{"id":7994,"date":"2023-08-29T14:27:36","date_gmt":"2023-08-29T14:27:36","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?page_id=7994"},"modified":"2023-08-29T14:27:36","modified_gmt":"2023-08-29T14:27:36","slug":"corte-di-cassazione-civ-sez-i-sentenza-del-05-04-2006-n-7886","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/corte-di-cassazione-civ-sez-i-sentenza-del-05-04-2006-n-7886\/","title":{"rendered":"Corte di Cassazione Civ. Sez. I, sentenza del 05.04.2006, n. 7886"},"content":{"rendered":"<h3 align=\"center\">REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br \/>\n<span class=\"risultato\">SEZIONE PRIMA<\/span><\/h3>\n<p class=\"liscio discorso indentatoHard\" align=\"justify\">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br \/>\nDott. LOSAVIO Giovanni &#8211; Presidente &#8211;<br \/>\nDott. PLENTEDA Donato &#8211; Consigliere &#8211;<br \/>\nDott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere &#8211;<br \/>\nDott. PICCININNI Carlo &#8211; Consigliere &#8211;<br \/>\nDott. PANZANI Luciano &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br \/>\nha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p class=\"liscio discorso padding\" align=\"justify\">SENTENZA<br \/>\nsul ricorso proposto da:<br \/>\nCONSOLINI Giordano e CONSOLINI Pietro, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso l&#8217;avv. Carlini Franco, che li rappresenta e difende con l&#8217;avv. Boem Fabio del foro di Brescia, giusta delega in atti;<br \/>\n&#8211; ricorrenti &#8211;<br \/>\ncontro<br \/>\nPALINI Eleonora;<br \/>\n&#8211; intimata &#8211;<br \/>\nSALERI Faustina o Fausta ved. CONSOLINI e CONSOLINI Lucia;<br \/>\n&#8211; intimate &#8211;<br \/>\navverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Brescia n. 271\/02 del 20 aprile 2002;<br \/>\nUdita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 8\/02\/06 dal Relatore Cons. Panzani Luciano;<br \/>\nUdito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cafiero Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br \/>\nSVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br \/>\nIleonora Palini conveniva in giudizio Giordano e Consolini Pietro esponendo che essa e i convenuti, soci con quote uguali nella s.n.c. Consolini Giacomo &amp; C. avevano sottoscritto nel luglio 1989 un documento denominato &#8220;preliminare di sistemazione d&#8217;interessi&#8221; nel quale era prevista la cessione da parte sua della propria quota del 25% nella societ\u00e0 a favore degli altri due contraenti. Era inoltre stabilito che si facesse luogo alla divisione degli immobili intestati in via Marsala ed era determinata la somma da corrispondere a suo favore in lire 200 milioni, di cui 40 alla sottoscrizione e 160 al momento del perfezionamento formale degli accordi. Osservava la Palini che nel redigere il documento non si era tenuto conto del fatto che il numero dei soci, originariamente di quattro, si era ridotto a tre a seguito del recesso di Bortolo Consolini, sicch\u00e9 la sua quota non corrispondeva pi\u00f9 al 25%, ma al 33%. Ci\u00f2 aveva inciso sul calcolo del corrispettivo pattuito. L&#8217;attrice chiedeva al tribunale di dichiarare nullo, annullabile, inefficace il contratto preliminare sottoscritto dalle parti e che, determinata la sua quota di partecipazione nel 33%, procedesse alla corretta liquidazione della somma corrispondente al valore di detta quota. I convenuti si costituivano in giudizio osservando che la quota era stata computata in misura pari al 25% perch\u00e9 al momento della redazione del preliminare non si era ancora liquidato il socio Consolini Bortolo, gi\u00e0 receduto. Aggiungevano di aver dato puntuale esecuzione al contratto. Chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la rifusione delle spese legali sostenute per resistere all&#8217;istanza di sequestro.<br \/>\nCon successiva citazione Pietro e Giordano Consolini convenivano in giudizio la Palini rilevando di aver provveduto a formalizzare l&#8217;offerta reale del residuo corrispettivo di 160 milioni dovuto in forza del preliminare e, di fronte al rifiuto della Palini, chiedevano che il tribunale convalidasse l&#8217;offerta. Il Tribunale di Brescia, riuniti i giudizi, nei quali erano intervenuti Lucia Consolini e Franca Saleri, eredi del frattanto deceduto Bortolo Consolini, assumendo conclusioni dirette al rigetto della domanda proposta dalla Palini, con sentenza 12.2.1998 accertava la nullit\u00e0 del preliminare in quanto stipulato senza la partecipazione all&#8217;atto di Bortolo Consolini. Interpretava la domanda di liquidazione della quota da parte della Palini come recesso e quantificava il valore della quota in L. 335.000.000 maggiorando tale importo degli interessi legali e condannando i convenuti al pagamento della somma di L. 523.471.918. La domanda riconvenzionale veniva conseguentemente respinta e cos\u00ec pure la domanda di rimborso delle spese processuali relative al