{"id":1480,"date":"2019-04-05T18:15:13","date_gmt":"2019-04-05T18:15:13","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=1480"},"modified":"2019-04-06T04:23:49","modified_gmt":"2019-04-06T04:23:49","slug":"trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societa-italiana-in-paese-della-unione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/04\/05\/trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societa-italiana-in-paese-della-unione-europea\/","title":{"rendered":"Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una societ\u00e0 italiana in paese della Unione Europea)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societ\u00e0-italiana-in-paese-della-Unione-Europea.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1481 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societ\u00e0-italiana-in-paese-della-Unione-Europea-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societ\u00e0-italiana-in-paese-della-Unione-Europea-300x225.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societ\u00e0-italiana-in-paese-della-Unione-Europea-768x576.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societ\u00e0-italiana-in-paese-della-Unione-Europea.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>L\u2019internazionalizzazione delle imprese ha\u00a0\u00a0accresciuto i casi in cui le societ\u00e0 scelgono di trasferire la propria sede, principale o secondaria, all&#8217;estero.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito dell\u2019Unione Europea\u00a0la\u00a0libert\u00e0 \u00a0di trasferire la sede della societ\u00e0 all&#8217;estero \u00e8 stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunit\u00e0 economica europea (\u2018Trattato CEE\u2019), della c.d. \u2018<strong>libert\u00e0 di stabilimento\u2019<\/strong>.<\/p>\n<p>Anche se\u00a0affermata nel Trattatto CEE (e riconfermata nel Trattato della Comunit\u00e0 europea, \u2018TCE\u2019, e oggi nel Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, \u2018TFUE\u2019),\u00a0 il diritto delle societ\u00e0 di liberamente stabilirsi, trasferendo la propria sede principale o istituendo una sede secondaria, \u00a0in uno Stato membro differente dal proprio Stato di \u201corigine\u201d (ossia dallo Stato che riconosce la societ\u00e0 esistente come ente di diritto, dettandone la disciplina) ha subito non poche limitazioni da parte degli Stati e dei loro ordinamenti nazionali,\u00a0 superate grazie a un\u2019incisiva giurisprudenza della Corte di giustizia UE.<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:62010CJ0378&amp;qid=1554487167687&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378\/10 del 12 luglio 2012<\/a>,\u00a0 ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una societ\u00e0 italiana in un paese della Unione Europea)\u00a0.<\/p>\n<p>Nel caso in esame una societ\u00e0 Italiana deliberava il suo trasferimento in Ungheria\u00a0\u00a0e consecutivamente iscriveva presso le autorit\u00e0 ungheresi la trasferenda societ\u00e0 quale avente causa della societ\u00e0 italiana.<\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2012-07\/cp120098it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Vedi:\u00a0 Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98\/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378\/10:\u00a0Quando uno Stato membro riconosce a una societ\u00e0 la facolt\u00e0 di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una societ\u00e0 costituita in un altro Stato membro<\/a> )<\/p>\n<p><strong>IL DIRITTO DI STABILIMENTO NEL DIRITTO COMUNITARIO: IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO DELL\u2019UNIONE EUROPEA<\/strong><\/p>\n<p>Il combinato disposto degli articoli Articoli 43-48 del del Trattato istitutivo della Comunit\u00e0 Europea (ora ART.49-54 TFUE) tutela la libert\u00e0 di stabilimento, non solo a favore delle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri, ma, in presenza di determinati requisiti, anche a favore delle persone giuridiche.<\/p>\n<p>Il Trattato, quindi, riconosce alle societ\u00e0 la possibilit\u00e0 di trasferire la sede sociale (La sede sociale o legale \u00e8 il luogo dove si svolge l\u2019attivit\u00e0 direzionale, di gestione e rappresentanza della societ\u00e0. La sede sociale o legale deve essere indicata nell\u2019atto costitutivo di tutte le societ\u00e0 commerciali) in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un\u2019attivit\u00e0 economica avente carattere di continuit\u00e0 e stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Le societ\u00e0, per usufruire della libert\u00e0 di stabilimento, devono avere entrambi i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>essere state \u201ccostituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro\u201d<\/li>\n<li>avere \u201cla sede sociale, l\u2019amministrazione centrale\u00a0<em>(Alla sede legale pu\u00f2 aggiungersi la sede effettiva o amministrativa, situata in un luogo diverso. La giurisprudenza costante afferma che sede legale e sede effettiva si presumono coincidenti quando non risultino in contrario elementi sicuri e concreti. Perci\u00f2 si ritiene esistente una sede effettiva o amministrativa solamente quando la societ\u00e0 svolge in concreto l\u2019attivit\u00e0 direttiva ed amministrativa (dove vengono convocate le assemblee, dove risiedono gli organi amministrativi e direttivi) in un luogo diverso dalla sede legale, cio\u00e8 il luogo scelto e stabilmente utilizzato per l\u2019accertamento degli organi e degli uffici societari. In questo caso, poich\u00e9 le attivit\u00e0 normalmente svolte nella sede legale avvengono in realt\u00e0 in quella effettiva, si parla di sede legale fittizia. Diversamente dalla sede legale, la sede effettiva non \u00e8 indicata nell\u2019atto costitutivo n\u00e9 \u00e8 oggetto di altre forme di pubblicit\u00e0 legale)<\/em>\u00a0o il centro dell\u2019attivit\u00e0 principale all\u2019interno della Comunit\u00e0\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La libert\u00e0 di stabilimento delle persone giuridiche pu\u00f2 essere esercitata secondo due diverse modalit\u00e0<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>trasferendo la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine\u00a0<\/strong>(libert\u00e0 di stabilimento \u201c<strong>primario<\/strong>\u201d);<\/li>\n<li><strong>aprendo<\/strong>\u00a0in uno Stato differente da quello di origine\u00a0<strong>agenzie, succursali e filiali\u00a0<\/strong>ovvero qualsiasi altra struttura preposta all\u2019esercizio organizzato e non occasionale dell\u2019attivit\u00e0 economica (libert\u00e0 di stabilimento \u201c<strong>secondario<\/strong>\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il trasferimento della sede legale di una societ\u00e0 italiana in altro paese europeo \u00e8 espressione del diritto di stabilimento primario.<\/strong><\/p>\n<p>La normativa comunitaria quindi riconosce alle societ\u00e0 il diritto di stabilimento e individua quelle che possono beneficiarne, ma non risolve completamente la questione riguardante i trasferimenti di sede in altro Stato perch\u00e9 non individua l\u2019ordinamento giuridico che dovrebbe disciplinare la legge regolatrice delle societ\u00e0 che si trasferiscono, n\u00e9 fornisce agli Stati membri gli elementi utili per individuarla, se quella del paese di origine o quella del paese ospitante, ma demanda la questione alle diverse legislazioni statali.<\/p>\n<p><strong>Il mutuo riconoscimento delle societ\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esercizio del diritto di stabilimento delle societ\u00e0 commerciali \u00e8 strettamente connesso, non solo all\u2019individuazione della legge regolatrice delle societ\u00e0 che si trasferiscono, ma anche al c.d. reciproco o mutuo riconoscimento, in quanto,\u00a0<strong>affinch\u00e9 una societ\u00e0 regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare il diritto di stabilimento, \u00e8 necessario che sia riconosciuta anche dalle autorit\u00e0 dello Stato di destinazione<\/strong>. In assenza di tale riconoscimento, la societ\u00e0 migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalit\u00e0 giuridica.