{"id":8548,"date":"2023-09-23T07:50:41","date_gmt":"2023-09-23T07:50:41","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?page_id=8548"},"modified":"2023-09-23T07:50:41","modified_gmt":"2023-09-23T07:50:41","slug":"convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-di-bulgaria-ed-il-governo-degli-emirati-arabi-uniti-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/convenzione-tra-il-governo-della-repubblica-di-bulgaria-ed-il-governo-degli-emirati-arabi-uniti-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito\/","title":{"rendered":"Convenzione tra il Governo della Repubblica di Bulgaria ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito"},"content":{"rendered":"<p><strong>Convenzione tra il Governo della Repubblica di Bulgaria ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito<\/strong><\/p>\n<p><span>AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 1 AMBITO PERSONALE<\/span><\/p>\n<p><span>La presente Convenzione si applica alle persone che risiedono in uno o entrambi gli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 2 IMPOSTE COPERTE<\/span><\/p>\n<p><span>La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali o dai governi locali, indipendentemente dal modo in cui sono riscosse.<\/span><\/p>\n<p><span>Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte gravanti sul reddito complessivo, sugli elementi del reddito, compresi gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili o immobili.<\/span><\/p>\n<p><span>Le imposte esistenti alle quali si applica la presente Convenzione sono: (a) nel caso degli Emirati Arabi Uniti: (i) imposta sul reddito;\u00a0e (ii) imposta sulle societ\u00e0;\u00a0(di seguito denominata \u201cimposta sugli Emirati Arabi Uniti\u201d);<\/span><\/p>\n<p><span>nel caso della Repubblica di Bulgaria<\/span><\/p>\n<p><span>(i) imposta sul reddito delle persone fisiche;\u00a0E<\/span><\/p>\n<p><span>(ii) imposta sul reddito delle societ\u00e0;<\/span><\/p>\n<p><span>(di seguito denominata imposta bulgara.<\/span><\/p>\n<p><span>La presente Convenzione si applicher\u00e0 anche alle imposte sostanzialmente simili imposte da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti di cui al paragrafo 2. Le autorit\u00e0 competenti dello Stato contraente Gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente ogni modifica significativa apportata alle rispettive legislazioni fiscali.<\/span><\/p>\n<p><span>Capo I DEFINIZIONI<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI<\/span><\/p>\n<p><span>Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda diversamente:<\/span><\/p>\n<p><span>(a) le espressioni &#8220;Stato contraente&#8221; e &#8220;l&#8217;altro Stato contraente &#8220;significano&#8221;, a seconda del contesto, la Repubblica di Bulgaria o gli Emirati Arabi Uniti;<\/span><\/p>\n<p><span>il termine &#8220;Emirati Arabi Uniti&#8221; indica gli Emirati Arabi Uniti e, se utilizzato in senso geografico, indica l&#8217;area in cui il territorio \u00e8 sotto la sua sovranit\u00e0, nonch\u00e9 le aree territoriali marittime, spazi aerei e sottomarini su cui gli Emirati Arabi Uniti esercitano, in conformit\u00e0 con le norme internazionali legge e legge sui diritti sovrani degli Emirati Arabi Uniti, comprese la terraferma e le isole sotto la sua giurisdizione in relazione a qualsiasi attivit\u00e0 svolta in relazione all&#8217;esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali;<\/span><\/p>\n<p><span>con il termine Bulgaria si intende la Repubblica di Bulgaria e, se utilizzato in senso geografico, si intende il territorio e il mare territoriale su cui esercita la sovranit\u00e0 statale, nonch\u00e9 la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva su cui esercita diritti e giurisdizione sovrana in conformit\u00e0 con il diritto internazionale,<\/span><\/p>\n<p><span>il termine \u201cimposta\u201d indica l\u2019imposta degli Emirati Arabi Uniti o l\u2019imposta bulgara a seconda del contesto;<\/span><\/p>\n<p><span>il termine \u201cpersona\u201d comprende un individuo, una societ\u00e0 o qualsiasi altro insieme di persone;<\/span><\/p>\n<p><span>con il termine \u201csociet\u00e0\u201d si intende qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente equiparato a persona giuridica ai fini fiscali;<\/span><\/p>\n<p><span>le espressioni \u201cimpresa di uno Stato contraente\u201d e \u201cimpresa dell&#8217;altro Stato contraente\u201d designano rispettivamente un&#8217;impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un&#8217;impresa esercitata da un residente dell&#8217;altro Stato contraente;<\/span><\/p>\n<p><span>con il termine \u201cnazionale\u201d si intende, come prevede il testo: (i) qualsiasi persona fisica che possieda la cittadinanza di uno Stato contraente;\u00a0E<\/span><\/p>\n<p><span>(ii) qualsiasi persona giuridica, societ\u00e0 di persone o associazione la cui qualit\u00e0 deriva dalle leggi vigenti in uno Stato contraente;<\/span><\/p>\n<p><span>Con il termine \u201ctraffico internazionale\u201d si intende qualsiasi trasporto effettuato da una nave, da un aeromobile, da un veicolo ferroviario o da un veicolo da trasporto stradale effettuato da un&#8217;impresa di uno Stato contraente, salvo quando la nave, un aeromobile, un veicolo da trasporto ferroviario o stradale sia effettuato esclusivamente tra localit\u00e0 dell&#8217;altro Stato contraente. Stato;<\/span><\/p>\n<p><span>(j) Il termine &#8220;autorit\u00e0 competente&#8221; significa: (i) nel caso degli EAU, il Ministro delle Finanze e dell&#8217;Industria o il suo rappresentante autorizzato;\u00a0e (ii) nel caso della Bulgaria, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.<\/span><\/p>\n<p><span>Nell&#8217;applicazione della presente Convenzione da parte di ciascuno degli Stati contraenti, qualsiasi termine ivi non definito avr\u00e0, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad esso \u00e8 attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 4 RESIDENTE<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>Ai fini della presente Convenzione per \u201cresidente di uno Stato contraente\u201d si intende:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>(a) nel caso della Repubblica di Bulgaria, qualsiasi persona che, secondo la legislazione bulgara, \u00e8 ivi soggetta ad imposta a causa del suo domicilio, residenza, luogo di costituzione, sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile , e comprende anche lo Stato e gli enti locali dello stesso.