{"id":20179,"date":"2025-11-03T07:39:34","date_gmt":"2025-11-03T07:39:34","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?page_id=20179"},"modified":"2025-11-03T16:39:02","modified_gmt":"2025-11-03T16:39:02","slug":"societa-di-capitali-credito-per-le-imposte-pagate-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/societa-di-capitali-credito-per-le-imposte-pagate-allestero\/","title":{"rendered":"Societ\u00e0 di Capitali &#8211; Credito per le imposte pagate all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Societa-di-Capitali-Credito-per-le-imposte-pagate-allestero.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-20224\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Societa-di-Capitali-Credito-per-le-imposte-pagate-allestero.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"1006\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Societa-di-Capitali-Credito-per-le-imposte-pagate-allestero.jpg 1200w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Societa-di-Capitali-Credito-per-le-imposte-pagate-allestero-300x252.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Societa-di-Capitali-Credito-per-le-imposte-pagate-allestero-1024x858.jpg 1024w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Societa-di-Capitali-Credito-per-le-imposte-pagate-allestero-768x644.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Quando una societ\u00e0 residente in Italia percepisce un dividendo da una societ\u00e0 estera, il provento potrebbe essere assoggettato a tassazione non solo nel nostro Paese, ma anche nello Stato di residenza della societ\u00e0 erogante (<strong>doppia imposizione giuridica internazionale<\/strong>).<\/p>\n<p>La doppia imposizione giuridica internazionale si realizza quando uno stesso reddito giuridicamente qualificato viene tassato da due Stati in capo alla stessa persona.<\/p>\n<p>Concetto differente dalla doppia imposizione economica, per cui pi\u00f9 persone sono tassate in relazione allo stesso reddito economicamente qualificato (es., tassazione del reddito in capo alla societ\u00e0 quale utile ed in capo ai soci quali dividendi).<\/p>\n<p>La <strong>doppia imposizione giuridica internazionale<\/strong> si verifica,\u00a0 quindi,\u00a0 in caso di <strong>esercizio concorrente della potest\u00e0 <\/strong><strong>impositiva da parte di due Stati rispetto allo stesso reddit<\/strong>o.<br \/>\nCi\u00f2 si verifica, comunemente, quando una persona residente in uno Stato (\u00ab<strong>Stato della residenza<\/strong>\u00bb) consegue un reddito prodotto in un altro Stato (\u00ab<strong>Stato della fonte<\/strong>\u00bb) ed entrambi gli Stati assoggettano il reddito a tassazione in base alle rispettive norme domestiche.<\/p>\n<p>Il metodo del credito d\u2019imposta \u00e8 uno dei metodi previsti dagli ordinamenti fiscali per la eliminazione della doppia imposizione giuridica internazionale.<\/p>\n<p>In generale, \u00a0ad esempio, una societ\u00e0 residente nello <strong>Stato della residenza<\/strong> consegue un reddito d\u2019impresa mediante stabile organizzazione nello <strong>Stato della fonte.<\/strong><br \/>\nLo\u00a0<strong>Stato della residenza<\/strong> tassa il reddito poich\u00e9 assoggetta la societ\u00e0 a tassazione su base mondiale, \u201c<strong><em>worldwide principle<\/em><\/strong>\u201d, in quanto soggetto residente, mentre lo <strong>Stato della fonte,<\/strong> \u00a0in base al\u00a0<strong>principio di territorialit\u00e0,\u00a0<\/strong>tassa il reddito in virt\u00f9 del criterio di collegamento della stabile organizzazione.<\/p>\n<p>Le\u00a0<strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong>, considerate fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell\u2019articolo 73 del DPR n. 917\/86, sono assoggettate a <strong>tassazione sui redditi ovunque prodotti<\/strong>.<\/p>\n<p>La qualificazione di un soggetto come fiscalmente residente in Italia, ed il conseguente assoggettamento ad imposizione dei redditi ovunque prodotti, \u00a0\u201c<strong><em>worldwide principle<\/em><\/strong>\u201dnon pregiudica, tuttavia, l\u2019eventuale potere impositivo del Paese in cui il reddito viene prodotto.<\/p>\n<p>Questo provoca, quindi, la cosiddetta <strong>doppia tassazione internazionale<\/strong> in cui, evidentemente, lo stesso reddito viene tassato per ben due volte: la prima sulla base della tua residenza fiscale dal tuo cosiddetto \u201c<strong><em>Country of Residence\u201d<\/em><\/strong>\u00a0e la seconda sulla base della fonte del reddito dal cosiddetto \u201c<strong><em>Country of Source<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Questo fenomeno \u00e8 annullato o mitigato dalle <strong>Convenzioni contro le doppie imposizioni<\/strong>.<\/p>\n<p>Sono, infatti, le\u00a0<strong>convenzioni contro le doppie imposizioni<\/strong>\u00a0stipulate tra l\u2019Italia e i vari Paesi esteri a stabilire in quali casi vi \u00e8 tassazione concorrente tra due stati per uno stesso reddito.