{"id":20088,"date":"2025-10-22T10:06:53","date_gmt":"2025-10-22T10:06:53","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?page_id=20088"},"modified":"2025-10-22T10:11:19","modified_gmt":"2025-10-22T10:11:19","slug":"direttiva-ue-2017-1852-la-procedura-di-mutuo-accordo-risoluzione-delle-controversie-fiscali-in-materia-di-doppia-imposizione-tra-gli-stati-dellue-attuazione-in-i","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/direttiva-ue-2017-1852-la-procedura-di-mutuo-accordo-risoluzione-delle-controversie-fiscali-in-materia-di-doppia-imposizione-tra-gli-stati-dellue-attuazione-in-i\/","title":{"rendered":"Direttiva UE 2017\/1852 \u2013 La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) \u2013 Risoluzione delle controversie fiscali in materia di doppia imposizione tra gli Stati dell\u2019UE \u2013 Attuazione in Italia"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Direttiva-UE-2017-1852-Risoluzione-delle-controversie-fiscali-in-materia-di-doppia-imposizione-tra-gli-Stati-dellUE-Attuazione-in-Italia.jpg\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP))<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell\u2019Unione europea<\/a>,\u00a0<\/strong>stabilisce le\u00a0<strong>norme relative alle procedure<\/strong><br \/>\n<strong>amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra\u00a0<\/strong><strong>l\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e le Autorit\u00e0 competenti degli altri\u00a0<\/strong><strong>Stati membri dell\u2019Unione europea che derivano dall\u2019interpretazione e dall\u2019applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali\u00a0<\/strong><strong>per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui\u00a0<\/strong><strong>l\u2019Italia \u00e8 parte<\/strong>\u00a0e della\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:41990A0436&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Convenzione 90\/436\/CEE, del 23 luglio 1990,\u00a0<\/strong><\/a><strong>relativa all\u2019eliminazione delle doppie imposizioni in caso di\u00a0<\/strong><strong>rettifica degli utili di imprese associate<\/strong>. Il\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.<\/p>\n<div>La doppia imposizione si verifica quando due o pi\u00f9 Stati rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un\u2019impresa o di una persona fisica. L\u2019origine potrebbe risiedere, ad esempio, in un disallineamento fra la normativa nazionale di giurisdizioni diverse o in un\u2019interpretazione divergente della stessa disposizione di un trattato fiscale bilaterale.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Fino all\u2019emanazione della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>\u00a0era in vigore solo una convenzione multilaterale (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:41990A0436&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Convenzione 90\/436\/CEE, del 23 luglio 1990<\/strong><\/a><strong>)\u00a0<\/strong>che conferiva alle autorit\u00e0 fiscali la possibilit\u00e0 di sottoporre la controversia ad\u00a0<strong>arbitrato.<\/strong><\/div>\n<div>\u00a0Il contribuente<\/div>\n<ul>\n<li>non disponeva\u00a0 dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente;<\/li>\n<li>n\u00e9 le autorit\u00e0 fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Prima dell\u2019introduzione della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>, l\u2019obbligo di ottenere un risultato era previsto solo da alcuni trattati contro la doppia imposizione conclusi dall\u2019Italia, come quelli con Croazia e Slovenia, e dalla\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:41990A0436&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Convenzione 90\/436\/CEE<\/strong><\/a>\u00a0sull\u2019arbitrato, il cui ambito di applicazione \u00e8 limitato problemi relativi ai prezzi di trasferimento (transfer pricing).<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019ambito delle procedure previste dalla\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>\u00a0non \u00e8 pi\u00f9 limitato alle sole questioni di transfer pricing e allocazione degli utili, ma si estende piuttosto a qualsiasi controversia che porti alla doppia imposizione.\u00a0Ad esempio, ci\u00f2 includerebbe la valutazione delle stabili organizzazioni nascoste, lo stato di titolarit\u00e0 effettiva in relazione a dividendi, pagamenti di interessi e royalty e la qualifica della residenza fiscale.