{"id":1712,"date":"2019-04-19T11:17:06","date_gmt":"2019-04-19T11:17:06","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=1712"},"modified":"2019-07-11T08:30:31","modified_gmt":"2019-07-11T08:30:31","slug":"depositi-iva-articolo-50-bis-del-dl-331-93","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/04\/19\/depositi-iva-articolo-50-bis-del-dl-331-93\/","title":{"rendered":"Depositi IVA &#8211; articolo 50-bis del DL 331\/93"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Depositi-IVA-articolo-50-bis-del-DL-33193.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1718 size-full\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Depositi-IVA-articolo-50-bis-del-DL-33193.jpg\" alt=\"\" width=\"229\" height=\"244\" \/><\/a><\/p>\n<p>L\u2019\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong> disciplina, ai fini dell\u2019IVA, speciali depositi fiscali (i c.d. <strong>depositi IVA<\/strong>), spazi fisici situati all\u2019interno del territorio italiano, utilizzabili per la custodia di <strong>beni <\/strong>\u00a0(che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi), in cui questi beni vengono immessi in un <strong>regime sospensivo d\u2019imposta, fino al momento della loro estrazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi.<\/p>\n<p>Il ricorso al deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell\u2019IVA: l\u2019assolvimento dell&#8217;imposta si ha nel momento in cui i beni vengono estratti dal deposito consentendo\u00a0di\u00a0<strong>ridurre il ricorso al mercato del credito<\/strong>\u00a0e pi\u00f9 in generale gli oneri finanziari che possono gravare sull&#8217;azienda.<\/p>\n<p>Ai sensi del citato\u00a0<strong>articolo 50\u2013bis<\/strong>\u00a0nei depositi IVA possono essere custoditi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>beni nazionali oggetto di cessioni intracomunitarie<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>beni nazionali elencati nella tabella A-bis allegata al DL331\/93<\/strong> (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, semi e frutti oleosi, lana, olive, gomma in forme primarie, caff\u00e8 non torrefatto, t\u00e8, cacao, zucchero greggio, patate, argento, platino, grassi e oli vegetali\u2026.);<\/li>\n<li><strong>beni provenienti da altro Stato UE<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>beni provenienti da Stati extra UE \u201cimmessi in libera pratica\u201d <\/strong>(<strong>tramite pagamento dell\u2019eventuale dazio con emissione del documento doganale DAU<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;<strong>art. 4, comma 7<\/strong>,del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/10\/24\/16G00209\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>D.L. 193\/2016<\/strong><\/a>\u00a0 \u00e8 intervenuto sul regime di cui all\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a>\u00a0<\/strong>apportando modifiche\u00a0 a decorrere dal 01 aprile 2017:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>&lt;u\u00a0<\/strong>(diversamente dal precedente regime che limitava questa circostanza alle sole cessioni intra UE ed a a quelle di cui alla tabella A-bis);<\/li>\n<li><u>E\u2019 effettuata, <strong>senza pagamento dell\u2019imposta, l\u2019estrazione da parte di soggetti\u00a0Esportatori Abituali\u00a0che decidono di avvalersi del\u00a0<em>plafond\u00a0<\/em>disponibile<\/strong><\/u>, nel qual caso la dichiarazione d\u2019intento va trasmessa all\u2019Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;<\/li>\n<li><strong><u>L\u2019introduzione in deposito di beni oggetto di acquisto intra UE \u00e8 dovuta dal soggetto che procede all\u2019estrazione <u>(<em><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a>, comma 6 <\/em><\/u><\/u><\/strong><em>&#8230;.. <u>il\u00a0soggetto che procede all\u2019estrazione\u00a0<strong>assolve l\u2019imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura<\/strong>, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell\u2019imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all\u2019articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall\u2019estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altres\u00ec, essere annotata nel registro di cui all\u2019articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell\u2019estrazione<\/u>&#8230;..)