\u00a0Questo termine, tuttavia, non comprende qualsiasi persona soggetta ad imposta in Bulgaria solo per quanto riguarda il reddito<\/span><\/p>\n<p><span>da fonti bulgare:<\/span><\/p>\n<p><span>nel caso degli EAU, un individuo che ha il suo domicilio negli EAU ed \u00e8 cittadino degli EAU e una societ\u00e0 costituita e registrata negli EAU e che ha l\u00ec la sua sede di direzione effettiva.<\/span><\/p>\n<p><span>Ai fini del paragrafo 1 di cui sopra: (a) Gli EAU e le sue suddivisioni politiche, le autorit\u00e0 locali o i governi locali S 3 saranno considerati residenti negli EAU;<\/span><\/p>\n<p><span>(b) le istituzioni governative saranno considerate residenti negli EAU Qualsiasi istituzione sar\u00e0 considerata un&#8217;istituzione governativa quando creata dal Governo per l&#8217;adempimento di funzioni pubbliche e che<\/span><\/p>\n<p><span>\u00e8 riconosciuto come tale di comune accordo dalle autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Se, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sar\u00e0 determinato come segue:<\/span><\/p>\n<p><span>a) \u00e8 considerato residente solo nello Stato nel quale ha a disposizione la stabile abitazione;\u00a0se ha a disposizione un&#8217;abitazione permanente in entrambi gli Stati, \u00e8 considerato residente soltanto dello Stato con<\/span><\/p>\n<p><span>che i suoi rapporti personali ed economici sono pi\u00f9 stretti (centro di interessi vitali);<\/span><\/p>\n<p><span>se non \u00e8 possibile determinare lo Stato in cui ha il centro dei suoi interessi vitali, o se egli non ha un&#8217;abitazione permanente in nessuno dei due Stati, \u00e8 considerato residente solo dello Stato in cui ha la dimora abituale ;<\/span><\/p>\n<p><span>se ha la residenza abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, \u00e8 considerato residente soltanto dello Stato di cui ha la cittadinanza;<\/span><\/p>\n<p><span>se ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o di nessuno di essi, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.<\/span><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><span>Se, a causa delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, essa \u00e8 considerata residente dello Stato contraente in cui \u00e8 situato il suo luogo di costituzione o di stabilimento.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>Ai fini della presente Convenzione, il termine \u201cstabile organizzazione\u201d significa a<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>sede fissa di affari attraverso la quale l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span>L&#8217;espressione \u201cstabile organizzazione\u201d comprende in particolare: a) una sede di direzione;\u00a0(b) una filiale;\u00a0(c)un ufficio;\u00a0(d)una fabbrica;\u00a0e) un laboratorio;\u00a0(g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di esplorazione ed estrazione di risorse naturali;\u00a0(h) una fattoria o piantagione.<\/span><\/p>\n<p><span>Il termine \u201cstabile organizzazione\u201d comprende altres\u00ec:<\/span><\/p>\n<p><span>(a) un cantiere, un progetto di costruzione, assemblaggio o installazione o attivit\u00e0 di supervisione ad esso connesse, ma solo se tale cantiere, progetto o attivit\u00e0 continuano per un periodo superiore a dodici mesi;<\/span><\/p>\n<p><span>(b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un&#8217;impresa di uno Stato contraente tramite dipendenti o altro personale nell&#8217;altro Stato contraente, a condizione che tali attivit\u00e0 continuino per lo stesso progetto o un progetto connesso per un periodo o periodi che complessivamente ammontano a pi\u00f9 pi\u00f9 di nove mesi in un periodo di dodici mesi;<\/span><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><span>Nonostante le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, si considera che il termine \u201cstabile organizzazione\u201d non comprenda:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>a) l&#8217;uso delle strutture esclusivamente allo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;<\/span><\/p>\n<p><span>il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa esclusivamente a scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna;<\/span><\/p>\n<p><span>il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un&#8217;altra impresa;<\/span><\/p>\n<p><span>il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa;<\/span><\/p>\n<p><span>il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di esercitare, per l&#8217;impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 di carattere preparatorio o ausiliario;<\/span><\/p>\n<p><span>il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attivit\u00e0 menzionate nei sottoparagrafi da (a) a (e), a condizione che l&#8217;attivit\u00e0 complessiva della sede fissa di affari risultante da questa combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario.<\/span><\/p>\n<p><span>la vendita di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa esposti nell&#8217;ambito di una fiera o esposizione temporanea occasionale dopo la chiusura di detta fiera o esposizione, a condizione che le parti o le societ\u00e0 coinvolte soddisfino tutti i requisiti in ciascuno Stato contraente.<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente dotato di status indipendente a cui si applica il paragrafo 6, agisce per conto di un&#8217;impresa e ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell&#8217;impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione a tutte le attivit\u00e0 che quella persona intraprende per l&#8217;impresa, a meno che le attivit\u00e0 di tale persona siano limitate a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se esercitate tramite un sede fissa di affari, non renderebbe tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo,<\/span><\/p>\n<p><span>Non si considera che un&#8217;impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente semplicemente perch\u00e9 esercita la sua attivit\u00e0 in quello Stato tramite un intermediario, un commissario generale o qualsiasi altro agente dotato di status indipendente, a condizione che tali persone agiscano normalmente della loro attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span>7. Il fatto che una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente o che svolga la sua attivit\u00e0 in detto altro Stato (anche mediante una stabile organizzazione o altrimenti) , non costituisce di per s\u00e9 una delle societ\u00e0 una stabile organizzazione dell&#8217;altra.