La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022, paragrafo 3 precisa che nel caso di trust trasparente il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir. Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del
trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
Ai sensi della richiamata lettera lettera g-sexies) dell’articolo 44, comma 1, del Tuir, infatti, sono considerati redditi di capitale «i redditi al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti».
In base a tale disposizione, in caso di trust trasparente il reddito “imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.
Al riguardo, come chiarito nella richiamata circolare n. 61/E del 2010, l’espressione «anche se non residenti» non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente “individuato” soggetto passivo con riferimento a tutti i redditi allo stesso imputati derivanti dalle
attività del trust, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo.
Resta fermo che se il reddito imputato sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.
Pertanto, qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.
Nel rigo RL4 del Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui al comma 2 dell’articolo 73 del TUIR ( “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”) di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN (Colonna 5 (Reddito complessivo) del Rigo RN1 – Reddito complessivo )
Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.
La casella “Trust estero” va barrata in caso di redditi attributi ai beneficiari da Trust trasparenti non residenti privi di codice fiscale
rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana. In tal caso la colonna 1 non va compilata.
In particolare, va indicato:
- nella colonna 1, il codice fiscale del Trust;
- nella colonna 2, il reddito imputato dal Trust. Per i redditi imputati da Trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022, paragrafo 3);
- nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e a fondi comuni di investimento;
- nella colonna 4, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato);
- nella colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
- nella colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
- nella colonna 7, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- nella colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
- nella colonna 9, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato), relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati) (1) sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.
(1) Regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia