{"id":7960,"date":"2023-08-28T13:00:13","date_gmt":"2023-08-28T13:00:13","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?page_id=7960"},"modified":"2023-08-29T15:22:44","modified_gmt":"2023-08-29T15:22:44","slug":"corte-di-cassazione-civ-sez-i-sentenza-del-07-11-2002-n-15605","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/corte-di-cassazione-civ-sez-i-sentenza-del-07-11-2002-n-15605\/","title":{"rendered":"Corte di Cassazione Civ. Sez. I, sentenza del 07.11.2002, n. 15605"},"content":{"rendered":"<h3 align=\"center\">REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br \/>\n<span class=\"risultato\">SEZIONE PRIMA<\/span><\/h3>\n<p class=\"liscio discorso indentatoHard\" align=\"justify\">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br \/>\nDott. GIOVANNI OLLA &#8211; Presidente &#8211;<br \/>\nDott. UGO VITRONE &#8211; Consigliere &#8211;<br \/>\nDott. GIUSEPPE MARZIALE &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br \/>\nDott. SALVATORE SALVAGO &#8211; Consigliere &#8211;<br \/>\nDott. FABRIZIO FORTE &#8211; Consigliere &#8211;<br \/>\nha pronunciato la seguente<\/p>\n<p class=\"liscio discorso padding\" align=\"justify\">S E N T E N Z A<br \/>\nsul ricorso proposto da:<br \/>\nFALLIMENTO SECI ELETTRONICA S.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Condotti n. 91, presso il prof. avv. Berardino Libonati, che lo rappresenta e difende con il prof. avv. Francesco Denozza e l&#8217;avv. Cesare P. Franzi del Foro di Milano in virt\u00f9 di procura in calce al ricorso;<br \/>\n&#8211; ricorrente &#8211;<br \/>\ncontro<br \/>\nANTONIO DAFFRA e PIETRO MANDIROLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6, presso il prof. Romano Vaccarella, che con il prof. avv. Valerio Tavormina li rappresenta e difende in virt\u00f9 di procura a margine dell&#8217;atto di controricorso e di ricorso incidentale;<br \/>\n&#8211; controricorrenti ricorrenti incidentati &#8211;<br \/>\nnonch\u00e9<br \/>\nsul ricorso proposto da:<br \/>\nANTONIO DAFFRA e PIETRO MANDIROLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6, presso il prof. Romano Vaccarella, che con il prof. avv. Valerio Tavormina li rappresenta e difende in virt\u00f9 di procura a margine dell&#8217;atto di controricorso e di ricorso incidentale;<br \/>\n&#8211; ricorrenti incidentati &#8211;<br \/>\ncontro<br \/>\nFALLIMENTO SECI ELETTRONICA S.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Condotti n. 91, presso il prof. avv. Berardino Libonati, che lo rappresenta e difende con il prof. avv. Francesco Denozza e l&#8217;avv. Cesare P. Franzi del Foro di Milano in virt\u00f9 di procura in calce al ricorso;<br \/>\n&#8211; controricorrente &#8211;<br \/>\navverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano n. 641\/99 del 23 marzo 1999.<br \/>\nUdita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;<br \/>\nUditi, per le parti, i proff. avv.ti Libonati, Denozza e Vaccarella;<br \/>\nUdito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.<br \/>\nSvolgimento del processo<br \/>\n1 &#8211; Con atto notificato il 25 e il 26 marzo 1994, la curatela fallimentare della s.r.l. SECI Elettronica conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, i signori Antonio Daffra e Pietro Mandirola e altri soggetti rimasti estranei al presente giudizio, chiedendone al condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in L. 34,5 miliardi di lire, arrecati alla societ\u00e0 fallita per esser venuti meno agli obblighi di vigilanza che ad essi incombevano nella qualit\u00e0 di sindaci e, in particolare, per aver consentito la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 sociale non ostante la perdita del capitale sociale.