<\/p>\n<p>Le Convenzioni bilaterali con i diversi Stati esteri sono <strong>volte a consentire di recuperare l\u2019imposta versata all\u2019estero oppure a ridurre (o eliminare) il prelievo dello Stato della fonte<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti, in presenza di fattispecie quali quelle sopra richiamate, la<br \/>\n<strong>doppia imposizione pu\u00f2 essere eliminata<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>unilateralmente<\/strong>: in base alle <strong>norme domestiche degli Stati;<\/strong><\/li>\n<li><strong>bilateralmente:<\/strong> in base a disposizioni contenute nelle<br \/>\n<strong>convenzioni fiscali internazionali<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>I metodi previsti dagli ordinamenti per la eliminazione della<\/strong><br \/>\n<strong>doppia imposizione<\/strong> sono, principalmente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>metodo della esenzione:<\/strong> lo Stato della residenza non<br \/>\nassoggetta a tassazione il reddito di fonte estera;<\/li>\n<li><strong>metodo del credito d\u2019imposta:<\/strong> lo Stato della residenza<br \/>\nassoggetta a tassazione il reddito di fonte estera,<br \/>\nriconoscendo un credito in relazione alle imposte che tale<br \/>\nreddito ha scontato nello Stato della fonte,<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tali metodi sono anche previsti dal Modello OCSE di<br \/>\nconvenzione contro le doppie imposizione (rispettivamente agli<br \/>\narticoli 23 A e 23 B)\u00a0<em> (<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/MODEL-CONVENTION-WITH-RESPECT-TO-TAXES-ON-INCOME-AND-ON-CAPITAL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL<\/a><\/strong>).<\/em><\/p>\n<p>L\u2019istituto del credito di imposta costituisce, quindi, un\u00a0<strong>rimedio contro la doppia imposizione che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito \u00e8 prodotto, sia nel Paese di residenza<\/strong> (vedi premessa alla\u00a0<a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/circolare-del-05-03-2015-n-9-agenzia-delle-entrate-direzione-centrale-normativa-disciplina-del-credito-dimposta-per-i-redditi-prodotti-allestero-articolo-165-del-tuir-chiarimenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>circolare n. 9 del 5 marzo 2015<\/strong><\/a>\u00a0)<\/p>\n<p>Per eliminare la doppia imposizione,<\/p>\n<p><strong>L\u2019art. 165 TUIR (<sup>1<\/sup>) prevede che il contribuente possa detrarre dall\u2019imposta sui redditi dovuta in Italia un credito per le imposte versate all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ai sensi dell\u2019art. 165 comma 1 del TUIR, la detrazione \u00e8, per\u00f2, ammissibile \u201c<em>fino a concorrenza della quota d\u2019imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all\u2019estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d\u2019imposta ammesse in diminuzione<\/em>\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019imposta dovuta in Italia costituisce, quindi, il limite massimo entro cui pu\u00f2 essere operata la detrazione; infatti, se le imposte versate all\u2019estero superano quelle dovute in Italia, si genera una limitata doppia imposizione del provento e l\u2019eccedenza di imposta estera non \u00e8 recuperabile.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il credito per le imposte pagate all\u2019estero pu\u00f2 essere scomputo dall\u2019IRES dovuta in Italia se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in Italia. A tal fine, l\u2019art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l\u2019imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.<\/strong><\/p>\n<p>Di conseguenza, l\u2019imposta estera in caso di utili di fonte estera pu\u00f2 essere detratta dall\u2019IRES per un ammontare pari:<\/p>\n<ul>\n<li>al 5% del totale in caso di utili tassati in misura ridotta;<\/li>\n<li>al 100% del totale in caso di utili imponibili in misura piena in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La norma \u00e8 coerente con il sistema sull\u2019imposizione dei redditi: nei limiti in cui opera la parziale esclusione del reddito estero dall\u2019imponibile,<strong> alla mancata tassazione corrisponde simmetricamente il mancato riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all\u2019estero<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d\u2019imposta (c.d. \u201c<em>foreign tax credit\u201d\u00a0(FTC) <\/em>) sui redditi prodotti all\u2019estero dai propri residenti.<\/strong><\/p>\n<p>Il \u201c<em><strong>foreign tax credit<\/strong>\u201d\u00a0<\/em>\u00e8 generalmente previsto dai sistemi di tassazione dei redditi che tassano i residenti sul reddito mondiale, (il cosiddetto \u201c<strong><em>worldwide principle<\/em><\/strong>\u201d) per mitigare la\u00a0doppia imposizione.