<\/p>\n<div>\n<div>Ai fini della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>, per \u201c<strong>doppia imposizione<\/strong>\u201d si intende l\u2019<strong>applicazione da parte di due o pi\u00f9 Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti:<\/strong><\/div>\n<ul>\n<li><strong>un onere fiscale aggiuntivo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>un aumento delle imposte dovute;<\/strong><\/li>\n<li><strong>\u00a0l\u2019annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come chiarito dalle note esplicative del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0, la doppia imposizione si riferisce al caso in cui il reddito sia tassato pi\u00f9 volte sia sullo stesso soggetto (es. Doppia imposizione legale) sia su soggetti diversi (es. Doppia imposizione economica).<\/p>\n<p>Con l\u2019<strong>art. 3<\/strong>\u00a0della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell\u2019Unione europea<\/a><\/strong>, viene riconosciuta ai soggetti interessati la possibilit\u00e0 di presentare un \u201c<strong>reclamo<\/strong>\u201d, relativo ad una questione controversa in materia di\u00a0<strong>doppia imposizione<\/strong>, all\u2019autorit\u00e0 competente di ciascuno degli Stati membri interessanti, chiedendone la risoluzione.<\/p>\n<\/div>\n<div>In base alla<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0direttiva (UE) 2017\/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell\u2019Unione europea<\/a><\/strong>:<\/div>\n<ul>\n<li>i contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l\u2019eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri in questione devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole\u00a0<strong>entro 2 anni<\/strong>;<\/li>\n<li>se al termine di questo periodo non si \u00e8 reperita una soluzione, il contribuente pu\u00f2 chiedere l\u2019istituzione di una\u00a0<strong>commissione consultiva<\/strong>\u00a0destinata a pronunciare un parere. La<strong>\u00a0commissione consultiva,\u00a0<\/strong>composta da 3 membri indipendenti nominati dagli Stati membri interessati e rappresentanti delle autorit\u00e0 competenti in questione, \u00e8 tenuta a esprimere un\u00a0<strong>parere entro 6 mesi<\/strong>, cui gli Stati membri devono attenersi, salvo nel caso in cui concordino una soluzione diversa entro 6 mesi dal parere.;<\/li>\n<li><strong>Il contribuente<\/strong>\u00a0che ha accettato la decisione finale e ha rinunciato al diritto ai mezzi di impugnazione a livello nazionale,\u00a0<strong>se la decisione non \u00e8 attuata<\/strong>, entro 60 giorni dalla notifica,\u00a0\u00a0<strong>pu\u00f2 chiedere l\u2019attuazione dinanzi al giudice nazionale<\/strong>..<\/li>\n<\/ul>\n<div>Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare, integralmente o in sintesi, la decisione finale, che deve essere comunicata ai contribuenti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>\u00a0si applica a qualsiasi reclamo presentato dal 1\u00b0 luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1\u00b0 gennaio 2018 o in data successiva.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Le autorit\u00e0 competenti possono inoltre concordare di applicare la\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>\u00a0a qualsiasi reclamo presentato prima del 1\u00b0 luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale precedente al 1\u00b0 gennaio 2018.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Come abbiamo visto la\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852<\/a><\/strong>\u00a0\u00e8 stata recepita in Italia con il\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0che prevede le norme interne per l\u2019applicazione delle nuove procedure.\u00a0Le disposizioni del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0sono entrate in vigore il 25 giugno 2020 e si applicano ai reclami presentati a partire dal 1 \u00b0 luglio 2019 su questioni controversie relative a periodi d\u2019imposta che iniziano il 1 \u00b0 gennaio 2018 o successivamente.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"main_rail\">\n<div class=\"article_body em-userInteraction\" data-ga-interaction-scroll=\"\" data-ga-interaction-object=\"{&quot;interaction_name&quot;:&quot;end of article&quot;,&quot;event&quot;:&quot;visitor interaction&quot;}\">\n<p>Inoltre, l\u2019<strong>Agenzia delle Entrate\u00a0<\/strong>ha pubblicato il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/3039107\/AGE.AGEDC001.REGISTRO+BOZZE.0012219.29-10-2020-B.pdf\/2f930f3d-681e-2c50-5aad-203a266091d6\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Provvedimento\u00a0 Prot. n. 381180\/2020 del 16 dicembre 2020<\/strong><\/a>\u00a0recante \u201cModalit\u00e0 e procedure operative per l\u2019attuazione delle disposizioni del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0\u00a0di attuazione della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell\u2019Unione europea<\/a>.