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La residenza fiscale dei trust

Nella legislazione italiana manca una disciplina specifica del trust, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è l’accordo internazionale che, sancendo il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario nei paesi aderenti, ha contribuito a delinearne i tratti essenziali trasferendo in norme positive gli elementi portanti di una prassi giuridico-commerciale che andava progressivamente diffondendosi.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.

Per effetto della   Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.

Da tener presente che molti altri ordinamenti nazionali, che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contemplano l’istituto del trust.

Ora è da tener presente che una delle caratteristiche della
Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Articolo 6:
Un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente….) a cui l’Italia ha aderito, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust, legge che, come abbiamo detto, preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione, contenuto minimo ed indefettibile.

L’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capo III solo ai trust la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.), consente agli Stati aderenti di limitare l’efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti secondo una delle legislazioni degli Stati aderenti alla Convenzione , ma, a tale proposito, l’Italia non ha espresso alcuna riserva così da impartire alle norme convenzionali cui si è sottoposta un’efficacia  detta universale,  che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust, così come previsto nella Convenzione.

Quindi,  ai fini della legittimazione di un Trust nell’ordinamento italiano, c’è da mettere in risalto che l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e la conseguente libertà di  scelta da parte del disponente della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla presenza degli elementi caratteristici della Convenzione, non esistendo i quali, viene meno il riconoscimento dell’entità giuridica  formata, solo apparentemente vestita da trust.

Ogni volta, quindi, bisogna verificare se la legislazione nazionale cui il disponente ha fatto ricorso o le regole dettate nell’esplicazione della sua volontà, rispettano le condizioni minime perché si configuri,  ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, un trust.

Ora, il fatto che un Trust sia regolamentato da una legislazione estera non vuole affatto dire che questo sia un Trust estero.

Per stabilire la residenza fiscale dei trust in base alla legislazione italiana , in primis bisogna fare riferimento all’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  prima parte, del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.).

Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  prima parte, del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.),  ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Dei tre criteri di collegamento con il territorio dello Stato (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale) previsti dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  prima parte, del  (T.U.I.R.)alternativi fra di loro, il primo criterio, la sede legale trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Come riconosce  la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, nella maggioranza dei casi, la residenza del trust verrà determinata in base:

  • alla sede dell’amministrazione che coincide, normalmente, con il luogo di residenza del trustee.
    Se il trustee opera come tale in uno Stato diverso da quello di residenza, assumerà rilievo tale secondo Stato;

o

  • all’oggetto principale dell’attività. Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 5 del  (T.U.I.R.):In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Particolarmente problematica è la determinazione dell’oggetto principale ove il trust fund sia localizzato in luogo diverso da quello dove il trustee svolge la propria attività di gestione.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1)  e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, precisa che con riferimento:

  • ai trust immobiliari occorre avere riguardo al luogo di prevalente localizzazione degli immobili;
  • ai trust mobiliari occorre avere riguardo all’effettiva attività esercitata.

L’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  seconda parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) dispone che: ” .Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato ….. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.”

Quindi, ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  del  (T.U.I.R.) si considerano  residenti in Italia i Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)

  • salvo prova contraria, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia;
  • quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.

Ai sensi del Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze, Modificato dal Decreto del 23/03/2017 Articolo 1

Gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono:

Albania;
Alderney;
Algeria;
Andorra;
Anguilla;
Arabia Saudita;
Argentina;
Armenia;
Aruba;
Australia;
Austria;
Azerbaijan;
Bangladesh;
Barbados;
Belgio;
Belize;
Bermuda;
Bielorussia;
Bosnia Erzegovina;
Brasile;
Bulgaria;
Camerun;
Canada;
Cile;
Cina;
Cipro;
Colombia;
Congo (Repubblica del Congo);
Corea del Sud;
Costa d’Avorio;
Costa Rica;
Croazia;
Curacao;
Danimarca;
Ecuador;
Egitto;
Emirati Arabi Uniti;
Estonia;
Etiopia;
Federazione Russa;
Filippine;
Finlandia;
Francia;
Georgia;
Germania;
Ghana;
Giappone;
Gibilterra;
Giordania;
Grecia;
Groenlandia;
Guernsey;
Herm;
Hong Kong;
India;
Indonesia;
Irlanda;
Islanda;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Faroe;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini Britanniche;
Israele;
Jersey;
Kazakistan;
Kirghizistan;
Kuwait;
Lettonia;
Libano;
Liechtenstein;
Lituania;
Lussemburgo;
Macedonia;
Malaysia;
Malta;
Marocco;
Mauritius;
Messico;
Moldova;
Monaco;
Montenegro;
Montserrat;
Mozambico;
Nauru;
Nigeria;
Niue;
Norvegia;
Nuova Zelanda;
Oman;
Paesi Bassi;
Pakistan;
Polonia;
Portogallo;
Qatar;
Regno Unito;
Repubblica Ceca;
Repubblica Slovacca;
Romania;
Saint Kitts e Nevis;
Saint Vincent e Grenadine;
Samoa;
San Marino;
Santa Sede;
Senegal;
Serbia;
Seychelles;
Singapore;
Sint Maarten;
Siria;
Slovenia;
Spagna;
Sri Lanka;
Stati Uniti d’America;
Sud Africa;
Svezia;
Svizzera;
Tagikistan;
Taiwan;
Tanzania;
Thailandia;
Trinitad e Tobago;
Tunisia;
Turchia;
Turkmenistan;
Ucraina;
Uganda;
Ungheria;
Uruguay;
Uzbekistan;
Venezuela;
Vietnam;
Zambia.