L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si intende per trust trasparente e trust opaco nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E, nella Risoluzione del 05/11/2008 n. 425 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e nella circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E.
La Risoluzione del 05/11/2008 n. 425, così si espime:
“L’articolo 73, comma 2 del TUIR dispone che “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.
La circolare n. 48 del 6 agosto 2007, che ha fornito le prime indicazioni sulla tassazione dei trust, ha chiarito che “l’articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
– trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
– trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei redditi del beneficiario del trust, la circolare ha chiarito che, “premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta e’ il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.”.
Benché’ privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, il trust e’ un soggetto passivo IRES, destinatario di norme che disciplinano – tra l’altro – in modo speciale l’imputazione per trasparenza dei redditi. La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto della tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari.
Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che e’ il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.
Invero, se il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito e’ imputato al trust e non al beneficiario.
Al contrario, se i beneficiari sono predeterminati in conseguenza della volontà del disponente – espressa nell’atto istitutivo del trust o in atti successivi – il reddito è a titolo originario dei beneficiari.
In ordine alla nozione di “beneficiario di reddito individuato” che – come evidenziato- e’ il presupposto della tassazione per trasparenza, si fa presente che la stessa è riferibile a un soggetto destinatario del reddito relativo al periodo, della cui imposizione si tratta.”
ll trust può dirsi:
- opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti. Si ha una mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti. I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee;
- trasparente quando il trustee è privo del potere discrezionale e deve attribuire i frutti ai beneficiari, titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.
Quindi, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir (“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”), si distinguono due tipologie di trust:
- “trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- “trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, redditi di capitale.
La circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E pone in evidenza che è “possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto dipercepire il reddito non accantonato a capitale.“