<\/strong>\u201d<\/p>\n<p>Le procedure previste dal\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0possono essere avviate dalla persona interessata da una questione contestata che pu\u00f2 innescare una tassazione aggiuntiva, determinando cos\u00ec una doppia imposizione internazionale.<\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019applicazione del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/3039107\/AGE.AGEDC001.REGISTRO+BOZZE.0012219.29-10-2020-B.pdf\/2f930f3d-681e-2c50-5aad-203a266091d6\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Provvedimento\u00a0 Prot. n. 381180\/2020 del 16 dicembre 2020<\/strong><\/a>:<\/p>\n<p>a) Per \u201c<strong>questione controversa<\/strong>\u201d deve intendersi la questione che ha dato luogo alla controversia sorta tra l\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e le Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri dell\u2019Unione europea in merito all\u2019interpretazione e all\u2019applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l\u2019Italia \u00e8 parte e della Convenzione 90\/436\/CEE del 23 luglio 1990 relativa all\u2019eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;<\/p>\n<p>b) Per \u201c<strong>competente ufficio dell\u2019Agenzia delle entrate<\/strong>\u201d o anche \u201c<strong>l\u2019Ufficio<\/strong>\u201d deve intendersi l\u2019<strong>Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali, Settore Controllo, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Divisione Contribuenti, via Giorgione n. 106, 00147 Roma<\/strong>;<\/p>\n<p>c) Per \u201c<strong>procedura amichevole<\/strong>\u201d deve intendersi la procedura avviata su richiesta del soggetto interessato al fine della risoluzione di una questione controversa, che si conclude con il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo da parte dell\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e le Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri;<\/p>\n<p>d) Per \u201c<strong>risoluzione unilaterale della questione controversa<\/strong>\u201d deve intendersi\u00a0<strong>qualunque decisione adottata dalla Autorit\u00e0 competente italiana, mediante provvedimenti amministrativi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che consenta di risolvere la questione controversa senza il coinvolgimento delle Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri<\/strong>;<\/p>\n<p>e) Per \u201c<strong>data di conclusione dell\u2019accordo<\/strong>\u201d deve intendersi la data del verbale della riunione o di altro documento sottoscritto e\/o scambiato anche a mezzo posta elettronica ordinaria, tra l\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e l\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro interessato da cui risulta il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo su come risolvere la questione controversa;<\/p>\n<p>f) Per \u201c<strong>Commissione consultiva<\/strong>\u201d deve intendersi la\u00a0<strong>Commissione istituita su richiesta del soggetto interessato al fine di adottare una decisione sull\u2019accettazione dell\u2019istanza di apertura di procedura amichevole ovvero di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e le Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri<\/strong>;<\/p>\n<p>g) Per \u201c<strong>Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie<\/strong>\u201d deve intendersi la\u00a0<strong>Commissione istituita dalle Autorit\u00e0 competenti degli Stati membri interessati in luogo della Commissione consultiva al fine di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e le Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri<\/strong>;<\/p>\n<p>h) Per \u201c<strong>procedura di risoluzione delle controversie<\/strong>\u201d deve intendersi l<strong>\u2019eventuale procedura arbitrale avviata su richiesta del soggetto interessato che si conclude con un parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e le Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri<\/strong>;<\/p>\n<p>i) Per \u201c<strong>Decreto<\/strong>\u201d deve intendersi il\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0di attuazione della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1852&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell\u2019Unione europea<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Accesso alla procedura amichevole<\/strong><\/p>\n<p>Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un\u2019<strong>istanza di apertura di procedura amichevole<\/strong>\u00a0relativa a una questione controversa<\/p>\n<ul>\n<li><strong>al competente ufficio dell\u2019Agenzia delle entrate<\/strong><\/li>\n<li>e alle\u00a0<strong>Autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri<\/strong><br \/>\n<strong>interessati<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019istanza e\u2019 presentata\u00a0<strong>entro tre anni<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>dalla data del perfezionamento della prima notifica dell\u2019atto o di altro documento equivalente<\/li>\n<li>ovvero dalla data in cui e\u2019 stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di presentazione dell\u2019istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di\u00a0<strong>processo verbale di constatazione<\/strong>\u00a0<strong>il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento<\/strong>.