<\/span><\/p>\n<p><span>CAPO I TRIBUTI SUI REDDITI<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 6 REDDITI DA IMMOBILI<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi dell&#8217;agricoltura o della silvicoltura) situati nell&#8217;altro Stato contraente ae \u201csono imponibili in detto altro Stato contraente.<\/span><\/li>\n<li><span>Il termine \u201cbeni immobili\u201d ha il significato che gli \u00e8 attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.\u00a0Si intendono in ogni caso compresi i beni accessori agli immobili, gli animali e le attrezzature usate nell&#8217;agricoltura e nella silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge generale in materia di propriet\u00e0 fondiaria, l&#8217;usufrutto dei beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi quale corrispettivo della sfruttamento o diritto di sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali;\u00a0le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dall&#8217;uso diretto, dalla locazione o dall&#8217;utilizzo in altro modo di beni immobili,<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un&#8217;impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per la prestazione di servizi personali autonomi.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo delle entrate \u00e8 lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche, i governi locali, gli enti locali e le loro istituzioni finanziarie e i vettori nazionali delle compagnie aeree operanti nel traffico internazionale.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 7 UTILI D&#8217;IMPRESA<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>Gli utili di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato a meno che l&#8217;impresa non eserciti la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.\u00a0Se l&#8217;impresa esercita la suddetta attivit\u00e0, gli utili dell&#8217;impresa possono essere imponibili nell&#8217;altro Stato, ma solo la parte attribuibile a detta stabile organizzazione.<\/span><\/li>\n<li><span>Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un&#8217;impresa di uno Stato contraente esercita la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa eventualmente realizza che si aspetterebbe di fare se si trattasse di un&#8217;impresa distinta e separata impegnata in attivit\u00e0 identiche o simili in condizioni identiche o simili e che opera in modo del tutto indipendente dall&#8217;impresa di cui \u00e8 una stabile organizzazione.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Dalla determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono dedotte le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese esecutive e amministrative generali cos\u00ec sostenute, sia nello Stato in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione che altrove.\u00a0Questa disposizione \u00e8 soggetta alle limitazioni previste dalle leggi interne.<\/span><\/p>\n<p><span>Nella misura in cui \u00e8 consuetudine in uno Stato contraente determinare il totale dei redditi, dei costi o degli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sulla base della ripartizione degli utili complessivi dell&#8217;impresa tra le sue varie parti, nulla nel paragrafo 2 del presente articolo impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare secondo la ripartizione consueta; il metodo di ripartizione adottato dovr\u00e0, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo .<\/span><\/p>\n<p><span>Nessun utile pu\u00f2 essere attribuito ad una stabile organizzazione per il mero acquisto da parte della stabile organizzazione di beni o merci per l&#8217;impresa.<\/span><\/p>\n<p><span>Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati anno per anno con lo stesso metodo, salvo che sussista un valido e sufficiente motivo per procedere diversamente.<\/span><\/p>\n<p><span>Qualora gli utili comprendano elementi di reddito trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non saranno pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 8 TRAFFICO INTERNAZIONALE<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni dell&#8217;articolo 7, gli utili che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ricava dall&#8217;esercizio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni del comma |\u00a0del presente articolo si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, ad un&#8217;impresa comune o ad un&#8217;agenzia operativa internazionale.<\/span><\/p>\n<p><span>Nel presente articolo: (a) il termine \u201cprofitti\u201d comprende:<\/span><\/p>\n<p><span>(i) profitti, profitti netti, ricavi lordi e ricavi derivanti direttamente dall&#8217;esercizio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali in<\/span><\/p>\n<p><span>traffico internazionale,<\/span><\/p>\n<p><span>interessi sulle somme direttamente generate dall&#8217;esercizio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali nel traffico internazionale e accessorio a tale operazione;<\/span><\/p>\n<p><span>(iii) vendita di biglietti per conto di altra impresa 4<\/span><\/p>\n<p><span>(iv) i servizi tecnici resi a terzi nell&#8217;altro Stato contraente 3. L&#8217;espressione \u201cutilizzo di navi, aeromobili, veicoli adibiti al trasporto ferroviario e stradale\u201d nel traffico internazionale da parte di una persona comprende:<\/span><\/p>\n<p><span>(i) _ il noleggio o il noleggio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali,<\/span><\/p>\n<p><span>(ii) il noleggio di container e relative attrezzature, e<\/span><\/p>\n<p><span>(iii) l&#8217;alienazione di navi, aeromobili, mezzi di trasporto ferroviario e stradale, container e relative attrezzature<\/span><\/p>\n<p><span>da parte di tale soggetto a condizione che tale noleggio, noleggio o alienazione siano accessori all&#8217;esercizio da parte dello stesso di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali per il trasporto internazionale<\/span><\/p>\n<p><span>traffico.