Separazione patrimoniale
La principale caratteristica del Trust è il fatto che i beni che si vogliono vincolare in trust non sono più di proprietà del disponente, settlor, ma diventano di proprietà del trustee, pur non facendo parte del patrimonio personale di quest’ultimo.
Il bene di cui è titolare il trustee è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8082 del 2020 si è pronunciata nel senso che tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust».
La separazione patrimoniale che caratterizza i beni oggetto del trust consente di evitare che essi possano essere aggrediti dai creditori, sia del disponente (che non ne è più proprietario), sia del beneficiario (che non ne è ancora proprietario), ma anche del trustee, poiché si tratta di beni separati dal suo patrimonio personale. I beni costituiti in trust possono dunque essere aggrediti solo dai creditori del trust.
I terzi creditori non possono aggredire i beni oggetto del Trust ed affidati all’amministratore/gestore, il trustee, poiché gli stessi sono sottoposti
- ad un “vincolo di destinazione”, rappresentato dallo scopo del Trust deciso dal disponente, settlor, nell’atto di costituzione del Trust, e
- ad un “vincolo di separazione”: i beni diventano di proprietà del Trustee ma non si “confondono” con i beni personali di proprietà del Trustee stesso (per esempio, se egli muore o fallisce, i beni del Trust di cui egli è proprietario non cadono in successione, né entrano nella massa fallimentare).
La circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022 in merito alla segregazione patrimoniale, così si esprime:
“Giova ricordare che detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
L’articolo 2 della citata Convenzione (Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985), oltre a fornire la definizione di trust,
ne individua caratteristiche essenziali, ovvero:
«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del
patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge»
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In particolare, l’articolo 39 novies del decreto legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto l’articolo 2645- ter rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche»
nel Libro VI, titolo I, capo I, del codice civile.
Tale disposizione, di ampia portata (Ai sensi del quale «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». ), prevede la trascrizione di determinati atti «al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», consentendo la “segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, in tal modo, introducendo una rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri».”
La Corte di Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2015 n. 3456, si è così espressa:” in ossequio al principio di diritto di recente posto da questa stessa sezione (Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 2014) secondo cui il trust non è un ente dotato di personalità giuridica,
ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come
colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda,
comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. “.
Scopo del trust
Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell’ordinamento giuridico di riferimento.
Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:
- protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l’uso del termine “blindatura patrimoniale“. Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool ecc.).
- riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. ‘opachi’ (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all’estero in attività di ingegneria fiscale).
- tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
- tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nell’organizzazione di un efficiente passaggio generazionale dell’azienda e del patrimonio dell’imprenditore. E’ importante, però, tenere presente che la separazione patrimoniale è solo una conseguenza della costituzione del trust, e non può mai esserne la ragione. Un trust, per essere valido, deve avere una sua finalità considerata meritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico e non può mai essere costituito al solo fine di ottenere la separazione patrimoniale, per ragioni di protezione del patrimonio. La separazione patrimoniale garantita dal trust è un effetto della costituzione dei beni in trust, che garantisce la destinazione dei beni costituiti in trust alla finalità indicata dal disponente, ma non può essere la motivazione della nascita del trust, né può essere utilizzata a danno dei creditori o in frode al fisco. In Italia, alcuni hanno costituito trust al solo scopo di difendere il proprio patrimonio dai creditori, oppure ottenere indebiti vantaggi fiscali, trust sperò dichiarati nulli, o quantomeno inesistenti e inefficaci nei confronti dei creditori e del fisco, da numerose sentenze, anche della Corte di Cassazione;
- beneficenza (“charitable trust”): in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;
- forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassoni;
- vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Se il risparmio di imposta è l’unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l’uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge e sanzionato.
- altro: il trust, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.
La circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022 in merito allo scopo del Trust, così si esprime:
“Nella pratica, fermo restando l’elemento essenziale della “segregazione”, si riscontrano diversi utilizzi dell’istituto che si differenziano per le finalitàperseguite, si pensi ad esempio:
– al “trust di scopo”, istituito per il perseguimento di un specifico e
determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);
– al “trust familiare”, istituito con finalità di assistenza o in vista della
successione;
– al “trust Dopo di Noi”, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”);
– al “trust di garanzia”, istituito per tutelare l’interesse di uno o più
creditori del disponente;
– al “trust liquidatorio”, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente.”