<\/em>;<\/li>\n<li><strong><u>L\u2019imposta \u00e8 dovuta nelle ipotesi di estrazione di beni da deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nello Stato<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li><strong><u>In tutti i rimanenti casi l\u2019imposta \u00e8 dovuta dal soggetto che procede alla estrazione ed in suo nome e per suo conto \u00e8 versata dal gestore del deposito<\/u><\/strong>, (inversione contabile), che \u00e8 responsabile in solido per il pagamento dell\u2019imposta. Il versamento deve essere eseguito con\u00a0<strong>Mod. F24\u00a0<\/strong>entro il sedicesimo giorno, riferito al mese successivo alla data di estrazione. <strong><u>E\u2019 esclusa la compensazione. Il soggetto che estrae deve annotare, nel registro acquisti l\u2019autofattura emessa ed i dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore<u><\/u><\/u><\/strong>;<\/li>\n<li><strong><u>L\u2019imposta \u00e8 altres\u00ec dovuta dai soggetti (cessionari o committenti di soggetti non residenti nel territorio UE) che procedono all\u2019estrazione di beni extra UE immessi in libera pratica, previa prestazione di idonea garanzia<\/u>, secondo modalit\u00e0 e nei casi definiti dal\u00a0<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/D.M._23_febbraio_2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. 23 febbraio 2017<\/a><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il\u00a0<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/D.M._23_febbraio_2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. 23 febbraio 2017<\/a>\u00a0definisce i contenuti, le modalit\u00e0 ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall&#8217;art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all&#8217;estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.\u00a0<\/strong><em>)<\/em>.<\/p>\n<p><strong>I \u201cRequisiti di garanzia\u201d, ovvero gli elementi soggettivi di affidabilit\u00e0 che il contribuente deve possedere\u00a0<\/strong>perch\u00e9 gli sia consentito procedere all\u2019estrazione dei beni dal deposito IVA assolvendo all\u2019obbligo d\u2019imposta con l\u2019inversione contabile e senza presentazione di alcuna garanzia, sono:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019aver presentato nei tre periodi d\u2019imposta antecedenti l\u2019operazione di estrazione la dichiarazione IVA;<\/li>\n<li>avere provveduto al\u00a0<strong>versamento dell\u2019imposta sul valore aggiunto\u00a0<\/strong>dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data di estrazione dal deposito;<\/li>\n<li>non essere stato parte di un Avviso di rettifica o di accertamento definitivo per violazioni relative all\u2019emissione o all\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relativamente ai tre periodi di imposta antecedenti l\u2019operazione di estrazione;<\/li>\n<li><strong>assenza della formale conoscenza dell\u2019inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena<\/strong>\u00a0su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del Dlg n. 74\/2000, e dall\u2019art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>In assenza dei suddetti requisiti il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA \u00e8 tenuto alla prestazione di una garanzia a favore del competente ufficio dell\u2019Agenzia delle Entrate per l\u2019importo corrispondente dovuto per la durata di sei mesi dalla estrazione.<\/strong><\/p>\n<p>Una copia della stessa deve essere consegnata al gestore-estrattore dal deposito. La sussistenza dei requisiti di affidabilit\u00e0 deve essere attestata mediante\u00a0<strong>dichiarazione sostitutiva di atto notorio<\/strong>, redatta in conformit\u00e0 del modello approvato dalla Agenzia delle Entrate. Suddetta dichiarazione ha validit\u00e0 temporale di un anno solare dalla presentazione e sar\u00e0 utilizzata sin dalla prima estrazione.<\/p>\n<p>E\u2019 <strong>escluso l\u2019obbligo di presentare garanzia<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>se il soggetto che provvede all\u2019estrazione dal deposito coincide con il dichiarante in dogana della operazione di immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;<\/li>\n<li>se il soggetto che procede all\u2019estrazione dal deposito IVA \u00e8 un soggetto autorizzato come Operatore Economico Autorizzato (AEO) o un soggetto esonerato dalle disposizioni in materia doganale. In questi casi infatti le operazioni sono gi\u00e0 assistite da autonoma garanzia prestata all\u2019atto del vincolo dei beni al regime.