{"id":14771,"date":"2025-02-17T15:34:49","date_gmt":"2025-02-17T15:34:49","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?page_id=14771"},"modified":"2025-02-17T15:37:41","modified_gmt":"2025-02-17T15:37:41","slug":"agenzia-delle-entrate-la-residenza-delle-societa-e-degli-enti-parte-ii-della-circolare-n-20-e-del-4-novembre-2024-istruzioni-operative-agli-uffici-in-materia-di-residenza-fis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/agenzia-delle-entrate-la-residenza-delle-societa-e-degli-enti-parte-ii-della-circolare-n-20-e-del-4-novembre-2024-istruzioni-operative-agli-uffici-in-materia-di-residenza-fis\/","title":{"rendered":"Agenzia delle Entrate &#8211; La residenza delle societ\u00e0 e degli enti &#8211; Parte II. della Circolare\u00a0n.\u00a020\/E del\u00a04 novembre\u00a02024 Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle societ\u00e0 ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023  n.209"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong>, il \u00a0<strong>4 novembre 2024<\/strong> ha emanato la <strong>circolare\u00a0n.\u00a020\/E<\/strong> con la quale illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal <strong>c.d. \u201cDecreto internazionalizzazione\u201d,<\/strong> \u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={E12E75F1-08F0-419E-B896-5435658FCB09}&amp;codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%201\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Decreto legislativo del 27\/12\/2023 n. 209\u00a0<\/strong><\/a>in\u00a0attuazione della\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/08\/14\/23G00122\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge delega 9 agosto 2023, n. 111\u00a0<\/a><\/strong>(\u201cDelega al Governo per la\u00a0<strong>riforma fiscale<\/strong>\u201d),\u00a0<strong>relativo alla riforma della fiscalit\u00e0 internazionale\u00a0<\/strong>in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e\u00a0degli enti in vigore dal\u00a02024.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/6519685\/circolare+n.+20+de+4+novembre+2024+residenza+pdf.pdf\/978517e4-aa40-d14c-be79-19028c0f8785\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agenzia delle Entrate: <em>Circolare\u00a0n.\u00a020\/E del\u00a04 novembre\u00a02024 Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle societ\u00e0 ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209<\/em><\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"Top\"><\/a><br \/>\n<a href=\"#_bookmark13\">Parte II. La residenza delle societ\u00e0 e degli enti.<\/a><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_bookmark14\">La residenza delle societ\u00e0 ed enti nella disciplina previgente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_bookmark15\">La nuova definizione di residenza di societ\u00e0 ed enti<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"#_bookmark16\">La sede di direzione effettiva <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_bookmark17\">La sede della gestione ordinaria in via principale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_bookmark18\">Entrata in vigore delle nuove norme e rapporti con la disciplina previgente<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"#_bookmark19\">Rapporti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark0\"><\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark13\"><\/a><\/p>\n<h1>Parte II. La residenza delle societ\u00e0 e degli enti<\/h1>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark14\"><\/a><\/p>\n<h1>1. La residenza delle societ\u00e0 ed enti nella disciplina previgente<\/h1>\n<p>L\u2019articolo 73, comma 3, del TUIR, nella versione previgente alle modifiche attuate dal Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, considerava fiscalmente residenti in Italia le societ\u00e0 e gli enti che, per la maggior parte del periodo d\u2019imposta, mantenevano nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale.<\/p>\n<p>Si trattava di tre criteri alternativi, con la conseguenza che la ricorrenza di uno solo era sufficiente a radicare la residenza fiscale della societ\u00e0 o dell\u2019ente nel nostro Paese.<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione normativa dell\u2019articolo 73, comma 3, del TUIR \u00e8 rappresentata nella seguente tabella (in grassetto le modifiche introdotte):<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"272\"><strong>Testo previgente<\/strong><\/td>\n<td width=\"284\"><strong>Testo vigente<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"272\">Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societ\u00e0 e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altres\u00ec residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 del Ministro dell\u2019economia e delle finanze emanato ai sensi dell\u2019articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 del Ministro dell\u2019economia e delle finanze emanato ai sensi dell\u2019articolo\u00a0\u00a0 168-bis,\u00a0\u00a0 quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un\u2019attribuzione che importi il trasferimento di propriet\u00e0 di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonch\u00e9 vincoli di destinazione sugli stessi.<\/td>\n<td width=\"284\">Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societ\u00e0 e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o <strong>la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societ\u00e0 o l\u2019ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societ\u00e0 o l\u2019ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. <\/strong>Si considerano <strong>altres\u00ec <\/strong>residenti nel territorio dello Stato<strong>, salvo prova contraria, <\/strong>i trust <strong>e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o <\/strong><strong>territori diversi da quelli di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 del Ministro dell\u2019economia e delle finanze emanato ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 4, lettera c), <\/strong><strong>del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 legislativo 1\u00b0 aprile 1996, <\/strong><strong>n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 del Ministro dell\u2019economia e delle finanze emanato ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 legislativo 1\u00b0 aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un\u2019attribuzione che importi il trasferimento di propriet\u00e0 di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari,\u00a0 anche\u00a0 per\u00a0 quote, <\/strong><strong>nonch\u00e9 vincoli di destinazione sugli stessi.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark15\"><\/a><\/p>\n<h1>\u00a02. La nuova definizione di residenza di societ\u00e0 ed enti<\/h1>\n<p>L\u2019articolo 2 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 riformula, quindi, la definizione di residenza di societ\u00e0 ed enti ai fini delle imposte sui redditi, intervenendo sugli articoli 73, comma 3, e 5, comma 3, lettera d) del TUIR.<\/p>\n<p>Con riguardo alle societ\u00e0 di capitali e agli enti diversi dalle societ\u00e0, il nuovo articolo 73, comma 3 del TUIR statuisce che: \u201c<em>Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societ\u00e0 e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La medesima modifica interessa la residenza delle societ\u00e0 di persone e soggetti assimilati: ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 3, lettera d) del TUIR, come modificato dall\u2019articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 \u201c<em>si considerano residenti le <\/em><em>societ\u00e0 e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sono eliminati cos\u00ec dalle menzionate disposizioni i riferimenti ai criteri (i) della sede dell\u2019amministrazione, sostituito dai criteri di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale, in coerenza con la prassi internazionale (come si chiarir\u00e0 meglio nel prosieguo), e (ii) dell\u2019oggetto principale, quest\u2019ultimo foriero di controversie e incertezze interpretative, come chiarito nella Relazione illustrativa al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.<\/p>\n<p>Il concetto di oggetto esclusivo o principale conserva rilevanza ai fini della distinzione fra enti commerciali, di cui alla lettera b) dell\u2019articolo 73, comma 1 del TUIR ed enti non commerciali di cui alla lettera c) e, pertanto, viene mantenuto ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 73.<\/p>\n<p>In continuit\u00e0 con le previsioni della normativa previgente, tuttora rimane invariato il criterio formale della sede legale in Italia, richiamato dal comma 3 dell\u2019articolo 73 del TUIR.<\/p>\n<p>Restano altres\u00ec immutate, da un lato, la regola dell\u2019alternativit\u00e0 dei tre criteri, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per configurare la residenza in Italia; dall\u2019altro, la necessit\u00e0 che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Con riferimento alla residenza degli organismi comuni di investimento, il criterio di collegamento non subisce modificazioni rispetto alla normativa previgente, secondo cui la residenza fiscale di tali soggetti si radica nello Stato di istituzione degli stessi.<\/p>\n<p>Anche per quanto concerne la disciplina della residenza dei <em>trust <\/em>e degli istituti aventi analogo contenuto, non sono state apportate modifiche sostanziali sui criteri di configurazione della residenza. In particolare, continuano a considerarsi fiscalmente residenti in Italia i <em>trust <\/em>e gli istituti aventi contenuto analogo, istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>Il riferimento normativo all\u2019elenco degli Stati con i quali \u00e8 in essere lo scambio di informazioni viene aggiornato attraverso il riferimento all\u2019articolo 11, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 legislativo 1\u00b0 aprile 1996, n. 239, attuato tramite Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996.<\/p>\n<p>La determinazione della residenza dei <em>trust <\/em>\u00e8 oggetto, inoltre, di una modifica di natura probatoria. Secondo il nuovo articolo 73, comma 3 del TUIR \u201c<em>si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, <strong>salvo prova contraria<\/strong>, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 del Ministro dell\u2019economia e delle finanze emanato ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 legislativo 1\u00b0 aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un\u2019attribuzione che importi il trasferimento di propriet\u00e0 di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonch\u00e9 vincoli di destinazione sugli stessi\u201d <\/em>(enfasi aggiunta)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Nella nuova formulazione della disposizione in commento la presunzione di residenza del <em>trust <\/em>nel territorio italiano \u00e8, quindi, modificata da assoluta a relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria della residenza fiscale del <em>trust<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019ipotesi di esterovestizione di cui all\u2019articolo 73, comma 5-<em>bis <\/em>del TUIR, relativa alla presunzione di residenza in Italia di societ\u00e0 ed enti controllati o amministrati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, viene modificata solo al fine di coordinare la disposizione all\u2019introduzione dei nuovi criteri di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.