<\/p>\n<p>Al fine di garantire tale reciproco riconoscimento il Trattato CE, all\u2019articolo 293\u00a0<em>(\u201cGli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: \u2026omissis\u2026il reciproco riconoscimento delle societ\u00e0 a mente dell\u2019art. 48, comma secondo, il mantenimento della personalit\u00e0 giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro\u2026\u201d)<\/em>, ha previsto che gli stati membri avviino tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, il reciproco riconoscimento delle societ\u00e0 e quindi il mantenimento della personalit\u00e0 giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese ad un altro. Tale previsione per\u00f2 non si \u00e8 mai concretizzata in quanto non \u00e8 mai entrata in vigore la Convezione di Bruxelles del 29 febbraio 1968 che disciplinava il reciproco riconoscimento delle societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Teoria dell\u2019incorporazione e teoria della sede effettiva<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019inesistenza di una normativa comunitaria diretta a individuare uniformemente la legge applicabile alle societ\u00e0 che si trasferiscono e la mancata entrata in vigore di accordi tra stati sul mutuo riconoscimento, ha indotto gli Stati membri a disciplinare autonomamente il funzionamento delle societ\u00e0, a seguito del trasferimento della sede legale, emanando proprie norme di diritto internazionale privato.<\/p>\n<p>Le norme di diritto internazionale privato hanno la funzione di determinare la legge da applicare ad una determinata fattispecie concreta sulla base di un criterio da esse indicato, comunemente chiamato \u201ccriterio di collegamento\u201d.<br \/>\nI principali criteri di collegamento per le persone giuridiche sono:<\/p>\n<ul>\n<li>il luogo di costituzione;<\/li>\n<li>la sede legale;<\/li>\n<li>la sede dell\u2019amministrazione;<\/li>\n<li>l\u2019oggetto principale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Queste norme individuano, in sostanza, se in ordine ad una specifica fattispecie come il trasferimento della sede legale di una societ\u00e0 in altro stato, \u00e8 competente il diritto straniero o il diritto interno. Le varie legislazioni statali per\u00f2 non prevedono criteri di collegamento che determinino in modo uniforme quale debba essere la legge regolatrice delle societ\u00e0. Alcuni Stati membri, come Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Svezia e\u00a0<strong>Italia<\/strong>\u00a0hanno, infatti, adottato il\u00a0<strong>criterio della c.d. \u201cincorporazione\u201d<\/strong>\u00a0e altri, come Francia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Germania, Grecia quello della sede effettiva.<\/p>\n<p>Ne discende che nel diritto internazionale privato comparato si contendono il campo due teorie:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>LA TEORIA DELL\u2019INCORPORAZIONE\u00a0<\/strong>secondo la quale,\u00a0<strong>alla societ\u00e0 che trasferisce la propria sede in altro stato, si applica la legge dello Stato ove \u00e8 stata costituita la societ\u00e0<\/strong>.<br \/>\nLo stato membro applica come criterio di collegamento \u201cil luogo in cui \u00e8 stato perfezionato il procedimento di costituzione\u201d.\u00a0<strong>L\u2019adozione di siffatto criterio non comporta, in capo alla societ\u00e0 che si trasferisce in altro Stato membro, la perdita automatica della qualit\u00e0 di \u201csoggetto giuridico\u201d e della personalit\u00e0 giuridica, perch\u00e9 lo Stato di destinazione riconosce il soggetto estero validamente costituito ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. La societ\u00e0 che si trasferisce \u00e8 quindi accolta nell\u2019ordinamento dello Stato di destinazione continuando a vivere e a funzionare secondo le regole del luogo in cui si \u00e8 perfezionato il procedimento costitutivo essendogli riconosciuto, in sostanza, il suo statuto personale, la sua struttura e la sua organizzazione, senza che ci\u00f2 comporti quindi la perdita automatica della nazionalit\u00e0 di provenienza. La societ\u00e0 che trasferisce la sede legale pu\u00f2 tuttavia manifestare anche la volont\u00e0 di acquisire, conseguentemente al trasferimento, la nazionalit\u00e0 dello Stato di destinazione, abbandonando cos\u00ec la nazionalit\u00e0 di provenienza.