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nell\u2019ambito delle indicazioni rese dall\u2019Agenzia delle Entrate con la\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/20170117-Risoluzione_4_E-AdE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">risoluzione AdE 4\/E\/2017<\/a><\/strong>, assumono rilevanza le precisazioni riguardanti il trattamento impositivo delle operazioni poste in essere da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, mediante un\u00a0<strong>deposito fiscale<\/strong>\u00a0che, a seconda dei casi, \u00e8 utilizzato anche ai fini IVA.<\/p>\n<p>Le prime due fattispecie esaminate<em> (conferma del regime IVA applicabile alle operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato ai fini del tributo)\u00a0<\/em>si riferiscono al caso in cui i beni:<\/p>\n<ul>\n<li>di provenienza intra UE, acquistati dal soggetto non residente o gi\u00e0 di propriet\u00e0 di quest\u2019ultimo;<\/li>\n<li>sono\u00a0<strong>introdotti nel deposito fiscale, inizialmente non utilizzato ai fini IVA<\/strong>\n<ul>\n<li><em>(Operazione a) \u2013 acquisto di prodotti finiti provenienti da Stati membri diversi dall\u2019Italia con consegna nel territorio dello Stato ed introduzione all\u2019interno di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA) per la successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall\u2019Italia o in Paesi terzi;<\/em><\/li>\n<li><em>Operazione b) \u2013 trasferimento nel territorio dello Stato di prodotti finiti di propriet\u00e0 di BETA provenienti da Stati membri diversi dall\u2019Italia con introduzione all\u2019interno di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA) per la successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall\u2019Italia o in Paesi terzi)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>In considerazione della non contestualit\u00e0 dell\u2019acquisto intra UE, in senso stretto o per assimilazione, rispetto all\u2019introduzione dei beni all\u2019interno del deposito fiscale utilizzato ai fini IVA, l\u2019Agenzia ha escluso l\u2019applicazione dell\u2019agevolazione prevista dall\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong> <strong>, comma 4, lettera a)<em>(<\/em><\/strong><em>Sono effettuate senza pagamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA &#8230;&#8230;).<\/em><\/p>\n<p>In questo caso il rappresentante fiscale italiano del soggetto estero realizza un\u00a0<strong>acquisto intracomunitario, imponibile IVA<\/strong>\u00a0ai sensi:<\/p>\n<ul>\n<li>dell\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B5609193-1A0A-49B8-AD4A-75E12BD507F1}&amp;codiceOrdinamento=200003800000000&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>articolo 38, comma 1, del D.L. 331\/1993<\/strong><\/a>\u00a0<em>(L&#8217;imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato &#8230;. )<\/em><\/li>\n<li>oppure ai sensi dell\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B5609193-1A0A-49B8-AD4A-75E12BD507F1}&amp;codiceOrdinamento=200003800000000&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 38, comma 3, lettera b), dello stesso D.L. 331\/1993<\/a><\/strong> (se i beni di provenienza intracomunitaria sono gi\u00e0 di propriet\u00e0 del soggetto non residente, si \u00e8 in presenza di un trasferimento a destinazione del territorio dello Stato per le\u00a0<strong>esigenze dell\u2019impresa<\/strong>, assimilato ad un acquisto intracomunitario).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Agenzia ha, inoltre, chiarito l\u2019<u><strong>ipotesi<\/strong> in cui i <strong>beni<\/strong>, questa volta di\u00a0<strong>origine extracomunitaria<\/strong>, <strong>siano introdotti in un deposito fiscale utilizzato anche ai fini IVA<\/strong><\/u>.<\/p>\n<p>Previa prestazione di idonea garanzia, commisurata all\u2019importo dell\u2019imposta che si renderebbe dovuta in sede di immissione in libera pratica, l\u2019operazione\u00a0<u><strong>non d\u00e0 luogo al pagamento dell\u2019IVA all\u2019importazione<\/strong>, in applicazione dell\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong><strong>, comma 4, lettera b)<\/strong><\/u><em>(\u00a0<\/em><em>Sono effettuate senza pagamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: &#8230;&#8230; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all&#8217;imposta. La prestazione della garanzia non e&#8217; dovuta\u00a0&#8230;..)