elettronica oppure, solo in caso di invio del file tramite l\u2019interfaccia \u201cFatture e Corrispettivi\u201d, \u00a0\u00e8 necessario il sigillo elettronico dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Per\u00a0<strong>l\u2019omissione o l\u2019errata trasmissione<\/strong>\u00a0dei dati \u00e8 prevista la sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione \u00e8 ridotta alla met\u00e0, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione \u00e8 effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, o se nello stesso termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.<\/p>\n<p>Con la\u00a0<strong><a class=\"spip_out\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/normativa+e+prassi\/risposte+agli+interpelli\/risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica\/archivio+risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica\/risposte+istanze+consulenza+giuridica+2019\/febbraio+2019+risposte+istanze+consulenza+giuridica\/risposta+n+8+del+7+febbraio+2019\/Consulenza_giuridica_Risposta+n.+8_2019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"external nofollow noopener noreferrer\">risposta n. 8 del 7\u00a0febbraio 2019<\/a><\/strong>\u00a0alla richiesta di consulenza giuridica relativa all\u2019esterometro, l\u2019Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su alcune delle\u00a0<strong>operazioni escluse<\/strong>\u00a0dall\u2019obbligo di comunicazione.<\/p>\n<p>Secondo quando richiamato dall\u2019Agenzia delle Entrate e sulla base dei principi stabiliti dalla normativa sopra analizzata, le\u00a0<strong>operazioni tax free shopping<\/strong>\u00a0e le relative\u00a0<strong>fatture<\/strong>\u00a0emesse tramite il\u00a0<strong>sistema Otello<\/strong>\u00a0sono\u00a0<strong>escluse dall\u2019esterometro<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate, con la <strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/normativa+e+prassi\/risposte+agli+interpelli\/interpelli\/archivio+interpelli\/interpelli+2019\/marzo+2019+interpelli\/interpello+85+2019\/Risposta+n.+85+del+2019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">risposta n. 85\/2019<\/a><\/strong>,pubblicata il 27 marzo 2019, ha chiarito che tutti i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato hanno l\u2019obbligo di trasmettere \u201c<em>telematicamente all\u2019Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali \u00e8 stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalit\u00e0 indicate nel comma 3\u201d.\u00a0<\/em>A differenza del\u00a0<strong>modello Intrastat<\/strong>\u00a0previsto per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e\/o di servizi generici con altri soggetti passivi IVA di altri Stati comunitari, l\u2019<strong>esterometro<\/strong>\u00a0riguarda tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Infatti, ai fini di tale adempimento, \u00e8 rilevante solo la circostanza che il\u00a0<strong>soggetto non<\/strong>\u00a0sia\u00a0<strong>stabilito in Italia<\/strong>\u00a0(indipendentemente dalla natura dello stesso) e non \u00e8 significativo il fatto che l\u2019operazione sia o meno rilevante IVA nel territorio nazionale. Pertanto,\u00a0<strong>la comunicazione andr\u00e0 effettuata dai soggetti passivi d\u2019imposta italiani anche con riferimento alle prestazioni ricevute da operatore economico estero non soggetto passivo IVA<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>(<sup>1<\/sup>)\u00a0<em>Provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (come modificato dal provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)<\/em><\/p>\n<p><em>9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere<\/em><\/p>\n<p><em>9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente\/prestatore, i dati identificativi del cessionario\/committente, la data del documento comprovante l\u2019operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l\u2019aliquota IVA applicata e l\u2019imposta ovvero, ove l\u2019operazione non comporti l\u2019annotazione dell\u2019imposta nel documento, la tipologia dell\u2019operazione.<\/em><\/p>\n<p><em>9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 \u00e8 facoltativa per tutte le operazioni per le quali \u00e8 stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.<\/em><\/p>\n<p><em>9.3 La trasmissione telematica \u00e8 effettuata entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l\u2019operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell\u2019operazione ai fini della\u00a0liquidazione dell\u2019IVA.<\/em><\/p>\n<p><em>9.4 Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell\u2019Agenzia delle entrate l\u2019intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo \u201cCodiceDestinatario\u201d con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partire dalle fatture emesse o registrate\u00a0dal 1\u00b0 gennaio 2019, \u00e8 stata introdotta una\u00a0nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto\u00a0\u201cEsterometro\u201d, con cui si trasmetteranno i dati delle\u00a0operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE.\u00a0 L\u2019art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/04\/23\/esterometro-prima-scadenza-30-aprile-2019\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Esterometro, prima scadenza 30 aprile 2019<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[113],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1883"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1883"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1883\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5631,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1883\/revisions\/5631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}