<\/p>\n<p>Per poter beneficiare del credito d\u2019imposta sono richieste le seguenti<strong> condizioni<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>produzione di un reddito estero;<\/strong><\/li>\n<li><strong>pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Con tale metodo, infatti, quando l<strong>\u2019imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia<\/strong> (Paese di residenza del contribuente) \u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>inferiore, occorre versare all\u2019Erario italiano la differenza<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>superiore, non si d\u00e0 luogo a \u201crestituzione\u201d dell\u2019eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell\u2019imposta italiana relativa al reddito estero<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il\u00a0<em>comma 1 dell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>\u00a0prevede la\u00a0regola generale per il calcolo\u00a0del &#8220;foreign tax credit&#8221;, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall\u2019imposta netta dovuta, nei limiti della quota d\u2019imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d\u2019imposta ammesse in diminuzione.<\/strong><\/p>\n<p>Quanto sopra pu\u00f2 essere reso con la seguente formula:<\/p>\n<p><strong>(Reddito estero \/ (Reddito complessivo \u2013 perdite pregresse))\u00a0x imposta italiana<\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni contenute\u00a0<em>nell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>\u00a0subordinano il riconoscimento del credito a particolari\u00a0limiti e condizioni.<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019<strong>accreditamento delle imposte estere non\u00a0pu\u00f2 essere\u00a0superiore alla quota d\u2019imposta italiana<\/strong>, <strong>corrispondente al rapporto &#8220;Reddito Estero&#8221; \/\u00a0 &#8220;Reddito complessivo&#8221;<\/strong>, da assumere<strong>\u00a0nei limiti dell\u2019imposta netta dovuta per il periodo d\u2019imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile<\/strong>.<\/li>\n<li>Il <strong>rapporto<\/strong>\u00a0 <strong>&#8220;Reddito Estero&#8221; \/\u00a0 &#8220;Reddito complessivo&#8221;<\/strong> al netto delle perdite di esercizi precedenti, <strong>pu\u00f2 risultare superiore ad \u201c1\u201d<\/strong> quando le perdite, coeve e\/o pregresse, sono cos\u00ec elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso, come conferma anche la\u00a0<em>Relazione al decreto legislativo n. 344 del 2003<\/em>, e come gi\u00e0 chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione,<strong> il rapporto si considera pari a \u201c1\u201d<\/strong>, non potendo l\u2019imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all\u2019imposta effettivamente dovuta. Infatti, in caso contrario, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai fini dell\u2019individuazione dell\u2019imposta estera detraibile, \u00e8 opportuno\u00a0analizzare separatamente gli elementi\u00a0della formula di cui al\u00a0<em>comma 1 dell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>\u00a0e la relazione esistente tra la\u00a0quota d\u2019imposta italiana\u00a0e\u00a0l\u2019imposta netta dovuta.<\/p>\n<p><strong>Il numeratore del rapporto<\/strong> di cui al\u00a0comma 1\u00a0dell&#8217;art. 165 del TUIR, \u00e8 rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia che\u00a0\u00a0<strong>deve essere assunto al \u201clordo\u201d\u00a0dei costi sostenuti per la sua\u00a0produzione<\/strong>.<\/p>\n<p>Tuttavia tale modalit\u00e0 di computo<\/p>\n<ul>\n<li>se, da una parte, garantisce la simmetria tra l\u2019ammontare del reddito estero assoggettato al tributo estero e il reddito estero preso a riferimento per la determinazione del credito d\u2019imposta<\/li>\n<li>dall\u2019altra, in ragione della diversa composizione del numeratore (reddito estero al lordo dei costi) rispetto al denominatore del rapporto (reddito complessivo al netto dei costi di produzione), potrebbe essere strumentalizzata mediante operazioni finalizzate a un\u2019indebita \u201cmonetizzazione\u201d del credito d\u2019imposta,\u00a0 operazioni che potrebbero essere oggetto di\u00a0sindacato elusivo, in applicazione dell\u2019articolo 3<em>7-bis del D.P.R. n. 600\/1973<\/em>, ferma restando l\u2019applicazione delle ulteriori norme specificamente previste dall\u2019ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni di abuso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il reddito d\u2019impresa prodotto all\u2019estero mediante\u00a0reddito di lavoro autonomo\u00a0saranno assunti al netto dei costi sostenuti\u00a0per la loro produzione, cos\u00ec come rideterminati con riferimento alla normativa fiscale italiana.<\/p>\n<p>Al <strong>denominatore del rapporto<\/strong> il<strong> reddito complessivo<\/strong> \u00e8 assunto <strong>\u201cal netto\u201d\u00a0delle perdite dei precedenti periodi d\u2019imposta\u00a0ammesse in diminuzione<\/strong>.