{"id":17989,"date":"2025-04-14T11:29:22","date_gmt":"2025-04-14T11:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?page_id=17989"},"modified":"2025-04-17T04:02:47","modified_gmt":"2025-04-17T04:02:47","slug":"residenza-fiscale-delle-persone-giuridiche-liberta-di-stabilimento-ed-esterovestizione-corte-di-cassazione-sentenze-33234-2018-e-33235-2018","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/residenza-fiscale-delle-persone-giuridiche-liberta-di-stabilimento-ed-esterovestizione-corte-di-cassazione-sentenze-33234-2018-e-33235-2018\/","title":{"rendered":"Non pu\u00f2 essere contestata l\u2019esterovestizione societaria se non si \u00e8 in presenza di una struttura di puro artificio costituita al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale &#8211; Corte di cassazione:\u00a0sentenze 33234\u00a0e\u00a033235 del 2018"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NONPUE3.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-18117\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NONPUE3.jpg\" alt=\"\" width=\"1183\" height=\"750\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NONPUE3.jpg 1183w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NONPUE3-300x190.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NONPUE3-1024x649.jpg 1024w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NONPUE3-768x487.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1183px) 100vw, 1183px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Recentemente si \u00e8 consolidata una\u00a0 giurisprudenza secondo cui, considerando la fondamentale importanza dei principi di libert\u00e0 di stabilimento e libera prestazione di servizi, in ambito comunitario non pu\u00f2 essere contestata l\u2019esterovestizione societaria se non si \u00e8 in presenza di una struttura di puro artificio che non svolge alcuna attivit\u00e0 economica, costituita al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale.<\/p>\n<p>Ai sensi della\u00a0<strong><u>precedente formulazione dell\u2019articolo 73 Tuir, valevole fino al 28\/12\/2023<\/u>,\u00a0<\/strong>una societ\u00e0 di capitali era considerata\u00a0<strong>fiscalmente residente in Italia<\/strong>\u00a0quando per la\u00a0<strong>maggior parte del periodo d\u2019imposta<\/strong>\u00a0(183 gg.) aveva mantenuto<\/p>\n<ul>\n<li>la\u00a0<strong>sede legale<\/strong><\/li>\n<li>o la\u00a0<strong>sede dell\u2019amministrazione<\/strong><\/li>\n<li>o l\u2019<strong>oggetto principale<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>nel territorio dello Stato.<\/strong><\/p>\n<p>Per una disamina sulla nuova formulazione dell\u2019art. 73 del TUIR vedi:\u00a0<a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/riforma-della-fiscalita-internazionale-nuove-regole-per-la-residenza-delle-persone-giuridiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><u>Riforma della fiscalit\u00e0 internazionale \u2013 Nuove regole per la residenza delle persone giuridiche<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p>Come si vede, tali\u00a0<strong>criteri\u00a0<\/strong>\u00a0erano fra loro\u00a0<strong>alternativi, era sufficiente<\/strong>\u00a0il realizzarsi di\u00a0<strong>uno solo di essi<\/strong>\u00a0affinch\u00e9 la societ\u00e0 o l\u2019ente venissero sottoposti a\u00a0<strong>tassazione in Italia,\u00a0<\/strong>in base del noto principio della<strong> tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle)\u00a0 principio che l\u2019Italia, cos\u00ec come la maggior parte dei Paesi, ha adottato.<\/strong><\/p>\n<p>Al fine di evitare\u00a0fenomeni di doppia imposizione economica, i vari Stati hanno stipulato specifici\u00a0accordi internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio\u00a0che intervengono, per\u00a0dirimere i casi\u00a0in cui il contribuente \u00e8 considerato\u00a0residente in entrambi gli Stati contraenti<em>.