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Legge di delegazione europea 2021 – LEGGE 4 agosto 2022 n. 127 – recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Riportiamo integralmente l’art.3:

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27 novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi specifici: 
    a)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  societa'  diverse dalle societa' di  capitali,  purche'  iscritte  nel  registro  delle
imprese, con  esclusione  delle  societa'  cooperative  a  mutualita' prevalente di  cui  all'articolo  2512  del  codice  civile,  e  alle societa' regolate dalla legge  di  uno  Stato  membro  diverse  dalle
societa' di capitali; 
    b)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o
piu'  societa'  non  aventi  la  sede  statutaria,  l'amministrazione centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale   nel   territorio dell'Unione europea; 
    c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le  scissioni  di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano,  o  da  cui risultano, societa' regolate dalla legge di  altro  Stato  anche  non
appartenente all'Unione europea; 
    d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e  le  scissioni  a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano  quale  oggetto  esclusivo  o   principale   l'esercizio   di
un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge  di  uno  Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale  o  il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; 
    e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti; 
    f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana  senza  mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio  1995,  n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia  ammissibile
e  prevedendo,  ove  ritenuto  ammissibile,  opportuni  controlli  di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla DIRETTIVA (UE) 2019/2121  e stabilendo, infine, un  regime  transitorio,  applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,  per le  societa'  che  alla  medesima  data  hanno  trasferito  la   sede all'estero mantenendo la legge italiana; 
    g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche  di  natura cautelare, per la tutela  avverso  le  determinazioni  dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di  cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , anche per il caso di mancata determinazione,  nonche'
avverso le determinazioni della  medesima  autorita'  in  materia  di controllo di legalita' di  cui  agli  articoli  86-sexdecies,  128  e 160-sexdecies della  predetta  direttiva,  prevedendo  la  competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa; 
    h) prevedere, per  i  creditori  i  cui  crediti  sono  anteriori all'iscrizione  del  progetto  di  operazione  transfrontaliera   nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle  stabilite  dal
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108; 
    i) individuare i canali informativi  utilizzabili  dall'autorita' competente per  la  verifica  delle  pendenze  delle  societa'  verso creditori pubblici, anche in funzione  della  richiesta  di  adeguate
garanzie per il pagamento di tali crediti; 
    l) disciplinare gli effetti  sui  procedimenti  di  rilascio  del certificato  preliminare  e  di  controllo  previsti  dagli  articoli 86-quaterdecies,   86-sexdecies,   127,   128,   160-quaterdecies   e
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti  dal  mancato adempimento e dal mancato rilascio  delle  garanzie  da  parte  della societa' per le obbligazioni, anche non  pecuniarie  e  in  corso  di accertamento, esistenti  nei  confronti  di  amministrazioni  o  enti pubblici; 
    m) individuare, nell'ambito della procedura per il  rilascio  del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies,  127  e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132,  i  criteri  per  la
qualificazione  di  un'operazione  transfrontaliera  come  abusiva  o fraudolenta in quanto  volta  all'elusione  del  diritto  dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; 
    n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti; 
    o) apportare le necessarie modifiche  alle  disposizioni  dettate dal decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  sulla  competenza
delle sezioni specializzate in materia di  impresa  in  relazione  ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per  gli  strumenti  di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h); 
    p) prevedere che  la  societa',  ai  fini  del  trasferimento  di attivita' e passivita' a una o piu' societa'  di  nuova  costituzione regolate  dal  diritto  interno,  possa  avvalersi  della  disciplina
prevista  per  la  scissione,   con   le   semplificazioni   previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e  stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante; 
    q)   prevedere   una   disciplina   transitoria   delle   fusioni transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da  cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno  Stato  che  non  ha ancora recepito la DIRETTIVA (UE) 2019/2121; 
    r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali  e  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali,  della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi  e  non  superiore
nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina  vigente  per le fattispecie penali gia' previste. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Fusione transfrontaliera intracomunitaria – Fusione per incorporazione tra una società italiana ed una UE mediante nazionalizzazione

Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà  di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’ (Capo 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO).

La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012,  ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una società italiana in un paese della Unione Europea) .

Nel caso in esame una società Italiana deliberava il suo trasferimento in Ungheria  e consecutivamente iscriveva presso le autorità ungheresi la trasferenda società quale avente causa della società italiana.