<br \/>\nLa domanda era stata preceduta da un&#8217;iniziativa cautelare, all&#8217;esito della quale, il 15 febbraio 1994, la Curatela era stata autorizzata Inaudita altera parte&#8221; ad eseguire sequestro conservativo, sino a concorrenza della somma di L. 10.000.000.000 (successivamente ridotti prima a L. 7.000.000.000 e, poi, a L. 5.000.000.000) &#8220;sui beni mobili, immobili (della societ\u00e0) e sui beni e crediti presso terzi&#8221;. Detto sequestro, per quel che riguarda il Daffra e il Mandirola era stato eseguito, tra l&#8217;altro, sulle quote della societ\u00e0 in accomandita semplice &#8220;Immobiliare 22^ Marzo 23 di A. Daffra &amp; C. S.a.s.&#8221; e sulle quote &#8211; della societ\u00e0 cooperativa &#8220;La Cooperativa edilizia Scirocco a r.l.&#8221;, delle quali tali soggetti erano titolari. Su istanza della ricorrente il giudice dell&#8217;esecuzione nominava, quale custode delle quote sequestrate, il signor Marco Confalonieri. Costituendosi in giudizio, il Daffra e il Mandirola &#8211; rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della S.a.s. &#8220;la 22^ Marzo 23&#8221;, si opponevano all&#8217;accoglimento delle domande proposte dalla Curatela e chiedevano, inoltre, che fosse dichiarata la nullit\u00e0 di tutti gli atti di sequestro eseguiti, perch\u00e9 caduti su beni insequestrabili.<br \/>\n1.1 &#8211; Il Tribunale, con sentenza del 19 dicembre 1996, dopo aver rilevato che l&#8217;oggetto del sequestro era stato indicato nel decreto in modo sufficientemente specifico, dichiarava nulli i sequestri eseguiti sulle quote della societ\u00e0 cooperativa e, al contrario, validi quelli riguardanti le quote della societ\u00e0 in accomandita semplice.<br \/>\nCon la stessa sentenza la nomina del custode era riconosciuta legittima.<br \/>\nQuanto al primo punto, i giudici di primo grado rilevavano che l&#8217;indicazione dei beni da assoggettare a sequestro pu\u00f2 essere fatta anche in modo &#8220;generico&#8221; e che, comunque, nel caso di specie, l&#8217;indicazione originaria era stata integrata, nel decreto, con il riferimento specifico a &#8220;valori&#8221; e &#8220;titoli&#8221;.<br \/>\nL&#8217;affermazione della validit\u00e0 dei sequestri eseguiti sulle quote della societ\u00e0 in accomandita semplice era poi fondata sulla considerazione che l&#8217;inespropriabilit\u00e0 di tali quote, da parte del creditore particolare del socio, \u00e8 correlata alla loro intrasferibilit\u00e0 e che, nel caso di specie, l&#8217;art. 10 dello statuto sociale aveva invece previsto espressamente la trasferibilit\u00e0 delle quote, sia di quelle degli accomandanti che di quelle degli accomandatari, pur riconoscendo, in favore dei singoli soci, un diritto di prelazione.<br \/>\nOsservava, infine, il Tribunale che rientrava pienamente nei poteri del giudice dell&#8217;esecuzione nominare come custode una persona diversa dal terzo sequestrato.<br \/>\n1.2 &#8211; La sentenza veniva riformata dalla Corte territoriale che, accogliendo l&#8217;appello del Mandirola e del Daffra, dichiarava &#8220;nulli&#8221; anche i sequestri eseguiti sulle quote della societ\u00e0 in accomandita semplice, pur ribadendo che l&#8217;oggetto del sequestro era stato indicato nel decreto in modo sufficientemente specifico. 1.2.1 &#8211; La curatela del fallimento chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso. Gli intimati resistono e propongono, a loro volta, ricorso incidentale, al cui accoglimento la curatela si oppone con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.<br \/>\nMotivi della decisione<br \/>\n2 &#8211; Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c.<br \/>\n3 &#8211; La Corte territoriale ha dichiarato nulli i sequestri eseguiti sulle quote della societ\u00e0 &#8220;Immobiliare 22^ marzo 23 S.a.s. di A. Daffra &amp; C.