<\/em>\u00a0dando prevalenza al criterio della\u00a0sede di direzione effettiva\u00a0(<em>place of effective management).<\/em><\/p>\n<p>L\u2019Italia, formulando\u00a0specifiche osservazioni\u00a0all\u2019articolo 4 del modello Ocse di Convenzione (<sup>1<\/sup>), aveva introdotto una particolare riserva per effetto della quale, nel determinare la residenza fiscale di una societ\u00e0, oltre alla <em>\u201csede della direzione effettiva\u201d,<\/em> doveva essere attribuita estrema rilevanza anche al luogo nel quale viene svolta l\u2019attivit\u00e0 principale dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Con riferimento al tema della libert\u00e0 di stabilimento, \u00e8 intervenuta la Corte di cassazione con le sentenze <a href=\"https:\/\/portale.ecevolution.it\/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28EFF379A61303644887120757F3F6ECAA651621A00496195735FB835D8E3AAC1445F7C8546950D4F30AEA00315746C4EE2C85B67F0886328566AF347F071F0BD646D0C72D9EA88A21C6D9931D76DD2CEBBDC1945718D47763148FF83DC15D36B7EBDA6F89B16E9BE0655506F8F20BE96B1A125486B442E9D40\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> 33234\/2018\u00a0<\/a>e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20181221\/snciv@s50@a2018@n33235@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">33235\/2018<\/a>, entrambe\u00a0pubblicate in data 21.12.2018,\u00a0con le quali \u00e8 stato risolto un complesso e importante\u00a0caso di esterovestizione societaria.<\/p>\n<p>I Supremi Giudici hanno fornito la\u00a0definizione di esterovestizione, qualificandola come la\u00a0fittizia localizzazione, allo scopo di\u00a0sottrarsi al pi\u00f9 gravoso regime nazionale,\u00a0 della residenza fiscale di una societ\u00e0 \u00a0in un Paese con un\u00a0trattamento fiscale pi\u00f9 vantaggioso di quello nazionale.<\/p>\n<p>Per\u00a0assumere una connotazione abusiva\u00a0 la localizzazione\u00a0 della residenza fiscale di una societ\u00e0 \u00a0in un Paese estero deve avere come risultato\u00a0l\u2019ottenimento di un vantaggio fiscale\u00a0che deve risultare, da un insieme di elementi oggettivi, lo\u00a0scopo essenziale dell\u2019operazione.<\/p>\n<p>In linea con la giurisprudenza comunitaria tra due operazioni il contribuente non \u00e8 obbligato a scegliere quella che implica il\u00a0pagamento di maggiori imposte\u00a0ma, al contrario, ha il\u00a0diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale, a patto che questo non sia\u00a0lo\u00a0scopo essenziale dell\u2019operazione.<\/p>\n<p>In tema di\u00a0residenza fiscale di una societ\u00e0 o un ente ha rilevanza il\u00a0principio comunitario\u00a0della\u00a0libert\u00e0 di stabilimento,\u00a0istituto cardine che ha l\u2019obiettivo di\u00a0permettere a un cittadino di uno Stato membro\u00a0di\u00a0creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro\u00a0per\u00a0esercitarvi le proprie attivit\u00e0\u00a0e di partecipare cos\u00ec, in\u00a0maniera stabile e continuativa, alla\u00a0vita economica di uno Stato diverso dal proprio di origine e di trarne vantaggio.<\/p>\n<p>Con particolare riguardo al\u00a0fenomeno della localizzazione all&#8217;estero della residenza fiscale, la circostanza che una societ\u00e0\u00a0sia stata creata in un determinato Stato per fruire di una legislazione pi\u00f9 vantaggiosa\u00a0non costituisce, quindi,\u00a0 per se stessa, un abuso di tale libert\u00e0.<\/p>\n<p>Una misura dell\u2019ordinamento tributario restrittiva della libert\u00e0 di stabilimento\u00a0\u00e8 ammessa soltanto se riguarda le\u00a0costruzioni societarie di puro artificio,\u00a0finalizzate ad\u00a0eludere la normativa dello Stato membro interessato.<\/p>\n<p>Di conseguenza, a parere degli ermellini,\u00a0<em>\u201cperch\u00e9 sia\u00a0giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una\u00a0restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento\u00a0deve avere lo scopo specifico di\u00a0ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettivit\u00e0 economica\u00a0e finalizzate ad\u00a0eludere la normale imposta sugli utili\u00a0generati da\u00a0attivit\u00e0 svolte sul territorio nazionale\u201d.