<br \/>\n<\/strong><\/li>\n<li>LA TEORIA DELLA SEDE EFFETTIVA secondo la quale, alla societ\u00e0 che trasferisce la propria sede in altro stato, si applica la legge dello Stato ove \u00e8 situata l\u2019effettiva direzione economica della societ\u00e0.<br \/>\nLo stato membro applica in questo caso il criterio di collegamento della \u201csede effettiva\u201d.Gli Stati che seguono tale criterio non considerano la societ\u00e0 validamente costituita nello Stato di provenienza e non la riconoscono come soggetto giuridico, pertanto, il trasferimento comporta l\u2019estinzione della societ\u00e0, con conseguente perdita della nazionalit\u00e0 dello stato di provenienza, e una nuova costituzione della societ\u00e0 nel paese di destinazione.In particolare, lo stato di destinazione assoggetta al proprio controllo giuridico la societ\u00e0 con mutamento della legislazione applicabile e della nazionalit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Ci\u00f2 premesso, si pu\u00f2 affermare, quindi, che la teoria dell\u2019incorporazione \u00e8 sicuramente pi\u00f9 favorevole alla possibilit\u00e0 delle societ\u00e0 di spostarsi in ambito comunitario mentre la teoria della sede effettiva ostacola, di fatto, la libert\u00e0 di stabilimento.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>Giurisprudenza comunitaria<\/strong><\/p>\n<p>La<strong>\u00a0Corte di Giustizia della Comunit\u00e0 europea\u00a0<\/strong>ha tentato di portare chiarezza alla questione del diritto di stabilimento, volendo risolvere il conflitto tra la teoria della sede effettiva e dell\u2019incorporazione. Essa \u00e8 intervenuta con le\u00a0<strong>sentenze Centros, Uberseering ed Inspire Art\u00a0<\/strong>(<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:61997CJ0212&amp;qid=1554487474961&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Giustizia CE, 9 marzo 1999, causa C-212\/97, Centros c Ehrvers-org Selkskabsstyrelsen<\/a>; <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:62000CJ0208&amp;qid=1554487608695&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Giustizia CE 5 novembre 2002, causa C-208\/00 Uberseering c Nordic Construction Company Baumgarten<\/a>; <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:62001CJ0167&amp;qid=1554487693574&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Giustizia CE, 30 settembre 2003, causa C-167\/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c Inspire Art.<\/a>), orientandosi sui seguenti principi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>LIBERTA\u2019 DI STABILIMENTO DI TUTTE LE SOCIETA\u2019 COMUNITARIE<\/strong>\u00a0 ovvero efficacia diretta del diritto di stabilimento negli ordinamenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro non pu\u00f2 ostacolare o scoraggiare l\u2019esercizio della libert\u00e0 di stabilimento garantita dal Trattato, le eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanit\u00e0 pubblica cos\u00ec come previsto dall\u2019articolo 46 del Trattato;<\/li>\n<li><strong>POSSIBILITA\u2019 DELLE SOCIETA\u2019 COMUNITARIE DI MANTENERE LA SOGGEZIONE UNICAMENTE AL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO DI COSTITUZIONE E DI OPERARE IN UN ALTRO PAESE UE<\/strong>\u00a0senza la necessit\u00e0 di adeguare il proprio statuto a quello del Paese di destinazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La Corte aderendo<\/strong>\u00a0<strong>alla teoria dell\u2019incorporazione<\/strong>, perch\u00e9 ritenuta pi\u00f9 adeguata alle esigenze della libera circolazione delle imprese nel mercato europeo,\u00a0<strong>si orienta verso il principio della continuit\u00e0 giuridica della societ\u00e0 che trasferisce la propria sede legale all\u2019estero, con permanenza di personalit\u00e0 giuridica e organizzazione in base alla legge di costituzione originaria<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019internazionalizzazione delle imprese ha\u00a0\u00a0accresciuto i casi in cui le societ\u00e0 scelgono di trasferire la propria sede, principale o secondaria, all&#8217;estero. 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