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE<\/span><\/p>\n<p><span>un&#8217;impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente;\u00a0O<\/span><\/p>\n<p><span>(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa di uno Stato contraente e di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente;<\/span><\/p>\n<p><span>e in entrambi i casi tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie vengono stabilite o imposte condizioni diverse da quelle che verrebbero stabilite tra imprese indipendenti, qualsiasi profitto che, senza tali condizioni, sarebbe stato maturato da una delle imprese, ma a causa di tali condizioni, non sono cos\u00ec maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati<\/span><\/p>\n<p><span>uno<\/span><\/p>\n<p><span>Quando uno Stato contraente include negli utili di un&#8217;impresa di detto Stato e li tassa di conseguenza, gli utili sui quali un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente \u00e8 stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili cos\u00ec inclusi sono gli utili che sarebbero stati maturati dell&#8217;impresa del primo Stato, se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato proceder\u00e0 ad un&#8217;adeguata rettifica dell&#8217;importo dell&#8217;imposta ivi applicata su tali utili.\u00a0Nel determinare tale adeguamento si terr\u00e0 debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario, tra loro.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 10 DIVIDENDI<\/span><\/p>\n<p><span>I dividendi pagati da una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Tuttavia, tali dividendi possono essere imponibili anche nello Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 che paga i dividendi e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato contraente, l&#8217;imposta cos\u00ec addebitati non potranno eccedere il 5 per cento dell&#8217;importo lordo dei dividendi.<\/span><\/p>\n<p><span>Il presente paragrafo non pregiudica la tassazione della societ\u00e0 per quanto riguarda gli utili con i quali vengono pagati i dividendi.<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dividendi pagati da una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se il beneficiario effettivo dei dividendi \u00e8 detto altro Stato stesso, una suddivisione politica , governo locale, autorit\u00e0 locale o relativa Banca Centrale, Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, International Petroleum Investment Company o qualsiasi altra istituzione creata dal governo, da una suddivisione politica, da un&#8217;autorit\u00e0 locale o da un governo locale di quell&#8217;altro Stato, che \u00e8 riconosciuto come parte integrante di detto Governo, come sar\u00e0 concordato mediante scambio di lettere tra le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Con il termine &#8220;dividendi&#8221; utilizzato nel presente articolo si intendono i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili (che non siano crediti), nonch\u00e9 i redditi da altri diritti societari soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da<\/span><\/p>\n<p><span>azioni dalla legislazione dello Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 che effettua la distribuzione.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti un&#8217;attivit\u00e0 economica nell&#8217;altro Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 pagante i dividendi, tramite una stabile organizzazione ivi situata, o esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si collega effettivamente con tale stabile organizzazione o base fissa.\u00a0In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 7 o dell&#8217;articolo 14, a seconda dei casi.<\/span><\/p>\n<p><span>Quando una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall&#8217;altro Stato contraente, detto altro Stato non pu\u00f2 imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societ\u00e0, tranne nella misura in cui tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato contraente. Stato, o nella misura in cui la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o base fissa situata in detto altro Stato n\u00e9 assoggetti gli utili non distribuiti della societ\u00e0 ad un&#8217;imposta sugli utili non distribuiti della societ\u00e0, anche se i dividendi pagati oppure gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 11 INTERESSE<\/span><\/p>\n<p><span>Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Tuttavia, tali interessi possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato contraente, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere 2,5 per cento dell&#8217;importo lordo degli interessi.<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente se il beneficiario effettivo degli interessi \u00e8 l&#8217;altro Stato stesso, una sua suddivisione politica, un ente locale , autorit\u00e0 locale o la sua Banca Centrale, Abu Dhabi Investment Authority, Dubai Investment Office, International Petroleum Investment Company, Abu Dhabi Investment Council o qualsiasi altra istituzione creata dal governo, da una suddivisione politica, da un&#8217;autorit\u00e0 locale o da un~<\/span><\/p>\n<p><span>governo locale di quell&#8217;altro Stato riconosciuto come parte integrante di detto Governo, come sar\u00e0 concordato mediante scambio di lettere tra le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Ai sensi del presente articolo, il termine &#8220;interessi&#8221; designa i redditi derivanti da crediti di ogni genere, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto a partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi di titoli di Stato e i redditi da obbligazioni o obbligazioni, compresi i premi e i premi associati a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni.\u00a0Le penalit\u00e0 per ritardato pagamento non sono considerate interessi ai fini del presente articolo.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un&#8217;attivit\u00e0 economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito sul quale sono pagati gli interessi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.\u00a0In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14, a seconda dei casi.<\/span><\/p>\n<p><span>Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 il governo di detto Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato.\u00a0Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, tali interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/span><\/p>\n<p><span>Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che avrebbero dovuto stato concordato tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano solo all&#8217;ultimo:<\/span><\/p>\n<p><span>importo menzionato.