procedimento di sequestro. Su appello di Pietro e Consolini Giordano nonch\u00e9 di Lucia Consolini e Franca Saleri., la Corte d&#8217;appello di Brescia riteneva che il tribunale avesse errato nel ritenere la nullit\u00e0 del preliminare perch\u00e9 Bortolo Consolini doveva ritenersi gi\u00e0 receduto alla data della stipulazione per quanto concerneva i rapporti interni tra i soci, ancorch\u00e9 il recesso dovesse essere reso ancora opponibile nei confronti dei terzi. Riteneva peraltro che la Palini avesse riproposto ex art. 346 c.p.c. del giudizio d&#8217;appello la domanda di annullamento per vizio del consenso e specificamente per errore nella determinazione dell&#8217;oggetto del contratto. Errore riconoscibile ed essenziale, relativo alla determinazione della quota di spettanza dell&#8217;attrice, posto che non era stato tenuto conto del recesso del Consolini Bortolo.<br \/>\nLa Corte rigettava la prima domanda riconvenzionale riproposta dagli appellanti perch\u00e9 l&#8217;offerta reale da essi effettuata si riferiva ad un contratto annullato. Osservava che la prova testimoniale da essi dedotta e della cui mancata ammissione si erano doluti con il terzo motivo di gravame, era inammissibile perch\u00e9 non formulata per capitoli separati come previsto dall&#8217;art. 244 c.p.c.. La Corte peraltro confermava la liquidazione della quota della Palini effettuata dal tribunale, essendosi sul punto formato il giudicato interno, ancorch\u00e9 tale quota fosse determinata sulla base del 25% e non del 33%.<br \/>\nInfine i Giudici del gravame ritenevano che l&#8217;appello proposto da Giordano e Pietro Consolini per quanto concerneva il rigetto da parte del tribunale della domanda di condanna della Palini alle spese legali relative al procedimento di sequestro giudiziario fosse inammissibile perch\u00e9 la ratio decidendi del tribunale, essere nei procedimenti in materia cautelare nel rito previgente esclusa ogni statuizione in ordine alle spese &#8211; non era stata in alcun modo impugnata. Gli appellanti avevano avanzato una domanda di risarcimento dei danni che era nuova, in quanto non proposta in primo grado.<br \/>\nAvverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Giordano e Pietro Consolini con nove motivi. Gli intimati non hanno svolto attivit\u00e0 difensiva.<br \/>\nMOTIVI DELLA DECISIONE<br \/>\n1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 324, 329, 346 in relazione agli artt. 342 e 343 c.p.c. e dell&#8217;art. 1444 c.c.. Affermano che la Palini non aveva impugnato con appello incidentale la sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della quota di sua spettanza della s.n.c. Di qui l&#8217;implicita acquiescenza della Palini non soltanto alla determinazione della quota, ma anche alla validit\u00e0 del contratto preliminare. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e del diritto di difesa perch\u00e9 essendosi formato il giudicato sui punti ora detti, la pronuncia della Corte Territoriale avrebbe violato il diritto di difesa degli appellanti.<br \/>\nCon il terzo motivo si deduce vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perch\u00e9 la Palini si era limitata a chiedere il rigetto dell&#8217;appello e non aveva domandato la determinazione dell&#8217;entit\u00e0 della quota. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine ai principi di riconoscibilit\u00e0 ed essenzialit\u00e0 dell&#8217;errore e violazione dell&#8217;art. 2697 c.c..<br \/>\nLa Corte di merito avrebbe pronunciato l&#8217;annullamento del contratto in difetto di prova in ordine ai requisiti ora detti e senza che la domanda fosse stata riproposta dalla Palini in appello. Con il quinto motivo si deduce l&#8217;ingiustizia manifesta della sentenza perch\u00e9 la Palini si era sempre rifiutata di adempiere al preliminare e n&#8217;\u00e8 risultata premiata vedendosi riconoscere valore alla quota di entit\u00e0 superiore a quanto le sarebbe spettato.<br \/>\nCon il sesto motivo si deduce l&#8217;omessa considerazione di un aspetto decisivo della controversia e cio\u00e8 del contenuto dell&#8217;appello proposto dalle intervenute Consolini Lucia e Saleri Fausta, con cui esse sottolineavano che nella redazione del preliminare si era tenuto conto che il Consolini Bortolo era receduto, ma la sua quota non era stata ancora liquidata, si che la quota della Palini non poteva che essere determinata nel 25%.<br \/>\nCon il settimo motivo si deduce violazione di legge per la mancata partecipazione al giudizio di primo e secondo grado della s.n.c. Consolini.<br \/>\nCon l&#8217;ottavo motivo si deduce illogicit\u00e0 della sentenza in ordine al rigetto della riconvenzionale proposta dai ricorrenti e violazione dell&#8217;art. 2043 c.c.. La statuizione della Corte territoriale sarebbe incomprensibile e contraddittoria perch\u00e9 all&#8217;epoca in cui era stato proposto il procedimento di sequestro non era possibile ottenere la liquidazione delle spese in sede cautelare. La Corte non avrebbe considerato che la domanda formulata in primo grado era stata avanzata ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c..