&#8221;, muovendo dal convincimento che il creditore particolare del socio di una societ\u00e0 personale non pu\u00f2 assoggettare la quota del socio a sequestro conservativo &#8220;finch\u00e9 dura la societ\u00e0&#8221;. Convincimento fondato sulla considerazione:<br \/>\n&#8211; che le quote di partecipazione delle societ\u00e0 di persone non possono essere espropriate a beneficio dei creditori personali dei soci;<br \/>\n&#8211; che l&#8217;inserimento nello statuto di una societ\u00e0 di persone di una clausola che preveda il riconoscimento di un diritto di prelazione in favore dei singoli soci in caso di cessione della quota, non rende le quote liberamente trasferibili, e come tali espropriabili, trattandosi di clausola tipicamente diretta a salvaguardare &#8220;elemento personalistico&#8221; della societ\u00e0;<br \/>\n&#8211; che, comunque, il sequestro conservativo, configurandosi quale atto prodromico all&#8217;espropriazione, non pu\u00f2 avere ad oggetto beni che non possono essere espropriati;<br \/>\n&#8211; che, a parte tale rilievo, il sequestro delle quote comporta, non diversamente dalla loro espropriazione, l&#8217;inserimento nella vita della societ\u00e0 di una persona diversa dal socio ed \u00e8 quindi inconciliabile con il principio dell&#8217;intuitus personae, che caratterizza tale tipo di societ\u00e0.<br \/>\n4 &#8211; Con due motivi di ricorso tra loro connessi, che vengono quindi congiuntamente esaminati, la curatela del fallimento &#8211; denunziando, oltre che vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2740 e dell&#8217;art. 2270 c.c., in relazione agli artt. 2313 ss. dello stesso codice, nonch\u00e9 dell&#8217;art. 671 c.p.c., in relazione agli artt. 2906 e 2270 c.c. &#8211; replica: che nessuna norma di legge sancisce espressamente l&#8217;inespropriabilit\u00e0 delle quote di societ\u00e0 personali;<br \/>\n&#8211; che, comunque, la previsione, contenuta nello statuto di una societ\u00e0 di persone, che le quote sociali possono essere cedute con il consenso del solo cedente, sia pur accompagnata dall&#8217;attribuzione, in favore degli altri soci, di un diritto di prelazione, vale ad eliminare ogni carattere &#8220;personalistico&#8221; della struttura sociale e a far venir meno, conseguentemente, ogni eventuale ostacolo alla loro espropriabilit\u00e0 e sequestrabilit\u00e0;<br \/>\n&#8211; che, d&#8217;altro canto, il sequestro conservativo, pur essendo destinato a convertirsi in pignoramento nel &#8220;momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva&#8221;, ha una propria individualit\u00e0, caratterizzandosi quale strumento di tutela cautelare del diritto credito, che si realizza mediante la sottrazione dei beni sequestrati alla libera disponibilit\u00e0 del debitore, con l&#8217;effetto, sul piano sostanziale, di rendere inopponibili al creditore sequestrante &#8220;le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata&#8221;.<br \/>\n5 &#8211; Orbene, si \u00e8 da tempo chiarito che le quote sociali, sia delle societ\u00e0 di capitali che delle societ\u00e0 di persone, costituiscono posizioni contrattuali &#8220;obbiettivate&#8221;, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo &#8220;valore di scambio&#8221; che consente di qualificarle come &#8220;beni giuridici&#8221; (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957). Le obiezioni mosse, in passato, alla possibilit\u00e0 che &#8220;situazioni giuridiche&#8221; soggettive possano essere assunte direttamente quale &#8220;oggetto&#8221; di rapporti giuridici, del resto non da tutti condivise, sono ormai destinate a cadere di fronte all&#8217;esplicita considerazione, da parte del legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo pi\u00f9 atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente, costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come &#8220;entit\u00e0&#8221; suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).<br \/>\nNon vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all&#8217;art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.).