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Fusione transfrontaliera intracomunitaria – Fusione per incorporazione tra una società italiana ed una UE mediante nazionalizzazione

Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà  di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’ (Capo 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO).

La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012,  ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una società italiana in un paese della Unione Europea) .

Nel caso in esame una società Italiana deliberava il suo trasferimento in Ungheria  e consecutivamente iscriveva presso le autorità ungheresi la trasferenda società quale avente causa della società italiana.

Le questioni sollevate vertono sull’interpretazione degli articoli 49   e 54 TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA ).

(Vedi:  Corte di giustizia dell’Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378/10: Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro )

Si parla di Fusione transfrontaliera quando due o più società appartenenti ad  ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o mediante ricorso ad una NewCo.

In tema di fusione transfrontaliera intracomunitaria di società di capitali è stata emanata la direttiva CE 56/2005.

Gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera intracomunitaria devono preparare un progetto comune di fusione transfrontaliera.

L’art. 5 della direttiva CE 56/2005 definisce il contenuto minimo del progetto comune di fusione transfrontaliera (1).

L’art. 6 (2) della direttiva CE 56/2005 stabilisce che il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

A norma dell’art. 7 della direttiva CE 56/2005 gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione sul progetto di fusione transfrontaliera, destinata ai soci e ai lavoratori, nella quale illustrano e giustificano gli aspetti giuridici ed economici nonché le conseguenze della fusione transfrontaliera.

Una relazione di esperti indipendenti  (art. 8) viene redatta per analizzare la fusione. La relazione non è richiesta se tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione vi rinunciano.

La relazione di esperti e la relazione sul progetto di fusione transfrontaliera devono essere disponibili almeno entro un mese dalla data della riunione dell’assemblea generale.

Sulla base dei documenti summenzionati, l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera sull’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera (art. 9).

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti, al fine di controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società interessate e che sono soggette alla sua legislazione nazionale (art. 10 1).
Tale autorità fornisce un certificato preliminare alla fusione che attesta il corretto adempimento degli atti e delle formalità necessarie per la fusione (art. 10 2).

Per l’Italia tale controllo viene effettuato dal Notaio.

Dopo i controlli di legittimità, la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia (art. 12), nonché le modalità della pubblicità della fusione nel registro pubblico (art. 13).
La precedente iscrizione è cancellata, all’occorrenza, all’atto di ricezione della notifica della fusione transfrontaliera, ma non prima.

L’ art. 14 (3) della direttiva CE 56/2005 elenca gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera.

L’ art. 15 della direttiva CE 56/2005 prevede una semplificazione della formalità quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate.

In attuazione della  direttiva CE 56/2005 è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108 

L’art. 6 regolamenta il “Progetto di fusione transfrontaliera“.

Ai sensi dell’art. 13 il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte diciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimita’ sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione.

Ai sensi dell’art. 17 non puo’ essere pronunciata l’invalidita’ della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi
dell’articolo 15.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai
soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.

In Bulgaria, in vigore dal 01.01.2004,  è stata modificata la Sezione II – TRASFORMAZIONE TRAMITE INFUSIONE, FUSIONE, DIVISIONE E SEPARAZIONE  – (artt. 262 e ss.) del Capitolo sedici.
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del DIRITTO COMMERCIALE, in particolare la Sezione V. (artt. 265 e ss.) CONFORMITÀ CON LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA O DI UN ALTRO PAESE – PARTE DELL’ACCORDO SULL’AREA ECONOMICA EUROPEA .

Successivamente è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario che al Titolo II, Capo II tratta  delle Fusioni transfrontaliere di società di capitali

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera è regolamentato dall’art. 122 gli Effetti della fusione transfrontaliera dall’art.131.

La DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Particolare attenzione viene posta alla tutela dei creditori: Articolo 126 ter “Tutela dei creditori”:

“1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3  della LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Nel caso di fusione per incorporazione di una società italiana in una società di un’altro Paese UE  è possibile procedere prevedendo preventivamente la nazionalizzazione della società italiana.

In questo caso si ricade in un caso assimilabile a quanto previsto dall’Art. 2505 del CC (Incorporazione di società interamente possedute) (4).

La società UE acquista dai soci della società italiana il 100%  delle quote di partecipazione, divenendone unico socio, successivamente delibera in assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, il trasferimento della sede nel Paese della società UE e la conseguente volontà di aderire alla Sua giurisdizione al fine di procedere alla fusione delle due società con assorbimento della società italiana  nella società UE.
La società italiana viene iscritta al Registro della nazione dell’incorporante e , di conseguenza, la società Italiana assume la nazionalità della società incorporante e viene cancellata dal Registro delle Imprese Italiano, non è più soggetta alla giurisdizione italiana.
Le due società procedono quindi alla fusione per incorporazione  e iscrivono presso il registro delle imprese dello Stato dell’incorporante l’operazione.

La società italiana, dopo tale procedimento, cessa ogni attività sotto la sua persona giuridica.

Per effetto della fusione la società UE incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società italiana che ha partecipato alla fusione proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C. (5)).

La società italiana, dopo tale procedimento, cessa, come persona giuridica, ogni attività ed ogni suo rapporto giuridico attivo, passivo o processuale viene ereditato dalla società incorporante UE.

I rapporti giuridici antecedenti della società italiana incorporata continueranno ad essere regolati dalla legge Italiana ed ogni controversia sarà di competenza della giurisdizione Italiana (salvo patti contrari).

Una sentenza italiana, con eventuale conseguente esecuzione, verso la società UE incorporante che ha ereditato gli obblighi della società italiana incorporata, dovrà essere riconosciuto dalla magistratura dello Stato della società incorporante.