<\/p>\n<p>La presentazione dell\u2019istanza di apertura di procedura amichevole non e\u2019 preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita\u2019 dell\u2019imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istanza di apertura di procedura amichevole non puo\u2019 essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>una sentenza\u00a0<em><strong>passata in giudicato<\/strong><\/em><\/li>\n<li>o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546<\/a>\u00a0(<em>Disposizioni sul processo tributario<\/em>)<\/li>\n<\/ul>\n<p>La presentazione dell\u2019istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall\u2019ordinamento nazionale, in conformita\u2019 delle disposizioni normative interne.<\/p>\n<p>In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo\u2019 essere sospeso ai sensi dell\u2019articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546<\/a>, e, in tal caso, la riscossione e\u2019 sospesa ai sensi dell\u2019articolo 15, secondo comma, del\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<\/a>. Nell\u2019ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all\u2019articolo 6, comma 1 o i termini di cui all\u2019articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istanza di apertura di procedura amichevole\u00a0<\/strong>deve includere le informazioni riportate nell\u2019art. 3, comma 9, del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell\u2019istanza, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l\u2019avvenuta ricezione dell\u2019istanza.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio procede all\u2019esame dell\u2019istanza e della relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario a fini istruttori, pu\u00f2 formulare richiesta, tramite posta elettronica<br \/>\ncertificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell\u2019istanza.<\/p>\n<p>Il soggetto interessato risponde entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le informazioni supplementari fornite in una lingua diversa da quella italiana devono essere corredate da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Il soggetto interessato trasmette contemporaneamente copia della risposta alle Autorit\u00e0<br \/>\ncompetenti degli altri Stati membri interessati.<\/p>\n<p>Uno degli aspetti pi\u00f9 rilevanti dettagliati dal\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0riguarda la possibilit\u00e0 di avviare\u00a0un\u2019<strong>istanza di apertura di procedura amichevole<\/strong>\u00a0anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare ricorso contro l\u2019atto amministrativo innescante la questione contestata o abbia risolto la questione contestata con l\u2019Agenzia delle Entrate a titolo di pre -Procedura giudiziale (stragiudiziale) di liquidazione fiscale (es.\u00a0accertamento con adesione\u00a0).\u00a0Si tratta di un aspetto innovativo in quanto supera la precedente posizione mantenuta dall\u2019Agenzia delle Entrate con la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/299511\/Circolare+21+05062012_circolare+21e.pdf\/f2d1be30-bdd2-2f91-12a0-22183baf83c5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Circolare n. 21 del 5 giugno 2012<\/a><em>\u00a0(Composizione delle controversie fiscali internazionali. Le procedure amichevoli),\u00a0<\/em>secondo la quale anche procedure extragiudiziali di liquidazione fiscale precluderebbero la possibilit\u00e0 per il contribuente di risolvere la doppia tassazione attraverso una Procedura Amichevole ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione e \/ o della\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:41990A0436&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Convenzione 90\/436\/CEE<\/strong><\/a>\u00a0sull\u2019arbitrato.<\/p>\n<p>Dopo aver ricevuto l\u2019istanza presentata dal contribuente per avviare una Procedura Amichevole, l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 decidere di risolvere unilateralmente la questione in controversia senza avviare la procedura.