\u00a0In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, nel rispetto degli altri 3<\/span><\/p>\n<p><span>disposizioni della presente Convenzione<\/span><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><span>Un ente residente di uno Stato contraente non ha diritto ai benefici della presente Convenzione se lo scopo principale della sua creazione era quello di ottenere i benefici della presente Convenzione che non sarebbero altrimenti ottenibili. I casi delle persone giuridiche il fatto di non svolgere attivit\u00e0 commerciali in buona fede non \u00e8 coperto dal presente articolo.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Articolo 12 ROYALT<\/span><\/p>\n<p><span>I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Tuttavia, tali canoni possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato contraente, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere 5,5 per cento dell&#8217;importo lordo delle royalties.<\/span><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><span>Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i canoni pagati a<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>un residente dell&#8217;altro Stato contraente \u00e8 imponibile soltanto in detto altro Stato contraente se il beneficiario effettivo dei canoni \u00e8 l&#8217;altro Stato stesso, una suddivisione politica, un governo locale, un ente locale o la sua Banca Centrale, l&#8217;Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, Dubai Investment Office, International Petroleum Investment Company o qualsiasi altra istituzione creata dal governo, da una suddivisione politica, da un&#8217;autorit\u00e0 locale o da un governo locale di quell&#8217;altro Stato riconosciuto come parte integrante di quel governo come sar\u00e0 concordato mediante scambio di lettere tra le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Ai fini del presente articolo, il termine \u201ccanoni\u201d designa i compensi di qualsiasi natura ricevuti come corrispettivo per l&#8217;uso o la concessione in uso di diritti d&#8217;autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese pellicole cinematografiche e pellicole o nastri per la radio o la televisione. radiodiffusione;\u00a0qualsiasi brevetto, marchio, disegno o modello, progetto, formula o processo segreto, o per informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti un&#8217;attivit\u00e0 commerciale in<\/span><\/p>\n<p><span>l&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolge in detto altro Stato servizi personali indipendenti mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni relativi a<\/span><\/p>\n<p><span>cui vengono pagati i canoni sia effettivamente connesso a tale stabile organizzazione o base fissa.\u00a0In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 7 o dell&#8217;articolo 14, a seconda dei casi.<\/span><\/p>\n<p><span>_ I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato.\u00a0Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 viene contratto l&#8217;obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/span><\/p>\n<p><span>Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare dei canoni, tenuto conto dell&#8217;uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, supera, per qualsiasi motivo, , l&#8217;importo che sarebbe stato convenuto tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest&#8217;ultimo importo.\u00a0In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 13 PLUSVALENZE<\/span><\/p>\n<p><span>Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall&#8217;alienazione di beni immobili, come definiti all&#8217;articolo 6, e situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili nell&#8217;altro Stato contraente.<\/span><\/p>\n<p><span>Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall&#8217;alienazione di azioni, che ricavano il loro valore, o la maggior parte del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.<\/span><\/p>\n<p><span>Utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione quale un&#8217;impresa di uno Stato contraente<\/span><\/p>\n<p><span>possiede nell&#8217;altro Stato contraente o un bene mobile appartenente ad una base fissa \u00a7 7.<\/span><\/p>\n<p><span>a disposizione di un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per il<\/span><\/p>\n<p><span>destinati all&#8217;esercizio di servizi personali indipendenti, compresi gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o insieme all&#8217;intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di navi, aeromobili, veicoli ferroviari o stradali utilizzati da un&#8217;impresa di uno Stato contraente nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all&#8217;esercizio di detti mezzi di trasporto sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.<\/span><\/p>\n<p><span>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui \u00e8 residente l&#8217;alienante.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 14 SERVIZI ALLA PERSONALE INDIPENDENTI<\/span><\/p>\n<p><span>I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da prestazioni professionali o da altre attivit\u00e0 di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga regolarmente di una base fissa nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio delle sue attivit\u00e0. .\u00a0Se dispone di tale base fissa, il reddito pu\u00f2 essere tassato nell&#8217;altro Stato, ma solo nella misura in cui \u00e8 attribuibile a tale base fissa.<\/span><\/p>\n<p><span>Il termine &#8220;servizi professionali&#8221; comprende in particolare le attivit\u00e0 scientifiche, letterarie, artistiche, didattiche o didattiche indipendenti, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili,<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 15 REDDITO DA LAVORO DI LAVORO<\/span><\/p>\n<p><span>Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari ed altre remunerazioni simili percepite da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un lavoro dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro dipendente non sia esercitato nell\u2019altro Stato contraente.\u00a0Se il rapporto di lavoro \u00e8 esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce in corrispettivo di un lavoro subordinato esercitato nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:<\/span><\/p>\n<p><span>a) il beneficiario soggiorna nell&#8217;altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell&#8217;anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che \u00e8 non \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato contraente, e (c) l&#8217;onere delle remunerazioni non \u00e8 sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell&#8217;altro Stato contraente.<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni derivanti da un lavoro subordinato esercitato a bordo di una nave, di un aeromobile, di un veicolo ferroviario o di un veicolo da trasporto stradale, utilizzato in traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui \u00e8 l&#8217;impresa che gestisce la nave, l&#8217;aeromobile, veicolo di trasporto ferroviario o stradale, \u00e8 residente, comprese le retribuzioni e le retribuzioni del personale di terra che non \u00e8 cittadino dello Stato ospitante.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 16 DOCENTI E RICERCATORI<\/span><\/p>\n<p><span>Una persona fisica che si reca in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o<\/span><\/p>\n<p><span>che effettua ricerche presso un&#8217;universit\u00e0, collegio, scuola o altro istituto d&#8217;insegnamento riconosciuto in detto Stato e che \u00e8, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell&#8217;altro Stato contraente, \u00e8 esente da imposta nel primo Stato su qualsiasi remunerazione per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data della sua prima visita in detto Stato a tal fine, a condizione che detta remunerazione provenga da lui al di fuori di detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>La disposizione del paragrafo precedente non si applica ai redditi derivanti dalla ricerca se tali attivit\u00e0 sono intraprese dall&#8217;individuo non nell&#8217;interesse pubblico ma principalmente per il beneficio privato di una o pi\u00f9 persone.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 17 STUDENTI<\/span><\/p>\n<p><span>Le prestazioni che uno studente o apprendista che \u00e8 o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell&#8217;altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato esclusivamente per motivi di istruzione o formazione, riceve per il suo mantenimento, l&#8217;istruzione o la formazione non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali pagamenti provengano da fonti esterne a detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Per quanto riguarda le sovvenzioni, le borse di studio e le remunerazioni da lavoro dipendente non previste dal paragrafo 1, lo studente o l&#8217;apprendista di cui al paragrafo 1 deve, inoltre,<\/span><\/p>\n<p><span>avere diritto, nel corso di tale istruzione o formazione, alle stesse esenzioni, esenzioni o riduzioni d&#8217;imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato contraente che si reca in visita.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 18 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI<\/span><\/p>\n<p><span>Gli emolumenti degli amministratori ed altri pagamenti simili ricevuti da un residente di uno Stato contraente in qualit\u00e0 di membro del consiglio di amministrazione o di qualsiasi organo analogo di una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 19 PENSIONI E RENDITE<\/span><\/p>\n<p><span>Fatte salve le disposizioni dell&#8217;articolo 20, paragrafo 2, le pensioni ed altre remunerazioni simili corrisposte in corrispettivo di precedenti impieghi, nonch\u00e9 le rendite, corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato,<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte ed altri pagamenti analoghi corrisposti nell&#8217;ambito di un regime pubblico che fa parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Il termine &#8220;rendita&#8221; indica una somma determinata pagabile periodicamente in tempi stabiliti nel corso della vita o durante un periodo di tempo specificato o accertabile con l&#8217;obbligo di effettuare i pagamenti in cambio di un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o valore di denaro.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 20 SERVIZI PUBBLICI<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>a) Le remunerazioni, diverse dalla pensione, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in quanto<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>b) Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e \u00e8 residente di detto Stato la persona fisica che:<\/span><\/p>\n<p><span>(i) \u00e8 cittadino di quello Stato;\u00a0o (ii) non \u00e8 diventato residente di detto Stato al solo scopo di prestare i servizi.<\/span><\/p>\n<p><span>Qualsiasi pensione pagata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o prelevandola da fondi creati da uno Stato contraente, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione o ente, \u00e8 imponibile soltanto in detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, tale pensione \u00e8 imponibile soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se la persona fisica \u00e8 residente di detto Stato e ha la cittadinanza di detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni degli articoli 15, 18, 19 e 21 della presente Convenzione si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;ambito di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o mediante i fondi creati da esso, ad uno specialista distaccato nell&#8217;altro Stato contraente nell&#8217;ambito di un programma di aiuto allo sviluppo. Convenzione conclusa tra gli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 21 ARTISTI E SPORTIVI<\/span><\/p>\n<p><span>Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attivit\u00e0 personali come tale in qualit\u00e0 di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualit\u00e0 di musicista, nonch\u00e9 in qualit\u00e0 di sportivo esercitati nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Quando i redditi di prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in qualit\u00e0 di tali sono attribuiti non all&#8217;artista o allo sportivo stesso, ma ad un&#8217;altra persona, tali redditi possono, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, essere imponibili in lo Stato contraente in cui si svolgono le attivit\u00e0 dell&#8217;artista dello spettacolo 7<\/span><\/p>\n<p><span>o sportivo sono esercitati.