<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>comma 4 dell\u2019articolo 165 del TUIR\u00a0(4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta cui appartiene il reddito prodotto all&#8217;estero al quale si riferisce l&#8217;imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7)<\/em> stabilisce che la <strong>detrazione<\/strong> <strong>deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui \u201cappartiene\u201d il reddito prodotto all\u2019estero al quale si riferisce l\u2019imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<em>comma 8 dell\u2019articolo 165 del TUIR\u00a0<\/em>nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all\u2019estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all\u2019estero.<br \/>\nIn base a tale disposizione, il contribuente non pu\u00f2 fruire del credito di cui all\u2019<em>articolo 165 del TUIR<\/em>\u00a0qualora la dichiarazione relativa all\u2019annualit\u00e0 oggetto di controllo sia omessa (o debba essere considerata tale) o il reddito estero non sia stato dichiarato.<\/p>\n<p>Ai sensi del\u00a0<em>comma 2 dell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>, \u201c<strong><em>i redditi si considerano prodotti all\u2019estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall\u2019articolo 23 del Tuir<\/em><\/strong><em> (\u00a0Art. 23 &#8211;\u00a0Applicazione dell&#8217;imposta ai non residenti &#8211;\u00a01. Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: &#8230;&#8230;..)\u00a0<\/em><strong><em>per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>La definizione\u00a0 che richiama l\u2019articolo 23 del TUIR di\u00a0\u201creddito prodotto all\u2019estero\u201d si rende<strong> applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una\u00a0<\/strong><em><strong>Convenzione contro le doppie imposizioni tra l\u2019Italia e lo Stato della fonte del reddito<\/strong>.<\/em><br \/>\nInfatti, i suddetti criteri di collegamento non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all\u2019<em>articolo 23B del Modello OCSE (<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/MODEL-CONVENTION-WITH-RESPECT-TO-TAXES-ON-INCOME-AND-ON-CAPITAL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL<\/a><\/strong>)<\/em>, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito, consentendo al contribuente di detrarre dall\u2019imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le imposte pagate all\u2019estero sui redditi ivi prodotti.<\/p>\n<p>In applicazione della norma convenzionale, pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a\u00a0qualsiasi elemento di reddito\u00a0che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.<\/p>\n<p><strong>In mancanza di una Convenzione, invece, occorre fare riferimento\u00a0<\/strong><em><strong>all\u2019articolo 23 del TUIR<\/strong>\u00a0<\/em>secondo cui, ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta nei confronti dei non residenti, un reddito \u00e8 da considerare come prodotto nel territorio dello Stato, quando sia possibile stabilirne il\u00a0collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.<\/p>\n<p>Nel caso di\u00a0redditi prodotti in pi\u00f9 Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo per country limitation prevedendo, al\u00a0<em>comma 3 dell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>, che la detrazione debba essere effettuata\u00a0separatamente per ciascuno Stato. Ai sensi dei\u00a0<em>commi 1 e 3 dell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>, la detrazione per singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero di ciascuno Stato e il reddito complessivo netto. In altri termini, il denominatore tiene conto\u00a0sia dei redditi che delle perdite\u00a0conseguiti in Italia e all\u2019estero.<\/p>\n<p>(<em><strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getContent.do?id=%7B2FA7C2B5-F063-4987-9BCA-F87B9BB9168B%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Circolare n. 9 del 5 marzo 2015<\/a><\/strong> &#8211; 7.3.5. Calcolo eccedenze in ipotesi di produzione di redditi in pi\u00f9 Stati e collegamento con il principio della per country limitation &#8211; In applicazione del <strong>principio della per country limitation<\/strong> di cui al comma 3 dell\u2019articolo 165 del TUIR, la determinazione delle detrazioni spettanti a titolo di foreign tax credit e delle eventuali eccedenze deve essere effettuata separatamente Stato per Stato. Il numeratore del rapporto previsto dal primo comma dell\u2019articolo 165 del TUIR (RE\/RCN) dovr\u00e0 comprendere solo i redditi complessivamente prodotti in uno stesso Stato.<\/em>)<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate con la gi\u00e0 richiamata\u00a0<strong> <a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getContent.do?id=%7B2FA7C2B5-F063-4987-9BCA-F87B9BB9168B%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">circolare n. 9 del 5 marzo 2015<\/a><\/strong> ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione e fruizione del credito per le imposte pagate all\u2019estero.