Le questioni sollevate vertono sull’interpretazione degli articoli 49   e 54 TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA ).

(Vedi:  Corte di giustizia dell’Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378/10: Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro )

Si parla di Fusione transfrontaliera quando due o più società appartenenti ad  ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o mediante ricorso ad una NewCo.

In tema di fusione transfrontaliera intracomunitaria di società di capitali è stata emanata la direttiva CE 56/2005.

Gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera intracomunitaria devono preparare un progetto comune di fusione transfrontaliera.

L’art. 5 della direttiva CE 56/2005 definisce il contenuto minimo del progetto comune di fusione transfrontaliera (1).

L’art. 6 (2) della direttiva CE 56/2005 stabilisce che il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

A norma dell’art. 7 della direttiva CE 56/2005 gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione sul progetto di fusione transfrontaliera, destinata ai soci e ai lavoratori, nella quale illustrano e giustificano gli aspetti giuridici ed economici nonché le conseguenze della fusione transfrontaliera.

Una relazione di esperti indipendenti  (art. 8) viene redatta per analizzare la fusione. La relazione non è richiesta se tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione vi rinunciano.

La relazione di esperti e la relazione sul progetto di fusione transfrontaliera devono essere disponibili almeno entro un mese dalla data della riunione dell’assemblea generale.

Sulla base dei documenti summenzionati, l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera sull’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera (art. 9).

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti, al fine di controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società interessate e che sono soggette alla sua legislazione nazionale (art. 10 1).
Tale autorità fornisce un certificato preliminare alla fusione che attesta il corretto adempimento degli atti e delle formalità necessarie per la fusione (art. 10 2).

Per l’Italia tale controllo viene effettuato dal Notaio.

Dopo i controlli di legittimità, la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia (art. 12), nonché le modalità della pubblicità della fusione nel registro pubblico (art. 13).
La precedente iscrizione è cancellata, all’occorrenza, all’atto di ricezione della notifica della fusione transfrontaliera, ma non prima.

L’ art. 14 (3) della direttiva CE 56/2005 elenca gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera.

L’ art. 15 della direttiva CE 56/2005 prevede una semplificazione della formalità quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate.

In attuazione della  direttiva CE 56/2005 è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108 

L’art. 6 regolamenta il “Progetto di fusione transfrontaliera“.

Ai sensi dell’art. 13 il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte diciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimita’ sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione.

Ai sensi dell’art. 17 non puo’ essere pronunciata l’invalidita’ della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi
dell’articolo 15.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai
soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.

In Bulgaria, in vigore dal 01.01.2004,  è stata modificata la Sezione II – TRASFORMAZIONE TRAMITE INFUSIONE, FUSIONE, DIVISIONE E SEPARAZIONE  – (artt. 262 e ss.) del Capitolo sedici.
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del DIRITTO COMMERCIALE, in particolare la Sezione V. (artt. 265 e ss.) CONFORMITÀ CON LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA O DI UN ALTRO PAESE – PARTE DELL’ACCORDO SULL’AREA ECONOMICA EUROPEA .

Successivamente è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario che al Titolo II, Capo II tratta  delle Fusioni transfrontaliere di società di capitali

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera è regolamentato dall’art. 122 gli Effetti della fusione transfrontaliera dall’art.131.

La DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Particolare attenzione viene posta alla tutela dei creditori: Articolo 126 ter “Tutela dei creditori”:

“1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3  della LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Nel caso di fusione per incorporazione di una società italiana in una società di un’altro Paese UE  è possibile procedere prevedendo preventivamente la nazionalizzazione della società italiana.

In questo caso si ricade in un caso assimilabile a quanto previsto dall’Art. 2505 del CC (Incorporazione di società interamente possedute) (4).

La società UE acquista dai soci della società italiana il 100%  delle quote di partecipazione, divenendone unico socio, successivamente delibera in assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, il trasferimento della sede nel Paese della società UE e la conseguente volontà di aderire alla Sua giurisdizione al fine di procedere alla fusione delle due società con assorbimento della società italiana  nella società UE.
La società italiana viene iscritta al Registro della nazione dell’incorporante e , di conseguenza, la società Italiana assume la nazionalità della società incorporante e viene cancellata dal Registro delle Imprese Italiano, non è più soggetta alla giurisdizione italiana.
Le due società procedono quindi alla fusione per incorporazione  e iscrivono presso il registro delle imprese dello Stato dell’incorporante l’operazione.