<\/span><\/p>\n<p><span>3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti da tali attivit\u00e0 svolte nel quadro delle convenzioni culturali concluse tra gli Stati contraenti sono reciprocamente esentati dall&#8217;imposta solo se tali attivit\u00e0 sono sponsorizzate dal governo di uno Stato contraente o finanziate con fondi pubblici di entrambi gli Stati contraenti e le attivit\u00e0 non sono svolte a scopo di lucro.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 22 ALTRI REDDITI<\/span><\/p>\n<p><span>Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/span><\/p>\n<p><span>Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi dai redditi immobiliari quali definiti all&#8217;articolo 6, paragrafo 2, se il beneficiario effettivo di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell&#8217;altro Stato contraente un&#8217;attivit\u00e0 commerciale tramite una stabile organizzazione ivi situata, o presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene per il quale sono pagati i redditi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.\u00a0In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 7 o dell&#8217;articolo 14, a seconda dei casi.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 23 ESENZIONI SPECIALI<\/span><\/p>\n<p><span>Fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 7, gli utili ricavati da uno Stato contraente, dalle sue suddivisioni politiche, dai suoi enti locali, dai suoi enti locali e dai loro istituti finanziari, provenienti dall&#8217;altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili e immobili situati in detto altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato menzionato.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 24 RIMBORSI<\/span><\/p>\n<p><span>Le domande di rimborso, che devono essere presentate entro il termine fissato dalla legge dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere accompagnate da un certificato ufficiale dello Stato contraente di cui \u00e8 residente il contribuente, attestante l&#8217;avvenuta esistenza delle condizioni richieste per avere diritto all&#8217;applicazione delle indennit\u00e0 previste dalla presente Convenzione,<\/span><\/p>\n<p><span>CAPO IV METODI DI ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 25 ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>Negli Emirati Arabi Uniti la doppia imposizione sar\u00e0 eliminata come segue:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>(a) Quando un residente degli EAU ricava un reddito che, in conformit\u00e0 con il<\/span><\/p>\n<p><span>disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassate in Bulgaria, gli EAU consentiranno di detrarre dall&#8217;imposta sul reddito di tale residente un importo pari all&#8217;imposta sul reddito pagata in Bulgaria.<\/span><\/p>\n<p><span>(b) Tale detrazione in entrambi i casi non dovr\u00e0, tuttavia, eccedere quella parte dell&#8217;imposta sul reddito, calcolata prima che venga data la detrazione, che \u00e8 attribuibile, a seconda dei casi, al reddito che pu\u00f2 essere tassato negli Emirati Arabi Uniti<\/span><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><span>In Bulgaria la doppia imposizione sar\u00e0 eliminata come segue:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>(a) qualora un residente della Bulgaria consegua redditi che, in conformit\u00e0 con le disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati negli EAU, la Bulgaria \u00e8 soggetta alle disposizioni dei sottoparagrafi (b) e (c) del presente paragrafo,<\/span><\/p>\n<p><span>esentare tali redditi dalle imposte;<\/span><\/p>\n<p><span>qualora un residente della Bulgaria riceva dividendi, interessi o canoni che, in conformit\u00e0 con le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 della presente Convenzione possono essere tassati negli EAU, la Bulgaria consentir\u00e0 una detrazione dall&#8217;imposta sui dividendi, interessi o canoni di quel residente an<\/span><\/p>\n<p><span>importo pari all&#8217;imposta pagata negli Emirati Arabi Uniti. Tale detrazione non dovr\u00e0, tuttavia, superare quella parte dell&#8217;imposta, calcolata prima che venga fornita la detrazione, che \u00e8 attribuibile a tali dividendi, interessi o royalties derivanti dagli Emirati Arabi Uniti<\/span><\/p>\n<p><span>c) se, in conformit\u00e0 con qualsiasi disposizione della presente Convenzione, il reddito ottenuto da un residente della Bulgaria \u00e8 esente da imposta in Bulgaria, la Bulgaria pu\u00f2 tuttavia, nel calcolare l&#8217;importo dell&#8217;imposta sul reddito residuo di tale residente, tenere conto dei redditi esentati reddito.<\/span><\/p>\n<p><span>CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 26 NON DISCRIMINAZIONE<\/span><\/p>\n<p><span>I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell&#8217;altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa connesso, diverso o pi\u00f9 gravoso dell&#8217;imposizione e degli obblighi connessi a cui sono o potranno essere essere i cittadini di detto altro Stato nelle stesse circostanze. sottoposto.<\/span><\/p>\n<p><span>L&#8217;imposizione di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente non pu\u00f2 essere riscossa in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attivit\u00e0.\u00a0La presente disposizione non deve essere interpretata nel senso che obbliga uno Stato contraente a concedere ai residenti dell&#8217;altro Stato contraente indennit\u00e0 personali, sgravi e riduzioni a fini fiscali per motivi di stato civile o responsabilit\u00e0 familiari che esso concede ai propri residenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Tranne quando le disposizioni del paragrafo 1 dell&#8217;articolo 9, paragrafo 7 dell&#8217;articolo 11 o<\/span><\/p>\n<p><span>si applica l&#8217;articolo 12, paragrafo 7, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un&#8217;impresa di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati a un residente del primo Stato,<\/span><\/p>\n<p><span>Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale \u00e8, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o pi\u00f9 residenti dell&#8217;altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposta o ad alcuna<\/span><\/p>\n<p><span>obbligo ad esso connesso diverso o pi\u00f9 oneroso rispetto all&#8217;imposizione fiscale e agli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato,<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 27 PROCEDURA DI MUTUO ACCORDO<\/span><\/p>\n<p><span>Se una persona ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa pu\u00f2, indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto interno di detti Stati, presentare il suo caso all&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato contraente di cui \u00e8 residente o, se il suo caso rientra nell&#8217;articolo 26, paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza.\u00a0Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica dell&#8217;atto che comporta un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.<\/span><\/p>\n<p><span>L&#8217;autorit\u00e0 competente, se l&#8217;opposizione le sembra fondata e se non \u00e8 in grado di pervenire ad una soluzione soddisfacente, si adopera per risolvere il caso di comune accordo con l&#8217;autorit\u00e0 competente dell&#8217;altro Stato contraente, al fine di l\u2019elusione fiscale non conforme alla Convenzione.\u00a0Qualsiasi accordo raggiunto sar\u00e0 attuato nonostante eventuali limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.<\/span><\/p>\n<p><span>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficolt\u00e0 o dubbio che dovesse sorgere sull&#8217;interpretazione o sull&#8217;applicazione della Convenzione.\u00a0Possono inoltre consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.<\/span><\/p>\n<p><span>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro direttamente allo scopo di raggiungere un accordo nel senso precedente<\/span><\/p>\n<p><span>paragrafi.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 28 SCAMBIO DI INFORMAZIONI<\/span><\/p>\n<p><span>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per l&#8217;attuazione delle disposizioni della presente Convenzione o per l&#8217;amministrazione o l&#8217;esecuzione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e descrizione imposte per conto degli Stati contraenti, o di loro enti locali, per quanto riguarda la tassazione che ne deriva<\/span><\/p>\n<p><span>non contrario alla Convenzione.\u00a0Lo scambio di informazioni non \u00e8 limitato dai 3 articoli 1 e 2.<\/span><\/p>\n<p><span>Qualsiasi informazione ricevuta ai sensi del paragrafo l da uno Stato contraente sar\u00e0 trattata come segreta allo stesso modo delle informazioni ottenute secondo le leggi nazionali di quello Stato e sar\u00e0 divulgata solo alle persone o alle autorit\u00e0 (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) interessate alla valutazione o alla raccolta dell&#8217;esecuzione o del procedimento giudiziario o della decisione dei ricorsi in relazione alle imposte di cui al paragrafo 1, o alla sorveglianza di quanto sopra.\u00a0Tali persone o autorit\u00e0 utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi.\u00a0Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.<\/span><\/p>\n<p><span>In nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere interpretate nel senso di imporre |\u00a0PE su uno Stato contraente l\u2019obbligo:<\/span><\/p>\n<p><span>a) dare esecuzione a provvedimenti amministrativi in \u200b\u200bcontrasto con le leggi e la prassi amministrativa di quello o dell&#8217;altro Stato contraente;<\/span><\/p>\n<p><span>b) \u2014 fornire informazioni che non sono ottenibili in base alla legislazione o nel normale svolgimento dell&#8217;amministrazione di quello o dell&#8217;altro Stato contraente;<\/span><\/p>\n<p><span>fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all&#8217;ordine pubblico.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 29 MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEI POSTI CONSOLARI<\/span><\/p>\n<p><span>Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche o consolari previsti dalle norme generali del diritto internazionale o dall&#8217;art.<\/span><\/p>\n<p><span>disposizioni di aee speciali<\/span><\/p>\n<p><span>CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>La presente Convenzione sar\u00e0 ratificata.\u00a0Gli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente per iscritto l&#8217;adempimento delle loro norme costituzionali per l&#8217;entrata in vigore della presente Convenzione.<\/span><\/li>\n<li><span>La Convenzione entrer\u00e0 in vigore alla data dell&#8217;ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte sugli importi dei redditi ottenuti a partire dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare in cui entra in vigore la Convenzione;\u00a0E<\/span><\/p>\n<p><span>con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per ogni anno fiscale che inizia a partire da |\u00a0Gennaio dell&#8217;anno solare in cui entra in vigore la Convenzione.<\/span><\/p>\n<p><span>Articolo 31 RISOLUZIONE<\/span><\/p>\n<p><span>La presente Convenzione rester\u00e0 in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.\u00a0Ciascuno Stato contraente pu\u00f2 denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.\u00a0In tal caso, la Convenzione cesser\u00e0 di avere effetto:<\/span><\/p>\n<p><span>a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi dei redditi realizzati a partire dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello in cui le<\/span><\/p>\n<p><span>l&#8217;avviso \u00e8 Sen OAS<\/span><\/p>\n<p><span>(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per ogni anno fiscale che inizia dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello in cui \u00e8 stata notificata la notifica.<\/span><\/p>\n<p><span>In fede di ci\u00f2 i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.\u00a0Fatto in duplice esemplare a Sofia il 26 giugno 2007,<\/span><\/p>\n<p><span>nelle lingue araba, bulgara e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.\u00a0In caso di divergenza interpretativa prevarr\u00e0 il testo inglese.<\/span><\/p>\n<p><span>Per il governo degli Emirati Arabi Uniti La Repubblica di Bulgaria<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Convenzione tra il Governo della Repubblica di Bulgaria ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Articolo 1 AMBITO PERSONALE La presente Convenzione si applica alle persone che risiedono in uno o entrambi gli Stati contraenti. 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