<\/p>\n<p>La circolare in oggetto analizza le\u00a0due criticit\u00e0 tipiche\u00a0che possono sorgere per effetto della nozione di \u201creddito prodotto all\u2019estero\u201d :<\/p>\n<ol>\n<li>Conseguimento all\u2019estero di\u00a0singoli elementi di reddito\u00a0(interessi, dividendi, royalties);<\/li>\n<li>Conseguimento all\u2019estero di \u00a0redditi che non sono riconducibili a una delle singole categorie\u00a0previste dall\u2019articolo 23 del TUIR (redditi di natura commerciale in assenza di una stabile organizzazione, ecc.).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Per beneficiare del credito d\u2019imposta previsto dall\u2019articolo 165 del TUIR \u00e8 necessario che\u00a0i redditi prodotti all\u2019estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.\u00a0L\u2019istituto non \u00e8 quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposizione sostitutiva, operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell\u2019<em>articolo 18 del TUIR<\/em>.<\/strong><\/p>\n<p><em>(<strong>Art. 18 &#8211;\u00a0<\/strong><\/em><em><strong>Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l&#8217;imposta sostitutiva di cui all&#8217;articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1\u00b0 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d&#8217;imposta. Il contribuente ha la facolta&#8217; di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d&#8217;imposta per i redditi prodotti all&#8217;estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all&#8217;articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<\/em><\/p>\n<p><em>2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all&#8217;articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonch\u00e9 di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all&#8217;estero a decorrere dal 10 settembre 1992.<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p>Sulla base di tale disposizione i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all\u2019estero senza l\u2019intervento di un sostituto d\u2019imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella\u00a0stessa misura delle ritenute a titolo d\u2019imposta, che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d\u2019imposta o intermediari italiani. Il contribuente ha facolt\u00e0 di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, applicando la tassazione ordinaria, ed in tal caso compete il credito d\u2019imposta per i redditi prodotti all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Il credito d\u2019imposta per i redditi prodotti all\u2019estero \u00e8 organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed \u00e8 condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ci\u00f2 implica che l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019istituto \u00e8 limitata ai\u00a0tributi stranieri che si sostanziano in un\u2019imposta sul reddito\u00a0o, quanto meno, in tributi con natura similare.<\/strong><\/p>\n<p><em>Nell\u2019articolo 165 del TUIR<\/em>\u00a0resta sostanzialmente immutato il criterio generale gi\u00e0 previsto nel previgente articolo 15 del TUIR, secondo cui <strong>la\u00a0detrazione \u00e8 consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo<\/strong><\/p>\n<p>Come gi\u00e0 affermato nella\u00a0<em>circolare del 12 giugno 2002, n. 50<\/em>, la definitivit\u00e0 dell\u2019imposta pagata all\u2019estero coincide con la sua \u201cirripetibilit\u00e0\u201d, ossia con la circostanza che essa non \u00e8 pi\u00f9 suscettibile di modificazione a favore del contribuente<em> (Le imposte pagate all&#8217;estero sono detraibili se divenute &#8220;irripetibili&#8221; e, di conseguenza, non possono essere considerate tali quelle suscettibili di modificazione a favore del contribuente (Es: imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali\u00a0<\/em><em>e&#8217; prevista la possibilit\u00e0&#8217; di rimborso totale o parziale). Si\u00a0<\/em><em>possono considerare &#8220;non ripetibili&#8221;, e quindi detraibili, anche le\u00a0<\/em><em>imposte pagate all&#8217;estero nell&#8217;anno in corso, qualora siano gi\u00e0&#8217; state\u00a0<\/em><em>dichiarate all&#8217;estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione<\/em><br \/>\n<em>dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di<\/em><br \/>\n<em>immodificabilita&#8217;. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate<\/em><br \/>\n<em>all&#8217;estero si possono detrarre nell&#8217;anno in corso, al netto del<\/em><br \/>\n<em>rimborso, solo se questo \u00e8\u00a0 gi\u00e0\u00a0stato richiesto ed ottenuto prima di<\/em><br \/>\n<em>effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel<\/em><br \/>\n<em>suo ammontare.)<\/em><br \/>\nCon<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getPrassiDetail.do?id={BF205092-F1B9-44D2-BAF8-3EFAA0524532}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Circolare del 08\/02\/1980 n. 3 &#8211; Min. Finanze &#8211; Imposte Dirette<\/a>, \u00a0si \u00e8 definito che la correlazione esistente tra\u00a0imposta pagata in via definitiva e il relativo reddito\u00a0non esclude che l\u2019imposta possa essere considerata \u201cdefinitiva\u201d, anche qualora il reddito sia ancora suscettibile di verifica nello Stato estero in cui viene prodotto.