<\/p>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark16\"><\/a><\/p>\n<h1>2.1\u00a0 La sede di direzione effettiva<\/h1>\n<p>Il Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 individua nella nozione di sede di direzione effettiva uno dei criteri per stabilire il collegamento con il territorio italiano.<\/p>\n<p>Nella Relazione illustrativa si chiarisce che il criterio della sede di direzione effettiva, letto unitamente a quello della gestione ordinaria in via principale (su cui si rinvia al successivo paragrafo) \u201c<em>segna inoltre il superamento del riferimento alla sede dell\u2019amministrazione, che ha determinato significative difficolt\u00e0 interpretative e applicative<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, infatti, nel modificare il comma 3 dell\u2019articolo 73 del TUIR, stabilisce che: \u201c<em>Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societ\u00e0 o l\u2019ente nel suo complesso<\/em>\u201d. A tal riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che \u201c<em>ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci n\u00e9 le attivit\u00e0 di supervisione e l\u2019eventuale attivit\u00e0 di monitoraggio della gestione da parte degli stessi<\/em>\u201d. Pertanto, le decisioni assunte dai soci non rilevano per individuare la sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle aventi contenuto gestorio.<\/p>\n<p>La riforma operata dal Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 persegue l\u2019obiettivo di individuare un criterio di collegamento sostanziale tra l\u2019ente e il Paese di residenza. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma consente, da una parte, di non svuotare di significato il criterio di collegamento e, dall\u2019altra, in una prospettiva di raccordo con le normative degli altri Stati, di prevenire eventuali conflitti di residenza, per effetto del disallineamento tra i criteri adottati dai singoli ordinamenti per fissare la residenza nel rispettivo territorio nazionale.<\/p>\n<p>La Relazione illustrativa chiarisce che il criterio in esame, al pari di quello della gestione ordinaria in via principale (su cui si rinvia al successivo paragrafo), esprime <em>\u201cla ratio della novella legislativa, sottolineando la rilevanza degli aspetti di natura fattuale in relazione al collegamento personale all\u2019imposizione del reddito e realizzando un approccio che lo amplia e rafforza la certezza del diritto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sempre la Relazione illustrativa al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 fa presente che il \u201c<em>criterio della \u201csede di direzione effettiva\u201d tiene conto del suo mantenimento nelle Convenzioni internazionali italiane in vigore<\/em>\u201d, che attualmente si attengono al Modello OCSE nella versione adottata fino al 2014.<\/p>\n<p>Si osserva, inoltre, che, in relazione alla materiale individuazione della sede di direzione effettiva, lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra il luogo di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa e il luogo dove si assumono le decisioni strategiche.<\/p>\n<p>Sul punto, in assenza di una consolidata prassi internazionale, occorre una valutazione caso per caso delle fattispecie che possono verificarsi in concreto.<\/p>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark17\"><\/a><\/p>\n<h1>2.2\u00a0\u00a0 La sede della gestione ordinaria in via principale<\/h1>\n<p>Il secondo criterio di nuova introduzione \u00e8 riferito alla sede della gestione ordinaria in via principale. Si tratta di un criterio che ha autonoma rilevanza e che si pone in rapporto di alternativit\u00e0 con il criterio della sede di direzione effettiva.<\/p>\n<p>Secondo la Relazione illustrativa al Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, infatti, la sede della gestione ordinaria in via principale rappresenta un effettivo collegamento della societ\u00e0 o dell\u2019ente nel territorio. Emerge, quindi, ancora una volta la volont\u00e0 di garantire maggior certezza giuridica.<\/p>\n<p>In base al dettato dell\u2019articolo 2 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha modificato il comma 3 dell\u2019articolo 73 del TUIR, per gestione ordinaria in via principale si deve intendere \u201c<em>il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societ\u00e0 o l\u2019ente nel suo complesso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Anche in tale scelta legislativa si ravvisa un allineamento con i chiarimenti forniti dal paragrafo 24.1 del Commentario all\u2019articolo 4 del Modello OCSE, secondo cui, tra i fattori considerati per la risoluzione del conflitto di residenza a favore di uno Stato contraente, \u00e8 compreso il luogo dove avviene la gestione quotidiana dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il criterio di collegamento in esame deve, quindi, essere associato al luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della societ\u00e0 e gli adempimenti che attengono all\u2019ordinaria amministrazione della stessa.