La società italiana, dopo tale procedimento, cessa ogni attività sotto la sua persona giuridica.

Per effetto della fusione la società UE incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società italiana che ha partecipato alla fusione proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C. (5)).

La società italiana, dopo tale procedimento, cessa, come persona giuridica, ogni attività ed ogni suo rapporto giuridico attivo, passivo o processuale viene ereditato dalla società incorporante UE.

I rapporti giuridici antecedenti della società italiana incorporata continueranno ad essere regolati dalla legge Italiana ed ogni controversia sarà di competenza della giurisdizione Italiana (salvo patti contrari).

Una sentenza italiana, con eventuale conseguente esecuzione, verso la società UE incorporante che ha ereditato gli obblighi della società italiana incorporata, dovrà essere riconosciuto dalla magistratura dello Stato della società incorporante.

Di contro, ogni controversia, avverso la società italiana, che dovesse sorgere successivamente alla fusione sarà regolata dal diritto internazionale.

Si ritiene che i creditori della società italiana incorporata non possono più proporre istanza di fallimento nei confronti di questa, a causa della perdita della personalità giuridica.
Potranno chiedere il fallimento, qualora il loro credito rimanesse insoddisfatto dalla società incorporante, di quest’ultima presso le Corti dello Stato dell’incorporante e non presso quelle Italiane, in quanto dopo la fusione per incorporazione e “estinzione” della società italiana i tribunali fallimentari italiani perdono ogni competenza.

Si stima che conseguenza di ciò sia anche la possibile inapplicabilità dei reati cosiddetti fallimentari agli organi societari della società italiana incorporata.

(1) DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 5 – Progetto comune di fusione transfrontaliera

L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

b)

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l’importo del conguaglio in contanti;

c)

le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d)

le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;

e)

la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f)

la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g)

i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i)

l’atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

j)

se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell’articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k)

informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l)

la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

(2DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 6 – Pubblicazione

1.   Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

2.   Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d’esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l’indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

(3DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 14 – Effetti della fusione transfrontaliera

1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

b)

i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

c)

la società incorporata si estingue.

2.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

b)

i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

c)

le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3.   Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

4.   I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell’efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.

5.   Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a)

dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

b)

dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

(4) Art. 2505 – Incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies. (1)

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione (2) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

(1) Le parole: “le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2″ sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.
(2) Le parole: “o dalla pubblicazione” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.

(5)  Art. 2504-bis – Effetti della fusione.

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una società italiana in paese della Unione Europea)

L’internazionalizzazione delle imprese ha  accresciuto i casi in cui le società scelgono di trasferire la propria sede, principale o secondaria, all’estero.

Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà  di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’.

Anche se affermata nel Trattatto CEE (e riconfermata nel Trattato della Comunità europea, ‘TCE’, e oggi nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ‘TFUE’),  il diritto delle società di liberamente stabilirsi, trasferendo la propria sede principale o istituendo una sede secondaria,  in uno Stato membro differente dal proprio Stato di “origine” (ossia dallo Stato che riconosce la società esistente come ente di diritto, dettandone la disciplina) ha subito non poche limitazioni da parte degli Stati e dei loro ordinamenti nazionali,  superate grazie a un’incisiva giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012,  ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una società italiana in un paese della Unione Europea) .

Nel caso in esame una società Italiana deliberava il suo trasferimento in Ungheria  e consecutivamente iscriveva presso le autorità ungheresi la trasferenda società quale avente causa della società italiana.

(Vedi:  Corte di giustizia dell’Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378/10: Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro )

IL DIRITTO DI STABILIMENTO NEL DIRITTO COMUNITARIO: IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA

Il combinato disposto degli articoli Articoli 43-48 del del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora ART.49-54 TFUE) tutela la libertà di stabilimento, non solo a favore delle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri, ma, in presenza di determinati requisiti, anche a favore delle persone giuridiche.

Il Trattato, quindi, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale (La sede sociale o legale è il luogo dove si svolge l’attività direzionale, di gestione e rappresentanza della società. La sede sociale o legale deve essere indicata nell’atto costitutivo di tutte le società commerciali) in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un’attività economica avente carattere di continuità e stabilità.

Le società, per usufruire della libertà di stabilimento, devono avere entrambi i seguenti requisiti:

  • essere state “costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro”
  • avere “la sede sociale, l’amministrazione centrale (Alla sede legale può aggiungersi la sede effettiva o amministrativa, situata in un luogo diverso. La giurisprudenza costante afferma che sede legale e sede effettiva si presumono coincidenti quando non risultino in contrario elementi sicuri e concreti. Perciò si ritiene esistente una sede effettiva o amministrativa solamente quando la società svolge in concreto l’attività direttiva ed amministrativa (dove vengono convocate le assemblee, dove risiedono gli organi amministrativi e direttivi) in un luogo diverso dalla sede legale, cioè il luogo scelto e stabilmente utilizzato per l’accertamento degli organi e degli uffici societari. In questo caso, poiché le attività normalmente svolte nella sede legale avvengono in realtà in quella effettiva, si parla di sede legale fittizia. Diversamente dalla sede legale, la sede effettiva non è indicata nell’atto costitutivo né è oggetto di altre forme di pubblicità legale) o il centro dell’attività principale all’interno della Comunità”.

La libertà di stabilimento delle persone giuridiche può essere esercitata secondo due diverse modalità:

  • trasferendo la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine (libertà di stabilimento “primario”);
  • aprendo in uno Stato differente da quello di origine agenzie, succursali e filiali ovvero qualsiasi altra struttura preposta all’esercizio organizzato e non occasionale dell’attività economica (libertà di stabilimento “secondario”).

Il trasferimento della sede legale di una società italiana in altro paese europeo è espressione del diritto di stabilimento primario.

La normativa comunitaria quindi riconosce alle società il diritto di stabilimento e individua quelle che possono beneficiarne, ma non risolve completamente la questione riguardante i trasferimenti di sede in altro Stato perché non individua l’ordinamento giuridico che dovrebbe disciplinare la legge regolatrice delle società che si trasferiscono, né fornisce agli Stati membri gli elementi utili per individuarla, se quella del paese di origine o quella del paese ospitante, ma demanda la questione alle diverse legislazioni statali.

Il mutuo riconoscimento delle società

L’esercizio del diritto di stabilimento delle società commerciali è strettamente connesso, non solo all’individuazione della legge regolatrice delle società che si trasferiscono, ma anche al c.d. reciproco o mutuo riconoscimento, in quanto, affinché una società regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare il diritto di stabilimento, è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello Stato di destinazione. In assenza di tale riconoscimento, la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica.

Al fine di garantire tale reciproco riconoscimento il Trattato CE, all’articolo 293 (“Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: …omissis…il reciproco riconoscimento delle società a mente dell’art. 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro…”), ha previsto che gli stati membri avviino tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, il reciproco riconoscimento delle società e quindi il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese ad un altro. Tale previsione però non si è mai concretizzata in quanto non è mai entrata in vigore la Convezione di Bruxelles del 29 febbraio 1968 che disciplinava il reciproco riconoscimento delle società.

Teoria dell’incorporazione e teoria della sede effettiva

L’inesistenza di una normativa comunitaria diretta a individuare uniformemente la legge applicabile alle società che si trasferiscono e la mancata entrata in vigore di accordi tra stati sul mutuo riconoscimento, ha indotto gli Stati membri a disciplinare autonomamente il funzionamento delle società, a seguito del trasferimento della sede legale, emanando proprie norme di diritto internazionale privato.

Le norme di diritto internazionale privato hanno la funzione di determinare la legge da applicare ad una determinata fattispecie concreta sulla base di un criterio da esse indicato, comunemente chiamato “criterio di collegamento”.
I principali criteri di collegamento per le persone giuridiche sono:

  • il luogo di costituzione;
  • la sede legale;
  • la sede dell’amministrazione;
  • l’oggetto principale.

Queste norme individuano, in sostanza, se in ordine ad una specifica fattispecie come il trasferimento della sede legale di una società in altro stato, è competente il diritto straniero o il diritto interno. Le varie legislazioni statali però non prevedono criteri di collegamento che determinino in modo uniforme quale debba essere la legge regolatrice delle società. Alcuni Stati membri, come Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia hanno, infatti, adottato il criterio della c.d. “incorporazione” e altri, come Francia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Germania, Grecia quello della sede effettiva.