<\/p>\n<p>Non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali \u00e8 prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilit\u00e0 di rimborso totale o parziale, anche mediante \u201ccompensazione\u201d con altre imposte dovute nello Stato estero.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le imposte suscettibili di parziale rimborso, queste possono essere comunque detratte, al netto del rimborso spettante, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.<\/p>\n<p>Le imposte estere devono considerarsi \u201cpagate a titolo definitivo\u201d\u00a0nel periodo d\u2019imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo d\u2019imposta in cui il beneficiario del reddito estero \u00e8 venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione, infatti, ha valenza meramente probatoria e, pertanto, non determina la definitivit\u00e0 del pagamento del tributo. Sar\u00e0, quindi, premura del contribuente munirsi tempestivamente della documentazione idonea a dimostrare il pagamento dell\u2019imposta nello Stato estero.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente \u00e8 tenuto a\u00a0conservare i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>un prospetto recante l\u2019indicazione, separatamente Stato per Stato, dell\u2019ammontare dei redditi prodotti all\u2019estero, l\u2019ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell\u2019articolo 165 del TUIR ( RE\/RCN x Imposta Italiana);<\/li>\n<li>la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;<\/li>\n<li>la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;<\/li>\n<li>l\u2019eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;<\/li>\n<li>l\u2019eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Nel caso in cui un soggetto residente in Italia produca reddito in uno Stato con cui \u00e8 in vigore una\u00a0<em>Convenzione contro le doppie imposizioni<\/em>,\u00a0\u00e8 possibile computare il credito per le imposte pagate all\u2019estero nel limite della ritenuta convenzionale.\u00a0Se lo Stato estero ha applicato una ritenuta pi\u00f9 alta di quella convenzionale, la differenza, non accreditabile in Italia, potr\u00e0 essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalit\u00e0 ivi previste.<\/strong><\/p>\n<p>Si pu\u00f2 calcolare come credito d\u2019imposta la tassa pagata anche in eccesso rispetto all\u2019imposizione italiana, fino a concorrenza di un eventuale eccedenza italiana rispetto al medesimo reddito prodotto all\u2019estero negli\u00a0<strong>otto esercizi precedenti<\/strong>. Tecnicamente, si applicano i cosiddetti\u00a0<strong><em>carry back<\/em><\/strong>\u00a0e<em>\u00a0<strong>carry forward<\/strong><\/em>, ovvero riporto all\u2019indietro o in avanti delle eccedenze.<em>\u00a0(Fonte: <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/circolare-del-05-03-2015-n-9-agenzia-delle-entrate-direzione-centrale-normativa-disciplina-del-credito-dimposta-per-i-redditi-prodotti-allestero-articolo-165-del-tuir-chiarimenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>circolare n. 9 del 5 marzo 2015<\/strong><\/a> &#8211; <strong>7.3. Le modalit\u00e0 di calcolo delle eccedenze e il riporto all\u2019indietro (carry back)<\/strong><br \/>\n<strong>e in avanti (carry forward)<\/strong><br \/>\nPer quanto attiene alla pratica applicazione dell\u2019istituto, il comma 6<br \/>\nprevede la rilevazione di due opposte eccedenze:<br \/>\na) dell\u2019imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota di<br \/>\nimposta italiana relativa al reddito prodotto nel medesimo Paese (indicata, negli esempi, come \u201cEcc IE\u201d, che confluisce nel relativo basket);<br \/>\nb) della quota d\u2019imposta italiana che eccede le imposte estere pagate su<br \/>\ntale reddito Paese (indicata, negli esempi, come \u201cEcc II\u201d, che confluisce nel<br \/>\nrelativo basket).<br \/>\nL\u2019istituto consente quindi la compensazione delle due eccedenze, attuata<br \/>\ncon il riporto all\u2019indietro o in avanti, in un arco temporale che copre<br \/>\ncomplessivamente sedici esercizi.<br \/>\nOgniqualvolta risulti un\u2019eccedenza delle imposte estere pagate a titolo<br \/>\ndefinitivo rispetto alla quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito prodotto in uno Stato (inteso come flusso complessivo delle varie componenti), \u00e8 possibile &#8211; a regime &#8211; verificare la capienza del canestro (di seguito, \u201cbasket\u201d) in cui sono state precedentemente memorizzate le eventuali eccedenze di segno opposto, ossia le eccedenze dell\u2019imposta italiana rispetto a quella estera, sorte negli otto esercizi precedenti, con riferimento al reddito prodotto nel medesimo Stato.