{"id":14969,"date":"2025-02-26T16:37:01","date_gmt":"2025-02-26T16:37:01","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=14969"},"modified":"2025-02-27T00:44:02","modified_gmt":"2025-02-27T00:44:02","slug":"convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-ed-il-governo-degli-stati-uniti-damerica-per-evitare-le-doppie-imposizioni-art-23-eliminazione-della-doppia-imposizione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/02\/26\/convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-ed-il-governo-degli-stati-uniti-damerica-per-evitare-le-doppie-imposizioni-art-23-eliminazione-della-doppia-imposizione\/","title":{"rendered":"Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d&#8217;America per evitare le doppie imposizioni &#8211; Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione"},"content":{"rendered":"<div id=\"dettaglio-articolo\" class=\"dettaglio-pre\">1.<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">Si conviene che la doppia imposizione sara&#8217; eliminata in conformita&#8217; ai seguenti paragrafi del presente articolo.<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">2.<br \/>\n(a)<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">In conformita&#8217; alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi&#8217; come puo&#8217; essere di volta in volta<br \/>\nmodificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell&#8217;imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell&#8217;imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa&#8217; statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa&#8217; residente dell&#8217;Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell&#8217;imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell&#8217;imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa&#8217; sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e&#8217; calcolato sulla base dell&#8217;ammontare dell&#8217;imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell&#8217;imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">(b)<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">Ai fini dell&#8217;applicazione del credito statunitense con riferimento all&#8217;imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell&#8217;applicazione del credito statunitense con riferimento all&#8217;imposta pagata in Italia, la parte dell&#8217;imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un&#8217;imposta sul reddito.<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">(c)<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">La parte dell&#8217;imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate) che e&#8217; considerata un&#8217;imposta sul reddito e&#8217; calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l&#8217;ammontare totale dell&#8217;imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate) che e&#8217; pagata o maturata in Italia.<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">(i) L&#8217;espressione &#8220;coefficiente applicabile&#8221; designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l&#8217;imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate).<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">(ii) L&#8217;espressione &#8220;base rettificata&#8221; designa il maggiore di:<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">(A) zero (0), oppure<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l&#8217;imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate), meno l&#8217;ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l&#8217;imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate).<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">3.<br \/>\nSe un residente dell&#8217;Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell&#8217;articolo 1 (Soggetti)), l&#8217;Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell&#8217;articolo 2 della presente Convenzione, puo&#8217; includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l&#8217;Italia deve dedurre dalle imposte cosi&#8217; calcolate l&#8217;imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l&#8217;ammontare della deduzione non puo&#8217; eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara&#8217; accordata ove l&#8217;elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell&#8217;applicazione del credito italiano con riferimento all&#8217;imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell&#8217;articolo 2 (Imposte considerate) si considerano<br \/>\nimposte sul reddito.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">4.<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">Se un cittadino statunitense e&#8217; residente in Italia:<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">\u00a0 (a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall&#8217;imposta statunitense o che sono<br \/>\nassoggettati ad un&#8217;aliquota ridotta dell&#8217;imposta statunitense allorche&#8217; ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l&#8217;Italia riconosce un credito nei confronti dell&#8217;imposta italiana per un ammontare non eccedente l&#8217;imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se<br \/>\nil residente dell&#8217;Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">\u00a0 (b) al fine di calcolare l&#8217;imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell&#8217;imposta statunitense sul reddito pari all&#8217;imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito cosi&#8217; concesso non deve ridurre quella parte dell&#8217;imposta statunitense che e&#8217; accreditabile nei confronti dell&#8217;imposta italiana in conformita&#8217; al sub-paragrafo (a); e<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">\u00a0 (c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall&#8217;Italia fino a concorrenza dell&#8217;ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del<br \/>\nsub-paragrafo (b).<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">5.<\/div>\n<div class=\"dettaglio-pre\">Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno<br \/>\nStato contraente e che sia altresi&#8217; cittadino dell&#8217;altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell&#8217;articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell&#8217;articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell&#8217;altro Stato.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Si conviene che la doppia imposizione sara&#8217; eliminata in conformita&#8217; ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. (a) In conformita&#8217; alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi&#8217; come puo&#8217; essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/02\/26\/convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-ed-il-governo-degli-stati-uniti-damerica-per-evitare-le-doppie-imposizioni-art-23-eliminazione-della-doppia-imposizione\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d&#8217;America per evitare le doppie imposizioni &#8211; Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[998],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14969"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14969"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14969\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14989,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14969\/revisions\/14989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}