<\/em><\/p>\n<p><u>Ai sensi dell\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong><strong>, comma 4, lettera c)<\/strong><\/u><em>(\u00a0<\/em><strong><em>Sono effettuate senza pagamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: &#8230;&#8230;c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A. &#8230;..)<\/em><\/strong> <u>l\u2019operazione\u00a0<strong>non d\u00e0 luogo all\u2019addebito dell\u2019imposta<\/strong>\u00a0<strong>nel caso in cui il soggetto non residente, per il tramite del numero di partita IVA di altro Stato membro, acquisti beni ceduti da un operatore italiano con\u00a0contestuale\u00a0introduzione all\u2019interno di un deposito utilizzato anche ai fini IVA in Italia<\/strong><\/u> ( in linea con quanto specificato dalla <strong>Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate (RIS) n. 66 \/E del 15 maggio 2001\u00a0(<sup>1<\/sup>)\u00a0\u00a0<\/strong>e dalla pi\u00f9 <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/normativa+e+prassi\/circolari\/archivio+circolari\/circolari+2015\/marzo+2015\/circolare+12e+del+24+marzo+2015\/cir12e+del+24.03.15.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>circolare AdE \u00a012\/E\/2015<\/strong><\/a>).<\/p>\n<p>Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 193\/2016, <u>l\u2019operazione in questione sar\u00e0 agevolata anche se il cedente nazionale emette fattura\u00a0<strong>nei confronti del rappresentante fiscale italiano del soggetto non residente<\/strong><\/u>. In base al nuovo testo dell\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong><strong>, comma 4, lettera c)<\/strong><em>(\u00a0<\/em><strong><em>Sono effettuate senza pagamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: &#8230;&#8230;c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A. &#8230;..)<\/em><\/strong>\u00a0, infatti, <u>la detassazione risulta generalizzata, applicandosi a\u00a0<strong>tutte le cessioni di beni<\/strong>\u00a0eseguite mediante introduzione in un deposito IVA<\/u>.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le successive operazioni di\u00a0<strong>rivendita dei beni estratti dal deposito IVA<\/strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate distingue a seconda della loro destinazione:<\/p>\n<ul>\n<li><u>se i beni estratti sono\u00a0<strong>spediti\/trasportati in altro Stato membro dell\u2019Unione europea o in uno Stato non appartenente all\u2019Unione europea<\/strong>, l\u2019estrazione non comporta l\u2019obbligo di assolvimento dell\u2019imposta<\/u>, come previsto dall\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong><strong>, comma 4, lettera f)<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong><strong>g)<em>\u00a0(<\/em><em>Sono effettuate senza pagamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: &#8230;&#8230;<\/em><\/strong><\/strong><strong>f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita&#8217; europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita&#8217; europea;<em><strong>&#8230;.<\/strong>.)<\/em> <\/strong>Nello specifico:\n<ul>\n<li>le cessioni di prodotti con\u00a0<strong>consegna in Stati membri diversi dall\u2019Italia<\/strong>\u00a0nei confronti di soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini IVA nello Stato membro di destinazione costituiscono\u00a0<strong>cessioni intracomunitarie<\/strong>\u00a0di beni per le quali deve essere presentato il modello INTRA 1-<em>bis<\/em>. Tali cessioni rilevano ai fini della formazione del\u00a0<em>plafond<\/em>\u00a0e dell\u2019acquisizione della qualifica di esportatore abituale;<\/li>\n<li>le cessioni di prodotti con consegna in Stati non facenti parte dell\u2019Unione europea costituiscono\u00a0<strong>cessioni all\u2019esportazione<\/strong>\u00a0di beni rilevanti ai fini della formazione del\u00a0<em>plafond<\/em>\u00a0e dell\u2019acquisizione della qualifica di esportatore abituale.