<br \/>\nPertanto, la predetta eccedenza dell\u2019imposta estera, quale risulta dal basket \u201ceccedenza imposta estera\u201d (Ecc IE), pu\u00f2 essere computata a credito fino a concorrenza dell\u2019ammontare complessivo del basket \u201ceccedenza imposta italiana\u201d (Ecc II). In particolare, essa pu\u00f2 essere utilizzata in riduzione dell\u2019imposta di periodo in cui viene verificata l\u2019esistenza di tale capienza. Anche in tal caso, il sistema non consente il finanziamento delle imposte estere, bens\u00ec comporta la riliquidazione, a favore del contribuente, delle imposte italiane precedentemente versate.<br \/>\nLa residua eccedenza di imposta estera (o il suo intero ammontare se nel<br \/>\nprecedente periodo di osservazione non si erano formate eccedenze di imposta italiana) pu\u00f2 essere riportata a nuovo fino all&#8217;ottavo\u00a0esercizio successivo e potr\u00e0 essere utilizzata come credito al verificarsi \u2013 nel medesimo Paese estero \u2013 dell\u2019opposta eccedenza della quota di imposta italiana. Alla scadenza dell\u2019ultimo periodo in cui \u00e8 consentito il riporto, l\u2019eventuale residuo di eccedenze di imposte estere sar\u00e0 azzerato e non potr\u00e0 essere portato in diminuzione dal reddito imponibile del soggetto residente, n\u00e9 altrimenti recuperato in Italia.).<\/em><\/p>\n<p>MODELLO SC 2025 &#8211; REDDITI 2024 &#8211; QUADRO CE &#8211; CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL\u2019ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE<\/p>\n<p>Il quadro CE e\u0300 riservato ai soggetti che hanno prodotto all\u2019estero redditi per i quali si e\u0300 resa definitiva l\u2019imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell\u2019art. 165 del TUIR.<br \/>\nLe imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell\u2019art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d\u2019imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali e\u0300 prevista la possibilita\u0300 di rimborso totale o parziale.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 223\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Si ricorda che nel caso in cui il reddito prodotto all\u2019estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell\u2019art. 165 del TUIR, anche l\u2019imposta estera va ridotta in misura corrispondente.<\/p>\n<p>Si ricorda che e\u0300 necessario conservare la documentazione da cui risultino l\u2019ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.<\/p>\n<p>La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 238\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>L\u2019importo del rigo CE26\u00a0 va riportato nel corrispondente rigo RN13 del quadro RN<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>QUADRO RN &#8211; DETERMINAZIONE DELL\u2019IRES<\/p>\n<ul>\n<li>Nel rigo RN3, va indicato:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-3.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1114 size-full\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-3.jpg\" alt=\"\" width=\"1722\" height=\"94\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-3.jpg 1722w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-3-300x16.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-3-768x42.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-3-1024x56.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 1722px) 100vw, 1722px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">in colonna 2, dai soggetti che fruiscono del credito d\u2019imposta di cui all\u2019art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/DM4_5_1999.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.lgs._n._147_del_14.9.2015<\/a>), l\u2019ammontare delle imposte assolte dalle societa\u0300 partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell\u2019art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;<\/p>\n<ul>\n<li>Nel rigo RN13 va indicata:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-13.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1115 size-full\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-13.jpg\" alt=\"\" width=\"1736\" height=\"42\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-13.jpg 1736w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-13-300x7.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-13-768x19.jpg 768w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/RN-13-1024x25.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 1736px) 100vw, 1736px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">la somma dei crediti per imposte estere esposti nel rigo CE26 del quadro CE, nelle colonne 8 e 9 dei righi RS75 e RS76 (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR <em>(nella stesura anteriore al D.Lgs. 29 novembre 2018, n.142, con entrata in vigore al periodo d&#8217;imposta successivo al 31\/12\/2018)<\/em>, nonche\u0301 nel rigo RF68, colonna 3.