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Trust Autodichiarato, Trust Autodestinato, Trust Autodichiarato ed Autodestinato

I soggetti del trust o, più correttamente, le “posizioni giuridiche“ del trust, sono generalmente tre, settlor/disponente, trustee e beneficiary/beneficiario:

  • il disponente, settlor, colui che promuove/istituisce il trust, il settlor (disponente) trasferisce l’intestazione (non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dall’amministratore/gestore, il trustee, nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo. Nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile: i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc);
  • l’amministratore/gestore, il trustee, colui che gestisce i beni conferiti nel trust nell’interesse dei beneficiari e secondo quanto disposto nell’atto istitutivo. Il trustee, gestore giuridico della relazione che si instaura, per volontà del disponente, tra il trustee e i beneficiari,  è un proprietario limitato e temporaneo che agisce quale titolare fiduciario di una posizione funzionale e vincolata al soddisfacimento degli interessi dei beneficiari;
  • il beneficiario,  beneficiary, “posizione giuridica” espressa o implicita. Anche il beneficiary può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico.

Posizione eventuale è quella del guardiano, Il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è l’accordo internazionale che, sancendo il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario nei paesi aderenti, ha contribuito a delinearne i tratti essenziali trasferendo in norme positive gli elementi portanti di una prassi giuridico-commerciale che andava progressivamente diffondendosi.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.

Per effetto della   Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.

L’art. 2 della Convenzione descrive le caratteristiche essenziali del trust:

“Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine “trust” si riferisce ai rapporti giuridici creati – tra vivi o in caso di morte – da una persona, il disponente, quando i beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee a beneficio di un beneficiario o per uno scopo specifico.

Un trust ha le seguenti caratteristiche:

A.  i beni costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee;

B. la titolarità dei beni in trust è intestata al trustee o a nome di altra persona per conto del trustee;

C. il trustee ha il potere e il dovere, rispetto al quale risponde, di amministrare, impiegare o disporre dei beni secondo le condizioni del trust e gli obblighi speciali che gli sono imposti dalla legge.

La riserva da parte del disponente di determinati diritti e poteri, e il fatto che il trustee possa egli stesso avere diritti in qualità di beneficiario, non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust.”

Le caratteristiche del trust, dettate dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, sono:

  • distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee;
  •  intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;
  • obbligatorietà della condotta del trustee nell’amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice.

Il terzo comma dell’art. 2 della Convenzione, specificando le caratteristiche che deve avere un Trust, tra l’altro, dispone che;” La riserva da parte del disponente di determinati diritti e poteri, ed il fatto che il trustee possa egli stesso avere diritti in qualità di beneficiario, non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust.”

Nel trust autodichiarato:

  • il disponente si autonomina trustee e, quindi, convergono sulla medesima persona il ruolo di disponente e quello di trustee;
  • non ha luogo il trasferimento dei beni, tipico del trust, che, però, tecnicamente fuoriescono dalla sfera patrimoniale del disponente;
  • i beni restano nella materiale disponibilità del disponente;
  • il disponente, pur mantenendo il controllo materiale dei beni, operando una separazione  all’interno del suo patrimonio, impone un vincolo di destinazione sui beni conferiti in trust.

In quanto al riconoscimento di un  trust autodichiarato, è sempre da tenere nella massima considerazione che lo scopo del trust deve poter essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell’ordinamento giuridico di riferimento.

Negli ordinamenti che disciplinano il trust, si è evoluta  la nozione di trust simulato (“sham trust”), che si ha quando il disponente mantiene, anche in via di fatto, il controllo dei beni costituiti in trust, e ne dispone come cosa propria.

Come abbiamo visto, l’art. 2 della Convenzione richiede espressamente che i beni costituiti in trust siano posti sotto il controllo del trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

E’ pertanto essenziale, al fine del riconoscimento del trust, che il disponente perda effettivamente il controllo sui beni costituiti in trust, che deve spettare soltanto al trustee.
Secondo il terzo comma dell’art. 2 della Convenzione, il fatto che il disponente conservi alcuni diritti o alcune facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust, ma deve essere chiaro che il controllo spetta al trustee.

Il trust simulato (“sham trust”) è nullo fin dall’origine, e i beni si considerano a tutti gli effetti di proprietà del disponente.

Contro  la riconoscibilità in Italia del trust autodichiarato, vi è una consolidata giurisprudenza, che ha spesso ritenuto illegittimo il trust nel quale il disponente mantiene la disponibilità dei beni.

I vantaggi fiscali di un trust autodichiarato potrebbero essere:

  •  una ritardata imposizione ai fini delle imposte indirette in quanto queste non sono dovute al momento della costituzione del vincolo, ma solo al momento in cui vengono posti in essere gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari (Vedi: Tassazione dei Trust ai fini delle imposte indirette);
  • se il reddito derivante dai beni conferiti in trust era, in capo al disponente,  soggetto ad un’elevata aliquota IRPEF, usufruire dell’aliquota IRES del 24% (Vedi: Tassazione dei Trust ai fini delle imposte sui redditi).

L’Agenzia delle entrate considera inesistenti, sotto il profilo fiscale, i trust nei quali il disponente si riserva poteri rilevanti sull’amministrazione del patrimonio o sulla sua destinazione (cosiddetti “trust interposti”), con conseguente tassazione dei redditi in capo al disponente.

Nel trust autodestinato convergono nel medesimo soggetto il ruolo del disponente e quello del beneficiario. 

È evidente che nel caso di un trust autodestinato bisogna porre un’elevata attenzione a tutti quei fattori che possono portare a considerare la non validità in Italia del trust.

Ricordiamo che lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell’ordinamento giuridico di riferimento.

Fermo restando le condizioni generali affinché un trust possa essere riconosciuto valido, il trust autodestinato, (aggiungiamo) con più beneficiari, potrebbe essere valido per quanto attiene il terzo comma dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 che dispone, come abbiamo visto, che: “ La riserva da parte del disponente di determinati diritti ……. non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust.

Perché parliamo di trust autodestinato con più beneficiari, a parte, scusate se ci ripetiamo,  le condizioni generali affinché un trust possa considerarsi valido, il terzo comma dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 testualmente dispone che non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust  il fatto che il disponente possa egli stesso avere determinati diritti.
Secondo noi se la Convenzione avesse voluto intendere che il disponente potesse rivestire egli stesso la figura di unico beneficiario si sarebbe espressa testualmente in tal senso e non disponendo che  “il disponente possa egli stesso avere determinati diritti”.

Inoltre, come minimo, dati i vantaggi fiscali che l’istituzione di un trust autodestinato potrebbe comportare questo sarà guardato sempre con sospetto dalle autorità fiscali.

Possiamo anche avere anche il caso di trust autodestinato ed autodichiarato in cui le tre  “posizioni giuridiche“ del trust, disponente, trustee e beneficiario confluiscono in un unico soggetto.

In questo caso, a maggior ragione, per le considerazioni fin qui poste, un trust autodestinato ed autodichiarato, in cui le tre  “posizioni giuridiche“ del trust confluiscono in un unico soggetto, non può essere considerato valido in Italia.