Ne discende che nel diritto internazionale privato comparato si contendono il campo due teorie:

  • LA TEORIA DELL’INCORPORAZIONE secondo la quale, alla società che trasferisce la propria sede in altro stato, si applica la legge dello Stato ove è stata costituita la società.
    Lo stato membro applica come criterio di collegamento “il luogo in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione”. L’adozione di siffatto criterio non comporta, in capo alla società che si trasferisce in altro Stato membro, la perdita automatica della qualità di “soggetto giuridico” e della personalità giuridica, perché lo Stato di destinazione riconosce il soggetto estero validamente costituito ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. La società che si trasferisce è quindi accolta nell’ordinamento dello Stato di destinazione continuando a vivere e a funzionare secondo le regole del luogo in cui si è perfezionato il procedimento costitutivo essendogli riconosciuto, in sostanza, il suo statuto personale, la sua struttura e la sua organizzazione, senza che ciò comporti quindi la perdita automatica della nazionalità di provenienza. La società che trasferisce la sede legale può tuttavia manifestare anche la volontà di acquisire, conseguentemente al trasferimento, la nazionalità dello Stato di destinazione, abbandonando così la nazionalità di provenienza.
  • LA TEORIA DELLA SEDE EFFETTIVA secondo la quale, alla società che trasferisce la propria sede in altro stato, si applica la legge dello Stato ove è situata l’effettiva direzione economica della società.
    Lo stato membro applica in questo caso il criterio di collegamento della “sede effettiva”.Gli Stati che seguono tale criterio non considerano la società validamente costituita nello Stato di provenienza e non la riconoscono come soggetto giuridico, pertanto, il trasferimento comporta l’estinzione della società, con conseguente perdita della nazionalità dello stato di provenienza, e una nuova costituzione della società nel paese di destinazione.In particolare, lo stato di destinazione assoggetta al proprio controllo giuridico la società con mutamento della legislazione applicabile e della nazionalità.

Ciò premesso, si può affermare, quindi, che la teoria dell’incorporazione è sicuramente più favorevole alla possibilità delle società di spostarsi in ambito comunitario mentre la teoria della sede effettiva ostacola, di fatto, la libertà di stabilimento.

Giurisprudenza comunitaria

La Corte di Giustizia della Comunità europea ha tentato di portare chiarezza alla questione del diritto di stabilimento, volendo risolvere il conflitto tra la teoria della sede effettiva e dell’incorporazione. Essa è intervenuta con le sentenze Centros, Uberseering ed Inspire Art (Corte di Giustizia CE, 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros c Ehrvers-org Selkskabsstyrelsen; Corte di Giustizia CE 5 novembre 2002, causa C-208/00 Uberseering c Nordic Construction Company Baumgarten; Corte di Giustizia CE, 30 settembre 2003, causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c Inspire Art.), orientandosi sui seguenti principi:

  • LIBERTA’ DI STABILIMENTO DI TUTTE LE SOCIETA’ COMUNITARIE  ovvero efficacia diretta del diritto di stabilimento negli ordinamenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro non può ostacolare o scoraggiare l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato, le eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica così come previsto dall’articolo 46 del Trattato;
  • POSSIBILITA’ DELLE SOCIETA’ COMUNITARIE DI MANTENERE LA SOGGEZIONE UNICAMENTE AL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO DI COSTITUZIONE E DI OPERARE IN UN ALTRO PAESE UE senza la necessità di adeguare il proprio statuto a quello del Paese di destinazione.

La Corte aderendo alla teoria dell’incorporazione, perché ritenuta più adeguata alle esigenze della libera circolazione delle imprese nel mercato europeo, si orienta verso il principio della continuità giuridica della società che trasferisce la propria sede legale all’estero, con permanenza di personalità giuridica e organizzazione in base alla legge di costituzione originaria.

La disciplina europea in materia di libertà di circolazione delle persone giuridiche e la libertà di stabilimento – trasferimento della sede legale di una società italiana in Bulgaria

L’Unione europea si basa sullo stato di diritto. Ciò significa che ogni azione intrapresa dall’UE si fonda su trattati che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell’UE. Ad esempio, se un settore politico non è citato in un trattato, la Commissione non può proporre una legge in tale settore.