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><u>nell\u2019ipotesi di estrazione dei beni dal deposito IVA in esecuzione di una\u00a0<strong>cessione nel territorio nazionale<\/strong><\/u>, l\u2019Agenzia ha messo in luce le differenti modalit\u00e0 di assolvimento dell\u2019imposta previste dall\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong><strong>, comma 6,<\/strong>\u00a0nella formulazione attuale e in quella risultante dalle modifiche operate, con effetto dal 1\u00b0 aprile 2017, dal D.L. 193\/2016. In pratica, da tale data, <u>l\u2019imposta non sar\u00e0 pi\u00f9 assolta con il meccanismo del\u00a0<em>reverse charge<\/em>, ma mediante\u00a0<strong>versamento diretto, senza possibilit\u00e0 di compensazione, ad opera del gestore del deposito<\/strong>\u00a0in nome e per conto del soggetto che estrae<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>Fa eccezione a questa regola (vedi\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/20170117-Risoluzione_4_E-AdE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">risoluzione AdE 4\/E\/2017<\/a>)\u00a0<\/strong>l\u2019ipotesi in cui i beni oggetto di estrazione siano di\u00a0<strong>provenienza extracomunitaria<\/strong>, nel qual caso l\u2019<strong>imposta resta ancora dovuta con il sistema del\u00a0<em>reverse charge<\/em>, ma previa prestazione di idonea garanzia<\/strong><\/u>.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, l\u2019ulteriore eccezione, riconosciuta dall\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={B6776185-AF60-4352-B107-BE5FA8A10A43}&amp;codiceOrdinamento=200005000000200&amp;idAttoNormativo={50EFCFA6-3CB7-4C85-837E-64FB8EE47590}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 50-bis del DL 331\/93<\/a><\/strong><strong>, comma 6<\/strong>, si riferisce all\u2019<u>ipotesi dei\u00a0<strong>beni di provenienza intracomunitaria<\/strong>, introdotti nel deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, rispetto ai quali si prevede che \u201c<em>il soggetto che procede all\u2019estrazione\u00a0<strong>assolve l\u2019imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura<\/strong>, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell\u2019imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all\u2019articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall\u2019estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altres\u00ec, essere annotata nel registro di cui all\u2019articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell\u2019estrazione<\/em><\/u>\u201d.<\/p>\n<p><strong>Quando l\u2019operatore italiano che procede all\u2019estrazione deve documentare l\u2019operazione emettendo autofattura di acquisto e procedendo successivamente all\u2019annotazione della fattura, esclusivamente nel registro degli acquisti, tenuto conto che l\u2019obbligo di e-fattura decorre dal 1\u00b0 gennaio 2019 per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, occorre verificare se l\u2019estrazione dei beni dal deposito debba essere gestita mediante un\u2019autofattura cartacea o elettronica.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Risposta-104-2019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">risposta 104\/E\/2019 del 09\/04\/2019<\/a>\u00a0dell\u2019agenzia delle Entrate ha chiarito che <u>l\u2019autofattura di estrazione dei beni da un deposito Iva deve essere inviata al sistema d\u2019interscambio (SdI) solo da parte di operatori residenti o stabiliti e non anche dai soggetti non residenti identificati in Italia<\/u>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I soggetti non residenti identificati in Italia sono esclusi\u00a0anche dalla comunicazione di cui all\u2019articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127\/2015 (<em>esterometro<\/em>).<\/strong><\/p>\n<p>(<sup>1<\/sup>)\u00a0<em><strong>Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate (RIS) n. 66 \/E del 15 maggio 2001<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>OGGETTO:\u00a0Introduzione di merci nazionali in deposito IVA. Art. 50-bis\u00a0del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427.<\/em><\/p>\n<p><em>Con lettera del 1\u00b0 febbraio 2000, codesta Confederazione ha chiesto di conoscere se, nel caso di cessioni effettuate nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in un altro Stato membro e operante in Italia attraverso un proprio rappresentante fiscale, l&#8217;introduzione di beni in un deposito IVA in Italia debba essere fatturata senza pagamento dell&#8217;imposta ai sensi dell&#8217;art. 50-bis, quarto comma, lett. c), del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, ovvero ai sensi della successiva lett. d) della stessa disposizione.