Di contro, ogni controversia, avverso la società italiana, che dovesse sorgere successivamente alla fusione sarà regolata dal diritto internazionale.

Si ritiene che i creditori della società italiana incorporata non possono più proporre istanza di fallimento nei confronti di questa, a causa della perdita della personalità giuridica.
Potranno chiedere il fallimento, qualora il loro credito rimanesse insoddisfatto dalla società incorporante, di quest’ultima presso le Corti dello Stato dell’incorporante e non presso quelle Italiane, in quanto dopo la fusione per incorporazione e “estinzione” della società italiana i tribunali fallimentari italiani perdono ogni competenza.

Si stima che conseguenza di ciò sia anche la possibile inapplicabilità dei reati cosiddetti fallimentari agli organi societari della società italiana incorporata.

La  Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere è stata recepita dal Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19.

Il Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 è dedicato alle fusioni transfrontaliere.

(1) DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 5 – Progetto comune di fusione transfrontaliera

L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

b)

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l’importo del conguaglio in contanti;

c)

le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d)

le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;

e)

la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f)

la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g)

i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i)

l’atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

j)

se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell’articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k)

informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l)

la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

(2DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 6 – Pubblicazione

1.   Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

2.   Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d’esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l’indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

(3DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 14 – Effetti della fusione transfrontaliera

1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

b)

i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

c)

la società incorporata si estingue.

2.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

b)

i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

c)

le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3.   Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

4.   I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell’efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.

5.   Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a)

dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

b)

dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

(4) Art. 2505 – Incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies. (1)

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione (2) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

(1) Le parole: “le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2″ sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.
(2) Le parole: “o dalla pubblicazione” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.

(5)  Art. 2504-bis – Effetti della fusione.

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Legge di delegazione europea 2021 – LEGGE 4 agosto 2022 n. 127 – recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Riportiamo integralmente l’art.3:

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27 novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi specifici: 
    a)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  societa'  diverse dalle societa' di  capitali,  purche'  iscritte  nel  registro  delle
imprese, con  esclusione  delle  societa'  cooperative  a  mutualita' prevalente di  cui  all'articolo  2512  del  codice  civile,  e  alle societa' regolate dalla legge  di  uno  Stato  membro  diverse  dalle
societa' di capitali; 
    b)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o
piu'  societa'  non  aventi  la  sede  statutaria,  l'amministrazione centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale   nel   territorio dell'Unione europea; 
    c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le  scissioni  di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano,  o  da  cui risultano, societa' regolate dalla legge di  altro  Stato  anche  non
appartenente all'Unione europea; 
    d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e  le  scissioni  a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano  quale  oggetto  esclusivo  o   principale   l'esercizio   di
un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge  di  uno  Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale  o  il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; 
    e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti; 
    f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana  senza  mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio  1995,  n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia  ammissibile
e  prevedendo,  ove  ritenuto  ammissibile,  opportuni  controlli  di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla DIRETTIVA (UE) 2019/2121  e stabilendo, infine, un  regime  transitorio,  applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,  per le  societa'  che  alla  medesima  data  hanno  trasferito  la   sede all'estero mantenendo la legge italiana; 
    g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche  di  natura cautelare, per la tutela  avverso  le  determinazioni  dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di  cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , anche per il caso di mancata determinazione,  nonche'
avverso le determinazioni della  medesima  autorita'  in  materia  di controllo di legalita' di  cui  agli  articoli  86-sexdecies,  128  e 160-sexdecies della  predetta  direttiva,  prevedendo  la  competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa; 
    h) prevedere, per  i  creditori  i  cui  crediti  sono  anteriori all'iscrizione  del  progetto  di  operazione  transfrontaliera   nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle  stabilite  dal
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108; 
    i) individuare i canali informativi  utilizzabili  dall'autorita' competente per  la  verifica  delle  pendenze  delle  societa'  verso creditori pubblici, anche in funzione  della  richiesta  di  adeguate
garanzie per il pagamento di tali crediti; 
    l) disciplinare gli effetti  sui  procedimenti  di  rilascio  del certificato  preliminare  e  di  controllo  previsti  dagli  articoli 86-quaterdecies,   86-sexdecies,   127,   128,   160-quaterdecies   e
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti  dal  mancato adempimento e dal mancato rilascio  delle  garanzie  da  parte  della societa' per le obbligazioni, anche non  pecuniarie  e  in  corso  di accertamento, esistenti  nei  confronti  di  amministrazioni  o  enti pubblici; 
    m) individuare, nell'ambito della procedura per il  rilascio  del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies,  127  e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132,  i  criteri  per  la
qualificazione  di  un'operazione  transfrontaliera  come  abusiva  o fraudolenta in quanto  volta  all'elusione  del  diritto  dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; 
    n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti; 
    o) apportare le necessarie modifiche  alle  disposizioni  dettate dal decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  sulla  competenza
delle sezioni specializzate in materia di  impresa  in  relazione  ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per  gli  strumenti  di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h); 
    p) prevedere che  la  societa',  ai  fini  del  trasferimento  di attivita' e passivita' a una o piu' societa'  di  nuova  costituzione regolate  dal  diritto  interno,  possa  avvalersi  della  disciplina
prevista  per  la  scissione,   con   le   semplificazioni   previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e  stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante; 
    q)   prevedere   una   disciplina   transitoria   delle   fusioni transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da  cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno  Stato  che  non  ha ancora recepito la DIRETTIVA (UE) 2019/2121; 
    r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali  e  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali,  della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi  e  non  superiore
nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina  vigente  per le fattispecie penali gia' previste. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.