<\/em><\/p>\n<p>I Supremi Giudici concludono che per individuare un\u00a0abuso del diritto di stabilimento\u00a0non rileva la\u00a0sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre accertare se il trasferimento della sede societaria\u00a0\u00e8 realmente avvenuto,\u00a0ovvero se l\u2019operazione sia\u00a0meramente artificiosa<em>,\u00a0<\/em>avendo come scopo la creazione di una\u00a0forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realt\u00e0 economica.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, i Supremi Giudici passano ad esaminare la\u00a0normativa nazionale e convenzionale di riferimento, illustrando le previsioni sancite dall\u2019articolo73 Tuir\u00a0e dall\u2019articolo 4 della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.finanze.gov.it\/export\/sites\/finanze\/it\/.content\/Documenti\/Varie\/DTA_LUSSEMBURGO_1981-Testo_G.U._ita.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio\u00a0stipulata tra Italia e Lussemburgo<\/a> che, per individuare la residenza fiscale di una societ\u00e0 o di un ente, fanno esplicito riferimento al\u00a0criterio della \u201csede effettiva\u201d.<\/p>\n<p>In merito, viene affermato che:<\/p>\n<ul>\n<li>la\u00a0nozione di\u00a0<em>\u201csede dell\u2019amministrazione\u201d,<\/em>\u00a0in quanto\u00a0contrapposta alla\u00a0<em>\u201csede legale\u201d,<\/em>\u00a0si deve\u00a0ritenere coincidente con quella di\u00a0<em>\u201csede effettiva\u201d<\/em><em>,<\/em>\u00a0intesa come il\u00a0luogo ove hanno concreto svolgimento le attivit\u00e0 amministrative e di direzione dell\u2019ente e si convocano le assemblee, e cio\u00e8 il\u00a0luogo deputato, o\u00a0stabilmente utilizzato, per l\u2019accentramento\u00a0\u2013 nei rapporti interni e con i terzi \u2013\u00a0degli organi e degli uffici societari in vista del\u00a0compimento degli affari e dell\u2019impulso dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ente.\u00a0Di contro, il criterio riferito all&#8217;oggetto principale\u00a0identifica il luogo in cui si\u00a0concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell\u2019ente nonch\u00e9 i rapporti economici che esso intrattiene con i terzi;<\/li>\n<li>per determinare il\u00a0luogo della sede dell\u2019attivit\u00e0 economica di una societ\u00e0\u00a0occorre prendere in considerazione un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la\u00a0sede statutaria, il\u00a0luogo dell\u2019amministrazione centrale, il\u00a0luogo di riunione dei dirigenti societari\u00a0e quello, abitualmente identico, in cui si\u00a0adotta la politica generale di tale societ\u00e0. Sul punto, possono rilevare anche altri elementi, quali il\u00a0domicilio dei principali dirigenti, il\u00a0luogo di riunione delle assemblee generali, di\u00a0tenuta dei documenti amministrativi e contabili\u00a0e di\u00a0svolgimento della maggior parte delle attivit\u00e0 finanziarie, in particolare bancarie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In linea con\u00a0l\u2019orientamento espresso sul versante penale\u00a0dalla medesima Corte di cassazione, in caso di\u00a0societ\u00e0 con sede legale estera, l\u2019individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative,\u00a0qualora esso\u00a0s\u2019identifichi con la sede (legale o amministrativa) della societ\u00e0 controllante italiana\u00a0pu\u00f2 costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva\u00a0. E&#8217; necessario accertare anche che\u00a0la societ\u00e0 controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ma\u00a0corrisponda a un\u2019entit\u00e0 reale che svolge effettivamente la propria attivit\u00e0 in conformit\u00e0 al suo atto costitutivo o allo statuto.