<\/p>\n<p>In caso contrario, l\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 tenuta ad accettare la richiesta entro sei mesi dal suo ricevimento o, in alternativa, a respingerla.\u00a0In caso di rigetto del reclamo, la persona interessata pu\u00f2 presentare ricorso dinanzi al tribunale tributario competente contro il rigetto emesso dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Se la richiesta viene accettata, l\u2019Agenzia delle Entrate e l\u2019autorit\u00e0 competente dell\u2019altro Stato membro interessato si adopereranno (ovvero non sono vincolate) a risolvere la questione in controversia entro due anni dalla data dell\u2019ultima notifica della decisione che accetta la richiesta da parte di uno degli Stati membri.\u00a0Il periodo di due anni potrebbe essere prorogato di un anno previa giustificazione scritta dell\u2019Agenzia delle Entrate o dell\u2019autorit\u00e0 competente dell\u2019altro Stato membro interessato.<\/p>\n<p>Nel caso sia stato avviato un procedimento per una delle condotte penali di cui al Titolo II (<em>Delitti<\/em>) del\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7BFE9108E0-2C82-4A25-82AC-CE9B0C467F00%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74<\/strong><\/a>\u00a0(<strong><em>Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto<\/em>)<\/strong>\u00a0in relazione alle stesse materie oggetto della Procedura Amichevole (es. Dichiarazione dei redditi infedele o omessa, omessa Pagamenti IVA, evasione fiscale fraudolenta) e le indagini penali siano svolte contemporaneamente alla procedura di risoluzione delle controversie, l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 sospendere la procedura dalla data di accettazione del reclamo presentato dal soggetto interessato fino alla data dell\u2019esito del procedimento penale.<\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019Agenzia delle Entrate ha facolt\u00e0 di negare l\u2019accesso alle procedure di risoluzione delle controversie<\/p>\n<ul>\n<li>se la questione controversa non comporta doppia imposizione<\/li>\n<li>o se sono state irrogate sanzioni penali ai sensi del titolo II del\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7BFE9108E0-2C82-4A25-82AC-CE9B0C467F00%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74<\/strong><\/a>\u00a0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso, una Procedura Amichevole viene risolta<\/p>\n<ul>\n<li>se\u00a0interviene\u00a0una sentenza definitiva (\u00a0sentenza passata in giudicato\u00a0) sulla questione in controversia<\/li>\n<li>quando il contribuente e l\u2019Agenzia delle Entrate hanno eseguito una transazione giudiziaria (\u00a0conciliazione giudiziale\u00a0).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Svolgimento della procedura amichevole<\/strong><\/p>\n<p>La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019ultima notifica della decisione di accoglimento dell\u2019istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato di un anno ai sensi dell\u2019articolo 7, comma 2 del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>, l\u2019Ufficio ne d\u00e0 tempestiva comunicazione al soggetto interessato<br \/>\novvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale<\/p>\n<p><strong>Conclusione della procedura amichevole<\/strong><\/p>\n<p>In caso di\u00a0<strong>raggiungimento dell\u2019accordo<\/strong>\u00a0tra l\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e l\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro interessato, l\u2019Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell\u2019accordo<\/p>\n<p>Il soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra comunica la volont\u00e0 di accettare la decisione raggiunta dalle Autorit\u00e0 competenti. Entro lo stesso termine e con le stesse modalit\u00e0 il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. Le suddette comunicazioni sono inviate all\u2019Ufficio nonch\u00e9 alla Direzione regionale ovvero alla<br \/>\nDirezione provinciale ovvero al Centro Operativo di Pescara dell\u2019Agenzia delle entrate competente per ciascuno periodo d\u2019imposta.<\/p>\n<p>In caso di\u00a0<strong>mancato accordo<\/strong>\u00a0tra l\u2019Autorit\u00e0 competente italiana e l\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro interessato, l\u2019Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, i motivi generali del mancato raggiungimento dell\u2019accordo.