Un trattato è un accordo vincolante tra i paesi membri dell’UE. Definisce gli obiettivi dell’UE, le regole per le istituzioni dell’UE, il modo in cui vengono prese le decisioni e il rapporto tra l’UE ei suoi paesi membri.

La suddivisione in due trattati UE segue un criterio funzionale: il trattato sull’Unione europea (Treaty on European Union (TEU)) contiene le disposizioni generali che definiscono l’Unione, mentre il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)) contiene le disposizioni specifiche relative all’Unione istituzioni e politiche.

Al DIRITTO DI STABILIMENTO è dedicato il CAPO 2 (artt. dal 49 al 55) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))

Tra le disposizioni fondamentali dell’Unione Europea che hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri vi sono gli Articoli 43-48 del Trattato della Comunità Europea (ora ARTT.49 e 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))) che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono alle società aventi la loro residenza nell’Unione Europea la libertà di stabilimento nel territorio della Comunità.

“IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 49 TFUE

(ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietateTale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 54 TFUE

(ex articolo 48 del TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.”

Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunita Europea, anche tramite l’apertura di agenzie, filiali e succursali.

È inoltre garantito il diritto a esercitare attività non salariate.

La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità e si divide in

  • libertà di stabilimento primaria: quando un cittadino di uno stato membro si stabilisce in via definitiva in un altro stato per intraprendere un’attività imprenditoriale;
  • libertà di stabilimento secondaria: quando un cittadino , già stabilito in uno Stato membro, esercita un’attività secondaria in un altro paese della CE (es. apertura di una succursale)

L’art 54 TFUE equipara le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi una delle seguenti caratteristiche alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

La società dev’essere costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro.

La conformità dipende dalla modalità di identificazione della società secondo:

il criterio della sede legale (Nei paesi che applicano il criterio della sede legale, come la Germania, la Francia o l’Austria, la società viene identificata in base al luogo in cui ha la propria sede amministrativa o la sede principale dell’attività svolta. Queste società non possono beneficiare della libertà di stabilimento primaria, perché se spostassero la loro sede, non sarebbero più validamente costituite per il paese d’origine e quindi mancherebbe uno dei presupposti dati dall’art 54);

il criterio dell’incorporazione (Nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi e la Danimarca, la società viene identificata in base al luogo in cui è iscritta nel registro delle imprese. Queste società possono, ai sensi dell’art. 54 TFUE , spostare la propria sede legale o amministrativa in un altro paese della CE.). Il criterio dell’incorporazione è stata scelto anche dalla Bulgaria.

Per verificare se una società sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi possono spostare la sede in un altro paese membro della CE solo le società costituite nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione.

La libertà di stabilimento consente di scegliere fra le leggi societarie degli Stati membri quella ritenuta più idonea per la creazione di una società e per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sul mercato unico

Quindi,  In linea di principio, se nello Stato di partenza si adotta, quale criterio di collegamento e riconoscimento delle società, quello dell’incorporazione, per cui le società sono riconosciute e disciplinate sempre in base alla legge dello Stato nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione, allora in questi Paesi il trasferimento all’estero delle società è ammissibile, mentre non lo è se il Paese adotta il criterio della sede effettiva, per il quale le società sono riconosciute esclusivamente in ragione del loro
collegamento con il territorio. 

Diciamo in linea di principio, in quanto la possibilità effettiva del trasferimento deve essere verificata poi, oltre che con gli eventuali temperamenti del criterio che gli Stati adottano nella pratica, anche alla luce del regime adottato nello Stato di arrivo, ed ecco perché si parla di possibili conflitti tra gli ordinamenti.
Se nello Stato di arrivo vige il principio dell’incorporazione, il trasferimento potrebbe essere ammesso, mentre se vige il principio della sede effettiva, potrebbe non esserlo.

Ora, dato che sia l’Italia che la Bulgaria adottano il principio dell’incorporazione, è possibile considerare in trasferimento in Bulgaria di una società italiana

  • La società deve avere una delle seguenti caratteristiche:
    • Sede sociale all’interno della CE;
    • Amministrazione centrale all’interno della CE;
    • Centro di attività principale all’interno della CE;
    • Scopo di lucro

In questo modo si estende la libertà di stabilimento, data dall’art. 49 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.