<br \/>\n5.1 &#8211; Ci\u00f2, del resto, \u00e8 espressamente riconosciuto per le quote della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (art. 2480 c.c.). Le quote delle societ\u00e0 di persone non possono tuttavia, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finch\u00e9 dura la societ\u00e0 a beneficio dei creditori particolari dei soci. Di qui il dubbio, sciolto in senso negativo dalla sentenza impugnata, che esse possano, in detto periodo, essere oggetto a sequestro conservativo, attesa la strumentalit\u00e0 di tale misura cautelare rispetto all&#8217;espropriazione (retro, p. 3).<br \/>\nIl principio non \u00e8 enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle societ\u00e0 personali, tradizionalmente ispirata all&#8217;esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell&#8217;atto costitutivo, le partecipazione sociale pu\u00f2 essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.). L&#8217;espropriazione della quota, comportando l&#8217;inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volont\u00e0 degli altri soci, introdurrebbe un elemento di &#8220;novit\u00e0&#8221; incompatibile con i caratteri di tale tipo di societ\u00e0.<br \/>\nS&#8217;intende allora perch\u00e9 il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilit\u00e0 di richiedere (non gi\u00e0 l&#8217;espropriazione, ma) la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della societ\u00e0, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.<br \/>\nQuesta scelta chiarisce, altres\u00ec, che l&#8217;inespropriabilit\u00e0 della quota non si ricollega ad un&#8217;esigenza di tutela dei creditori sociali (infatti la liquidazione della quota, comportando la diminuzione del patrimonio sociale, \u00e8 meno conveniente per tali soggetti), ma \u00e8 posta a protezione dei soci, in considerazione della particolare rilevanza che l&#8217;individualit\u00e0 di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti.<br \/>\n5.2 &#8211; La disciplina delle societ\u00e0 di persone, per comune ammissione, lascia ampi spazi all&#8217;autonomia privata per quel che riguarda i rapporti interni. Una conferma di ci\u00f2 si ha proprio con riferimento alle norme, gi\u00e0 ricordate, che riguardano, pi\u00f9 o meno direttamente, il trasferimento della quota sociale. Esse, infatti, pur essendo concordemente ispirate al principio dell&#8217;inidoneit\u00e0 del (solo) consenso del cedente e del cessionario a disporre il trasferimento della quota, fanno salva, come si \u00e8 visto, una diversa regolamentazione dell&#8217;atto costitutivo (artt. 2252 e 2322, secondo comma, c.c.).<br \/>\nIn effetti, la prassi registra modelli di societ\u00e0 personali diversi da quello tipico, a struttura rigidamente chiusa, caratterizzati dalla predisposizione di forme di trasferimento della partecipazione sociale pi\u00f9 agevoli di quelle stabilite dal legislatore, come quelle caratterizzate dalla previsione della sua cedibilit\u00e0 sulla base del solo consenso dei diretti interessati, temperata dall&#8217;attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti alla societ\u00e0.<br \/>\nLa prelazione non incide, invero, sul potere di uscita del socio dalla societ\u00e0, poich\u00e9 limita solo le possibilit\u00e0 di scelta dell&#8217;aspirante socio. I titolari del relativo diritto, se hanno il potere di esprimere un &#8220;preventivo giudizio di compatibilit\u00e0, con gli interessi del gruppo, delle attitudini personali&#8221; del cessionario, non hanno, infatti, anche quello di impedire il trasferimento della quota e, quindi, l&#8217;uscita del cedente dalla compagine sociale, anche quando la sua partecipazione assuma un rilievo fondamentale e quali che siano i motivi che possano averla determinata, che non possono essere in alcun modo sindacati: la permanenza in societ\u00e0 dei singoli soci \u00e8 cos\u00ec rimessa, in definitiva, alla esclusiva volont\u00e0 di ciascuno di essi. 5.3 &#8211; Alla stregua di tali considerazioni appare evidente l&#8217;errore commesso dalla Corte territoriale quando ha affermato che una clausola siffatta \u00e8 diretta a &#8220;salvaguardare&#8221; l&#8217;elemento &#8220;personalistico&#8221; della societ\u00e0. Tale affermazione, invero, pu\u00f2 essere ritenuta esatta solo se riferita a una clausola ricompresa nello statuto di una societ\u00e0. di capitali (nelle quali l&#8217;individualit\u00e0 dei singoli soci \u00e8 tendenzialmente irrilevante, essendo esse organizzate secondo criteri capitalistici, che danno esclusivo rilevo ai mezzi apportati); ma non anche quando la clausola riguardi, invece, una societ\u00e0 di persone, e cio\u00e8 una societ\u00e0 nella quale il rilievo dell&#8217;individualit\u00e0 dei singoli soci \u00e8 cos\u00ec accentuato da richiedere, secondo lo schema tipico predisposto dal legislatore, il consenso di tutti soci (o, quanto meno, di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale: art. 2322, secondo comma, c.c.) per il trasferimento delle quote: in questa seconda ipotesi, l&#8217;inserimento nello statuto di una clausola di prelazione comporta una &#8220;degradazione&#8221; del ruolo della volont\u00e0 degli &#8220;altrC soci \u00e8 pertanto diretta (non gi\u00e0 a &#8220;salvaguardare&#8221;, bens\u00ec) ad &#8220;attenuare&#8221; la rilevanza dell&#8217;elemento personalistico.<br \/>\n5.4 &#8211; L&#8217;espropriabilit\u00e0 delle quote delle societ\u00e0 di societ\u00e0 personali &#8220;liberamente&#8221; trasferibili \u00e8 generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l&#8217;inespropriabilit\u00e0, in deroga al principio, sancito in via generale dall&#8217;art. 2740 c.c., che il debitore dell&#8217;adempimento delle obbligazioni con &#8220;tutti&#8221; i suoi beni. Ma, per quanto si \u00e8 detto, a conclusioni non diverse deve giungersi anche quando la &#8220;libera&#8221; circolazione della quota \u00e8 limitata dall&#8217;attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli &#8220;altri&#8221; soci.<br \/>\nL&#8217;accoglimento di questa conclusione potrebbe dirsi scontata se, aderendo ad un orientamento interpretativo autorevole (anche se minoritario) alla clausola di prelazione si attribuisse efficacia solo sul piano obbligatorio, poich\u00e9 in tal caso la preferenza accordata dalla clausola non potrebbe mai interferire con la posizione dell&#8217;aggiudicatario, per definizione estraneo al suo ambito di applicazione.<br \/>\nQuesta Corte ha per\u00f2 da lungo tempo optato per l&#8217;efficacia reale della clausola (Cass. 10 ottobre 1957, n. 3702; 2 ottobre 1973, n. 2763, alle quali si richiama, in motivazione, Cass. 3 aprile 1991, n. 3482) e da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi. Ma le conclusioni non mutano.<br \/>\nNon vi \u00e8 dubbio, infatti, che l&#8217;opponibilit\u00e0 della clausola ai terzi e, quindi (e quindi anche ai creditori particolari del socio) operi, non solo nei trasferimenti volontari, ma anche rispetto a quelli attuati in sede esecutiva, posto che, se cos\u00ec non fosse, la partecipazione sociale verrebbe ad acquisire, in occasione della espropriazione forzata, un valore maggiore di quello che aveva nel patrimonio del debitore esecutato, in palese contrasto con il riconoscimento alla prelazione di efficacia &#8220;reale&#8221;. Del resto, l&#8217;operativit\u00e0 delle &#8220;limitazioni&#8221; alla circolazione delle partecipazioni sociali anche in sede esecutiva \u00e8 stata espressamente riconosciuta dal legislatore con una disposizione (l&#8217;art. 2480, secondo comma, c.c.) che, anche se dettata con specifico riferimento alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, non trova il suo fondamento nelle peculiari caratteristiche di tale tipo sociale, poich\u00e9, come \u00e8 stato posto in evidenza, la sua collocazione sistematica \u00e8 dovuta a un difetto di coordinamento nella stesura del codice e non assume quindi alcun rilievo ai fini interpretativi.