<\/p>\n<p><strong>Istituzione della Commissione consultiva<\/strong><\/p>\n<p>Ai fini della risoluzione della controversia, il contribuente pu\u00f2 chiedere l\u2019istituzione di una\u00a0<strong>commissione consultiva<\/strong>\u00a0quando,\u00a0tra l\u2019altro, le autorit\u00e0 competenti non hanno raggiunto un accordo reciproco entro due anni (o tre anni in caso di proroga) e\u00a0<strong>avvia l\u2019arbitrato<\/strong>\u00a0fase, al termine della quale le autorit\u00e0 competenti sono tenute a risolvere la questione controversa<\/p>\n<p>Il soggetto interessato pu\u00f2 presentare all\u2019Ufficio e alla Autorit\u00e0 competente degli altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva nei casi previsti dall\u2019articolo 9, comma 3, del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Ai sensi dell\u2019articolo 9, comma 3, del\u00a0<a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a>,\u00a0la Commissione consultiva e\u2019 istituita nei seguenti casi:<\/strong><\/p>\n<p>a) quando l\u2019istanza di apertura di procedura amichevole e\u2019 stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita\u2019 competenti degli altri Stati membri interessati;<\/p>\n<p>b) quando l\u2019istanza di apertura di procedura amichevole e\u2019 stata rigettata da tutte le Autorita\u2019 competenti degli Stati membri interessati ed e\u2019 stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui al comma 1 dell\u2019articolo 8 del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a>\u00a0(<\/strong><em>Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto<\/em>)\u00a0presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell\u2019Autorita\u2019 competente di detto Stato membro;<\/p>\n<p>c) quando le Autorita\u2019 competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l\u2019istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all\u2019articolo 7, commi 1 o 2 del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso di cui al\u00a0<strong>comma 3, lettera a)\u00a0<\/strong>\u00a0<strong>dell\u2019articolo 9 del\u00a0<a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49\u00a0<\/a><\/strong>il soggetto interessato puo\u2019 presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:<\/p>\n<p>a) ai sensi dell\u2019ordinamento interno dello Stato membro in cui e\u2019 stata emessa la decisione di rigetto non puo\u2019 essere presentato ricorso avverso tale decisione;<\/p>\n<p>b) non esiste un contenzioso pendente;<\/p>\n<p>c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.<\/p>\n<p>La richiesta di istituire la Commissione consultiva \u00e8 presentata per iscritto entro il termine previsto dall\u2019art. 9, comma 5, del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>, ossia, entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all\u2019articolo 6, comma 1, del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a>\u00a0(<\/strong><em>decisione in merito all\u2019accoglimento o al rigetto dell\u2019istanza di apertura di procedura amichevole<\/em>)\u00a0o all\u2019articolo 7, comma 5, del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a>\u00a0(<\/strong><em>decisione adottata<\/em>)\u00a0o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b) dell\u2019articolo 9, comma 3, del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0(<em>ricorso presentato dinanzi al tribunale competente di uno dei uno Stato membro interessato contro la decisione di rigetto dell\u2019autorit\u00e0 competente di quello Stato membro)<\/em>.<\/p>\n<p>La commissione consultiva esprime un parere indipendente su come risolvere la questione controversa entro sei mesi (con possibilit\u00e0 di proroga per ulteriori tre mesi) dalla data di costituzione.<\/p>\n<p>L\u2019esito della fase di arbitrato non \u00e8 vincolante per l\u2019Agenzia delle Entrate e per l\u2019autorit\u00e0 competente dell\u2019altro Stato membro interessato.\u00a0Le autorit\u00e0 competenti, infatti, possono concordare una diversa soluzione della questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva.<\/p>\n<p>Tuttavia, se l\u2019Agenzia delle Entrate e l\u2019autorit\u00e0 competente dell\u2019altro Stato membro interessato non raggiungono un accordo su una possibile soluzione della questione controversa, sono vincolate al parere della commissione consultiva.<\/p>\n<p>In alternativa all\u2019istituzione della commissione consultiva, le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri possono concordare di istituire una commissione alternativa di risoluzione delle controversie, anche sotto forma di comitato permanente, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa.\u00a0In quest\u2019ultimo caso, le autorit\u00e0 competenti possono fornire procedure o tecniche alternative di risoluzione delle controversie per risolvere la questione in modo vincolante, inclusa la procedura di arbitrato con \u201cofferta finale\u201d.