<\/p>\n<p>(<sup>1<\/sup>) <em><strong>&#8220;Art. 165<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Credito d&#8217;imposta per i redditi prodotti all&#8217;estero<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all&#8217;estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall&#8217;imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d&#8217;imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all&#8217;estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d&#8217;imposta ammesse in diminuzione.<\/em><\/p>\n<p><em>2. I redditi si considerano prodotti all&#8217;estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall&#8217;articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.<\/em><\/p>\n<p><em>3. se concorrono redditi prodotti in pi\u00f9&#8217; Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.<\/em><\/p>\n<p><em>4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta cui appartiene il reddito prodotto all&#8217;estero al quale si riferisce l&#8217;imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.<\/em><\/p>\n<p><em>5.\u00a05. [Per i redditi d&#8217;impresa prodotti all&#8217;estero mediante stabile organizzazione o da societ\u00e0 controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II,] la detrazione di cui al comma 1 pu\u00f2 essere calcolata dall&#8217;imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d&#8217;imposta successivo. L&#8217;esercizio della facolt\u00e0 di cui al periodo precedente \u00e8 condizionato all&#8217;indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non \u00e8 avvenuto il pagamento a titolo definitivo (<sup>1<\/sup>).<\/em><\/p>\n<p><em>6.\u00a06. L&#8217;imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d&#8217;imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d&#8217;imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all&#8217;ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l&#8217;eccedenza dell&#8217;imposta estera pu\u00f2 essere riportata a nuovo fino all&#8217;ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d&#8217;imposta nel caso in cui si produca l&#8217;eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all&#8217;indietro dell&#8217;eccedenza si applicano anche ai redditi d&#8217;impresa prodotti all&#8217;estero dalle singole societ\u00e0 partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall&#8217; articolo 136 , comma 6. (<sup>2<\/sup>)<\/em><\/p>\n<p><em>7. Se l&#8217;imposta dovuta in Italia per il periodo d&#8217;imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l&#8217;imponibile e&#8217; stata gia&#8217; liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell&#8217;eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall&#8217;imposta dovuta per il periodo d&#8217;imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e&#8217; stata richiesta. Se e&#8217; gia&#8217; decorso il termine per l&#8217;accertamento, la detrazione e&#8217; limitata alla quota dell&#8217;imposta estera proporzionale all&#8217;ammontare del reddito prodotto all&#8217;estero acquisito a tassazione in Italia.<\/em><\/p>\n<p><em>8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all&#8217;estero nella dichiarazione presentata.<\/em><\/p>\n<p><em>9. Per le imposte pagate all&#8217;estero dalle societ\u00e0&#8217; , associazioni e imprese di cui all&#8217;articolo 5 e dalle societ\u00e0&#8217; che hanno esercitato l&#8217;opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.<\/em><\/p>\n<p><em>10. Nel caso in cui il reddito prodotto all&#8217;estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l&#8217;imposta estera va ridotta in misura corrispondente.<\/em><\/p>\n<p><em>(<sup>1<\/sup>) Comma modificato dall&#8217;articolo 15, comma 1, lettera a), del\u00a0D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2015\/09\/23\/misure-per-la-crescita-e-internazionalizzazione-delle-imprese\">.<\/a><\/em><br \/>\n<em>(<sup>2<\/sup>) Comma da ultimo modificato dall&#8217;articolo 15, comma 1, lettera b), del\u00a0D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147.&#8221;<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando una societ\u00e0 residente in Italia percepisce un dividendo da una societ\u00e0 estera, il provento potrebbe essere assoggettato a tassazione non solo nel nostro Paese, ma anche nello Stato di residenza della societ\u00e0 erogante (doppia imposizione giuridica internazionale). La doppia imposizione giuridica internazionale si realizza quando uno stesso reddito giuridicamente qualificato viene tassato da due &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/societa-di-capitali-credito-per-le-imposte-pagate-allestero\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Societ\u00e0 di Capitali &#8211; Credito per le imposte pagate all\u2019estero<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/20179"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20179"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/20179\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20225,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/20179\/revisions\/20225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}