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Il Consiglio rivede la lista UE dei paesi non cooperativi a fini fiscali

L’UE continua a promuovere una concorrenza fiscale leale e ad affrontare le pratiche fiscali dannose.

L’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali adottato dal Consiglio il 4 ottobre 2022 è composto da:

Samoa americane
Anguilla
Bahamas
Figi
Guam
Palau
Panama
Samoa
Trinidad e Tobago
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini americane
Vanuatu

Il Consiglio deplora il fatto che tali giurisdizioni restino non cooperative sulle questioni fiscali e le invita ad aprire un canale di dialogo con il gruppo “Codice di condotta” al fine di risolvere le questioni individuate.

La lista riveduta (allegato I) contempla solo i paesi che non hanno partecipato a un dialogo costruttivo con l’UE in materia di governance fiscale o non hanno rispettato i propri impegni volti ad attuare le riforme necessarie. Tali riforme dovrebbero mirare alla conformità con una serie di criteri oggettivi di buona governance fiscale, che includono la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’attuazione delle norme internazionali intese a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

a lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata istituita nel dicembre 2017, fa parte della strategia esterna dell’UE in materia di imposizione e ha lo scopo di contribuire agli sforzi messi in atto per promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale.

Le giurisdizioni sono valutate sulla base di una serie di criteri stabiliti dal Consiglio nel 2016. Tali criteri riguardano la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’attuazione delle norme internazionali intese a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. I lavori sulla lista costituiscono un processo dinamico. Dal 2020 il Consiglio aggiorna la lista due volte all’anno. 

La lista figura nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Le conclusioni comprendono anche un documento sullo stato di avanzamento (allegato II) che individua le giurisdizioni cooperative che hanno apportato nuovi miglioramenti alle loro politiche fiscali o alla cooperazione connessa.

Le decisioni del Consiglio sono preparate dal gruppo “Codice di condotta”, che è responsabile anche del monitoraggio delle misure fiscali negli Stati membri dell’UE. Il presidente del gruppo mantiene un dialogo regolare con le giurisdizioni interessate. Maggiori informazioni sui suoi lavori sono pubblicate nella relazione del gruppo “Codice di condotta” al Consiglio.

Sia all’interno dell’UE che a livello internazionale, l’UE si adopera per promuovere e rafforzare i meccanismi della buona governance fiscale, l’equità fiscale e la trasparenza fiscale su scala mondiale, al fine di combattere la frode, l’evasione e l’elusione fiscali.

Data la natura globale della concorrenza fiscale sleale, ciò significa anche affrontare le sfide esterne alle basi imponibili dei paesi dell’UE.

La lista UE delle giurisdizioni non cooperative, pubblicata come allegato delle conclusioni adottate dal Consiglio ECOFIN (allegato I), non mira a stigmatizzare dei paesi, ma ad incoraggiare un cambiamento positivo nelle loro legislazioni e prassi fiscali attraverso la cooperazione.

Le giurisdizioni non ancora conformi a tutte le norme fiscali internazionali ma che si sono impegnate ad attuare riforme figurano in un documento sullo stato di avanzamento (allegato II).

Il nome di una giurisdizione è rimosso dall’allegato allorché essa soddisfa tutti i suoi impegni.

Criteri di inserimento nella lista UE

Per essere considerate cooperative a fini fiscali, le giurisdizioni sono vagliate sulla base di una serie di criteri:

Trasparenza fiscale

  • le giurisdizioni dovrebbero scambiare dati fiscali con tutti gli Stati membri dell’UE attraverso lo scambio automatico di informazioni fiscali (AEOI), usando lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) stabilito dall’OCSE o meccanismi equivalenti
  • le giurisdizioni dovrebbero inoltre poter scambiare informazioni fiscali su richiesta (EOIR)
  • le giurisdizioni dovrebbero essere parti della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o disporre di una rete di accordi per lo scambio di informazioni che copra tutti gli Stati membri dell’UE
  • l’aspetto della titolarità effettiva sarà integrato in una fase successiva

Equa imposizione

  • le giurisdizioni non dovrebbero prevedere misure fiscali preferenziali dannose
  • le giurisdizioni non dovrebbero agevolare le strutture o i meccanismi offshore che cercano di attrarre profitti senza alcuna attività economica effettiva

Misure anti-BEPS

  • le giurisdizioni dovrebbero impegnarsi ad attuare gli standard minimi contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (anti-BEPS) dell’OCSE, che riguardano le misure fiscali dannose, il “treaty shopping” (scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa), la rendicontazione paese per paese e la risoluzione delle controversie
  • le giurisdizioni dovrebbero ricevere valutazioni inter pares positive per l’efficace attuazione dello standard minimo anti-BEPS in materia di rendicontazione paese per paese