<\/p>\n<p>La procedura di risoluzione delle controversie in corso si conclude senza soluzione della questione in questione se\u00a0interviene\u00a0una sentenza definitiva (\u00a0sentenza passata in giudicato\u00a0) sulla questione in controversia o quando il contribuente e l\u2019Agenzia delle Entrate hanno eseguito una transazione giudiziaria (\u00a0conciliazione giudiziale).<\/p>\n<p><strong>Esecuzione delle decisioni prese dalle autorit\u00e0 competenti<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 19 del\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0stabilisce le regole applicabili per dare esecuzione alle decisioni adottate dalle autorit\u00e0 competenti nell\u2019ambito della Procedura Amichevole o della fase arbitrale.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019accordo raggiunto nella Procedura Amichevoleo in fase di arbitrato determini una variazione del relativo reddito imponibile o delle imposte dovute dall\u2019interessato , l\u2019Agenzia delle Entrate provvede al rimborso o allo sgravio delle imposte indebite, ovvero alla riscossione delle imposte dovute.\u00a0Ci\u00f2 si applicherebbe anche se il contribuente si fosse avvalso di rimedi legali interni (es.\u00a0Accertamento con adesione\u00a0) e, quindi, il rimborso, lo sgravio o la riscossione farebbero riferimento a imposte divenute definitive in base alla legge italiana.<\/p>\n<p>Eventuali maggiori imposte dovute per effetto del ricalcolo ai sensi della decisione presa dalle autorit\u00e0 competenti saranno assoggettate a<\/p>\n<ul>\n<li>sanzioni nazionali, salvo che le maggiori imposte dovute siano gi\u00e0 state liquidate secondo le disposizioni di legge italiana (es.\u00a0Accertamento con adesione\u00a0);<\/li>\n<li>\u00a0interessi di mora dalla data in cui viene presa la decisione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso l\u2019Agenzia delle Entrate terr\u00e0 conto degli importi gi\u00e0 pagati dal contribuente.<\/p>\n<p>Laddove la questione controversa fosse gi\u00e0 stata risolta nell\u2019ambito di una procedura di transazione interna, il rimborso delle sanzioni pagate in eccesso dal contribuente in base alla procedura di transazione rispetto alle sanzioni effettivamente applicabili in base alla decisione delle autorit\u00e0 competenti \u00e8 consentito su presentazione di apposita istanza dalla persona interessata e solo se la richiesta fiscale originale avanzata dall\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 stata completamente annullata.\u00a0Viceversa, laddove l\u2019accordo stipulato tra le autorit\u00e0 competenti non comporti l\u2019annullamento integrale del credito \/ accertamento originario (ovvero il credito \/ accertamento fiscale \u00e8 solo parzialmente accolto), non \u00e8 consentito alcun rimborso delle sanzioni eccedenti pagate dal contribuente.<\/p>\n<p>Le decisioni prese dalle autorit\u00e0 competenti ai sensi delle procedure previste dal\u00a0<strong><a title=\"link esterno: Normattiva\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-anchor=\"?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49\">Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49<\/a><\/strong>\u00a0sono attuate se<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019interessato accetta per iscritto la decisione definitiva concordata dalle autorit\u00e0 competenti entro sessanta giorni dalla notifica di tale decisione;<\/li>\n<li>nel contempo rinuncia ad altri rimedi legali in relazione alla questione controversa oggetto del contratto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di contenzioso pendente, l\u2019interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione definitiva, del ritiro, anche parziale, del contenzioso pendente e della rinuncia ad altri rimedi legali.\u00a0Le decisioni prese dalle autorit\u00e0 competenti e accettate dalla persona interessata consentono all\u2019Agenzia delle Entrate di procedere alla riscossione \/ rimborso di qualsiasi importo dovuto \/ indebito dal contribuente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) Il\u00a0Decreto legislativo 10\u00a0giugno 2020, n. 49\u00a0(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della\u00a0direttiva (UE) 2017\/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell\u2019Unione europea,\u00a0stabilisce le\u00a0norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/direttiva-ue-2017-1852-la-procedura-di-mutuo-accordo-risoluzione-delle-controversie-fiscali-in-materia-di-doppia-imposizione-tra-gli-stati-dellue-attuazione-in-i\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Direttiva UE 2017\/1852 \u2013 La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) \u2013 Risoluzione delle controversie fiscali in materia di doppia imposizione tra gli Stati dell\u2019UE \u2013 Attuazione in Italia<\/span> <span 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