<\/p>\n<p>Sul punto, \u00e8 opportuno segnalare che i fattori di determinazione della gestione ordinaria variano a seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell\u2019attivit\u00e0 caratteristica, nonch\u00e9 della organizzazione del complesso aziendale della societ\u00e0 o dell\u2019ente. Non \u00e8, quindi, possibile elaborare in astratto un\u2019elencazione onnicomprensiva degli atti espressione della gestione ordinaria.<\/p>\n<p>La norma specifica, poi, che la gestione deve riguardare l\u2019impresa nel suo complesso, con l\u2019intento di distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collocamento della stabile organizzazione.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, infatti, ha introdotto la precisazione secondo cui la gestione ordinaria deve essere svolta \u201cin via principale\u201d, distinguendosi, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, dalla stabile organizzazione.<\/p>\n<p>La precisazione sui caratteri della gestione ai fini della residenza fiscale in Italia non preclude la possibilit\u00e0 che la societ\u00e0 disponga anche di stabilimenti localizzati all\u2019estero, purch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 di gestione ordinaria sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.<\/p>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark18\"><\/a><\/p>\n<h1>2.3\u00a0 Entrata in vigore delle nuove norme e rapporti con la disciplina previgente<\/h1>\n<p>La nuova disciplina \u00e8 efficace a decorrere dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 (cfr. articoli 7, comma 2, e 63 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209). Pertanto, la novella si applica dal 1\u00b0 gennaio 2024 per le societ\u00e0 e gli enti aventi l\u2019esercizio coincidente con l\u2019anno solare.<\/p>\n<p>Per le societ\u00e0 o gli enti con esercizio non coincidente con l\u2019anno solare (c.d. esercizio a cavallo d\u2019anno) la nuova determinazione della residenza \u00e8 efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, continuando ad operare la disciplina previgente nel periodo d\u2019imposta in corso fino alla chiusura dell\u2019esercizio a cavallo d\u2019anno.<\/p>\n<p>Si ipotizzi, ad esempio, il caso in cui una societ\u00e0 abbia previsto nel proprio statuto il decorso dell\u2019esercizio dal 1\u00b0 aprile 2023 al 31 marzo 2024. La nuova determinazione della residenza di tale societ\u00e0 si applica a partire dal 1\u00b0 aprile 2024, con l\u2019inizio del nuovo esercizio.<\/p>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_bookmark19\"><\/a><\/p>\n<h1>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rapporti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni<\/h1>\n<p>La riforma si prefigge di conseguire maggior coerenza con l\u2019ordinamento internazionale, tramite la definizione di norme pi\u00f9 aderenti alla sostanza economica. Ciononostante potrebbero verificarsi fenomeni di doppia residenza (con conseguente doppia imposizione). laddove lo Stato estero adotti criteri da cui risulti la residenza nel proprio territorio.<\/p>\n<p>In tali casi, come anticipato, nelle Convenzioni concluse dall\u2019Italia \u00e8 presente una regola di risoluzione dei conflitti che prevede l\u2019attribuzione della residenza allo Stato contraente in cui \u00e8 collocato il <em>place of effective management<\/em>.<\/p>\n<p>Si evidenzia, peraltro, che in taluni Trattati internazionali conclusi dall\u2019Italia (cfr. Convenzioni in vigore con Canada e Cile), \u00e8 stata recepita una versione aderente all\u2019attuale paragrafo 3 dell\u2019articolo 4 del Modello OCSE. In tali Convenzioni \u00e8 previsto che quando, in base alle normative nazionali, una persona diversa da una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui \u00e8 stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d\u2019imposta previsti dalla Convenzione.<\/p>\n<p><strong><a href=\"#Top\">Top<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, il \u00a04 novembre 2024 ha emanato la circolare\u00a0n.\u00a020\/E con la quale illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal c.d. \u201cDecreto internazionalizzazione\u201d, \u00a0Decreto legislativo del 27\/12\/2023 n. 209\u00a0in\u00a0attuazione della\u00a0legge delega 9 agosto 2023, n. 111\u00a0(\u201cDelega al Governo per la\u00a0riforma fiscale\u201d),\u00a0relativo alla riforma della fiscalit\u00e0 internazionale\u00a0in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/agenzia-delle-entrate-la-residenza-delle-societa-e-degli-enti-parte-ii-della-circolare-n-20-e-del-4-novembre-2024-istruzioni-operative-agli-uffici-in-materia-di-residenza-fis\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Agenzia delle Entrate &#8211; La residenza delle societ\u00e0 e degli enti &#8211; Parte II. della Circolare\u00a0n.\u00a020\/E del\u00a04 novembre\u00a02024 Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle societ\u00e0 ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023  n.209<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14771"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14771"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14771\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14775,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14771\/revisions\/14775"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14771"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}