<br \/>\nCon il nono motivo si deduce ingiustizia manifesta in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte dai ricorrenti. La Corte non avrebbe considerato che nei verbali le prove erano state articolate per capi specifici.<br \/>\n2. Va preliminarmente esaminato il settimo motivo per la sua pregiudizialit\u00e0 logica, in quanto investe la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti legittimati. Esso non \u00e8 fondato.<br \/>\nI ricorrenti si dolgono che la Corte Territoriale abbia pronunciato l&#8217;annullamento del contratto 31.7.1989, senza che fosse parte del giudizio la s.n.c. Consolini Giacomo &amp; C., che sarebbe stata contraddittore necessario nel giudizio.<br \/>\nVa osservato che, come gi\u00e0 si \u00e8 accennato, il contratto intervenuto tra le parti \u00e8 il preliminare con cui la Palini ed i ricorrenti avevano convenuto, tra l&#8217;altro, la cessione in favore di Giordano e Pietro Consolini della quota della s.n.c. intestata all&#8217;odierna intimata.<br \/>\nDi tale contratto non era parte la societ\u00e0, si che deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario con la societ\u00e0 stessa.<br \/>\nN\u00e8 pu\u00f2 sostenersi che, incidendo il trasferimento della quota sulla distribuzione delle quote sociali e sulla stessa composizione del gruppo sociale; la societ\u00e0 avrebbe dovuto partecipare al giudizio. Se \u00e8 vero, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (Cass., n. 4226\/91; Cass., n. 863\/86; Cass., n. 3466\/80) che la controversia diretta al riconoscimento della qualit\u00e0 di socio ( ma non era questo il caso in esame) in una societ\u00e0 personale implica necessariamente una diversa distribuzione della quota sociale, venendo ad interessare direttamente la componente stessa del gruppo sociale, va subito aggiunto che questa Corte ha anche stabilito (Cass., n. 3692\/80) che, non essendo la societ\u00e0 di persone dotata di personalit\u00e0 giuridica e godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale societ\u00e0, normalmente accompagnandosi alla rappresentanza negoziale anche quella processuale, \u00e8 sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, infatti, sia dal punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la societ\u00e0. Il principio \u00e8 stato successivamente ribadito (Cass., n. 1799\/90; Cass. 13438\/03) nel senso che nelle societ\u00e0 di persone, l&#8217;unificazione della collettivit\u00e0 dei soci (che si manifesta con l&#8217;attribuzione alla societ\u00e0 di un nome, di una sede, di un&#8217;amministrazione e di una rappresentanza) e l&#8217;autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell&#8217;insensibilit\u00e0, pi\u00f9 o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell&#8217;ordine, pi\u00f9 o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralit\u00e0 (dei soci) una unitariet\u00e0 di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralit\u00e0 nella unicit\u00e0 esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volont\u00e0 od un interesse della societ\u00e0 distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale, \u00e8 sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della societ\u00e0, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della societ\u00e0 stessa.<br \/>\nNel caso in esame hanno partecipato al giudizio tutti i soci, atteso che, anche a prescindere dall&#8217;efficacia del recesso del Consolini Bortolo, \u00e8 pacifico che questi \u00e8 deceduto in data anteriore all&#8217;instaurazione della controversia e deve darsi atto che gli eredi non assumono la qualit\u00e0 di socio gi\u00e0 posseduta dal defunto. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con essi i ricorrenti lamentano che la Corte Territoriale non abbia considerato che la Palini non aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva determinato la sua quota di partecipazione alla s.n.c. nel 25% e non nel 33%. Di tanto si dolgono anche sotto il profilo del vizio di ultrapetizione e della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Entrambi i motivi sono inammissibili.<br \/>\nLa Corte d&#8217;Appello, dopo aver pronunciato l&#8217;annullamento del contratto preliminare, ha peraltro mantenuta ferma la liquidazione del corrispettivo della quota della Palini in misura corrispondente al 25% del patrimonio sociale. Ci\u00f2 perch\u00e9, ad avviso della Corte, si era formato il giudicato interno in ordine alla statuizione del Giudice di primo grado secondo il quale l&#8217;istanza di liquidazione giudiziale della quota avanzata dall&#8217;attrice costituiva implicita manifestazione della volont\u00e0 di recesso. E, sempre secondo i giudici d&#8217;appello, si era formato il giudicato interno anche in ordine alla determinazione dell&#8217;ammontare del corrispettivo della quota, stabilito dal tribunale in L. 335.000.000 alla data del 6.12.1991, corrispettivo commisurato alla quota del 25% in luogo di quella del 33,3% effettivamente spettante alla Palini.