<\/p>\n<p>Nel corso del\u00a0giudizio di legittimit\u00e0\u00a0\u00e8 emersa la necessit\u00e0 di\u00a0interpretare le informazioni ricavabili dalla documentazione extracontabile acquisita alla verifica fiscale\u00a0(in particolare dalle\u00a0<em>e-mail<\/em>) in base al\u00a0complesso intreccio organizzativo e funzionale che intercorre tra una controllata e la sua controllante capo-gruppo, che\u00a0fisiologicamente si risolve in un rapporto tra uffici e personale dell\u2019una e dell\u2019altra, in quanto, come\u00a0rilevabile in sentenza, \u201c<em>resta difficile\u00a0comprendere quale autonomia gestionale e<\/em>\u00a0<em>finanziaria dovessero avere due semplici dipendenti per poter<\/em>\u00a0<em>qualificare l\u2019insediamento lussemburghese<\/em><em>\u00a0in termini di\u00a0effettiva<\/em>\u00a0<em>realt\u00e0<\/em><em>\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Rilevano i giudici, <em>\u201csi comprende, in realt\u00e0, che\u00a0dietro quel ripetuto richiamo alla mancanza di autonomia gestionale e finanziaria\u00a0si\u00a0cela l\u2019ispirazione di fondo dell\u2019intera decisione: la\u00a0predisposizione degli aspetti gestionali ed organizzativi dell\u2019attivit\u00e0 di\u00a0\u2026\u00a0interamente in Italia, lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi. Con il che, per\u00f2,\u00a0si ammette che qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva, s\u00ec da giustificare una sede amministrativa collocata in una struttura diversa da quella legale e i costi del personale dapprima distaccato, quindi direttamente assunto, che vi operava\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Sulla base dei sopra indicati\u00a0principi di diritto, la suprema Corte di Cassazione \u2013 accogliendo il ricorso del contribuente \u2013 ha rilevato che il giudice di merito ha\u00a0esaurito la propria valutazione nella sbrigativa considerazione,\u00a0meramente assertiva, che\u00a0<em>\u201cil\u00a0<\/em>top management\u00a0<em>della \u2026 operava in Italia\u201d,\u00a0<\/em>facendo leva\u00a0<em>su \u201cgli impulsi, gli incontri per assumere le decisioni<\/em>\u00a0<em>riguardanti la realizzazione dell\u2019attivit\u00e0 sociale\u201d,\u00a0<\/em>senza valutare l\u2019attivit\u00e0 comunque svolta in Lussemburgo, che emerge proprio\u00a0dalla corrispondenza\u00a0<em>e-mail\u00a0<\/em>valorizzata in senso opposto e trascritta in ricorso.<\/p>\n<p><em>(<sup>1<\/sup>)\u00a0<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/MODEL-CONVENTION-WITH-RESPECT-TO-TAXES-ON-INCOME-AND-ON-CAPITAL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recentemente si \u00e8 consolidata una\u00a0 giurisprudenza secondo cui, considerando la fondamentale importanza dei principi di libert\u00e0 di stabilimento e libera prestazione di servizi, in ambito comunitario non pu\u00f2 essere contestata l\u2019esterovestizione societaria se non si \u00e8 in presenza di una struttura di puro artificio che non svolge alcuna attivit\u00e0 economica, costituita al solo scopo di &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/residenza-fiscale-delle-persone-giuridiche-liberta-di-stabilimento-ed-esterovestizione-corte-di-cassazione-sentenze-33234-2018-e-33235-2018\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Non pu\u00f2 essere contestata l\u2019esterovestizione societaria se non si \u00e8 in presenza di una struttura di puro artificio costituita al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale &#8211; Corte di cassazione:\u00a0sentenze 33234\u00a0e\u00a033235 del 2018<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17989"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17989"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17989\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18118,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/17989\/revisions\/18118"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}