<br \/>\nCi\u00f2 spiega perch\u00e9 tale disposizione sia stata ritenuta applicabile anche alle societ\u00e0 per azioni. Trattasi, pertanto, di una norma che non pu\u00f2 essere considerata eccezionale, ma va riguardata, piuttosto, come specificazione dei principi che disciplinano gli effetti traslativi della vendita forzata a norma dell&#8217;art. 2919 c.c. e che, come tale, va ritenuta applicabile anche nel caso di specie. Per la verit\u00e0 con la sentenza n. 3482\/91, gi\u00e0 ricordata, questa Corte, pur ribadendo l&#8217;efficacia reale delle clausole di prelazione, ha tuttavia affermato che esse sarebbero sottratte all&#8217;applicazione della disposizione appena ricordata, sul rilievo che essa riguarderebbe solo i vincoli posti a tutela di un interesse della societ\u00e0, tra i quali non potrebbero essere ricompresi i limiti derivanti dalle clausole di prelazione, essendo essi diretti a tutelare solo l&#8217;interesse dei singoli soci.<br \/>\nTale orientamento deve essere per\u00f2 riconsiderato. La norma in esame, infatti, fa generico riferimento alle quote &#8220;non liberamente trasferibile e non offre quindi, nelle sua formulazione testuale, elementi per distinguere le clausole di prelazione dalle altre che, nella prassi statutaria, variamente condizionano la circolazione delle partecipazioni sociali. N\u00e8, d&#8217;altro canto, pu\u00f2 affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l&#8217;omogeneit\u00e0 della compagine sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell&#8217;interesse comune dei soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi.<br \/>\n6 &#8211; Non vi sono quindi ostacoli ad ammettere che anche le quote di una societ\u00e0 personale la cui circolazione sia limitata dall&#8217;attribuzione di un diritto di prelazione in favore dei singoli soci possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori particolari dei singoli soci anche prima dello scioglimento della societ\u00e0 o del singolo rapporto sociale.<br \/>\nL&#8217;impedimento che la Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare all&#8217;ammissibilit\u00e0 di un sequestro conservativo di tali beni in favore del creditore particolare del socio \u00e8, quindi, insussistente. L&#8217;accoglimento del ricorso, per tale assorbente ragione, rende superfluo l&#8217;esame delle ulteriori censure formulate dalla curatela del fallimento.<br \/>\n7 &#8211; Il ricorso incidentale, con il quale si assume l&#8217;illegittimit\u00e0 della nomina del custode da parte del giudice dell&#8217;esecuzione, \u00e8 inammissibile, avendo ad oggetto una censura non esaminata dalla Corte territoriale perch\u00e9 ritenuta assorbita.<br \/>\n8 &#8211; L&#8217;accoglimento, nei sensi sopra indicati, del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Milano, che, si atterr\u00e0 al seguente principio di diritto: &#8220;Le quote di partecipazione di una societ\u00e0 di persone che per disposizione dell&#8217;atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio&#8221;.<br \/>\nIl giudice di rinvio provveder\u00e0, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nLa Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Milano.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI OLLA &#8211; Presidente &#8211; Dott. UGO VITRONE &#8211; Consigliere &#8211; Dott. GIUSEPPE MARZIALE &#8211; rel. Consigliere &#8211; Dott. SALVATORE SALVAGO &#8211; Consigliere &#8211; Dott. FABRIZIO FORTE &#8211; Consigliere &#8211; ha pronunciato la seguente S &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/corte-di-cassazione-civ-sez-i-sentenza-del-07-11-2002-n-15605\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Corte di Cassazione Civ. Sez. I, sentenza del 07.11.2002, n. 15605<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7960"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7960"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7960\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7961,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7960\/revisions\/7961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}