<br \/>\nQuesta statuizione della Corte di merito non \u00e8 stata oggetto di censure in questa sede.<br \/>\nNe deriva che i ricorrenti non hanno interesse a dolersi dell&#8217;annullamento del contratto preliminare e della determinazione della quota nella misura del 33,3% effettuata dalla Corte d&#8217;appello, perch\u00e9 tale pronuncia non ha ih alcun modo inciso sulla determinazione del corrispettivo da essi dovuto, fissato in misura corrispondente alla quota del 25% per effetto della pronuncia del tribunale, sulla quale per questa parte si \u00e8 formato il giudicato interno.<br \/>\nPer gli stessi motivi ora esposti sono inammissibili il quarto ed il sesto motivo.<br \/>\nCon il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che sussistesse errore sull&#8217;oggetto del contratto, vale a dire sull&#8217;ammontare della quota di partecipazione della Palini, essenziale e riconoscibile. Osservano a tale proposito che la parte era stata assistita in sede di stipulazione del contratto da un professionista che non poteva ignorare che la quota era stata determinata considerando che la quota di Consolini Bortolo non era stata ancora liquidata.<br \/>\nCon il sesto motivo i ricorrenti formulano le medesime censure lamentando che la Corte di merito non abbia tenuto conto che le intervenute con l&#8217;atto d&#8217;appello avevano sottolineato che nella predisposizione del contratto annullato si era determinata la quota nel 25% perch\u00e9 il Consolini Bortolo non era stato ancora liquidato. \u00c8 sufficiente ripetere che la pronuncia di annullamento del contratto preliminare e la determinazione della quota della Palini nel 33% non hanno inciso sulla quantificazione del corrispettivo operata dal tribunale, dovuto non a fronte del contratto annullato, ma del recesso.<br \/>\nAnaloghe conclusioni valgono per il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano la &#8220;ingiustizia manifesta&#8221; della sentenza impugnata osservando che la Palini si era sempre rifiutata di dare adempimento al preliminare e che di ci\u00f2 i Giudici d&#8217;appello non avevano tenuto conto.<br \/>\nL&#8217;ottavo motivo \u00e8 pure inammissibile. I ricorrenti deducono che la domanda relativa al rimborso delle spese del procedimento di sequestro giudiziario, svoltosi prima dell&#8217;instaurazione del presente giudizio, era stata proposta, sin dal giudizio di primo grado ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.. La Corte di merito, nel rilevare che il rigetto della domanda di rimborso delle spese non era stata a suo tempo impugnata, ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta per la prima volta in appello e, come tale, era inammissibile. Sul punto i ricorrenti non hanno svolto alcuna censura, si che il motivo, non involgendo la statuizione della Corte, \u00e8 inammissibile. Il nono motivo \u00e8 del pari inammissibile. Nel dolersi della pronuncia della Corte che ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali dedotte perch\u00e9 non formulate per articoli separati ai sensi dell&#8217;art. 244 c.p.c., i ricorrenti affermano che dai verbali d&#8217;udienza risulta che, al contrario, tali prove erano state ritualmente dedotte. Tuttavia essi non indicano ne&#8217; il contenuto dei capi di prova, riproducendone il testo, ne&#8217; lo specifico atto in cui tali prove sarebbero state riformulate. Ne deriva che per questo profilo non \u00e8 soddisfatto il requisito di autosufficienza del ricorso.<br \/>\nIl mancato svolgimento di attivit\u00e0 difensiva da parte degli intimati esime dalla pronuncia sulle spese.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nLa Corte rigetta il ricorso.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 febbraio 2006.<br \/>\nDepositato in Cancelleria il 5 aprile 2006<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni &#8211; Presidente &#8211; Dott. PLENTEDA Donato &#8211; Consigliere &#8211; Dott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere &#8211; Dott. PICCININNI Carlo &#8211; Consigliere &#8211; Dott. PANZANI Luciano &#8211; rel. Consigliere &#8211; ha pronunciato la seguente: SENTENZA &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/corte-di-cassazione-civ-sez-i-sentenza-del-05-04-2006-n-7886\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Corte di Cassazione Civ. Sez. I, sentenza del 05.04.2006, n. 7886<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7994"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7994"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7994\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7995,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7994\/revisions\/7995"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}