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Trust trasparente e Trust opaco

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si intende per trust trasparente e trust opaco nella  circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E, nella  Risoluzione del 05/11/2008 n. 425 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e nella circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E.

La Risoluzione del 05/11/2008 n. 425, così si espime:
L’articolo 73,  comma  2  del  TUIR dispone che “Nei casi in cui i beneficiari  del trust  siano  individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in  ogni caso   ai   beneficiari  in  proporzione  alla  quota  di  partecipazione  individuata nell’atto   di   costituzione  del  trust  o  in  altri  documenti  successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.
 La circolare  n.  48  del  6  agosto 2007, che ha fornito le prime indicazioni  sulla tassazione  dei  trust,  ha  chiarito  che  “l’articolo 73 individua, ai  fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
    –  trust  con  beneficiari  di reddito individuati, i cui redditi vengono  imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
    –  trust   senza  beneficiari  di  reddito  individuati,  i  cui  redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
 In particolare,   per   quanto   riguarda   la   disciplina  dei  redditi  del  beneficiario del  trust,  la  circolare  ha  chiarito  che,  “premesso  che il  presupposto di  applicazione  dell’imposta  e’  il  possesso  di  redditi, per  “beneficiario individuato”  è  da  intendersi  il  beneficiario  di  “reddito  individuato”, vale  a  dire  il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito,  una capacità   contributiva   attuale.    E’   necessario,   quindi,  che  il  beneficiario non  solo  sia  puntualmente individuato, ma che risulti titolare  del diritto  di  pretendere  dal  trustee  l’assegnazione  di  quella parte di  reddito che gli viene imputata per trasparenza.”.
 Benché’ privo  di  soggettività giuridica di tipo civilistico, il trust e’ un  soggetto passivo  IRES,  destinatario  di norme che disciplinano – tra l’altro  – in modo speciale l’imputazione per trasparenza dei redditi.  La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.  La riferibilità immediata dei redditi  ai  beneficiari – quale presupposto  della tassazione  per  trasparenza  –  esclude  che  vi  sia  discrezionalità  alcuna in  capo  al  trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari  sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.  In sostanza,  il  diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine  a favore di determinati beneficiari.
 Al contrario,  se  il  trustee  ha  il  potere di scegliere se, quando, in che  misura o  a  chi  attribuire  il  reddito  del trust, tale discrezionalità fa  venir meno   l’automatismo   che  e’  il  presupposto  della  imputazione  per  trasparenza, indipendentemente   dalla   effettiva   percezione,  in  capo  al beneficiario.
 Invero, se  il  trustee  ha  il potere di decidere l’attribuzione del reddito,  vuole dire  che  egli  ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal  possesso del  reddito  stesso.  Conseguentemente  quel  reddito e’ imputato al  trust e non al beneficiario.
 Al contrario,  se  i  beneficiari  sono  predeterminati  in  conseguenza della  volontà del  disponente  –  espressa nell’atto istitutivo del trust o in atti  successivi – il reddito è a titolo originario dei beneficiari.
 In ordine  alla  nozione  di  “beneficiario di reddito individuato” che – come  evidenziato- e’  il  presupposto  della  tassazione  per  trasparenza,  si  fa  presente che  la  stessa  è riferibile a un soggetto destinatario del reddito  relativo al  periodo,  della  cui  imposizione si tratta.

ll trust può dirsi:

  • opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti.  Si  ha una mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti. I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee;
  • trasparente quando il trustee è privo del potere discrezionale e deve attribuire i frutti ai beneficiari,  titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.

Quindi, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito  per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir (“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”), si distinguono due tipologie di trust:

  • trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
  • trust opaco, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, redditi di capitale.

La circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E pone in evidenza che è “possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto dipercepire il reddito non accantonato a capitale.