<\/em><\/p>\n<p><em>Al riguardo \u00e8 stato precisato che la fattura, emessa dal fornitore nazionale senza applicazione dell&#8217;IVA, reca anche il codice identificativo del rappresentante fiscale in Italia, trattandosi di operazione &#8220;veicolata&#8221; attraverso quest&#8217;ultimo soggetto.<\/em><\/p>\n<p><em>Esaminata la questione, preliminarmente si osserva che il beneficio della non applicazione dell&#8217;IVA nel caso indicato al quarto comma, lett. c), del predetto art. 50-bis\u00a0\u00e8 riconducibile esclusivamente all&#8217;ipotesi di cessioni di beni da introdurre nei depositi IVA, effettuate nei confronti di operatori identificati ai fini IVA in altro Stato membro. Invece, nel caso previsto dalla successiva lett.d), l&#8217;agevolazione riguarda cessioni mediante introduzione dei beni nei depositi IVA effettuate nei riguardi di cessionari diversi da soggetti di imposta comunitari (operatori nazionali o extracomunitari) e limitatamente ai beni compresi nella Tabella A-bis\u00a0allegata al citato DL n. 331 del 1993, trattati normalmente in apposite borse merci.<\/em><\/p>\n<p><em>Tanto premesso, la fattispecie prospettata pu\u00f2 essere inquadrata nell\u2019ambito del quarto comma, lett. c), del citato art. 50-bis, qualora l\u2019operatore nazionale effettui la cessione direttamente nei confronti del cliente comunitario tramite l&#8217;introduzione dei beni nel deposito IVA. Infatti, come gi\u00e0 chiarito con circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 (cfr. punto B 8), &#8220;l&#8217;obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorch\u00e9 gi\u00e0 nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni, l&#8217;operazione venga posta in essere direttamente tra l&#8217;operatore comunitario e quello nazionale&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>Invece, nel caso in cui l\u2019operazione in discorso transiti attraverso il rappresentante fiscale, come sembrerebbe evincersi dalla circostanza che la fattura emessa dal cedente contiene anche gli estremi identificativi di tale ultimo soggetto, non potrebbe farsi ricorso alla disposizione agevolativa prevista dalla lett. c) del ripetuto art. 50-bis\u00a0del DL n. 331 del 1993, venendo a mancare il rapporto diretto tra cedente nazionale ed acquirente comunitario. N\u00e9 risulterebbe applicabile in quest&#8217;ultima ipotesi il beneficio del non assoggettamento ad IVA previsto dalla successiva lett. d), a meno che, come sopra detto, la cessione non riguardi i beni indicati nella Tabella A-bis, allegata al DL n. 331 del 1993.<\/em><\/p>\n<p><em>Occorre aggiungere, in conclusione, che per i beni introdotti nel deposito IVA ai sensi della lett. c) del citato art. 50-bis\u00a0del DL n. 331 del 1993, l\u2019intervento del rappresentante fiscale, di cui sopra, si rende necessario per l&#8217;espletamento degli adempimenti conseguenti all\u2019estrazione dei beni, senza che ci\u00f2 snaturi la qualificazione giuridica dell\u2019operazione di introduzione dei beni nel deposito medesimo.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019\u00a0articolo 50-bis del DL 331\/93 disciplina, ai fini dell\u2019IVA, speciali depositi fiscali (i c.d. depositi IVA), spazi fisici situati all\u2019interno del territorio italiano, utilizzabili per la custodia di beni \u00a0(che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi), in cui questi beni vengono immessi in un regime sospensivo d\u2019imposta, fino al &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/04\/19\/depositi-iva-articolo-50-bis-del-dl-331-93\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Depositi IVA &#8211; articolo 50-bis del DL 331\/93<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[110],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1712"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1712"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1712\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1722,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1712\/revisions\/1722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}