La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 maggio 2014 n. 10105 si è pronunciata sulla validità di un trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d’impresa; “E’ valido il trust interno istituito da una società in bonis per realizzare con altri mezzi il risultato equivalente della procedura liquidatoria. E’ parimenti valido il trust interno endo-concorsuale ovvero istituito quale strumento integrativo e/o attuativo delle misure concordate di risoluzione della crisi d’impresa previste dalla legge fallimentare. Non è invece riconoscibile nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, il trust liquidatorio quando, da un’indagine sulla causa in concreto del medesimo, risulta che sia stato istituito da società in stato di insolvenza per eludere le norme imperative concorsuali poste a tutela dei creditori del disponente”.
Utilizzo illecito di un trust
É ovvio che viene attenzionato l’utilizzo di un trust finalizzato a perseguire scopi illegali da parte di soggetti prossimi all’insolvenza, falliti, gravati da ingenti debiti tributari.
L’utilizzo illecito di un trust può essere finalizzato a frodare i creditori pregressi (sottraendo garanzia patrimoniale in violazione dell’art. 2740 c.c. (Responsabilita’ patrimoniale), tale disposizione ha carattere imperativo con la conseguenza, che la sua violazione è colpita da nullità assoluta ex art 1418 c.1 cc. (Cause di nullita’ del contratto))
Può sussistere anche un rischio penale, come nei casi di:
- sottrazione di beni al pagamento delle imposte per debiti tributari di valore eccedente €50.000,00 (reato previsto dall’art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 );
- inesecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale (reato previsto dall’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)).
In tema di protezione dei beni (“blindatura patrimoniale“) dai creditori, la differenza tra utilizzo legittimo e illegittimo del Trust è dato anche dalla tempistica. La protezione patrimoniale efficace è quella realizzata in via preventiva.: regola della protezione patrimoniale è agire in tempi non sospetti.
Un trust è valido ed efficace se il suo scopo è meritevole e la dotazione patrimoniale è di data anteriore al sorgere dei debiti.
Il trust, in quanto atto a titolo gratuito, è sempre soggetto all’azione revocatoria ordinaria ( Ai sensi dell’art. 2903 c.c., l’azione revocatoria ordinaria (le cui condizioni sono stabilite nell’art. 2901 c.c.) si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole da parte del debitore.) semplificata (ex art. 2929 bis c.c. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito)) e fallimentare (vedi Sez. III : Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, , artt. da 64 a 71 del Regio decreto del 16/03/1942 n. 267), quindi non può essere utilizzato in frode dei creditori (c.d. “Sham Trust”), e ad esso si applica anche la norma che consente ai creditori che siano danneggiati da un atto del debitore che ha costituito un vincolo di indisponibilità o ha trasferito a titolo gratuito beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, successivamente al sorgere del credito, di procedere all’esecuzione forzata (se muniti di titolo esecutivo) senza aver prima ottenuto una sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto, a condizione che trascrivano il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole (art. 2929-bis del codice civile, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 (c.d. Decreto Giustizia per la Crescita)), norma volta ad eliminare le “storture” dell’utilizzo dei Trust in frode ai creditori (“Sham Trust”) .
Lo scopo dell’art. 2929 bis c.c. è quello di aumentare le tutele dei creditori.
L’Art. 2929 -bis c.c. – “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” così dispone:
“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistilenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.”
Quindi, il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indisponibilità (ad es.: il Trust) o della donazione per far pignorare l’immobile o il bene mobile registrato del debitore, anche senza avere ottenuto la revocatoria dell’atto.
Prima dell’introduzione dell’ art. 2929 – bis c.c., era il creditore a dover provare con la revocatoria di aver subito un pregiudizio dagli atti di disposizione patrimoniale messi in atto dal debitore cercando di ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, con l’introduzione dell’ art. 2929 – bis c.c., si presume di fatto una mala fede del debitore che ha posto in essere donazioni o vincoli di destinazione al proprio patrimonio e la possibilità per il creditore di procedere direttamente con l’esecuzione.
L’unico vincolo del creditore per poter utilizzare questa procedura rapida, è che egli deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione o del vincolo di indisponibilità.
Il debitore potrà dunque ovviamente opporsi all’esecuzione, ma potrà ad esempio accadere che il suo immobile gli venga pignorato e venduto all’asta e che, solo successivamente, si giunga ad una sentenza che confermi la validità dell’atto di Trust, di donazione o del fondo patrimoniale e, dunque, l’illegittimità della vendita forzata.
Si può quindi affermare che l’efficacia di tutti gli atti di trust, donazione, fondo patrimoniale ed altri vincoli di destinazione è subordinata al trascorrere di 1 anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.
Da tener presente che le Sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza 7621 del 18 marzo 2019, hanno affermato il principio secondo cui Il giudice italiano è competente per giudicare la validità di un trust costituito all’estero da un disponente italiano a favore di un beneficiario italiano e con nomina di un trustee non di nazionalità italiana.